Elementi essenziali e accidentali del contratto

TESI IN DIRITTO CIVILE
GLI ELEMENTI ESSENZIALI ED ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
INTRODUZIONE
CAPITOLO 1: Gli elementi essenziali del contratto
1.1 Le fonti del regolamento contrattuale
1.2 La causa
1.3 Il contenuto e l’oggetto
1.4 La forma
1.5 La conclusione del contratto
CAPITOLO 2: Gli elementi accidentali del contratto
2.1 La condizione, il termine ed il modus
2.2 I vizi della volontà
2.3 La nullità e l’annullabilità
2.4 La rescissione
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA
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(……….OMISSIS……….)
L’autonomia contrattuale delle parti si realizza in numerosi momenti e precisamente:
nella libertà di concludere oppure non concludere il contratto; nella libertà di fissarne il
contenuto; nella libertà di scegliere con quale contraente raggiungere e perfezionare l’accordo
e quindi stipulare il contratto; nella libertà di poter stipulare i contratti atipici: si tratta di
contratti non previsti né contemplati dal codice civile e quindi non tipizzati.1 La libertà di
stabilire il contenuto del contratto è espressamente stabilita dall’articolo 1322 del codice
civile: i contraenti possono utilizzare un tipico schema accogliendo i contenuti normativi e,
allo stesso tempo, ampliando o restringendo la portata nei limiti delle deroghe offerte dalla
disciplina. La libertà del contenuto contrattuale è così ampiamente tutelata che la legge
fornisce ai soggetti privati la possibilità di delegare a terzi il potere di determinare la
prestazione dell’accordo. La libertà di redigere il contenuto del contratto è apprezzabile
soprattutto nei contratti atipici e collegati: in tali casi, la disciplina concreta è il risultato di un
accordo tra i contraenti che non trova nessun inquadramento negli schemi regolati dalla legge.
In questo ambito di assoluta pienezza di poteri per i contraenti, si inserisce la legeg con i
propri interventi. A tal proposito, un primo intervento è affidato al giudizio di liceità: infatti,
talvolta l’autonomia dei privati può contrastare con l’ordinamento giuridico nel momento in
cui le parti oltrepassino i limiti dei confini posti a tutela degli interessi collettivi. Si tratta di
limiti costituiti dalla contrarietà alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon
costume. Oltre a questa limitazione che trova particolare intensità al momento del controllo
della giustificazione del contratto, ve n’è un’altra finalizzata ad ampliare il contenuto del
contratto. Si tratta del caso previsto dall’articolo 1340 del codice civile il quale stabilisce che
le clausole d’uso sono inserite nel contratto se non risulta che non siano state volute dalle parti
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GAZZONI F., Istituzioni di diritto privato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, ritiene che può
accadere che alcune volte una parte non si trovi nella condizione di piena libertà nel contrarre ma può esservi
obbligato dalla volontà della controparte oppure dalla legge come il caso dell’obbligo a contrarre. Nel primo
caso, come nel contratto preliminare, contratto fiduciario, all’inadempimento fa seguito non l’obbligo di risarcire
il danno ma la possibilità – per la parte adempiente – di rivolgersi all’autorità giudiziaria ed ottenere una
sentenza costitutiva in grado di sostituire autoritativamente il contratto non concluso. Nel secondo caso, invece,
dal momento che è proprio la legge ad imporre l’obbligo, ci si trova di fronte all’obbligo a contrarre a carico di
colui il quale esercita un’attività imprenditoriale in condizioni di monopolio: in questo caso, l’imprenditore
dovrà stipulare con ogni persona che chieda le prestazioni tipiche della propria impresa. Obbligato a contrarre, in
altra circostanza e situazione, è anche il proprietario di un immobile locato ad un uso diverso da quello di
abitazione dal momento che – successivamente al primo periodo di locazione – il diniego di rinnovo del
contratto per il medesimo periodo è consentito al locatore soltanto in casi espressamente previsti dalla legge.
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stesse. A tal proposito, bisogna ricordare che l’articolo 1341 del codice civile prevede che il
contenuto del contratto possa essere unilateralmente stabilito da un contraente per mezzo di
predisposizione di condizioni generali di contratto efficaci e vincolanti per la controparte se
quest’ultimo le conosceva oppure avrebbe dovuto conoscerle utilizzando la normale diligenza
del buon padre di famiglia. In determinate circostanze, il contenuto del contratto è il risultato
di una proposta di una parte e di un’accettazione della controparte ma il libero scambio di
volontà si realizza in relazione ad un contenuto prefissato da uno dei due contraenti attraverso
la predisposizione di moduli e formulari come accade nel caso in cui una parte volesse
disciplinare in modo uniforme alcuni rapporti contrattuali. In questa situazione, l’accordo è
perfezionato in merito alle pattuizioni ma viene a mancare la fase delle trattative che rimane il
momento principale per regolamentare i propri interessi attraverso la fissazione del contenuto
del contratto. In merito all’autonomia contrattuale, la Corte costituzionale ha adottato
numerose decisioni: in particolare, la Corte attraverso la sentenza nr.138 del 7 maggio 1984
ha dichiarato incostituzionale la legge di riforma dei contratti agrari in funzione della quale il
contratto di mezzadria avrebbe potuto essere convertito in locazione previa una semplice
richiesta del mezzadro. La Corte costituzionale ha osservato che la conversione determina una
limitazione dell’autonomia sostituendo all’originario rapporto di mezzadria quello di
locazione ma questa sostituzione non implica la trasformazione della natura del contratto da
associativo – la mezzadria – in commutativo – la locazione – in quanto il concedente
percepisce un reddito dal mezzadro senza collaborare alla conduzione dell’azienda. Alcune
volte, in sede di esecuzione, sorgono ulteriori obblighi che non formano, però, la parte del
regolamento contrattuale ma sono soltanto obblighi strumentali rispetto alla corretta
esecuzione del contratto medesimo. Spesse volte i doveri e gli obblighi contrattuali in sede di
esecuzione fanno capo ad altri criteri di comportamento come quello della diligenza mentre
altre volte sono facilmente desumibili come nel caso dei doveri di protezione oppure
dell’obbligo di sicurezza: tali doveri ed obblighi non sono mai integrativi ma si limitano a
circondare la regola.
(……….OMISSIS……….)
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