ADR: ARBITRATO E MEDIAZIONE IntroduzioneL’acronimo “ADR” (“Alternative Dispute Resolution”) fa riferimento alle cosiddette “modalità alternative di risoluzione delle controversie”, ossia a strumenti extraprocessuali quali, in particolare, l’arbitrato e la mediazione, volti a risolvere dispute tra le parti.Il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) ha stabilito le basi legali dell’arbitrato e della mediazione. Da un lato, offrendo la possibilità di mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione o durante la procedura decisionale, viene riconosciuta un’ulteriore possibilità di risoluzione delle controversie in via amichevole; dall’altro lato, regolamentando l’arbitrato, si mira a consolidare tale istituto ed a promuovere la piazza svizzera a livello internazionale.A livello internazionale la Svizzera è uno dei Paesi più rinomati per l’arbitrato e ciò è dovuto non solo alla competenza professionali degli arbitri, sia a livello giuridico sia tecnico, ma anche alle conoscenze linguistiche di questi, fondamentali tra parti di differenti nazionalità.Diversamente, la mediazione non è ancora particolarmente diffusa in Svizzera, soprattutto in ambito commerciale, anche se viene talvolta utilizzata in materia di successioni e di divorzi.Definizione di arbitratoViene definito arbitrato il procedimento extragiudiziario di risoluzione delle controversie scelto dalle parti in sede di stipulazione di contratto, con previsione di clausola arbitrale, o, successivamente, all’insorgere di una lite tra le stesse, mediante stipulazione di un apposito contratto, il cosiddetto patto d’arbitrato (ossia il compromesso). La clausola arbitrale e il compromesso contengono, di norma, indicazioni sull’autorità arbitrale competente, sulle norme procedurali applicabili all’arbitrato, sul numero degli arbitri, sulle modalità di nomina degli stessi, sulla sede dell’arbitrato e sulla lingua del procedimento arbitrale.Rispetto alla tradizionale soluzione delle controversie in via giudiziale, l'arbitrato offre, in genere, il vantaggio della rapidità con cui si giunge alla definizione della lite, la possibilità di avvalersi di esperti nominati “ad hoc” in base alla materia oggetto di lite e una maggiore tutela della riservatezza delle parti.Anche persone non residenti in Svizzera possono scegliere di rimettere la soluzione di controversie ad un tribunale arbitrale svizzero. In questo caso si parla di arbitrato internazionale.Disposizioni sull’arbitratoL’arbitrato davanti ai tribunali con sede in Svizzera è regolato dal Codice di procedura civile svizzero (CPC), qualora entrambe le parti abbiano il domicilio o la sede in Svizzera e non ne abbiano escluso l’applicazione (cosiddetto arbitrato interno) oppure qualora, nei rapporti internazionali, abbiano definitoapplicabili le norme del CPC. Difatti, se almeno una delle due parti coinvolte non ha domicilio o sede in Svizzera, si applica la Legge sul diritto internazionale privato (LDIP).Ai sensi del CPC il patto d’arbitrato ha per oggetto qualsiasi controversia, esistente o futura, riferita ad un determinato rapporto giuridico, per cui le parti possono disporre liberamente. Nei rapporti internazionali, invece, la LDIP si applica unicamente in caso di pretese patrimoniali. Il patto d’arbitrato dev’essere concluso in forma scritta o provato per iscritto. La composizione del tribunale è definita dal patto stesso e gli arbitri nominati devono rispettare le disposizioni sulla ricusazione, ad esempio in caso di conflitto d’interessi o d’imparzialità. Il procedimento arbitrale può essere scelto dalle parti, le quali possono richiamare norme di arbitrato o di procedura specifiche. Il tribunale arbitrale può emettere provvedimenti cautelari; la loro esecuzione obbligatoria può essere però ottenuta unicamente interpellando il tribunale statale competente. Il tribunale arbitraledecide secondo il diritto dichiarato applicabile dalle parti o eventualmente, su loro autorizzazione, secondo equità.Lodo arbitraleIl sistema giuridico svizzero riconosce ampiamente l’efficacia vincolante del lodo arbitrale, cui il giudice civile è chiamato a dare esecuzione. Difatti, una volta comunicato alle parti, il lodo ha gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva e passata in giudicato. Il lodo arbitrale può essere impugnato nei casi espressamente previsti dalla legge, in particolare per le irregolarità nella composizione del tribunale o per la violazione del diritto al contraddittorio. Tuttavia, qualora le parti coinvolte non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera, possono stabilire, in via preliminare, che il lodo sia definitivo, escludendone completamente l’impugnabilità, ovvero possono limitarne l’impugnabilità solo a specifici motivi. In caso di arbitrato interno invece una rinuncia all’impugnabilità è esclusa; le parti possono impugnare il lodo davanti al Tribunale Federale o a scelta davanti al Tribunale cantonale superiore designato a tale scopo. Infine nei casi previsti dal CPC può essere richiesta la revisione del lodo al tribunale cantonale competente, per motivi quali la conoscenza di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi già esistenti o l’influenza di un crimine sul lodo.Definizione di mediazioneLa mediazione permette di risolvere eventuali dispute al di fuori delle aule dei tribunali. Contrariamente a quanto avviene nell’arbitrato, il mediatore ha poteri estremamente limitati. Spetta, infatti, alle parti risolvere la controversia e giungere ad un accordo, coadiuvate, in tale negoziazione, dal mediatore.Conseguito l’accordo il mediatore redige il relativo contratto di mediazione, l’osservanza del quale può essere resa vincolante dalle parti.Le parti possono, di comune accordo, ricorrere alla mediazione anche nel corso di un procedimento giudiziale, chiedendo al giudice di concedere la mediazione: il processo rimane sospeso durante tutta la durata della mediazione. Dopodiché le parti possono sottoporre l’accordo raggiunto in sede di mediazione all’approvazione del giudice, conferendogli lo stesso effetto di una decisione passata in giudicato.Tra i principali vantaggi della mediazione si menziona la soluzione delle controversie all’insegna del mantenimento di buoni rapporti fra le parti e la sua confidenzialità. I costi sono a carico delle parti.Con l’introduzione della mediazione nel Codice di diritto processuale civile svizzero, sono state poste le basi per la gestione e la risoluzione dei conflitti tramite procedure volontarie e alternative, promuovendone così la definizione in via amichevole.Organismi di mediazioneIn Svizzera hanno sede diversi organismi di mediazione, operanti in molteplici campi del diritto, tra cui, il diritto di famiglia, amministrativo, del lavoro e degli immobili.