RISCHIO FISICO - RUMORE
Definizioni
Il RUMORE è un suono “indesiderato” generato dalla vibrazione di un corpo che provoca una variazione di pressione
nell’aria percepibile da un organo di ricezione. Lo “strumento” che permette all’uomo di percepire le vibrazioni sonore
è l’orecchio che trasforma gli impulsi “meccanici”, trasmessi al suo interno, in impulsi “nervosi” da inviare al cervello.
Il LIVELLO SONORO in decibel (dB, da 0 a 140) esprime l'entità della variazione di pressione sonora percepita
dall’orecchio umano e si misura con il FONOMETRO.
Il parametro che si misura solitamente è il LIVELLO EQUIVALENTE CONTINUO (Leq o LAeq) che è il livello sonoro
medio che tiene conto delle variazioni dei singoli livelli misurati in un determinato intervallo di tempo.
Questa misura (in genere molto breve max. 6 minuti), moltiplicata per il tempo di esposizione alla relativa sorgente
rumorosa, dà il LIVELLO DI ESPOSIZIONE PERSONALE (Lep) del lavoratore al quale fa riferimento la legislazione
vigente in materia (D.L.gs 15 Agosto 1991 N. 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro) che tutela i lavoratori dal rischio di contrarre
IPOACUSIA (sordità) da rumore.
ART. 39 Capo IV D.L.GS. 277/91 - DEFINIZIONE DI “Lep,d” E “Lep,w”
Lep,d
Livello di esposizione quotidiana personale di un lavoratore
Lep,w
Livello di esposizione settimanale personale di un lavoratore
Nell’ambiente scolastico, laddove si possano trovare laboratori con presenza di macchinari e/o strumentazioni
particolarmente rumorose, andrà eventualmente valutato il Lep,w dei lavoratori, in considerazione dell’esposizione
non continua al rumore stesso.
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RISCHIO FISICO - RUMORE
Legislazione
D.L.gs 15 Agosto 1991 N. 277 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro
Capo IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
DURANTE IL LAVORO
Art 40 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO durante il lavoro, previa consultazione dei lavoratori
(comma 7), con strumentazione idonea (comma 4), ripetendola ad opportuni intervalli a
seconda dei Lep,d/w (commi 3 e 5).
Il datore di lavoro deve produrre un Rapporto di Valutazione del Rumore, o Autocertificazione, nel quale
attesti che è stata eseguita la valutazione del rischio rumore all’interno degli ambienti scolastici, eseguita, se
necessario, anche attraverso misure.
I lavoratori o i loro rappresentanti (RLS o RSU) vanno consultati in ordine alla esecuzione delle misure: per i tempi di
esposizione su macchine o lavorazioni, per la tipologia dei materiali, per la tipologia delle operazioni, per la
programmazione delle nuove misurazioni.
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RISCHIO FISICO - RUMORE
Prevenzione
art. 41, comma 1: MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI
Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi
derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili,
privilegiando gli interventi alla fonte.
ESEMPI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEL RUMORE ALLA SORGENTE
acquistare la macchina nuova a minor emissione sonora
sulle macchine esistenti:
manutenzione/sostituzione ingranaggi;
chiusura zona di lavoro
art. 46 b) AMPLIAMENTI:
gli ampliamenti dei locali di lavoro, così come le modifiche al lay-out delle macchine, vanno eseguiti adottando tutti i
provvedimenti antirumore (comma 1). Es.: separazione delle lavorazioni più rumorose.
IL DATORE DI LAVORO PRIVILEGIA ALL’ATTO DELL’ACQUISTO DI NUOVI UTENSILI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE QUELLI A MINOR EMISSIONE DI RUMORE (comma 3)
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RISCHIO FISICO - RUMORE
Informazione e Controlli sanitari
Difficilmente nell’ambiente di lavoro-scuola, anche laddove siano presenti laboratori con macchine “rumorose”, si
raggiungeranno Lep,d superiori a 80 dBA, “soglia” al di sopra della quale sono previsti precisi obblighi a carico del
datore di lavoro:
art. 42: INFORMAZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE
Nelle attività che comportano un Lep,d superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i
loro rappresentanti vengano INFORMATI su:
a) i rischi derivanti all’udito
b) le misure adottate
c) la misure di protezione
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione
e) il significato e il ruolo del controllo sanitario
f) i risultati ed il significato della valutazione.
art. 44 - accertamenti sanitari a seconda delle classi di esposizione a rumore:
< 80
NESSUN OBBLIGO
> 80 ÷ 85
su richiesta del lavoratori
> 85 ÷ 90
OBBLIGATORIA (biennale)
> 90
OBBLIGATORIA (annuale)
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accertamenti sanitari link a 3H1sorveglanzasanitaria.doc pag. 6
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