RISCHIO FISICO - RUMORE Definizioni Il RUMORE è un suono “indesiderato” generato dalla vibrazione di un corpo che provoca una variazione di pressione nell’aria percepibile da un organo di ricezione. Lo “strumento” che permette all’uomo di percepire le vibrazioni sonore è l’orecchio che trasforma gli impulsi “meccanici”, trasmessi al suo interno, in impulsi “nervosi” da inviare al cervello. Il LIVELLO SONORO in decibel (dB, da 0 a 140) esprime l'entità della variazione di pressione sonora percepita dall’orecchio umano e si misura con il FONOMETRO. Il parametro che si misura solitamente è il LIVELLO EQUIVALENTE CONTINUO (Leq o LAeq) che è il livello sonoro medio che tiene conto delle variazioni dei singoli livelli misurati in un determinato intervallo di tempo. Questa misura (in genere molto breve max. 6 minuti), moltiplicata per il tempo di esposizione alla relativa sorgente rumorosa, dà il LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE (Lep) del lavoratore al quale fa riferimento la legislazione vigente in materia (D.L.gs 15 Agosto 1991 N. 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) che tutela i lavoratori dal rischio di contrarre IPOACUSIA (sordità) da rumore. ART. 39 Capo IV D.L.GS. 277/91 - DEFINIZIONE DI “Lep,d” E “Lep,w” Lep,d Livello di esposizione quotidiana personale di un lavoratore Lep,w Livello di esposizione settimanale personale di un lavoratore Nell’ambiente scolastico, laddove si possano trovare laboratori con presenza di macchinari e/o strumentazioni particolarmente rumorose, andrà eventualmente valutato il Lep,w dei lavoratori, in considerazione dell’esposizione non continua al rumore stesso. 1 RISCHIO FISICO - RUMORE Legislazione D.L.gs 15 Agosto 1991 N. 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro Capo IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO Art 40 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO durante il lavoro, previa consultazione dei lavoratori (comma 7), con strumentazione idonea (comma 4), ripetendola ad opportuni intervalli a seconda dei Lep,d/w (commi 3 e 5). Il datore di lavoro deve produrre un Rapporto di Valutazione del Rumore, o Autocertificazione, nel quale attesti che è stata eseguita la valutazione del rischio rumore all’interno degli ambienti scolastici, eseguita, se necessario, anche attraverso misure. I lavoratori o i loro rappresentanti (RLS o RSU) vanno consultati in ordine alla esecuzione delle misure: per i tempi di esposizione su macchine o lavorazioni, per la tipologia dei materiali, per la tipologia delle operazioni, per la programmazione delle nuove misurazioni. 2 RISCHIO FISICO - RUMORE Prevenzione art. 41, comma 1: MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. ESEMPI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RUMORE ALLA SORGENTE acquistare la macchina nuova a minor emissione sonora sulle macchine esistenti: manutenzione/sostituzione ingranaggi; chiusura zona di lavoro art. 46 b) AMPLIAMENTI: gli ampliamenti dei locali di lavoro, così come le modifiche al lay-out delle macchine, vanno eseguiti adottando tutti i provvedimenti antirumore (comma 1). Es.: separazione delle lavorazioni più rumorose. IL DATORE DI LAVORO PRIVILEGIA ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DI NUOVI UTENSILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE QUELLI A MINOR EMISSIONE DI RUMORE (comma 3) 3 RISCHIO FISICO - RUMORE Informazione e Controlli sanitari Difficilmente nell’ambiente di lavoro-scuola, anche laddove siano presenti laboratori con macchine “rumorose”, si raggiungeranno Lep,d superiori a 80 dBA, “soglia” al di sopra della quale sono previsti precisi obblighi a carico del datore di lavoro: art. 42: INFORMAZIONE E FORMAZIONE FORMAZIONE Nelle attività che comportano un Lep,d superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano INFORMATI su: a) i rischi derivanti all’udito b) le misure adottate c) la misure di protezione d) la funzione dei mezzi individuali di protezione e) il significato e il ruolo del controllo sanitario f) i risultati ed il significato della valutazione. art. 44 - accertamenti sanitari a seconda delle classi di esposizione a rumore: < 80 NESSUN OBBLIGO > 80 ÷ 85 su richiesta del lavoratori > 85 ÷ 90 OBBLIGATORIA (biennale) > 90 OBBLIGATORIA (annuale) 4 accertamenti sanitari link a 3H1sorveglanzasanitaria.doc pag. 6 5