La nuova dimensione della Cittadinanza

“A scuola di valori: cittadinanza ed economia”
Incontro di formazione dedicato ad insegnanti e dirigenti scolastici
in occasione dell’avvio del programma “Economi@scuola” nella Regione Liguria
L A N U O VA D I M E N S I O N E D E L L A C I T T A D I N A N Z A : I P O T E S I D I
L AV O R O T R A C O N S A P E V O L E Z Z A E L E G A L I T À
FRANCESCA BAILO
U N I V E R S I T À D I G E N O VA
Cittadinanza tra consapevolezza e legalità nelle
scuole
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 Sensibilizzazione dei giovani ad una partecipazione attiva
nella società fornendo loro il supporto e gli strumenti
adeguati a renderli cittadini «consapevoli»
 Confronto dialettico sui temi della «legalità», attraverso
il riconoscimento e il rispetto dei diritti e doveri
costituzionalmente garantiti
Cittadino comunitario, extracomunitario, straniero e apolide: qualche precisazione
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 Cittadini comunitari: tutti coloro che sono in possesso
della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione
europea
 Cittadini extracomunitari: tutti coloro che sono in
possesso della cittadinanza di uno stato non membro
dell’Unione europea
 Apolidi: tutti coloro che non hanno cittadinanza di
nessuno Stato, o perché non l’hanno mai avuta o perché
l’hanno persa senza riacquistarne un’altra.
 Stranieri: per la legislazione italiana, sono tutti coloro
che hanno una cittadinanza diversa da quella degli Stati
membri dell’Unione europea o non ne hanno nessuna
Una prima definizione della Cittadinanza
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 Secondo
Marshall, nel suo “Cittadinanza e classe
sociale”, 1950,
 la Cittadinanza consiste alternativamente in
- uno status giuridico attribuito a un individuo in virtù del
quale egli diviene titolare di un insieme di diritti e
imputato di specifici doveri (Cittadinanza in senso
“giuridico”)
- un sentimento di appartenenza a una comunità, in virtù
del quale un individuo è motivato a partecipare alla vita
pubblica (Cittadinanza in senso “sociologico”)
La cittadinanza come una forma di “inclusione
escludente”
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 La Cittadinanza come forma di inclusione delle
persone, nella prospettiva di una progressiva
eguaglianza fra individui appartenenti a una stessa
comunità-Stato
 La
Cittadinanza come forma di esclusione a
svantaggio degli individui non appartenenti allo
Stato e, quindi, portatrice di nuove diseguaglianze
sociali
Cittadine e cittadini d’Europa
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La “nuova” dimensione della Cittadinanza come forma di inclusione sovrastatale:
la Cittadinanza dell’UE
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 Il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è anche cittadino
dell’Unione europea (dal Trattato di Maastricht in poi).
Il possesso della cittadinanza europea attribuisce diritti e doveri ai cittadini degli
Stati membri ma solo i primi, però, trovano espressa collocazione nelle disposizioni
dell’Unione europea. Si tratta:
— della libertà di circolare e soggiornare liberamente su tutto il territorio comunitario;
— del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo
nello Stato di residenza;
— del diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo;
— del diritto di rivolgersi al mediatore europeo;
— del diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, ed
equo entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione;
— del diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di un
qualunque Stato comunitario qualora la persona si trovi in uno Stato terzo dove non vi
è la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui ha la cittadinanza.
Questi diritti sono stati oggetto di disposizioni specifiche della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea nel Capo V (artt. 39-46).
La “nuova” dimensione della Cittadinanza come forma di inclusione sovrastatale:
qualche esempio di Convenzione internazionale che protegge la cittadinanza
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
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948):
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950):

Articolo 3
Divieto di espulsione dei cittadini
1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Convenzione sulla riduzione dell’apolidia (1961) , che prevede che una persona non possa essere privata della propria nazionalità per
motivi razziali, etnici, religiosi o politici, enunciando schematicamente misure per la prevenzione dell'apolidia, derivante da trasferimenti di
territorio e stabilisce norme per la concessione della cittadinanza alle persone nate in un paese, che diversamente sarebbero apolidi.

Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966):
Articolo 25
1. Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'art. 2 e senza restrizioni irragionevoli:
a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che
garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;
c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio paese.
2. Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo
riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione,
sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la
condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

Convention éuropéenne sur la nationalité. Strasburgo (1997)
La “nuova” dimensione della Cittadinanza: i diritti inviolabili degli
individui
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Alcuni diritti c.d. “inviolabili” trascendono la
titolarità in capo a un individuo dello status di
cittadino (al proposito, cfr., esemplarmente,
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
del 1950 e la Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo del 1948)
Un nuovo modo di esercizio della Cittadinanza: la
Cittadinanza elettronica
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 E-Democracy
 E-Government
 Alcune esperienze concrete (l’unione
europea, il Consiglio regionale della
Lombardia, Genova e La Spezia)
 Il problema del digital divide
La Cittadinanza nell’ordinamento italiano: l’art. 22 della Costituzione
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Divieto di privazione della cittadinanza per motivi politici
per ovviare alle esperienze dei governi totalitari e, in
particolare, all’esperienza della dittatura fascista, che
privava della cittadinanza:
- oppositori politici (l. 25 novembre 1926, confermata dalla l. 31
gennaio 1926)
- appartenenti alla comunità ebraica (Dichiarazione sulla razza,
votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 Ottobre 1938)
La cittadinanza nella L. 5 febbraio 1992, n.91
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-
-
Acquisto della cittadinanza:
Trasmissibilità “iure sanguinis” (per discendenza)
Acquisto per nascita sul territorio italiano “iure soli” solo in
casi particolari: (a) nascita sul territorio italiano se i
genitori sono ignoti o apolidi o non possono trasmettere la
propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di
provenienza; (b) il figlio di ignoti è trovato nel territorio
italiano
Per naturalizzazione (matrimonio con cittadino italiano,
residenza e altri requisiti previsti dalla legge)
Riconoscimento della cittadinanza ai sensi della legge 8
marzo 2006, n. 124
I diritti e doveri garantiti ai cittadini nella
Costituzione
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Art. 3 Cost.: principio di eguaglianza
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’or­ganizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 Cost.: diritto al lavoro
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Parte prima della Costituzione (dall’art. 13 all’art. 54 Cost.
e, quindi, i rapporti civili, etico-sociali, economici e
politici)
Diritti e doveri riconosciuti agli “individui” (anche non
cittadini)
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Art. 2 Cost. (diritti inviolabili dell’uomo)
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 10 Cost. (diritti garantiti allo straniero)
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici
Anche agli stranieri si estendono, in linea di massima, i diritti e i doveri riconosciuti ai cittadini
(Corte cost., sentenze 198/2000, 105,/2001, 252/2001, 224/2005, 432/2005) … ma NON
TUTTI
Stranieri?
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Diritti e doveri costituzionali non riconosciuti/solo
parzialmente riconosciuti agli stranieri
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 Art. 3 Cost.: La Corte costituzionale ha ammesso che la posizione dello
straniero possa essere legittimamente differenziata per quanto riguarda le
modalità di godimento dei diritti fondamentali. È quindi ragionevole, a
parere della Corte, che la legge disponga, valutata la particolarità della
situazione, un trattamento diverso per lo straniero, che non costituisce una
illegittima discriminazione ai suoi danni, poiché la riconosciuta
eguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di
libertà non esclude che nelle situazioni concrete possano presentarsi, fra
soggetti eguali, differenze di fatto che il legislatore può regolare con una
discrezionalità che è limitata unicamente dalla razionalità del suo
apprezzamento (Corte cost., sentenze 120/1967, 104/1969, 144/1970,
503/1987).
 Diritto di elettorato attivo e passivo (Corte cost., sentenze 571/1989;
235/1988)
 Partecipazione al referendum abrogativo (art. 75 Cost.), confermativo (art.
138 Cost.)
Alcuni diritti politici riconosciuti anche ai non
cittadini residenti: il caso Ligure
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 Art. 6, comma 1, Statuto Liguria
La Regione, mediante apposite leggi, riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei
soggetti sociali organizzati.
 Art. 9 Statuto Liguria
1. L’Assemblea Legislativa, per conoscere l’orientamento delle popolazioni interessate a determinati
provvedimenti di competenza consiliare, promuove referendum consultivo previa deliberazione approvata a
maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea stessa.
2. Il referendum deve essere indetto entro sei mesi dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 1.
3. Sono sempre sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti
l’istituzione di nuovi Comuni, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
 Art. 12 Statuto Liguria
I cittadini e residenti in Liguria possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre
comuni necessità.
2. Gli enti locali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o
per prospettare esigenze di interesse generale.
3. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta
regionale o al Presidente dell’Assemblea Legislativa.
4. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie odelegate della Regione.
Ipotesi di lavoro per l’implementazione di una nuova dimensione della
cittadinanza
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 Progetti di riforma costituzionale presentati nel
corso delle legislature e non portati a compimento:
- Estensione del diritto di voto e di altri diritti politici
agli stranieri residenti
- Modifica degli articoli della Costituzione relativi ai
diritti fondamentali che si riferiscono, nella forma, ai
soli «cittadini»
Grazie dell’attenzione!