Ministero della Sanità - Ministero della Salute

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Ministero della Salute
Roma 2 novembre 2006
Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale per i Rapporti con l’Unione Europea
e per i Rapporti Internazionali – UFFICIO II
Piazzale dell’Industria 20 -00144
Tel. 06 – 59 94 22 93 - Fax 06 – 59 94 24 7
PROT. DGRUERI/II/13832/I.3.b.b
AGLI ASSESSORATI REGIONALI ALLA
SANITA’
AGLI ASSESSORATI PROVINCIALI
ALLA SANITA’ DELLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Uffici Coordinamento assistenza all’estero
LORO SEDI
SASN NAPOLI
VIA SAN NICOLA ALLA DOGANA 9
80133 NAPOLI
SASN GENOVA
VIA ANTONIO CANTORE 3
16149 GENOVA
p.c
MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
Direzione generale per le politiche previdenziali
DIV. II
c.a. dott.ssa Cataldi
Via Flavia, 6
00187 ROMA
OGGETTO: Applicazione Regolamenti (C.E.E.) N. 1408/71 e N. 574/72 e successive
modifiche ed integrazioni sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti.
Nuova procedura per l’applicazione dell’art. 17 del Reg. 1408/71 in
materia di esonero contributivo per i lavoratori distaccati nei Paesi
membri dell’Unione europea ( ai sensi del Reg. n° 77/2005 del
13/01/2005 ).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato a questo Ministero che è
stata modificata la procedura relativa all’applicazione dell’art. 17 del Reg. (CE) 1408/71,
concernente l’autorizzazione concessa dall’Autorità competente del Paese estero all’esonero dal
proprio regime di sicurezza sociale e formalizzata con notifica dell’Istituzione estera alla Istituzione
richiedente ( nota ex art. 17 del Reg. 1408/71 ). Tale modifica procedurale ha dato adito a numerosi
quesiti, rivolti al predetto Ministero del Lavoro da parte delle Aziende Sanitarie Locali, concernenti
la documentazione inerente l’art. 17 del Reg. 1408/71, da acquisire ai fini del rilascio del formulario
E 106.
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Com’è noto la predetta autorizzazione, richiesta da parte della Società che distacca il
lavoratore, veniva inoltrata, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’Istituzione
estera competente alla concessione della stessa; quest’ultima comunicava la propria determinazione
( di concessione o di rifiuto dell’autorizzazione ) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
che, a sua volta, notificava, con una lettera-tipo contenente tutti i dati relativi al nominativo del
lavoratore e al periodo di distacco autorizzato, la predetta decisione ( generalmente di concessione
dell’autorizzazione ) alla Società richiedente.
La procedura sopra descritta è stata modificata negli aspetti di seguito indicati:
•
Le nuove richieste di applicazione dell’art. 17 del Reg. 1408/71, a partire dal 9
febbraio 2005 devono essere inviate, dalle Società interessate, non più al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, bensì alla Direzione Regionale I.N.P.S.
competente per la trattazione, secondo l’articolazione territoriale individuata in
base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato;
•
Ovviamente le risposte alle predette richieste perverranno non più dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, bensì, appunto, dalle Direzioni Regionali I.N.P.S.
competenti;
•
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato alle Ditte
interessate, con una informativa che si allega in copia, che avrebbe garantito la
continuità della trattazione delle pratiche già aperte prima del 9 febbraio 2005;
•
Lo stesso Ministero ha anche precisato che il decentramento delle pratiche di
distacco riguarda, per il momento, i soli Stati U.E.; pertanto rimangono di
competenza ministeriale le pratiche inerenti i lavoratori che vengono distaccati
negli Stati SEE ( Norvegia, Liechtenstein e Islanda ) e in Svizzera; rimangono di
competenza ministeriale anche i distacchi in paesi extracomunitari che abbiano
stipulato con l’Italia convenzioni internazionali di sicurezza sociale ( Argentina,
Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Stati nati
dalla divisione dell’ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede,
Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela). Al riguardo è
d’obbligo precisare che alcune delle predette Convenzioni, come è ben noto,
riguardano esclusivamente aspetti previdenziali di specifica competenza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In conseguenza dell’innovazione sopra descritta perverranno alle A.S.L. lettere di
autorizzazione all’esonero contributivo ( note ex art. 17 del Reg. CE 1408/71 ) provenienti dalle
seguenti Istituzioni: a) varie Sedi Regionali I.N.P.S.; b) Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Le une e le altre sono da ritenersi valide ai fini del rilascio del formulario E 106, a
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condizione, naturalmente, che contengano l’autorizzazione e non il rifiuto all’esonero contributivo
da parte dell’Istituzione estera.
Si coglie l’occasione per ricordare alle A.S.L. che la documentazione da acquisire ai fini
del rilascio del formulario E 106 è la seguente:
-
per il 1° anno: a) l’autocertificazione ( vedi modulo allegato );
b) il formulario E 101;
-
per il 2° anno: a) l’autocertificazione;
b) il formulario E 101;
c) il formulario E 102;
-
per gli anni successivi: a) l’autocertificazione;
b) il formulario E 101;
c) la lettera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (
o delle varie Direzioni Provinciali I.N.P.S. competenti in base
al Paese estero ) -nota di deroga ex art. 17- con la quale si
attesta che l’autorità estera dello Stato di distacco ha concesso
l’esonero dal proprio regime di sicurezza sociale.
Si noti che il formulario E 101 ( reso peraltro obbligatorio per tutte le categorie dei
lavoratori distaccati, compresi i lavoratori autonomi, i pubblici dipendenti e gli altri lavoratori ad
essi assimilati ), è richiesto ad ogni rinnovo annuale del formulario E 106 ( fino alla fine del
distacco ).
Sembra anche utile precisare che il formulario E 106 deve essere rilasciato sempre con
validità massima di 12 mesi ( ai sensi del Reg. 3095/95 del 22/12/1995 ) anche a fronte di
un’autorizzazione pluriennale e, pertanto, all’occorrenza dovrà essere rinnovato annualmente per
l’intera durata del distacco. Naturalmente qualora il distacco duri meno di 12 mesi il formulario E
106 dovrà avere la corrispondente validità.
Si prega di voler comunicare quanto sopra alle Aziende Sanitarie di competenza.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO VII
(Dott. Sergio Acquaviva)
IL DIRETTORE DELL’UFF. II
( Dott.ssa Francesca Basile)
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