Ministero della Salute Roma 2 novembre 2006 Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea e per i Rapporti Internazionali – UFFICIO II Piazzale dell’Industria 20 -00144 Tel. 06 – 59 94 22 93 - Fax 06 – 59 94 24 7 PROT. DGRUERI/II/13832/I.3.b.b AGLI ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA’ AGLI ASSESSORATI PROVINCIALI ALLA SANITA’ DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Uffici Coordinamento assistenza all’estero LORO SEDI SASN NAPOLI VIA SAN NICOLA ALLA DOGANA 9 80133 NAPOLI SASN GENOVA VIA ANTONIO CANTORE 3 16149 GENOVA p.c MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI Direzione generale per le politiche previdenziali DIV. II c.a. dott.ssa Cataldi Via Flavia, 6 00187 ROMA OGGETTO: Applicazione Regolamenti (C.E.E.) N. 1408/71 e N. 574/72 e successive modifiche ed integrazioni sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Nuova procedura per l’applicazione dell’art. 17 del Reg. 1408/71 in materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati nei Paesi membri dell’Unione europea ( ai sensi del Reg. n° 77/2005 del 13/01/2005 ). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato a questo Ministero che è stata modificata la procedura relativa all’applicazione dell’art. 17 del Reg. (CE) 1408/71, concernente l’autorizzazione concessa dall’Autorità competente del Paese estero all’esonero dal proprio regime di sicurezza sociale e formalizzata con notifica dell’Istituzione estera alla Istituzione richiedente ( nota ex art. 17 del Reg. 1408/71 ). Tale modifica procedurale ha dato adito a numerosi quesiti, rivolti al predetto Ministero del Lavoro da parte delle Aziende Sanitarie Locali, concernenti la documentazione inerente l’art. 17 del Reg. 1408/71, da acquisire ai fini del rilascio del formulario E 106. 1 Com’è noto la predetta autorizzazione, richiesta da parte della Società che distacca il lavoratore, veniva inoltrata, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’Istituzione estera competente alla concessione della stessa; quest’ultima comunicava la propria determinazione ( di concessione o di rifiuto dell’autorizzazione ) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, a sua volta, notificava, con una lettera-tipo contenente tutti i dati relativi al nominativo del lavoratore e al periodo di distacco autorizzato, la predetta decisione ( generalmente di concessione dell’autorizzazione ) alla Società richiedente. La procedura sopra descritta è stata modificata negli aspetti di seguito indicati: • Le nuove richieste di applicazione dell’art. 17 del Reg. 1408/71, a partire dal 9 febbraio 2005 devono essere inviate, dalle Società interessate, non più al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, bensì alla Direzione Regionale I.N.P.S. competente per la trattazione, secondo l’articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato; • Ovviamente le risposte alle predette richieste perverranno non più dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, bensì, appunto, dalle Direzioni Regionali I.N.P.S. competenti; • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Ditte interessate, con una informativa che si allega in copia, che avrebbe garantito la continuità della trattazione delle pratiche già aperte prima del 9 febbraio 2005; • Lo stesso Ministero ha anche precisato che il decentramento delle pratiche di distacco riguarda, per il momento, i soli Stati U.E.; pertanto rimangono di competenza ministeriale le pratiche inerenti i lavoratori che vengono distaccati negli Stati SEE ( Norvegia, Liechtenstein e Islanda ) e in Svizzera; rimangono di competenza ministeriale anche i distacchi in paesi extracomunitari che abbiano stipulato con l’Italia convenzioni internazionali di sicurezza sociale ( Argentina, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Stati nati dalla divisione dell’ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela). Al riguardo è d’obbligo precisare che alcune delle predette Convenzioni, come è ben noto, riguardano esclusivamente aspetti previdenziali di specifica competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In conseguenza dell’innovazione sopra descritta perverranno alle A.S.L. lettere di autorizzazione all’esonero contributivo ( note ex art. 17 del Reg. CE 1408/71 ) provenienti dalle seguenti Istituzioni: a) varie Sedi Regionali I.N.P.S.; b) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le une e le altre sono da ritenersi valide ai fini del rilascio del formulario E 106, a 2 condizione, naturalmente, che contengano l’autorizzazione e non il rifiuto all’esonero contributivo da parte dell’Istituzione estera. Si coglie l’occasione per ricordare alle A.S.L. che la documentazione da acquisire ai fini del rilascio del formulario E 106 è la seguente: - per il 1° anno: a) l’autocertificazione ( vedi modulo allegato ); b) il formulario E 101; - per il 2° anno: a) l’autocertificazione; b) il formulario E 101; c) il formulario E 102; - per gli anni successivi: a) l’autocertificazione; b) il formulario E 101; c) la lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( o delle varie Direzioni Provinciali I.N.P.S. competenti in base al Paese estero ) -nota di deroga ex art. 17- con la quale si attesta che l’autorità estera dello Stato di distacco ha concesso l’esonero dal proprio regime di sicurezza sociale. Si noti che il formulario E 101 ( reso peraltro obbligatorio per tutte le categorie dei lavoratori distaccati, compresi i lavoratori autonomi, i pubblici dipendenti e gli altri lavoratori ad essi assimilati ), è richiesto ad ogni rinnovo annuale del formulario E 106 ( fino alla fine del distacco ). Sembra anche utile precisare che il formulario E 106 deve essere rilasciato sempre con validità massima di 12 mesi ( ai sensi del Reg. 3095/95 del 22/12/1995 ) anche a fronte di un’autorizzazione pluriennale e, pertanto, all’occorrenza dovrà essere rinnovato annualmente per l’intera durata del distacco. Naturalmente qualora il distacco duri meno di 12 mesi il formulario E 106 dovrà avere la corrispondente validità. Si prega di voler comunicare quanto sopra alle Aziende Sanitarie di competenza. IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VII (Dott. Sergio Acquaviva) IL DIRETTORE DELL’UFF. II ( Dott.ssa Francesca Basile) 3