TITOLO 1. COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE SCOPO – SEDE – DURATA Articolo 1 E' costituita in Pavia, una Società cooperativa a responsabilità limitata ed a capitale illimitato sotto la denominazione "SOCIETA' BATTELLIERI CRISTOFORO COLOMBO Cooperativa a responsabilità limitata”. Le modalità d'uso della bandiera sociale, di colore bianco e verde, saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio d'Amministrazione. Articolo 2 La Società si propone: a) di procurare ai soci utili ricreazioni nel campo sportivo con particolare riferimento al canottaggio sul fiume ricino ed a quanto altro, nel quadro delle attività sportive e fluviali possa ritenersi utile alla loro formazione e preparazione; b) integrare gli scopi di cui sopra con altri svaghi quali attività culturali, gite ricreative, trattenimenti danzanti ed esercizio di sala bar e televisione, ivi compresa la gestione di locali di ritrovo e di scopi sociali, e comunque, tutte quelle iniziative idonee a migliorare le condizioni morali e sociali degli aderenti. La Società rimarrà sempre estranea a qualsiasi manifestazione avente carattere politico. Articolo 3 La durata della Società viene stabilita sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci. Articolo 4 La Società ha sede legale in Pavia in Viale Lungoticino Sforza n. 40. TITOLO 2. PATRIMONIO SOCIALE Articolo 5 Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Lire 10.000 (diecimila); , b) dalla Riserva Ordinaria; c) dalle eventuali Riserve Straordinarie; d)da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri. Articolo 6 Le quote sono nominative e personali non possono essere cedute né in qualsiasi modo sottoposte a pegno od a vincolo senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le quote di spettanza dei soci defunti, dimissionari o esclusi passano di diritto nel dominio della Società ed il relativo importo andrà ad incrementare il fondo di Riserva Straordinaria. Articolo 7 Nessun socio può possedere un numero di quote superiori a quelle per legge stabilito per le Società Cooperative. TITOLO 3. SOCI Articolo 8 Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere l'ammissione alla Società, presentando formale domanda, tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e con la esplicita dichiarazione di sottoporsi agli obblighi tutti del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali emanate od emanande. La domanda dovrà essere firmata da due soci effettivi presentatori che attestano l'onorabilità del richiedente. Articolo 9 L'accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci è decisa inappellabilmente dal Consiglio d'Amministrazione. Il nuovo ammesso deve: a) sottoscrivere e versare l'importo delle quote assunte; b) pagare la tassa d'ingresso che verrà di anno in anno fissata dal Consiglio d'Amministrazione; c) pagare il corrispettivo che sarà annualmente stabilito secondo il Regolamento Sociale; d) nel caso di accettazione della domanda dopo il 30 Giugno e sino al 31 del mese di Dicembre di ogni anno, il nuovo socio dovrà corrispondere il 50% del corrispettivo di cui al precedente punto “c” (quota sociale - eventuale contributo straordinario). Non adempiendo anche ad uno solo di tali obblighi entro un mese dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione relativa alla accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. Articolo 10 Assumono la qualifica di “aggregati”, qualora intendono frequentare la Società: a) il coniuge, il convivente, il fidanzato/a del socio effettivo; b) i figli d'ambo i sessi del socio o convivente purché di età superiore a 12 anni, facenti parte del nucleo familiare, il fidanzato/a; c) i figli di non soci con età compresa fra gli anni 14 e gli anni 18 qualora i genitori o chi ne esercita la potestà abbia a prestare il proprio assenso obbligandosi in proprio. Al compimento del 18° anno di età, per poter frequentare la Società, dovrà iscriversi quale socio effettivo. Per l'utilizzo dei servizi e delle attrezzature sociali da parte degli aggregati, per la loro individuazione e per la corresponsione dei contributi annuali dovuti per conto di essi dai soci effettivi, si fa rinvio al Regolamento in vigore. I soci aggregati non hanno titolo per partecipare alle Assemblee. Articolo 11 Assumono la qualifica di socio “perpetuo”: a) il socio proclamato dall'Assemblea per meriti particolari ; b) il socio che ha fatto parte, in qualità di socio effettivo, per un periodo ininterrotto di anni 40 da computarsi dal 1° Gennaio successivo all'anno di iscrizione; c) il socio effettivo che effettuerà una donazione per una somma pari a 40 volte il valore della quota sociale. I soci appartenenti alle categorie prima citate, sono esenti dagli obblighi di cui alla lettera “c” del precedente “articolo 9”. Il socio perpetuo sarà ricordato mediante targhe in bronzo da esporsi nella maggiore sala sociale, solo se effettuerà un versamento per una somma pari all'importo della quota sociale moltiplicata per 40 volte. Tra i soci perpetui verrà nominato, in sede di Assemblea ordinaria, il Presidente onorario la cui durata in carica è prevista per due anni con possibilità di rielezione. Articolo 12 La violazione della disciplina sociale da parte dei soci e dei loro aggregati comporta. secondo la sua gravità, le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) ammonizione con diffida; c) sospensione dalla attività sociale per un minimo di giorni 7 ad un massimo di anni 1 ; d) espulsione. Articolo 13 La qualità di socio si perde: a) per dimissioni che dovranno essere comunicate alla Società a mezzo raccomandata spedita almeno un mese prima della chiusura dell'esercizio sociale (31 Dicembre); il socio dimissionario non potrà più prendere parte alle deliberazioni sociali ancorché le dimissioni non siano state accettate; b) per decadenza, su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, per mancato pagamento delle quote di partecipazione o per mancata corresponsione dei contributi annuali; c) per espulsione, per grave violazione delle norme previste dallo Statuto o di deliberazioni adottate dagli organi della Società statutariamente competenti a deliberare o per indegnità. Avverso il provvedimento di espulsione, il socio può appellarsi al Collegio dei Probiviri; d) per decesso. Articolo 13 bis In caso di controversie per provvedimenti disciplinari il socio può appellarsi ai Probiviri entro 15 giorni dal provvedimento stesso. TITOLO 4. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO Articolo 14 L 'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio sociale. L'utile netto di esercizio sarà passato al fondo di riserva oppure su proposta del Consiglio di Amministrazione a fondi costituiti o costituendi per particolari rischi od in previsione di oneri futuri. Articolo 15 La riserva è costituita dagli utili dell'azienda sociale, nonché dai premi che i soci conseguissero in regate od altre manifestazioni sportive alle quali prendessero parte in rappresentanza o per delegazione della società. TITOLO 5. ORGANI SOCIALI Articolo 16 Il governo della società è costituito: a) dall'Assemblea generale dei soci; b) dal Consiglio di Amministrazione; c) [soppresso] d) dal Collegio dei Probiviri. ASSEMBLEE Articolo 17 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere ed approvare il bilancio e per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza. Saranno trattati tutti gli altri oggetti che entrano nella sfera di competenza dell'Assemblea ordinaria e venissero posti all'ordine del giorno per delibera del Consiglio di Amministrazione, che però dovranno rappresentare almeno un quarto della totalità di essi. L'Assemblea non potrà deliberare sugli oggetti compresi nell'Ordine del Giorno, se non ne sarà dato avviso scritto a ciascun socio con almeno otto giorni di anticipo rispetto a quello stabilito per l'Assemblea. Articolo 18 Le Assemblee straordinarie possono essere convocate quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per la trattazione di argomenti che la legge attribuisce alla sua specifica competenza, oppure quando ne sia stata fatta domanda da un numero di soci come previsto dal precedente articolo. In caso di richiesta da parte dei soci l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta. Ove il Consiglio lo ritenga utile, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Articolo 19 La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria sarà fatta a mezzo di avviso di convocazione da diramarsi insieme all'Ordine del Giorno a tutti i Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti gli amministratori. Tuttavia in questa ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Articolo 20 Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati alle adunanze. Non raggiungendo per l'ora fissata il numero stabilito per la validità dell'Assemblea, la stessa sarà rinviata in seduta di seconda convocazione, che qualora non indicata nell'avviso, dovrà essere riconvocata nei termini di legge. Articolo 21 Nessun socio. qualunque sia il numero delle quote che possiede. può avere in Assemblea più di un voto. I soci non possono farsi rappresentare nelle Assemblee se non per delega scritta rilasciata ad altro socio effettivo. Ogni socio non può disporre che di una sola delega. Articolo 22 Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione presiede l'Assemblea assistito dal Segretario del Consiglio d'Amministrazione che redige il verbale. L'Assemblea può nominare il proprio Presidente. Articolo 23 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentanti nelle adunanze e potranno essere per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto dovrà essere adottato a pena di nullità per le nomine alle cariche sociali e nelle questioni concernenti persone o quando lo richieda la maggioranza dei presenti. In caso di parità per la votazione segreta, la proposta si intende respinta. Un medesimo oggetto non potrà essere posto all'Ordine del Giorno se non alla distanza di sei mesi dalla precedente deliberazione salvo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione. CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE Articolo 24 Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un Presidente effettivo e da 8 (otto) membri eletti dall'Assemblea dei soci che avrà luogo annualmente nella seduta di approvazione del bilancio consuntivo. Il Presidente ed i membri eletti, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione. Dopo il primo anno scadranno per estrazione a sorte metà dei Consiglieri (quattro). Articolo 25 L'elezione del Presidente deve essere fatta con votazione separata ed in precedenza alla nomina degli altri Consiglieri. Se i candidati a tale ufficio fossero più di due e nessuno raccogliesse la maggioranza dei voti presenti si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due che avranno ottenuto il maggior numero dei voti. Per quanto concerne gli altri membri del Consiglio si ritengono eletti in primo scrutinio quelli che otterranno la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In secondo scrutinio sarà sufficiente per la nomina la maggioranza relativa. Articolo 26 Il Consiglio nomina nel suo seno un Vice presidente, un Cassiere, un Segretario, un Economo, un Ispettore di canottaggio ed un Contabile. Articolo 27 Il Consiglio di Amministrazione si raduna ordinariamente almeno una volta al mese e perchè possa validamente deliberare occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di suffragi prevarrà il voto del Presidente. Articolo 28 Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei poteri generali per la amministrazione e la gestione della Società. Spetta in particolare al Consiglio d'Amministrazione: a) curare il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea; b) provvedere alla gestione economica della Società e redigere il bilancio consuntivo annuale; c) emanare norme. circolari di regolamento interno che, portate a conoscenza dei soci, saranno per gli stessi vincolanti; d) proporre all'Assemblea il bilancio di previsione e la misura dei contributi annuali; e) adottare i provvedimenti di cui all'articolo 12; f) adottare il provvedimento di cui all'articolo 13. Il Consiglio d'Amministrazione può disporre, per fatti di particolare gravità e con provvedimento motivato, la immediata sospensione cautelare del trasgressore, con l'obbligo di avviare immediatamente il procedimento disciplinare secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Articolo 29 AI Presidente è attribuita la rappresentanza giudiziale ed extragiudiziale della società. Il Presidente con firma congiunta a quella del Segretario dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Articolo 30 In caso di impedimento o di assenza del Presidente o del Vice Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano di età. Il Segretario è sostituito dal membro più giovane del Consiglio. Articolo 31 Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Articolo 32 [soppresso] Articolo 33 Il Collegio dei Probiviri è costituito da membri nominati dall'Assemblea. I probiviri non possono essere soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e non hanno diritto ad indennità o retribuzione. I Probiviri decidono inappellabilmente di tutte le controversie fra i soci e fra questi e la società ed i suoi organi amministrativi. Restano espressamente esclusi dalla loro giurisdizione le azioni per conseguire dai soci il pagamento dei loro contributi, la consegna dei premi ottenuti nelle regate, la rifusione dei danni arrecati alla società ed in genere il soddisfacimento di ogni ragione dai soci accampata per sottrarsi all'adempimento di tali obbligazioni. Le azioni di cui sopra sono di competenza esclusiva del Consiglio e dell'Autorità giudiziaria. Articolo 34 Scaduto il termine fissato per la durata della società, la medesima potrà prorogarsi qualora l'Assemblea espressamente convocata con l'intervento dei 2/3 (due terzi) dei soci ed a maggioranza assoluta di voti, abbia a prendere analoga deliberazione. Se la prima adunanza non potesse deliberare per mancanza del numero legale, la proroga potrà in seconda convocazione deliberarsi qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di proroga potranno essere prese su proposta del Consiglio di Amministrazione e del quarto dei soci, in qualunque tempo, dopo decorsi dieci anni dalla legale costituzione della società, si passerà alla liquidazione con le norme fissate dal Codice vigente. Articolo 35 La società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea può deliberare l'anticipato scioglimento della società. Articolo 36 L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori scegliendoli, possibilmente tra i soci. Articolo 37 Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, ivi comprese le quote versate dai soci e le riserve, deve essere devoluto ai fini di pubblica utilità dei quali è competente a giudicare l'Amministrazione Finanziaria. Articolo 38 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fà riferimento alle vigenti disposizioni di legge.