EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles EuroDejalex - Newsletter comunitaria – Acquisti transfrontalieri via Internet: permangono le difficoltà a livello europeo O Ottttoobbrree 22000099 • OSSERVATORIO PAG. 2 ϖ• FINESTRA FISCALITÀ PAG. 4 • CASELAW PAG. 5 • GAZZETTA E CALENDARIO PAG. 7 Una nuova relazione della Commissione, pubblicata in data 22 ottobre 2009, riporta i risultati di uno studio indipendente, avviato per conto dell’esecutivo europeo, volto a verificare se nell’ambito degli acquisti transfrontalieri on-line esista davvero un mercato unico. Il quadro che emerge dalla ricerca effettuata è tutt’altro che incoraggiante. Ciò che si riscontra è, infatti, una diffusa problematica concernente il rifiuto degli ordinativi di consumatori dell’UE che cercano di acquistare prodotti online. Il 60% delle transazioni transfrontaliere non si perfeziona, infatti, in quanto il commerciante non spedisce il prodotto acquistato nel paese del consumatore o non offre un mezzo di pagamento adeguato. È evidente che in tal modo i consumatori europei perdono buone occasioni, sia di acquistare prodotti ad un prezzo inferiore a quello applicato a livello nazionale attraverso siti web di un altro paese dell’Unione, sia di acquistare prodotti altrimenti non reperibili su siti nazionali. Nonostante le forti potenzialità del settore, date dal favore dei cittadini dell’UE per tale modalità di acquisto e dal numero di commercianti al dettaglio che si dice pronto ad effettuare transazioni in più di una lingua, i dati mostrano che vi è un ristagno nel numero di coloro che tentano di acquistare on-line. Il test condotto si prefiggeva di verificare gli ostacoli e le opportunità che i consumatori europei incontravano in tutte le sequenze del processo di acquisto. Si è avuta, in tal modo, la conferma che i risparmi possono essere sostanziali, che, come visto, i prodotti cercati sono spesso reperibili unicamente in un altro paese dell’UE, e che ciò nonostante la maggior parte degli ordinativi non ha successo per le ragioni sopra esposte. Alla luce di tali risultati, la Commissione delinea una strategia per affrontare le problematiche emerse. Tra gli ambiti di azione prioritari figura l’individuazione di un gruppo unico e semplice di diritti per tutti i consumatori dell’UE. La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori intende prevedere proprio questo, un gruppo unico di diritti valido in tutta l’UE, in grado di offrire lo stesso grado di protezione ai consumatori, riducendo al contempo i costi amministrativi per i commercianti ed offrendo chiarezza giuridica. È importante, altresì, rafforzare la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri. Un tale risultato può essere raggiunto attraverso un controllo puntuale, da parte delle autorità competenti, delle pratiche commerciali dei professionisti. Un’applicazione più efficace, da parte degli Stati membri, della normativa in materia è, infatti, indispensabile per eliminare gli ostacoli, favorire la trasparenza delle informazioni e stimolare, quindi, la fiducia dei consumatori. La direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali, prevede, ad esempio, un complesso di norme in materia di pratiche commerciali tra imprese e consumatori. Al fine di consentire ai rivenditori al dettaglio di commercializzare e pubblicizzare i loro prodotti, nonché ai consumatori di avere fiducia nelle offerte presenti in rete, è importante che le autorità nazionali garantiscano un’applicazione uniforme di tale direttiva. Entro la fine di quest’anno la Commissione pubblicherà, pertanto, delle linee direttrici volte a favorire un’interpretazione ed un’applicazione uniformi della suddetta normativa. La Commissione si propone, poi, di semplificare le regole transfrontaliere per i commercianti al dettaglio, attraverso la creazione di uno sportello unico per i soggetti non stabiliti, così che sia consentito ai professionisti svolgere determinati adempimenti IVA nel loro Stato membro. Poiché, poi, allo stato attuale, i rivenditori a distanza sono sempre tenuti ad emettere una fattura IVA c.d. completa, anche nell’ipotesi in cui un fornitore nazionale che vende gli stessi prodotti allo stesso cliente non è a ciò tenuto, è prevista l’introduzione, a determinate condizioni, di una fattura semplificata, destinata proprio a tale categoria di commercianti. Ulteriore ostacolo è rappresentato dal fatto che i dettaglianti si trovano a dover ottemperare a norme diverse in materia di riciclaggio dei rifiuti e, con riferimento agli stessi prodotti, possono essere tenuti a pagare diritti d’autore in diversi Stati membri. La mancanza di armonizzazione in materia di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si traduce, infatti, nell’esistenza di differenti imposizioni fiscali e differenti soglie per la registrazione e la dichiarazione delle suddette apparecchiature, tutte disposizioni che i rivenditori on-line sono obbligati a rispettare. In materia di diritti di autore, invece, è opinione condivisa che il sistema attuale di dichiarazione, di pagamento e di rimborso dei diritti d’autore rappresenti un ostacolo al commercio elettronico transfrontaliero. Poiché al momento non sono ancora state trovate soluzioni pratiche al problema, la Commissione ribadisce la necessità che si compiano maggiori sforzi in tale direzione. Come, quindi, appare chiaro dal testo della Comunicazione della Commissione, e come peraltro affermato espressamente dal Commissario responsabile per la società dell’informazione e i mass media, Viviane Reding, di tutte le iniziative politiche volte a rilanciare il progetto del mercato unico, la realizzazione di un mercato unico digitale rappresenta, per l’UE, una grande priorità. Il testo integrale della Comunicazione della Commissione europea è reperibile al seguente link: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/COM_2009_0557_4_fr.pdf Osservatorio • ENERGIA -1- EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles La Commissione interviene nell’ambito della conferenza annuale Eurogas. (01.10.2009) Intervenuto nell’ambito della conferenza annuale Eurogas, il Commissario per l’energia Andris Piebalgs ha stilato un bilancio dei primi cinque anni del suo mandato e prospettato i principali obiettivi dell’Unione europea in ambito energetico. In primo luogo, egli ha evidenziato come la liberalizzazione del mercato abbia indotto nuovi operatori a realizzare una serie di investimenti nel settore; si è, così, creato un contesto molto variegato. La Commissione ha, poi, garantito, con un apposito piano di recupero (il «Recovery Pack») il suo supporto all’integrazione e all’innovazione del mercato, sia attraverso lo stanziamento di risorse finanziare che attraverso la stipula di accordi intergovernativi. La crescente attenzione per gli investimenti risulta confermata dalla recente proposta della Commissione di istituire nuovi strumenti di finanziamento per le infrastrutture. L’attuale strumento finanziario, la Rete transeuropea per l’Energia, dispone, infatti, di un bugdet annuo limitato a 25 milioni di euro. Il Commissario ha, poi, richiamato la crisi nell’approvvigionamento, verificatasi nel gennaio 2009, per mettere in evidenza come l’unico strumento in grado di assicurare le forniture è un buon funzionamento del mercato interno; sono stati, infatti, gli Stati membri mento integrati ad incontrare in quell’occasione le maggiori difficoltà. In tema, ai densi del nuovo piano di regolamentazione in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, proposto dalla Commissione lo scorso luglio 2009, gli Stati membri dovranno adeguarsi allo standard N-1. Tale standard introdurrà l’obbligo di disabilitare i flussi di riserva per le interconnessioni garantendo una maggiore di sicurezza per gli approvvigionamenti. Le prime reazioni degli Stati membri mostrano come vi sia una piena consapevolezza circa l’importanza di una maggiore coordinazione in ipotesi di emergenza e dell’introduzione di piani di azione preventivi a livello europeo. Da ultimo, il Commissario ha evidenziato la necessità, da un lato, di creare un contesto normativo a livello europeo adeguato alle esigenze del mercato del gas, dall’altro, che gli Stati membri si impegnino ad attuare correttamente le direttive europee, a partire da una corretta implementazione del «terzo pacchetto» energetico. Maggiori informazioni in merito sono reperibili al seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/437&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguag e=fr • ANTITRUST La Commissione ha aperto una consultazione pubblica sulle proposte di Microsoft volte a risolvere il contenzioso relativo al browser ed alla interoperabilità. (07.10.2009) In data 7 ottobre 2009, la Commissione europea ha annunciato che eseguirà il «market test notice» al fine di raccogliere commenti dagli utenti, dai produttori di software e di computer sui rimedi offerti da Microsoft per risolvere i problemi di concorrenza rilevati nel mercato dei browsers e dell’interoperabilità. Gli impegni sono stati proposti dopo che la Commissione aveva espresso le proprie preoccupazioni sul comportamento della Microsoft, la quale, abbinando il proprio browser web Internet Explorer al sistema operativo Windows, avrebbe violato l’art. 82 del Trattato CE, in materia di abuso di posizione dominante. Microsoft ha, quindi, accettato di creare un cosiddetto «ballot screen» all'interno del sistema operativo Windows che elenchi un massimo di 12 browser e dia loro la stessa visibilità e semplicità d'uso di Internet Explorer, consentendo, così, al consumatore una maggiore scelta circa il browser da utilizzare. La società si impegna, così, a mettere a disposizione per cinque anni, nell’ambito dello SEE, agli utenti del nuovo Windows 7, ed a coloro che impiegano Windows XP e Windows Vista, una schermata di scelta, distribuita tramite Windows Update. Nelle nuove versioni di Windows, Microsoft dovrà, poi, permettere agli assemblatori di installare nuovi navigatori web e di impostarli come «predefiniti», oltre che di disabilitare completamente Internet Explorer. La Commissione ha, infine, valutato positivamente anche le proposte relative all’interoperabilità, attraverso le quali Microsoft intende migliorare l'interoperabilità tra prodotti di parti terze e di diversi prodotti Microsoft, inclusi Windows, Windows Server, Office, Exchange e SharePoint. Per maggiori informazioni in merito si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/439&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage =fr • ANTITRUST L’European Competition Network ha pubblicato la relazione sul programma di clemenza. (15.10.2009) In data 13 ottobre 2009, l’European Competition Network («ECN») ha pubblicato una relazione che riferisce sul livello di convergenza dei programmi di clemenza adottati dai diversi Stati membri con le disposizioni del modello di programma di clemenza lanciato il 29 settembre 2006. Da tale documento si evince che la maggior parte degli Stati membri ha provveduto a modificare i rispettivi programmi o ne ha adottati di nuovi al fine di allinearsi al modello di cui sopra. Una piena convergenza non si è, tuttavia, ancora realizzata. Discrepanza sussistono, ad esempio, con riferimento all’ambito dei programmi, alla tipologia di richiedenti esclusi dall’immunità, al sistema di attribuzione del numero d’ordine e alle condizioni per ottenere la clemenza. L’obiettivo dell’ECN è di sensibilizzare le autorità nazionali ad armonizzare le procedure e i requisiti per le richieste di trattamento favorevole, in modo da agevolare le imprese richiedenti, nel caso in cui non siano a conoscenza di quale sia l’autorità competente, e da evitare i pregiudizi derivanti dalle differenze tra le discipline nazionali. Queste ultime derivano, peraltro, dal sistema di competenze parallele che permette alla Commissione europea e alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di applicare gli artt. 81 e 82 CE. Maggiori informazioni al link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/456&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr MERCATO INTERNO -2- EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles • L’ Unione europea e la Corea danno il via ad un accordo di libero scambio. (15.10.2009) Lo scorso 15 ottobre 2009 è stato siglato un importante accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e la Corea del Sud, il più importante ad oggi negoziato tra l’Unione Europea ed un paese terzo. Tale accordo, rimuovendo le barriere di natura tariffaria e non tra le due economie, ha l’obiettivo di migliorare ed aumentare le relazioni commerciali tra le stesse. Come sottolineato dal Commissario responsabile per il commercio, Catherine Ashton, l’intesa rappresenta un’opportunità per le imprese europee nel settore dei servizi e degli investimenti in quanto creerà un nuovo accesso al mercato in un contesto economico mondiale, quale quello attuale, non particolarmente favorevole. In concreto, l’accordo prevede la rapida eliminazione dei dazi doganali gravanti sulle imprese che esportano verso la Corea, per un valore di 1,6 milioni di euro, nonché l’eliminazione di importanti ostacoli di natura non tariffaria, incluse le norme vigenti nel settore automobilistico, farmaceutico e dell’elettronica di consumo. Un ulteriore vantaggio che il mercato europeo trarrà dal presente accordo nasce dall’impegno, assunto dalla Corea, di liberalizzare i settori dei servizi legali, finanziari, delle telecomunicazioni e del trasporto marittimo. Per quanto attualmente, relativamente allo scambio di merci, l’UE abbia un deficit commerciale nei confronti della Corea, dati recenti mostrano che il mercato coreano offre notevoli potenzialità di crescita. Non solo le vendite di autoveicoli dell’UE in Corea sono cresciute del 78% in termini unitari, anche con riferimento ai prodotti chimici e farmaceutici, alle componenti per automobili, alle macchine industriali ed alle apparecchiature mediche, l’UE registra un consistente attivo commerciale. Quanto, poi, ai prodotti agricoli, la Corea rappresenta uno dei mercati più importanti d’esportazione per gli agricoltori dell’UE. Da ultimo, l’accordo prevede la redazione di un testo giuridico stabile, che sarà presentato dalla Commissione europea agli Stati membri subito dopo la conclusione dei negoziati, quindi, sottoposto all’approvazione del Parlamento europeo per entrare probabilmente in vigore nel secondo semestre del 2010. Per maggiori informazioni si veda il seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1523&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr • MERCATO INTERNO Ten-t days 2009: presentati i principali progetti comunitari sul futuro delle Reti transeuropee di trasporto. (22 ottobre 2009) In data 21 e 22 ottobre 2009, nell’ambito della Conferenza TEN-T Days svoltasi a Napoli, la Commissione europea ha presentato i piani per lo sviluppo ed il miglioramento della Rete transeuropea di Trasporto, TEN-T, mettendo, altresì, in evidenza aspetti quali la competitività e l’attenzione al rispetto dell’ambiente. In particolare, la Commissione intende estendere la Rete transeuropea e rafforzare la «politica di vicinato» nel campo dei trasporti, mettendo a punto un piano di azione con l’Africa volto ad intensificare i collegamenti tra i due continenti. Nel corso dei TEN-T days la Commissione ha, inoltre, reso noto un primo gruppo di progetti cui saranno destinati finanziamenti per un totale di 500 milioni di euro, tra cui figurano progetti di infrastrutture di trasporto da realizzarsi in: Austria, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito. La Commissione ha, quindi, anticipato che un secondo gruppo di progetti verrà reso noto entro la fine dell’anno. Tali sovvenzioni contribuiranno, non solo, a realizzare opere di infrastrutture, ma anche, a finanziare studi che aiutino a superare le difficoltà che si presentano nella fase iniziale dei progetti, in previsione di un aumento del traffico tra Stati membri stimato attorno al 50%, rispetto a quello attuale, entro il 2020. La conferenza di Napoli è stata, inoltre, l’occasione per affermare il ruolo fondamentale della politica dei trasporti per l’intero sistema economica europeo e per ricordare gli obiettivi perseguiti dall’Unione in questo settore. Tra questi ultimi figurano: il perseguimento di un giusto equilibrio tra sostenibilità economica ed impatto ambientale, l’incentivazione di elevati standard di qualità e sicurezza sull’intera rete dei trasporti attraverso norme armonizzate e stabili, lo sviluppo di strumenti di finanziamento innovativi e flessibili come partneriati pubblico-privati e la promozione dell’impiego di nuove tecnologie volte a migliorare l’efficienza del servizio senza per questo trascurare gli aspetti ambientali. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili al seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/494&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguag e=fr • MERCATO INTERNO La Commissione conferma il suo impegno per la riduzione dei costi amministrativi. (22.10.2009) In data 22 ottobre 2009, la Commissione europea ha pubblicato una rassegna sull’evoluzione dei lavori e dei piani di riduzione settoriali realizzati nell’ambito del progetto di riduzione dei costi amministrativi presentato nel 2007 con l’obiettivo di promuovere la competitività, la crescita e l’occupazione. L’ambiziosa proposta della Commissione prevede di tagliare del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi imposti dalla normativa europea. Le misure proposte consentiranno, così, alle imprese di risparmiare circa 40,4 miliardi di euro sul valore complessivo degli oneri burocratici derivanti da 72 testi legislativi UE e dalle misure di recepimento adottate dagli Stati membri. Il programma di riduzione entrerà, comunque, in vigore qualora tutte le proposte della Commissione venissero approvate dal Consiglio e dal Parlamento. Ciò vale, soprattutto, con riferimento a due proposte avanzate quest’anno, relative, l’una all’IVA, volta ad agevolare la fatturazione elettronica, l’altra al diritto societario, riguardante l’esenzione delle microentità dal requisito legale di elaborare e pubblicare i conti annuali. La misurazione di riferimento, appena conclusa, conferma la scelta della Commissione di concentrarsi su ambiti prioritari nonché la vulnerabilità delle PMI agli oneri amministrativi. Maggiori informazioni sono rinvenibili al seguente link: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1562&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr -3- EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles Finestra europea sulla fiscalità • Corte di Giustizia, sentenza del 22 ottobre 2009, C-242/08, Swiss RE Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körpêrschaften La presente domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine dal ricorso presentato dalla Swiss Re, società di riassicurazione stabilita in Germania, avverso la decisione del München für Köperschaften (Ufficio tributario per le persone giuridiche di Monaco) di richiedere il pagamento dell'IVA sul valore di un'operazione di cessione di contratti di riassicurazione. Nello specifico, la Swiss Re aveva ceduto alla società S, società stabilita in Svizzera, 195 contratti di riassicurazione vita che riguardavano esclusivamente imprese stabilite in Stati membri diversi o in Stati terzi. Tale cessione, che era avvenuta dietro pagamento di una somma da parte della S, si era perfezionata soltanto con l'accordo dei soggetti che avevano stipulato i contratti di riassicurazione con la Swiss Re. L'Ufficio tributario per le persone giuridiche di Monaco, considerando la cessione dei contratti di riassicurazione coma una cessione di beni localizzata in Germania, emetteva un avviso d’imposta relativo al pagamento di un anticipo sull’IVA e respingeva il reclamo proposto avverso tale avviso. La Swiss Re ricorreva, quindi, innanzi al Bundesfinanzhof (Corte di Cassazione federale in materia tributaria), il quale, nutrendo dubbi sulla compatibilità con la normativa comunitaria della normativa tedesca che configura l'operazione come una prestazione di servizi localizzata in Germania, quindi assoggettata a IVA, ha chiesto alla Corte di Giustizia se l'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino e l'art. 13, parte B, lett. a) e d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva, debbano essere interpretati nel senso che la cessione di un contratto di riassicurazione vita che avviene dietro corresponsione di un prezzo debba essere considerata: a) quale operazione di assicurazione assicurativa o bancaria, b) quale operazione di riassicurazione, o c) quale operazione composta, da una parte, dall'assunzione, esente da imposta, di un impegno e, dall'altra, da un'operazione esente da imposta relativa a crediti. Rispondendo al quesito posto, la Corte ha statuito che: «Una cessione a titolo oneroso, da parte di una società stabilita in uno Stato membro ad una compagnia di assicurazioni stabilita in uno Stato terzo, di un portafoglio di contratti di riassicurazione vita implicante, per quest’ultima, l’assunzione, con il consenso degli assicurati, del complesso dei diritti e degli obblighi risultanti da tali contratti non costituisce né un’operazione ai sensi degli artt. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino [operazione assicurativa o bancaria], e 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva [operazione di assicurazione o riassicurazione], né un’operazione riconducibile ad una lettura combinata dei punti 2 e 3 di tale art. 13, parte B, lett. d) [operazione composta, da una parte, dall'assunzione, esente da imposta, di un impegno e, dall'altra, da un'operazione esente da imposta relativa a crediti]…». Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0242:IT:HTML • Corte di Giustizia, sentenza del 29 ottobre 2009, C-29/08, Skatteverket/AB SKF Tale sentenza è stata pronunciata nell’ambito di una controversia sorta tra lo Skatteverket (Amministrazione fiscale svedese) e la società svedese AB SKF (di seguito «SKF») in merito ad un parere preliminare emesso dallo Skatterättsnämnd (Commissione di diritto tributario) relativo alla domanda della SKF avente ad oggetto la detraibilità dell’IVA pagata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite dalla società all’atto di un’operazione di cessione di azioni. Nello specifico, la SKF, intendendo procedere, nell’ambito di una ristrutturazione del gruppo, a cedere l’attività della sua filiale nonchè la propria quota detenuta in una società controllata, chiedeva allo Skatterättsnämnd un parere preliminare in merito al diritto alla detrazione dell’IVA versata a monte sulle suddette prestazioni. Avverso le conclusioni con cui lo Skatterättsnämnd affermava che la SKF aveva diritto a detrarre l’IVA pagata a monte su tali prestazioni presentava ricorso lo Skatteverket, il quale sosteneva, invece, la non detraibilità delle stesse. Il Giudice del rinvio, investito della controversia, ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se gli artt. 2 e 4 della sesta direttiva e gli artt. 2 e 9 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che sussiste un’operazione soggetta all’IVA nel caso in cui il soggetto passivo, debitore di imposta per effetto di prestazioni di servizi ad una propria società controllata, ceda partecipazioni azionarie nella controllata medesima. Ha chiesto, inoltre, qualora dalla soluzione del primo quesito derivi che la cessione di azioni costituisce un’operazione passibile di imposta, se tale operazione ricada nell’esenzione prevista per le operazioni relative alle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva e dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112. Sul punto, la Corte ha statuito che gli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva nonché gli artt. 2, n. 1, e 9, n. 1, della direttiva 2006/112/CE, devono essere interpretati nel senso che costituisce attività economica rientrante nell’ambito di applicazione di tali direttive la cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario di una filiale detenuta al 100%, nonché della sua rimanente partecipazione in una società controllata anteriormente detenuta al 100%, società alle quali essa ha fornito servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto. Essa ha, tuttavia, precisato come, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario sia assimilabile al trasferimento dell’universalità totale o parziale di un’azienda, ai sensi dell’art. 5, n. 8, della sesta direttiva 77/388, e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tali disposizioni, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all’imposta sul valore aggiunto. Quanto alla seconda questione posta, la Corte ha stabilito che una cessione di azioni, come quella di cui alla causa principale, deve essere esentata dall’imposta sul valore aggiunto in forza dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 5, della sesta direttiva 77/388, quale modificata dalla direttiva 95/7, nonché dell’art. 135, n. 1, lett. f), della direttiva 2006/112. Il testo integrale della sentenza è consultabile al seguente link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0029:IT:HTML -4- EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Corte di Giustizia e Tribunale di Prima Istanza CONCORRENZA PROPRIETÀ INTELLETTUALE Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-501/P e a., GlaxoSmithKline Services Unlimited/Commissione Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2009, causa C-3234/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash&Carry BV, Remo Zaandam BV/Diesel SpA “… Le impugnazioni proposte ... sono respinte …”. “… L’art. 7, n. 1, della … direttiva … 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa … dev’essere interpretato nel senso che il consenso del titolare di un marchio all’immissione in commercio di prodotti recanti tale marchio effettuata direttamente nello SEE da parte di un terzo che non ha alcun legame economico con tale titolare può essere tacito, nei limiti in cui un siffatto consenso risulti da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all’immissione in commercio in tale zona i quali, valutati dal giudice nazionale, esprimano con certezza una rinuncia del detto titolare al proprio diritto esclusivo …”. N.B.: La pronuncia in esame trae origine dalle impugnazioni presentate dalla GlaxoSmithKline Services Ulimited («GSK»), dalla Commissione europea e da due associazioni di commercianti di prodotti farmaceutici, avverso la sentenza con cui, in data 27 settembre 2006, il Tribunale di Primo Grado ha confermato la violazione del divieto di intese rilevata dalla Commissione, annullando, tuttavia, la decisione della stessa, sul presupposto che l’istituzione non aveva adeguatamente esaminato se le condizioni generali di vendita della GSK potessero determinare un vantaggio economico. La Corte ha, innanzitutto, respinto l’impugnazione della GSK volta a dimostrare la compatibilità delle suddette condizioni generali con il divieto di accordi restrittivi della concorrenza. Nonostante, infatti, la Corte abbia riconosciuto che il Tribunale è incorso in errore di diritto subordinando l’esistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di un accordo alla prova che quest’ultimo implica inconvenienti per i consumatori finali, anziché ricollegare la suddetta esistenza all’accordo stesso, la sentenza del Tribunale rimane fondata per altri motivi di diritto. Quanto alla domanda di esenzione della GSK, il giudice comunitario, dopo aver ricordato che nell’ambito dell’esame volto ad appurare se un accordo contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico può essere necessario esaminare le specificità del settore, ha chiarito che ciò non determina un’inversione dell’onere della prova. Tale esame deve, infatti, essere compiuto alla luce degli elementi di fatto e degli elementi di prova forniti dall’impresa che chiede l’esenzione. La Corte respinge, pertanto, anche i motivi attinenti ad una modificazione della ripartizione dell’onere della prova. N.B.: Il caso in esame prende le mosse da una controversia sorta tra la Makro Zelfbedieningsgroothandel CV («Makro»), Metro Cash&Carry BV, e la Remo Zaandam BV, da un lato, e la Diesel SpA («Diesel»), dall’altro, in merito all’immissione in commercio da parte della Makro di scarpe recanti un marchio di cui è titolare la Diesel. Quest’ultima, lamentando che taluni prodotti recanti il marchio denominativo e figurativo Diesel erano stati messi in commercio senza il suo consenso, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale di Amsterdam. Quest’ultimo aveva accolto le richieste della società, con una decisione confermata anche in sede di appello. Le ricorrenti avevano, quindi, proposto ricorso in cassazione sostenendo che i diritti conferiti dal suddetto marchio si erano esauriti. Rispondendo ai quesiti pregiudiziali posti dal giudice del rinvio, vertenti sostanzialmente su quali siano i criteri da tenere in considerazione al fine di valutare se sussista il «consenso tacito» da parte del titolare del marchio all’immissione in commercio di suoi prodotti, la Corte precisa che la nozione di «consenso tacito» può essere interpretata avendo riguardo ai criteri determinati nella sentenza Zino Davidoff e Levi Strass, sebbene in quell’occasione, contrariamente al caso di specie, la prima immissione in commercio fosse avvenuta al di fuori dello SEE. *** CONVENZIONE DI ROMA SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI *** Corte di Giustizia, sentenza del 6 ottobre 2009, causa C-133/08, Intercontainer Interfrigo (ICF)/Balkenende Oosthuizen B, Mic Operations BV SOCIETÀ Corte di Giustizia, sentenza del 15 ottobre 2009, C-101/08, Audiolux SA e altri/Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e altri, Bertelsmann AG e altri N.B.: La domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra la società belga Intercontainer Interfrigo («ICF») e le società dei Paesi Bassi Balkenende e Mic Operations BV («MIC»), a seguito della citazione a giudizio della MIC da parte della ICF, come conseguenza del mancato pagamento di una fattura. Le società avevano stipulato tra loro un contratto di noleggio che indicava la legge belga quale legge applicabile al contratto. Tale clausola non era stata, tuttavia, sottoscritta da alcuna delle parti. Il Giudice olandese, ritenendo che il contratto dovesse essere qualificato come un contratto di trasporto e che presentasse un collegamento più stretto con i Paesi Bassi, aveva ritenuto prescritto il diritto al pagamento della fattura. La Corte di Cassazione dei Paesi Bassi, investita della controversia, si rivolgeva alla Corte ai fini dell’interpretazione della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. La Corte ricorda, innanzitutto, come, in mancanza di una scelta operata dalle parti circa la legge applicabile al contratto, detta Convenzione preveda criteri di collegamento che si basano sull’accertamento del paese con cui il contratto presenta «il collegamento più stretto». Essa prosegue, quindi, affermando che, sebbene il giudice debba sempre procedere a determinare la legge applicabile sulla base delle presunzioni previste dalla Convenzione, egli può, se del caso, disapplicare tali presunzioni ed applicare la legge del paese con cui il contratto è più strettamente collegato. N.B. La domanda di rinvio pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra alcuni azionisti di minoranza della società RTL Group («RTL») e le società Groupe Bruxelles Lambert SA («GBL») e Bertelsmann AG («Bertelsmann»), nonché la RTL, in ordine a convenzioni stipulate tra la GBL e la Bertelsmann. Nello specifico, tale domanda verteva sul se viga un principio generale del diritto comunitario concernente l'uguaglianza degli azionisti, in forza del quale gli azionisti di minoranza sono tutelati mediante l’obbligo a carico dell’azionista dominante, che acquisti o eserciti il controllo di una società, di offrire loro l’acquisto delle azioni da essi detenute alle medesime condizioni di quelle convenute in occasione dell’acquisto di una partecipazione in tale società tale da conferire o rafforzare il controllo dell’azionista dominante e, eventualmente, sugli effetti nel tempo di siffatto principio. Sul punto, la Corte di Giustizia, dopo aver constatato che le disposizioni di diritto comunitario derivato richiamate dal giudice del rinvio non forniscono indicazioni concludenti circa l'esistenza di un tale principio ed aver riconosciuto come lo stesso non possa essere dedotto dal principio generale della parità di trattamento, ha concluso affermando che il diritto comunitario non contempla un siffatto principio generale. -5- EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles CASELAW: Commissione Europea del 2008, di una lettera di messa in mora indirizzata a 24 Stati membri, alcuni dei quali si sono immediatamente attivati per introdurre nei rispettivi ordinamenti le modifiche necessarie a garantire il rispetto del diritto comunitario. Nonostante il dialogo costruttivo avviato dalla Commissione, volto a facilitare l’attuazione delle direttive in ambito ferroviario, la maggioranza degli Stati membri non si è, tuttavia, ancora conformata ad esse. Tra le carenze del settore, rinvenute dall’esecutivo ed evidenziate nei pareri motivati, figurano: i) la mancanza di indipendenza del gestore dell’infrastruttura dagli operatori ferroviari; ii) l’insufficiente attuazione delle disposizioni della direttiva relative alla tassazione per l’accesso alle linee ferroviarie, e iii) la mancata istituzione di un organismo indipendente di regolamentazione dotato dei poteri necessari a dirimere i problemi di concorrenza nel settore ferroviario. ANTITRUST La Commissione conferma l’invio di una Comunicazione degli addebiti a tre compagnie aeree membre dell’alleanza Oneworld (02.10.2009) La Commissione ha confermato di aver inviato, lo scorso settembre 2009, una Comunicazione degli addebiti alle compagnie aeree British Airways, American Airlines e Iberia, membre dell’alleanza aerea Oneworld, per presunta violazione delle norme comunitarie in materia di pratiche commerciali restrittive. In particolare, la Commissione contesta alle suddette compagnie di aver stipulato accordi volti a coordinare le operazioni commerciali, operative e di marketing, relative al trasporto passeggeri sulle rotte transatlantiche. Attraverso tali accordi le società avrebbero inteso gestire congiuntamente prezzi, programmazione e introiti delle principali rotte tra Nord America ed Europa. Parallelamente, la Commissione sta svolgendo indagini con riferimento agli accordi di cooperazione stretti tra le società membre della Star Alliance e della Skyteam. L’invio di una Comunicazione di addebiti rappresenta una fase formale delle inchieste condotte dalla Commissione, attraverso cui le parti interessate vengono informate per iscritto delle censure loro mosse. I destinatari della Comunicazione hanno la possibilità di rispondere alle obiezioni rivolte loro fornendo le informazioni necessarie a costruire la propria difesa. ANTITRUST La Commissione adotta provvedimenti per una maggiore efficacia delle normative comunitarie che regolano il mercato interno (08.10.2009) La Commissione europea ha adottato una serie di disposizioni volte a garantire l‘attuazione, in taluni Stati membri, di alcuni strumenti normativi approvati nel settore del mercato interno. Nello specifico, la Commissione ha deciso di adire la Corte di Giustizia nei confronti di Belgio, Grecia e Italia, per il mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE che semplifica gli obblighi di informativa in caso di fusioni o scissioni, abolendo l’obbligo di presentare la relazione di un esperto indipendente qualora tutti gli azionisti vi rinuncino. L’Irlanda è stata, invece, destinataria di una lettera di messa in mora per non essersi conformata alla sentenza della Corte di Giustizia relativa alla mancata attuazione della terza direttiva antiriciclaggio, che introduce nel diritto comunitario la revisione delle quaranta raccomandazioni del GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale). Da ultimo, la Commissione ha inviato alla Polonia una lettera di messa in mora, chiedendole informazioni sulle misure adottate per adeguarsi alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 19 marzo 2008, C-143/08, concernente il mancato recepimento della direttiva 2006/73/CE, relativa alla diretta attuazione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari («MiFID»). Tale direttiva di attuazione, sarebbe infatti dovuta entrare in vigore in tutti gli Stati membri entro il 31 gennaio 2007. ANTITRUST La Commissione infligge sanzioni ai produttori di trasformatori elettrici (07.10.2009) La Commissione ha inflitto sanzioni per un totale di 67.644.000 euro a sette società – ABB, AREVA T&D, ALSTOM, Fuji Electrics, Hitachi e Toshiba - per violazione della normativa comunitaria in materia di intese e pratiche commerciali restrittive. Le indagini della Commissione hanno, infatti, portato alla luce l’esistenza di un’intesa, estesa allo Spazio economico europeo ed al Giappone, attraverso la quale, tra il 1999 ed il 2003, le suddette società hanno provveduto a ripartire tra loro il mercato dei trasformatori di energia. Più precisamente, nell’ambito di una serie di riunioni, i produttori europei e giapponesi di trasformatori di energia avevano stipulato un accordo verbale, il c.d. «Gentlemen’s Agreement», in base al quale, da un lato, i produttori giapponesi si impegnavano a non vendere trasformatori elettrici in Europa, dall’altro quelli europei a non vendere tali prodotti in Giappone. Nel fissare l’importo delle sanzioni la Commissione ha tenuto conto del valore delle vendite delle società coinvolte, della gravità dell’infrazione e dell’estensione geografica dell’intesa. La sanzione comminata alla società ABB è stata maggiorata del 50%, in ragione della partecipazione della stessa ad una precedente intesa, mentre la Siemens ha beneficiato dell’immunità totale ai sensi del programma di clemenza della Commissione, per essere stata la prima azienda a fornire informazioni relative all’esistenza dell’intesa. MERGERS & ACQUISITION Approvata l’acquisizione di alcune centrali elettriche Electrabel da parte del gruppo E.ON (14.10.2009) Ai sensi della normativa europea in materia di concentrazioni, la Commissione europea ha autorizzato la società tedesca E.ON AG ad acquisire due centrali elettriche della società belga Electrabel, oltre a diritti di prelievo dell’energia elettrica distribuita in Belgio e Olanda che garantiscono ai loro titolari determinati volumi di elettricità. L’operazione, che secondo la Commissione non dà luogo a problemi sotto il profilo della concorrenza, è legata al riacquisto, da parte di Electrabel, degli attivi della E.ON relativi alla produzione di elettricità e dei diritti di prelievo da essa detenuti in Germania, che la E.ON si era impegnata a cedere al fine di rimediare ai problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione nel corso di un’indagine avviata per presunto abuso di posizione dominante in Germania. Gli impegni proposti dalla società tedesca, erano stati resi vincolanti con decisione emanata nel novembre 2008 ANTITRUST La Commissione invia un avvertimento agli Stati membri che non hanno ancora attuato il «primo pacchetto ferroviario» (08.10.2009) In data 8 ottobre 2009, la Commissione europea ha inviato un parere motivato a 21 Stati membri, in ragione della mancata attuazione, da parte degli stessi, della legislazione europea in materia ferroviaria, nota come «primo pacchetto ferroviario». Il parere motivato giunge dopo l’invio, nel giugno -6- EuroDejalex n. 10/2009 DE BERTI JACCHIA De Berti Jacchia Franchini Forlani Bruxelles GAZZETTA UFFICIALE E CALENDARIO Tra i provvedimenti pubblicati nel mese di ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si segnalano in particolare: ¾ Diritto societario Direttiva in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Direttiva (CE) N. 109/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, GUUE L 258 del 01.10.2009) ¾ Mercato interno - cosmetici Direttiva che modifica la direttiva 76/768 del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III (Direttiva (CE) N. 129/2009 della Commissione, del 9 ottobre 2009, GUUE L 267 del 10.10.2009) ¾ Settore ferroviario Direttiva che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (Direttiva (CE) N. 131/2009 della Commissione, del 16 ottobre 2009, GUUE L 273 del 17 ottobre 2009) Tra gli eventi comunitari del mese di novembre 2009, si segnalano in particolare: ¾ MARTEDÌ 10 BRUXELLES CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI ¾ GIOVEDÌ 12 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-544/08 CARBON LORRAINE/COMMISSIONE ¾ GIOVEDÌ 12 LUSSEMBURGO CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA C-564/06 SGL CARBON/COMMISSIONE ¾ LUNEDÌ 16 - MARTEDÌ 17 BRUXELLES CONSIGLIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE ¾ LUNEDÌ 23 – GIOVEDÌ 26 STRASBURGO SESSIONE PLENARIA DEL PARLAMENTO EUROPEO ¾ LUNEDÌ 30 BRUXELLES CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI -7- NOTA IMPORTANTE: Questa Newsletter è destinata esclusivamente ad uso personale. Né lo Studio Legale De Berti Jacchia Franchini Forlani né le persone che agiscono in suo nome sono responsabili per l’utilizzo che può essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione e per gli eventuali errori che sussistessero nonostante l’impegno dedicato alla stesura e alla verifica della stessa. Per ricevere copia delle informazioni pubblicate o per comunicare note, commenti e suggerimenti, contattare: E-mail: [email protected] Telefono: +32 (0)2 6455670 - Fax: +32 (0)2 7420138