Il diritto all`istruzione scolastica

Il diritto all'istruzione scolastica
Il riconoscimento del diritto all'educazione ha segnato l'inizio di un concreto
impegno delle Nazioni Unite per promuovere i diritti culturali, indivisibili e
interdipendenti rispetto agli altri diritti umani, con:
• la Dichiarazione universale per i diritti umani del 1948, art. 26:
1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a
tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed
al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire
ai loro figli.
• la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, 20.11.1959);
• la Direttiva CEE n. 486/77;
• il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore
il 23/3/1976). In particolare:
art. 24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine
nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle
misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della
società e dello Stato".
• il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966,
entrato in vigore il 23/3/1976). In particolare:
art. 10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli
e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre
ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento
economico e sociale... "
art. 12: " Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo
all'istruzione".
• la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989 artt. 28 e 29:
Art. 28 (Educazione):
Il bambino ha diritto all'educazione ed è dovere dello Stato assicurare che
l'istruzione primaria sia gratuita e obbligatoria, incoraggiare differenti forme di
istruzione secondaria accessibile a ogni bambino e rendere l'istruzione superiore
disponibile a tutti in base alla capacità di ciascuno. La disciplina scolastica sarà
rispettosa dei diritti e della dignità del bambino. Lo Stato farà ricorso alla
cooperazione internazionale per attuare questo diritto.
Art. 29 (Obiettivi dell'educazione):
L'educazione dovrà mirare allo sviluppo in massimo grado della personalità, delle
qualità e delle attitudini mentali e fisiche del bambino. L'educazione preparerà il
bambino a una vita adulta attiva in una società libera e incoraggerà in lui il
rispetto per i genitori, per la sua identità culturale, la sua lingua e i suoi valori e per
l'origine culturale e i valori degli altri.
Gli articoli 28 e 29 impongono agli stati di garantire l'istruzione primaria,
obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di ogni
bambino.
Per la Convenzione il diritto all'educazione comprende non solo i bisogni cognitivi
del bambino, ma anche attività intese a favorire lo sviluppo fisico, sociale, morale
e spirituale del minore.
L'attività didattica ed educativa deve svolgersi nel rispetto di quattro principi
guida che orientano l'attuazione dell'intera Convenzione: non discriminazione (art.
2), superiore interesse del fanciullo (art. 3), diritto del bambino alla vita, alla
sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), diritto del bambino ad avere e ad esprimere
liberamente le proprie opinioni (art. 12).
I minori stranieri comunque presenti sul territorio italiano hanno il diritto e il dovere
all'istruzione indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno, nelle forme e
nei modi previsti per i cittadini italiani. Per essi valgono i principi di vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico (art. 45, del D.P.R. 394/99).
In Italia il diritto all'istruzione scolastica dei minori stranieri arrivati legalmente
(assieme ai genitori con permesso di soggiorno) o clandestinamente (assieme ad
adulti privi di permesso ovvero giunti non accompagnati) è affermato da:
• la Costituzione della Repubblica Italiana:
art. 10: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle nonne di diritto
internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.
art. 30: “E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio..”.
art. 31: “La Repubblica ... protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari allo scopo...”.
art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto
anni, è obbligatoria e gratuita”.
• la legge n. 40 del 6 marzo 1998:
"Disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero", in
particolare l'art. 36, sancisce il diritto all'istruzione scolastica e all'integrazione
culturale e linguistica per gli stranieri, sia minorenni sia adulti:
• i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai
servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica;
• l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti
Locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana;
• la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore
da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della
tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni.
Il diritto all'istruzione è tendenzialmente garantito agli stranieri presenti sul territorio
italiano in condizioni di parità con il cittadino italiano. In particolare, quanto ai
soggetti minori, è garantito il diritto/dovere allo studio, con riferimento alla scuola
dell'obbligo, anche se si tratta di minori non in regola con il permesso di soggiorno.
• Il D.L. 286/1998 -Testo Unico sull'immigrazione riconosce l'estrema importanza
dell'educazione interculturale ai fini del rispetto reciproco e della tolleranza,
impegnando la comunità scolastica a considerare le differenze linguistiche e
culturali come un valore fondamentale, e a promuovere iniziative volte
all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione
di attività interculturali, anche in collaborazione con le associazioni degli stranieri,
le rappresentanze diplomatiche o consolari, le organizzazioni del volontariato e
sulla base della rilevazione dei bisogni locali (art. 3 8, commi 3 e 4).
Lo stesso sancisce il principio secondo cui la scuola considera le lingue e le cultura
diverse un valore fondamentale, promuove la loro tutela e la realizzazione di
attività interculturali, in una prospettiva di scambio culturale, rispetto reciproco e
tolleranza. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e
dagli Enti Locali, anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
• Il Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394/1999 - art. 45, commi 7 e 8, prevede
l'impegno in tal senso delle singole istituzioni scolastiche, mentre affida al Ministero
dell'Istruzione il compito di dettare disposizioni per attivare i progetti nazionali e
locali sul tema dell'educazione interculturale, nell'ambito della direttiva sulla
formazione e di aggiornamento del personale docente e direttivo.