ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Ufficio stampa Rassegna stampa 17 febbraio 2006 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected]) 1 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SOMMARIO Pag. 3 LIBERALIZZAZIONE SERVIZI: Servizi, sì alla liberalizzazione soft (italia oggi) Pag. 5 LIBERALIZZAZIONE SERVIZI: Una vittoria politica (quotidiano dei professionisti) Pag. 6 LIBERALIZZAZIONE SERVIZI: Primo via libera da Strasburgo alla... ex Bolkestein (diritto e giustizia) Pag. 7 LIBERALIZZAZIONE SERVIZI:Le barriere occulte abbattute dai giudici (il sole 24 ore) Pag. 9 ASSICURAZIONI: Rc auto, non c’è chiarezza (quotidiano dei professionisti) Pag.10 PROCESSO CIVILE: Cassazione, multa ai ricorsi temerari (il sole 24 ore) Pag.11 ARBITRATO: L' arbitrato allarga i suoi orizzonti (italia oggi) Pag.14 ARBITRATO: Le novità in materia di arbitrato (italia oggi) Pag.15 STUDI PROFESSIONALI: Logo dello studio con cessione rebus (il sole 24 ore) Pag.16 ANTIRICICLAGGIO: Tributaristi ancora proteste: «anche per noi l’antiriciclaggio » (quotidiano dei professionisti) Pag.17 GIUDICI DI PACE: Incompatibilità leggera per i giudici di pace (il sole 24 ore) Pag.18 PREVIDENZA FORENSE: Il sistema previdenziale sostenibile di Stefano Rosa - Responsabile Nazionale Aiga per la Previdenza (diritto e giustizia) 17/02/2006 2 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Primo via libera dell' europarlamento alla direttiva Bolkestein. Sanità e professionisti esclusi Servizi, sì alla liberalizzazione soft Scompare definitivamente il principio del paese d' origine Una liberalizzazione soft per il mercato dei servizi europeo. Con 394 voti a favore, 213 contrari e 34 astensioni il Parlamento europeo ieri ha chiuso due anni di contestazioni e proteste da parte dei lavoratori e imprese dell' Europa a 25 dando il suo primo via libera a una direttiva che, di fatto, porta solo il nome dell' ex commissario Ue Fritz Bolkestein che l' aveva proposta. Scomparsa la minaccia dell' invasione di lavoratori dell' Est sottoposti a norme contrattuali, fiscali e sociali meno rigide con l' abolizione del principio del paese d' origine, il nuovo testo introduce per la prima volta in Europa la libertà di circolazione dei servizi in attuazione di un principio scolpito nel Trattato di Roma del 1957 assieme alla libertà di movimento delle persone, merci e capitali. Per lo sviluppo dell' economia europea questa riforma risulta un passaggio essenziale: il mercato dei servizi, infatti, da solo produce il 70% del pil europeo e dà lavoro al 68% degli occupati. Il voto di ieri, però, è stato solo il primo passo di un iter che potrebbe essere ancora lungo. Il testo uscito da Strasburgo dovrà passare al vaglio del consiglio, per poi tornare di nuovo in aula e ancora al consiglio per l' approvazione definitiva. La Commissione europea ha annunciato di voler riscrivere, entro aprile, la direttiva sulla base del voto dell' europarlamento e quindi il testo potrebbe non tornare a Strasburgo prima dell' autunno. No al paese d' origine. Nella seduta di ieri l' assemblea di Strasburgo ha deciso su 404 emendamenti che hanno modificato radicalmente i contenuti della direttiva, sommersa sin dalla sua nascita dalle critiche di mezza Europa e sulla quale, già a novembre 2005, la commissione per il mercato interno del Parlamento europeo aveva proposto significative modifiche. ´Il parlamento ha ribaltato il senso della direttiva' , ha dichiarato la relatrice Evelyne Gebhart (Pse), ´e l' ha riorientata in un' ottica sociale, a vantaggio dei cittadini' . Il primo a essere eliminato, grazie a un emendamento di compromesso concordato nei giorni scorsi tra i popolari (Ppe) e i socialisti (Pse) europei che da soli rappresentano la maggioranza dei seggi, è stato il contestato principio del paese d' origine. La regola che avrebbe consentito a qualsiasi lavoratore di prestare ovunque i suoi servizi secondo regole e le tariffe del proprio paese d' origine ha fatto posto alla libertà di circolazione dei servizi, questa volta, nel pieno rispetto delle regole locali. In base alla nuova norma, ciascuno stato dovrà riconoscere il diritto dei prestatori di servizi di operare in uno stato diverso da quello in cui hanno sede e dovranno garantire il libero accesso e svolgimento del servizio sul proprio territorio. In pratica, il prestatore di servizio dovrà applicare le regole del previste dallo stato dove opera. Quest' ultimo, pur dovendo rimuovere tutti gli ostacoli determinati da requisiti ´sproporzionati, discriminatori e ingiustificati' , potrà intervenire imponendo le sue condizioni all' esercizio delle attività ´per motivi di sicurezza pubblica, protezione dell' ambiente e della salute' . Per il prestatore non sarà necessario aprire un ufficio o una sede nel territorio dove effettua il servizio, né ottenere da quest' ultimo un' autorizzazione, inclusa la registrazione in un albo professionale. Infine, al paese ospitante spetta il compito di controllare che il prestatore rispetti le norme nazionali. 3 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA L' applicazione della direttiva. La nuova Bolkestein taglia le gambe a qualsiasi proposito di liberalizzazione selvaggia. Nel testo sono previste una raffica di esenzioni (si veda la tabella in pagina) che, infatti, lasciano poco spazio a ipotesi di dumping sociale. Queste regole, inoltre, non incidono sul diritto del lavoro (azioni sindacali e diritto ai contratti collettivi), né pregiudicano l' applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori e tutte le disposizioni comunitarie che riguardano i lavoratori dipendenti. In questo modo, tariffe e trattamenti sociali saranno garantiti secondo le regole locali. Sportelli unici. Per accelerare la creazione di un mercato unico, entro tre anni dall' entrata in vigore delle norme, saranno creati dei punti di contatto, chiamati sportello unico, dedicati a sbrigare le pratiche amministrative di chi vuole prestare i propri servizi all' estero. Questi uffici saranno coordinati dalla Commissione Ue attraverso uno sportello centrale. Dopo cinque anni l' esecutivo di Bruxelles potrà effettuare una ricognizione sugli effetti del processo di liberalizzazione aprendo la possibilità anche a ulteriori modifiche. (riproduzione riservata) Chiara Cinti 17/02/2006 4 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI Una vittoria politica La Bolkestein votata senza il principio del «Paese d’origine», sostituito da quello di «destinazione». L’alleanza fra Socialisti e Popolari ha avuto la meglio Alla fine ha avuto ragione l’alleanza nell’Europarlamento di Strasburgo fra Popolari e Socialisti. La Bolkestein è stata votata con la rimozione del principio di applicazione delle regole del paese di origine (sostituito con quello del paese di destinazione contenuto nell’articolo 16 della direttiva) da una larga maggioranza: 394 deputati favorevoli, 215 contrari e 33 astenuti. Dal testo è stato escluso anche il paragrafo 3, quello relativo alle «politiche sociali e di protezione dei consumatori» inizialmente interpretato come limitativo alla libera concorrenza per le prestazioni dei servizi sul territorio di uno Stato membro. Secondo il nuovo testo, i paesi possono anche imporre limitazioni alla libera prestazione dei servizi per motivi di ordine pubblico, sicurezza e salute pubblica, mentre per tutto il resto l’attuale direttiva rimanda a quella del ’96 contenente norme sul distaccamento dei lavoratori nell’Unione europea.Il primo segno di gaudio è stato espresso dal capogruppo del Pse, Martin Schulz (quello a cui Berlusconi diede del kapò) che ha consegnato – seduta stante – un mazzo di fiori alla relatrice, la socialista Eveljne Gebhardt, autrice del compromesso con i Popolari di Hans Gert Poettering. I membri del Gue, la sinistra unitaria del Parlamento europeo, scontenti dal resoconto dell’aula, tanto da definire il nuovo testo “un compromesso al ribasso”, potranno consolarsi con l’imposizione a carico della Commissione europea di valutare gli effetti della nuova direttiva nei cinque anni successivi all’entrata in vigore. La votazione favorevole della Bolkestein era attesa e prevista, tanto da spostare il significato della votazione sulla vittoria della nuova alleanza nell’emisfero di Strasburgo piuttosto che sulla vittoria della stessa direttiva. Non a caso anche la Commissione europea, per bocca del suo portavoce Johannes Laitenberger, si è detta soddisfatta del sì, soprattutto per l’assetto politico.«Il Parlamento europeo – ha sottolineato Laitenberger – ha votato a favore della direttiva servizi. Si tratta di una buona notizia perché questo ampio consenso offre solide basi. Un anno fa nessuno avrebbe creduto nella possibilità di avere una direttiva in materia, ma oggi queste possibilità si fanno più concrete ». Secondo la Ces, la Confederazione Europea dei Sindacati, il voto dell’Europarlamento rappresenta un vero successo per i lavoratori europei su cui incombeva il rischio di un dumping sociale. Il timore era infatti che con l’applicazione del principio del paese di origine, un lavoratore proveniente da un paese a basso reddito venisse pagato con le sue tariffe di riferimento anche lavorando in paesi con redditi e tariffe più alti.«Ciò mostra chiaramente – ha commentato John Monks, segretario generale della Ces – che i parlamentari sono riusciti a trovare un compromesso che permette di aprire il mercato dei servizi salvaguardando il modello sociale europeo, anche se restano ancora da fare miglioramenti. La maggior parte delle richieste avanzate dalla confederazione sono state accolte, dall’esclusione per le agenzie interinali ed i servizi di sicurezza privati al rispetto previsto per i diritti fondamentali di negoziazione e di azione collettiva; dall’esclusione dei servizi di interesse generale ed alcuni servizi di interesse economico generale all’abolizione del principio del paese d’origine». Ma nonostante questo, al dumping sociale grida ancora Roberto Musacchio, esponente di Rifondazione comunista all’Europarlamento scontento anche del nuovo testo che «porterà a trasformare il lavoro dipendente in lavoro autonomo. Il voto mostra l’affermarsi di una grande coalizione tra centrodestra e centrosinistra in Europa che ha dato vita ad un cattivo compromesso».Il malcontento non riguarda però solo la sinistra radicale e a tenere buona compagnia a Rifondazione Comunista, c’è Alleanza Nazionale e Uen, cioè la destra moderata: Roberta Angelilli e Cristiana Moscardini hanno definito la nuova Bolkestein «un vero e proprio pasticcio, pieno di contraddizioni ed equivoci».La delegazione di Alleanza nazionale è stata infatti fra i voti astenuti, perché dalla «direttiva delle lobby – hanno commentato Muscardini ed Angelilli – restano esclusi i settori forti, come i servizi bancari e finanziari. Il testo attuale è farraginoso, schizofrenico ed oscilla tra la liberalizzazione e la completa chiusura del mercato». La Bolkestein passerà adesso al vaglio del Consiglio europeo che dovrà completare il lavoro del Parlamento e della Commissione. Elisabetta Tonni 17/02/2006 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] 5 ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Primo via libera da Strasburgo alla... ex Bolkestein Il nuovo testo, frutto dell’accordo bipartisan tra Socialisti e Popolari europei, elimina il principio del “paese di origine” dalla proposta di direttiva sulla liberalizzazione dei servizi. Di fatto è stato stravolto su questo punto il testo originario. Più precisamente, ha detto la relatrice, la socialdemocratica tedesca Evelyne Gebhardt gli eurodeputati hanno “completamente ribaltato la direttiva Bolkestein, l’abbiamo fatto in un’ottica sociale in favore dei Paesi membri”. La nuova stesura prevede che le leggi che il prestatore dovrà rispettare sono quelle del Paese dove si troverà ad operare e non quelle dello Stato di origine dell’azienda. Un ribaltone, rispetto alla filosofia originaria di un neoliberismo accentuato, che secondo l’insolito asse di segno opposto concorde a Strasburgo dovrebbe garantire dai rischi di dumping sociale. Un fenomeno potenziale, avevano paventato da destra e da sinistra, vignettizzato dalla metafora dell’idraulico polacco che – applicando le regole del Paese d’origine – sarebbe andato in giro per l’Europa a fare impianti e riparazioni senza uno scudo previdenziale adeguato, con oneri fiscali minori e, soprattutto, offrendo il proprio lavoro “sottocosto” rispetto a qualunque Paese ospitante. Una concorrenza selvaggia, secondo i contrari alla Bolkestein , da avversare in nome dei diritti dei lavoratori; vale a dire in difesa di quelli deboli e sfruttabili pronti a trasferirsi in Paesi più benestanti, ma anche in difesa di quelli degli Stati più sviluppati che, altrimenti, sarebbero stati costretti a ritoccare verso il basso le proprie tariffe pur di restare sul mercato. Lo spettro del dumping sociale ha convinto al di là delle posizioni effettive dei partiti in materia di mercato. Al principio che Frits Bolkenstein voleva introdurre si è sostituita un’accentuazione di o quello della libera circolazione dei servizi, che non è certo una novità assoluta (contenziosi a parte con i singoli Stati), mentre una nuova serie di previsioni pongono limitazioni allo stabilimento in un altro Stato dell’Unione soltanto per motivi connessi alla sicurezza sociale, a quella ambientale e alla salute pubblica. Così l’Europarlamento ha detto “sì”, dopo oltre due ore di animata discussione dedicata a centinaia di emendamenti (sul testo base) esprimendosi in conclusione con 394 voti favorevoli, 213 contrari e 34 astenuti.È comunque doveroso ricordare che questo è solo il primo via libera, all’interno della procedura di codecisione, a quella che si può ormai ragionevolmente definire la ex Bolkestein. Il testo infatti dovrà ora passare all’esame del Consiglio e quindi tornerà all’attenzione dell’Assemblea. Se non vi dovesse essere accordo tra le due istituzioni (e nessuno oggi può escludere qualche correzione di tiro anche significativa) si aprirebbe infatti la fase di conciliazione. Questa si svolge attraverso un comitato apposito (pari numero di rappresentanti tra Parlamento e Consiglio, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione) che, una volta trovato l’accordo al proprio interno, invia il nuovo testo ancora una volta all’Assemblea e al Consiglio, in terza lettura, al fine di ottenere il voto favorevole e l’adozione del provvedimento. Se si considerano i soli tempi tecnici, l’intera procedura, nel caso dell’iter più accidentato, porterebbe alla vigenza della nuova direttiva non prima del 2008 e, nella peggiore delle ipotesi, due anni più tardi.Quanto alla posizione italiana, il voto ha seguito l’assoluta trasversalità di altre rappresentanze, con il blocco opposto in larga parte comunque coalizzato. Più precisamente Forza Italia e Udc (gruppo Ppe), hanno votato a favore del compromesso così come hanno fatto Ds (gruppo Pse) e Margherita (gruppo Liberaldemocratici, non omogeneo nel voto su scala europea). Verdi, Rifondazione e Comunisti italiani si sono espressi contro, come la Lega. Ha invece optato per l’astensione Alleanza nazionale che non aveva tuttavia nascosto alcune perplessità sul nuovo testo. (m.c.m.) 17/02/2006 6 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Inchiesta/La giurisprudenza Ue Le barriere occulte abbattute dai giudici Le sentenze della Corte del Lussemburgo hanno spesso aperto la strada alla liberalizzazione del mercato BRUXELLES. Nel campo dei servizi non esistono sentenze epocali come la "Cassis de Dijon" o la "Bosman", i due pronunciamenti che stabilirono la legittimità della circolazione di ogni prodotto nel mercato unico, se in regola con la legislazione nazionale, e aprirono le squadre di calcio a un numero illimitato di giocatori stranieri. Senza clamorosi colpi di piccone, ma con ben assestate pressioni di grimaldello, la Corte di giustizia europea ha però già aperto la strada alla libera circolazione dei servizi, sancita dai Trattati. Principio che è uno dei pilastri del mercato unico, da ben prima che ci si accapigliasse sulla direttiva" Bolkestein". Varie sentenze hanno sancito l' illegittimità di vincoli che, in modo occulto, comportino una discriminazione ingiustificata a danno di aziende, professionisti o prestatori di servizi di altri Paesi europei. Ma hanno anche affermato i diritti di fruitori di servizi, come i pazienti che vogliano farsi rimborsare cure sanitarie all' estero. Proprio l' esigenza di tenere conto di alcune sentenze ("Decker" e "Kohll" C-120/95 e C-158/99) fu citata quando si lanciò la prima proposta di direttiva, anche se poi ieri in aula è caduto l' articolo 23 sui diritti dei pazienti. Ma resteranno comunque in vigore i principi affermati dalle sentenze della Corte: i pazienti hanno diritto a essere rimborsati per i costi delle cure sostenute in un altro Stato Ue, anche se solo in misura equivalente a quanto avrebbero ricevuto dall'assistenza sanitaria nazionale. Per le cure ospedaliere, i giudici europei hanno invece stabilito ("Smits e Peerbooms" C-157/99 e altre) la necessità di un'autorizzazione preventiva da parte dell' autorità nazionale, a meno che non sia ottenibile in un lasso di tempo giustificabile in relazione allo stato di salute del paziente. In caso di interminabili liste d' attesa, esiste il diritto, insomma, di andare in un ospedale straniero, anche senza autorizzazione dell'Asl. L' Italia ha fatto scuola con la condanna ricevuta nel gennaio 2002 per la legislazione su fiere ed esposizioni (causa C-439/99), poi riformata. La Corte ha stabilito che l' attività di chi volesse organizzare una fiera in Italia, veniva ingiustamente ostacolata da un fuoco di sbarramento di requisiti, in parte fissati da leggi regionali: dall' esigenza di disporre una sede permanente a livello nazionale, a quella di avere un particolare status giuridico o di esercitare attività senza fini di lucro. Per i giudici europei anche la richiesta a un prestatore di servizi straniero di un' autorizzazione amministrativa, non richiesta a un proprio cittadino, costituisce una restrizione ingiustificata (sentenza C-355/98). Importante anche la condanna di una legge di Parigi (sentenza "Caixa Bank" C-442/02) che ha stabilito l' illegittimità dell' obbligo imposto alle banche di non remunerare i conti di deposito a vista, considerata una barriera di fatto per ostacolare l' accesso al mercato francese a operatori stranieri nei servizi bancari, Una misura nazionale di natura restrittiva può essere giustificata, secondo la Corte europea, solo da «ragioni imperiose di interesse generale». Si impone però un test di proporzionalità rispetto agli obiettivi, che né la misura italiana sulle fiere né quella francese sui depositi a vista hanno superato. L' avvocato generale Miguel Poiares Maduro ha anche recentemente sostenuto (cause c-94/04 e c202/04), che gli onorari minimi obbligatori degli avvocati italiani costituiscono ostacoli, contrari alla libera prestazione dei servizi tutelata dall' articolo 49 dei Trattati. 7 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA I tariffari obbligatori italiani non sarebbero infatti giustificati da esigenze inderogabili di interesse pubblico e impedirebbero agli avvocati stranieri di praticare tariffe più basse, anche quando ciò fosse possibile . Bocciati anche i vincoli che riservavano in Italia solo ai Centri elaborazione dati servizi di compilazione delle buste paga (sentenza "Payroll" C- 79/01), in quanto ostacolavano l' arrivo di aziende straniere, In opposizione alla fobia dell' idraulico polacco va poi la bocciatura della Corte del 2000 (sentenza c358/98) dell' obbligo di iscriversi all' albo regionale delle imprese artigiane, che veniva imposto in Italia alle imprese di pulizia. Ancora una barriera occulta. L' Europarlamento ha fatto cadere poi gli articoli 24 e 25 della direttiva, a tutela dei lavoratori distaccati all' estero, Ma anche in questo caso continueranno a far fede sentenze degli eurogiudici, come quella (C244/04) che il mese scorso ha condannato la Germania per aver chiesto il visto a lavoratori extracomunitari alle dipendenze di una società di un altro Paese Ue. Un altro requisito "sproporzionato"rispetto all' esigenza di far funzionare il mercato dei servizi in Europa. ENRICO BRIVIO [email protected] 17/02/2006 8 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI Rc auto, non c’è chiarezza Sono aumentate rispetto all’inflazione. No, sono diminuite. E’ un po’ questa la cronistoria delle tariffe Rc Auto, cui oramai siamo abituati da tempo. E come le stagioni, anche questa polemica ciclicamente ritorna. Il costo della Rc Auto continua ad impegnare il tempo di categorie di consumatori e professionisti del settore che, durante un convegno voluto dall’Adiconsum sul nuovo codice delle assicurazioni, hanno aperto un dibattito molto acceso proprio sul costo dell’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. Con molta chiarezza il presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, durante il convegno ha sostenuto che «c’è un preoccupante elemento di controtendenza nella Rc auto, con un aumento medio delle tariffe». «Sicuramente – ha continuato Giannini – nell’ultimo anno e mezzo le tariffe sono state al di sotto dell’inflazione, ma recentemente con l’aumento costo medio dei risarcimenti danni, si sta delineando a livello tariffario qualche minima tendenza al rialzo delle tariffe. Non si tratta ancora di una tendenza consolidata, ma dovremo seguirla con attenzione». A Giannini ha fatto immediatamente eco Paolo Landi, presidente dell’Adiconsum, che ha denunciato aumenti delle tariffe Rc Auto superiori all’infl azione. «Gli aumenti medi – dice Landi – sono superiori all’infl azione e si aggirano tra il 2-3%. Noi siamo convinti che con l’attuazione del risarcimento diretto le compagnie potrebbero ridurre le tariffe di almeno un 10%». Una provocazione, secondo il presidente dell’Ania, Fabio Cerchiai, che sostiene una crescita delle tariffe Rc auto inferiore all’inflazione. Cerchiai ha sostenuto che «negli ultimi due anni e mezzo l’inflazione è cresciuta del 5,3%, mentre l’incremento tariffario dell’Rc auto è stato di poco superiore al 3%. Quindi la crescita è stata inferiore all’inflazione». Ma non è solo questo. Secondo Cerchiai «la spesa che effettivamente gli automobilisti italiani hanno registrato è stata del 2,3% al lordo dell’incremento del parco circolante, il che vuol dire un aumento di spesa media dello 0,5%. Sono convinto – ha aggiunto Cerchiai – che nel 2005 la spesa sarà ancora minore». Le preoccupazioni del presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, comunque, per Cerchiai «sono condivisibili per il semplice fatto che alcune compagnie hanno certamente aggiustato livelli tariffari che erano fermi da molti anni. Però – ha concluso Cerchiai – possiamo ancora avere fiducia in un periodo nel quale la dinamica tariffaria si svilupperà con livelli non preoccupanti e ben lontani da quelli del passato». Salvatore Montillo 17/02/2006 9 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Nuovo rito di legittimità in vigore da marzo Cassazione, multa ai ricorsi temerari ROMA. Il processo civile si prepara a fare i conti con un nuovo sistema di regole, che investe tutte le fasi del rito, dall' introduzione del giudizio all' esame di legittimità. Da marzo, infatti, oltre alle modifiche al procedimento di merito (varate con il pacchetto competitività - legge 80/05 - e già corrette e prorogate più volte), entreranno in vigore anche quelle sulla Cassazione. La riforma del giudizio di legittimità è contenuta nel decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 39 di mercoledì. Il provvedimento attua la delega contenuta nella legge 80/05 e riordina anche la disciplina dell'arbitrato. In questo caso, l' obiettivo è potenziare i sistemi alternativi di soluzione delle controversie e alleggerire il carico della giustizia ordinaria, rafforzando l' efficacia del lodo e i poteri degli arbitri. Nelle intenzioni del legislatore, l' obiettivo della riforma del processo civile in Cassazione è restituire alla Corte il ruolo di garante dell' interpretazione uniforme della legge, ponendo un argine alla deriva che la sta trasformando in terzo grado di merito. Per raggiungere questo risultato si tenta di ridurre i ricorsi, aumentando i filtri. Ne sono un esempio le sanzioni contro le istanze temerarie: chi presenta ricorsi o resiste in Cassazione «anche solo con colpa grave» rischia una multa, che la Corte deciderà secondo equità e che il condannato pagherà alla controparte. La somma non potrà, comunque, superare il doppio dei massimi tariffari. Su un altro versante, viene ridimensionata la gamma delle sentenze inappellabili e perciò direttamente contestabili in Cassazione. Un intervento apprezzato, nelle sue finalità, dalla stessa assemblea generale della Suprema corte, nel suo parere sul decreto legislativo. Tuttavia, la relazione sottolinea che altri aspetti della riforma rischiano, contrariamente alle intenzioni dichiarate, di appesantire il carico di lavoro dei giudici di legittimità. Si tratta, per esempio, delle norme che affidano alla Cassazione il controllo sull' applicazione e interpretazione dei contatti collettivi. Per essere ammesso, inoltre, il ricorso di legittimità dovrà essere completato dalla formulazione «di un quesito di diritto». Anche quando l' istanza non ha i requisiti per essere dichiarata ammissibile, però, il procuratore generale può chiedere alla Suprema corte (che però può attivarsi anche d' ufficio) di esaminarlo per enunciare, «nell' interesse della legge», il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi. E se la questione è «di particolare importanza» possono essere chiamate in causa le Sezioni unite. La pronuncia, comunque, non avrà effetti sul procedimento di merito. La Suprema corte, poi, dovrà concludere la decisione di tutti i ricorsi per Cassazione con la formulazione di un principio .d diritto. Oggi, questo obbligo è previsto solo quando viene accolto un ricorso per violazione o falsa applicazione delle leggi. Altro punto controverso è quello che esplicita il divieto, per le sezioni semplici, di decidere discostandosi dai principi di diritto già enunciati, sulla stessa materia, dalle Sezioni unite. Insomma, se il collegio giudicante pensa di non poter applicare quelle linee guida, non può decidere la causa, ma deve rimetterla alle Sezioni unite. Per il processo civile in Cassazione si assisterà, quindi, a un cambio di marcia, che farà il paio con le implicazioni, sul rito penale, della legge sulla inappellabilità delle assoluzioni,che a sua volta incide sull'attività della Suprema corte. GIANLUCA DI DONFRANCESCO 17/02/2006 10 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Le novità in materia di giustizia ´alternativa'sono contenute nel dlgs n. 40 del 2 febbraio 2006 L'arbitrato allarga i suoi orizzonti Più poteri agli arbitri: decideranno sui diritti indisponibili Aumentano i poteri degli arbitri. Durante l' istruzione probatoria, per esempio, possono ora avvalersi dell' assistenza giudiziaria. Questa una delle novità che ha introdotto in materia di arbitrato il decreto legislativo 2/2/2006, n. 40, ´Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di Cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato' , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio. Dopo decenni di sottovalutazione, per non dire d' emarginazione, l' istituto è stato fatto oggetto di rilevanti attenzioni e di sostanziose innovazioni, in linea con le evoluzioni segnalate a livello europeo. La vecchia visione dell' istituto si evolve verso una visione dello stesso quale strumento di semplificazione dei rapporti, di riduzione dei tempi di risoluzione delle controversie, di minor costo della procedura e, in ultima analisi, nell' ambito di una considerazione economica complessiva di valore della controversia all' interno del rapporto giuridico cui esso afferisce. Dopo il rilevante intervento in tema di arbitrato e conciliazione, avvenuto in occasione della riforma del diritto societario, con cui si è creata una vera e propria ´infrastruttura'di risoluzione delle controversie di diritto societario, si è inteso chiudere il cerchio sugli organismi di risoluzione alternativa delle controversie in materia civile. Ciò è avvenuto mentre la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del giugno 2005, n. 221, ha dato nuovo slancio all' arbitrato, evidenziando che il dato caratterizzante delle varie iniziative di cosiddetta giustizia ´alternativa'è nella loro volontarietà: le parti concordemente debbono avviare la procedura o in ogni caso accettare il risultato degli esperimenti arbitrali. Entrambe operano una valutazione di convenienza, che fa favorire lo strumento ´alternativo'a quello ordinario del ricorso alla magistratura, onoraria o togata. Con la sentenza la Corte riconosce alla volontarietà, vera pietra angolare dell' arbitrato, anche la possibilità di derogare alle possibili impugnazioni del lodo, sino a ora considerate come forma di garanzia ultima del sistema ordinario, contro le eventuali degenerazioni della giustizia privata. La sentenza afferma, infatti, che purché a ciascuna delle parti sia assicurata la libertà di sottrarsi all' arbitrato previsto dalla legge o da una fonte eteronoma, ben può essere prevista la non impugnabilità del lodo per errores in iudicando, in quanto la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello strumento dell' arbitrato e non già, assicurata che sia tale consapevole e libera scelta, a peculiari modalità di svolgimento dell' arbitrato stesso. Un passo decisivo che potrebbe aiutare molto il superamento delle mille sfaccettature delle attuali possibili impugnazioni, che in definitiva rendono meno trasparente e conveniente il ricorso all' arbitrato. Il rapporto dell' arbitrato con il codice di procedura civile mostra profili non univoci, ossia si tratta di interventi mirati, da un lato, a salvaguardare lo spirito di autonomia dell' arbitrato e, dall' altro, a dare comunque degli indirizzi per far sì che si possa parlare di arbitrato come di un procedimento a tutti gli effetti. In linea generale l' aiuto che il potere statuale dà all' arbitrato è in certi momenti assai importante; in altri però l' attività svolta dal giudice ordinario sembra sia stata prevista più per riaffermare il primato 11 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA della giustizia dello stato piuttosto che per rendere efficace lo spirito di collaborazione su un piano di eguaglianza. In primo luogo, la razionalizzazione della disciplina è stata realizzata con l' individuazione della disponibilità dell' oggetto quale unico e sufficiente presupposto dell' arbitrato, salva diversa disposizione di legge. Si è quindi risolta nel senso più coerente con gli approdi della giurisprudenza e della dottrina più accreditata la problematica dei presupposti delle ´controversie arbitrabili'(così la rubrica del nuovo articolo 806). La disponibilità dell' oggetto come unico e sufficiente presupposto dell' arbitrato sposta quindi l' angolo visuale dalle ´questioni'che possono essere decise dagli arbitri ai ´diritti'controversi. La conseguenza in sostanza più rilevante è la tendenziale irrilevanza della circostanza che gli arbitri, nel percorso logico della decisione, devono affrontare questioni relative a diritti indisponibili; in tal caso, gli arbitri decideranno anche se la decisione riguarda questioni che vertono su materie che non possono formare oggetto di arbitrato, a meno che la questione pregiudiziale non debba essere decisa con efficacia di giudicato in base a una espressa previsione di legge (art. 819); in questo ultimo caso è prevista la sospensione del procedimento (art. 819-bis, comma 1, n. 2 ). La nuova intitolazione del capo I (´della convenzione d' arbitrato' ) sottolinea il ruolo dell' autonomia negoziale, da cui derivano numerose conseguenze. La clausola compromissoria o il compromesso, con espressione sintetica spesso denominati ´convenzione arbitrale' , dato che ai due negozi conseguono effetti analoghi, può prevedere le regole procedimentali che gli arbitri devono osservare e può autorizzarli a decidere secondo equità mentre, di regola, essi devono decidere secondo diritto. Le parti possono prevedere espressamente una convenzione d' arbitrato sia in materia contrattuale (art. 808-ter) sia in materia non contrattuale (art. 808-bis); per evitare incertezze nell' interpretazione dell' accordo, e per favorire il più possibile il ricorso all' arbitrato rituale, l' art. 808-ter pretende una chiara esternazione (per iscritto) della volontà di dirimere il contenzioso mediante arbitrato irrituale, rafforzando la volontà delle parti mediante l' annullabilità del lodo contrattuale pronunziato in violazione delle domande e delle regole stabilite dalle parti stesse. La disposizione appare preferibile rispetto al testo precedente, che riferiva il divieto di arbitrato non ai diritti coinvolti ma alla natura delle controversie. Oltre ad alcune ipotesi specifiche, infatti, non potevano farsi decidere da arbitri ´le controversie (...) che non possono formare oggetto di transazione' . Naturalmente rimane il problema di definire quali diritti siano indisponibili, ma la difficoltà si poneva anche prima. È stata confermata la previsione che la convenzione arbitrale deve sempre essere redatta per iscritto e determinare l' oggetto della controversia, a pena di nullità (articolo 807), e rimane ferma anche la possibilità che le parti si accordino nel senso che la controversia sia decisa con determinazione contrattuale (arbitrato ´irrituale'o ´libero' ); anche in questo caso la previsione deve essere espressa per iscritto. Una disciplina specifica è dedicata alle ipotesi in cui il lodo contrattuale ´è annullabile' . Innovativa è la previsione che esclude la possibilità di conseguire giudizialmente l' esecutività del lodo contrattuale (articolo 808-ter). Essenziale e innovativa appare poi la norma di cui all' articolo 808-quater, secondo cui ´nel dubbio'la convenzione arbitrale deve interpretarsi nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui si riferisce. Tutti da esaminare sono poi gli effetti della disposizione di cui all' articolo 808-quinquies, secondo la quale se il procedimento arbitrale si conclude senza pronuncia sul merito, la convenzione arbitrale rimane valida, e pertanto vincolante per le parti contraenti. 12 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Durante l' istruzione probatoria gli arbitri possono avvalersi dell' assistenza giudiziaria nelle forme previste dall' art. 816-ter, nominare consulenti tecnici (non solo persone fisiche) e richiedere informazioni scritte alla p.a. Sono stati quindi disciplinati l' intervento di terzi e la successione del diritto controverso, e alcune conseguenze della morte, estinzione o perdita di capacità delle parti; per queste ultime vicende, la norma attribuisce agli arbitri il potere di prendere le misure idonee a garantire l' applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, contemperando altresì l' interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio con quello degli arbitri di non rimanere vincolati senza limiti (806-sexies). Importante è pure la previsione di una disciplina specifica dell' arbitrato con pluralità di parti (816-quater), mentre merita attenzione la previsione secondo cui, al ricorrere dei presupposti indicati, se non si raggiunge l' accordo sullo svolgimento di un unico arbitrato in cui siano presenti tutte le parti, il procedimento ´iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime' , non consentendosi alle parti di sciogliersi dalla convenzione di arbitrato. Fa eccezione l' ipotesi del litisconsorzio necessario, naturalmente, nel qual caso, se non si raggiunge l' accordo circa la trattazione unitaria, l' arbitrato è ´improcedibile' . È ribadita l' estraneità della tutela cautelare al giudizio arbitrale, e sono previsti espressamente i casi di sospensione del procedimento arbitrale (819-bis). A proposito delle questioni di merito, è innanzitutto precisato che gli arbitri possono conoscere dell' eccezione di compensazione nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell' ambito della convenzione di arbitrato (817-bis); viene poi prevista la normale conoscibilità da parte degli arbitri delle questioni pregiudiziali di merito anche se relative a materie che non possono formare oggetto di convenzione (819). L' art. 819-ter disciplina i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria. L' articolo 829, terzo comma, pur dettando norme limitative della possibilità di contestare il lodo per errori di diritto, ammette sempre ´l' impugnazione delle decisioni per contrarietà all' ordine pubblico' . La norma di delega aveva invece previsto che l' impugnativa dovesse essere sempre consentita quando la decisione fosse stata assunta dagli arbitri in ´contrasto con i principi fondamentali dell' ordinamento giuridico' . Entrambe le categorie, ordine pubblico e principi fondamentali dell' ordinamento giuridico, appaiono di difficile definizione, e non è questa la sede in cui possono essere compiutamente analizzate. Tuttavia, delle due l' una, o le due espressioni sono equipollenti, e allora non si comprende quale necessità ci fosse di modificare la scelta terminologica adottata dal legislatore delegante, oppure le due espressioni hanno un diverso significato, e il legislatore delegato ha modificato la previsione della legge delega. Viene disciplinato il rinvio a regolamenti arbitrali, con prevalenza della convenzione d' arbitrato nei casi di contrasto tra convenzione d' arbitrato e regolamento arbitrale. Sono previste regole particolari per garantire l' imparzialità delle istituzioni arbitrali. L' art. 832 prevede che, se l' istituzione arbitrale rifiuta di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal regolamento, la convenzione d' arbitrato mantiene efficacia e il procedimento arbitrale si svolge secondo le regole generali. (riproduzione riservata) Nino Ferrelli 17/02/2006 13 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Le novità in materia di arbitrato Disponibilità del bene quale unico e sufficiente presupposto dell' arbitrato Gli arbitri possono decidere sui diritti indisponibili anche se la decisione riguarda questioni che vertono su materie che non possono formare oggetto di arbitrato, a meno che la questione pregiudiziale non debba essere decisa con efficacia di giudicato in base ad una espressa previsione di legge Favorito il più possibile il ricorso all' arbitrato rituale Gli arbitri possono avvalersi dell' assistenza giudiziaria Ammesso l' arbitrato con pluralità di parti È ribadita l' estraneità della tutela cautelare al giudizio arbitrale, e sono previsti espressamente i casi di sospensione del procedimento arbitrale L' articolo 829, terzo comma ammette sempre <<l' impugnazione delle decisioni per contrarietà all' ordine pubblico» Nuovo ruolo dei regolamenti arbitrali 17/02/2006 14 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE PROFESSIONI/ L' agenzia delle Entrate:compenso per l' utilizzo deducibile per cassa Logo dello studio con cessione rebus Il compenso corrisposto per l' acquisto di un marchio che identifica uno studio professionale è deducibile per il soggetto che lo corrisponde e genera un reddito diverso per il percettore. Lo ha precisato l' agenzia delle Entrate nella risoluzione 30/E del 16 febbraio 2006 in risposta a una istanza di interpello. Il caso riguardava il regime tributario applicabile all'acquisto, da parte di un avvocato, del marchio di un noto studio legale, allo scopo di incrementare la propria clientela e applicare tariffe più elevate. Nella risposta l' Agenzia inquadra il problema riportando la questione nei giusti binari e affermando che il marchio rappresenta un segno distintivo tipico dell' imprenditore che differenzia un bene o un servizio nell' ambito del contesto imprenditoriale. L' attività professionale, invece, a differenza di quelle commerciali,è caratterizzata dall' esistenza dell' intuitus personae e, pertanto, non è possibile separare il marchio dalla figura del professionista, né renderlo suscettibile di autonoma rilevanza e trasferibilità, essendo l' esercizio dell' attività professionale e i vantaggi economici connessi alla clientela direttamente ed esclusivamente riconducibili alla figura del professionista. Peraltro il realizzo di somme a fronte della concessione del marchio professionale non trova alcuna conformità con le norme previste dagli ordinamenti professionali e con le norme deontologiche. Quindi, nell' ipotesi in cui un avvocato intenda fruire del «buon nome» di un noto studio legale, operando alla stregua di una filiale o di uno studio a esso associato o collegato,non è possibile configurare l' operazione come cessione di un bene immateriale, in quanto la nozione di marchio attiene alla sfera dell' impresa e non a quella professionale. Secondo l' Agenzia, infatti, il marchio è normalmente legato a una azienda, anche se dotato di autonoma trasferibilità rispetto all' azienda stessa e, pertanto, nella fattispecie esaminata dalle Entrate, nella quale, a fronte del corrispettivo pagato, viene consentito al professionista l' utilizzo di un segno grafico idoneo a richiamare l' immagine di uno studio famoso, rappresenta un normale contratto di natura obbligatoria. In analogia con quanto affermato nella risoluzione 108 del 29 marzo 2002, l' agenzia delle Entrate precisa che il costo sostenuto per fruire del buon nome dello studio titolare del marchio, al fine di incrementare la propria clientela, appare senz' altro inerente all' esercizio dell' attività professionale e, pertanto, deducibile nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Questo costo, quindi, in all' interno dell' articolo 54 del Tuir, è deducibile, secondo il principio di cassa, nel periodo di imposta in cui lo stesso è stato sostenuto. Per contro, le somme corrisposte al titolare del marchio assumono rilevanza anche ai fini delle determinazione del reddito di quest' ultimo. Quèsti importi, infatti, devono essere assoggettati a tassazione in capo al soggetto percepente, tra i redditi diversi, e in particolare tra quelli derivanti dall' assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere (lettera l, comma l dell' articolo67 del Tuir) Per quanto riguarda l' Iva, l' agenzia delle Entrate precisa che essendo soddisfatto sia il requisito oggettivo (prestazione di fare, non fare o permettere ai sensi dell' articolo 3 del Dpr 633/72), sia quello soggettivo, in quanto la prestazione è innegabilmente connessa all' attività professionale esercitata, la prestazione è soggetta a Iva. GIAN PAOLO TOSONI 17/02/2006 15 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI Tributaristi ancora proteste: «anche per noi l’antiriciclaggio » L’Int (Istituto Nazionale Tributaristi) scrive al ministro Giulio Tremonti. Continua, infatti, la polemica sollevata dalla mancata inclusione di alcune categorie professionali nel regolamento sugli obblighi antiriciclaggio, emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze pochi giorni fa. L’articolo 2 del regolamento di attuazione degli articoli 3 (comma 2, 8) e 4, del decreto legislativo del 20 febbraio 2004, numero 56, in materia di antiriciclaggio, non comprende, infatti, tra i destinatari, i periti, i consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi. Dopo la Lapet, che solo quattro giorni fa aveva inviato una richiesta di chiarimenti al ministro Tremonti, tocca ora ai tributaristi della Int che, con una lettera inviata dal presidente, Riccardo Alemanno, si domandano come mai dopo la loro inclusione nel dlgs di recepimento della direttiva Ce in materia (Legge Comunitaria 2005), oggi ne siano esclusi. Secondo il presidente Alemanno «se l’anomalia dipende esclusivamente dal fatto che il regolamento è stato predisposto già da alcuni mesi e l’inclusione nella Legge Comunitaria 2005 dei tributaristi è invece recentissima, si può rimediare con una interpretazione autentica ed estensiva della norma regolamentare». Come già aveva fatto la Lapet, anche i tributaristi di Alemanno ritengono quella del ministero dell’Economia una svista, ma, in polemica con l’associazione presieduta da Roberto Falcone, in una nota l’Int fa sapere di non credere ad oscure manovre e perciò «non scomodano retro pensieri su presunte volontà di non inclusione, cercando così di evitare, cosa che non a tutti i rappresentanti dei tributaristi riesce, atteggiamenti vittimistici che mal si conciliano con l’essere professionisti». S.M 17/02/2006 16 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Incompatibilità leggera per i giudici di pace ROMA. Nuovi limiti ai casi di incompatibilità dei giudici di pace. Li ha stabiliti la Corte costituzionale con la sentenza n. 60 depositata ieri. La Consulta ha imposto una correzione della legge istitutiva del giudice di pace (legge374/91, modificata dalla legge 468/99) e ha giudicato in contrasto con la Costituzione la norma che sancisce l' incompatibilità nell' intero territorio nazionale nel caso in cui il coniuge, il convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado del giudice svolgano abitualmente attività professionale per imprese di assicurazione. La Corte ha stabilito che l' incompatibilità deve essere limitata «al circondario del tribunale nel quale detta attività professionale è esercitata». «Ferma restando l' insindacabilità delle scelte discrezionali del legislatore, quando sorrette da valutazioni non irragionevoli,si deve notare - si .legge nella sentenza - che la previsione di una incompatibilità parentale assoluta ed estesa a tutto il territorio nazionale, dettata solo per i giudici di pace, si presenta come una deroga estranea al sistema delle norme sulle incompatibilità dei giudici, sia professionali che onorari». Questo tipo di incompatibilità, secondo la Corte, «esclude dalla possibilità di ottenere la nomina a giudice di pace una categoria potenzialmente molto vasta di cittadini, in possesso degli ulteriori requisiti di legge, per la semplice circostanza di avere parenti o affini operanti, nel settore in questione. In qualunque luogo della Repubblica», La Corte conclude affermando che «l' istituzionalizzazione di un sospetto di influenzabilità dei parenti o affini di soggetti che operano nel ramo assicurativo appare insufficiente contrappeso rispetto alla restrizione della sfera giuridica degli aspiranti giudici di pace in confronto alle altre categorie di giudici onorari». 17/02/2006 17 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Il sistema previdenziale sostenibile di Stefano Rosa - Responsabile Nazionale Aiga per la Previdenza Le problematiche afferenti la sostenibilità dei sistemi previdenziali delle casse private, ed in particolare della cassa forense, sono ormai sul tappeto e ben inquadrate. La relazione della Commissione Amoroso, licenziata neanche un mese fa in termini di indagine conoscitiva sulla sostenibilità del sistema delle casse private nel medio lungo periodo, è assolutamente eloquente. È ora quindi di passare ad una attenta analisi delle soluzioni prospettate per individuare quella che, offrendo le migliori garanzie di rispetto delle esigenze di tutti i soggetti interessati, dovrà essere adottata quale riforma condivisa . Tempi di realizzazione, moduli comunque elastici di adattamento congiunturale nel medio-lungo periodo e quant' altro sarà necessario fare per la concreta messa a regime del nuovo sistema, potranno trovare sempre migliori approfondimenti ed accorgimenti attraverso lo studio, la elaborazione e i suggerimenti degli esperti. Ma una cosa va fatta subito: dettare le regole ossia perimetrare con accortezza il solco entro il quale gli strumenti dovranno essere usati. Oggi abbiamo ascoltato le proposte di soluzione provenienti dal mondo scientifico e da quello istituzionale ed a queste vorremmo aggiungere la Nostra, che è la voce dei giovani avvocati, coloro che sono investiti in modo importante dal problema in quanto rischiano, in caso non si risolva, di trascinarlo con sé o, meglio, portarselo dietro per tutto il corso della vita lavorativa senza che alla fine vi sia l' appagamento delle legittime aspettative e quindi con il paradossale risultato di vedere distorto il patto di equità generazionale sotteso al sistema pensionistico in maniera clamorosa: infatti, ed è questo il punto, i giovani avranno partecipato al patto fornendo energie e risorse agli anziani e quest' ultimi avranno goduto della contribuzione giovanile senza avere apportato nulla.Anche nella citata relazione della Commissione Bicamerale si legge che «i giovani dovranno, con i loro contributi, garantire al tempo stesso la «solidarietà» ai professionisti in pensione e creare un montante per garantirsi la propria pensione. È una situazione paradossale in cui i giovani devono provvedere, in parte, alle loro future pensioni e, per altra parte, a colmare quel debito attuariale e latente che il sistema retributivo ha creato». Il mondo scientifico, mediante il Nostro ospite prof. Angrisani, profila la soluzione di corroborare il pilastro obbligatorio a ripartizione con una quota a capitalizzazione consistente al punto da divenire quota strutturale e così, praticamente di sostegno. Il pianeta istituzionale, a mezzo del Suo autorevole rappresentante presidente De Tilla, annuncia che la soluzione tecnica, ed anche politica, consiste nella realizzazione di un secondo pilastro complementare dotato di tale forza e autonomia da relegare il problema della sostenibilità a parva materia. In sostanza il primo pilastro potrà essere anche dimenticato perché il problema non è se avere uno o due sorsi d' acqua in più o in meno durante la Nostra vecchiaia: sarebbe quasi offensivo per l' intelligenza delle persone. Bisogna passare ad un modo nuovo di ragionare pur non svincolandosi dai paradigmi di solidarietà ed equità ma creando i presupposti perché ognuno abbia la garanzia del proprio futuro partecipandone in modo diretto la costruzione. Va detto che la soluzione scientifica appare apprezzabile in quanto connotata da elementi tecnici indiscutibili e peraltro volti ad una mediazione oggettiva degli interessi in gioco. Comunque non sono ravvisabili conflittualità di altro carattere che non sia quello delle scuole di pensiero dei vari economisti ed attuari. La nuova soluzione istituzionale appare invece affascinante, accattivante e certamente valida in termini propositivi anche se andranno valutati gli elementi di contorno relativi alla concreta realizzazione. Dovranno essere armonizzati gli aspetti, in rapida elencazione, della tipologia delle prestazioni con l' amministrazione delle 18 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA risorse, dei soggetti destinati al deposito con la gestione finanziaria e naturalmente, last but not least, la correlazione dapprima tra tutte le casse private, quali vari soggetti compartecipi, e poi con gli organi ed enti gestori di vigilanza. La differenza, per quanto ci riguarda, potrà essere anche relativa ma è importante che all' interno delle soluzioni prospettate, venga considerata quella che invece è la proposta tecnica dell' Aiga. Ferme restando le dichiarazioni di principio che l' Associazione ha avanzato in ogni sede di discussione e così riassumibili: 1) il calcolo attuariale va esteso a dimensioni ben più ampie di quelle previste dall' attuale normativa passando dagli odierni 15 ad almeno 40 anni; 2) il periodo di esenzione/riduzione dell' obbligo contributivo va ampliato ai primi dieci anni dall' iscrizione all' albo professionale; 3) il computo della pensione andrà effettuato tenendo conto dell' intero arco della la vita lavorativa; 4) è necessario il passaggio dal sistema a ripartizione a un sistema misto che preveda l' innesco di parametri propri del sistema contributivo; 5) l' abbandono delle ipotesi di riforma congegnata esclusivamente sulle misure parametriche e in particolare di quelle incidenti soltanto sulla leva delle entrate; 6) occorre intervenire, in nome di un' effettiva solidarietà capace di distribuire equamente benefici e sacrifici, anche sulla leva delle uscite (ovvero sul debito pensionistico) superando le difficoltà derivanti dalla pretesa intangibilità dei cosiddetti diritti quesiti, attraverso un sistema di opportuni incentivi e disincentivi. Questi possono riguardare le modalità di calcolo della pensione, vigenti al tempo in cui essa è maturata, ma non la possibilità, oggi disinvoltamente concessa, di andare in pensione, rimanendo iscritto all' albo. La possibilità di percepire la pensione senza cancellarsi dall' albo potrebbe infatti essere riconosciuta a condizione che il pensionato scelga di sottoporre una quota delle annualità, computate per il calcolo della pensione, al sistema contributivo. Oggi l' Aiga, quale sintesi tecnica della propria posizione politica, chiede che la riforma strutturale del sistema previdenziale della cassaforense, da realizzare in ogni caso anche preliminarmente ad ogni ipotesi di compartecipazione o di unione delle casse private, preveda di innestare all' interno del canale principale della contribuzione obbligatoria una derivazione di carattere complementare che abbia il duplice intento in primis di salvaguardare le pensioni future mantenendole allo stesso livello di prestazione attuale e, caratteristica altrettanto irrinunciabile, di non incidere in termini di prelievo nelle tasche dei giovani professionisti.In pratica, per quanto riguarda i giovani avvocati, si deve pensare che il contributo integrativo del 2 per cento oggi è destinato non al trattamento pensionistico bensì all' assistenza, che però non presenta aspetti di crisi finanziaria né attuale né futura (anche perché corroborato dal contributo soggettivo di solidarietà del 3 per cento sui redditi oltre una certa misura). Peraltro costituisce un introito per la Cassa pari a 125 milioni di euro all' anno per cui copre in maniera abbondante la solidarietà assistenziale. La quota residua, magari incrementata dall' aumento almeno di un punto del contributo soggettivo di solidarietà, potrà essere destinata a creare la sacca cd complementare, secondo proporzione legata al gettito contributivo obbligatorio di ciascuno, e quindi costituire la base della riforma per una nuova previdenza. L' innalzamento delle previsioni attuariali, auspicato dall' Aiga e sancito quale principio logico tecnico indiscutibile dalla Commissione Bicamerale, costituirà lo strumento di calibro e controllo per adeguare costantemente la riforma nel modo migliore. 17/02/2006 19 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected]