Il diritto all'istruzione scolastica Il riconoscimento del diritto all'educazione ha segnato l'inizio di un concreto impegno delle Nazioni Unite per promuovere i diritti culturali, indivisibili e interdipendenti rispetto agli altri diritti umani, con: • la Dichiarazione universale per i diritti umani del 1948, art. 26: 1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli. • la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, 20.11.1959); • la Direttiva CEE n. 486/77; • il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare: art. 24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato". • il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare: art. 10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale... " art. 12: " Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione". • la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 artt. 28 e 29: Art. 28 (Educazione): Il bambino ha diritto all'educazione ed è dovere dello Stato assicurare che l'istruzione primaria sia gratuita e obbligatoria, incoraggiare differenti forme di istruzione secondaria accessibile a ogni bambino e rendere l'istruzione superiore disponibile a tutti in base alla capacità di ciascuno. La disciplina scolastica sarà rispettosa dei diritti e della dignità del bambino. Lo Stato farà ricorso alla cooperazione internazionale per attuare questo diritto. Art. 29 (Obiettivi dell'educazione): L'educazione dovrà mirare allo sviluppo in massimo grado della personalità, delle qualità e delle attitudini mentali e fisiche del bambino. L'educazione preparerà il bambino a una vita adulta attiva in una società libera e incoraggerà in lui il rispetto per i genitori, per la sua identità culturale, la sua lingua e i suoi valori e per l'origine culturale e i valori degli altri. Gli articoli 28 e 29 impongono agli stati di garantire l'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di ogni bambino. Per la Convenzione il diritto all'educazione comprende non solo i bisogni cognitivi del bambino, ma anche attività intese a favorire lo sviluppo fisico, sociale, morale e spirituale del minore. L'attività didattica ed educativa deve svolgersi nel rispetto di quattro principi guida che orientano l'attuazione dell'intera Convenzione: non discriminazione (art. 2), superiore interesse del fanciullo (art. 3), diritto del bambino alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), diritto del bambino ad avere e ad esprimere liberamente le proprie opinioni (art. 12). I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Per essi valgono i principi di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico (art. 45, del D.P.R. 394/99). In Italia il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati legalmente (assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente (assieme ad adulti privi di permesso ovvero giunti non accompagnati) è affermato da: • la Costituzione della Repubblica Italiana: art. 10: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle nonne di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. art. 30: “E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio..”. art. 31: “La Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo...”. art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. • la legge n. 40 del 6 marzo 1998: "Disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero", in particolare l'art. 36, sancisce il diritto all'istruzione scolastica e all'integrazione culturale e linguistica per gli stranieri, sia minorenni sia adulti: • i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica; • l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana; • la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. Il diritto all'istruzione è tendenzialmente garantito agli stranieri presenti sul territorio italiano in condizioni di parità con il cittadino italiano. In particolare, quanto ai soggetti minori, è garantito il diritto/dovere allo studio, con riferimento alla scuola dell'obbligo, anche se si tratta di minori non in regola con il permesso di soggiorno. • Il D.L. 286/1998 -Testo Unico sull'immigrazione riconosce l'estrema importanza dell'educazione interculturale ai fini del rispetto reciproco e della tolleranza, impegnando la comunità scolastica a considerare le differenze linguistiche e culturali come un valore fondamentale, e a promuovere iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali, anche in collaborazione con le associazioni degli stranieri, le rappresentanze diplomatiche o consolari, le organizzazioni del volontariato e sulla base della rilevazione dei bisogni locali (art. 3 8, commi 3 e 4). Lo stesso sancisce il principio secondo cui la scuola considera le lingue e le cultura diverse un valore fondamentale, promuove la loro tutela e la realizzazione di attività interculturali, in una prospettiva di scambio culturale, rispetto reciproco e tolleranza. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. • Il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999 - art. 45, commi 7 e 8, prevede l'impegno in tal senso delle singole istituzioni scolastiche, mentre affida al Ministero dell'Istruzione il compito di dettare disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale, nell'ambito della direttiva sulla formazione e di aggiornamento del personale docente e direttivo.