terziario confesercenti

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TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
Accordo di rinnovo
Accordo di rinnovo
CCNL
Campo di applicazione
Accordi e protocolli aggiuntivi
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
12 luglio 2016
1° luglio 2016
31 dicembre 2017
Parti stipulanti
Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
15 marzo 2011 (ipotesi)
1° gennaio 2011
31 dicembre 2014 (termine così prorogato dall’acc. 12.7.2016)
7 aprile 2011 (ratifica)
Parti stipulanti
Confesercenti e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
23 luglio 2008
1° gennaio 2007
31 dicembre 2010
Parti stipulanti
Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Il c.c.n.l. si applica alle aziende del terziario di mercato – distribuzione e servizi – che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi
comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico. Le aree di attività sono suddivise in due macro settori merceologici.
All’interno del settore “commercio” sono comprese le seguenti aree: dettaglio/ingrosso tradizionale; distribuzione moderna e organizzata;
importazione, commercializzazione e assistenza veicoli; ausiliari del commercio e commercio con l’estero.
Nell’ambito del settore “servizi” sono presenti le seguenti aree: ICT; servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle
persone; ausiliari dei servizi.
Accordo 21 novembre 2016
per la disciplina dell’apprendistato duale
Accordo 28 marzo 2012
per il riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Liv.
Q
1
2
3
4
5
6
7
op.v.1
op.v.2
Elemento retributivo nazionale conglobato
1.7.2016
1.11.2016
1.8.2017
1.827,19
1.854,97
1.896,64
1.645,94
1.670,96
1.708,49
1.423,72
1.445,36
1.477,83
1.216,89
1.235,39
1.263,14
1.052,46
1.068,46
1.092,46
950,83
965,29
986,97
853,67
866,65
886,12
730,84
741,95
758,62
993,49
1.008,59
1.031,25
832,47
845,15
864,17
Conting.-E.d.r.
540,37
537,52
532,54
527,90
524,22
521,94
519,76
517,51
530,04
526,11
Terzo elemento
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
2,07
Altre voci *
260,77
5,16
* Q = indennità di funzione - 7 = superminimo collettivo
Una tantum: a copertura del periodo di carenza contrattuale (gennaio 2015 – giugno 2016) viene corrisposto al personale in forza al 12
luglio 2016 un importo una tantum pari a 290 euro per il liv. 4, suddivisibile in 18 quote mensili (o frazioni) in proporzione alla durata del
rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo interessato. L’importo dell’una tantum viene erogato in quattro rate (80 euro con la
retribuzione di gennaio 2017, 80 euro con la retribuzione di novembre 2017, 80 euro con la retribuzione di aprile 2018, 50 euro con la
retribuzione di agosto 2018). Gli importi riparametrati per i diversi livelli sono i seguenti: - prime tre rate liv. Q euro 138,89; liv. 1 euro
125,11; liv. 2 euro 108,22; liv. 3 euro 92,50; liv. 4 euro 80,00; liv. 5 euro 72,28; liv. 6 euro 64,89; liv. 7 euro 55,56; op.v.1 euro 75,52;
op.v.2 euro 63,29; - quarta rata liv. Q euro 86,81; liv. 1 euro 78,19; liv. 2 euro 67,64; liv. 3 euro 57,81; liv. 4 euro 50,00; liv. 5 euro
45,17; liv. 6 euro 40,56; liv. 7 euro 34,72; op.v.1 euro 47,20; op.v.2 euro 39,55. Criteri di calcolo: per gli apprendisti l’importo dell’una
tantum è ridotto in proporzione al trattamento loro spettante; tale importo è ridotto proporzionalmente per i casi di assenza o aspettativa non
retribuita, assenza per congedo di maternità e/o parentale, part-time, sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro concordata con le
strutture sindacali. Riflessi sugli istituti: l’una tantum non incide sul computo degli istituti contrattuali diretti e differiti, incluso il tfr.
Assorbimenti: gli importi eventualmente già corrisposti a titoli di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali sono considerati a
tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum e vengono perciò assorbiti fino a concorrenza.
Liv.
Q
1
2
3
4
Scatti di anzianità
Importo
Liv.
25,46
5
24,84
6
22,83
7
21,95
op.v.1
20,66
op.v.2
Importo
20,30
19,73
19,47
15,50
14,46
Maturazione: fino a 10 scatti triennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta. Rivalutazione degli scatti maturati: in occasione della maturazione di ogni nuovo scatto.
SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
DATI RETRIBUTIVI
Elemento economico di garanzia
Importo per aziende
Livello
Mensilità aggiuntive
Premio di risultato
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
fino a 10 dipendenti
oltre 10 dipendenti
Liv. Q, 1, 2
95,00
105,00
Liv. 3, 4
80,00
90,00
Liv. 5, 6, 7
65,00
75,00
Op.vendita - 1ª cat.
76,00
85,00
Op.vendita - 2ª cat.
63,00
71,00
L’EEG viene erogato con la retribuzione di dicembre 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al mese precedente, iscritti nel libro
unico da almeno 6 mesi. L'elemento compete anche agli apprendisti e in misura proporzionale ai lavoratori a tempo parziale. Criteri di
computo: l’importo da liquidare a ciascun lavoratore è rapportato all'effettiva prestazione svolta alle dipendenze della stessa azienda nel
periodo 1° gennaio 2015 - 31 ottobre 2017. L'importo è omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e non è utile per il
calcolo del tfr. Assorbimento: l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo
rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo di categoria, corrisposto successivamente al 1° gennaio 2016.
Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione
mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la
frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Non sono utili per la maturazione della tredicesima i periodi in cui
non sia stata corrisposta retribuzione per una delle cause contrattualmente previste. Base di computo: per i lavoratori retribuiti in tutto o in
parte a provvigione, il calcolo della tredicesima viene effettuato sulla base della media delle provvigioni maturate nell'anno corrente.
La quattordicesima mensilità va corrisposta il 1° luglio e va calcolata sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto del mese
precedente, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente – giugno anno corrente.
Altri criteri: come per la tredicesima mensilità.
La contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale, può individuare erogazioni di secondo livello rivolte ad incrementare
produttività, qualità, efficienza, efficacia e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività come i risultati legati
all'andamento economico dell’impresa. I due tipi di contrattazione sono alternativi e non sovrapponibili pertanto: - le aziende fino a 30
dipendenti distribuiti anche in più unità nell’ambito della stessa provincia applicano quanto previsto dal contratto territoriale o erogano, in
alternativa, l’elemento economico di garanzia (vedi); - le aziende con più di 30 dipendenti distribuiti anche in più unità nell’ambito della
stessa provincia applicano, in assenza di contrattazione aziendale, quanto previsto dal contratto territoriale o erogano, in alternativa,
l’elemento economico di garanzia (vedi). Le aziende con unità produttive distribuite nell'ambito di più province e che, in assenza di
contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle
diverse province o, in tutte le unità produttive, il contratto sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale ovvero, in
alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto in materia di elemento economico di garanzia (vedi).
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili, non predeterminabili e non utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale,
compreso il tfr.
Il lavoro straordinario è ammesso fino a 250 ore annuali. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E’ considerato
festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali.
Tipo di prestazione
Maggiorazione *
Straordinario, fino a 48 ore settimanali
15%
Straordinario, ore successive
20%
Straordinario festivo o domenicale
30%
Straordinario notturno
50%
Lavoro notturno
15%
Lavoro domenicale
30%
Lavoro domenicale dei dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di
carburante esclusivamente autostradali
10%
* da calcolare sulla normale retribuzione. Per il lavoro notturno la maggiorazione si applica sulla retribuzione di fatto.
Per i lavoratori retribuiti a provvigione la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario viene computata sulla quota oraria della
retribuzione di fatto tenendo conto della media dell'ultimo semestre solare.
Lavoro domenicale (disciplina in vigore fino al rinnovo del c.c.n.l., in assenza di contrattazione di secondo livello): - lavoratori a tempo
pieno che abbiano il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, le aziende possono organizzare lo svolgimento
dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. n.
114/1998 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale (non sono tenuti ad assicurare tali prestazioni: le madri,
o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni; i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti
titolari di assegno di accompagnamento conviventi, i portatori di handicap di cui all’art. 3, c. 3, L. n. 104/1992). Ai lavoratori che non
beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, viene
riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica
(tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile); - lavoratori anche a tempo parziale che abbiano il riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica, viene riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione per ciascuna ora di
lavoro prestata di domenica (tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile); - lavoro straordinario prestato di domenica: trovano
applicazione le relative maggiorazioni.
Prestazioni notturne o festive del personale direttivo. I servizi di notte o nei giorni festivi sono compensati: - con la sola maggiorazione
del 30% della normale retribuzione, per le ore prestate di domenica; - con la quota oraria e la maggiorazione del 30% della normale
retribuzione, per le ore straordinarie prestate nelle festività; - con la quota oraria e la maggiorazione del 50% della normale retribuzione, per
le ore straordinarie prestate di notte (esclusi turni regolari di servizio).
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
DATI RETRIBUTIVI
Altre voci
E.d.r. sostitutivo della contribuzione al welfare contrattuale
Ente/Fondo integrativo
Importo dell’e.d.r. sostitutivo
Mensilità di erogazione n.
Fondo Aster – fino luglio 2016
15 euro mensili *
14
Fondo Aster – da agosto 2016
16 euro mensili *
14
Cassa Hygeia – fino luglio 2016
35 euro mensili *
14
Cassa Hygeia – da agosto 2016
37 euro mensili *
14
Ente bilaterale
0,30% della somma di paga base e
14
contingenza
* In alternativa, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie garantite agli iscritti.
Parametri retributivi
Indennità di cassa. Spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena
responsabilità della gestione di cassa con obbligo di accollarsi eventuali differenze. L’indennità è commisurata al 5% della paga base
conglobata.
Vitto e alloggio. Il c.c.n.l. conferma la validità della disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali
in vigore al 30 giugno 1973. In assenza di contrattazione integrativa, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure: - vitto
e alloggio, 50% della retribuzione di fatto; - vitto (due pasti), 33,3% della retribuzione di fatto; - vitto (un pasto), 25% della retribuzione di
fatto; - alloggio, 20% della retribuzione di fatto.
Rischio macchina. Le spese di riparazione dell’automezzo per incidenti passivi provocati, senza dolo, dagli operatori di vendita durante lo
svolgimento della prestazione sono sostenute dalle aziende nella misura dell'80% e comunque con un massimale di 3.000 euro.
All’operatore viene accollata una franchigia di 130 euro per sinistro.
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 168 (personale a 40 ore settimanali), 182 (personale a
42 ore settimanali), 195 (personale a 45 ore settimanali). Numero di mensilità: 14.
Normale retribuzione: comprende paga base nazionale, indennità di contingenza, terzo elemento (nazionale o provinciale), scatti di
anzianità, altri elementi individuati dalla contrattazione collettiva
Retribuzione di fatto: comprende la normale retribuzione e gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo, ad esclusione dei
rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e di ogni elemento espressamente
escluso dalle parti stipulanti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Retribuzione per gli operatori di vendita. Per l’operatore retribuito anche con provvigione o con altre forme di incentivo, la retribuzione è
costituita dalla media mensile dei guadagni globali percepiti nei dodici mesi precedenti la data di scadenza dell'ultima liquidazione
periodica.
Assorbimenti: l’indennità di funzione attribuita ai quadri al momento dell’assegnazione della categoria può essere in parte assorbita da
indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausola espressa di assorbimento. La
quota assoggettabile all’assorbimento è di 230,11 euro (di cui 30,99 euro assorbibili al 40% e 199,12 euro assorbibili al 50%).
Provvigioni: per gli addetti alla vendita retribuiti a provvigione, la parte fissa della retribuzione e la percentuale di provvigione vengono
determinati caso per caso dal datore di lavoro sulla base della media annuale delle vendite, in modo da assicurare al personale una media
mensile superiore di almeno il 5% alla paga base nazionale.
Sospensione del lavoro: in caso di sospensione per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore
compete la retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione. Il criterio non si applica se la sospensione è dovuta a pubbliche
calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Anzianità di servizio. Le frazioni di anno sono computate a tutti gli effetti contrattuali (esclusi gli scatti) per dodicesimi considerando mese
intero la frazione di mese superiore o eguale a 15 giorni.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli professionali; gli operatori di vendita sono
classificati in 2 categorie. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 100 del c.c.n.l. e art. 100 bis inserito
dall’accordo di rinnovo 12.7.2016 per i dipendenti da imprese che svolgono attività esclusiva nell’Information and Communication
Technology).
Passaggi di livello. Per le seguenti figure è previsto il passaggio dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di permanenza: addetti alla vendita che
non hanno compiuto l’apprendistato nel settore merceologico (aiutante commesso); addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti
all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio
(grandi magazzini, supermercati ed esercizi similari).
Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio alla categoria superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle mansioni
superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) non superiore a 3 mesi
(periodo prolungato a 6 mesi per i quadri).
Periodo di prova
Livello
Durata
Q–1
6 mesi
2-3-4-5
60 giorni
6–7
45 giorni
operatori di vendita
60 giorni
Durata: - quadri e liv. 1, giorni di calendario; - altri livelli: giorni di lavoro effettivo.
Esclusione: non si applica il periodo di prova in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le
stesse mansioni.
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Banca ore
Festività
Ferie
Permessi ROL - Ex festività
Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti
da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione: 42 ore - dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di
carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). La durata media dell'orario di lavoro è
calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa
territoriale/aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello possono essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero
di 11 ore consecutive a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo
giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino
della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del
giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le
parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore.
Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche nelle singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell'orario
settimanale: - 40 ore settimanali, realizzato mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura
infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzato mediante l’assorbimento di 36 ore di
permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzato mediante l’assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi
per ex festività). Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72
ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti.
Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia comprende: custodi, guardiani diurni o notturni,
portieri, addetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti,
addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento.
Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale
in particolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono
riconosciuti, nell’arco di 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono
comunicate con un preavviso di 15 giorni. I riposi non fruiti al termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per
lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 ore fino al limite di 48 ore
settimanali per un massimo di 16 settimane, con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento
dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il
programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore; - B) fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24
settimane, con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con un incremento
dei permessi rol di 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al
limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con un incremento dei permessi rol di 70 minuti per ciascuna settimana di
superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50%
secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore.
Riposo settimanale. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% da
calcolare sulla normale retribuzione, fermo restando il riposo compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante
esclusivamente autostradali che effettuino il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario
prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla normale retribuzione. Operatori di vendita. In sostituzione del riposo,
all’operatore che, per ragioni di dislocazione, non può recarsi in famiglia per oltre un mese viene concessa una licenza corrispondente ai
giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi
diretti tra le parti).
Confluiscono in banca ore il 50% delle ore prestate in superamento dell’orario contrattuale nelle ipotesi aggiuntive di flessibilità. Le
assenze contemporanee dall’unità produttiva per usufruire (esclusi i mesi di luglio, agosto e dicembre) dei riposi accantonati non possono
superare il 10% della forza occupata. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana il limite
percentuale è ridotto al 5%. Per le unità produttive con meno di 30 dipendenti i permessi sono goduti individualmente a rotazione.
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità
produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale è
compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione di
fatto, in aggiunta alla retribuzione mensile.
Maturazione: 26 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato) per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ogni
mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero).
Periodo: l’azienda può stabilire il periodo delle ferie da maggio a ottobre, eccettuate le aziende fornitrici di apparecchiature frigorifere e di
birra, acque minerali, bevande gassate, gelati e ghiaccio, nonché le aziende di raccolta e salatura di pelli grezze fresche, che possono
fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell'anno.
Retribuzione: durante le ferie decorre la retribuzione di fatto. Al lavoratore retribuito a provvigione viene corrisposta una quota pari alla
media delle provvigioni percepite durante il periodo di ferie dai colleghi del negozio o reparto; nelle aziende con un solo dipendente o
qualora tutto il personale sia in ferie spetta a ciascun dipendente la media mensile delle provvigioni percepite negli ultimi 12 mesi (o nel
minor periodo di servizio prestato) dal singolo lavoratore. Se il dipendente retribuito a provvigione è in ferie e viene sostituito da un estraneo
al reparto, avrà diritto ad una quota di provvigioni pari a quella spettante al sostituto.
Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia.
Particolarità: Lavoro a tempo parziale (vedi).
Lavoratori assunti fino al 26.2.2011
Tipo di permesso
ROL
Ex festività
Aziende fino a 15 dipendenti
56 ore
32 ore
Aziende oltre 15 dipendenti
72 ore
32 ore
Aziende fino a 15 dipendenti
-
Aziende oltre 15 dipendenti
-
28 ore
56 ore
32 ore
36 ore
72 ore
32 ore
Lavoratori assunti dal 27.2.2011
Tipo di permesso / periodo
ROL – nel primo e secondo anno di
servizio
ROL – nel terzo e quarto anno di servizio
ROL – dopo il quarto anno di servizio
Ex festività
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
ORARIO DI LAVORO
Apprendisti
Tipo di permesso / periodo
ROL – prima metà del periodo di
apprendistato
ROL – seconda metà del periodo di
apprendistato
ROL – dopo l’attribuzione della qualifica
Ex festività
Aziende fino a 15 dipendenti
-
Aziende oltre 15 dipendenti
-
28 ore
36 ore
56 ore
32 ore
72 ore
32 ore
Disciplina comune. Maturazione: per ogni anno di servizio. Non si computano i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, la
retribuzione a norma di legge e di contratto. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese
pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). In caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, di
inserimento o a termine, il computo dei 48 mesi decorre dalla data della prima assunzione (considerando esclusivamente i periodi di
iscrizione nel libro unico successivi al 1° marzo 2011). I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione sono monetizzati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza, salvo eventuale fruizione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica.
Operatori di vendita. Maturano 9 giornate annue di permessi retribuiti, oltre ai 4 giorni di permesso per ex festività. I permessi non fruiti
entro l'anno di maturazione sono monetizzati con la retribuzione in atto al momento della scadenza, salvo eventuale fruizione entro il 30
giugno dell'anno successivo.
VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
180 giorni nell’anno solare
Periodo di assenza
primi tre giorni (carenza): 1° e 2° evento
nell’anno (*)
primi tre giorni (carenza): 3° evento
nell’anno (*)
primi tre giorni (carenza): 4° evento
nell’anno (*)
primi tre giorni (carenza): dal 5° evento
dal 4° al 20° giorno di assenza
dopo il 20° giorno di assenza
(*) Anno di calendario (1° gennaio – 31 dicembre)
Integrazione fino al
100%
66%
50%
75%
100%
Casi di integrazione piena per i primi tre giorni (carenza). Criteri di computo: ai fini del computo degli eventi morbosi le ipotesi di
continuazione di malattia e di ricaduta nella stessa malattia sono considerate un unico evento, secondo i criteri amministrativi adottati
dall’Inps. Esclusioni: sono esclusi dalla penalizzazione e integrati sempre al 100% i tipi di evento morboso di seguito indicati: malattia
certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; ricovero ospedaliero, anche in forma di day hospital; eventi intervenuti durante il
periodo di gravidanza della lavoratrice; trattamento emodialitico; sclerosi multipla o progressiva; patologia grave e continuativa, che
comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale.
Aspettativa. Dopo il superamento del periodo di comporto, a seguito della richiesta avanzata dal lavoratore a mezzo raccomandata a.r.
prima della scadenza del 180° giorno di malattia, la conservazione del posto è prolungata per un periodo di aspettativa non retribuita fino a
120 giorni. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa, che comporti terapie salvavita, il lavoratore
può fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa di durata non superiore a 12 mesi. Per i lavoratori affetti da tali
patologie i primi 60 giorni dell’aspettativa fino a 120 giorni saranno indennizzati nella misura del 100%.
Operatori di vendita
Anzianità di servizio
fino a 6 anni
Periodo di comporto *
Integrazione fino al
primi 5 mesi
100%
3 mesi successivi
50%
oltre 6 anni
primi 8 mesi
100%
4 mesi successivi
50%
* Nel caso di malattie diverse, la conservazione del posto opera: fino ad un massimo di 8 mesi di assenza complessiva nell’arco dei
12 mesi precedenti per anzianità di servizio fino a 6 anni; fino ad un massimo di 12 mesi di assenza complessiva nell’arco dei 18
mesi precedenti per anzianità di servizio più elevate
Maternità
Infortunio sul lavoro
Particolarità: Lavoro a tempo parziale (vedi).
Apprendisti. Trattamento economico a carico dell’azienda: - erogazione del 60% della retribuzione per i primi tre giorni (periodo di
carenza), nel limite di sei eventi all’anno; - integrazione fino al 60% della retribuzione in caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la sua
durata, con il limite di 180 giorni nell’anno solare.
Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (due
mesi precedenti la data presunta del parto; periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva; tre mesi dopo il parto;
ulteriori giorni non fruiti prima del parto qualora esso avvenga in data anticipata). L’integrazione riguarda anche i ratei di tredicesima e
quattordicesima mensilità relativi al periodo di astensione obbligatoria.
Conservazione del posto: fino a 180 giorni nell’anno solare.
Integrazione a carico del datore di lavoro
Periodo di assenza
giorno dell’infortunio
tre giorni successivi (carenza)
Integrazione fino al
Lavoratori qualificati
100%
60%
Apprendisti
100%
60%
5
SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
VICENDE DEL RAPPORTO
dal 5° al 20° giorno
oltre il 20° e fino al 180° giorno
Congedo matrimoniale
Servizio militare
Corsi di studio e attività formative
Altri permessi e aspettative
Trasferta
90%
100%
80%
90%
Aspettativa. Dopo il superamento del periodo di comporto, a seguito della richiesta avanzata dal lavoratore a mezzo raccomandata a.r.
prima del 180° giorno di assenza, la conservazione del posto è prolungata per un periodo di aspettativa non retribuita fino alla cessazione
della corresponsione dell’indennità di inabilità temporanea da parte dell’Inail. In caso di prosecuzione del rapporto, i primi 120 giorni del
periodo di aspettativa sono considerati utili ai soli fini dell'anzianità di servizio.
Operatori di vendita. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione come per la malattia.
Particolarità: Lavoro a tempo parziale (vedi).
In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo della durata di 15 giorni di calendario. Compatibilmente con le
esigenze aziendali il congedo decorre dal terzo giorno antecedente la celebrazione del matrimonio. Durante il periodo di congedo decorre la
retribuzione di fatto.
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto durante il servizio militare e per i seguenti ulteriori periodi successivi: - 5 giorni, se il
richiamo ha avuto durata non superiore a un mese; - 8 giorni, se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi; - 15 giorni, se
ha avuto durata superiore a sei mesi. Il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio ai fini degli scatti e del preavviso.
Diritto allo studio. I lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso
istituti pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore,
del diploma universitario o di laurea o di master universitario promosso da università pubbliche o private legalmente riconosciute, possono
usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti
possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il
lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze
contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata nell’unità produttiva all’inizio del triennio;
nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è riconosciuto ad un lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità
produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Lavoratori
extracomunitari: possono usufruire dei permessi per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti o enti
pubblici.
Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare
lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e ad ulteriori 5 giorni (40 ore) di permesso retribuito all'anno per la
relativa preparazione.
Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 4 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda possono richiedere, nell’arco
dell’intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell’obbligo,
conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 30 giorni
prima per i congedi di durata fino a 5 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore. Ferma restando la compatibilità dei
congedi con lo svolgimento della normale attività produttiva, le assenze contemporanee a questo titolo non possono superare l’1% del
totale della forza occupata (con arrotondamento all’unità superiore per le frazioni pari o superiori a 0,5). Nelle aziende che occupano da 30
a 99 dipendenti potrà assentarsi un solo lavoratore.
Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave
infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un componente della famiglia
anagrafica del lavoratore. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave
infermità. I permessi sono cumulabili con quanto previsto per l’assistenza ai disabili dall’art. 33, L. n. 104/1992.
Congedo per motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa,
utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall’art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di
attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (coniuge, figli e
loro discendenti prossimi, genitori o in mancanza ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi,
nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì richiesto per il
decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore medesimo,
per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti a qualsiasi titolo spettanti nello stesso anno. Durante il
periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione né alla decorrenza dell’anzianità per nessun istituto.
Aspettativa per adozione internazionale. E’ previsto un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni, frazionabile in due parti, durante
il periodo di permanenza all’estero richiesto per gli adempimenti relativi alla procedura di adozione.
Portatori di handicap. Il c.c.n.l. disciplina la materia in conformità al disposto della L. n. 104/1992 e, per quanto riguarda i genitori di
minori con handicap in situazione di gravità, del D.Lgs. n. 151/2001. Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap in situazione di
gravità ha diritto a permessi di due ore giornaliere o, in alternativa, di tre giorni al mese. Il lavoratore che assiste un parente o affine (entro
il secondo grado e, in presenza di determinate condizioni, entro il terzo grado) con handicap in situazione di gravità, ha diritto a tre giorni
mensili di permesso. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di persona con handicap in situazione di gravità può usufruire
delle seguenti agevolazioni: - fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, prolungamento del congedo parentale fruibile per un
periodo massimo di tre anni o, in alternativa, fruizione di due ore giornaliere di permesso fino al compimento del terzo anno di vita del
bambino; - dopo il terzo anno di età, tre giorni mensili di permesso. Esclusioni: le agevolazioni non si applicano se la persona da assistere
è ricoverata a tempo pieno in un istituto specializzato. Retribuzione: indennità a carico Inps.
Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari
delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni, senza decorrenza della retribuzione. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la
necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente,
è concesso un periodo di aspettativa non retribuita per un periodo massimo di 3 mesi (non frazionabile, salvo in caso di necessità
certificata dal Sert).
Ritiro patente. L’operatore di vendita cui sia richiesto espressamente l’uso dell’automezzo e al quale venga sospesa la patente per
infrazioni commesse durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, può chiedere un periodo di aspettativa fino a un massimo di 6 mesi.
L’aspettativa non è retribuita, né può computarsi ad alcun effetto contrattuale o di legge.
Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Ha inoltre diritto ad una diaria non inferiore al
doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto (la diaria è ridotta di 1/3 in assenza di pernottamento fuori sede); per le missioni di
durata superiore a un mese o quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali la diaria è ridotta del 10%. In luogo della
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
VICENDE DEL RAPPORTO
Trasferimento
diaria il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista anche per le spese di vitto e alloggio. Trasferte brevi in località
vicine: vengono rimborsate le spese effettive di viaggio e soggiorno.
Trasporto mobili. Al personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili viene corrisposta in sostituzione della diaria - relativamente
al tempo di viaggio durante il quale il lavoratore non sia alla guida - un'indennità di trasferta forfettariamente determinata in misura pari al
70% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Trasporto merci. Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati in servizio extra-urbano, viene corrisposta,
in sostituzione della diaria, un'indennità di trasferta determinata forfettariamente nella seguente misura: - assenze da 9 a 11 ore, 50%
della quota giornaliera della retribuzione di fatto; - assenze oltre 11 e fino a 16 ore, 80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto; assenze oltre 16 e fino a 24 ore, 120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Operatori di vendita. Il 50% della diaria fissa costituisce ad ogni effetto parte integrante della retribuzione. La diaria non è dovuta quando
l’operatore è in sede a disposizione dell’azienda, nella città di abituale residenza. Indennità per i giorni di mancato viaggio: va corrisposta in
misura pari a 2/5 della diaria al lavoratore che non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto. Se il lavoratore, con il
consenso dell’azienda, non ha la residenza nel luogo in cui ha sede l'azienda stessa ha diritto sia all’indennità sostitutiva e sia al rimborso
delle maggiori spese sostenute per la permanenza in sede. Azienda che non corrisponde la diaria: deve rimborsare, nei limiti concordati, le
spese sostenute e documentate dall'operatore, per vitto ed alloggio, nell'espletamento della propria attività fuori della città sede di
deposito, di filiale o di residenza contrattuale e sempreché non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione.
Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta la diaria prevista per il personale in missione ovvero il
rimborso a piè di lista. Al lavoratore che si trasferisce con la famiglia o con parenti verso i quali abbia obbligo di alimenti la diaria spetta per
ciascun convivente a carico (per i figli la diaria è ridotta a 3/5). In ogni caso il lavoratore ha diritto al rimborso dell’indennizzo corrisposto
per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di sei mesi. La diaria viene corrisposta per il tempo strettamente
necessario al trasloco (non oltre 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio).
Quadri. Il trasferimento che determini il cambiamento di residenza viene di norma comunicato agli interessati con un preavviso di 60 giorni
ovvero di 80 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. Qualora il preavviso non venga rispettato, al quadro spetta per il periodo
residuo il trattamento di trasferta e un rientro presso la precedente residenza. Il lavoratore trasferito ha diritto al rimborso dell’eventuale
differenza del canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo, per un periodo massimo di 12 mesi.
Risoluzione del rapporto. Il lavoratore trasferito ha diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il rientro nel
luogo di provenienza, purché effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo casi di forza maggiore.
Operatori di vendita. Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta una diaria per giorni 10 all’operatore celibe o senza
congiunti conviventi a carico, per giorni 20 (oltre a un giorno per ogni figlio a carico) all'operatore con famiglia.
DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Sfera di applicazione. L'apprendistato è ammesso per il conseguimento di tutte le qualifiche e mansioni comprese nei livelli dal 2° al 6°
della classificazione con esclusione delle seguenti figure professionali (5° livello): - aiutante commesso; - addetto alle operazioni ausiliarie
alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto
all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa
registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli
stessi, di movimentazione fisica delle merci); - addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o
depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari). Sono
inoltre escluse le qualifiche di archivista, protocollista e dattilografo.
Durata e retribuzione
Progressione retr.
(3)
2
1-18
4
19-36
3
3
1-18
5
19-36
4
4
1-18
6
19-36
5
5
1-18
7
19-36
6
6
1-24
7
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) Livello di riferimento per la retribuzione
Livello (1)
Periodo (2) (mesi)
Qualifiche con durata superiore a 3 anni. L’accordo 28.3.2012 individua le figure professionali aventi contenuti omologhi e
sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali possono essere attivati contratti di durata fino a 48 mesi (primo periodo 1-24
mesi; secondo periodo 25-48 mesi).
Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per malattia, infortunio, maternità il contratto è prolungato per un
periodo pari alla durata dell’assenza. Formazione: i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono indicati nelle
tabelle allegate all’accordo 28.3.2012 e nel piano orario curricolare per gli apprendisti ICT contenuto nell’accordo 12.7.2016. Periodo di
prova: quello ordinario vigente per il livello d’inquadramento iniziale. Preavviso: completato il periodo di formazione (almeno 30 giorni
prima della scadenza del contratto di apprendistato), le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 30 giorni
decorrente dalla scadenza del periodo di formazione.
Stabilizzazione degli apprendisti. L’accordo 12 luglio 2016 esclude la possibilità di assumere nuovi apprendisti per i datori di lavoro che
non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato (ivi compresi i lavoratori somministrati che
abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso la stessa impresa) sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Non si considerano a questi
fini i rapporti cessati durante il periodo di prova, quelli risolti per dimissioni, licenziamento per giusta causa e per mutuo consenso. Il limite
percentuale non si applica quando siano venuti a scadere nel triennio precedente meno di cinque contratti di apprendistato.
Particolarità: maturazione dei permessi rol (vedi), trattamento di malattia (vedi), orario minimo nel lavoro a tempo parziale (vedi).
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
DISCIPLINE SPECIALI
Altri tipi di apprendistato
Lavoro a tempo determinato
Lavoro a tempo parziale
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. La retribuzione di riferimento per gli apprendisti assunti con il contratto di cui
all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015, è quella corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore qualificato per la medesima figura
professionale. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro secondo le previsioni del piano formativo viene riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% dell’importo di riferimento. Per le ore svolte presso il datore di lavoro eccedenti rispetto a quelle
previste dal piano formativo, la quota percentuale dell’importo di riferimento è così stabilita: - 1° e 2° anno 50%; - 3° anno 65%; - 4°
anno (eventuale) 70%. Al termine del periodo di apprendistato è possibile sia la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante (nei limiti di durata complessiva previsti per questo tipo di contratto dal c.c.n.l.), sia la prosecuzione del rapporto come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In quest’ultimo caso, il livello di inquadramento sarà inferiore di un livello a
quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, per un periodo di 12 mesi.
Apprendistato di alta formazione e ricerca. La retribuzione di riferimento per gli apprendisti assunti con il contratto di cui all’art. 45,
D.Lgs. n. 81/2015, si ricava dai seguenti criteri di inquadramento: - prima metà del periodo, 2 livelli inferiori a quello di destinazione finale;
- seconda metà del periodo, 1 livello inferiore a quello di destinazione finale. Per le ore di formazione svolte presso il datore di lavoro
secondo le previsioni del piano formativo è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% dell’importo di riferimento.
Limiti di utilizzo: - il numero complessivo dei contratti a tempo determinato utilizzati non può superare il 20% annuo dell’organico a
tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (nel limite
massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa territoriale/aziendale), per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla conservazione del posto e per il sostegno all’occupazione; - limiti riferiti alla singola unità produttiva: fino a 15 dipendenti è consentita
la stipulazione di contratti a tempo determinato per 4 lavoratori; da 16 a 30 dipendenti è consentita la stipulazione di contratti a tempo
determinato per 6 lavoratori; nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti è consentita la stipulazione complessiva di contratti
a tempo determinato o somministrazione per 6 lavoratori; - compensazioni, l’azienda può assumere in una unità produttiva un numero di
lavoratori più elevato portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni annue
di lavoratori a tempo determinato effettuate in regime di compensazione non possono comunque superare il 28% dell’organico a tempo
indeterminato in forza nell’unità produttiva.
Limite complessivo alle assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato (lavoro subordinato più somministrazione di lavoro): 28%
annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove
attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatti salvi i diversi limiti stabiliti per l’utilizzo dei
contratti a tempo determinato.
Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L’intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il
primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non viene richiesto intervallo
temporale se l’assunzione è motivata da ragioni sostitutive.
Contratti a tempo determinato in località turistiche. I contratti conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell’anno in
località a prevalente vocazione turistica sono esclusi da limitazioni quantitative.
L’individuazione delle predette località è affidata alla contrattazione territoriale.
Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale. I centri di assistenza sono esclusi da limitazioni quantitative nel periodo
di intensificazione delle attività connesse alle scadenze fiscali di legge (da febbraio a luglio).
Contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Possono essere stipulati una sola volta e per la durata di 12 mesi con il
medesimo soggetto svantaggiato (lavoratore privo di impiego retribuito da almeno 6 mesi, lavoratore che ha svolto negli ultimi 6 mesi
attività in forma autonoma o parasubordinata da cui sia derivato un reddito inferiore al minimo imponibile annuo, lavoratori che hanno
completato presso altra azienda il periodo di apprendistato senza essere confermati, soggetti che hanno esaurito l’accesso a misure di
sostegno al reddito). Per questo tipo di contratto l’inquadramento del lavoratore ed il conseguente trattamento economico può essere
inferiore alla qualifica attribuita di due livelli per i primi 6 mesi e di un livello per il restante periodo (per i lavoratori assunti per qualifiche
comprese nel liv. 6, l’inquadramento è al liv. 7 per i primi 6 mesi ed al liv. 6 per il restante periodo). La formazione è ridotta a 16 ore. In
caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato l’inquadramento è di un livello inferiore (salvo per i lavoratori
assunti per una qualifica di liv. 6) per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Particolarità: periodo di prova (vedi).
Limiti minimi di orario. La prestazione individuale viene concordata in misura non inferiore ai seguenti limiti: - aziende che occupano
complessivamente fino a 30 dipendenti, 16 ore (orario settimanale), 64 ore (orario mensile), 532 ore (orario annuale); - aziende che
occupano complessivamente più di 30 dipendenti: 18 ore (orario settimanale), 72 ore (orario mensile), 600 ore (orario annuale). Gli
studenti, i lavoratori già occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro nonché i giovani fino a 25 anni di età possono essere
assunti a tempo parziale per 8 ore settimanali nelle giornate di sabato o domenica (previo accordo aziendale o parere vincolante di
conformità dell'ente bilaterale territoriale possono essere definite altre modalità di collocazione della giornata di lavoro).
Prestazione giornaliera. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non può essere frazionata nell’arco della giornata.
Lavoro supplementare. Consentito su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario normale a tempo pieno. Compensato con la
maggiorazione omnicomprensiva del 35% della retribuzione di fatto.
Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla modifica della collocazione temporale della
prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione
in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione annua concordata.
Trattamento economico. Per le ore oggetto di diversa collocazione temporale (clausole flessibili) spetta la maggiorazione
omnicomprensiva del 1,50% della retribuzione di fatto; per le ore di lavoro prestate in aumento (clausole elastiche) spetta la maggiorazione
omnicomprensiva del 36,50% (35% + 1,50%) della retribuzione di fatto. Le maggiorazioni indicate escludono il computo del compenso
per la prestazione effettuata su ogni altro istituto. La maggiorazione dell’1,50% può essere sostituita dalla corresponsione per quote
mensili di un’indennità annuale non inferiore a 120 euro.
Ferie. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a 26 giorni di ferie annuali (la retribuzione va commisurata alla prestazione di lavoro
ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie). In alternativa, nel solo caso di prestazione configurata come alternanza di mesi
lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, il periodo di ferie è calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di
maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
Malattia e infortunio. Nel rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale il periodo comporto è fissato in 180 giorni di calendario,
indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro. Nel rapporto a tempo parziale di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno
solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista.
Particolarità: periodo di preavviso (vedi).
Trasformazione del rapporto. Part-time post maternità: le richieste di trasformazione temporanea del rapporto a tempo indeterminato da
tempo pieno a tempo parziale, per consentire al genitore l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, devono essere
presentate con un preavviso di 60 giorni e sono accolte nell'ambito del 3% della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della
fungibilità dei lavoratori interessati. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non può fruire della trasformazione più di
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
DISCIPLINE SPECIALI
Lavoro ripartito
Lavoro stagionale
Telelavoro
Somministrazione di lavoro
Lavoro a domicilio
un lavoratore. Lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa: hanno diritto alla trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale (e viceversa, se l’interessato ne fa successivamente richiesta).
Operatori di vendita. La regolamentazione del part-time è applicabile agli operatori di vendita in quanto compatibile con la specifica
disciplina della prestazione lavorativa settimanale.
Apprendisti a tempo parziale. La durata dell’orario settimanale non può essere inferiore al 60% della durata a tempo pieno, ferme
restando le ore di formazione.
Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato.
Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario
complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il proseguimento del
rapporto ripartito con un nuovo coobbligato.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Il c.c.n.l. richiama i contenuti dell’accordo 24 luglio 2001, conformi all’accordo interconfederale 16 luglio 2002 per il recepimento
dell’accordo-quadro europeo in materia.
Limiti. L’utilizzo dei contratti di somministrazione a tempo determinato non può superare il 15% annuo dell’organico a tempo
indeterminato in forza nell'unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per ragioni sostitutive.
In ogni caso è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per 2 lavoratori nelle unità produttive che
occupano fino a 15 dipendenti (complessivamente 6 lavoratori comprendendo i dipendenti a tempo determinato) e per 5 lavoratori nelle
unità produttive che occupano da 16 a 30 dipendenti. Limite complessivo all’utilizzo di lavoratori a tempo determinato (lavoro subordinato
più somministrazione di lavoro): 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, con esclusione dei contratti
conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La fase di
avvio si conclude con la messa a regime dell'organizzazione aziendale e nel limite massimo di 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione
integrativa territoriale/aziendale.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Attività sindacale
Assemblea: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l’orario di lavoro nei
limiti di 12 ore annue retribuite.
Componenti RSU: - unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 51 a 90
dipendenti, 4 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti, 6 rappresentanti; - unità produttive che occupano
da 201 a 300 dipendenti, 7 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 301 a 600 dipendenti, 9 rappresentanti; - unità produttive
che occupano da 601 a 1200 dipendenti, 12 rappresentanti. Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la RSU è
incrementata di 2 rappresentanti per ogni ulteriore gruppo di 1000 dipendenti. Nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti può
essere nominato un delegato aziendale. Operatori di vendita: il c.c.n.l. prevede norme specifiche.
Permessi retribuiti
Dirigenti RSU: hanno diritto a permessi retribuiti - nella misura prevista dall’art. 23, L. n. 300/1970 - 3 dirigenti nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti; 3 dirigenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3000
dipendenti; nelle unità produttive di maggiori dimensioni 3 dirigenti ulteriori ogni 500 o frazione di 500 dipendenti. I dirigenti sindacali
hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a
8 giorni l'anno.
Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
il c.c.n.l. hanno diritto a permessi retribuiti nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sia contemporaneamente
componente di più organi il monte ore è incrementato fino a 130 ore annue.
Previdenza complementare
Contribuzione al fondo Fon.Te. (previdenza complementare per i lavoratori del settore):
- a carico azienda: 1,55% della retribuzione utile per il calcolo del tfr;
- a carico lavoratore: 0,55% della stessa base di computo, oltre al versamento dell’intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno
iniziato l’attività lavorativa dopo il 28.4.1993 (50% del tfr maturato se l’attività è iniziata in precedenza).
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione la contribuzione a carico azienda è pari all’1,05%;
tale contribuzione ridotta viene applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.
Contribuzione al fondo Aster di assistenza sanitaria:
- a carico azienda: 10 euro/mese per ciascun lavoratore a tempo pieno (7 euro/mese per i lavoratori a tempo parziale); dal 1° gennaio
2014 il contributo è pari a 10 euro/mese per tutti i lavoratori
- a carico lavoratore: 2 euro/mese (dal 1° gennaio 2012).
Sono iscritti al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi gli
apprendisti ed esclusi i quadri. L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (vedi sopra Dati
retributivi - Altre voci).
Contribuzione alla cassa Hygeia di assistenza sanitaria per i quadri
- a carico azienda: 350 euro/anno
- a carico lavoratore: 56 euro/anno.
L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (vedi sopra Dati retributivi - Altre voci).
A decorrere dal mese di dicembre 2017 è previsto il trasferimento dell’assistenza integrativa per i quadri dalla cassa Hygeia alla cassa
Qu.A.S. previa armonizzazione statutaria.
Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per
cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Operatori di vendita. A seguito di infortunio sul lavoro le aziende devono garantire la corresponsione, aggiuntiva al trattamento Inail, dei
seguenti importi: - euro 27.500 in caso di morte; - euro 37.500 in caso di invalidità permanente totale.
Per il finanziamento degli enti bilaterali è stabilito un contributo in misura pari allo 0,15% della paga base e dell’indennità di contingenza,
di cui 0,05% a carico del lavoratore e 0,10% a carico del datore di lavoro.
L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta ad erogare un e.d.r. sostitutivo (vedi sopra Dati retributivi - Altre voci).
WELFARE CONTRATTUALE
Assistenza integrativa
Polizze assicurative
Contributi contrattuali
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SINTESI CCNL - TERZIARIO CONFESERCENTI
Gennaio 2017
WELFARE CONTRATTUALE
Contributo al Quadrifor (Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario):
- a carico azienda: 50 euro/anno
- a carico lavoratore: 25 euro/anno.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Livello
fino a 5 anni
Anzianità di servizio
da 6 a 10 anni
oltre 10 anni
Preavviso in caso di licenziamento
Q–1
2–3
4–5
6–7
Operatori di vendita *
60 giorni
30 giorni
20 giorni
15 giorni
30 giorni
90 giorni
45 giorni
30 giorni
20 giorni
45 giorni
120 giorni
60 giorni
45 giorni
20 giorni
60 giorni
Preavviso in caso di dimissioni
Q–1
45 giorni
60 giorni
90 giorni
2–3
20 giorni
30 giorni
45 giorni
4–5
15 giorni
20 giorni
30 giorni
6–7
10 giorni
15 giorni
15 giorni
Operatori di vendita *
30 giorni
45 giorni
60 giorni
I termini di preavviso sono riferiti a giorni di calendario e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
* Operatori di vendita: i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Lavoro a tempo parziale: i termini di preavviso hanno decorrenza e durata ordinarie e si calcolano in giorni di calendario
indipendentemente dall’articolazione della prestazione.
Trattamento di fine rapporto
Base di computo del tfr
Voci escluse per espressa
previsione contrattuale
Voci incluse per espressa
previsione contrattuale
Somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum”, gratificazioni straordinarie non
contrattuali e simili
Compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo
Contribuzione al fondo di assistenza Aster, al fondo di previdenza complementare FonTe e alla
cassa di assistenza sanitaria integrativa per i quadri
Indennità sostitutiva del preavviso
Indennità sostitutiva delle ferie
Rimborsi spese, indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo
Quota esente dall’Irpef delle indennità e diarie con carattere continuativo
Prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore
Elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa
Erogazioni economiche di secondo livello
Elemento economico di garanzia
Importi erogati, a titolo di elemento distinto dalla retribuzione, in via sostitutiva dei contributi
altrimenti dovuti dalle aziende che non aderiscono all’ente bilaterale territoriale, al fondo di
assistenza Aster e alla cassa di assistenza sanitaria integrativa per i quadri
Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. fissa i criteri di priorità da adottare per la concessione delle anticipazioni. Le relative domande devono
essere presentate entro il 28 febbraio di ogni anno; la graduatoria viene formata dall’azienda, previa consultazione con la rappresentanza
sindacale, entro i due mesi successivi.
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