30. Interpretazione e integrazione (schema lezione) INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO NOZIONE: operazione diretta a ricostruire il significato del contratto, necessaria per individuare gli effetti che dal contratto medesimo possono derivare. Il legislatore pone una serie di criteri interpretativi (art. 1362 – 1371), rivolti tanto alle parti quanto al giudice, alla luce dei quali questa operazione deve essere condotta. Le disposizioni sull’interpretazione del contratto sono norme di legge la cui inosservanza da parte del Giudice di merito rende la sentenza impugnabile attraverso ricorso per Cassazione. Si è già chiarito che le norme interpretative mirano ad attribuire un significato alle parole ed ai comportamenti attraverso cui le parti hanno manifestato la loro volontà contrattuale. In questo senso, le suddette norme vengono tradizionalmente distinte in due classi: Art. 1362 – 1365: regole di interpretazione soggettiva. Mirano a ricostruire la comune intenzione dei contraenti: a determinare cioè il significato che le parti hanno voluto attribuire a quel contratto. Art. 1367 – 1371: regole di interpretazione oggettiva. Allorquando non è possibile ricostruire il significato che il contratto ha assunto per le parti, le disposizioni in questione attribuiscono al regolamento negoziale un significato che le legge ritiene obiettivamente congruo. PRINCIPIO DI GERARCHIA: le norme sull’interpretazione oggettiva trovano applicazione solamente quando, attraverso i principi che governano l’interpretazione soggettiva, non è possibile ricostruire l’effettiva volontà degli stipulanti. INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA: art. 1362: nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al significato letterale delle parole. Il testo contrattuale costituisce il punto di partenza da cui l’interprete deve muovere per ricostruire il significato che i contraenti hanno inteso attribuire al regolamento negoziale, ciò malgrado egli deve tenere conto anche di altri elementi: tra questi, si segnala in particolare la condotta tenuta tanto in fase di trattative quanto durante l’esecuzione del contratto (art. 1362, comma 2). 1 30. Interpretazione e integrazione (schema lezione) IRRILEVANZA DEL PRINCIPIO IN CLARIS NON FIT INTERPRETATIO : non si può affermare che un testo contrattuale chiaro e incontrovertibile non possa costituire oggetto di interpretazione. A quel negozio si dovrà attribuire il significato che emerge limpidamente dalla manifestazione della volontà degli stipulanti, ma l’individuazione di questo significato costituisce comunque il risultato di una attività interpretativa. INTERPRETAZIONE OGGETTIVA: allorquando non è possibile ricostruire la comune intenzione delle parti, il legislatore, tramite le regole di interpretazione oggettiva, individua il significato che l’ordinamento ritiene congruo per il negozio in questione. Tra i criteri di interpretazione oggettiva, particolare importanza assume il disposto dell’art. 1367, ispirato al generale principio di conservazione del contratto. Nel caso in cui risulti controverso il significato dell’intero contratto o di alcune clausole inserite nel regolamento contrattuale, il contratto o le clausole devono interpretarsi nel senso i cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. INTERPRETAZIONE DI BUONA FEDE (ART. 1366 C.C.): la norma in esame rappresenta il “punto di sutura” tra le regole di interpretazione soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva. In linea generale, impone a ciascuno tra i contraenti di tenere, anche nella fase di interpretazione del negozio, una condotta ispirata ai canoni di correttezza e lealtà. Di conseguenza, tale disposizione preclude alle parti di ricorrere ad interpretazioni cavillose ed irragionevoli del testo contrattuale, dirette ad attribuire al negozio un significato diverso da quello su cui l’altro contraente aveva ragionevolmente fatto affidamento. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO Il contratto è tradizionalmente definito come un atto di autonomia privata: attraverso l’accordo, le parti scelgono infatti liberamente di vincolarsi ad un determinato regolamento negoziale per disciplinare i loro reciproci interessi in base ai principi contenuti nel regolamento in questione. 2 30. Interpretazione e integrazione (schema lezione) Tuttavia, tali principi non costituiscono esclusivamente il prodotto della volontà degli stipulanti: l’art. 1374 statuisce infatti che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso (cioè, a quanto le medesime parti hanno convenzionalmente stabilito), ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi o l’equità. La legge, gli usi e l’equità possono cioè concorrere a determinare il contenuto della lex contractus, operando quali fonti di integrazione del negozio giuridico. Esistono due diverse forme di integrazione del contratto: l’integrazione suppletiva e l’integrazione cogente. INTEGRAZIONE SUPPLETIVA Tende a coprire le eventuali lacune presenti nella disciplina pattizia elaborata dalle parti (Roppo: integrazione suppletiva come “amica” dell’autonomia privata): qualora i contraenti abbiano cioè omesso di regolare un determinato aspetto del loro rapporto, la disciplina di tale aspetto del rapporto viene individuata attraverso il ricorso ad una fonte eteronoma. Operano quali fonti di intergrazione suppletiva del contratto: 1) La legge, attraverso quelle disposizioni qualificate come norme dispositive o derogabili. Si tratta cioè di norme destinate a trovare applicazione solamente qualora gli stipulanti non abbiano disposto diversamente (v. art. 1498 c.c. in tema di pagamento del prezzo nella compravendita). 2) Gli usi, così intendendosi gli usi normativi di cui all’art. 8 disp. prel. La norma consuetudinaria viene applicata solo se la lacuna del regolamento contrattuale non può essere colmata attraverso il ricorso ad una noma di legge. 3) L’equità. Qualora la carenza presente nel contenuto del negozio non possa essere superata attraverso il ricorso ad una disposizione di legge o ad una norma consuetudinaria, spetterà al giudice concorrere a determinare la lex contractus attraverso una valutazione equitativa, ispirata cioè al criterio della giustizia del caso singolo. Es.: periodo di comporto. Può spettare al giudice il compito di individuare la durata del periodo di assenza per malattia del lavoratore che il datore di lavoro è tenuto a sopportare prima di poter procedere all’interruzione del rapporto di lavoro. In certi casi, poi, è la stessa legge a demandare al giudice il compito di stabilire in via equitativa determinati aspetti del regolamento contrattuale (v. art. 1384, riduzione della penale manifestamente eccessiva; art. 1525 (equo compenso spettante al venditore con patto di riservato dominio). 3 30. Interpretazione e integrazione (schema lezione) INTEGRAZIONE COGENTE: Alle norme dispositive o derogabili si contrappongono le norme imperative o inderogabili, così definendosi quelle disposizioni – stabilite dal legislatore a tutela di un interesse generale – a cui i privati devono conformarsi nell’esercizio dell’autonomia privata ad essi riconosciuta. Se una regola convenzionale viola una norma imperativa, la regola pattizia deve considerarsi nulla e viene sostituita automaticamente dal principio contenuto nella norma imperativa. La nullità della suddetta regola convenzionale non determina la nullità dell’intero contratto (art. 1339 e 1419 comma 2). Es.: art. 1500, sul prezzo di riscatto; art. 1501, relativo al termine per l’esercizio del riscatto. INTEGRAZIONE SECONDO BUONA FEDE: art. 1375. La buona fede opera quale fonte di integrazione del contratto imponendo a ciascuna tra le parti, al di là di quanto espressamente previsto dal negozio e fermo restando il limite dell’apprezzabile sacrificio, l’obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie per consentire all’altro contraente la realizzazione dell’interesse a cui quest’ultimo aspira attraverso la stipulazione (Es: dovere di cooperazione; dovere di modifica della propria prestazione; dovere di sopportare lievi inesattezza nella prestazione di controparte). 4