Sezione 1 LE NOZIONI FONDAMENTALI DEL DIRITTO: LE FONTI INTERNE • • • • • • Ordinamento Giuridico Norma Giuridica Fonti di Diritto Nozione di Imprenditore Imprenditore Agricolo Azienda IN OGNI SOCIETA’, I RAPPORTI FRA I SUOI COMPONENTI SONO DISCIPLINATI DA REGOLE PER CONSENTIRE AI COMPONENTI DI CONVIVERE ORDINATAMENTE LA LEGISLAZIONE NAZIONALE COMUNITARIA IL COMPLESSO DI TALI REGOLE E DELLE ISTITUZIONI, DA CUI ESSE PROMANANO O CHE LE FANNO RISPETTARE, RAPPRESENTA L’ORDINAMENTO GIURIDICO DI UNO STATO 1 L’ORDINAMENTO INTERNO DELLO STATO ITALIANO E’ COSTITUITO DAL: IL DIRITTO ALL’INTERNO DI UN ORDINAMENTO L’INSIEME DELLE NORME CHE ASSICURANO L’ORDINE DI UNA SOCIETA’ RAPPRESENTA IL DIRITTO DI QUELLA DATA SOCIETA’ E QUINDI LE NORME SONO DETTE COMPLESSO DELLE NORME E DELLE ISTITUZIONI, MEDIANTE LE QUALI VIENE ASSICURATO L’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE E DEI RAPPORTI TRA I SINGOLI NORME GIURIDICHE Caratteristiche della norma giuridica LA NORMA GIURIDICA E' UNA REGOLA POSITIVITA' ESTERIORITA' ASTRATTEZZA COATTIVITA' GENERALITA‘ 2 POSITIVITA' ESTERIORITA' LA NORMA GIURIDICA DEVE RIVOLGERSI AD UN INTERESSE SPECIFICO DA TUTELARE E DEVE ESSERE INDIVIDUATO L'ORGANO O L'ISTITUZIONE CHE DEVE TUTELARE TALE INTERESSE LA NORMA GIURIDICA DEVE DISCIPLINARE LA VITA DI RELAZIONE, NON UN SINGOLO INDIVIDUO ASTRATTEZZA COATTIVITA' la norma giuridica non regolamenta un fatto concreto bensì una fattispecie astratta di cui il legislatore identifica gli elementi essenziali. Il fondamento teorico dell'astrattezza è il principio che la legge non prescrive se non per il futuro LA NORMA GIURIDICA DEVE PREVEDERE SPECIFICHE SANZIONI COME CONSEGUENZA DI UN NON RISPETTO 3 GENERALITA' LA NORMA GIURIDICA DEVE RIVOLGERSI A TUTTI I CONSOCIATI. LA LEGGE NORMA GIURIDICA • La norma non deve essere confusa con la LEGGE • Mentre la LEGGE è un ATTO, la NORMA è la conseguenza di questo • Mentre la LEGGE è una delle FONTI DEL DIRITTO, la norma è DIRITTO • La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle FONTI DEL DIRITTO • Diverse dalle norme giuridiche, che prescrivono comportamenti vincolanti per il diritto, sono le norme etiche, morali, sociali, che vincolano solo nel c.d. foro interno (della coscienza) ovvero sotto il profilo meramente sociale, di pura cortesia LE FONTI DEL DIRITTO DI SOLITO È COSTITUITA DA PIU' NORME È UN COMPLESSO DI PAROLE DOTATO DI AUTORITA' PERCHÈ EMANATO DA ORGANI QUALIFICATI PREDISPOSTI A CIO’ DALLA COSTITUZIONE • I FATTI E GLI ATTI MEDIANTE I QUALI VENGONO POSTE LE NORME GIURIDICHE • I FATTI IDONEI A DETERMINARE LA COSTITUZIONE, IN SENO AD UNA COMUNITA’, DI NORME GIURIDICHE E QUINDI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO 4 LE FONTI DEL DIRITTO FONTI DI PRODUZIONE FONTI DI PRODUZIONE FONTI DI COGNIZIONE FONTI LEGALI FONTI NON LEGALI Fonti di produzione si distinguono in: • Fonti-interne: Emanate dagli organi dello Stato Italiano • Fonti-esterne: Emanate da organi esterni allo Stato Italiano (ad esempio dall’Unione Europea) SONO QUELLE FONTI NECESSARIE PER IMMETTERE UNA NORMA GIURIDICA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO OVVERO GLI ATTI ABILITATI DALL’ORDINAMENTO A PRODURRE LE NORME GIURIDICHE (es. leggi emanate dal Parlamento) FONTI DI COGNIZIONE • Sono i documenti ufficiali nei quali vengono raccolte le disposizioni normative • A differenza delle fonti di produzione, che consistono in atti o fatti abilitati dall’ordinamento a creare diritto le fonti di cognizione non pongono norme, ma si limitano ad agevolare la conoscenza di norme già poste da altre fonti 5 FONTI DI COGNIZIONE FONTI DI COGNIZIONE LA GAZZETTA UFFICIALE • È pubblicata tutti i giorni non festivi, corredata da alcune serie speciali • La Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è così composta: – Parte Prima e Seconda – Edizioni generali e speciali – Indici mensili ed annuali • RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stampata annualmente) • BOLLETTINO UFFICIALE DELLE REGIONI • GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA (pubblicata tutti i giorni lavorativi nelle lingue ufficiali dell’Unione) FONTI LEGALI POSTE IN ESSERE DALL'AUTORITA' CHE HA LA COMPETENZA AD EMANARLE FONTI DEL DIRITTO – ART. 1 PRELEGGI CODICE CIVILE (1942) LE LEGGI REGOLAMENTI NORME CORPORATIVE USI E CONSUETUDINI 6 CON LA COSTITUZIONE (1948) CAMBIA LA GERARCHIA DELLE LEGGI COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI ORDINARIE LEGGI REGIONALI CAMBIAMENTI CON L’ORDINAMENTO COMUNITARIO ATTI LEGISLATIVI (DECRETI LEGGE / DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI) REGOLAMENTI CONSUETUDINI FONTI DEL DIRITTO – SCALA GERARCHICA Costituzione e leggi Costituzionali Fonti comunitarie Fonti primarie Fonti secondarie Consuetudini ANTINOMIE (contrasto tra norme) Le antinomie normative: TECNICHE DI RISOLUZIONE Si definiscono antinomie i contrasti tra norme. Si ha un’antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili. In questi casi, è compito dell’interprete risolvere tali contrasti, individuando la norma applicabile al caso. I criteri per scegliere la norma da applicare in caso di antinomia sono: 7 CRITERIO GERARCHICO CRITERIO CRONOLOGICO In caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella più recente (lex posterior derogat priori) La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso l’abrogazione: l’effetto consiste nella cessazione ex nunc dell’efficacia della norma giuridica precedente. L’articolo 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione: • abrogazione espressa: per “dichiarazione espressa del legislatore”. • abrogazione implicita: per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti • abrogazione tacita: perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. Diversa dall’abrogazione è la deroga: la norma abrogata perde efficacia per il futuro, la norma derogata non perde la sua efficacia ma ne viene limitato il campo di applicazione. Simile alla deroga è la sospensione: limitata a un certo periodo, a certe categorie o zone. In base a tale criterio, la norma superiore si deve preferire a quella gerarchicamente inferiore (lex superior derogat legi inferiori). La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento: è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma che, a quel punto, perdono validità. Effetti dell’annullamento: al contrario dell’abrogazione, l’annullamento opera non solo per il futuro ma anche per il passato (ex tunc), PRINCIPI CRITERIO DI SPECIALITA’ In base a tale criterio, in caso di contrasto tra due norme, si preferisce la norma speciale rispetto a quella generale (lex speciali derogat legi generali), anche se quest’ultima è successiva (lex posterior generalis non derogat legi priori speciali). La preferenza per la norma speciale non incide né sull’efficacia né sulla validità della norma generale: entrambe rimangono efficaci e valide. L’interprete opera solamente una scelta tra le due norme (inter partes). L’effetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale è la deroga. EFFICACIA ABROGAZIONE DELLE LEGGI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 8 EFFICACIA LA LEGGE NON DISPONE CHE PER L’AVVENIRE ESSA NON HA EFFETTO RETROATTIVO ABROGAZIONE DELLE LEGGI LE LEGGI NON SONO ABROGATE CHE DA LEGGI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL LEGISLATORE, O PER INCOMPATIBILITA’ TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE’ LA NUOVA LEGGE REGOLA L’INTERA MATERIA GIA’ REGOLATA DALLA LEGGE ANTERIORE INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE NELL’APPLICARE LA LEGGE NON SI PUO’ AD ESSA ATTRIBUIRE ALTRO SENSO CHE QUELLO FATTO PALESE DAL SIGNIFICATO PROPRIO DELLE PAROLE SECONDO LA CONNESSIONE DÌ ESSE, E DALL’INTENZIONE DEL LEGISLATORE. SE UNA CONTROVERSIA NON PUO’ ESSERE DECISA CON UNA PRECISA DISPOSIZIONE, SI HA RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO CASI SIMILI O MATERIE ANALOGHE ; SE IL CASO RIMANE ANCORA DUBBIO, SI DECIDE SECONDO I PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO ORDINAMENTO INTERNO 9 Costituzione e leggi costituzionali SCHEMA COSTITUZIONE La Costituzione del 1948 rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti (fons fontium). - LEGGI COSTITUZIONALI art. 138 LEGGI ORDINARIE / ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE / LEGGI REGIONALI Le Leggi Costituzionali sono quelle leggi che aggiungono o sopprimono norme costituzionali oppure che emendano la Costituzione REGOLAMENTI GOVERNATIVI LA COSTITUZIONE ITALIANA • E’ la legge fondamentale dello Stato • E’ entrata in vigore il 1 gennaio 1948 • E’ stata emanata dall’Assemblea Costituente • Può essere modificata con le leggi costituzionali LA COSTITUZIONE ITALIANA • • • • E’ strutturata su 139 articoli E’ divisa in tre parti: Artt.1-12 PRINCIPI FONDAMENTALI Artt. 12-54 PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI • Artt. 55-139 PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 10 LEGGI COSTITUZIONALI LEGGI COSTITUZIONALI • Sono emanate dal Parlamento • Possono modificare o integrare il testo Costituzionale • Richiedono un procedimento complesso (art.138 cost.) • La disciplina per l’approvazione di leggi costituzionali è la stessa utilizzata per la revisione della Costituzione (procedura aggravata ex art.138): • Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti LEGGI COSTITUZIONALI • Le modifiche al testo della costituzione non devono comunque compromettere lo spirito repubblicano e gli ideali sui quali essa si fonda. • La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.(art. 139). • I principi fondamentali (art. dall'1 al 12) sono una base irrinunciabile per lo spirito repubblicano su cui la Costituzione si fonda e per questo motivo non possono essere modificati. LEGGE FORMALE La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione del Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica. La legge, così come previsto dagli artt. 70 e seguenti della Costituzione, rappresenta l'atto normale o ordinario in cui si esprime il processo di integrazione politica, in contrapposizione alla Costituzione, che è invece l'atto straordinario che agisce nei modi costituenti. 11 STRUTTURA • Il testo di una legge è diviso in ARTICOLI. LEGGE FORMALE Art. 70 Costituzione La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere • Ogni Articolo è composto da COMMI che corrispondono ai capoversi di cui è composto un articolo PROMULGAZIONE • Il testo viene firmato dal Presidente della Repubblica • Attesta che la procedura legislativa si è compiuta in modo corretto PUBBLICAZIONE •La legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 12 ENTRATA IN VIGORE • La legge entra in vigore, diventa obbligatoria per tutti, 15 giorni dalla pubblicazione • 15 giorni (vacatio legis) perché tutti possano venire a conoscenza della nuova disposizione • IGNORANTIA LEGIS NON EXCUSAT Decreto Legislativo • È un provvedimento emanato dal Governo in seguito ad una legge-delega del Parlamento • Con la legge delega viene attuato un trasferimento temporaneo del potere legislativo al Governo, entro un tempo definito ed in una materia definita, e con riguardo a principi definiti e criteri ai quali il Governo stesso deve attenersi • Il Decreto Legislativo ha lo stesso valore ed efficacia della legge purché non vengano oltrepassati i limiti fissati dalla delega ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE Atti normativi che non hanno la “forma” della legge ma che ad essa sono equiparati. Rispetto alle legge ordinaria, approvata dalle Camere, essi costituiscono un’eccezione. Si tratta di: • Decreti legislativi • Decreti legge • Decreti in caso di guerra • Decreti di attuazione dello Statuto • Referendum abrogativi Le Leggi Formali Ordinarie e gli Atti aventi forza di legge costituiscono, insieme, le FONTI PRIMARIE dell’ordinamento italiano DECRETO LEGGE Emanato dal Governo • Può essere emanato solo nei «casi straordinari di necessità e di urgenza» • Viene pubblicato su Gazzetta Ufficiale • Entra in vigore immediatamente • Entro 60 giorni deve essere convertito, trasformato in legge dal Parlamento • Se non viene convertito perde efficacia fin dall’inizio ed è come se non fosse mai esistito 13 LEGGI REGIONALI • L'art. 117 della Costituzione individua tre tipi di competenza legislativa: • COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO • COMPETENZA RIPARTITA TRA STATO E REGIONI (entrambe, nelle materie espressamente indicate) • COMPETENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI (in tutte le materie non enumerate) Referendum abrogativo Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione (strumento di democrazia diretta). La Costituzione prevede tre tipologie di referendum: • referendum costituzionale: anche detto approvativo o sospensivo • referendum consultivo: per la modificazione dei confini di Regioni ed enti locali • referendum abrogativo Quest’ultimo è, secondo una sentenza della Corte Costituzionale, “un atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria” (fonte primaria). Infatti, il fatto che con il referendum si possano solo abrogare disposizioni non significa che non si possano introdurre norme nuove, come effetto della manipolazione del testo LEGGI REGIONALI Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato Regolamenti Si tratta di atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi. I regolamenti governativi sono fonti secondarie, sottoposti alla legge e agli atti aventi forza di legge. Non possono derogare a norme di legge. I regolamenti possono essere emanati da Autorità Statali come il Presidente della Repubblica, il Governo, i Ministri, il Prefetto, oppure dagli Enti Autonomi 14 REGOLAMENTI DEL GOVERNO Regolamenti Regolamenti di indipendenti esecuzione • Sono adottati • Norme che nelle materie assicurano ancora non l’operatività della disciplinate da legge leggi LE FONTI Le fonti vengono abbreviate con delle sigle: • Cost.= Costituzione • L.cost = legge costituzionale • Reg. com.= regolamento comunitario • L.= legge ordinaria • L.reg.= legge regionale • D.l.= decreto legge • D.lgs.= decreto legislativo • D.p.R = decreto Presidente della Repubblica CONSUETUDINE • Fonte non scritta Perché nasca una norma giuridica da una consuetudine occorre: • Un comportamento generale e costante dei cittadini (elemento materiale) • E il convincimento che si tratti di un comportamento obbligatorio (elemento psicologico) PER SEGUIRE AL MEGLIO LE LEZIONI E’ BENE CONOSCERE LE DEFINIZIONI DI: • IMPRENDITORE (Art.2082 Codice Civile) • AZIENDA (Art. 2053 Codice Civile) • IMPRENDITORE AGRICOLO (Art. 2135 Codice Civile) 15 IMPRENDITORE (ART. 2082 COD CIV) ATTIVITÀ È IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UNA ATTIVITA' ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE E DELLO SCAMBIO DI BENI E SERVIZI INSIEME DI ATTI COLLEGATI TRA DI LORO E PREPOSTI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN PRECISO OBIETTIVO O FINALITA'. NON SI TRATTA QUINDI DI AZIONI SCOLLEGATE MA DI ATTI PREORDINATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO PROFESSIONALMENTE ECONOMICA L'ATTIVITA' CHE VIENE ESERCITATA NON È OCCASIONALE MA È ESERCITATA IN MODO DURATURO ANCHE SE NON IN MANIERA ESCLUSIVA L'ATTIVITÀ DEVE ESSERE PRODUTTRICE DI RICCHEZZA. SE L'ATTIVITA' NON È PRODUTTRICE DI RICCHEZZA NON È ECONOMICA 16 ORGANIZZATA VENGONO COORDINATI I DIVERSI FATTORI DELLA PRODUZIONE: CAPITALE – LAVORO (PROPRIO O ALTRUI) E CAPACITÀ ORGANIZZATIVA PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E SERVIZI LA REALIZZAZIONE DI BENI E SERVIZI DEVE ESSERE FINALIZZATA ALLO SCAMBIO. SENZA LO SCAMBIO NON È ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE MA È UN HOBBY I BENI SONO RES QUI TANGENT POSSUNT AZIENDA (ART. 2555 COD. CIV) L’AZIENDA E’ IL COMPLESSO DEI BENI ORGANIZZATI DALL’IMPRENDITORE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA 17 IMPRENDITORE AGRICOLO COLTIVAZIONE DEL FONDO IMPRENDITORE AGRICOLO COLTIVAZIONE DEL FONDO SELVICOLTURA ALLEVAMENTO DÌ ANIMALI ATTIVITA’ CONNESSE IMPRENDITORE AGRICOLO SELVICOLTURA • L’attività economica diretta a ricavare dal bosco, attraverso i vari cicli di riproduzione, il legname mediante tagli periodici delle relative piante, disponendo inoltre la cura e la rinnovazione delle stesse previa autorizzazione • SELVICOLTURA è diversa da ARBORICOLTURA DA LEGNO • L’arboricoltura è la coltivazione di alberi in terreni non boscati finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa; l’arboricoltura, quindi, non è una forma di utilizzo del bosco poiché si svolge su terreni diversi da quelli dei boschi Ogni attività che ha come fine quello di conseguire dalla terra, sfruttandone le risorse naturali, la maggiore quantità e la migliore qualità dei prodotti vegetali Il FONDO non è il campo aperto Chi coltiva in serra è imprenditore agricolo? Si deve intendere come COLTIVAZIONE DI PIANTE Riferimento alla CURA ED ALLO SVILUPPO DI UN CICLO BIOLOGICO O DI UNA FASE NECESSARIA DEL CICLO STESSO Non basta quindi un solo atto: arare o seminare Raccolta dei funghi? (cura e sviluppo?) ALLEVAMENTO DI ANIMALI • Precedentemente si faceva riferimento all’allevamento di BESTIAME!!! • BESTIAME ----- bovini, ovini, equini, caprini • Con la riforma c’è stato un ampliamento delle attività di allevamento • Polli, conigli, animali da cortile, pesci, api, bachi da seta, cavalli • Animali tradizionalmente considerati come animali legati alla produzione di mangimi dal fondo • È agricolo l’allevamento di animali quando consiste nella CURA E NELLO SVILUPPO DEL CICLO BIOLOGICO DELL’ANIMALE O DI UNA FASE DI TALE CICLO • È possibile che l’allevatore non svolga tutto il ciclo ma si occupi di una TAPPA RILEVANTE nel ciclo di vita dell’animale • Es. Non è Imprenditore Agricolo che si limita a conservare in vita capi di bestiame destinati al macello 18 ATTIVITA’ CONNESSE • La connessione indica un legame di interdipendenza e strettamente congiunto • UNISOGGETTIVITA’ l’attività connessa deve essere svolta dallo stesso soggetto che svolge l’attività principale • UNIAZIENDALITA' • L’avverbio COMUNQUE evidenzia che l’elenco delle attività è puramente esemplificativo • Attività dirette alla MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE • Le attività connesse devono essere attività commerciali con una proiezione diretta sul mercato e proprio la connessione con l’attività agricola le sottrae alla sfera del commercio e le assoggetta alla stessa disciplina dell’agricoltura • Criterio della PREVALENZA ovvero la necessità che l’attività accessoria riguardi prodotti provenienti prevalentemente dall’attività principale 19