SCHEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
IN MATERIA DI CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO
(IN TEORIA)
COSTITUZIONE
Art. 10
1.L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute .
2.La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
3.Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
4.Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
NORME DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
GENERALMENTE
RICONOSCIUTE
NORME E TRATTATI INTERNAZIONALI in vigore per l'Italia
NORME COMUNITARIE nelle materie in cui l'UE è competente
(Perché in questi casi con art.11 Cost. l'Italia cede la sua sovranità, ed inoltre il nuovo art 117 della Cost. dice
che le leggi statali e regionali devono essere conformi alla Costituzione ma anche ai vincoli UE e dei trattati
internazionali)
LEGGI DELLO STATO :
LEGGE 40/1998 Turco-Napolitano poi confluita nel TU sull'immigrazione -D.lgs 286/98
emanato su delega della legge- modificato ed integrato soprattutto da l.189/2002 Bossi-Finimodificato ulteriormente da LEGGE 94/2009 “PACCHETTO SICUREZZA”
TU sui cittadini UE in d.lgs 30/2007 in attuazione di direttiva comunitaria
LEGGI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME (fino al 2001)
ATTI DEL GOVERNO:
- REGOLAMENTI GOVERNATIVI su delega espressa da legge: (il più importante è il Regolamento di
attuazione DPR 394/1999 come modificato da DPR 344/2004; altri sullo Sportello Unico e sulle procedure)
- DOCUMENTO PROGRAMMATICO su immigrazione (ogni 3 anni con DPR su proposta Governo) E'
sia dichiarazione di intenti sia parametro per valutare gli atti amministrativi che devono attuare questi intenti)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO su compiti del Comitato per i minori stranieri e su
norme per ingresso, soggiorno, l'affidamento temporaneo e il rimpatrio assistito dei minori non accompagnati
PROVVEDIMENTI MINISTERIALI E INTERMINISTERIALI previsti del TU, che hanno
notevole importanza pratica; ad es. su determinazione dei mezzi di sussistenza ritenuti sufficienti, o su
ammontare del contributo annuale “volontario” al SSN
CIRCOLARI e altri ATTI ORGANIZZATIVI INTERNI alle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
che non sono normativi ma possono fare molta differenza nel godimento o meno dei diritti
riconosciuti dalle norme (es su riconoscimento alla nascita di minore figlio di irregolari)
IN PRATICA:
Le norme di cui sentiamo maggiormente parlare riguardo gli stranieri sono:
Legge Turco-Napolitano (l.40/1998): prima legge omogenea che tratta non solo di ingresso e
soggiorno ma anche di strumenti per l'integrazione. Linee guida:
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Corretta programmazione dei flussi di ingresso sulla base delle richieste del mondo del
lavoro e sulla sostenibilità dell'integrazione
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Inasprimento della lotta all'immigrazione clandestina e allo sfruttamento dell'immigrazione
clandestina
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Politica di integrazione sociale per i regolari, attraverso:carta di soggiorno, tutela famiglia,
scuola, parità dell'assistenza sociale e sanitaria, repressione delle condotte discriminatorie
Legge Bossi-Fini(l.189/2002): inasprimento delle norme di polizia tramite:
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esecuzione dell'espulsione normalmente con accompagnamento alla frontiera
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rilevamento fotodattiloscopico
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aumenta il tempo di trattenimento nei CTP,
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soppressione della figura dello sponsor
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decreto flussi annuale
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ridotte le possibilità di ricongiungimento familiare (parzialmente riviste per direttiva UE nel
2007 e ora nuovamente ristrette a partire dal 05 novembre 2008))
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aiuti o penalizzazioni agli stati che collaborano o meno
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aumenti di pena o sconti di pena ai trafficanti che collaborano o meno
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da 5 a 6 anni per carta di soggiorno (ora nuovamente 5 per direttiva UE)
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il permesso e la sua durata è legato al contratto di soggiorno, comunque di durata dimezzata
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6 mesi e non più 12 mesi di attesa occupazione
Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs 286/1998) : su delega della legge 40/98 e seguendo il suo
schema, vi sono raccolte tutte le disposizioni relative agli stranieri già presenti nel nostro
ordinamento.
Pacchetto sicurezza (Legge 94/2009) : la situazione peggiora ulteriormente con due obiettivi:
1) i MIGRANTI regolari sono sempre considerati “OSPITI IN PROVA” (con permesso
a pagamento, nuovi limiti al ricongiungimento, sia per i coniugi che per i genitori,
esame di lingua italiana per carta di soggiorno, “accordo di integrazione” cioè una
specie di permesso a punti, la cittadinanza più difficile e costosa...)
2) trasformazione dei migranti IRREGOLARI in DELINQUENTI (con reato di
presenza irregolare, nuovi ostacoli all'ingresso regolare, trattenimento nei CIE fino a
6 mesi senza processo e sentenza, le ronde, nessuna possibilità di matrimonio,
nessun accesso a servizi pubblici, con eccezione di scuola e sanità, nessuna
possibilità di invio denaro in patria in modo legale)
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CONSIDERAZIONI FINALI:
accesso ai diritti sociali è reso inutile dalla precarizzazione della condizione giuridica per legge
e per la altissima discrezionalità lasciata all'amministrazione (es. visti...)
è molto difficile entrare regolarmente
è molto difficile per un'irregolare regolarizzarsi ma molto facile la strada inversa
con Bossi-Fini inoltre dimezzata la lunghezza dei permessi di soggiorno e conseguente collasso
di un sistema già precario, dimezzata la lunghezza del permesso per attesa occupazione (con
ulteriore peggioramento per crisi e contratti brevi previsti per legge)
Con il Decreto sicurezza si cambia profondamente la condizione giuridica dello straniero, non
si ottiene più sicurezza ma anzi si facilità il ricorso alla criminalità organizzata, perchè le
istituzioni di protezione e tutela (comuni e servizi statali) diventano pericolose,....quindi si
ottiene meno sicurezza
DIRITTI E DOVERI DEGLI STRANIERI
Diritti fondamentali riconosciuti a tutti gli stranieri presenti sul territorio dello Stato:
secondo l'art 2 Cost., come interpretato da Corte Costituzionale, sono garantiti i DIRITTI
INVIOLABILI DELL'UOMO e ex art 2, co.1 del TU sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti da norme di diritto interno, da convenzioni internazionali e da principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti:
la COSTITUZIONE parla di:
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diritto alla libertà personale (salvo arresto e detenzione legittimi, con uguali garanzie per i cittadini)
diritto all'inviolabilità del domicilio (salvo i limiti previsti per legge per la sicurezza nazionale)
diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza
diritto alla libera professione religiosa (compresi riti purché non contrari al buon costume e ai diritti
altrui)
diritto alla libera manifestazione del pensiero
diritto alla presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva
diritto ad una retribuzione proporzionale, sufficiente e dignitosa
la Corte Costituzionale (sentenza 62/1994) ne da una lettura aperta, includendo diritti prima non
considerati come inviolabili o che prima non sussistevano (es. riservatezza)
La più importante delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute è la
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE
LIBERTÀ FONDAMENTALI (Roma,1955), che impone agli stati contraenti di garantire ad ogni
persona sottoposta alla loro giurisdizione:
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diritto alla vita (e a non essere condannato a morte)
diritto a non essere sottoposto a torture o pene inumane o degradanti
diritto a non essere sottoposto a schiavitù e a lavoro forzato
diritto alla libertà e sicurezza
diritto ad un giusto processo
diritto al rispetto della vita privata e familiare
diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione
diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione
diritto al matrimonio e alla formazione di una famiglia
diritto alla proprietà privata
diritto all'istruzione ( e per i genitori ad assicurare l'educazione dei figli secondo le loro convinzioni
religiose e filosofiche)
diritto di agire a tutela dei propri diritti e il diritto di difesa (compreso il difensore d'ufficio e
l'interprete).
La CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO (New York,1989) impegna gli stati ad una
maggior tutela dei bambini, soprattutto privi di famiglia o rifugiati, e a prevenire ogni forma di
sfruttamento.
Il PACCHETTO SICUREZZA ha portato grosse modifiche, infatti prima, secondo l'art. 6, co.2 del
TU era garantito accesso alle prestazioni delle pubbliche amministrazioni per:
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provvedimenti inerenti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte)
pubblici servizi di interesse economico generale (es. trasporti di linea)
cure urgenti e/o essenziali ospedaliere o ambulatoriali erogate dal SSN
diritto dovere di fruire dell'istruzione obbligatoria.
Negli altri casi era sempre richiesta l'esibizione di regolare documento di soggiorno.
Ora per tutte le richieste che lo straniero fa alla pubblica amministrazione deve esibire il permesso
di soggiorno...così se non l'ha non può nemmeno richiedere i servizi. Fanno ora eccezione per legge
solo le prestazioni sanitarie e scolastiche obbligatorie. Per registrare la nascita del minore c'è solo
una circolare (che quindi dipende dal governo....oggi c'è e domani potrebbe facilmente cambiare).
L'effettività del godimento di questi diritti è qjuindi messa in pericolo dalla soggezione al potere
discrezionale dell'amministrazione di disporre l'allontanamento dal territorio
Agli stranieri regolarmente soggiornanti sono garantiti anche diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano. Sono alcuni diritti non fondamentali:
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diritto di iniziativa economica e di impresa
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libertà di circolazione e soggiorno nel territorio, compresa libertà di uscire e rientrare dallo
Stato (con limitazioni in pratica per il funzionamento delle questure)
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diritto di iscrizione alle liste anagrafiche (ora con possibile verifica condizioni alloggio)
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se datore di lavoro facoltà di presentare richiesta per assumere altri lavoratori stranieri
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diritto di ricongiungere i familiari, nei casi previsti, e con nuove restrizioni
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facoltà di iscrizione agli ordini e collegi professionali se in possesso dei requisiti
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accesso ai corsi di alfabetizzazione e recupero della scuola dell'obbligo per adulti
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diritto di partecipare agli organi consuntivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello
locale (nei pochissimi Comuni che li hanno istituiti)
Agli stranieri con permesso di soggiorno di lunga durata e carta di soggiorno:
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accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (limitazioni dal 2008)
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accesso a provvidenze e prestazioni di assistenza sociale (limitazioni dal 2008)
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possibilità di intervenire come mediatori interculturali all'interno di strutture pubbliche
I lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e le loro famiglie hanno parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (con le deroghe introdotte con il contratto di
soggiorno).
I titolari di carta di soggiorno hanno:
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maggior tutela contro il rischio di espulsione
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facoltà di esercitare l'elettorato attivo e passivo a livello comunale
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accesso alle prestazioni di assistenza sociale che comportano prestazioni economiche
I DOVERI: tutti gli stranieri presenti sul territorio sono soggetti agli obblighi della normativa
vigente in Italia (art 2, comma 9 TU).Già la Costituzione dove parla di diritti inviolabili dell'uomo
richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale (con esclusione del obbligo del servizio
militare per tutti eccetto gli apolidi)