LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE

annuncio pubblicitario
LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE
MODELLO “ITALICUM”
Nota a cura di Stefano Colotto
Dipartimento Democrazia Economica Fisco Previdenza Riforme istituzionali
ANALISI
La riforma della Legge elettorale (“Italicum”) approvata definitivamente dal
Parlamento è un sistema “di base” proporzionale con premio di maggioranza.
Di seguito i contenuti della riforma.
PREMIO DI MAGGIORANZA E BALLOTTAGGIO
Alla lista che ottiene su base nazionale almeno il 40% dei voti (era il 37% nel
testo iniziale) viene attribuito un premio di maggioranza del 15 % che
consente di ottenere 340 seggi su 630. Se nessun partito raggiunge la soglia, si
svolge un secondo turno di ballottaggio tra i due più votati, per l’assegnazione
del premio. Non sono ammessi collegamenti tra liste o apparentamenti tra i
due turni di votazione. I partiti perdenti si ripartiscono i 290 seggi rimanenti
proporzionalmente sulla base della percentuale di voti.
ATTRIBUZIONE DEL PREMIO ALLA LISTA
Rispetto al testo iniziale il premio di maggioranza che consente di ottenere
340 seggi viene attribuito alla lista che ottiene più voti e non più alla
coalizione. Viene previsto l’obbligo per i partiti o i movimenti che concorrono
alle elezioni, di presentare , al momento del deposito delle liste, anche il
proprio Statuto con le finalità e le regole interne.
SOGLIA DI SBARRAMENTO
A seguito della modifica che attribuisce il premio alla lista e non più alla
coalizione, il sistema delle soglie previsto nel testo originario (8% per i partiti
che corrono da soli; 4,5% per le liste singole interne alla coalizione; 12 % per
le coalizioni) è stato sostituito con la previsione di una soglia unica fissata al
3% su base nazionale.
CAPILISTA BLOCCATI
Il nuovo impianto prevede 20 circoscrizioni, corrispondenti alle regioni, divise
in 100 collegi plurinominali con capilista bloccati.
Nei 100 collegi ciascun partito presenta una lista di 6/7 nomi : il capolista è
bloccato, scelto dai partiti e viene eletto automaticamente se la lista vince il
seggio. Mentre per gli altri candidati valgono le preferenze. Con il nuovo
meccanismo sono eletti prima i capolista nei collegi, quindi i candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
CANDIDATURE PLURIME
E’ stata introdotta la possibilità, per i soli capilista, di presentare la
candidatura in più collegi fino ad un massimo di 10. Se il candidato viene
effettivamente eletto in più collegi, dovrà poi optare per uno solo di questi.
Nei collegi non optati viene eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze.
In questo modo le candidature plurime riducono la quota di candidati scelti
attraverso le preferenze.
VOTO DI GENERE
Rispetto al testo originario è diventata più rigida la norma sul voto di genere.
Oltre all’ obbligatoria diversità di genere per la seconda preferenza (alle
Europee questa interveniva solo nel caso in cui si desse la terza preferenza), i
candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere e non
più con il solo limite “ di non più di due candidati consecutivi nel medesimo
genere”. Nel numero totale di capilista non può inoltre esserci più del 60% di
candidati dello stesso sesso.
SCHEDA ELETTORALE
La scheda elettorale avrà una struttura semplificata: l’unico nome prestampato
sarà quello del capolista, uno per ciascun partito. Sulla scheda non ci saranno
simboli affiancati tra loro perché il voto non va ad una coalizione di partiti ma
ad una singola lista. Accanto al simbolo di ciascun partito ci saranno poi due
righe bianche: l’elettore potrà scrivere il nome di uno o due candidati scelti
dalla lista. In quest’ultimo caso le due preferenze dovranno avere genere
diverso, pena la nullità del voto.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
La nuova legge elettorale non sarà operativa subito ma si applicherà per le
elezioni della Camera dei Deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
In questo modo si collega la riforma elettorale della Camera dei Deputati all’
approvazione definitiva della riforma costituzionale che riforma il
bicameralismo e rende il nuovo Senato organo elettivo di secondo grado.
COLLEGI UNINOMINALI DEL TRENTINO ALTO ADIGE E VALLE D’
AOSTA
Diversamente dal resto del Paese, nelle regioni speciali Trentino- Alto Adige e
Valle D’Aosta verranno reintrodotti i collegi uninominali per l’elezione della
Camera dei Deputati.
Fino ad ora i collegi uninominali erano previsti solo per l’elezione del Senato.
E’ anche prevista una modifica tecnica ai fini dell’adeguamento del sistema
alle modifiche introdotte al Senato, ovvero il premio di maggioranza andrà
alla lista vincente anziché alla coalizione.
VOTO ALL’ ESTERO
Previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani
che, per motivi di lavoro, studio, cure mediche, si trovano, per un periodo di
almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione
elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti,
potranno votare per corrispondenza nella circoscrizione estero.
COMMENTO
La riforma elettorale approvata risponde solo in parte alle motivazioni con le
quali la Corte Costituzionale nel dicembre 2013 ha dichiarato
costituzionalmente illegittime alcune parti del sistema elettorale “Porcellum”
(sistema proporzionale con forte premio di maggioranza), che si incentravano
su:
1) il premio di maggioranza, che scattava senza alcuna soglia attribuendo al
partito o coalizione che otteneva più voti (anche con pochissimo scarto
rispetto alla parte avversaria) la maggioranza dei seggi, e che a causa della
diversa “base” di attribuzione (nazionale alla Camera, regionale al Senato)
comportava il rischio molto alto di maggioranze diversificate tra Camera e
Senato e quindi causa ingovernabilità
2) il voto di lista bloccato, che privava l’elettore del cosiddetto voto “diretto”,
riconosciuto dalla Costituzione, ovvero la possibilità di esprimere la
preferenza.
Il nuovo sistema ha il vantaggio di determinare un risultato chiaro al termine
della consultazione elettorale, con l’ attribuzione del premio di maggioranza
alla lista vincente che determina l’ attribuzione del 55 % dei seggi (40% + 15
% al primo turno, direttamente 55% all’ eventuale secondo turno), ovvero 360
seggi su 630.
La previsione di una soglia di accesso alquanto bassa, il 3 %, ha la funzione
di recuperare una qualche rappresentatività anche ai partiti minori, che
comunque non sono in grado di condizionare il partito che risulta vincitore.
L’ aspetto maggiormente problematico della riforma sta nella previsione del
voto bloccato per i capilista (che con la possibilità delle candidature multiple
fino a 10, di fatto, riguarderà circa metà degli eletti): la Cisl ha sempre
sostenuto l’ importanza della elezione diretta, per responsabilizzare
maggiormente gli eletti e per ristabilire un corretto rapporto fiduciario tra
eletti, elettori e territorio di riferimento.
L’ altro aspetto problematico è l’ inevitabile legame tra la riforma della legge
elettorale e la riforma costituzionale in discussione in Parlamento che
modifica l’ attuale sistema bicamerale paritario trasformando il Senato in
organo elettivo di secondo grado, composto da 100 senatori, eletti, tra di loro,
dai consiglieri regionali e dai sindaci (uno per regione).
Si avrà quindi un Parlamento che avrà una rappresentatività inevitabilmente
inferiore all’ attuale, essendo costituito da 630 deputati, per la metà circa
individuati dai partiti politici con il meccanismo dei capilista bloccati e delle
candidature multiple, e da 100 senatori eletti dai consiglieri regionali e dai
sindaci.
Va da ultimo detto che, qualora si dovesse giungere ad elezioni prima dello
scadere del termine della clausola di salvaguardia prevista dalla riforma
elettorale, che posticipa la sua entrata in vigore al 1° luglio 2016, quando
dovrebbe essere definitivamente approvata la riforma costituzionale del
Senato, si andrebbe a votare con un sistema elettorale “di risulta”, ovvero ciò
che rimane del Porcellum dopo la dichiarazione di illegittimità dei due punti
suddetti, ovvero un sistema elettorale proporzionale puro con voto di
preferenza, con forti rischi di ingovernabilità, a causa dell’ attuale
frammentazione politica.
Se invece la riforma costituzionale non dovesse essere definitivamente
approvata entro il 1° luglio 2016, e si dovesse andare al voto dopo tale data,
avremmo due sistemi elettorali diversi per i due rami del Parlamento
(Italicum per la Camera e sistema di risulta del Porcellum per il Senato), con
il rischio di maggioranze diversificate e con possibili profili di illegittimità
costituzionale.
Scarica