Concorrenza e pubblicità – Correttezza professionale: correttezza professionale – Abbigliamento e maglieria – Pubblicazione su riviste e siti internet di immagini di prodotti (accessori per abbigliamento) realizzati dalla concorrenza - Utilizzo senza autorizzazione dell’immagine di beni altrui ai fini pubblicitari esclusivi di valorizzazione dei propri prodotti – Appropriazione illecita di pregi – Violazione della correttezza professionale - Pubblicità ingannevole – Effetto confusorio – Fumus e periculum - Procedimento d’urgenza – Rif.Leg.art.2598 cc;art.700 cpc; Ordinanza Pronunziata il 30/10/2006 Depositata il 30/10/2006 TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE DISTACCATA DI CARPI Nel procedimento cautelare ante cusam iscritto al m 4396/2006 RG. Promosso da XX spa, con avv.ti Paolo Tanoni, Cristiana Fani e Paolo Virgili. Contro NUOVA YY srl, con avv.ti Giuseppe Coliva, Daniele Coliva e Elisabetta Parmeggiani. il Giudice designato dott. Riccardo Di Pasquale Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 25/10/2006 Osserva XX spa ha depositato ricorso allo scopo di ottenere nei confronti di Nuova YY srl (YY), con sede in Carpi, la tutela cautelare prevista dagli art.li 700, 670 co. I. e 2 c.p.c. e 2599 seg. c.c., contro prospettate condotte di concorrenza sleale. È stata concessa immediata parziale cautela con decreto del 30/9/2006 e fissata l'udienza del 25/10/2006. Il provvedimento cautelare è stato eseguito in data 6/10/2006. YY si è costituita chiedendo la revoca del provvedimento cautelare. Va richiamato il provvedimento cautelare del 30/9/2006 -per evitare inutili ripetizioni-, con le seguenti precisazioni, modifiche ed integrazioni: 1 - Sul fumus boni iuris 1.1 In fatto, sulla base degli elementi acquisiti in sede di esecuzione e delle difese della società resistente, risulta accertato che non si è trattato di una imitazione servile di prodotti ma bensì proprio di cinture originali realizzate da XX, che sono state utilizzate da YY in proprie immagini pubblicitarie -su riviste di settore e sui siti internet della resistente-. Si tratta di cinque modelli di cintura, della ricorrente: 1) 4789, MILLY, stagione A/I 2006/2007 (all. 17, 18, 19, 21); 2) 4788, MILLY, oppure cod. prodotto 4593 - stagione A/I 2006/2007 (all. 24, 25); 3) 4775, ARTIK, - stagione A/I 2006/2007 (all. 30); 4) 4414, AQUABA, - stagione P/E 2006 (all. 33); 5) 3445, HORSE (all. 36). Per i particolari relativi alle caratteristiche delle cinture ed alle modalità dell'attività pubblicitaria si richiamano integralmente i punti da 1) a 5) della pagine da 1 a 3 del provvedimento del 30/9/2006. 1.2 Rapporto di concorrenza. Sussiste un rapporto concorrenziale tra le due società. Secondo la giurisprudenza e la dottrina esiste un rapporto di concorrenza illecita quando due o più imprese in un determinato periodo di tempo offrano (o domandino) o possano offrire (o domandare) beni o servizi destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno o bisogni consimili o complementari, nel medesimo ambito di mercato attuale o immediatamente potenziale (in giurisprudenza v. tra le tante Cassazione civile , sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1617). XX spa è un'azienda leader nella produzione e commercializzazione di articoli in pelle quali cinture, cartelle, portafogli, agende, borse da donna ed altri accessori in pelle (all. da 1 a 13). Gli indicati modelli di cinture sono stati pubblicizzati su riviste di settore e sul sito internet della ricorrente. YY è società che produce e commercializza maglieria e abbigliamento in genere (all. 16). Le pubblicità di YY si riferiscono ad articoli di abbigliamento appartenenti alle linee "***", "Spun" e "Lady Amourelle", per la stagione A/I 2006/2007. La pubblicità è avvenuta su riviste di settore e sui due siti internet dalla resistente. Si tratta dunque di capi di abbigliamento (YY) e di accessori per l'abbigliamento (XX), e cioè di beni idonei a soddisfare bisogni affini e complementari dei consumatori. 1.3 Attività concorrenziali illecite poste in essere da YY. Nel provvedimento del 30/9/2006 era stata prospettata l'illiceità ai sensi dell'art. 2598 c.c. sotto due -eventualmente alternativi- profili: A - n. 1 per imitazione servile confusoria; B - n. 2 per appropriazione di pregi e n. 3 per contrarietà al canoni di correttezza professionale, anche sotto il profilo della pubblicità ingannevole. Va confermata la sussistenza delle fattispecie indicate sub B). La nozione di concorrenza sleale contenuta nella norma dì cui all'art. 2598 c.c., deve essere desunta dalla ratio della norma stessa che impone alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi, contrari all'etica delle relazioni commerciali. (Cassazione civile, sez. II, 20 maggio 1997, a 4458). Si è ritenuta nella giurisprudenza di merito la ricorrenza delle indicate ipotesi sub B) in analoghi casi di pubblicazione su riviste, depliants, cataloghi nonché di inserimento su sito internet di immagini di prodotti realizzati dalla concorrenza (v. giurisprudenza richiamata nel ricorso XX da pag. 16 a pag. 21). L'appropriazione di pregi altrui (n. 2) prescinde dalla possibilità di ingenerare nel pubblico effetti confusori. L'accertamento del carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario, rilevante ai fini dalla connotazione in termini di slealtà (n. 3) della condotta posta in essere da un concorrente, può essere effettuato alla luce dei parametri e dei criteri indicati dal D.Lg. n. 74 del 1992 (v. ardi 2 lett. b) e 7 ce. 13). Nel caso in esame YY ha utilizzato –senza autorizzazione-, nella campagna pubblicitaria dei propri prodotti, della cinture realizzate da XX. Queste cinture costituiscono creazioni originali, frutto della ricerca e della abilità tecnicostilistica dell'azienda ricorrente. Inoltre tre cinture su cinque sono relative alla stagione attualmente in corso Autunno/Inverno 2006/2007. In questo modo YY ha posto in essere atti di concorrenza sleale sotto il duplice profilo dell'agganciamento all'attività altrui attraverso l'illecita attribuzione ai propri prodotti di pregi che sono invece di altri prodotti e di altre imprese nonché della realizzazione di un messaggio pubblicitario ingannevole in quanto induce il pubblico dei consumatori a ritenere erroneamente che la resistente produca e/o distribuisca gli stessi od identici beni realizzati della ricorrente. 2 – Sul periculum in mora. Sussiste l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio derivante dal persistente uso pubblicitario illecito da parte di YY dell'immagine dei prodotti originali di XX. 3 - Sui provvedimenti cautelari. Vanno confermati i provvedimenti di inibitoria e sequestro di cui al decreto 30/9/2006, limitatamente all’accertato uso, anche pubblicitario, delle cinture e/o della loro immagine, in quanto diretti a rimuovere gli effetti dell'attività di concorrenza sleale. Si tratta di provvedimenti di inibitoria e sequestro, per giurisprudenza prevalente ammissibili in materia di concorrenza sleale in via provvisoria d'urgenza ex art.li 700 e 670 n. 2 cpc. Le norme di cui agli art.li 2599 e 2600 c.c. non riguardano infatti le misure cautelaci in materia di concorrenza sleale, ma provvedimenti che possono essere assunti con la sentenza definitiva. Né sono applicabili le "misure coercitive" cautelati speciali previste dalla normativa di proprietà intellettuale, tra cui le cd. "penalità di mora" (art 83 co. 2 Li. e art. 63 co. 2 l.ma). Non possono, pertanto, essere disposte le richieste penalità in caso di inosservanza dell'inibitoria o di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare. Non si sono acquisiti sufficienti elementi per accogliere l'ulteriore richiesta cautelare ex art. 700 cpc, di natura risarcitoria, di pubblicazione del dispositivo della presente ordinanza (cfr. art 2600 ce. 2 c.c.). Trattandosi di provvedimento con funzione anticipatoria ed ex art. 700 cpc si deve provvedere sulle spese, che vanno poste a carico della resistente, prevalentemente soccombente, e si liquidano in dispositivo -d'ufficio non avendo la ricorrente depositato nota spese- (art 669 octies cpc). P.Q.M. il giudice designato del Tribunale di Modena, Sezione Distaccata di Carpi visti gli articoli 700, 670 co. 1 e 2, 669 quaterdecies e 669 bis seg. c.p.c., 2599 seg. c.c., in parziale accoglimento del ricorso depositato da XX spa allo scopo di ottenere nei confronti di Nuova YY srl tutela cautelare contro prospettate condotte di concorrenza sleale, A) CONFERMA il proprio decreto in data 30 settembre 2006, nella parte in cui è stato inibito con effetto immediato a NUOVA YY srl, con sede in Carpi via ***, ogni ulteriore attività d'uso, anche pubblicitario, delle cinture XX spa e/o della loro immagine descritte ai punti da 1) a 5) sub. A) della motivazione del decreto stesso (v. all. N. 14-15, 23, 29, 32, 35), rispettivamente identificate con i codici prodotto: 1) 4789, MILLY, stagione A/I 2006/2007 (all. 17, 18, 19, 21); 2) 4788, MILLY, oppure cod. prodotto 4593 - stagione A/I 2006/2007 (all. 24, 25); 3) 4775, ARTTIK, - stagione A/I 2006/2007 (all. 30); 4) 4414, AQUABA., - stagione P/E 2006 (all. 33); 5) 3445, HORSE (all. 36), con specifico ordine di eliminare le stesse dai siti internet www.***.com e www.yy.it nonché di inibitoria alla ulteriore promozione pubblicitaria, anche su riviste, nonché autorizzato il sequestro nei confronti della predetta società dai modelli di cintura sopra descritti nonché, in copia cartacea e/o magnetica, di fatture, documenti di trasporto, ordini, materiale fotografico e pubblicitario, stampe, depliants, ecc.. relativi esclusivamente alle predette cinture, con le modalità indicate nel decreto stesso; B) CONDANNA la resistente Nuova YY srl alla rifusione in favore della ricorrente XX spa delle spese del procedimento che si liquidano nella complessiva somma di € 3.500,00, dl cui € 2.000,00 per onorari, € 1.200,00 per diritti ed € 300,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. Si comunichi. Carpi, 30/10/2006 Il Giudice Dott. Riccardo Di Pasquale Depositata in Cancelleria il 30 OTT 2006