LA SOCIETA` IN ACCOMANDITA SEMPLICE

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CAP. 3
LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
1. NOZIONE E CARATTERI DISTINTIVI
La sas è una società di persone che si differenzia dalla snc per la presenza di due
categorie di soci:
- i soci accomandatari, che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le
obbligazioni sociali; ad essi compete l’amministrazione della società;
- i soci accomandanti, che rispondo limitatamente alla quota conferita e sono
esclusi dall’amministrazione della società. Essi sono obbligati solo nei
confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori
sociali non hanno azione diretta nei loro confronti, neppure nei limiti del
conferimento.
La disciplina della sas è modellata su quella della snc, sia pure con gli adattamenti
imposti dalla presenza di due categorie di soci con diversi poteri e con diverse
responsabilità per le obbligazioni sociali.
Nell’ambito delle società di persone, la sas risponde alla specifica funzione
economica di consentire l’aggregazione di soggetti che intendono gestire
personalmente gli affari sociali assumendo responsabilità illimitata e di soggetti che
intendono finanziare l’attività dei primi con rischio e con poteri limitati, pur
assumendo la veste di socio. Quindi, dando vita a un patrimonio comune e ad un
impresa collettiva da esercitarsi in comune, anche se non in parità.
La sas è l’unico tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di
un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione a fallimento
personale dei soci accomandanti. Quindi, la sas potrebbe essere usata, dai soci
accomandanti per cumulare vantaggi delle società di persone (esercizio diretto e
personale dell’impresa) e delle società di capitali (beneficio della responsabilità
limitata), servendosi di un socio accomandante compiacente e nullatenente.
La disciplina della sas deve perciò cercare un punto di equilibrio fra due esigenze:
- l’esigenza dominante di evitare un uso anomalo e distorto di tale tipo di
società, con la previsione di alcuni divieti a carico dei soci accomandanti e
alcune sanzioni patrimoniali per la loro violazione;
- l’esigenza di non estraniare del tutto i soci accomandanti dall’attività della
società, sia pure nei limiti imposti dalla riserva dell’amministrazione agli
accomandatari.
2. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’. LA RAGIONE SOCIALE
Per la costituzione della sas valgono le stesse regole della snc. L’atto costitutivo
dovrà indicare distintamente quali sono i soci accomandatari e quali sono i soci
accomandanti, art. 23161.
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Art. 2316 Atto costitutivo
L'atto costitutivo (1350, 2693) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
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Funzione
L’atto costitutivo della sas è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, ma
l’omessa registrazione comporta solo l’irregolarità della società.
A differenza della snc, la ragione sociale, art. 23142, della sas deve essere formata col
nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale. Non
può essere inserito il nome di uno dei soci accomandanti, al fine di evitare che i terzi
facciano affidamento sulla responsabilità personale di tali soci.
L’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione
sociale, risponde nei confronti dei terzi illimitatamente e solidalmente con i soci
accomandatari per le obbligazioni sociali.
Cioè, il socio accomandante perde il beneficio della responsabilità limitata per tutte
le obbligazioni sociali e nei confronti di qualsiasi creditore sociale. Non diventa però
un socio accomandatario e quindi non acquista il diritto di partecipare
all’amministrazione della società.
La partecipazione di incapaci in veste di accomandatari è soggetta alla disciplina
dettata dall’art. 22943 per la snc. Ma tale disciplina non si applica se l’incapace
partecipa in veste di socio accomandante.
Nessuna disposizione specifica è dettata per i conferimenti dei soci, quindi si applica
la stessa disciplina delle altre società di persone.
Ragione
sociale
Incapace
Conferimenti
3. I SOCI ACCOMANDANTI E L’AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’
In base all’art. 23154, alle sas si applica la disciplina della snc, anche se vi sono delle
differenze per quanto riguarda l’amministrazione della società.
L’art. 23185 pone il principio che i soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli
stessi obblighi dei soci della collettiva e che l’amministrazione della società può
essere conferita soltanto ai soci accomandatari.
Dall’amministrazione sono esclusi i soci accomandanti, anche se ad essi sono
riconosciuti per legge, o per contratto, alcuni diritti e poteri di carattere
amministrativo.
I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina
e alla revoca degli amministratori , quando l’atto costitutivo prevede la designazione
degli stessi con atto separato.
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Art. 2314 Ragione sociale
La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in
accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2292.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente (2740) e
solidalmente (1292) con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
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Art. 2294 Incapace
La partecipazione di un incapace alla società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all'osservanza delle disposizioni degli artt. 320,
371, 397, 424 e 425 (att. 208).
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Art. 2315 Norme applicabili
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le
norme seguenti.
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Art. 2318 Soci accomandatari
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
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Nomina e
revoca degli
amministratori
Infatti, per la nomina e la revoca dell’amministratore è necessario il consenso di tutti
i soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino
la maggioranza del capitale da essi sottoscritto, art. 23196.
Inoltre, anche il socio accomandante potrà richiedere giudizialmente la revoca per
giusta causa degli amministratori, secondo quanto previsto dall’art. 2259,2° comma7.
Questa sarà l’unico modo nel caso in cui vi sia un solo socio accomandatario e
perciò un solo amministratore.
4. IL DIVIETO DI IMMISTIONE
Il contenuto del divieto di immistione degli accomandanti nella gestione della
società e le sanzioni per la violazione dello stesso sono fissati dall’art. 2320, 1°
comma: i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o
concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il
socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale
verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 22868, cioè
con decisione a maggioranza degli altri soci.
Quindi, all’accomandante è preclusa sia la partecipazione all’amministrazione
interna della società, sia la possibilità di agire per la società nei rapporti esterni.
Per quanto riguarda la partecipazione all’attività interna dell’impresa comune, il
divieto di ingerenza nell’amministrazione è temperato dall’art. 23209:
a) possono prestare la loro opera, manuale o intellettuale, all’interno della
società sotto la direzione degli amministratori;
b) possono, se l’atto costitutivo lo prevede, dare autorizzazioni e pareri per
determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezioni e di controllo, nei
limiti imposti dal generale divieto di ingerenza nell’amministrazione.
Per quanto riguarda i poteri di controllo, gli accomandanti hanno diritto di
avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle
perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti
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Art. 2319 Nomina e revoca degli amministratori
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma
dell'art. 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la
maggioranza del capitale da essi sottoscritto.
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Art. 2259 Revoca della facoltà di amministrare
La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa.
L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (1723 e seguenti).
La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio.
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Art. 2286 Esclusione
L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (2301,
2320), nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio (414 e e seguente, att. 208) o per la sua condanna ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a
svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che
la proprietà sia acquistata dalla società (1465, att. 208).
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Art. 2320 Soci accomandatari
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di
procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata (2740) e solidale
(1292) verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare
autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
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Partecipazione
all’attività
interna
della società. Inoltre, hanno diritto di concorrere all’approvazione del
bilancio.
Per quanto riguarda la partecipazione all’attività esterna dei soci accomandanti, essi
possono trattare o concludere affari in nome della società, sia pure in forza di una
procura speciale per singoli affari e quindi in modo tale da restare sempre
assoggettati alle direttive degli amministratori.
L’accomandante che viola il divieto di immistione si espone ad una sanzione
patrimoniale particolarmente grave e non proporzionata all’infrazione commessa.
Egli infatti risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente per tutte le
obbligazioni sociali, presente, passate e future, che a qualsiasi titolo siano imputabili
alla società. Quindi, in caso di fallimento della società, anche il socio accomandante
sarà automaticamente dichiarato fallito al pari degli accomandatari.
L’accomandante che viola il divieto di immistioneperde il beneficio della
responsabilità limitata solo nei confronti dei terzi. Se ne deduce che per le somme
pagate ai creditori sociali, egli avrà azione di regresso per l’intero non solo verso la
società ma anche verso gli accomandatari.
Viceversa, gli accomandatari non hanno azione di regresso verso l’accomandante
che ha violato il divieto di immistione, salva l’azione di risarcimento dei danni
arrecati alla società.
Rispetto alle obbligazioni nate dall’atto di immistione di un accomandante, la società
resta obbligata solo se l’accomandante ha agito in base a regolare procura o se il suo
operato è stato successivamente ratificato dagli amministratori.
In caso contrario, responsabile verso il terzo sarà l’accomandante che ha compiuto
l’atto, così come previsto per il rappresentante senza poteri, art. 139810. Ovviamente,
l’accomandante non avrà azione di rivalsa né verso al società né verso gli
accomandatari.
L’accomandante che ha violato il divieto di immistione è esposto anche all’ulteriore
sanzione dell’esclusione della società, tranne se l’atto di ingerenza sia stato
autorizzato o ratificato dagli amministratori.
5. IL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE
Il trasferimento della partecipazione sociale varia a seconda che si tratti di soci
accomandanti o di soci accomandatari.
Per i soci accomandatari vale la stessa disciplina prevista per la snc. Se l’atto
costitutivo non dispone diversamente, il trasferimento per atto fra vivi della quota
degli accomandatari può avvenire solo col consenso di tutti gli altri soci. Per il
trasferimento mortis causa è necessario anche il consenso degli eredi.
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Art. 1398 Rappresentanza senza potere
Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno
che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto (1338, 1890, 2822).
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Partecipazione
all’attività
esterna
Responsabilità
accomandante
Posizione
della società
Esclusione
Per i soci accomandanti il trasferimento mortis causa della quota è libera, mentre per
il trasferimento per atti fra vivi è necessario il consenso dei soci che rappresentano la
maggioranza del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
6. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
La duplice categoria di soci che caratterizza la sas deve permanere per tutta la vita
della società. Infatti, tale società si scioglie, oltre per le cause previste per la snc,
anche quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari,
sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno,
art. 232311.
Durante i sei mesi, l’attività continua normalmente se sono venuti meno i soci
accomandanti. Se invece, sono mancati i soci accomandatari, gli accomandanti
devono nominare un amministratore provvisorio, che può essere anche un socio
accomandante, i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di
ordinaria amministrazione.
L’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario e non
risponderà illimitatamente per le obbligazioni sociali salvo che non siano atti di
straordinaria amministrazione.
Passati i sei mesi, senza che siano integrati i soci venuti meno e senza che si dia
inizio al procedimento di liquidazione, la sas si trasforma in una società collettiva
irregolare , sempreché restino almeno due soci.
Per il procedimento di liquidazione e per l’estinzione della società valgono le stesse
regole della snc.
Tuttavia, cancellata la società dal registro delle imprese, i creditori insoddisfatti
potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti solo nei limiti
della loro quota di liquidazione, dato che essi non erano illimitatamente
responsabili, art. 232412.
7. LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA IRREGOLARE
È irregolare la sas il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese.
Come per la snc, l’omessa registrazione non impedisce la nascita della società.
Nell’accomandita irregolare i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro
quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali, art. 2317, 2° comma13.
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Art. 2323 Cause di scioglimento
La società si scioglie, oltre che per le cause previste nell'art. 2308 (2322), quando rimangono soltanto soci accomandanti o
soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno (2711).
Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non
assume la qualità di socio accomandatario.
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Art. 2324 Diritti dei creditori sociali dopo la liquidazione
Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'art. 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono
stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla
quota di liquidazione (att. 218).
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Art. 2317 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le
disposizioni dell'art. 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle
operazioni sociali.
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Per quanto riguarda il divieto di immistione nella accomandita irregolare ha
carattere assoluto, infatti nemmeno una procura speciale per singoli affari esonera
l’accomandante da responsabilità illimitata verso i terzi per tutte le obbligazioni
sociali.
Per il resto vale la stessa disciplina della snc irregolare:
a) i creditori sociali possono agire direttamente nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili e, come per la ss, su di essi incombe l’onere di
chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui
quali i creditori possono agevolmente soddisfarsi, art. 226814. Cioè viene
meno il beneficio di escussione, art. 230415;
b) i creditori particolari del socio possono chiedere in tempo la liquidazione
della quota del loro debitore, provando che gli altri beni di questi siano
insufficienti a soddisfarli, art. 227016. Questa possibilità è preclusa quando la
società è regolare, art. 230717;
c) ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale anche in
giudizio, art. 2297, 2° comma18.
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Art. 2268 Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione (2274 e seguenti), la preventiva
escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
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Art. 2304 Responsabilità dei soci
I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del
patrimonio sociale.
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Art. 2270 Creditore particolare del socio
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti
conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo
la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo
scioglimento della società.
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Art. 2307 Proroga della società
Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga
nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti).
Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore
dell'opponente (2289).
In caso di proroga tacita (2273) ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'art. 2285, e il creditore
particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270 (att. 211).
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Art. 2297 Mancata registrazione
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti), i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la
responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la
rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza.
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