Gestione registro unico residenzialità e criteri di accesso

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REGOLAMENTO DI GESTIONE REGISTRO UNICO
DELLA RESIDENZIALITA’
Azienda Sanitaria ULSS n. 3 – Bassano del Grappa
(allegato alla deliberazione n. 349 del 23/4/2007)
Gestione delle domande ammesse al trattamento della residenzialità, della graduatoria delle persone
aspiranti al riconoscimento e indicazione dei criteri e modalità per l’attribuzione delle impegnative
di residenzialità.
Sulla base delle DD. GG. RR. n. 751/00, n. 312/01, n. 2210/01, n. 3632/02 n. 38/06 e n. 456/2007 e
delle Deliberazioni del Direttore Generale - Azienda ULSS 3 n. 335/03, n. 747/03, n. 227/06 e n.
649/2006 si redige il presente regolamento.
1 - Gestione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità
La domanda per la valutazione multidimensionale può essere presentata da vari soggetti:
l’interessato, i familiari, il tutore, il Medico di Medicina Generale, l’Assistente Sociale, il
responsabile della Casa di Riposo e il personale dedicato (Unità Valutativa Geriatria Ospedaliera)
delle strutture Ospedale e Distretto.
La domanda deve essere:
 presentata presso la sede distrettuale di appartenenza mediante compilazione di un modulo
appositamente predisposto;
 di norma firmata dall’interessato, nel caso in cui questo non sia possibile e la richiesta fosse
presentata da un familiare o altra persona, l’interessato dovrà essere comunque informato e,
per tutti i casi in cui le condizioni lo consentano anche consenziente.
Acquisita la domanda il personale amministrativo del distretto avvierà l’istruttoria per la
convocazione dell’U.V.M.D. nei tempi più solleciti possibili. Fanno parte dell’U.V.M.D. i
rappresentanti delle strutture residenziali per le quali l’utente ha espresso la propria preferenza.
L’esito motivato della valutazione multidimensionale, con le eventuali alternative assistenziali,
verrà comunicato con immediatezza al richiedente.
2 - Criteri per la gestione della graduatoria unica
Sulla base delle indicazioni contenute nel singolo progetto assistenziale e del relativo profilo
S.VA.M.A., le persone saranno inserite nella graduatoria unica dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3.
L’emissione dell’impegnativa è subordinata all’effettiva disponibilità dei posti, all’interno della
quota corrispondente assegnata dalla Regione, ed è regolata dal registro unico della residenzialità
attivo presso l’Azienda ULSS.
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In attesa del verificarsi delle condizioni che consentano l’inserimento in struttura residenziale o
semiresidenziale, il cittadino viene inserito in una apposita graduatoria (lista d’attesa) ispirata a
criteri conformi ai principi di equità e trasparenza.
Nella graduatoria saranno considerate solo le domande relative ad utenti effettivamente interessati
all’inserimento. Le domande “cautelative” o che evidenzino bisogni con altre possibili risposte, non
vengono inserite nella graduatoria fatta salva la riserva di un monitoraggio in itinere del bisogno del
singolo, che previa eventuale rivalutazione ne consenta l’inserimento nella stessa.
Al fine di garantire l’effettiva applicazione dei diversi livelli assistenziali ed il rispetto dei relativi
standards, le strutture residenziali identificano e dichiarano il numero di posti letto destinati ad
utenti dello stesso livello assistenziale.
La gestione della lista, in funzione del mantenimento del tetto delle impegnative, obbliga
l’inserimento in lista solo ed esclusivamente per gli utenti che superano una soglia di gravità
complessiva; tale soglia è prevista nel “punteggio superiore a zero” per l’item “alternative
all’istituzionalizzazione” del modulo allegato n. 1.
La graduatoria deve riportare:
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dati anagrafici del richiedente (data di nascita, sesso, comune di residenza prima dell'ingresso in
struttura, Azienda ULSS di provenienza);
data valutazione UVMD;
profilo di autonomia (scheda SVAMA aggiornata a non più di 12 mesi)
punteggio di gravità complessiva determinata in base alla situazione di salute, alla situazione
sociale ed economica e alla presenza di significative alternative alla istituzionalizzazione;
indicazione dei Centro Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di
accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte della
UVMD per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e
l’offerta del servizio residenziale;
Comune di residenza.
La graduatoria unica dell'Azienda ULSS è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità e
profili di non autosufficienza. Eventuali passaggi di graduatoria devono necessariamente risultare
da valutazioni UVMD.
Aggiornamento della graduatoria
L’Azienda ULSS provvederà costantemente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di
elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri Servizi residenziali (a tal
fine si dispone la immediata comunicazione alla Azienda ULSS da parte del Centro Servizi della
propria disponibilità); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione
alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell'utente
all'inserimento in struttura; trasferimento dell'utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della
condizione complessiva di non autosufficienza.
L’aggravamento può essere valutato dall’UVMD, di norma dopo almeno sei mesi dall’ultima
valutazione.
Il Centro Servizio presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve dare
comunicazione immediata dell’evento all’apposita Unità Organizzativa dell’Azienda Ulss nella
quale opera e a quella dell’Azienda Ulss di provenienza dell’assistito, se diversa.
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Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria fino a dodici mesi consecutivi; trascorso questo
periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e
ricollocato su iniziativa dell’UVMD.
La lista d’attesa viene strutturata con le seguenti precisazioni:
 la priorità nella graduatoria, secondo i principi di equità e trasparenza, previsti dalla DGRV
n. 3632 del 13.12.2002 è definita sulla base della situazione pesata sulle variabili di
S.VA.M.A., associata alle altre valutazioni in U.V.M.D., compreso il peso del supporto
della rete di sostegno (scheda priorità Assistenza);
 L’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 definisce tre tipologie di lista:
- “lista di attesa” per l’accoglimento definitivo in strutture residenziali, con indicazione
della preferenza;
- “lista di attesa” per l’accoglimento temporaneo (moduli respiro per cause sociali e/o
riabilitative) in strutture residenziali. con indicazione della preferenza;
- “lista di attesa” per l’accoglimento in strutture semiresidenziali, con indicazione della
preferenza.
 La scelta, da parte di un cittadino residente, di una struttura ubicata in ambito territoriale
esterno a quello della U.L.S.S. di residenza impegna l’Azienda ULSS n 3:
a) ad accertare l’effettiva disponibilità del posto letto autorizzato presso l’U.L.S.S.
competente per territorio (per i casi ExtraRegione è necessario acquisire le certificazioni
di autorizzazione all’esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente);
b) ad iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di riconoscimento
di impegnativa;
c) ad emettere l’impegnativa al momento in cui ricorre la disponibilità effettiva del posto.
Nel caso in cui l’importo della diaria richiesta per l’ammissione in struttura
extraregionale di un cittadino residente nel Veneto sia superiore ai livelli massimi
stabiliti dalla regione del Veneto, l’ULSS riconosce l’importo massimo praticato nel
Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale e acquisisce l’impegno
dell’interessato a pagare direttamente la differenza.
3 - Inserimento nelle Strutture Protette
L’inserimento con impegnativa di residenzialità nelle strutture convenzionate di cittadini
residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 può avvenire esclusivamente nel
numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili come programmato dalla Regione del
Veneto.
L’inserimento in strutture intra e/o extra ULSS n. 3 può realizzarsi:
a) mediante iscrizione nella “lista d’attesa” aziendale: l’accesso alla struttura è possibile nel
momento in cui l’effettiva disponibilità dell’impegnativa si associa alla disponibilità di un
posto scelto con inserimento nel primo posto idoneo disponibile in strutture residenziali e
semiresidenziali autorizzate dell’Azienda ULSS n. 3, pertanto le Strutture Protette dovranno
informare entro 24 ore l’Azienda Sanitaria sulla disponibilità del posto indicando il sesso, il
profilo di non autosufficienza ed il livello di intensità assistenziale. L’ULSS fornisce
mensilmente alle strutture residenziali la graduatoria aggiornata.
b) a seguito di disponibilità rispetto al tetto, mediante rilascio, da parte dell’Azienda ULSS n.3
di impegnativa all’utente che, su dichiarata sua volontà, ha scelto una struttura fuori Azienda
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ULSS n. 3, l’impegnativa viene rilasciata esclusivamente qualora l’utente sia primo in
graduatoria nel relativo profilo assistenziale.
L’Azienda Sanitaria contatterà telefonicamente la prima persona in lista d’attesa, rispettando il
profilo della non autosufficienza, indipendentemente dalla preferenza espressa. In caso di rifiuto si
scorrerà la lista, senza cancellare l’interessato; solo nel caso in cui la persona rifiuti l’accesso nella
struttura prescelta, dovrà darne comunicazione per iscritto, e questo comporterà l’ eliminazione
dalla lista unica.
In entrambe le situazioni (punti a-b), il richiedente dovrà confermare l’inserimento entro due giorni
e l’ingresso effettivo in struttura dovrà avvenire entro il termine massimo di tre giorni dalla
comunicazione dell’assegnazione dell’impegnativa. Decorso inutilmente tale termine l’impegnativa
deve intendersi revocata, tale revoca verrà inviata per iscritto all’interessato. L’Azienda provvederà
all’emissione di una nuova impegnativa a favore del primo utente avente diritto in graduatoria al
corrispondente livello assistenziale. L’utente dichiarato decaduto dal diritto, o i suoi familiari,
potranno presentare istanza di reinserimento in graduatoria, con riserva di valutazione accettante da
parte dell’Azienda sulla base di gravi e comprovate motivazioni a sostegno del mancato ingresso.
L’ULSS assegnerà l’impegnativa assistenziale tenendo presenti sia le priorità assistenziali che
le preferenze dell’utente.
Per i cittadini non residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n. 3 l’inserimento in
struttura convenzionata è subordinato all’emissione dell’impegnativa da parte dell’azienda ULSS di
residenza; l’accoglienza è subordinata alla disponibilità di un posto letto autorizzato. L’inserimento
avviene previa presa d’atto da parte della U.V.M.D. della sede del Distretto Socio-Sanitario di
competenza, nel rispetto delle successive precisazioni:
a) se trattasi di cittadini residenti in altre Aziende del Veneto saranno garantiti i servizi previsti
dalla convenzione come da Deliberazione del Direttore Generale n. 1719 del 20 dicembre
2002 e la compensazione dei costi sostenuti saranno richiesti dall’Azienda ULSS n. 3
all’Azienda ULSS di provenienza secondo le modalità previste dalla DGR n. 3632 del
13.12.2002;
b) se trattasi di cittadini non residenti nel Veneto tali costi, come disposto dalla DGR 4519 del
14.12.1999 e successivamente ribadito dalla circolare n. 961/20511 del 30.03.2000, vanno,
dalla struttura convenzionata, fatturati direttamente all’Azienda di provenienza.
Casi di rinuncia all'ingresso in struttura.
Nel caso che l'interessato rinunci momentaneamente all'ingresso in struttura richiedendo di
mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l’Azienda ULSS 3 provvederà a
sospendere la richiesta per sei mesi. Durante tale periodo il nominativo continua ad essere presente
in graduatoria con apposita evidenziazione; tale richiesta può essere modificata a seguito di
ulteriore valutazione della UVMD.
Alla scadenza la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il
normale scorrimento previsto secondo l'ordine di precedenza sopra descritto.
Un'eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica.
Nel caso l'interessato abbia espresso la propria preferenza per l’ accoglimento in più Centri Servizi
residenziali, egli potrà entrare nel Centro Servizi che per primo presenterà la disponibilità del posto
letto, o decidere di attendere per l'ingresso in uno degli altri Centri Servizi prescelti, senza che il suo
diritto in graduatoria venga rimosso. In tale caso la rinuncia all'ingresso nel Centro Servizi che offre
la disponibilità del posto comporta la chiamata per i restanti Centri Servizi residenziali prescelti.
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Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei
La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l’accesso per accoglimenti
temporanei (ovvero di durata non superiore a 3 mesi).
A tali accoglimenti viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior
durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente
il 2,5% delle impegnative assegnate all’ Azienda ULSS n 3.
4-Carta dei Servizi
(art.2 - Capo I - del Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 5/2000 e
dell’art. 41 comma 4 della L.R. n. 5/2001)
Al fine di una scelta consapevole e libera da parte dell’utente tutte le strutture residenziali e
semiresidenziali sono tenute a predisporre la carta dei servizi, secondo lo schema tipo previsto dalla
normativa. Tale documento dovrà indicare i criteri per l’accesso, le modalità di funzionamento, la
tipologia della struttura, i servizi offerti, le tariffe, le rette, le garanzie e le forme di partecipazione
dei parenti alle attività.
5-Garanzia della libera scelta
Il presente regolamento disciplina le forme della mobilità, in relazione alla caratteristica qualitativa
e quantitativa dell'offerta attualmente disponibile nei Centri Servizi operanti nel territorio Veneto.
La mobilità si realizza con l’applicazione del principio di libera scelta e più precisamente attraverso
la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare della impegnativa di residenzialità, il
Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle
proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell’Azienda
ULSS di residenza.
Nel momento in cui viene comunicata l’assegnazione dell’impegnativa di residenzialità, l’Azienda
comunicherà all’utente anche le strutture protette autorizzate con posti letto disponibili adeguati al
livello assistenziale nel rispetto della preferenza dell’utente
L'utente, per una scelta efficace, deve prendere contatto con le strutture, al fine di valutare la
congruità dell'offerta di servizi e per assumere formale impegnativa per il pagamento integrale
della retta alberghiera.
Il cittadino può scegliere di utilizzare l’impegnativa di residenzialità, emessa secondo le modalità e
le forme previste nei seguenti articoli, presso:
a) Centri Servizi residenziali del territorio dell'Azienda ULSS di residenza;
b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito territoriale della Azienda ULSS di
residenza;
c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell'ambito regionale attraverso le modalità previste
da presente regolamento.
Presso i punti di accesso alla rete dei servizi (Comuni e Distretti socio-sanitari) saranno resi
disponibili, da parte della Regione del Veneto, gli elenchi dei Centri Servizi residenziali operanti
nel territorio regionale.
6-Gestione delle graduatorie
La responsabilità della gestione delle impegnative è dell'Azienda UL SS
Viene individuato e nominato, a livello aziendale, un responsabile della gestione delle "liste
d'attesa" e del registro unico della "Residenzialità". Tale responsabile consulterà periodicamente
il rappresentante indicato dalle strutture residenziali.
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7-Passaggio da autosufficiente a non autosufficiente (aggravamenti interni)
In caso di passaggio da autosufficiente a non autosufficiente, all'interno della stessa Casa di Riposo,
si seguono le procedure ordinarie previste per l'accertamento della condizione di non
autosufficienza da parte della U.V.M.D sulla base della scheda S.VA.M.A. fornita dalla
struttura ospitante. Si prevede l'integrale somministrazione e applicazione della scheda
S.VA.M.A. e l'iscrizione nella "lista di attesa" della residenzialità. Il valore relativo al “supporto
della rete sociale” viene convenzionalmente fissato in 240 punti, mentre il valore relativo alle
”alternative alla istituzionalizzazione” viene definito dalla U.V.M.D. competente sulla base della
valutazione complessiva della situazione dell'utente.
8-Utenti non autosufficienti
dell’interessato
inseriti in struttura protetta a retta interamente a carico
L'attribuzione delle impegnative a ospiti non autosufficienti che già sono in Casa di Riposo (a
proprie spese) segue i criteri generali previsti per l'accertamento della condizione di non
autosufficiente da parte della U.V.M.D. con l'applicazione della scheda SVAMA fornita dalla
struttura ospitante e l'iscrizione nella "lista di attesa" della residenzialità.
Il valore relativo al “supporto della rete sociale” viene convenzionalmente fissato in 160 punti,
salvo i casi che abbiano un punteggio maggiore nella valutazione iniziale, mentre il valore
relativo alle “alternative alla istituzionalizzazione” viene definito sulla base della valutazione
complessiva della situazione da parte della U.V.M.D..
Per le persone già inserite da almeno sei mesi nei Centri Servizi residenziali e non titolari di
impegnativa di residenzialità il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”previsto per la
definizione del profilo di autonomia della scheda SVAMA, viene convenzionalmente fissato in
“240” punti.
9-Trasferimenti tra strutture protette operanti nell'Azienda Sanitaria ULSS n. 3
In caso di richiesta di trasferimento da parte dell'utente da una struttura ad un'altra, nell'ambito
dell'Azienda, lo stesso può avvenire, esclusivamente per il corrispondente livello di assistenza,
attraverso reciproco scambio fra strutture, o per libera scelta dell'utente, a cui deve corrispondere
l'accertata disponibilità di un posto da parte del responsabile del registro della residenzialità.
Nel caso in cui, per motivi legati alla appropriatezza delle cure dell'ospite, l’U.V.M.D. esprima
parere non favorevole al trasferimento, l'utente, o il familiare di riferimento, dovranno essere
informati per iscritto. Il trasferimento potrà comunque avvenire se l'ospite o il familiare di
riferimento confermeranno la loro volontà, sottoscrivendo apposita dichiarazione di non
responsabilità dell'Azienda ULSS 3 e della struttura ospitante.
I trasferimenti su istanza della struttura o su iniziativa della U.V.M.D., generati da un'importante
modificazione dei bisogni assistenziali, tali da mettere a rischio la sicurezza e l’incolumità
dell’ospite, devono avvenire con contestuale accettazione del trasferimento da parte dell’utente o
familiare di riferimento (consenso informato). Per casi di particolare gravità e per i quali non venga
raggiunto il consenso, l’U.V.D.M. disporrà un nuovo P.A.I. nonché il trasferimento nella
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struttura individuata. L’eventuale inserimento nella nuova struttura avverrà, tenendo conto delle
preferenze espresse dall'ospite e/o da chi ne fa le veci, al liberarsi del primo posto del nuovo profilo
assistenziale nella struttura prescelta con attribuzione all'ospite dell'impegnativa corrispondente al
nuovo profilo assistenziale.
10-Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi
residenziali operanti nel territorio dell'Azienda ULSS
Il trasferimento di ospiti inseriti in Case di Riposo convenzionate con l'Azienda ULSS 3 in strutture
di altre Aziende è subordinato all'accertamento, da parte del Distretto SocioSanitario, dell'effettiva
disponibilità del posto letto autorizzato presso le strutture dell'Azienda ULSS competente per
territorio (per i casi extra Regione è necessario acquisire la certificazione di autorizzazione
all'esercizio conforme alle disposizioni della Regione competente).
I cittadini provenienti da una Azienda ULSS diversa da quella competente per territorio del Centro
Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all’impegnativa di residenzialità, la domanda di
accoglimento e la Scheda SVAMA. L'Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza
l'avvenuta emissione di impegnativa al Centro Servizi e all'Azienda ULSS interessata.
I richiedenti verranno inseriti nella graduatoria unica dell’Azienda ULSS ove è inserita la struttura
prescelta secondo le modalità indicate precedentemente.
Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell'Azienda ULSS, il
Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo
sanitario all'Azienda ULLS di residenza dell'assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a
comunicare all’Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la
registrazione degli stessi nell'ambito dell'apposita sezione del registro unico della residenzialità
11-Registro Unico della Residenzialità
L'Azienda ULSS n. 3 istituisce il registro unico della residenzialità, previsto dalla DGR 751/2000,
dalla DGR 312/2001, e reso obbligatorio con DGR 2210/2001. Sulla base delle disposizioni
regionali, delle convenzioni in atto e delle specifiche ipotesi di integrazione proposte dal Piano di
Zona, il registro consta di due macro articolazioni:
a) Registro "ufficiale" degli inserimenti, gestito sulla base delle impegnative/anno equivalenti
disponibili e sulla base dei posti letto autorizzati secondo le disposizioni sopra richiamate; esso
si articola nelle seguenti sezioni:
1. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle
persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda
ULSS n. 3 e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio;
L'Azienda ritiene strategica l'offerta di istituzionalizzazione temporanea quale servizio a
supporto della famiglia al fine di favorire il mantenimento al proprio domicilio dell'utente, il
Responsabile U.V.M.D. può autorizzare, con priorità rispetto agli ingressi definitivi,
l'inserimento temporaneo di ospiti non autosufficienti in posti letto autorizzati, mediante
rilascio di impegnativa a termine senza pregiudizio della continuità di copertura dei posti
disponibili e garantendo alla struttura una programmazione tale da assicurare la
continuità dell’impegnativa su base annua;
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2. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle
persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell'Azienda
ULSS n. 3 e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda
ULSS del Veneto;
3. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità ammesse a favore delle
persone residenti in un Comune appartenente all'area territoriale di competenza dell’Azienda
ULSS n. 3 e ospitate in strutture residenziale ubicate in ambito territoriale fuori della
Regione Veneto;
4. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende
UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali di
competenza dell'Azienda ULSS n. 3;
5. sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di
persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di
competenza dell’Azienda ULSS n. 3.
b) Registro degli inserimenti di "altri" ospiti che si articola nelle seguenti sub aggregazioni rispetto
alle quali (punti 1. e 2.) si applicano, in sede di attivazione del registro, i criteri di appartenenza
o meno all'Azienda basati sulla data di primo ingresso come definita nell'allegato 1 della DGR
del 13. 12. 2002:
1. ospiti autosufficienti, ai quali non viene rilasciata l'impegnativa, l'ospite non gode di alcun
beneficio in termini di contributo economico all'inserimento, la fornitura diretta di farmaci è
preclusa, la rivalutazione della autosufficienza avviene secondo enunciate in precedenza; per
le implicazioni sulla mobilità relativa alla fornitura di farmaci, presidi e prestazioni
specialistiche, nonché assistenza medica di base e/o ricoveri, gli assistiti di questa categoria,
provenienti da altre Aziende, si considerano come cittadini temporaneamente domiciliati e,
al momento dell'ingresso in struttura, i costi verranno addebitati alle Aziende di riferimento.
2. ospiti non autosufficienti a pagamento totale - sono ospiti inseriti nella graduatoria dei non
autosufficienti per inserimento definitivo che, in attesa di maturare diritto all'impegnativa, su
propria iniziativa, richiedono e ottengono l'inserimento in una struttura con totale onere a
proprio carico. Per le implicazioni sulla mobilità relativa alla fornitura di farmaci, presidi e
prestazioni specialistiche, nonché assistenza medica di base e/o ricoveri, gli assistiti di
questa categoria, provenienti da altre Aziende, si considerano come cittadini
temporaneamente domiciliati e, al momento di ingresso nella struttura, i costi verranno
addebitati alle Aziende di riferimento.
3. ospiti non autosufficienti in inserimento temporaneo (modulo respiro). L'inserimento
avviene previa valutazione dell'U.V.M.D., viene definito il progetto assistenziale, l'ingresso
e la dimissione viene gestito con la specifica lista d'attesa. A questi ospiti vengono assicurate
dall’Azienda la fornitura di farmaci e presidi secondo la convenzione in atto con le Case di
Riposo. Viene mantenuta all'assistito la scelta del medico di medicina generale e la
residenza.
4. ospiti non autosufficienti in struttura semiresidenziale. L'inserimento avviene previa
valutazione dell'U.V.M.D. con definizione del progetto assistenziale e inserimento nella
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specifica lista d'attesa. A questi ospiti vengono assicurate le forniture previste dalla
convenzione in atto. Viene mantenuto il medico di medicina generale e la residenza.
12-Finanziamento e attribuzione di quote
Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 751/2000 prevede per ogni
Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base alla intensità
assistenziale necessaria.
Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità; media intensità; Servizi Alta
Protezione Alzheimer (SAPA); Stati Vegetativi Permanenti (SVP); Hospice.
L'emissione dell'impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dalla UVMD
in applicazione della scheda SVAMA (DGRV n. 3979/99) come specificato precedentemente nel
presente regolamento.
L'emissione dell'impegnativa è condizionata dalla effettiva disponibilità del posto letto nel Centro
Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria del registro Unico della Residenzialità e della
corrispondente disponibilità economica della quota socio-sanitaria.
Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili sarà definito di anno in
anno sulla base delle indicazioni regionali
La quota della retta non coperta dall’impegnativa di residenzialità è a carico della persona ospite
o del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o è iscritto ai registri di
anagrafe al momento dell'ingresso in struttura ( art. 6, comma 4, L. 328/2000, e art. 13bis, L.
5/1996, come introdotto dall'art. 102, della L.R. 5/2000), ancorché autosufficiente
L'impegnativa di residenzialità, relativa alle quote di retta già definita di rilievo sanitario:

viene emessa dall'azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto
ai registri di anagrafe al momento dell'ingresso in struttura;

viene comunicata alla struttura scelta dal cittadino.
L'impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa
dalla Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di
anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto
dal cittadino assistito.
L'Azienda ULSS provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei
Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite
dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione Veneto.
I Centri Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all'Azienda ULSS di competenza,
secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale della attività rese per
tutti i cittadini ospitati e accreditati.
Qualora la struttura prescelta dal cittadino sia fuori dall'ambito territoriale di competenza, l'Azienda
ULSS n. 3 comunica l'avvenuta emissione della impegnativa alla struttura ed all'Azienda ULSS
interessate.
Norme finali
Il presente regolamento si applica nel territorio della Azienda ULSS 3 per tutti i Centri Servizi
residenziali autorizzati all’esercizio, che gestiscono posti letto per l’accoglienza dei cittadini titolari
di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e
regolamentari.
9
Criteri di accesso ai Centri di Servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti (allegato alla delibera n. 566 del 29/8/2013) Art. 1 La libertà di scelta Il presente regolamento disciplina, in relazione alla caratteristica qualitativa e quantitativa dell’offerta attualmente disponibile nei Centri di Servizi operanti nel territorio Veneto, le modalità di applicazione del principio della libera scelta, intesa come la facoltà di ogni cittadino di scegliere, in quanto titolare di impegnativa di residenzialità, il Centro Servizi residenziali autorizzato meglio rispondente alle proprie esigenze assistenziali, alle proprie aspettative, alle disponibilità economiche anche superando i confini territoriali dell’Azienda ULSS di residenza. Il cittadino può scegliere di utilizzare l’impegnativa di residenzialità, emessa dall’Azienda ULSS secondo le modalità e le forme previste nei seguenti articoli, presso: a) Centri Servizi residenziali del territorio dell’Azienda ULSS n. 3; b) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell’ambito territoriale dell’Azienda ULSS n.3; c) Centri Servizi residenziali attivi al di fuori dell’ambito regionale attraverso le modalità previste del presente regolamento. In sintesi, con il presente documento di disciplinano: 1 – i criteri di regolazione del flusso delle domande ammesse al trattamento di residenzialità a seguito della favorevole valutazione della U.V.M.D.; 2 – i criteri per la gestione della graduatoria unica delle persone aspiranti al riconoscimento dell’impegnativa; 3 – i criteri e le modalità per l’attribuzione delle impegnative di residenzialità. Art. 2 Procedura di ammissione ai trattamenti di residenzialità Con il presente regolamento, l’Azienda ULSS n. 3 disciplina le modalità di accesso alla graduatoria del Registro Unico della Residenzialità, fermo restando che l’ammissione ai trattamenti di residenzialità è disposta dall’Azienda ULSS di residenza dell’interessato a seguito della valutazione effettuata dall’ U.V.M.D. L’attività valutativa comporta l’applicazione della S.VA.M.A. (Scheda di Valutazione Multidimensionale dell’Anziano), come previsto dall’ allegato B alla DGRV 2961 del 28 dicembre 2012. Per le persone già inserite è prevista una rivalutazione in sede di U.O.I. almeno annuale. Per i casi inseriti dal almeno 6 mesi il punteggio relativo al “supporto della rete sociale”, previsto per la definizione del profilo di autonomia della scheda S.VA.M.A., viene convenzionalmente fissato in “240” punti. La valutazione in sede di U.V.M.D. potrà essere richiesta ogniqualvolta sia intervenuto un documentato evento patologico che determini un cambiamento significativo delle caratteristiche dell’ospite. Il passaggio dalla condizione di autosufficienza a quella di non autosufficienza di un ospite di un Centro Servizi residenziali segue le procedure ordinarie previste per l’accertamento della condizione di non 1
autosufficienza da parte dell’ U.V.M.D. con l’applicazione della scheda S.VA.M.A. e l’inserimento nella graduatoria. L’attribuzione dell’impegnativa di residenzialità a persone non autosufficienti, che sono già ospiti di Centri Servizi residenziali, segue i criteri generali di cui al comma precedente. Art. 3 Presentazione, accoglimento e valutazione della domanda La domanda dovrà essere presentata dal cittadino, o dagli aventi diritto secondo la normativa vigente, al Servizio sociale competente per territorio di residenza, allo sportello integrato o alla segreteria dell’U.O.R.T. Tutte le domande devono pervenire alla segreteria dell’U.O.R.T. che provvede a protocollare e ad organizzare le U.V.M.D. . La discussione delle domande avviene in ordine cronologico e viene fissata dalla segreteria U.O.R.T. entro il 30° giorno successivo alla data di protocollo della domanda. Art. 4 Graduatoria unica A seguito della valutazione di cui al precedente art. 2, il cittadino viene collocato nella graduatoria unica per la residenzialità dell’Azienda ULSS n. 3 ordinata per punteggio decrescente. La graduatoria deve riportare: - dati anagrafici del richiedente (data di nascita, sesso, comune di residenza prima dell’ingresso in struttura, Azienda ULSS di provenienza); - profilo di autonomia (scheda S.VA.M.A. con validità fino ad un massimo di 12 mesi, salvo richiesta di rivalutazione da parte dell’interessato o degli aventi diritto, mediata dal responsabile del caso definito nella U.V.M.D., a seguito di cambiamenti significativi della situazione); - punteggio di gravità complessiva determinato in base alla situazione di salute, alla situazione sociale ed economica e alla presenza di significative alternative all’istituzionalizzazione; - indicazione dei Centri di Servizi residenziali per i quali il cittadino ha espresso preferenza di accoglimento. Tale preferenza è sottoposta a valutazione di appropriatezza da parte dell’ U.V.M.D. per la verifica della corrispondenza tra i bisogni assistenziali della persona richiedente e l’offerta del servizio residenziale. A parità di punteggio la precedenza viene definita in base ai seguenti criteri, enunciati in ordine di priorità: ‐ presenza del richiedente in una delle strutture di preferenza qualora nelle stesse si renda disponibile un posto; ‐ età anagrafica, con preferenza alla persona più anziana; ‐ data di presentazione della domanda. E’ fatto salvo il diritto di modificare la preferenza espressa per uno o più Centri di Servizi. L’eventuale modifica dovrà essere comunicata per iscritto alla segreteria U.O.R.T. dal cittadino o dagli aventi diritto. La graduatoria unica dell’Azienda ULSS è distinta per tipologia di impegnativa di residenzialità ovvero per progetto assistenziale (Centro di Servizi livello di intensità minimo/ridotta, nuclei di RSA e NRSA livello di intensità Media, Sezione di assistenza per Stati Vegetativi Permanenti, Sezione Alta Protezione per l’Alzheimer, Centri Diurni per persone anziane non autosufficienti, Accoglienza Temporanea). 2
La graduatoria dei cittadini in attesa dell’assegnazione dell’impegnativa di residenzialità è trasmessa mensilmente (settimanalmente) ai Centri di Servizi. Aggiornamento della graduatoria. L’Azienda ULSS provvede settimanalmente ad aggiornare la graduatoria unica sulla base di elementi modificativi della stessa, quali: la disponibilità di posti in Centri di Servizi residenziali (a tal fine si dispone l’immediata comunicazione all’Azienda ULSS da parte del Centro di Servizi della propria disponibilità o meno ad accogliere un nuovo ospite ); ingresso in struttura residenziale del cittadino; nuove richieste di iscrizione alla graduatoria unica; decesso di un cittadino iscritto nella graduatoria; rinuncia dell’utente all’inserimento in struttura; trasferimento dell’utente in altra Azienda ULSS; aggravamento della condizione complessiva di non autosufficienza. L’aggravamento può essere valutato dall’ U.V.M.D. prima di 1 anno dall’ultima valutazione previa richiesta motivata da parte dell’interessato o degli aventi diritto di riferimento, in seguito a cambiamento significativo nelle condizioni dell’interessato. Per cambiamento “significativo” deve intendersi una documentata variazione dello stato che renda ipotizzabile e verosimile una modifica nel profilo di autonomia e/o nel punteggio derivante dalla scheda tecnica. L’Azienda ULSS comunica al cittadino richiedente l’esito della valutazione e il suo inserimento nella graduatoria per l’accesso ai servizi residenziali. Nel caso in cui la scelta del cittadino ricada su un centro servizi extra‐ULSS la ULSS n. 3 ne darà comunicazione al Centro Servizi interessato ed alla ULSS nel cui territorio insiste il Centro di Servizi interessato. Il Centro Servizi presso il quale si rende disponibile una impegnativa di residenzialità deve darne comunicazione immediata dell’evento alla segreteria dell’ U.O.R.T. dell’Azienda ULSS n. 3 nella quale opera e a quella dell’Azienda ULSS di provenienza dell’assistito, se diversa. Il cittadino può restare iscritto nella graduatoria, con la valutazione di cui all’art. 2 e con la modalità col locativa di cui all’art. 4, fino a 12 mesi consecutivi; trascorso questo periodo, fermo restando nelle more della validità della graduatoria, deve essere rivalutato e ricollocato su iniziativa dell’ U.V.M.D. . Art. 5 Ammissione in struttura di cittadini residenti nei Comuni del territorio dell’Azienda ULSS L’Azienda ULSS emette l’impegnativa di residenzialità per l’accesso al Centro Servizi residenziale nel momento in cui la disponibilità dell’impegnativa si associa all’effettiva disponibilità del posto letto nel Centro di Servizi residenziali autorizzato ai sensi della normativa vigente secondo la seguente modalità operativa: 1 – nel momento in cui il cittadino viene iscritto nella graduatoria unica ha espresso il gradimento per uno o più centri di servizi residenziali, gli stessi centri /o saranno informati e documentati; 2 ‐ la segreteria U.O.R.T. dell’Azienda ULSS n. 3 al fine di procedere all’ammissione del cittadino nel Centro di Servizi residenziali, verificherà la disponibilità di impegnative di residenzialità il cui rilascio è condizionato dal numero effettivo di impegnative/anno equivalenti disponibili nel corso dell’anno presso l’Azienda ULSS n. 3, come programmato dalla Regione del Veneto; 3 – il centro servizi residenziali comunica formalmente e tempestivamente e comunque entro e non oltre le 24 ore, all’Azienda ULSS, la disponibilità ad accogliere un nuovo ospite, compatibilmente con la tipologia del posto letto; 4 – accertata la disponibilità dell’impegnativa, l’Azienda ULSS informa la prima persona in graduatoria di tale disponibilità in relazione alla tipologia di posto liberatosi, e ne dà contestuale comunicazione al centro servizi residenziali prescelto dal cittadino. 3
5 – L’Azienda ULSS n. 3 provvederà ad emettere l’impegnativa di residenzialità all’atto dell’accoglimento dell’interessato presso il centro servizi prescelto. Tale inserimento dovrà avvenire entro un massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione formale fatta dal Centro Servizi al Distretto anche nel caso in cui il cittadino trovasi in regime di ricovero ospedaliero. 6 – Qualora non vi sia la disponibilità del posto letto presso il centro servizi residenziali prescelto dal cittadino primo in graduatoria e avente diritto all’emissione dell’impegnativa, il cittadino verrà ugualmente contattato per esprimere la propria scelta sul centro servizi che ha disponibilità di un posto letto; nel caso non venga accettata la disponibilità del centro servizi diverso da quello scelto, l’interessato rimane in graduatoria utile, seppur dinamica circa la posizione assegnata, fino alla dichiarata disponibilità da parte del centro servizi richiesto. L’utente ricoverato in ospedale e titolare in un progetto di assistenza residenziale extraospedaliera temporanea elaborato in U.V.G.O. è tenuto ad accettare, in alternativa al rientro a domicilio, qualunque proposta di accoglienza in struttura, anche non di preferenza, tra quelle che insistono nel territorio dell’ULSS n. 3, tenuto conto della tipologia del centro di servizi. I suddetti cittadini che dimessi dall’ospedale vengono accolti in struttura non di preferenza hanno facoltà di inoltrare richiesta, alla segreteria U.O.R.T., di trasferimento in un altro centro servizi. Casi di rinuncia all’ingresso in struttura Nel caso l’interessato rinunci momentaneamente all’ingresso in una delle strutture per le quali ha espresso la propria preferenza richiedendo di mantenere il proprio nominativo nella graduatoria unica, l’Azienda ULSS n. 3 provvederà a sospendere la richiesta per sei mesi. Alla scadenza dei sei mesi la richiesta verrà reinserita nella graduatoria unica e seguirà da quel momento il normale scorrimento previsto secondo l’ordine di precedenza sopra descritto. Un’eventuale seconda rinuncia comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria unica. Nel caso l’interessato abbia espresso la propria preferenza per l’accoglimento in più centri di servizi egli potrà entrare nel primo che presenterà disponibilità o attendere l’ingresso in uno dei centri di servizi prescelti senza che il suo diritto venga rimosso. Art. 6 Mobilità dei cittadini dell’Azienda ULSS n. 3 in centri di servizi residenziali extra Azienda ULSS ed extra Regione Nel caso il cittadino esprima la scelta di essere accolto in un Centro Servizi ubicato in ambito territoriale esterno a quello dell’Azienda ULSS n. 3 quest’ultima provvede a: a) accertare l’effettiva disponibilità del posto letto presso l’azienda ULSS competente per ambito territoriale (per i casi extra Regione è necessario acquisire le certificazioni di autorizzazione all’esercizio conformi alle disposizioni della Regione competente); b) iscrivere la persona stessa nella graduatoria delle persone in attesa di attribuzione di impegnativa; c) emettere l’impegnativa al momento in cui la persona richiedente è la prima nella graduatoria e ricorra la disponibilità effettiva del posto letto, comunicata dal centro servizi interessato; d) l’Azienda ULSS n. 3 iscriverà la persona nell’apposita sezione del locale Registro Unico della Residenzialità. L’azienda ULSS che emette l’impegnativa provvede direttamente la pagamento della quota di rilievo sanitario al Centro di Servizi Residenziale che ha accolto la persona non autosufficiente, secondo la tipologia e il livello assistenziale definito nella stessa e secondo le modalità definite dalla vigente normativa sulle modalità di rendicontazione. 4
Nel caso in cui l’importo della quota sanitaria richiesta per l’ammissione in una struttura extraregionale di un cittadino residente nel Veneto, l’Azienda ULSS n. 3 riconosce l’importo massimo praticato nel Veneto per il corrispondente livello di intensità assistenziale. La struttura interessata provvederà a dare immediata comunicazione, nelle forme previste e concordate, all’Azienda ULSS della data di effettivo ingresso dell’assistito. Art. 7 Ammissione in strutture per accoglimenti temporanei La graduatoria unica viene utilizzata anche per regolamentare l’accesso per accoglimenti temporanei (ovvero di durata non superiore a 90 giorni). A tali accoglimenti, effettuati in tutte le strutture residenziali che insistono nel territorio dell’Azienda ULSS n.3, viene assicurata la precedenza rispetto alle domande di inserimento di maggior durata. La percentuale di impegnative destinate a tale scopo non può superare contemporaneamente il 2,5% delle impegnative assegnate all’Azienda ULSS. Il cittadino può usufruire di ulteriori ricoveri temporanei successivi al primo a condizione che venga rivalutato in UVMD e che intercorra un tempo minimo di 90 giorni tra la fine di un accoglimento temporaneo e l’inizio del successivo. Art. 8 Mobilità dei cittadini extra Azienda ULSS ed extra Regione in Centri Servizi residenziali operanti nel territorio dell’Azienda ULSS n. 3 I cittadini provenienti da un’Azienda ULSS diversa da quella competente per territorio del Centro Servizi prescelto, dovranno produrre oltre all’impegnativa di residenzialità, la domanda di accoglimento e la scheda S.VA.M.A. l’Azienda ULSS di provenienza comunica con immediatezza l’avvenuta emissione di impegnativa al centro servizi e all’azienda ULSS interessata. La scheda S.VA.M.A. e la domanda di accoglimento verranno richieste all’Azienda ULSS di provenienza dalla segreteria U.O.R.T. dell’Azienda ULSS n. 3 Per i soli cittadini non veneti, ospiti nelle strutture ubicate nel territorio dell’Azienda ULSS, il Centro Servizi residenziale interessato procederà in autonomia alla diretta fatturazione di rilievo sanitario all’Azienda ULSS di residenza dell’assistito. Il Centro Servizi è comunque tenuto a comunicare all’Azienda ULSS i dati relativi agli ospiti provenienti da fuori Regione per la registrazione degli stessi nell’ambito dell’apposita sezione del registro unico della residenzialità di cui all’art. 12. Art. 9 Mobilità degli ospiti non autosufficienti residenti nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS da un Centro Servizi residenziali ad un altro Il cittadino non autosufficiente, con regolare impegnativa di residenzialità, residente nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS e ospite di un centro servizi residenziali, può inoltrare richiesta, di trasferimento in un altro centro di servizi residenziali, purché siano trascorsi almeno sei mesi 5
dall’inserimento nella struttura ospitante. La richiesta è valutata dalla U.V.M.D. che considerate le peculiarità del caso, ne autorizza l’inserimento in graduatoria unica. Art. 10 Gestione delle impegnative di residenzialità dell’Azienda ULSS Il sistema della residenzialità territoriale definito dalla DGRV n. 394/07 prevede per ogni Azienda ULSS una dotazione di impegnative il cui valore è distinto in base all’intensità assistenziale necessaria. Al momento si distinguono impegnative di ridotta/minima intensità, media intensità, Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP). La responsabilità della gestione delle impegnative è dell’Azienda ULSS. L’emissione di impegnativa per la media intensità assistenziale comporta di norma l’accoglimento in strutture con posti autorizzati per tale tipologia di offerta. L’emissione dell’impegnativa di residenzialità è subordinata alla valutazione effettuata dall’ UVMD in applicazione della scheda S.VA.M.A. DGRV 2961/12 come specificato dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento. L’emissione dell’impegnativa è condizionata all’effettiva disponibilità del posto letto nel Centro Servizi scelto dalla prima persona della graduatoria unica e della corrispondente disponibilità economica della quota socio‐sanitaria. Il numero effettivo massimo di impegnative/anno equivalenti disponibili sarà definito di anno in anno sulla base delle indicazioni regionali. L’impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall’Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o è iscritto ai registri di anagrafe al momento dell’ingresso in un Centro Servizi residenziali. L’impegnativa è corredata dalla scheda S.VA.M.A. E viene comunicata formalmente al Centro Servizi residenziali scelto dal cittadino assistito. Nell’eventualità di Centro Servizi esterno all’Azienda ULSS, viene data comunicazione all’Azienda ULSS competente per territorio al fine della registrazione dell’impegnativa nell’apposita sezione presso il registro unico. Art. 11 Registro Unico della Residenzialità Il registro unico della residenzialità, previsto nelle DGRV 3632/02, n. 464/06, n. 394/07 è reso uniforme dallo schema contenuto nell’allegato a) alla DGRV 456/07. Il registro unico della residenzialità rappresenta uno degli strumenti del flusso informativo sull’assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale (extraospedaliera‐ FAR), che contiene i dati fondamentali per il governo della materia a livello locale, e di gestione e monitoraggio costante delle impegnative di residenzialità. A tal fine i Centri Servizio residenziali dovranno comunicare immediatamente alla unità operativa incaricata dell’Azienda ULSS la disponibilità del posto al fine di garantire la copertura immediata. Il registro, sulla base della dotazione complessiva delle impegnative/anno equivalenti disponibili e sulla base dei posti letto attivati nei Centri Servizi autorizzati all’esercizio, si articola secondo le sezioni che seguono: 6
1 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all’area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali dello stesso territorio; 2 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all’area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale di altra Azienda ULSS del Veneto; 3 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore delle persone residenti in un Comune appartenente all’area territoriale di competenza dell’Azienda ULSS e ospitate in strutture residenziali ubicate in ambito territoriale fuori della regione del Veneto; 4 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse da altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto a favore di persone ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell’Azienda ULSS dove è ubicata la struttura; 5 – sezione relativa alla contabilità delle impegnative di residenzialità emesse a favore di persone residenti fuori dal Veneto e ospitate nelle strutture residenziali del territorio di competenza dell’Azienda ULSS dove è ubicata la struttura. Le sezioni sono articolate per tipologia di impegnativa. Art. 12 Attribuzione delle quote Retta per l’accoglienza nei Centri Servizi residenziali La retta per l’accoglienza nei Centri Servizi residenziali per persone non autosufficienti si articola in: quota alberghiera e quota di rilievo sanitario. La quota di retta di residenzialità qualificata “alberghiera” è a carico della persona ospite o, se del caso, del Comune, previamente informato, presso il quale il cittadino risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento dell’ingresso in un Centro Servizi, (art. 6 comma 4 Legge 328/2000 e art. 13 – bis Legge Regionale n. 5/96, come introdotto dall’art. 102 della Legge Regionale n. 5/2000, ancorché autosufficiente. L’impegnativa di residenzialità relativa alla quota di retta definita di rilievo sanitario viene emessa dall’Azienda ULSS nel cui territorio il cittadino beneficiario risiede o era iscritto ai registri di anagrafe al momento di ingresso in un Centro Servizi e viene comunicata al Centro Servizi scelto dal cittadino assistito. L’Azienda ULSS che ha emesso l’impegnativa provvede a liquidare ai Centri Servizi residenziali tutte le impegnative attive nei Centri medesimi come risulta dal registro unico della residenzialità, secondo le modalità stabilite dalla Regione, limitatamente agli ospiti di provenienza della Regione del Veneto. I Centri di Servizi residenziali operanti nel territorio trasmetteranno all’Azienda ULSS di competenza, secondo le forme e le procedure stabilite dalla Regione, il rendiconto annuale delle attività rese per tutti i cittadini ospitati e accreditati. Art. 13 Livello di assistenza e profilo S.VA.M.A. Sono da considerarsi eleggibili a residenzialità ridotta/minima intensità assistenziale le persone che presentano profili S.VA.M.A. dal 2 al 9 ed il profilo 16. Ai profili dall’11 al 13 possono essere assegnate impegnative di livello minimo/ridotto o di media intensità in base alla valutazione U.V.M.D. Sono invece da considerarsi eleggibili a residenzialità di media intensità assistenziale i profili 14, 15 e 17. Quanto sopra salvo diverse determinazione ed indirizzi che la Regione Veneto vorrà emanare successivamente all’approvazione del presente regolamento. 7
Art. 14 Norme finali Il presente regolamento si applica in tutti i Centri Servizi residenziali della ULSS n. 3 autorizzati/accreditati sulla base della normativa vigente, che gestiscono posti letto per l’accoglienza dei cittadini titolari di impegnative di residenzialità, indipendentemente dalle singole e specifiche norme statutarie e regolamentari. 8
All. A
Applicazione della sperimentazione del 5% delle impegnative di primo livello nel
2013.
A partire dal 9 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013 si procederà ad
assegnare le 34 impegnative di primo livello seguendo il principio della libera
scelta al primo in graduatoria previa verifica della disponibilità del posto letto
autorizzato e/o accreditato.
Le prime otto impegnative a partire dal 9 settembre e fino al 30 settembre
assegnate con i criteri sopraesposti, le restanti seguono la procedura in atto.
Le prime otto di ogni mese successivo e le prime 10 del mese di dicembre come
sopra tenendo conto del limite massimo del 5% del numero di impegnative di
primo livello di ogni centro di servizi (limite indicato in rosso nella tabella 6
allegata).
Nel 2014 si applicherà lo stesso meccanismo al 10% delle impegnative di primo
livello e le 68 impegnative verranno assegnate alle prime 6 di ogni mese.
Nel 2015 il meccanismo verrà applicato a tutte le impegnative di primo livello.
1
Attuazione della sperimentazione
1 – aggiornamento settimanale della graduatoria e invio ai Centri di Servizi
2 – aggiornamento in tempo reale della disponibilità di posti letto
autorizzati/accreditati da parte dei Centri di servizi (invio settimanale del
prospetto e restituzione del prospetto aggiornato da parte dell’ULSS ai Centri
di Servizi)
3 – L’A.ULSS contatta telefonicamente i primi venti in graduatoria per la
conferma dell’intenzione ad entrare nel centro di servizi previa verifica della
disponibilità del posto letto autorizzato/accreditato
si libera una impegnativa
come procedere
1 - A partire dal 1° in graduatoria del livello assistenziale minimo/ridotto
si chiama per l’inserimento nelle strutture scelte previa verifica del posto
disponibile nel FAR (Flusso Assistenza Residenziale)
2 – Assegnazione impegnativa
2
SIMULAZIONE LIBERALIZZANDO IL 5% DEI POSTI DI I LIVELLO DISTRIBUITA IN 12 MESI
Tab 6:
DENOMINAZIONE STRUTTURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Casa di Riposo "Beata G.M. Bonomo" O.I.C.
Casa di Riposo di Asiago
Centro di Servizi "Myriam"
I.S.A.C.C. Residenza Sturm
I.S.A.C.C. Residenza Pazzaglia
I.S.A.C.C. Villa Serena
Residenza per anziani "Madonnina"
Casa di riposo "G. Sterni"
Casa di Riposo di Cartigliano
Fondazione Giuseppe Rubbi, Casa per Anziani
Casa di riposo "S. Giuseppe"
Casa di riposo "S.Pio X" ‐ Romano d'Ezz.
Centro di servizi "Istituto Palazzolo"
Centro Anziani "Villa Aldina"
Casa di riposo "Villa Serena" ‐ Solagna Casa di riposo "S. Pio X" ‐ Valstagna
RSA Tulipano
TOTALE
COMUNE
Asiago
Asiago
Bassano del G.
Bassano del G.
Bassano del G.
Bassano del G.
Bassano del G.
Bassano del G.
Cartigliano
Marostica
Roana
Romano d'Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
Solagna
Valstagna
Marostica
Distribuzione delle 34 impegnative I livello SIMULATA in 12 mesi
Impegnative al 01.01.2013
minimo
5%
82
31
1
Distribuzione simulata a fine anno

medio
TOTALE
I trimestre
II trimestre
III trimestre
IV trimestre
4
2
0
21
82
31
22
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
78
30
5
‐4
‐1
4
245
12
96
341
1
2
2
1
239
‐6
42
24
39
36
39
19
8
23
30
65
2
1
2
2
2
1
0
1
2
3
48
684
34
90
24
39
51
39
19
8
23
30
65
54
918
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
8
0
2
0
1
1
0
0
0
1
0
0
8
1
2
1
0
0
1
0
1
1
0
0
10
0
2
1
0
1
0
0
1
1
0
0
8
42
31
40
35
39
19
8
24
32
62
0
684
0
7
1
‐1
0
0
0
1
2
‐3
0
0
15
54
234
E’ di fondamentale importanza che i Centri di Servizi comunichino
urgentemente tutti i decessi e i nuovi ingressi delle persone ospitate a
qualsiasi titolo all’Ufficio Piano di zona come regolamentato dall’art. 5, comma
3 dei “Criteri di accesso ai servizi residenziali per persone anziane non
autosufficienti”
3
Prospetto da aggiornare in tempo reale per la sperimentazione
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2013
DENOMINAZIONE STRUTTURA
COMUN
E
IMPEGNATIVE ULSS 3
minimo
80
1 Casa di Riposo "Beata G.M. Bonomo"Asiago
2 Casa di Riposo di Asiago
Asiago
29
Casa di Riposo di Asiago AUTO
Asiago
3 Centro di Servizi "Myriam" LIV 2
Bassano del G.
Centro di Servizi "Myriam" LIV 1
Bassano d
1
4 I.S.A.C.C. Residenza Pazzaglia Sturm Bassano d 88
6 I.S.A.C.C. Villa Serena LIV 2
Bassano del G.
I.S.A.C.C. Villa Serena LIV 1
Bassano d 159
7 Residenza per anziani "Madonnina" LBassano del G.
Residenza per anziani "Madonnina" LBassano d 41
8 Casa di riposo "G. Sterni"
Bassano d 24
9 Casa di Riposo di Cartigliano
Cartiglian
39
10 Fondazione G. Rubbi LIV 2
Marostica
Fondazione G. Rubbi LIV 1
Marostica 37
11 Casa di riposo "S. Giuseppe"
Roana
41
12 Casa di riposo "S.Pio X" ‐ Romano d'E Romano d 18
13 Centro di servizi "Istituto Palazzolo" Rosà
8
14 Centro Anziani "Villa Aldina"
Rossano V 24
15 Casa di riposo "Villa Serena" ‐ SolagnaSolagna
26
16 Casa di riposo "S. Pio X" ‐ Valstagna Valstagna 63
Casa di riposo "S. Pio X" ‐ Valstagna AValstagna
17 RSA Tulipano
Marostica
678
medio
1322
1
22
30
66
48
1
3
5
15
1
5
9
3
1
50
231
29
IMPEGNATIVE DI ALTRE TOTALE POSTI OSPITI SENZA POSTI ULSS
OSPITI AUTORIZZ AUTORIZZ
IMPEGNATIVA
TEM TOTALE minimo medi TOTALE CON IMP. ATI 1° LIV ATI 2° LIV non auto auto TOTALE
P
o
80
8
8
88
126
15
21
36
30
0
0
30
32
0
0
7
7
22
0
22
22
0
1
1
1
2
8
6
6
118
0
118
163
10
11
21
66
66
96
0
0
159
162
187
50
3
3
34
16
48
3
3
51
48
0
42
14
14
56
77
26
7
33
2
29
3
3
32
82
36
8
44
44
2
2
46
40
3
3
6
15
0
15
16
0
37
1
1
38
38
3
3
42
1
1
43
64
17
7
24
23
1
1
24
40
14
4
18
8
4
4
12
27
5
5
33
1
1
34
53
17
4
21
5
34
0
34
40
16
2
18
64
0
64
86
16
6
22
12
12
50
0
50
62
0
7
945
39
3
42
987
1063
244
215
111
326
TOTALE OSPITI
124
30
7
22
8
139
66
212
51
89
76
52
15
41
67
42
17
55
52
86
12
50
1313
P.L. CAPACITA' RICETTIVA ACCREDITA
BILI
126
32
28
22
8
163
96
187
48
92
82
52
16
42
74
65
27
53
50
86
12
62
1423
109
32
22
4
295
96
48
60
54
36
16
36
50
29
22
41
34
74
62
1120
4
Attuazione della sperimentazione
Direzione dei Servizi Sociali e delle Funzioni
Territoriali ULSS n. 3
Distretti Socio -Sanitari ULSS n. 3
U.O.R.T.
Economico Finanziario
Convenzioni ULSS
Fatture
MMG
Rendicontazione
FAR
I Centri di Servizi
trasmettono i movimenti mensilmente, la
disponibilità di posto letto a qualsiasi titolo e i
nuovi entrati a qualsiasi titolo
U
F
F
I
C
I
O
Graduatoria
Lista unica
F.A.R. e Registro Unico
Residenzialità
Flusso FAR
P
I
A
N
O
Tutta la popolazione
ospitata
nei Centri Servizi
D
I
Sezioni R.U.R.
Z
O
N
A
Imp. Ass. ULSS 3
Ns fuori ULSS
Da altre ULSS
Ns fuori regione
Da altre regioni
5
Percorso per l’attuazione della sperimentazione
Si libera un posto letto:
con impegnativa
di residenzialità ?
SI
U.O.R.T.
P.D.Z.
NO
Il Centro di Servizi
contatta autonomamente
le persone a “libero mercato”
Aggiornamento
Prospetto disponibilità
Posti letto
autorizzati/accreditati
Il personale
U.O.R.T./P.D.Z. contatta
dal primo
in graduatoria
per punteggio di gravità
e previa verifica della
disponibilità del posto
letto autorizzato
assegna l’impegnativa
A partire dal 9 settembre 2013 e
fino al 31 dicembre 2013 si
procederà ad assegnare le 34
impegnative di primo livello
seguendo il principio della libera
scelta al primo in graduatoria
previa verifica della disponibilità
del posto letto autorizzato e/o
accreditato.
Le
prime
otto
impegnative
a
partire
dal
9
settembre e fino al
30
settembre
assegnate con i
criteri
sopraesposti,
le
restanti seguono
la procedura in
atto.
Registro Unico
di Residenzialità
Autosufficiente e
non autosufficiente a
libero mercato
6
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