TESI IN DIRITTO CIVILE GLI ELEMENTI ESSENZIALI ED ACCIDENTALI DEL CONTRATTO INTRODUZIONE CAPITOLO 1: Gli elementi essenziali del contratto 1.1 Le fonti del regolamento contrattuale 1.2 La causa 1.3 Il contenuto e l’oggetto 1.4 La forma 1.5 La conclusione del contratto CAPITOLO 2: Gli elementi accidentali del contratto 2.1 La condizione, il termine ed il modus 2.2 I vizi della volontà 2.3 La nullità e l’annullabilità 2.4 La rescissione CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA 1 (……….OMISSIS……….) L’autonomia contrattuale delle parti si realizza in numerosi momenti e precisamente: nella libertà di concludere oppure non concludere il contratto; nella libertà di fissarne il contenuto; nella libertà di scegliere con quale contraente raggiungere e perfezionare l’accordo e quindi stipulare il contratto; nella libertà di poter stipulare i contratti atipici: si tratta di contratti non previsti né contemplati dal codice civile e quindi non tipizzati.1 La libertà di stabilire il contenuto del contratto è espressamente stabilita dall’articolo 1322 del codice civile: i contraenti possono utilizzare un tipico schema accogliendo i contenuti normativi e, allo stesso tempo, ampliando o restringendo la portata nei limiti delle deroghe offerte dalla disciplina. La libertà del contenuto contrattuale è così ampiamente tutelata che la legge fornisce ai soggetti privati la possibilità di delegare a terzi il potere di determinare la prestazione dell’accordo. La libertà di redigere il contenuto del contratto è apprezzabile soprattutto nei contratti atipici e collegati: in tali casi, la disciplina concreta è il risultato di un accordo tra i contraenti che non trova nessun inquadramento negli schemi regolati dalla legge. In questo ambito di assoluta pienezza di poteri per i contraenti, si inserisce la legeg con i propri interventi. A tal proposito, un primo intervento è affidato al giudizio di liceità: infatti, talvolta l’autonomia dei privati può contrastare con l’ordinamento giuridico nel momento in cui le parti oltrepassino i limiti dei confini posti a tutela degli interessi collettivi. Si tratta di limiti costituiti dalla contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume. Oltre a questa limitazione che trova particolare intensità al momento del controllo della giustificazione del contratto, ve n’è un’altra finalizzata ad ampliare il contenuto del contratto. Si tratta del caso previsto dall’articolo 1340 del codice civile il quale stabilisce che le clausole d’uso sono inserite nel contratto se non risulta che non siano state volute dalle parti 1 GAZZONI F., Istituzioni di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, ritiene che può accadere che alcune volte una parte non si trovi nella condizione di piena libertà nel contrarre ma può esservi obbligato dalla volontà della controparte oppure dalla legge come il caso dell’obbligo a contrarre. Nel primo caso, come nel contratto preliminare, contratto fiduciario, all’inadempimento fa seguito non l’obbligo di risarcire il danno ma la possibilità – per la parte adempiente – di rivolgersi all’autorità giudiziaria ed ottenere una sentenza costitutiva in grado di sostituire autoritativamente il contratto non concluso. Nel secondo caso, invece, dal momento che è proprio la legge ad imporre l’obbligo, ci si trova di fronte all’obbligo a contrarre a carico di colui il quale esercita un’attività imprenditoriale in condizioni di monopolio: in questo caso, l’imprenditore dovrà stipulare con ogni persona che chieda le prestazioni tipiche della propria impresa. Obbligato a contrarre, in altra circostanza e situazione, è anche il proprietario di un immobile locato ad un uso diverso da quello di abitazione dal momento che – successivamente al primo periodo di locazione – il diniego di rinnovo del contratto per il medesimo periodo è consentito al locatore soltanto in casi espressamente previsti dalla legge. 2 stesse. A tal proposito, bisogna ricordare che l’articolo 1341 del codice civile prevede che il contenuto del contratto possa essere unilateralmente stabilito da un contraente per mezzo di predisposizione di condizioni generali di contratto efficaci e vincolanti per la controparte se quest’ultimo le conosceva oppure avrebbe dovuto conoscerle utilizzando la normale diligenza del buon padre di famiglia. In determinate circostanze, il contenuto del contratto è il risultato di una proposta di una parte e di un’accettazione della controparte ma il libero scambio di volontà si realizza in relazione ad un contenuto prefissato da uno dei due contraenti attraverso la predisposizione di moduli e formulari come accade nel caso in cui una parte volesse disciplinare in modo uniforme alcuni rapporti contrattuali. In questa situazione, l’accordo è perfezionato in merito alle pattuizioni ma viene a mancare la fase delle trattative che rimane il momento principale per regolamentare i propri interessi attraverso la fissazione del contenuto del contratto. In merito all’autonomia contrattuale, la Corte costituzionale ha adottato numerose decisioni: in particolare, la Corte attraverso la sentenza nr.138 del 7 maggio 1984 ha dichiarato incostituzionale la legge di riforma dei contratti agrari in funzione della quale il contratto di mezzadria avrebbe potuto essere convertito in locazione previa una semplice richiesta del mezzadro. La Corte costituzionale ha osservato che la conversione determina una limitazione dell’autonomia sostituendo all’originario rapporto di mezzadria quello di locazione ma questa sostituzione non implica la trasformazione della natura del contratto da associativo – la mezzadria – in commutativo – la locazione – in quanto il concedente percepisce un reddito dal mezzadro senza collaborare alla conduzione dell’azienda. Alcune volte, in sede di esecuzione, sorgono ulteriori obblighi che non formano, però, la parte del regolamento contrattuale ma sono soltanto obblighi strumentali rispetto alla corretta esecuzione del contratto medesimo. Spesse volte i doveri e gli obblighi contrattuali in sede di esecuzione fanno capo ad altri criteri di comportamento come quello della diligenza mentre altre volte sono facilmente desumibili come nel caso dei doveri di protezione oppure dell’obbligo di sicurezza: tali doveri ed obblighi non sono mai integrativi ma si limitano a circondare la regola. 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