Matricola n 0000181877 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA TUTELA DELLA CONCORRENZA E SCELTA DEL CONTRAENTE NEL CODICE DEGLI APPALTI Tesi di laurea in Diritto Amministrativo Relatore Presentata da Chiar.mo Prof . Marco Cammelli Dott. Emanuele Tonelli Sessione Terza Anno Accademico 2008/2009 1 Nel 2003, a 35 anni, esattamente 10 dopo la laurea in Scienze dell’Infor mazione, ho sentito la necessità di intraprendere un nuovo percorso formativo. Era maturata la curiosità di comprendere meglio la logica che si nasconde nelle scienze giuridiche e che inevitabilmente avevo dovuto affrontare nella mia attività lavorativa. Ho scelto, all’inizio ti midamente e quasi per prova, un nuovo corso di laurea, compiendo un passo, per molti, incomprensibile. In questi anni mi sono tolto alcune piccole ma importanti soddisfazioni, ho studiato con passione e soprattutto ho i mparato ad apprezzare una disciplina che aveva destato in me scarso interesse negli studi giovanili. Vorrei ringraziare chi mi è stato vicino, mi ha sostenuto, incoraggiato e per messo di concludere questo percorso. Marzo 2010 “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza” Dante, Inferno, Canto XXVI 2 Indice INDICE..............................................................................................................................1 INTRODUZIONE.............................................................................................................3 I. LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E GLI APPALTI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO......................................................................................................................7 1. Le fonti costituzionali................................................................................................9 1.1 La tutela della concorrenza nella nostra Costituzione.........................................9 1.2 La riforma costituzionale del 2001 e la posizione della Consulta.....................10 2. La normativa sugli appalti.......................................................................................14 2.1 L’evoluzione legislativa in Italia ed in Europa..................................................14 2.2 Gli elementi caratterizzanti del Codice.............................................................17 2.3 Le definizioni rilevanti......................................................................................19 3. La concorrenza nel nostro ordinamento..................................................................21 3.1 Le origini e l’evoluzione della normativa a tutela della concorrenza...............21 3.2 La concorrenza e il mercato..............................................................................22 3.3 La concorrenza come materia trasversale..........................................................24 3.4 La tutela della concorrenza applicata nel Codice .............................................27 3.5 Gli ostacoli alla concorrenza.............................................................................28 3.6 La vigilanza sulla concorrenza..........................................................................31 II. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.......34 1. I soggetti tenuti al rispetto del Codice.....................................................................34 1.1 Gli organismi di diritto pubblico.......................................................................34 2. L’ambito di applicazione oggettiva.........................................................................38 2.l I settori esclusi....................................................................................................38 2.2 Le procedure sotto soglia e in economia...........................................................39 3. Uno scenario ideale per la libera concorrenza?.......................................................43 III LA SCELTA DEL CONTRAENTE..........................................................................46 1. L'individuazione della procedura di selezione e il criterio di aggiudicazione.........46 1.1 Procedura aperta e ristretta................................................................................46 1 1.2 La procedura negoziata......................................................................................47 1.3 Criteri di aggiudicazione...................................................................................51 1.4 Il Dialogo competitivo.......................................................................................52 2. La qualificazione dei soggetti per l’ammissione alle procedure.............................53 2.1 I requisiti di ammissione...................................................................................53 2.1 La partecipazione dei raggruppamenti..............................................................57 3. La pubblicità degli atti di gara.................................................................................59 3.1 La pubblicità ed in particolare l’utilizzo dei siti internet..................................59 3.2 Gli avvisi e i bandi.............................................................................................61 3.3 Le specifiche tecniche e il capitolato.................................................................62 3.4 L’e-procurement................................................................................................67 3.5 Le centrali di committenza, Consip e la concorrenza........................................69 4. Lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione.........................................................71 4.1 La commissione di gara.....................................................................................71 4.2 La valutazione delle offerte...............................................................................72 4.3 L’aggiudicazione provvisoria e definitiva.........................................................73 5. Il rinnovo del contratto............................................................................................75 IV LE BARRIERE DI INGRESSO NEI CONTRATTI INFORMATICI .....................78 1. Aspetti generali dei contratti ICT............................................................................78 1.1 Il CNIPA (DigitPa) e i contratti ICT ................................................................79 2. Le tipologie dei contratti informatici.......................................................................80 2.1 Il ciclo di vita del software................................................................................81 2.2 Le tipologie dei contratti software.....................................................................85 2.3 Il ‘lock in’ come ostacolo alla concorrenza.......................................................87 V. CONCLUSIONI.........................................................................................................93 VI. BIBLIOGRAFIA E GIURISPRUDENZA..............................................................100 Bibliografia................................................................................................................100 Giurisprudenza...........................................................................................................106 2 Introduzione La disciplina degli appalti pubblici è uno degli elementi più rilevanti nello sviluppo economico. Il modo in cui viene indirizzata la spesa pubblica,1 la realizzazione di opere e infrastrutture e il ruolo dello Stato nell'economia di mercato sono elementi decisivi nella politica nazionale ed internazionale. Le scelte legislative in questa materia non hanno quindi solo l’obiettivo di regolare tecnicamente l'attività della Pubblica Amministrazione, ma incidono profondamente sulle politiche di sviluppo nazionale e internazionale. Proprio per la sua valenza economica, oggi il nostro ordinamento in materia di appalti, risente fortemente della disciplina comunitaria e, oltre ad averne recepito le direttive, ha raccolto anche i principi su cui si basa l’ordinamento europeo. Tra questi ha grande i mportanza la concorrenza che è al tempo stesso obiettivo della Comunità e strumento per mantenere e consolidare l'assetto unitario del mercato2. In questo lavoro cercherò di evidenziare come la concorrenza, intesa come principio, strumento o mezzo trasversale incide nella scelta del contraente negli appalti pubblici con una doppia indagine: l’una in via primaria o preventiva in base alla vigente legislazione, l’altra in via strumentale e secondaria analizzando la giurisprudenza e le pronunce delle autorità indipendenti che tutelano la concorrenza e vigilano sui contratti pubblici. Nel titolo di questa tesi si parla, in modo apparentemente i mproprio, di “Codice degli appalti”. In realtà, come è noto, il D.Lgs. 1 Secondo i dati dall’Autorità, li appalti di lavori pubblici posti in gara nel 2007 ammontano a circa 30 miliardi di euro, pari al 2% del PIL, un valore molto elevato, ma più basso rispetto ai principali paesi europei dove è circa al 3%; tratto da Giampaolino L. (Presidente autorità vigilanza contratti pubblici) L’attività di regolazione come strumento di efficienza del mercato dei contratti pubblici nel convegno Infrastrutture e Servizi: Competitività e Regole. 2 Cfr. Tesauro G., Diritto Comunitario, CEDAM 2005, 614 ss., dove viene evidenziata l’importanza della concorrenza nell’ottica di favorire il mercato unico europeo. 3 163/2006 è denominato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture3” in quanto, le previsione normative contenute riguardano non solo gli appalti pubblici che pure ne rappresentano la parte più significativa, ma anche la concessione di servizi e lavori pubblici. In questa sede mi occuperò esclusivamente di contratti di appalto con particolare riferimento ai settori ordinari. Pri ma di addentrarmi nell’organizzazione della tesi, mi soffermo su alcune considerazioni di carattere strettamente personale. Questa tesi conclude il mio secondo percorso universitario. Nel dicembre 1993, ormai più di sedici anni fa, mi laureai in informatica (allora scienze dell’informazione). Questo lavoro cerca di essere la sintesi tra il giurista in erba che c’è in me e il professionista informatico ormai maturo. La mia for mazione di base non sparisce: c’è un ricorso forte agli schemi e alla ricerca dell’ordine logico delle idee e dei concetti espressi. A fianco di questo c’è particolare interesse per i temi attinenti le tecnologie infor matiche e telematiche 4 e c’è un breve approfondi mento sulla concorrenza negli appalti relativi al software. Vediamo di descrivere come è strutturata la tesi e quali sono gli obiettivi principali. Il pri mo capitolo individua i referenti nor mativi analizzando l'evoluzione della disciplina che è fortemente influenzata dall'ordinamento europeo. Con la rifor ma costituzionale del Titolo V del 2001 c’è stata l’introduzione della concorrenza nel nostro ordinamento 5, la Corte costituzionale, attraverso una costante giurisprudenza, l’ha elevata a materia trasversale nella disciplina degli appalti6 e ha affer mato in 3 Viene anche identificato in letteratura come Codice De Lise dal nome del relatore della Commissione che l’ha predisposto. 4 Nella tesi cercherò di utilizzare termini in italiano anche se ormai si parla comunemente di ICT (Information and Communication Technology). 5 Come verrà evidenziato dettagliatamente nella trattazione che segue, la concorrenza è stata inserita nel secondo comma del nuovo art. 117 tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, al punto e) insieme (e quindi equiparata) a moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie. 6 Diverse sentenze della Suprema Corte hanno sancito la trasversalità della tutela della concorrenza e hanno 4 ricondotto a tale ambito la modo chiaro e netto la potestà legislativa dello Stato, sottraendola alle Regioni, che ha trovato applicazione nel Codice dei Contrati Pubblici del 2006. La riforma del 2001 ha sancito la competenza legislativa esclusiva dello Stato, oltre che nella tutela della concorrenza, anche in altri importanti pilastri: l’ordinamento civile (per gli aspetti contrattuali) e la giurisdizione civile e ammi nistrativa per la tutela secondaria7. Il secondo capitolo definisce l’ambito di applicazione del Codice, quali sono i soggetti tenuti a rispettarlo (ambito soggettivo) e quali contratti vi sono assoggettati (ambito oggettivo). L’analisi è solo apparentemente teorica perché i tentativi di evitare procedure a rilevanza pubblica, sono piuttosto frequenti e spesso si ricorre a trattative private. La concorrenza è quindi mi nacciata in questa fase molto di più che in quella effettiva di gara dove i for malismi e le regole or mai sono consolidate. Molti soggetti, anche se sono for mal mente costituiti come persone giuridiche di diritto privato, da un punto di vista sostanziale sono pubblici sia per la natura dei loro azionisti sia perché destinati a soddisfare “esigenze di interesse generale avente carattere non legislazione sugli appalti, in particolare la 401 e la 430 del 2007. La recentissima sentenza 12 febbraio 2010, n. 45, nel dichiarare l’illegittimità Costituzionale di alcuni articoli della legge della Provincia Autonoma di Trento 26/1993, ha confermato che i lavori pubblici “non integrano una vera e propria materia, ma (..) possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali” e nel “settore degli appalti, rientrano nella nozione di tutela della concorrenza tutte le disposizioni che perseguono fini riconducibili all’esigenza sia di evitare comportamenti delle imprese idonei ad alterare le regole concorrenziali sia di garantire la progressiva liberalizzazione dei disposizioni del Codice degli mercati”, “i principi desumibili dalle appalti pubblici hanno natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come tali costituenti legittimamente limite alla potestà legislativa primaria dello statuto speciale delle Regioni e delle Province autonome”. 7 Sui tre pilastri citati si è soffermato Pasquale De Lise (Presidente della Commissione che ha curato la redazione del Codice) nell’introduzione al Trattato dei Contratti Pubblici, Sandulli M.A., De Nictolis R., Garofoli R., Giuffrè, 2008. 5 industriale o commer ciale.8” Non sempre queste organizzazioni, in forza della loro natura privatistica, utilizzano le procedure a evidenza pubblica a cui sono tenute per il rispetto della concorrenza. Il terzo capitolo analizza gli aspetti della procedura di aggiudicazione e scelta del contraente. L’analisi è effettuata mettendo in evidenza i momenti in cui la concorrenza può venire meno a seguito di un uso distorto della discrezionalità tecnica, evidenziando gli strumenti individuati dal Codice e l’applicazione concreta. In particolare ci si è soffer mati sulle possibili procedure utilizzabili, sui mezzi di pubblicità e conoscibilità delle gare, sulla definizione delle specifiche tecniche e sullo svolgimento con la valutazione delle offerte che, contrariamente a quanto si potrebbe i mmaginare, presenta in ordine alla tutela della concorrenza aspetti meno problematici di altre fasi, in quanto la normativa e la giurisprudenza sono maggior mente consolidate. Vengono poi analizzate le fasi di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto e alcuni aspetti dell’esecuzione, in particolare le problematiche legate al rinnovo. Il quarto capitolo effettua un approfondimento sulle barriere di ingresso nei telematiche. contratti Se da inerenti un lato le tecnologie l’infor matizzazione informatiche è un e i mportante strumento per la pubblicità e l’efficienza delle procedure, dall’altro sta diventando un sempre più rilevante centro di spesa. È un mercato però che presenta alcune particolarità che ho cercato di evidenziare in questa trattazione, in particolare per gli aspetti legati all’approvvigionamento, gestione e sostituzione del software. 8 Viene richiamata la definizione di organismo dell’art. 26 comma 3 del codice degli appalti. 6 di diritto pubblico I. La tutela della concorrenza e gli appalti nell'ordinamento giuridico Il tema degli appalti e della concorrenza ha avuto negli ulti mi anni una complessa evoluzione ed è stato fortemente influenzato dall’ordinamento europeo. In questo capitolo si cerca di evidenziare l’evoluzione della normativa e i motivi politici ed economici che hanno portato il nostro legislatore a seguire questo percorso. L’analisi è fatta partendo dalle fonti normative di livello superiore ovvero le fonti costituzionali e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. È opportuno effettuare alcune premesse. Rispetto alla materia della concorrenza, questa viene analizzata con specifico riferi mento alla disciplina sugli appalti, senza soffer marsi sulle nor me che pongono obblighi direttamente in capo alle i mprese, ma piuttosto come insieme di regole rivolte alla Pubblica Ammi nistrazione affinché questa garantisca parità di trattamento alle i mprese permettendo quindi di agire in un regi me di concorrenza. Una seconda premessa va fatta in relazione alla individuazione della competenza legislativa nel nostro ordinamento ed in particolare al riparto di competenze sancito dalla rifor ma del Titolo V della seconda parte della Costituzione del 2001 9 che ha introdotto, come è 9 Il nuovo articolo 117 è stato introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 promulgata in seguito all’esito positivo del referendum costituzionale tenutosi il 7 ottobre 2001. La riforma costituzionale del 2001 ha portato a un’inversione completa del criterio di ripartizione della competenza legislativa tra Stato e Regioni. Il vecchio articolo 117 enumerava le materie di competenza regionale e affidava allo Stato tutto il resto; ora invece il carattere residuale è attribuito alla potestà legislativa regionale (Martines T. Diritto Costituzionale, Giuffrè editore, 2002). La portata federalista di questa riforma è potenzialmente molto vasta. Si evidenzia che la materia appalti o contratti pubblici non compare nei due elenchi delle materie a potestà esclusiva statale o concorrente Stato Regione e quindi dovrebbe essere ricondotta alla potestà regionale in via residuale. Come si vedrà diffusamente concorrenza. 7 è invece assorbita dalla noto, una tripartizione sulla competenza legislativa Stato-Regioni nella quale le competenze esclusive dello Stato e quelle concorrenti Stato-Regione sono espressamente individuate, mentre quelle esclusive regionali hanno carattere residuale ovvero vi rientrano tutte quelle materie non espressamente elencate nelle due precedenti. Uno dei primi passi sarà quello di individuare, anche grazie alle pronunce della Corte costituzionale, a chi spetta la competenza legislativa sulla materia degli appalti. Una terza osservazione va fatta prendendo in considerazione il rapporto tra ordinamento italiano ed europeo. In forza dell’articolo 11 della Costituzione e di una costante giurisprudenza inizialmente solo europea10, oggi recepita anche dalla nostra suprema Corte, è ormai riconosciuto il primato del diritto dell’Unione su quello nazionale nelle materie ad essa attribuite. Nel troviamo nostro la ordinamento, Costituzione e in ci ma alla le leggi poi gerarchia (fonti delle primarie) fonti, e i regolamenti (fonti secondarie) mentre in quello europeo la fonte sovraordinata è rappresentata dal Trattato (o meglio i due Trattati) e le fonti primarie sono i regolamenti e le direttive11. Il regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membr i e rappresenta l’equivalente della legge statale, mentre la direttiva è rivolta allo Stato (o agli Stati) e lo vincola rispetto al risultato da raggiungere, lasciandogli libertà rispetto ai mezzi che utilizzerà; la direttiva in sostanza, pur avendo la stessa portata obbligatoria del regolamento, 10 Le prime importanti sentenze della Corte di giustizia europea che prevedono limitazioni alla sovranità nazionale e stabiliscono il primato del diritto comunitario sono Costa contro Enel (1964) e Simmenthal (1978); inizialmente la posizione della Corte Costituzionale rigetta questa visione, ma nel 1984 con la sentenza Granital viene accettato il primato del diritto europeo anche da parte della nostra suprema Corte, proprio in forza delle limitazioni alla sovranità nazionale previste dall’art. 11. In tal senso cfr. Tesauro G., Diritto Comunitario, CEDAM 2005, 186 ss. 11 Tra gli atti vincolanti dell’ordinamento comunitario possiamo considerare anche la decisione che, al pari del regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma si differenzia da questo per avere destinatari specificamente designati ed è dunque priva di quella portata generale tipica degli atti legislativi; cfr. Tesauro G., Diritto Comunitario, 136 ss. 8 va recepita con un atto nor mativo dello Stato anche se talvolta, pur in mancanza di attuazione formale (legge o atto ammi nistrativo) produce effetti obbligatori. Con questa premessa si vuole mettere in risalto che, a fianco delle norme e dei principi costituzionali, si devono considerare quelli derivanti dal Trattato di Lisbona e che le direttive (2004/17 e 2004/18), oltre a essere il fondamento giuridico per l’emanazione del Codice, rappresentano anche una chiave di lettura interpretativa della norma nazionale. 1. Le fonti costituzionali 1.1 La tutela della concorrenza nella nostra Costituzione Fino alla riforma costituzionale di questo inizio di millennio la nostra Carta fondamentale non dedicava espliciti riferimenti alla disciplina della concorrenza. Essa veniva ricompresa implicitamente nella libertà economica dell’articolo 41 in un contesto in cui, è appena il caso di ricordarlo, tale libertà incontra i li miti dell’utilità sociale e dei fini sociali 12. Una tutela molto ridotta che, come vedremo nei prossimi paragrafi, è stata ampliata dalla spinta delle disposizioni comunitarie e dalla riforma costituzionale del 2001 e che trova applicazione nel Codice dei contratti pubblici. Nella Costituzione non c’è un riferimento preciso alla disciplina degli appalti, ma trovano indirettamente spazio temi quali la trasparenza e la parità di trattamento tra i concorrenti che sono tipici della disciplina dei contratti pubblici. Essi hanno storicamente individuato il proprio referente normativo costituzionale 12 Tufarelli nell’articolo F. La 97 che, concorrenza nel nella primo comma, giurisprudenza pone della a Corte costituzionale tratto da Giustizia Amministrativa, 1 aprile 2009 analizza anche le pronunce del giudice delle leggi antecedenti alla riforma del 2001 e, tra le altre, la sentenza 6/1956 nella quale appunto la concorrenza viene riconosciuta come uno dei principi del nostro ordinamento giuridico (ricompresa nelle libertà economiche dell’art. 41) ed evidenzia il ruolo forte che lo Stato doveva avere nei confronti dell’iniziativa economica e quindi anche della concorrenza. 9 fondamento dell’organizzazione degli uffici pubblici il buon andamento e l’imparzialità. Questi due l’i mparzialità Possiamo principi trova affer mare la sono sua che fortemente connessi giustificazione determinati nel valori tra buon sono loro e andamento. stati comunque tutelati nell’ordinamento costituzionale, ma negli ultimi anni hanno conosciuto un presupposto trattamento non è diverso finalizzata e più forte. semplicemente La parità all’efficienza di della Pubblica Ammi nistrazione, ma assume, nella più ampia concezione di concorrenza, l’obiettivo di elemento posto a favore del mercato libero quale strumento indispensabile per la crescita e la regolazione dell’economia. 1.2 La riforma costituzionale del 2001 e la posizione della Consulta Il nuovo ordinamento costituzionale introdotto con la revisione del 2001 che ha rifor mato il Titolo V della seconda parte della Carta, ha inserito la concorrenza tra le materie di esclusiva competenza dello Stato (art 117, comma 2, punto e). La concorrenza è stata equiparata a materie quali la difesa, la moneta, l’organizzazione dello Stato: è un salto di qualità evidente che ha avuto conseguenze anche sulla giurisprudenza della Corte costituzionale. La Consulta, nella sentenza 14/20004 che risolve una serie di questioni di legitti mità in via principale sollevate da numerose Regioni nei confronti dello Stato in relazione all’applicazione dei nuovi art. 117, 118 e 119, pone la tutela della concorrenza tra gli elementi di regolazione dell’economia e del mercato e introduce “un’accezione dinamica di concorrenza, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali”13. 13 La sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 14, è la prima pronuncia trasversale e che assegna introduce alla l’accezione concorrenza dinamica; il valore Lacava C. di I materia contratti pubblici tra Stato e Regioni e la tutela della concorrenza in Giornale di diritto amministrativo 6/2008 la definisce come il leading case; Morrone A. Il diritto regionale nella Giurisprudenza e nelle fonti, CEDAM, 2005 10 La concorrenza è quindi una materia assolutamente trasversale, anzi non è una materia in senso stretto, ma una competenza del legislatore statale che può investire tutte le materie. È una visione forte e nuova, di origine chiaramente comunitaria che viene riaffer mata in pronunce successive, quali la 272/2004 e la 162/2005, dove vengono riproposti i concetti di trasversalità e accezione dinamica, e in due sentenze del 2007, la 430 e soprattutto la 401 che dichiara inammi ssibili una serie di ricorsi proposti da alcune Regioni sulla legitti mità costituzionale del Codice dei contratti pubblici ed in particolare dell’articolo 4 che i mpedisce alle Regioni di dettare una disciplina diversa da quella del codice in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti, criteri di aggiudicazione, procedure di affidamento, poteri dell’Autorità di vigilanza, stipulazione dei contratti e contenzioso. È appena il caso di ricordare che la materia “Appalti” o “Contratti Pubblici” non appare nell’art. 117 e quindi, a rigor di logica, dovrebbe entrare nella competenza legislativa esclusiva (in via residuale) delle Regioni, ma le pronunce della Consulta la ‘spazzano’ via di fronte alla trasversalità della concorrenza. La normativa sugli appalti è quindi ‘salva’ dai possibili interventi legislativi delle Regioni proprio grazie alla forza trasversale della concorrenza. Questa posizione della Corte è stata riaffermata e rinforzata dalla recente sentenza 283 del 6 novembre 2009 che affer ma la riserva statale sulla concorrenza a prescindere dal valore economico del contratto e quindi anche per le procedure sotto soglia. I principi esposti in precedenza, trovano il loro fondamento nell’ordinamento comunitario. Senza entrare nell’analisi dettagliata delle singole norme, possiamo evidenziare che, nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea entrato in vigore con il Trattato mette in evidenza il principio di rilevanza macroeconomica che ha spinto la Corte a considerarla materia trasversale; tale sentenza è commentata, tra gli altri, anche da Caranta R. in Tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile applicazione del titolo V della Costituzione il quale vede in tale pronuncia un pericolo di svuotamento della riforma federalista del 2001. 11 di Lisbona,14 il termine concorrenza è presente più di 20 volte; lo troviamo all’articolo 3 nei principi generali e un intero Capo, all’interno del titolo VII, disciplina le “regole di concorrenza” agli articoli 101 e seguenti. In conclusione, l’influenza pervasiva della disciplina europea ha spinto alla codificazione della concorrenza nel nostro ordinamento; la Corte costituzionale, considerata materia con una trasversale costante applicabile giurisprudenza, alla disciplina l’ha degli appalti. In tal modo ha affer mato la potestà legislativa esclusiva dello Stato, sottraendola alle Regioni. Sulle conseguenze delle pronunce del giudice delle leggi, dal 2004 in avanti, in materia di appalti e concorrenza si tornerà successivamente, dopo avere analizzato nel dettaglio la disciplina e anche l’evoluzione storica della legislazione in materia: a quel punto si potrà comprendere meglio come queste sentenze, non solo hanno chiarito l’ambito interferenze della di applicazione legislazione del Codice regionale, ma salvandolo hanno dalle introdotto nell’ordinamento nuovi valori quali la trasversalità pervasiva della concorrenza e ne hanno ampliato il significato e la portata attribuendo ad essa una funzione a favore del mercato. Rispetto a queste pronunce, vorrei concludere con una parentesi prettamente costituzionale mettendo in evidenza come una parte della dottrina le ha intese come una li mitazione alla spinta federalista della riforma del Titolo V del 2001. Interessante è la lettura di Celotto 15 14 Dopo il fallimento della Costituzione Europea, a seguito della bocciatura nei referendum popolari in Francia e Olanda, il trattato di Lisbona ha riproposto il modello del doppio trattato: il Trattato di Mastricht o Trattato sull’Unione Europea è affiancato dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che sostituisce il Trattato che istituisce la Comunità Europea (TCE). Il Trattato di Lisbona è entrato in vigore il 1 Dicembre 2009 e, europeo, ha portato ad una nuova come spesso accade nell’ordinamento numerazione degli articoli. L’attuale articolo 101 corrisponde al vecchio 81 del TCE. 15 Celotto, La “legge di Kirschmann” non si applica al codice degli appalti (in margine alla sent. n. 401 del 2007 della Corte costituzionale), tratta dal sito http://www.neldiritto.it/appdottrina.asp?id=2337 commenta la famosa frase del procuratore tedesco von Kirschmann, sostenendo che la 12 che cita la legge di Kirschmann secondo la quale “basta il mutamento di una legge per fare cadere interi scaffali di una biblioteca” e, apparentemente contrariato, affer ma che per la sentenza 401 tale legge non è applicabile e sottintende (a mio avviso) un comportamento reazionario della Corte che svolge un’azione frenante alla spinta trasversale federalista della concorrenza. riforma Sulla del stessa 2001, linea, sacrificata qualche dalla anno pri mo Caranta aveva commentato la sentenza 14/2004, dando rilievo al fatto che la tutela della concorrenza rischiava di diventare una materia senza limiti. A prescindere dalle considerazioni sul federalismo della nostra Costituzione, che esulano dall’argomento trattato, vorrei piuttosto porre l’attenzione su un punto cardine di questo lavoro ovvero la necessità di soppesare valori e interessi distinti tra loro. In questo caso si trovano su fronti opposti da un lato la concorrenza, tutelata tramite la competenza legislativa statale dal giudice costituzionale, e dall’altro la volontà delle regioni di disciplinare determinate materie con leggi proprie. Art. 41 Cost, Libertà Economica Art. 97 Cost, Buon Andamento e Disciplina della Concorrenza, Trattato Imparzialità europea per il funzionamento dell’Unione Riforma del Titolo V, Nuovo 117, Concorrenza Competenza dello Stato Pronunce della Consulta, in particolare 401/2007, concorrenza materia trasversale che copre anche la disciplina degli appalti. Legittimo art. 4 del Codice: le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa in relazione a selezione dei concorrenti, criteri di aggiudicazione, procedure di affidamento, poteri dell’Autorità Corte ha riveduto e corretto la rivoluzione copernicana contenuta nella riforma del 2001. 13 2. La normativa sugli appalti 2.1 L’evoluzione legislativa in Italia ed in Europa Il Codice De Lise copre tutta la materia degli appalti, sia per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici che per le forniture di beni e servizi. Questa omogeneizzazione, frutto di due direttive europee del 2004, rappresenta uno degli elementi caratterizzanti del Codice perché in passato l’ordinamento era particolarmente frazionato. Le pri me regole di evidenza pubblica nella scelta del contraente sono riconducibili alla legge di contabilità generale dello Stato, Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e al relativo regolamento, R.D. 827/1924. Gli obiettivi perseguiti da tali nor me si possono rinvenire nel soddisfaci mento dell’interesse pubblico della stazione appaltante la quale deve scegliere l’offerta più conveniente. Questo approccio viene confer mato con la Costituzione Repubblicana che, come abbiamo visto, persegue il buon andamento e l’i mparzialità. Devono passare diversi decenni per cambiare i presupposti di fondo e questo mutamento avviene attraverso l’integrazione europea. L’interesse comunitario per i contratti pubblici è collegabile alle dimensioni del fenomeno e alla conseguente rilevanza che assume in campo economico16. Il fondamento giuridico delle pri me direttive in materia, negli anni ’70, è rinvenuto nel Trattato di Roma17 e in particolare nel divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Le 16 Quella che oggi conosciamo come Unione Europea, è nata come una comunità di tipo economico. Il primo Trattato, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, tra Germania, Italia, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo istituisce la Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Alla CECA si affianca (e successivamente l’assorbe) la Comunità Economica Europea che nel 1973 si allarga ad altri 3 stati (Irlanda, Danimarca, Regno Unito); progressivamente si arriva alla composizione attuale con un assetto politico, giuridico e monetario oltre che solo economico come era in origine. 17 Il Trattato di Roma è stato firmato il 25 marzo 1957 ed è considerato il Trattato Istitutivo della Comunità Economica Europea. 14 direttive di quel periodo fanno riferimento soprattutto alla tutela delle quattro libertà fondamentali garantite dal Trattato18. A partire dagli anni ’80, la previsione di specifiche procedure a evidenza pubblica a garanzia della massi ma libertà di accesso al mercato di lavori, servizi e forniture ha costituito uno dei principali obiettivi della Comunità Europea. L’Atto Unico Europeo del 1986 ha posto espressamente l’esigenza di garantire alle imprese “la possibilità di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno alla Comunità, grazie all’apertura degli appalti pubblici nazionali19.” La normativa comunitaria della seconda metà degli anni ’80 e degli anni ’90 si caratterizza per un’i mpostazione più attiva tesa a combattere la frequente elusione da parte delle stazioni appaltanti delle regole di pubblicità, trasparenza e imparzialità attraverso la prescrizione di misure comuni idonee al rispetto della par condicio. La sistemazione della materia posta dalle direttive del 1992 e del 1993 e la maggiore attenzione posta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, costituirono un i mportante supporto al raggiungi mento di tali obiettivi che imponevano di individuare quale fine pri mario la garanzia della concorrenza. Il pri mo tentativo sistematizzante messo in atto dal legislatore nazionale è stata l’emanazione della L. 109/94, la legge Merloni, nota come legge quadro dei Lavori Pubblici, anche se a fianco di questa c’erano ancora norme ad hoc che disciplinavano i lavori in economia, 18 Si fa riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori, delle merci, dei capitali e delle imprese. 19 Il quadro normativo comunitario è ben descritto da Sandulli M.A. nel Trattato sui Contratti pubblici, Vol. I, I principi in generale, i contratti pubblici, i soggetti, Sezione I l’oggetto, 8 ss. 15 le forniture di servizi e di beni20 e altri settori più specifici come i lavori del genio militare, le grandi infrastrutture e i beni culturali. Nel 1996, la Commissione pubblica il libro verde degli appalti pubblici nell’Unione Europea e comunica che intende procedere alla revisione delle diverse direttive elaborate agli inizi degli anni 90. Nel 2004 il legislatore europeo introduce due direttive, la 2004/17 e 2004/18. La prima volta ad unificare la disciplina degli appalti e delle concessioni di lavori, servizi e forniture nei settori cosiddetti speciali ovvero, elettricità, trasporti, acqua, servizi postali e la seconda, la direttiva unica degli appalti, nei settori ordinari. Con la legge comunitaria 200421, L. 62, 18 Aprile 2005, il Parlamento italiano delega il Governo a recepire le direttive 2004/17 e 2004/18 in un unico testo nor mativo. Nel 2006 viene promulgato il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 che entra in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 maggio anche se per alcune norme l’entrata in vigore è posticipata al 1 febbraio 2007. L’uscita del codice è seguita dall’emanazione di tre i mportanti decreti correttivi: il primo, D.Lgs. 7/2007, è intervenuto sul responsabile del procedi mento, i controlli sulle SOA22, la pubblicità e ha operato un ulteriore rinvio della operatività di alcuni articoli al 1 Agosto 2007. Il secondo decreto correttivo, D.Lgs. 113/2007, ha portato i mportanti modifiche a norme inerenti le for me di controllo e di vigilanza sulla sicurezza del 20 Tre distinti decreti legislativi disciplinavano gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria di forniture (D.Lgs. 358/1992), servizi (D.Lgs. 157/2005) e lavori e servizi nei settori speciali (D.Lgs. 158/1995). Gli appalti sotto soglia erano disciplinati dal d.P.R. 573/1994; i servizi e le forniture in economia dal DPR 384/2001 e i lavori in economia dal regolamento attuativo della Legge Merloni (d.P.R. 554/1999). Riferimenti tratti da Sandulli M.A., Trattato sui contratti pubblici, Vol. 1, 16ss. 21 Al fine di uniformare l’ordinamento italiano a quello europeo la Legge La Pergola, L. 86/1989, prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, il governo presenti un disegno di legge che raccolga gli obblighi assunti dallo Stato italiano in sede comunitaria nell’anno precedente. 22 SOA è acronimo di Società Organismo di Attestazione che rappresenta lo strumento di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori pubblici. 16 lavoro, modificando in particolare la disciplina del subappalto. Il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 costituisce il terzo correttivo che ha portato novità in tema di finanza di progetto, opere di urbanizzazione a scomputo, lavorazioni specialistiche ed esclusione automatica delle offerte anomale. L’introduzione del Codice non è però ancora completa. All’articolo 5 è prevista l’emanazione di un regolamento di attuazione che, ad oggi, non è stato ancora adottato. Restano quindi applicabili le nor me attuative ed esecutive previste dalla legge quadro dei lavori pubblici23, se non espressamente abrogate. 2.2 Gli elementi caratterizzanti del Codice Il Codice è composto da 257 articoli e 22 allegati ed è organizzato in 5 parti: 1) Principi e disposizioni comuni e individuazione dei contratti esclusi dall’applicazione del Codice. Contiene le norme relative all’oggetto, i principi, le definizioni, il riparto tra Stato e Regioni, il ruolo dell’Autorità di vigilanza e dell’Osservatorio. 2) Disciplina dei contratti nei settori tradizionali (ordinari) per lavori, beni e servizi; sono quelli assoggettati alla Direttiva 2004/18, in pratica tutto ciò che esula dai settori speciali. 3) Disciplina dei contratti nei settori speciali; sono quelli volti a recepire la Direttiva 2004/17 che riguarda i settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica. 4) Norme sul contenzioso. Disciplina gli strumenti stragiudiziali e giudiziali di composizione delle liti in materia di appalti (transazione, accordo bonario, arbitrato, giurisdizione esclusiva del Giudice Ammi nistrativo). 5) 23 Disposizioni transitorie e di collegamento. Si fa riferimento in particolare al regolamento approvato con d.P.R. 554/1999 ovvero al regolamento attuativo della L. 109 del 1994, Legge Merloni. 17 Oltre alla creazione di una disciplina unitaria - come anticipato in precedenza - il codice prosegue nella direzione indicata dalle direttive comunitarie. Pri ma di tutto, il legislatore ha adottato la terminologia europea e scompaiono le espressioni asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso. Vengono utilizzate le procedure aperte, ristrette e negoziate e introdotte nuove procedure quali il dialogo competitivo e l’accordo quadro. Si incentiva l’uso delle tecnologie infor matiche con la previsione delle gare telematiche e del mercato elettronico anche attraverso le centrali di committenza, come la società pubblica del Ministero delle Finanze, Consip SpA24 o le agenzie regionali come l’Agenzia Intercent25 della Regione Emilia Romagna. Viene introdotto l’istituto dell’avvalimento che per mette ad un operatore economico che partecipa ad una gara di avvalersi di requisiti in possesso di un altro operatore ausiliario che li ‘presta’ limitatamente alla gara in oggetto. Il ruolo dell’Autorità di Vigilanza (dei contratti pubblici e non semplicemente dei lavori pubblici) è rafforzato in quanto assume la nuova funzione di componimento delle controversie sorte in fase di scelta del contraente26. Terminologia del codice Espressioni Procedura aperta disciplina previgente Asta pubblica 24 usate nella Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è l'azionista unico, ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni. Consip è stata istituita con il DPR 414/1997 e dal 2000, con il Decreto ministeriale del 24 febbraio 2000, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato nella Consip la struttura di servizio per gli acquisti di beni e servizi per le P.A. 25 L’agenzia costituita in regionale Intercent-er applicazione della (Regione LR Emilia "Sviluppo Romagna) regionale della è stata Società dell'informazione" n.11 del 24/05/2004 ed è attiva dal 2005. 26 L’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è disciplinata dall’art. 6, comma 7, lettera n del Codice. 18 Procedura ristretta Procedura negoziata Affidamento congiunto di Licitazione privata Trattativa privata Appalto concorso, appalto progettazione ed esecuzione integrato lavori 27 2.3 Le definizioni rilevanti Al fine di rendere più chiara la trattazione che segue e dopo avere inquadrato i referenti normativi costituzionali e l’evoluzione della disciplina degli appalti, vorrei dedicare un paragrafo per riprendere e aggregare alcune espressioni che trovano la loro fonte nella maggioranza dei casi nel codice dei contratti pubblici. Contratti pubblici. Sono “i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, l’acquisizione di servizi o di forniture”, art. 3 comma 3. Nella categoria dei contratti pubblici rientrano quindi sia gli appalti pubblici che le concessioni, sono entrambi contratti a titolo oneroso, ma le concessioni si distinguono per il fatto che il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l’opera. Appalto e concessione, secondo l’art. 53, sono le uniche tipologie contrattuali mediante le quali possono essere realizzati i lavori pubblici, fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori in economia. 27 Secondo una definizione più rigorosa riportata in Sandulli M.A. Trattato sui contratti pubblici (p 2119) l’appalto concorso è l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione previa acquisizione in gara del progetto definitivo. 19 Appalti28 di lavori. Hanno per oggetto l’esecuzione, o la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori e opere. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, manutenzione, ristrutturazione di opere. L’opera è il risultato di un insieme di lavori; art. 3 commi 7,8. Appalti di forniture. Hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti; art. 3 comma 9. Appalti di servizi. Il codice non fornisce una definizione specifica degli appalti di servizi, ma li individua in via residuale rispetto a lavori e forniture e li elenca dettagliatamente nell’allegato II, art. 3 comma 10. Procedura aperta. Sono procedure aperte quelle in cui “ogni operatore economico può presentare una offerta”, art. 3 comma 37. Procedura ristretta. Sono procedure ristrette quelle in cui “ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle ammi nistrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta”, art. 3 comma 37. 28 Il contratto di appalto è tra quelli disciplinati nel codice civile agli articoli 1655 e seguenti. Secondo il Codice “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”. Secondo Moscarini in L’appalto nel codice civile e nel codice dei contratti pubblici nel Trattato sui contratti pubblici, Vol. I, la definizione del codice dei contratti e quella del codice civile non sono in contraddizione. Il codice dei contratti pubblici disciplina in particolare l’appalto pubblico e riconosce, all’art.2, la portata generale del codice civile rimandando alla sua disciplina per quanto non espressamente previsto. Gli appalti (pubblici e privati) appartengono alla categoria generale dei contratti a prestazioni corrispettive e sono riconducibili, in particolare, al modello romanistico do ut facias (funzione di scambio tra prestazione di dare e di fare) che si contrappone al do ut des (funzione di scambio tra due prestazioni di dare). Caratteristica fondamentale del contratto di appalto è l’assunzione di rischio da parte del prestatore d’opera. Mentre risulta agevole ricondurre al do ut facias gli appalti di lavori e servizi, gli appalti di forniture sono probabilmente più vicini al contratto di compravendita e quindi al modello do ut des. 20 Procedura negoziata. Sono procedure negoziate quelle “in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto; il cottimo fiduciario costituisce una procedura negoziata”, art. 3 comma 40. Dialogo competitivo. È una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità, art. 3 comma 39. Il dialogo competitivo è una novità del Codice dei contratti pubblici di derivazione comunitaria (trova infatti collocazione nella Direttiva Unica degli Appalti 2004/18/CE); è una procedura strutturata in fasi successive ed è considerata eccezionale rispetto alla procedure ordinarie cioè quella aperta e quella ristretta. Stazione appaltante. In prima approssimazione possiamo affermare che è la macro categoria di soggetti tenuti al rispetto del Codice, art. 3 comma 33. Comprende la Pubblica Ammi nistrazione e gli organismi di diritto pubblico. Le definizioni sopra riportate sono solo un sottoinsieme di quelle ricomprese nell’art. 3 del Codice; sono le più significative ai fini della presente trattazione. Alcune verranno estese nel corso del testo in relazione all’applicazione del principio della concorrenza nel Codice. 3. La concorrenza nel nostro ordinamento 3.1 Le origini e l’evoluzione della normativa a tutela della concorrenza Fino ad ora ho evidenziato come la concorrenza sia uno dei principi fondamentali dell’ordinamento europeo e come si sia progressivamente affermata anche nelle nostre nor me nazionali. A questo punto è opportuno mettere in risalto che cosa è la concorrenza e soprattutto che ruolo riveste nella disciplina degli appalti e come verrà analizzata in questo lavoro. Partiamo da un’analisi economica: secondo Adam Smith, il pri mo degli economisti classici, concorrenza vuol dire il padre compenso 21 dell’economia a coloro che liberale, forniscono “Pura i beni migliori al prezzo più basso29.” Sempre restando in ambito economico, ma attualizzando ai nostri giorni, la concorrenza è quella condizione che mette gli operatori in competizione tra loro partendo da un piano (al meno potenziale) di parità al fine di acquisire fette di mercato e che per mette al mercato di regolarsi in modo autonomo senza il dirigismo dello Stato. Spostandoci su un piano giuridico, la normativa che tutela la concorrenza prende il nome di antitrust ed è finalizzata ad impedire che le i mprese, in modo singolo o associato, attuino comportamenti che li mitano questa situazione di competitività tramite accordi o comportamenti che tendono a favorire posizioni di dominio e consolidare situazioni di monopolio. Le origini del diritto antitrust sono anglo-americane e la prima normativa è il famoso Sherman Act30 approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1890. In Europa nel secondo dopoguerra furono varate molte legislazioni anti monopolistiche. L’Italia giunge ad una disciplina antitrust solo con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Nor me per la tutela della concorrenza e del mercato". Il ritardo è giustificato da motivi politici e influenza culturali anche che, sulla come nostra abbiamo Costituzione già ed visto, in hanno avuto particolare sul ‘tiepido’ articolo 41 che li mita la libertà economica ai fini sociali e all’utilità sociale. La Legge 287/1990 introduce un altro istituto tipico dei paesi di common law cioè l’Autorità indipendente (dal potere politico) a tutela della concorrenza che appunto viene istituita con questa legge un secolo dopo lo Sherman Act. 29 La ricchezza delle nazioni o Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations), pubblicata il 9 marzo 1776, è la principale opera di Adam Smith, ritenuto il fondatore dell'economia politica liberale, informazioni su Smith tratte da wikipedia.it. Su Adam Smith sono stati tratti spunti anche da Nuti F., Uomini, imprese e mercati. 30 Lo Sherman Antitrust Act venne emanato su proposta del senatore dell’Ohio John Sherman nel 1890 e trova la prima applicazione nel 1911 contro l’impero petrolifero del magnate John Davison Rockefeller e contro l'Americ an Tobacco Compan y. 22 3.2 La concorrenza e il mercato La legge a tutela della concorrenza e l’attività di controllo dell’Authority mirano a contrastare, in particolare, due forme di violazione: l’abuso di posizione dominante e l’intesa restrittiva della concorrenza. È una legislazione rivolta alle imprese in cui lo Stato ha un ruolo terzo con l’obiettivo di prevenire e repri mere situazioni che vadano a contrastare la corretta competizione. È la “concorrenza nel mercato”31 ossia quella che si persegue attraverso la liberalizzazione del mercato stesso attraverso l’imposizione di comportamenti destinati alle imprese. L’accezione che affronterò in questo lavoro è qualcosa che va oltre, non è semplicemente un insieme di regole volte a li mitare deter minati comportamenti, ma piuttosto un principio di carattere generale, un’indicazione trasversale che è rivolta non alle i mprese, ma allo Stato, inteso come Stato-persona, cioè come soggetto che tramite la sua organizzazione (la Pubblica Ammi nistrazione nel suo complesso) agisce come operatore che ali menta la domanda. Mentre nel mercato ‘tradizionale’ la domanda è costituita dai consumatori che si regolano in modo autonomo cercando le migliori condizioni possibili (prezzo più basso in relazione alla qualità richiesta), nel mercato dei contratti pubblici la domanda è ali mentata dalla Pubblica Ammi nistrazione che quindi rappresenta il consumatore o cliente. Il comportamento di questo consumatore anomalo viene regolato per dare pari opportunità a tutti i soggetti che rappresentano l’offerta. 31 Il concetto di “concorrenza nel mercato” descritto in questo paragrafo si contrappone alla “concorrenza per il mercato” che è trattato nelle prossime pagine. Nel primo caso la disciplina è quella definita dalle norme antitrust ed è rivolta alle imprese, mentre nel secondo ha un’accezione più generale e trasversale. Questa distinzione è stata fatta dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza 401/2007 ed è stata ripresa dalla dottrina; si segnala in particolare Lacava C., I contratti pubblici tra Stato e Regioni e la tutela della concorrenza in Giornale di diritto amministrativo 6/2008 e Tuffarelli F., La concorrenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale in Giustizia Amministrativa, rivista di diritto pubblico, 1/4/2009. 23 In questo contesto analizzeremo la concorrenza. L’indirizzo della spesa pubblica è un elemento fondamentale delle scelte politiche: la Pubblica Amministrazione può realizzare opere pubbliche, erogare servizi, può aumentare o diminuire il denaro destinato alla spesa (incidendo sulla leva fiscale); queste scelte rientrano nella discrezionalità politica, ma il denaro destinato alla spesa deve essere i mpiegato in condizioni di parità tra i concorrenti. Il fine non è solo l’efficienza o il buon funzionamento (rectius ‘andamento’) della PA, ma piuttosto creare le condizioni affinché le i mprese operino in modo competitivo perché questo rappresenta la strada migliore per favorire lo sviluppo economico. Il terzo modello di mercato rappresentato nello schema seguente è quello che vede lo Stato agire come i mprenditore, modello molto diffuso nel nostro paese nel secondo dopoguerra che progressivamente è diminuito con la soppressione delle partecipazioni statali e le grandi privatizzazioni degli anni ’90. È il sistema più lontano dalla concorrenza, dal libero mercato e dal modello di sviluppo del diritto comunitario, ampiamente superato nei principi, ma ancora presente nella pratica anche nell’ambito dei contratti pubblici con gli affidamenti in house: l’analisi di questo mercato non rientra tra gli obiettivi di questa tesi e verrà affrontato in modo molto marginale32. 32 Il legislatore non ha ricompreso gli affidamenti in house nella disciplina del codice degli appalti. Per completezza si ricorda che in tale ambito è particolarmente rilevante l’art. 13 del DL 223/2006 (cd. Decreto Bersani) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.” convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006. Nonostante gli affidamenti in house rappresentino un elemento quantitativamente rilevante per gli appalti pubblici, ma non verranno trattati in questa sede. 24 Partecipazioni Mercato tradizionale Contratti pubblici Offerta: Impresa Offerta: Impresa Offerta: Impresa privata privata pubblica Domanda: consumatore Domanda: PA Domanda:consumat., PA Ruolo dello Stato: Stato imprenditore: Ruolo dello Stato: normativa sugli Modello da superare, lo normativa antirust appalti, garantire pari Stato entra in rivolta alle imprese opportunità alle concorrenza con i imprese. privati. pubbliche 3.3 La concorrenza come materia trasversale Nella disciplina dei contratti pubblici, è abbastanza evidente che la concorrenza di cui si parla non è quella della legislazione antitrust (“concorrenza nel mercato”), non è un insieme di regole prescrittive a cui devono attenersi determinati soggetti, ma piuttosto un principio trasversale e pervasivo che permea tutto il Codice. Le finalità sono le stesse e cioè lo sviluppo del mercato unico e libero con lo Stato che ha un ruolo di indirizzo e di garanzia e non di parte in causa, ma gli strumenti utilizzati sono diversi. Nel Codice non c’è un titolo, un capo o un articolo dedicati in modo esplicito alla concorrenza, ma questa trasversal mente è applicata al testo legislativo nel suo insieme. Il percorso che ci ha portato all’attuale concezione di concorrenza e alla sua applicazione nella disciplina degli appalti pubblici è piuttosto lungo e l’evoluzione decisamente rilevante. Il Regio Decreto del 1923 dava alla disciplina degli appalti una visione contabilistica, la Costituzione repubblicana ha inserito, nell’articolo 41, un supporto molto blando alla concorrenza e il fine dell’attività della Pubblica Amministrazione era prevalentemente il buon andamento. 25 Le costanti pronunce della Corte costituzionale dal 2004 in avanti, non solo hanno definito la competenza legislativa della Stato in materia di appalti, legislazione dei ma hanno contratti legato pubblici a in modo quella indissolubile della la concorrenza, assegnando a quest’ultima un ambito di applicazione che non può essere li mitato alla disciplina antistrust e che la stessa Corte ha talvolta indicato come “accezione dinamica della concorrenza” o “concorrenza per il mercato”. Fin dalla sentenza 14/200433 la Corte aveva individuato due accezioni diverse: quella statica che consiste nel ripristinare un equilibrio di mercato perduto a seguito dei comportamenti distorsivi e quella dinamica, più ampia, legata ad interventi proattivi, volta a ridurre squilibri che si potrebbero verificare nel mercato. Sempre nel 2004, con la pronuncia 272, il Giudice delle leggi afferma ancora che la tutela della concorrenza non può essere intesa in senso statico, come recupero di equilibri perduti, ma nell’accezione dinamica, nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a favorire le condizioni di sviluppo del mercato e a instaurare assetti concorrenziali. L’emanazione del Codice e il ricorso di diverse Regioni sulla legitti mità dello stesso porta la suprema Corte a perfezionare ulterior mente la sua posizione con le sentenze 401 e 430 del 2007. In materia di appalti quel che rileva non è la concezione di “concorrenza nel mercato”, ma piuttosto la liberalizzazione del mercato stesso attraverso la nozione di “concorrenza per il mercato” la quale i mpone che 33 il contraente Le sentenze venga 14/2004 scelto e mediante 272/2004 sono uniformi pronunciate procedure molto di prima dell’emanazione del Codice quando la normativa nazionale in materia di appalti era ancora particolarmente frazionata. La 14 è precedente anche all’emanazione delle direttive europee 2004/17 e 2004/18. Queste due pronunce sono le fondamenta per la robustezza del codice. È interessante leggere oggi la dottrina e i commenti dell’epoca ed effettuare una analisi ex-ante. La tutela della concorrenza assumeva già un carattere trasversale e pervasivo anche in assenza di un intervento sistematizzante del legislatore europeo ed italiano in tema di contratti pubblici. In tal senso si veda, Morrone A., Il diritto regionale nella giurisprudenza e nelle fonti nel commento alle sentenze 14 e 272 (56 ss.). 26 garanzia per assicurare il rispetto di valori comunitari e costituzionali. Da questo derivano varie conseguenze 34. La pri ma è il definitivo superamento della concezione contabilistica della materia dei contratti pubblici che qualificava la normativa interna come posta esclusivamente ad interesse dell’amministrazione. Diventa ora prevalente l’interesse a perseguire il più ampio confronto tra le i mprese per garantire loro condizioni di parità e di conseguenza il corretto funzionamento del mercato comune. La seconda conseguenza è che la tutela della concorrenza è più trasversale delle altre materie trasversali perché presenta alcune peculiarità. Essa infatti ha un carattere di genericità e astrattezza che la differenzia dalle altre materie trasversali che assumono ambiti di intervento o di disciplina delimitabili (si pensi ad esempio alla tutela del lavoro, del risparmio o dell’ambiente e alla sicurezza dello Stato). Un’ulteriore conseguenza è che la normativa nazionale può anche avere un contenuto analitico; i caratteri di “proporzionalità ed adeguatezza” presenti nella giurisprudenza costituzionale successiva alla rifor ma del Titolo V al fine di non compri mere troppo la normativa regionale, assumono con la sentenza 401 un significato diverso: non misurano il livello di dettaglio della norma statale, ma questa si può spingere fino alla analiticità necessaria che richiede la tutela della concorrenza; in sostanza restano di competenza regionali solo le norme “che non intendono incidere sull’assetto concorrenziale dei mercati” (sentenza 430). Nel mercato dei contratti pubblici le regole di dettaglio statali sulle procedure ad evidenza pubblica sono legitti me in quanto strumentali alla tutela della concorrenza e indispensabili allo scopo. Lo Stato è inoltre legittimato a produrre una nor mativa di livello regolamentare,35 senza alcuna limitazione, poiché nell’esercizio di tale funzione non sussiste la necessità di coinvolgere le Regioni. 34 Particolarmente rilevante il commento di Lacava C. in I contratti pubblici tra Stato e Regioni e la Tutela della concorrenza che individua le conseguenze delle pronunce della Corte riportate in queste pagine. 35 L’articolo 5 del codice prevede l’emanazione del regolamento attuativo che a oggi non è ancora stato adottato. 27 3.4 La tutela della concorrenza applicata nel Codice Dopo avere affrontato il significato che viene dato alla concorrenza nell’ordinamento contemporaneo e averne verificato la tenuta grazie alle pronunce della Corte, è opportuno analizzarne le conseguenze concrete nella legislazione vigente e nella sua interpretazione. In altri termini si cercherà di analizzare qual è l’applicazione della tutela della concorrenza nel Codice36. In concreto questo significa: - deter minare chi sono i soggetti tenuti al rispetto delle nor me in questione ovvero l’ambito di applicazione della nor mativa; ciò i mplica due cose principalmente: quali tipi di contratti sono soggetti alla disciplina che stiamo analizzando e quali soggetti sono tenuti a rispettarlo; - dare la massima conoscibilità alle procedure di gara attraverso l’applicazione degli idonei strumenti di pubblicità; - utilizzare le procedure tipiche previste dalla nor mativa: siamo in un contesto di diritto pubblico ammi nistrativo sorretto dal principio di tipicità degli atti; - adottare criteri non arbitrari nella scelta delle procedure e nell’applicazione di queste; - garantire forme di tutela secondaria in sede giudiziale o stragiudiziale; - tutelare anche l’esecuzione del contratto sia in seguito a comportamenti anomali o eccezionali del contraente, sia rispetto a comportamenti congeniti dei contratti; Tutti gli elementi sopra indicati, che definirei presidi o presupposti teorici della concorrenza, trovano concreta applicazione 36 Un’interessante ricostruzione dell’applicazione della concorrenza nelle gare viene proposta da Di Carlo M., La concorrenza nelle procedure di gara degli appalti pubblici in Rivista trimestrale degli appalti, 3/2008. L’autrice partendo dalla giurisprudenza costituzionale evidenzia alcuni momenti in cui la concorrenza deve essere tutelata durante la procedura di gara: nella definizione dei requisiti, nei criteri di aggiudicazione e nella fase di esecuzione. 28 nel Codice e costituiscono la spina dorsale di questa tesi. In questo paragrafo cercherò di darne una schematizzazione per essere approfondite in modo più analitico nei prossi mi capitoli. Su ognuno di questi temi viene fatta l’analisi della legislazione vigente e la tutela che è stata data a questo nor me dal Giudice e dalle Authority. Presupposto teorico Ambito di applicazione e limitazioni Procedure tipiche Pubblicità atti degli Specifiche tecniche Svolgimento della procedura di gara Divieto di rinnovo Tutela secondaria Strumento pratico Principi generali e casi esclusi Riferimenti Normativi Artt. 1-3; 16-22 Aperte, ristrette, negoziate Avvisi, bandi e inviti, strumenti tradizionali e innovativi Principio di equivalenza Valutazione delle offerte Limiti alla procedura negoziata Intervento dell’Autorità, contenzioso Artt. 54-57 Cap. III.1 Artt. 63-67 Cap. III.2 Art. 68 Cap. III.3.3 Art. 81-88 Cap. III.4 Art. 29, 57, 125 Cap. III.6 Art. 6, artt. 239246 Cap. I.3.6, Conclusioni artt. In lavoro Cap. II questo 3.5 Gli ostacoli alla concorrenza Fino ad ora la concorrenza è stata analizzata come elemento positivo finalizzato pri ma al buon andamento della Pubblica Ammi nistrazione ed ora anche al migliore funzionamento del mercato. Che cosa frena allora la concorrenza? Perché il regime degli appalti non opera costantemente in regime di concorrenza? L’ordinamento, pur essendo profondamente mutato ed evoluto negli ultimi trent’anni, non ha ancora raggiunto una maturazione piena e le motivazioni sono di vario tipo. Pri ma di tutto è opportuno evidenziare che ci sono principi che vengono posti al di sopra del valore della concorrenza e che il nostro legislatore considera meritevoli di una maggiore o diversa tutela. Il legislatore è chiamato ad operare delle scelte che devono soppesare interessi pubblici diversi e spesso in contrasto tra loro37. 37 Sulla funzione generale della Pubblica Amministrazione e sul bilanciamento degli interessi opposti sono state tratti spunti di riflessione 29 Nella scala dei valori tutelati nel nostro ordinamento, la concorrenza era quasi ‘dimenticata’ all’alba della Repubblica, mentre oggi, sulla spinta comunitaria, ha assunto una posizione predominante. Ci sono tuttavia altri interessi che sono, ancora oggi, considerati di maggior rilievo rispetto alla concorrenza e di conseguenza alcuni contratti pubblici non sono assoggettati alla disciplina del Codice. Tra questi ricordiamo quelli attinenti la sicurezza nazionali e le ar mi. Un altro ostacolo all’applicazione del Codice e alle sue disposizioni è il presunto eccesso di burocrazia che accompagna le procedure di selezione del contraente. L’indizione di una gara per la realizzazione di un’opera pubblica comporta inevitabil mente un allungamento dei tempi e un aggravio dell’attività amministrativa. La rapidità d’azione è quindi contraria alla libera concorrenza? Sembra di sì. L’assegnazione diretta di un appalto al fornitore della ‘porta accanto’ senza la predisposizione di un bando europeo rende più rapida l’esecuzione di un’opera e riduce i costi di gestione interna della procedura, ma comporta gli svantaggi già citati in precedenza: avere perso la possibilità che la stessa opera possa essere realizzata in modo migliore a un costo più contenuto (‘Buon Andamento’), avere inciso in modo negativo sul libero mercato e quindi sullo sviluppo economico. Siamo di fronte quindi a interessi contrapposti sul quale il legislatore nazionale (sulla scia di quello comunitario) compie una scelta abbastanza precisa: indica alle stazioni appaltanti le regole generali specifiche da seguire (procedura eccezioni, aperta comunque e ristretta) disciplinate, in e individua cui vengono parzialmente sacrificati alcuni elementi a favore della concorrenza per rendere più snelle e rapide le procedure di assegnazione: stiamo parlando, ad esempio, delle procedure sotto soglia comunitaria, della procedura negoziata e dei lavori e delle forniture in economia. Un ulti mo ostacolo sono le barriere di ingresso cioè la difficoltà che ci può essere per un nuovo soggetto ad entrare nel mercato. Questo accade in particolare per le prestazioni di servizi strettamente connesse all’utilizzo di infrastrutture, ad esempio per il trasporto e i da Cammelli, Cosa è, cosa fa e Amministrazione, Il Mulino, 2004. 30 come è cambiata la Pubblica servizi pubblici locali (acqua, gas, energia) in quelli che sono classificati dal Codice come settori speciali. Non entrerò nel dettaglio di questi settori, ma in modo meno ambizioso effettuerò l’analisi di un altro settore a me maggiormente noto e affine che è soggetto a barriere di ingresso, quello del software. Non concentrerò l’attenzione invece su un’ulteriore limitazione della concorrenza causata da comportamenti dolosi o colposi nell’assegnazione dei contratti pubblici. L’analisi che viene fatta in questo lavoro si basa sull’ipotesi che l’attività della Pubblica Ammi nistrazione non sia deviata da corruzione o da comportamenti palesemente illeciti volti a favorire in modo arbitrario un soggetto. Il lettore potrà dire che questa li mitazione toglie realismo a questa tesi. Non si vuole semplicemente maggior mente negare si l’esistenza cerca di scientifica di comportamenti mantenere li mitando il l’attenzione numero deviati, su delle una ma base variabili da considerare. La disciplina degli appalti è così dettagliata e articolata proprio perché il legislatore è conscio delle facili deviazioni che possono esserci in questa materia e quindi le scelte degli organi decisionali della Pubblica Ammi nistrazione devono rientrare nelle discrezionalità (politica o amministrativa) senza travalicare nell’arbitrio. 3.6 La vigilanza sulla concorrenza Il successo di un ordinamento giuridico non dipende solo dalla certezza e coerenza delle fonti (che, come abbiamo visto, hanno assunto un ruolo decisamente stabile sia con l’intervento del legislatore europeo e nazionale che con le pronunce della Corte costituzionale), ma anche dagli strumenti istituzionali che consentono l’applicazione e il rispetto delle norme stesse. Nel nostro settore, oltre all’attività interpretativa del giudice ammi nistrativo, svolgono un ruolo fondamentale le Autorità di Vigilanza. Le Autorità sono organizzazioni a carattere ammi nistrativo che agiscono in settori particolarmente delicati ed esercitano un’attività di regolamentazione e controllo. 31 Il profilo di indipendenza che contraddistingue le Autorità, si concretizza nella mancanza del tradizionale legame strutturale e funzionale che solitamente lega le ammi nistrazioni statali all’autorità di Governo; con la rilevante conseguenza che quest’ultimo è privo nei loro riguardi di poteri di direttiva e controllo. La Costituzione non menziona le Autorità, ma neanche esclude la creazione di nuovi organismi estranei ai tradizionali poteri dello Stato: di conseguenza, le Autorità Indipendenti sono ritenute compatibili con la Carta costituzionale. Il fenomeno delle Autorità trova la sua origine in Francia, ma è storicamente molto diffuso anche nei paesi anglosassoni (non casual mente molto spesso vengono chiamate Authority). In Italia38 sono di origine relativamente recente e, nella maggior parte dei casi, sono legate ai fenomeni di privatizzazione e liberalizzazione degli anni ’90. Le autorità considerate in questa trattazione sono quella che tutela la Concorrenza e il Mercato (AGCM, la cosiddetta Antitrust) e quella per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP, in passato semplicemente Autorità per i lavori pubblici). L’Antitrust, introdotta come già ricordato dalla Legge 287/1990, rivolge in particolare la sua attività alla lotta contro le concentrazioni ed è rivolta maggiormente ai comportamenti delle imprese. Anche se presta i mportanti pareri alle pubbliche amministrazioni in relazione ai comportamenti da tenere per le procedure di gara, in questo lavoro maggior risalto viene dato all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici che ha cambiato denominazione e ampliato i suoi poteri in seguito all’emanazione del Codice. L’articolo 6 del Codice disciplina i compiti assegnati all’Autorità la quale vigila sull’osservanza della disciplina, la regolarità delle procedure, 38 i contratti sottratti alla disciplina del Codice, Le altre Autorithy, oltre alla due di interesse, sono l’Autorità per la energia elettrica e il gas, l’Autorità garante per le comunicazioni, l’Avvocatura dello Stato, la Consob, la Commissione di Garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il Garante della Privacy, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private; fonte www.italia.gov.it. 32 l’economicità di esecuzione e i sistemi di qualificazione. “All’Autorità, pertanto, il compito di far rispettare le regole poste a presidio della correttezza dei criteri di partecipazione, che devono assicurare la parità delle ar mi dei contendenti, denunciando tutte quelle clausole e condizioni che possono costituire barriere per 39 l’accesso e la circolazione delle imprese nel mercato”. L’esercizio di queste funzioni avviene tramite segnalazioni al Governo e al Parlamento ai quali viene inviata una relazione annuale, la for mulazione soprattutto irregolarità, di tramite se proposte nor mative (leggi l’attività ispettiva. Nel queste hanno rilevanza e regolamenti) caso in penale, cui le e rilevi trasmette all’autorità giudiziaria, mentre nel caso di danno erariale effettua segnalazione alla Corte dei Conti. All’Autorità è poi riconosciuto un potere sanzionatorio legato alla sua attività ispettiva, in realtà piuttosto li mitato. Secondo alcuni osservatori40 i poteri dell’Autorità non sono accompagnati da effettivi poteri di intervento in quanto non ha la possibilità di incidere sulle procedure concorsuali o sulla fase esecutiva dei contratti perché le deliberazioni adottate hanno valore di parere consultivo. In questo senso si è pronunciata anche la Giurisprudenza: il Consiglio di Stato, nella sentenza della IV sezione n. 5317 del 12/09/2006, ha riconosciuto la natura non vincolante del parere tramite il quale però l’Amministrazione aggiudicatrice può riesaminare gli atti del procedi mento e annullarlo o riformarlo in sede di autotutela. 39 Giampaolino L., Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, L’attività di regolazione come strumento di efficienza del mercato dei contratti pubblici; intervento presentato nel corso del convegno “Infrastrutture e Servizi: Competitività e Regole”, tratto dal sito astrid-on-line. 40 Approfondimenti sull’attività dell’Autorità in D’Ascanio M. Polticchia F., L’Autorità di Vigilanza in Guida pratica ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 2009. 33 La stessa Autorità 41 lamenta il ‘problema dei ri medi’ cioè la difficoltà ad avere a disposizione strumenti (giudiziali e stragiudiziali) secondari di rispetto delle nor me volti a rafforzare l’effettività del sistema di tutela, fondati su mezzi di ricorso efficaci e rapidi avverso le decisioni delle pubbliche ammi nistrazioni e degli altri soggetti tenuti al rispetto del diritto comunitario, in modo da garantire che l’intervento del giudice abbia luogo, per quanto possibile, in un momento in cui le violazioni possono ancora essere corrette. La Direttiva 2007/66/CE si è mossa proprio nella direzione di mi gliorare la tutela e il suo recepimento è in corso da parte del nostro legislatore42. L’impressione è che a fronte di un sistema legislativo fortemente garante rispetto alla concorrenza, il cui presidio è garantito dalla presenza di un soggetto indipendente dalla sfera politica, ci sia difficoltà pratica a trasfor mare tutto questo in tutela effettiva; siamo lungo un percorso, fortemente ispirato ai principi di natura comunitaria, che richiede ancora notevoli sforzi, non tanto e non solo in sede nor mativa, ma soprattutto in sede applicativa. 41 del Ci si riferisce ancora all’intervento citato del Presidente Giampaolino 2008; mercato L’attività dei di contratti regolazione pubblici; come intervento strumento di presentato efficienza nel corso del del convegno Infrastrutture e Servizi: Competitività e Regole. 42 Romano in Il recepimento della direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici: prime note sullo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Codice dei contratti pubblici tratto dal sito ApertaContrada.it, 3/12/2009; viene valutato lo schema di decreto volto a recepire la direttiva europea. 34 II. Ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici L’analisi dell’ambito di applicazione del Codice può sembrare estremamente teorica; in realtà definire in modo chiaro i confini è essenziale per l’intera tenuta del sistema. Le vie di fuga sulla strada della concorrenza sono forse più presenti in questo contesto che in quello più tipico della procedura di gara. 1. I soggetti tenuti al rispetto del Codice L’ambito soggettivo di applicazione del Codice è piuttosto ampio. L’articolo 3 che, come ricordato, contiene le definizioni utilizzate all’interno del testo, individua la stazione appaltante, intendendo con questa la categoria più generale di soggetti tenuti al rispetto delle procedure del appaltanti Codice figurano (comma le 33 dell’art. ammi nistrazioni 3). Tra le stazioni aggiudicatrici che sostanzial mente corrispondono alle ammi nistrazioni dello Stato, agli enti territoriali (regioni ed enti locali), enti pubblici non economici. Fino a questo punto siamo alla classica identificazione della pubblicazione amministrazione in senso stretto. 1.1 Gli organismi di diritto pubblico A fianco di questi soggetti, il Codice introduce gli organismi di diritto pubblico utilizzando una ter minologia tipicamente comunitaria. La sedes materiae è il comma 26 dell’art. 3 che definisce questa figura come “qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ulti mi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, 35 dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Il confine che identifica gli organismi di diritto pubblico non è chiaro, anche se l’allegato 3 del Codice cerca di venire in aiuto indicando un elenco esemplificativo non esaustivo di organismi (tra questi l’ANAS, l’ENAC, la società Stretto di Messina) e di categorie a cui appartengono gli organismi; tra queste ricordiamo gli enti portuali, i consorzi per le opere idrauliche, gli enti di ricerca, le università. Si potrebbe affer mare che la figura dell’organismo pubblico è sorta per coprire le situazioni di diritto caratterizzate da privatizzazioni for mali senza liberalizzazione dei relativi mercati 43. Questi organismi appartengono sono for mal mente all’organizzazione privati, pubblica e ma quindi nella devono, pratica per i propri acquisti, utilizzare procedure ad evidenza pubblica. Le prime i mportanti sentenze della Corte Europea della fine degli anni ’90 hanno allargato i confini di questo istituto, dandone una interpretazione estensiva a causa delle preoccupazioni che la Corte aveva in merito all’elusione delle procedura ad evidenza pubblica44. Furono così qualificati come organismi di diritto pubblico una società austriaca svolgente funzioni analoghe a quelle del nostro Istituto Poligrafico dello Stato e (tendenzialmente, salvo successivi approfondi menti demandati al giudice nazionale) una società in mano pubblica olandese, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, ove pure operavano imprese private in concorrenza con la società di cui si trattava. In queste prime sentenze, il giudice europeo non ha dato troppa i mportanza al fatto che questi soggetti possano operare in un regi me 43 In tal senso si è pronunciato Libertini M., Organismo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta in federalismi.it, 2008. 44 Corte Giust. CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann; Corte Giust. CE, 10 novembre 1996, C-360/96, BFI Holding. Queste 2 sentenze sono considerate da gran parte della dottrina (anche dal citato Libertini) come i due leading case europei per la definizioni degli organismi di diritto pubblico. 36 di concorrenza e li ha comunque assoggettati alla disciplina pubblicistica. Una correzione in senso restrittivo di questo primo orientamento relativo alla ricostruzione della nozione di organismo di diritto pubblico è stata poi segnata dalla nota sentenza riguardante la Fiera di Milano. Qui i giudici comunitari, pur sottolineando che l’ente in questione operava senza scopo di lucro (solo successivamente esso è stato trasfor mato in s.p.a.) rilevavano che il settore dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche era caratterizzato da una situazione di concorrenza effettiva e che l’ente in questione operava secondo criteri di economicità, così da “sopporta[re] direttamente il rischio economico della propria attività”. L’Ente Fiera non era pertanto qualificato come organismo di diritto pubblico45. Le sentenze successive della Corte di giustizia non hanno chiarito lo scenario in modo definitivo, in quanto la nozione centrale che dovrebbe essere il discriminante ovvero i “bisogni di carattere non industriale o commerciale” non è sufficiente a definire chiaramente il confine. Per la giurisprudenza comunitaria il fatto che l’organismo in questione operi in un mercato concorrenziale non osta alla qualificazione dello stesso come organismo di diritto pubblico, ma non è del tutto irrilevante: il dovere affrontare la concorrenza è un indice negativo, rispetto al preteso carattere essenziale dell’organismo di diritto pubblico, ma non è un elemento decisivo. Alcuni organismi ri mangono sostanzial mente pubblici anche se operano in concorrenza con altri. Il giudice nazionale ha forse avuto una interpretazione più estensiva rispetto a quello europeo. Pacifica è l’identificazione come organismi di diritto pubblico dei soggetti appartenenti alle categorie indicate nell’allegato III del Codice. Più controversa è invece l’identificazione di altri soggetti che non rientrano nel predetto elenco. Come anticipato, il confine degli organismi che sono tenuti ad utilizzare procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della concorrenza è piuttosto ampio, anche se è bene precisare che i 3 criteri distintivi descritti in precedenza sono stati applicati con una analisi caso per caso e non è immediato trarre delle regole di 45 In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia CE, nella sentenza C- 223/99, Ente Fiera di Milano. 37 classificazione generali chiare e definite. La giurisprudenza è piuttosto ricca in tal senso. Nella tabella che segue sono indicate alcune pronunce significative46 Enti considerati diritto organismi pubblico dalla giurisprudenza Concessionaria pubblico di nazionale di Enti non considerati organismi nostra di diritto pubblico servizio Società pubblica concessionaria di e locale: una casa da gioco51 RAI47, società di distribuzione del Enti fieristici gas48 Enel Spa Società in house strumentali: Comitato organizzatore Lombardia Informatica, SOGEI oli mpici di Torino Ex titolari di monopoli: Poste giochi italiane49 Società pubblica per servizi di smaltimento rifiuti Fondazioni bancarie Agenzia del Comune di Roma per il Giubileo Società Autostrade50 46 Gli esempi di pronunce significative sono tratte da Libertini M. Organismo di diritto pubblico, rischio d’impresa e concorrenza: una relazione ancora incerta, Federalismi.it, 6 agosto 2008. 47 48 Cassazione Civile, Sezioni Unite, 23/04/2008, 10443, Sentenza RAI. T.A.R. Puglia, AM GAS, Sentenza sulla società di distribuzione del GAS, 49 Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2855, Poste Italiane. 50 Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1094, Autostrade per l’Italia S.p.A. Lo stesso orientamento è anche presente nella sentenza 2369/2009 del T.A.R. Lazio Sez. III che si è espressa anche sulla legittimazione a ricorrere in caso di indizione di trattativa privata. 51 T.A.R. Valle d’Aosta, 15 novembre 2007, n. 140. 38 2. L’ambito di applicazione oggettiva Il Codice, come già ricordato in precedenza, divide i possibili oggetti contrattuali in tre macro categorie: a) lavori e opere; b) servizi; c) forniture; Le for me contrattuali possibili sono le concessioni (solo per servizi e lavori) e gli appalti (per lavori, servizi e forniture) su cui si concentrerà maggiormente l’attenzione di questo lavoro. Il regolamento CE 213/2008 ha approvato un vocabolario comune di classificazione Vocabulary (CPV). che prende Questo il nome sistema di di Common Procurement classificazione europeo è ripreso anche negli allegati del Codice e per mette un’identificazione unifor me. A ciascun codice corrisponde una denominazione che descrive i servizi, i lavori e le forniture in tutte le lingue ufficiali comunitarie. Gli scopi di queste nomenclature unifor mi sono: la descrizione dell’oggetto nei bandi di gara, gli obblighi statistici e la definizione del campo di applicazione. Il Codice (sempre in linea con il diritto comunitario) effettua una ulteriore macro distinzione tra settori ordinari e speciali, indicando in modo specifico i secondi e individuando i pri mi in modo residuale. La finalità di questa distinzione è dovuta al fatto che per gli approvvigionamenti nei settori speciali c’è una disciplina in parte diversa, regolamentata nella parte quarta. 2.l I settori esclusi Il Titolo II della pri ma parte del Codice è dedicato all’individuazione dei contratti che, in tutto o in parte, risultano esclusi dall’ambito di applicazione. L’articolo 16 affer ma che sono sottratti all’applicazione i contratti nel settore della difesa relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni, materiale bellico o destinati a scopi specificamente militari. L’articolo 17 distoglie dal Codice i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. 39 Ulteriori esclusioni o li mitazioni vengono affer mate negli articoli successivi. Nonostante l’articolo 27 disponga che anche per i contratti esclusi indicati negli articoli precedenti si debbano rispettare i principi efficacia, imparzialità, parità di trattamento è chiaro che l’esclusione di questi contratti pone una li mitazione alla concorrenza nei settori considerati. Il legislatore ha posto dei valori più alti da tutelare a scapito della concorrenza: il primo di questi è certamente la sicurezza nazionale; in altri casi, come quelli individuati dall’articolo 18, la disciplina del Codice è sacrificata ad interessi sovra nazionali. 2.2 Le procedure sotto soglia e in economia L’articolo 3, comma 16 del Codice definisce i contratti di rilevanza comunitaria quelli che superano un certo valore (individuato dall’art. 28) che varia tra i settori speciali e ordinari e tra lavori da una parte e servizi e forniture dall’altra52. I contratti al di sotto di questi valori (cosiddetti contratti sotto soglia) sono soggetti ad una disciplina diversa con un vincolo meno forte, ma sono conclusi sempre nel rispetto dei principi di parità di trattamento. Siamo comunque di fronte ad un abbassamento del livello di concorrenza, giustificato in questo caso dal minore importo dell’appalto. L’articolo 28 determina il valore delle soglie, ma è previsto un meccanismo di adeguamento (verso il basso) disposto dalla Commi ssione Europea, i mmediatamente applicabile in Italia. L’ulti ma modifica delle soglie comunitarie risale al 30 novembre è in vigore dal 1 gennaio 2010. Le soglie fornitura, sono tipologia differenziate di in base ammi nistrazione e a criteri: settore di tipologia di applicazione (ordinari o speciali). Alle procedure sotto soglia si applicano solo parzial mente il Codice degli appalti, in particolare la parte I (principi generali e 52 Sulla disciplina dei contratti sotto soglia è stato importante il contributo di Sannino, I Contratti sotto soglia comunitaria, in Trattato sui contratti pubblici, vol. III e sempre dal Trattato, nel Vol. I, capitolo 2 dedicato all’ambito applicativo del codice e i contratti esclusi la sezione I denominata Le soglie (169 ss). 40 disposizioni comuni), la parte IV (contenzioso) e la parte V (disposizioni finali e transitorie) e la parte II non derogata dalle disposizioni specifiche dei contratti sotto soglia che sono trattate negli articoli 121 e successivi. La linea di condotta del Codice e del legislatore europeo è quella di avvicinare progressivamente le procedure sotto soglia a quelle ordinarie, ma ovviamente nelle prime il livello di attenzione rispetto alla concorrenza è mi nore. Le disposizioni per i contratti sotto soglia, si distinguono prima occupandosi dei contratti di lavori pubblici (art. 122), poi disciplinando la procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori (art. 123), quindi prendendo in esame gli appalti di servizi e forniture. Il legislatore ha sempre posto maggiore attenzione alla disciplina dei lavori rispetto a quella delle forniture e dei servizi che fino agli anni ’80 erano ancora assoggettati al Regolamento di contabilità generale dello Stato del 1923. Negli anni ’90 questa latitanza legislativa viene ridotta, anche se ci sono ancora norme distinte sia rispetto all’importo che al tipo di contratto53. La disciplina dei contratti sotto soglia si è progressivamente unifor mata a quella ordinaria a rilevanza comunitaria e il Codice ha un ruolo decisivo in questa transizione. La Corte costituzionale, con la recente sentenza 283/2009, ha espressamente affer mato la competenza legislativa statale anche per i contratti sotto soglia. Appare superata anche la questione della giurisdizione che, anche in forza della IV parte del Codice, pare essere attribuita senza indugi al giudice ammi nistrativo54. 53 Come già ricordato, il D.Lgs. 358/1992 è il primo testo unico in materia di appalti pubblici di forniture pari o superiore a 200.000 ecu (oggi euro). Il d.P.R. 573/1994 disciplina in modo puntuale anche i procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario. 54 In argomento sono due gli orientamenti rilevabili: uno quello a favore del giudice distinzione amministrativo, in quanto sostiene anche per che gli non appalti dovrebbe sotto operarsi soglia una trovano applicazione i principi fondamentali del Trattato e pertanto si rientrerebbe nella nozione di appalto lato sensu 41 comunitario; l’altra, quella che La finalità delle disposizioni dettate per gli appalti sotto la soglia afferisce alla riduzione dei tempi e delle for me pubblicitarie, consentendo una maggiore flessibilità. Con la forniture stessa in filosofia economia. A sono gestiti fronte di anche appalti lavori, li mitati di servizi e valore è possibile attivare procedure di acquisizione più snelle con maggiori poteri in capo al responsabile del procedimento. L’esigenza di tali previsioni nasce dalla constatazione che il ricorso sistematico a procedure stazioni di evidenza appaltanti, pubblica, finirebbe comportando per notevoli contrastare con i costi principi alle di economicità e di buon andamento dell’attività ammi nistrativa. Vi è quindi uno spazio per procedure semplificate che sono appunto le spese in economia che presuppongono un maggior coinvolgimento dell’amministrazione, la quale provvede direttamente ai lavori (o ai servizi e alle forniture) o li fa eseguire da soggetto di fiducia sotto un rigido controllo. L’articolo 125 regolamenta quindi le due for me di procedura in economia: l’amministrazione diretta e il cottimo fiduciario55. Nell’amministrazione diretta è totalmente mancante qualunque tipo di vincolo contrattuale: l’ammi nistrazione opera direttamente tramite un proprio dirigente il quale utilizza personale interno alla Pubblica Ammi nistrazione e materiali e mezzi ugualmente propri, mentre il cottimo fiduciario può essere ricondotto ad una procedura negoziata senza bando (ovvero nella dizione precedente ad una trattativa privata) nella quale devono essere consultati almeno 5 operatori economici. Sotto ai 20.000 euro è possibile l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento propende per il giudice ordinario, e viene meno l’obbligo di afferma che per gli appalti in cui non vige la disciplina comunitaria non trova applicazione l’art. 6 della L. 205/2000 (disposizioni ricostruzione è in presentata materia da di Sanino giustizia M., I amministrativa); questa contratti soglia sotto comunitaria, in Trattato dei contratti pubblici, Vol. III. 55 Il comma 14 dell’articolo 125 prevede un regolamento attuativo, al momento non emanato. Si continua quindi ad applicare il DPR 384/2001 nei limiti di compatibilità delle disposizioni del codice. 42 consultazione dei 5 operatori. Il responsabile del procedimento può sempre valutare di procedere ad un confronto concorrenziale tra i possibili fornitori. È utile ricordare che l’articolo 29 sancisce il divieto di frazionamento, ribadito dal comma 13 dell’art. 125. Il ricorso a queste procedure è un evento straordinario e l’abuso è certamente un fenomeno contrario alla concorrenza e, in questo senso, si è pronunciata in modo chiaro la giurisprudenza del Consiglio di Stato nella decisione 9 giugno 2008 della V sezione, n. 2803 in cui affer ma che “Non è legitti mo il frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la nor ma sulla soglia limite per l’uso della trattativa privata; inoltre, il ricorso alla trattativa privata, essendo un metodo eccezionale, deve essere adeguatamente motivato”. Il Consiglio di Stato56 ha confer mato la posizione del T.A.R. della Calabria che aveva affer mato l’insussistenza dei presupposti per la trattativa privata per lavori di ampliamento ed adeguamento della pubblica illuminazione che erano stati divisi in diversi affidamenti e che complessivamente superavano l’i mporto di 100.000 euro. Il frazionamento in lotti di un’opera pubblica, nonostante non sia escluso da soprattutto un per espresso evitare divieto, che la è guardato stazione con circospezione appaltante, aggirando la normativa nazionale e comunitaria, disponga una divisione artificiosa degli appalti con importi ridotti per far rientrare ogni intervento entro la soglia consentita per ricorrere alla trattativa privata, derogando così al metodo competitivo della libera concorrenza. Intorno a questi argomenti si è sviluppata, nel corso degli anni, un’intensa attività interpretativa cui l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici57 ha messo un punto fer mo con la deter minazione n. 5 del 9 giugno 2005. Tale provvedimento, prendendo spunto dalle molteplici segnalazioni pervenute all’Autorità da varie stazioni appaltanti, mette 56 Sulla sentenza del Consiglio di Stato e sul divieto di frazionamento in lotti, di particolare interesse il commento di Nico M, Opera pubblica e lotti funzionali stop alla trattativa privata, tratto dal sito: dirittodei servizipubblici.it. 57 Oggi, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 43 a fuoco i connotati essenziali che ogni singolo lotto deve rivestire per attuare in maniera legittima la suddivisione dell’opera, individuando il concetto di lotti “funzionali”, ossia delle parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale “da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti”. Secondo tale provvedimento, l’autonoma funzionalità e utilità dei lotti così individuati ha il pregio di trovare una giustificazione in ter mini di efficienza ed economicità, nonché di evitare, nel caso di mancato completamento dell’opera, uno spreco di risorse economiche e, quindi, un danno per l’erario. A titolo esemplificativo di quanto appena esposto, si rileva che “se, dunque, l’opera consiste in un edificio, o un complesso di edifici destinati, per esempio, a una scuola o ad un ospedale, o se trattasi di una strada, una fognatura o un acquedotto, i lavori realizzati con il singolo appalto devono consentire la parziale apertura al pubblico o, comunque, l’attivazione del servizio al quale l’opera è destinata”. Forniture e servizi per Settori ordinari Settori speciali 125.000 Euro 387.000 Euro le amministrazioni centrali Forniture e servizi per 193.000 Euro amministrazioni locali le tipologie di ammi nistrazione e per deter minati prodotti delle centrali Lavori pubblici per Non c’è distinzione tra 4 845 000 Euro 4 845 000 Euro tutte le amministrazioni 3. Uno scenario ideale per la libera concorrenza? L’ambito di applicazione del Codice dei contratti, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, è piuttosto ampio. Il Codice, in linea con le direttive comunitarie, indica in modo specifico quali sono gli ambiti oggettivi esclusi e quali hanno deroghe 44 e discipline speciali che per mettono un’applicazione parziale di alcune norme. Da un punto applicazione agli di vista soggettivo, organismi di il diritto Codice pubblico estende e la talvolta, sua come abbiamo visto, nel corso degli anni l’ordinamento italiano è stato persino più rigoroso di quello europeo nell’individuare tali organismi. Anche nei casi in cui la disciplina è limitata per le ragioni che abbiamo visto (contratti sotto soglia o procedure in economia), i principi che la regolano sono ispirati alla parità di trattamento e alla trasparenza; apparentemente siamo di fronte ad uno scenario ideale per un mercato concorrenziale. Nella realtà la concorrenza spesso è molto bassa. L’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (oggi contratti pubblici) e l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato nel marzo 2006 (circa tre anni fa quando la disciplina era ormai matura) hanno inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo chiamata “modalità di affidamento di lavori nell’ambito di concessioni pubbliche” da cui si rileva che oltre l’80% dei lavori effettuati da concessionari di servizi pubblici venivano assegnati con trattativa privata a società partecipate. Se la concessione è stata rilasciata con procedura a evidenza pubblica questo può non essere particolarmente rilevante, ma molto spesso, soprattutto in passato, non è stato così e gli affidamenti sono stati effettuati direttamente o con apposite leggi. In questo caso non c’è nessun tipo di concorrenza sia a monte (al momento della concessione) che a valle (al moment o dell’assegnazione dei lavori del concessionario tramite trattativa privata)58. Questa nota delle Autorità avviene nella vigenza della Legge Merloni, nella fase di preparazione del Codice dei contratti pubblici su una segnalazione dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili del Marzo 2005. Le autorità hanno proceduto ad effettuare una verifica di mercato richiedendo infor mazioni a un campione significativo di soggetti presenti nella banca dati che l’Autorità lavori pubblici cura sin dal 2000. La richiesta ha riguardato il numero e l’ammontare totale degli 58 Segnalazione congiunta delle Autorità al Governo e al Parlamento, ripresa da edilportale.com, Calabrese, 2006 45 appalti di lavori di importo superiore ad 1.000.000, esperiti a partire dal 1999. Secondo quanto risulta dalle informazioni acquisite, su 8,4 miliardi di euro di lavori riferibili alle concessioni assentite senza gara, i lavori affidati a imprese proprie o controllate ammontano a 2,6 miliardi pari a circa il 31%. Questa analisi è stata effettuata in tempi recenti, quando l’influenza dell’ordinamento comunitario in materia di concorrenza era già forte e la disciplina italiana (almeno nell’ambito dei lavori pubblici) già matura. Questa violazione della concorrenza è avvenuta tra l’altro, in molti casi, in uno scenario di legalità sfruttando posizioni storiche di vantaggio. Le nor me quindi, pur essendo necessarie per li mitare posizioni di vantaggio, molto spesso non sono sufficienti in quanto va superato il pregresso storico di una economia non aperta al mercato. 46 III La scelta del contraente 1. L'individuazione della procedura di selezione e il criterio di aggiudicazione. 1.1 Procedura aperta e ristretta La Direttiva 2004/18/CE, all’art. 28 individua le procedure di scelta del contraente e indica come generali e ordinarie la procedura aperta e quella ristretta; ammette poi, solo nei casi indicati dalla stessa direttiva, il dialogo competitivo e la procedura negoziata. La procedura aperta rappresenta l’evoluzione del pubblico incanto previsto come sistema ordinario nella for mulazione originaria della legislazione semplice della strutturato presentazione delle contabilità nelle fasi: offerte, dello la la Stato;59 è pubblicazione valutazione un sistema del bando, la delle stesse e l’aggiudicazione. Qualunque soggetto può presentare offerta senza necessità di invito da parte della stazione appaltante. La procedura ristretta (che nella legislazione anteriore veniva definita licitazione pubblicazione del privata) bando, prevede un presentazione iter delle più richieste complesso: di invito, diramazione degli inviti, presentazione delle offerte. Apparentemente, la procedura ristretta sembrerebbe limitare la par condicio dei partecipanti discrezionalità della perché stazione l’invito appaltante. potrebbe In aumentare origine questo la era certamente vero. Secondo la legge di Contabilità dello Stato, era un sistema di scelta discrezionale60. eccezionale, L’evoluzione privo della di pubblicità disciplina e ampiamente (cul minata con la Merloni, L. 109/94 e le sue evoluzioni) ha portato ad utilizzare la licitazione come nor male alternativa all’asta pubblica, grazie alla 59 La definizione è rintracciabile nel Regolamento generale di contabilità dello Stato, Regio Decreto n. 2440 del 1923, art. 3, testo originario. 60 Le procedure vengono descritte in modo esaustivo e dettagliato da De Nictolis R. Volpe C., Le procedure aperte, ristrette e negoziate, nel Trattato sui Contratti Pubblici, (1733 ss). 47 pubblicazione dell’avviso di gara e alla sempre minore discrezionalità nella fase dell’invito. Oggi nel Codice la procedura ristretta costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente a utilizzo preferenziale quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione o quando il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 55, comma 2). La scelta delle imprese da invitare è sempre meno discrezionale e, con il secondo decreto correttivo, c’è una sostanziale coincidenza tra procedura aperte e procedura ristretta: sono invitati, infatti, tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti. Inizialmente questo orientamento era previsto solo per i lavori, mentre, per quanto riguardava servizi e forniture, alla procedura ristretta partecipavano solo le i mprese invitate. Ora è esteso a tutte le tipologie di contratti. Procedura Aperta Pubblicazione del bando Presentazione dell’offerta Valutazione offerta e Procedura Ristretta Pubblicazione del bando Richiesta di invito Invio degli inviti Presentazione dell’offerta Valutazione offerta e aggiudicazione aggiudicazione 1.2 La procedura negoziata La procedura negoziata è l’evoluzione della trattativa privata, un sistema di scelta del contraente caratterizzato da ampio margine di libertà per la stazione appaltante che stipula con imprese di sua fiducia. La trattativa privata può, in concreto, prestarsi ad abusi attraverso indebite preferenze, dannose per il principio della libera concorrenza. All’eccezionalità normativa della trattativa privata corrisponde, nei fatti, una notevole diffusione della stessa nella pratica tanto che si è parlato di “fuga dalle gare”.61 61 In tal senso si può fare riferimento a Mari A., Gli appalti pubblici senza gare, 1995, in Rivista trimestrale diritto pubblico, 1995, 1, 187-222. 48 La legislazione ha avuto un’evoluzione non lineare. Dopo la Legge 584/1977 sono state emanate disposizioni speciali volte ad ampliare il ricorso alla trattativa privata (art. 12 della L. 1/1978, art. 13 L. 741/1981) e disposizioni che la consentono in situazioni temporanee o eccezionali. Con eccezionalità la legge dell’istituto, riferi mento all’appalto considerato la nei Merloni, anche si se è il settori ritornati D.Lgs. esclusi trattativa privata come un all’assoluta 158/1995, (oggi speciali) sistema ordinario, con ha non 62 eccezionale, di scelta del contraente . La Legge Merloni aveva disciplinato la trattativa privata anche in ter mini più restrittivi rispetto al diritto comunitario e prevedeva per quasi tutti i casi una gara informale con almeno 15 concorrenti. La Corte costituzionale, con decisione 7 novembre 1995, n. 482, ha approvato questa disciplina perché più garantista della concorrenza, affermando che il diritto comunitario consente, ma non impone la trattativa privata. Questo maggiore rigore non era però presente nelle forniture di beni e servizi e la disciplina nella sostanza era molto frazionata. Il Codice, ancora una volta, ha avuto un effetto sistematizzante e coerente sull’intera disciplina. Per tutti gli appalti nei settori ordinari, riguardanti lavori, servizi e forniture s’introduce la procedura negoziata di derivazione comunitaria, distinguendo tra procedura previo bando e senza bando. La procedura è ammessa solo in casi tassativi e necessita di una congrua motivazione. La procedura con bando è disciplinata dall’art. 56 del Codice ed è prevista in due casi specifici: quando una precedente procedura aperta o ristretta non ha avuto esito positivo in quanto tutte le offerte erano irregolari (ed in tal caso devono essere invitate le i mprese che avevano presentato offerta) oppure per la realizzazione di lavori per scopi unicamente di ricerca. La procedura senza bando è regolamentata dall’art. 57 del Codice che i mpone alla stazione appaltante di darne adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. È ammessa, negli appalti di lavori, forniture e servizi nei seguenti casi, indicati dal comma 2 dell’art. 57: 62 Cfr De Nictolis, Le procedure aperte, Trattato sui Contratti Pubblici, Vol. III (1763). 49 ristrette e negoziate, nel nessuna offerta in una precedente procedura aperta o ristretta, privativa ovvero ragioni attinenti all’esercizio di diritti esclusivi, estrema urgenza risultante da eventi i mprevedibili. I commi 3 e 4 prevedono invece una serie di casi in cui la procedura negoziata è ammessa rispettivamente per forniture di beni e appalti servizi. La disciplina della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ha subito un’i mportante modifica con l’introduzione del comma 7 bis dell’art. 122 a seguito della legge 201 del 22/12/2008 (in conversione del D.L. 162/2008) che ha inserito una nuova figura di procedura negoziata per i lavori di importo compreso tra i 100.000 e i 500.000 euro, dandone motivazione nella necessità di affrontare la crisi nell’ambito dei lavori pubblici. La procedura citata si colloca nell’ambito delle procedure sotto soglia e nello stesso articolo 122, il comma 7 prevede l’affidamento, per i lavori sotto i 100.000 euro, con provvedi mento diretto del responsabile del procedimento anche senza procedura selettiva; nel caso del 7 bis invece è prevista una procedura selettiva con al meno 5 i mprese invitate63. La giurisprudenza ha affermato costantemente l’eccezionalità della trattativa privata (procedura negoziata) utilizzabile solo nelle ipotesi espressamente consentite e nella stretta osservanza dei li miti e delle condizioni previste dall’ordinamento. Il T.A.R. della Campania, Sezione I, nella sentenza 18839 del 10 novembre 2005 ha accolto un ricorso contro l’azienda ospedaliera Cardarelli che aveva affidato con trattativa privata la fornitura di beni “la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva unicamente a un fornitore deter minato”. Il giudice ammi nistrativo64 non ha ravvisato che nel caso in esame 63 Per un approfondimento sulla procedure negoziata di importo compreso tra 100 e 500 mila euro si veda Luppi C., Procedure di gara tradizionali in Guida pratica ai contratti pubblici, (2235 ss.) 64 Si riportano alcuni passaggi della sentenza 18839/2005 del T.A.R. napoletano “si tratta di un’evenienza la contrattazione diretta non è tanto consentita, ma addirittura imposta dalla norma in presenza di una situazione monopolistica, di fatto o di diritto” (..) “la stazione appaltante, 50 ricorressero condizioni tali “da deter minare una situazione di mercato per cui un solo soggetto possa essere il contraente dell’Amministrazione.” Il T.A.R. Puglia di Lecce, con la sentenza 173/2009, ha stabilito che per un’amministrazione è legitti mo esperire una gara per licitazione privata, anche se si è in presenza di condizioni che consentirebbero di affidare i lavori a trattativa privata. È irrilevante l’assenza di motivazione, che al contrario deve essere presente quando si ricorre alla trattativa privata. La regola generale prevede la gara e il ricorso alla trattativa privata ha carattere eccezionale e va motivato65. Il T.A.R. del Lazio, Sez. III, nella sentenza 2369 del 9 marzo 2009, si è pronunciato anche sulla legittimazione a ricorrere in caso di indizione di trattativa privata. Il giudice ammi nistrativo capitolino afferma che procedere “qualora alla i mprenditore una pubblica stipulazione a seguito di di un ammi nistrazione contratto trattativa con privata, un va decida di determinato riconosciuta la legitti mazione a ricorrere, avverso la decisione suddetta, agli altri operatori economici del settore, strumentale all’effettuazione partecipanti alla stessa, la poiché della società titolari gara, in ricorrente di un quanto era interesse aspiranti legitti mata ad i mpugnare l’indizione della trattativa privata”66. per poter essere legittimata alla trattativa privata, dovrà manifestare l’intenzione di acquisire uno specifico bene le cui caratteristiche tecniche o artistiche particolari, connesse a specifiche esigenze di tutela dell’interesse pubblico, dovranno comportarne l’esclusività e, quindi la possibilità di acquisizione da parte di una sola impresa: diversamente, il principio di par condicio potrebbe risultare agevolmente eluso, mercè l’inserimento di caratteristiche tecniche del tutto irrilevanti o minimali rispetto all’effettiva destinazione pubblica del bene, che nella sua configurazione tipica potrebbe invece essere fornito da più d’una impresa.” 65 Riferimenti di questa sentenza da Luppi C., Procedure di gara in Guida Pratica ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture e dal sito edilportale.it, Mammarella P., Appalti gara pubblica come regola generale, 22/04/2009. 66 La sentenza del T.A.R. di Roma richiama una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 194 del 13/03/2008. 51 1.3 Criteri di aggiudicazione L’articolo 81 comma 1 del Codice stabilisce che la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante sceglie tra i due criteri quello più adeguato riguardo alle caratteristiche del contratto e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato67. Per criteri di aggiudicazione s’intendono i metodi con cui viene individuata l’offerta aggiudicataria dopo che sono stati selezionati gli offerenti con le procedure di aggiudicazione. Si differenziano dal sistema di scelta del contraente: questi ulti mi attengono alle modalità di selezione dell’offerta, degli una offerenti; volta ammettere gli offerenti. che si i pri mi sia invece stabilito all’individuazione come individuare e 68 Il criterio del prezzo più basso è quello più semplice e rapido e comporta una precisa definizione delle caratteristiche dell’appalto e dei livelli qualitativi richiesti. Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base di gara e il ribasso può essere unico o differenziato sui prezzi unitari. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che la scelta non sia effettuata solo in base al prezzo, ma anche in base ad altri fattori come la qualità, le soluzioni tecniche, le modalità di esecuzione. Non si può stabilire ex ante, per legge, che il prezzo debba avere un peso preminente rispetto agli altri elementi come stabilì in passato il D.Lgs. 406/1991 per ridurre la discrezionalità delle amministrazioni. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello che maggiormente valorizza la qualità dell’offerta, ma comporta una 67 La possibilità di scelta del criterio da parte dell’amministrazione è un’innovazione rispetto alla diversa previsione della Legge Merloni che predeterminava i casi in cui era possibile l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 68 Queste definizioni e alcuni spunti sono tratti da De Nictolis R., Il criterio del prezzo più basso e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in Trattato sui contratti pubblici, Vol. III (2099 ss). 52 maggiore complessità sia nella predisposizione del bando che nella valutazione delle offerte. Questo criterio richiede la presenza di una commi ssione di gara in quanto, dovendosi affrontare un’analisi qualitativa oltre che quantitativa, richiede maggiore discrezionalità. Una questione a lungo dibattuta riguarda la possibilità da parte della commissione di gara di fissare sub criteri cui attribuire sub punteggi in confor mità a quelli previsti dal bando. La giurisprudenza precedente al Codice69 apriva a questa possibilità, sempre che i sub criteri fissati dalla commi ssione integrassero quelli previsti dal bando e non li modificassero e che fossero definiti prima dell’apertura delle buste. Il Codice ha scelto una linea più restrittiva e di maggiore garanzia rispetto alla concorrenza. Prescrive, infatti, che sub criteri, sub pesi e sub punteggi possano essere indicati sin dal bando (tale indicazione è quindi solo eventuale) e nel caso non siano indicati, la lacuna non può essere colmata dalla commi ssione di gara. Per limitare la discrezionalità delle stazioni appaltanti, il comma 5 dell’articolo 83 prevede che vi siano metodologie matematiche che consentano di individuare l’offerta migliore con un unico parametro numerico. La definizione di tali metodi è, al momento disciplinata dal d.P.R. 554/1999 (regolamento Legge Merloni) in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo. 1.4 Il Dialogo competitivo Il Codice, all’articolo 58, introduce nell’ordinamento italiano il dialogo competitivo, uno strumento che mira a garantire maggiore flessibilità nelle procedure più complesse mantenendo alto il livello di tutela della concorrenza. L’interesse di questo istituto è veramente alto rispetto alla tutela della concorrenza, ma in questa sede viene descritto brevemente perché la sua applicazione è sospesa in attesa all’emanazione del regolamento attuativo di cui all’art. 5. 69 Sulla possibilità di definire sub criteri da parte della commissione di gara si è pronunciata la Corte di Giustizia, sez. II, decisione 24 novembre 2005, C-331/04. 53 Sebbene si tratti, da un punto di vista for male, di una procedura di aggiudicazione degli appalti, si connota non per l’esito finale, ma per la precipua fase di dialogo che vede un coinvolgi mento dei concorrenti anche nella definizione dell’oggetto stesso del contratto. Le stazioni appaltanti non sono onniscienti e possono non conoscere nel dettaglio le specifiche tecniche che devono inserire nel bando come oggetto dell’appalto; allo stesso tempo però non devono rinunciare a scelte innovative che possono essere offerte dal mondo i mprenditoriale. Il dialogo competitivo è strutturato in due fasi: 70 nella pri ma, le ammi nistrazioni pubblicano un bando, a seguito del quale viene attivato un vero e proprio dialogo tra l’amministrazione stessa e le i mprese interessate che portano idee e suggerimenti al fine della definizione della soluzione ideale. A questo punto, inizia la seconda fase e le imprese partecipanti sono invitate a presentare la loro proposta che viene valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura è particolar mente flessibile e, più volte, il testo normativo invita a non distorcere la concorrenza: le stazioni appaltanti non devono fornire infor mazioni in modo discriminatorio e non possono divulgare ai concorrenti le proposte e le infor mazioni riservate ricevute da un partecipante. 2. La qualificazione dei soggetti per l’ammissione alle procedure 2.1 I requisiti di ammissione Per essere ammessi alle procedure di gara, gli operatori economici devono possedere una serie di requisiti. Questi sono di due tipologie: 70 Invernizzi R. Il dialogo competitivo e il dialogo tecnico in Trattato sui contratti pubblici Vol. III definisce la procedura bifasica tipica del dialogo competitivo. 54 • di carattere generale, individuati nell’art. 38 che devono essere posseduti da tutti i soggetti in caso di partecipazioni congiunte in raggruppamento; • di carattere speciale che possono essere di tipo economicofinanziario oppure tecnico-organizzativo; questi requisiti possono essere posseduti direttamente oppure indirettamente tramite l’istituto dell’avvali mento oppure da uno dei imprese per partecipanti al raggruppamento. In che modo l’ammi ssione i alle requisiti di procedure qualificazione hanno attinenza delle con il tema della concorrenza? Rispetto ai requisiti di carattere generale (che vengono anche definiti requisiti di ordine pubblico o di moralità), si può evidenziare che la mancanza di qualcuno di questi potrebbe generare uno squilibrio tra le i mprese: se un’impresa ad esempio non rispetta le norme sui contributi previdenziali o sulle assunzioni dei soggetti portatori di handicap, è evidente che potrebbe porsi in situazioni di vantaggio competitivo ingiustificato rispetto ai concorrenti perché potrà essere in grado, ad esempio, di offrire mano d’opera a un costo più basso. Per quanto la ratio sia quella di fare in modo che si possa aggiudicare il contratto solo a soggetti con un certo livello di affidabilità, comunitario la e conseguenza nazionale è pratica di porre operata sullo dal stesso legislatore piano tutti i concorrenti. I requisiti di carattere generale sono infatti stabiliti dalla legge ed elencati nel Codice all’art. 38. Essi pongono una limitazione alla capacità contrattuale del soggetto garantita dall’art. 41 Cost. e sono ritenuti a carattere tassativo. Non è possibile per la stazione appaltante definire ulteriori cause di esclusione, anche controverso il fatto che questo si possa fare per una singola gara. 71 Sul punto merita di essere richiamato l’orientamento se è 71 della giurisprudenza dei primi anni 2000, secondo cui le cause di esclusione, in quanto ostative di un diritto di rango costituzionale, non sarebbero integrabili neanche con riferimento alla singola gara. Si consideri in particolare T.A.R. Lombardia, Sez. III, 11 giugno 2003, n. 3077. 55 I requisiti di carattere speciale sono invece definiti di volta in volta dalle stazioni appaltanti. Essi possono essere di due tipologie: economico- finanziari che riguardano l’idoneità generale di un’i mpresa a far fronte agli i mpegni economici che possono derivare dall’esecuzione di uno specifico appalto; tecnico-organizzativi che riguardano le capacità dell’imprenditore nel gestire la commessa affidata, attraverso la propria organizzazione e l’utilizzo dei mezzi di produzione. La stazione appaltante, pri ma della valutazione delle offerte, deve avere la garanzia che le proposte pervenute siano formulate da soggetti affidabili. Le due fasi, quella della qualificazione tramite l’idoneità e quella della valutazione delle offerte, seppur contigue, non vanno confuse. I requisiti di qualificazione quali la dotazione organica o il volume di affari, se usati per graduare i punteggi di gara, privilegiano le imprese di maggiore di mensione. L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, nella deliberazione 30 del 06/02/2007, si pronuncia in merito ad una gara del Ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di ristorazione e afferma che i criteri di aggiudicazione sono arbitrari e lesivi della concorrenza. Rinviene, infatti una commi stione fra i requisiti di idoneità e quelli di valutazione che tende a favorire un determinato soggetto e non valuta la qualità del servizio. Richiamando poi l’orientamento della giurisprudenza, ricorda che il Consiglio di Stato, con le decisioni n. 5194/2005 e n. 5196/2005, ha ritenuto illegitti mo, ai fini della relazione ai valutazione requisiti dell'offerta, "volti ad assegnare assicurare un che i punteggio in concorrenti si ponessero su livelli strutturali, funzionali ed economico finanziari tali da garantire la loro capacità di assolvi mento dei compiti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto”: tali requisiti soggettivi, se utilizzati per graduare i punteggi di gara comportano la conseguenza di privilegiare i soggetti più strutturati, determinando una li mitazione del mercato a favore delle i mprese di maggiori dimensioni. Nell’apposizione di clausole concernenti la qualificazione dei concorrenti, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza 56 in relazione alla prestazione richiesta: l’allargamento indebito dell’oggetto del bando potrebbe precludere la partecipazione ad i mprese in grado di realizzare una sola prestazione oppure il frazionamento eccessivo rischierebbe di causare l’esclusione di altre, ad esempio quelle 72 straniere . La discrezionalità delle ammi nistrazioni è, pertanto, piuttosto elevata e il legislatore vuole evitare che i criteri di qualificazione siano meramente pretestuosi e finalizzati all’esclusione di deter minati soggetti. Nell’ambito dei lavori pubblici, per gli appalti di importo superiore ai 150.000 euro, è stato previsto un sistema unico di qualificazione, attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), autorizzati e controllati dall’Autorità per la Vigilanza, i quali rilasciano un’apposita attestazione che le i mprese utilizzano per la partecipazione alle gare.73 Il sistema di qualificazione SOA è diviso in categorie e nei bandi deve essere indicata quella prevalente e le categorie il cui valore sia superiore al 10% dell’i mporto della gara o a 150.000 euro. Gli appalti non superiori a 150.000 euro non richiedono l’attestazione SOA e se il bando la prevede, l’i mpresa che ne è priva può comunque partecipare. Per gli appalti di servizi e forniture non è prevista la SOA e nel bando la stazione appaltante richiede il possesso di deter minati requisiti che possono essere comprovati, da parte dei concorrenti, con il deposito di opportuni documenti. Le possibili richieste dell’amministrazione devono essere attinenti l’oggetto dell’appalto e 72 Il collegamento tra qualificazione e concorrenza è proposto, tra gli altri, dall’interessante commento alla sentenza della Corte costituzionale 431/2007 di Di Carlo M., La concorrenza nelle procedure di gara degli appalti pubblici in Rivista trimestrale degli appalti, 3/2008. Nello stesso testo l’autrice sottolinea che il principio di proporzionalità condiziona, ma non ostacola l’esercizio della discrezionalità amministrativa. 73 Spesso si tende a considerare l’attestazione SOA solo come requisito di partecipazione alla gara, mentre esso deve essere mantenuto per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori. 57 soprattutto essere proporzionate sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo.74 2.1 La partecipazione dei raggruppamenti I requisiti necessari per la partecipazione alle gare possono essere posseduti anche tramite raggruppamenti d’impresa attraverso le ATI (Associazioni Temporanee di Impresa). Come ricordato, mentre i requisiti generali, per la loro valenza morale, devono essere presenti in tutti i partecipanti, quelli speciali è sufficiente che siano detenuti complessivamente dall’aggregazione: questo permette di aprire i mercati dei contratti pubblici di valore economico elevato anche a i mprese di piccole di mensioni perseguendo una funzione anti monopolistica. La facoltà di raggrupparsi (rimessa alla libertà i mprenditoriale) è presente nel nostro ordinamento in virtù del favore mostrato in ambito comunitario per la sua attitudine a favorire l’ingresso di imprese specializzate in particolari settori produttivi. La Costituzione di ATI però si è rivelata, in alcuni casi, uno strumento volto a eludere le norme antitrust e capace di distorcere la concorrenza delle procedure75. L’incondizionato favore nei confronti delle ATI, espresso inizial mente dalla giurisprudenza, ha lasciato il passo a un’analisi più critica, in quanto, l’ampliamento eccessivo del numero degli offerenti può essere potenzialmente dovuto a intese restrittive, facendo venire meno la ratio originaria. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, con il parere AS251 del 30 gennaio 2003, ha dato il via a questa nuova interpretazione e ha auspicato, nel silenzio della legge, la presenza nel bando di gara di una clausola che limiti la facoltà di raggrupparsi 74 Un approfondimento sull’argomento si può trarre dall’analisi di Cacace S., L’idoneità degli operatori economici all’esecuzione di lavori pubblici: un filo conduttore che lega istituti vecchi e nuovi del “Codice” unificato degli appalti, dal sito giustizia-amministrativa.it, Aprile 2006. 75 Un’analisi del possibile uso restrittivo della concorrenza causato dalla partecipazione delle ATI è eseguita da Fiorella T., ATI e disciplina antitrust in Urbanistica e appalti, 7/2009 nel commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1796. 58 restringendola alle imprese che singolar mente non dispongono dei requisiti. Il raggruppamento “sovradi mensionato”, secondo il parere dell’AGCM, sarebbe straordinarie. La accettabile solo partecipazione in presenza congiunta per di esigenze i mprese che dispongono singolarmente dei requisiti, avrebbe il solo fine, di creare un cartello anticoncorrenziale. Tale auspicio giurisprudenza, organizzazione è stato poiché delle costantemente considerato imprese: limitativo l’utilizzo contrastato della dell’ATI dalla libertà costituisce di una libera scelta dei partecipanti giustificata da principi di convenienza aziendale. Soddisfare la richiesta dell’AGCM, a causa della difficile applicabilità pratica, esporrebbe ogni procedura a un aumento del rischio di contenzioso. Il Consiglio di Stato, da un lato, ha accolto favorevol mente la segnalazione dell’AGCM, ammettendo che l’ATI potrebbe favorire politiche distorsive del mercato, dall’altro ha rifiutato la tesi indicata dall’Autorità proponendo di valutare le eventuali distorsioni nel corso dello svolgi mento della gara. Nella recente sentenza, n. 1796 del 25 Marzo 2009, sostiene che “non è il sovradi mensionamento dell’ATI, in sé ad essere illecito, ma l’inserirsi di tale sovradi mensionamento in un contesto di elementi di fatto che denotano i fini illeciti perseguiti con un strumento lecito”.76 In conclusione, la giurisprudenza ammette la possibilità di inserire negli atti di gara una clausola che preveda cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa, ma in tal caso non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali di libertà di iniziativa economica. 76 Sullo stesso argomento oltre a quella citata, il Consiglio di Stato, si è pronunciato anche con la sentenza della Sezione VI, 09 aprile 2009, n. 2206; in tali pronunce, il giudice amministrativo, al fine di individuare comportamenti antitrust chiarisce il concetto di “mercato rilevante” cioè quella zona geografica circoscritta dove una gamma di prodotti tra loro sostituibili si pongono in concorrenza. Il mercato rilavante, secondo il Consiglio di Stato, non è detto che coincida con il territorio nazionale e varia da caso a caso in funzione delle diverse situazioni di fatto. L’analisi di eventuali comportamenti distorsivi mercato rilevante. 59 viene effettuata nell’ambito del 3. La pubblicità degli atti di gara 3.1 La pubblicità ed in particolare l’utilizzo dei siti internet Gli articoli da 63 a 80 del Codice raccolgono numerose disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità che prescrivono adempi menti procedurali per garantire la conoscibilità delle gare da parte dei concorrenti, la possibilità di presentare candidature e offerte. La novità più rilevante è la valorizzazione degli strumenti elettronici di comunicazione che sono posti sullo stesso piano dei tradizionali sistemi di comunicazione. Le informazioni, che recepiscono gli articoli da 35 a 43 della Direttiva 2004/18, riguardano le notizie che le stazioni appaltanti divulgano in relazione ai propri appalti e in particolare: - il contenuto e le modalità dell’avviso di preinfor mazione; - il contenuto dei bandi e degli avvisi e le modalità di pubblicazione; - il contenuto degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate; - le specifiche tecniche e le condizioni particolari prescritte nel bando o nell’avviso; - la for ma, il contenuto e i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte; - il contenuto dei verbali e degli avvisi di postinfor mazione; - le regole applicabili alle comunicazioni. Grande valore è stato dato alla comunicazione tramite i siti infor matici e, in particolare, si evidenzia: - il “profilo di commi ttente” vale a dire il sito infor matico della stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previste dal Codice nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività); 60 - il sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture che consente la pubblicazione di tutti gli avvisi di lavori, servizi e forniture e della programmazione triennale per le amministrazioni aggiudicatrici che debbano realizzare contratti di interesse nazionale o d’interesse regionale in regioni che non abbiano attivato lo specifico sito internet; - un sito informatico presso l’osservatorio dei contratti pubblici organizzato su base regionale. Per i contratti a rilevanza comunitaria l’obbligo di invio alla Commi ssione può essere assolto anche per via elettronica; in tal caso i tempi di pubblicazione sono ridotti e non si applica il limite di 650 parole per ogni avviso o bando. Le nor me trasparenza 77 per la pubblicità sono essenziali per garantire la dell’operato delle stazioni appaltanti, la conoscibilità delle gare da parte dei potenziali concorrenti, la possibilità concreta di presentare offerte e candidature. L’importanza degli strumenti elettronici è evidenziata anche dalla Direttiva “tenuto 2004/18, contro nella delle quale, nuove al 35° tecnologie considerando78, dell’informazione si legge: e della comunicazione e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti, nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio delle infor mazioni”. 77 Interessante il contributo di Fiorentino L. Appalti e concorrenza nel Codice unico degli appalti pubblici nella relazione al convegno Regole e strategie per gli acquisti pubblici nel nuovo contesto normativo organizzato dall’Università Tor Vergata e dalla Consip il 31 Marzo 2006; egli afferma che “competitività e trasparenza dei mercati costituiscono un binomio inscindibile nel consentire alle pubbliche autorità di acquistare beni e realizzare opere ai prezzi più bassi e di qualità migliore”. 78 Il richiamo alla premessa della Direttiva unica degli appalti viene evidenziata anche da Buscemi E., La centralizzazione degli acquisti e l’eprocurement, pubblicato in Concorrenza bene pubblico, Centro Studi di Confindustria, tratto dal sito online.it/Outsourcin/Concorrenz/index.htm, aprile 2006. 61 http://www.astrid- Se da un lato, le tecnologie informatiche e telematiche favoriscono la concorrenza, dall’altro possono ostacolarla quando rappresentano l’oggetto del contratto a causa della loro natura che tende a creare barriere di ingresso e a i mpedire l’alternanza nell’aggiudicazione. Su questa apparente contraddizione si concentrerà parte del lavoro nelle pagine del prossimo capitolo. 3.2 Gli avvisi e i bandi L’avviso di complessivo preinformazione dei contratti reca che la l’indicazione stazione dell’importo appaltante intende aggiudicare nei 12 mesi successivi. Non tutti i soggetti sono tenuti a questo adempi mento che è li mitato alle ammi nistrazioni aggiudicatrici e alle società con capitale pubblico ed inoltre facoltativo per gli appalti sotto soglia. Il bando costituisce la lex specialis della gara. Rende nota l’intenzione della stazione appaltante di stipulare un contratto di appalto e indica l’oggetto della prestazione, la tipologia di procedura adottata, il criterio di assegnazione e le modalità di svolgi mento della gara. La direttiva 2004/18/CE dedica alla pubblicità dei bandi e degli avvisi numerosi dettagliati articoli. La pubblicità è un elemento essenziale di garanzia della concorrenza in quanto assicura la trasparenza delle procedure di gara e la conoscibilità di esse da parte degli operatori economici. L’articolo 66 del Codice disciplina le modalità di pubblicazione, recependogli articoli 36 e 37 della direttiva. L’obiettivo della comunità è quello di garantire parità tra le i mprese nazionali e quelle europee i mpedendo per esempio che la pubblicazione a livello interno avvenga prima dell’invio alla Commi ssione. L’articolo 65 disciplina l’avviso di postinformazione che ha per oggetto i risultati della procedura di aggiudicazione dopo che l’appalto è stato assegnato e risponde ad esigenze di controllo che riguardano i soggetti che sono tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 62 3.3 Le specifiche tecniche e il capitolato L’omogeneizzazione e la standardizzazione delle procedure mirano ad abbattere tempi e costi di partecipazione ai procedimenti di gara e a ridurre il contenzioso, fonte di incertezza e allungamento dei tempi. Le disposizioni sui contratti pubblici puntano a questa ricerca di efficienza e, in particolare, in questo scenario rientrano le regole sulle specifiche tecniche che guidano la redazione dei capitolati d’appalto e la scelta dell’oggetto contrattuale da parte della stazione appaltante. Dall’altro specifiche, lato però, talvolta può un’individuazione travalicare in troppo clausole definita di limitano la che concorrenza, in quanto, prevedono caratteristiche che solo alcuni operatori duplice possono interesse fornire. da Abbiamo tutelare, da quindi un lato ancora la una chiarezza volta un favorisce l’efficienza e i tempi rapidi della procedura, dall’altro può limitare le condizioni di par condicio tra i partecipanti79. Ogni sforzo per garantire la concorrenzialità di una procedura nella fase di valutazione delle offerte può risultare vano se sono state effettuate scelte discriminatorie nella fase precedente di deter minazione dell’oggetto contrattuale. Attualmente, l’oggetto contrattuale e le specifiche tecniche sono disciplinati dall’art. 68 del Codice che recepisce l’articolo 23 della Direttiva 2004/18 e il 34 della 2004/18. La nuova disciplina comunitaria (e di conseguenza il Codice) è in linea con quella delle precedenti direttive a suo tempo pedissequamente recepite dal legislatore italiano. 79 Sui principi nell’indicazione da delle applicare specifiche da parte tecniche, delle è utile stazioni il appaltanti, contributo della Presidenza dei Ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie nella circolare 29 aprile 2004 e di Invernizi R., Specifiche tecniche, in Sandulli M. A., De Nictolis R., Garofoli, Trattato sui contratti pubblici, Vol III, (2041 ss) 63 Il legislatore europeo, nella Direttiva 92/5080 (art. 14, par. 6) afferma che, per mantenere la concorrenza, è necessario che ‘gli stati membri vietino l’introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata provenienza o ottenuti mediante un certo procedimento. È vietata l’indicazione di marchi, brevetti, tipi, di un’origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione accompagnata dalla menzione “equivalente” è autorizzata se l’ammi nistrazione non può fornire la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati’. Questa valutazione viene effettuata usando come parametro il riferi mento a norme tecniche, il rispetto delle quali è reputato tale da far presumere la coerenza con il sistema. Questo agire comporta una li mitazione della discrezionalità degli enti poiché il riferi mento al rispetto di norme - generali e astratte – dovrebbe porre al riparo da scelte di oggetti contrattuali che falsano la concorrenza. Il Codice conferma le linee precedenti e porta alcune innovazioni testuali: c’è un potenziamento del principio di equivalenza e il riconoscimento che gli appalti pubblici sono uno strumento di leva economica per tutelare interessi correlati. Il principio di equivalenza stabilisce che le stazioni appaltanti devono accettare offerte di contenuto tecnico equivalente in ter mini di capacità di raggiungere gli obiettivi dell’appalto. Deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Devono essere prese in considerazione anche offerte che prospettano soluzioni “equivalenti” tanto che, sostengono sia la Direttiva che il Codice, per dimostrare l’equivalenza gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Conseguentemente spetta all’ente verificare che la prova fornita sia legittima (questo può dare adito a contenzioso, soprattutto laddove i mezzi di prova consentiti non siano predeterminati). 80 Direttiva del Consiglio CEE 18 giugno 1992, n. 50 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, abrogata dall’art. 82 della direttiva 2004/18/CE. 64 Quindi l’offerente può anche presentare soluzioni originali purché idonee allo scopo perseguito. La differenza con la precedente disciplina sta nel fatto che nelle direttive precedenti il concetto di equivalenza era introdotto solo in relazione alla residuale fattispecie nella quale per l’individuazione dell’oggetto fosse indispensabile individuare marchi o brevetti. Oggi invece il principio è riaffer mato in relazione a tutte le possibilità di individuazione dell’oggetto capitolare; infatti secondo il Codice: ‘Le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono confor mi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche’81. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta. Il Codice fornisce una norma di chiusura: a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza deter minata o un procedi mento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eli minare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferi mento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati dall'espressione “o equivalente” . La giurisprudenza anteriore al Codice ha cercato di tutelare sostanzial mente il principio di concorrenza. Isolata è la pronuncia del Consiglio di Stato 1945/200282 con cui la Corte ha statuito che il 81 82 Si riporta l’art. 68, comma 4, del Codice. La massima di tale discussa sentenze afferma che “Non viola il principio di cui all'art. 8 comma 6 d.lg. 24 luglio 1992 n. 358, che prevede il divieto di introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche 65 divieto di inserire nei bandi per forniture clausole che contengano l’esatta specificazione del modello e del marchio del bene richiesto trova deroga nel caso in cui dette clausole siano giustificate dallo specifico oggetto dell’appalto. Nel caso di specie si trattava di fornitura di generi alimentari per la refezione scolastica per cui, si sosteneva, l’ammi nistrazione può chiedere prodotti di incontestabile qualità. Sulla stessa linea si è espresso il T.A.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, nella sentenza 427 del 2004 che riconosce come non illegittimo il bando di gara per la fornitura di apparecchiature infor matiche da destinare a uffici di polizia nella parte in cui richiede che siano di deter minate marche, ove detta li mitazione sia giustificata da particolari esigenze dell’ufficio sotto il profilo dell’affidabilità dei prodotti. La maggior parte della giurisprudenza si espri me però in senso contrario. In pri mo piano la famosa sentenza della Corte di giustizia 28 ottobre 1999, causa C-328/96 commi ssione contro Repubblica d’Austria, che ha riconosciuto violate le disposizioni in tema di specifiche tecniche da parte di un bando di gara che, quanto ai sistemi infor matici per la gestione di un i mportante centro culturale pubblico, stabiliva che il sistema di gestione della centrale dovesse essere dotato di specifici sistemi operativi e interfacce utente. La Repubblica Austriaca è stata condannata dalla Corte che ha reputato indebita la compressione della concorrenza e si è espressa per una formulazione che per mettesse l’indicazione di sistemi diversi per quanto equivalenti. Nello stesso bando, tra l’altro, era previsto che a parità di qualità tecnica e prezzo, i materiali provenienti che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con l'affidamento un particolare della fornitura procedimento di generi l'avviso alimentari per pubblico la per refezione scolastica, ove la fornitura sia relativa ad una pluralità di prodotti e per ogni referenza si faccia riferimento a più marche e produttori, di rilievo e conoscibilità nazionale.” 66 dall’Austria avessero un titolo preferenziale. Anche per questa 83 clausola del bando l’Austria è stata sanzionata . Per alcuni anni, la principale preoccupazione della Corte europea era quella di contrastare discri minazioni basate sulla nazionalità; ora in un mercato globale e decisamente più aperto, l’attenzione è rivolta a prevenire fenomeni distorsivi del mercato più legati al prodotto in se considerato. Sulla stessa linea si è posto il Consiglio Stato, nella sentenza 5896 del 2003, in materia di settori esclusi, che dichiarava illegittimo il bando in cui si imponeva la for mulazione dell’offerta sulla base di un listino prezzi locuzione di un certo “equivalente” produttore rispetto al nonostante quale l’utilizzo l’aggiudicatario della doveva confor marsi e fornirsi per i pezzi di ricambio. Ancora il Consiglio affermato illegitti mo introdurre clausole fabbricazione (autorizzata o per di quel che Stato bando nella che, menzionano marchio, contenga 3386/2004 ha il di aggirando prodotti la le ammi nistrazioni sentenza di menzione solo quando divieto una deter minata “o equivalente” non è possibile fornire una descrizione precisa dell’oggetto del contratto mediante adeguate specifiche tecniche), in quanto le ulteriori indicazioni conducano univocamente a un solo prodotto. Questi principi relativi alle specifiche tecniche devono essere applicati anche alle procedure sotto soglia. In tal senso si è espresso il Diparti mento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio nella Circolare del 29 aprile 2004 La violazione di detti principi comporta, secondo la Circolare, una condanna dello Stato ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE84. Questa interpretazione, anteriore al Codice, ne anticipa un i mportante contenuto che abbiamo già più volte evidenziato, ovvero 83 I riferimenti di questa sentenza sono tratti da Invernizi R., Specifiche tecniche, in Sandulli M. A., De Nictolis R., Garofoli, Trattato sui contratti pubblici, Vol III, (2041 ss) e Ceccarelli K., Le specifiche tecniche in Mini Master sugli appalti, tratto dal sito http://www.pubblitecnica.com. 84 A seguito della rinumerazione degli articoli operata dal legislatore europeo, il 228 corrisponde all’attuale funzionamento dell’Unione Europea. 67 articolo 260 del Trattato sul che le procedure sotto soglia, pur attuando una semplificazione e una velocizzazione giustificata dal minore importo, non ne stravolgono i principi fondamentali ed in particolare la ricerca della competitività. In conclusione, possiamo affermare che la tutela della concorrenza in sede di definizione delle specifiche tecniche avviene in due momenti distinti tra loro fortemente connessi: 1. nel bando. 2. nella valutazione delle offerte. Rispetto al pri mo momento, possiamo constatare che il divieto di indicare marche e brevetti specifici non è assoluto, ma relativo e in ogni caso deve essere accompagnato dalla dicitura “o equivalente” e i casi in cui è stato ammesso dalla Giurisprudenza sono assolutamente eccezionali. Rispetto al secondo momento, il concetto di equivalenza si è allargato e il concorrente può dimostrare con qualunque mezzo di prova che la sua offerta è sostanzialmente equivalente alla richiesta presente nel bando85. 3.4 L’e-procurement Per elettronic pubblic procurement si intende quell’insieme di tecnologie, consentono procedure di e strumenti organizzare infor matici la gestione e telematici che processi di dei approvvigionamento della Pubblica Ammi nistrazione e di garantire maggiore trasparenza, concorrenza, economicità e rapidità delle gare. Il sistema dell’e-procurement ha avuto attuazione nell’ordinamento europeo con le Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE. Il legislatore europeo ha cercato di snellire e velocizzare le procedure di gara e di modernizzare le modalità e le tecniche di affidamento degli appalti, al fine di razionalizzare le commesse pubbliche e 85 L’accentuazione del principio di equivalenza è evidenziato da Invernizzi R. Specifiche tecniche, in Sandulli M. A., De Nictolis R., Garofoli, Trattato sui contratti pubblici, Vol III, nel commentare la ventinovesima premessa della Direttiva 2004/18 che si apre con l’auspicio che le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici permettere l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 68 possano aumentare la competitività tra le i mprese. Ha quindi introdotto una serie di disposizioni volte a favorire l’i mpiego di strumenti infor matici e telematici nell’ambito delle nor mali procedure di gara, fissando specifiche regole per il funzionamento di sistemi di acquisto interamente elettronici, i sistemi dinamici di acquisizione, e di processi elettronici di valutazione delle offerte, le aste elettroniche. Per asta elettronica si intende “un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, che interviene dopo una pri ma valutazione delle offerte permettendo che la loro valutazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche”86. Nelle procedure di gara (aperte, ristrette o negoziate con bando) le ammi nistrazioni possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa; si può ricorrere a questo strumento anche in occasione del rilancio del confronto competitivo di un accordo quadro e nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione. Le amministrazioni che intendono avvalersi dell’asta elettronica lo indicano nel bando di gara; può riguardare appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Pri ma di procedere all’asta, le amministrazioni effettuano una valutazione completa delle offerte: tutti i concorrenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o valori. Il Codice, in particolare all’articolo 85, riprende la disciplina comunitaria attuando il processo di modernizzazione già iniziato con l’adozione del regolamento approvato con d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, contenente “criteri e modalità per l'espletamento da parte delle ammi nistrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”. Il regolamento disciplina la 86 La definizione è tratta dalle Direttive 2004/17 e 2004/18, articolo 1 par. 6, par. 7. 69 gara telematica che è uno strumento che supporta on-line l’intero processo di aggiudicazione dell’appalto. È una procedura specifica, distinta e alternativa rispetto alle normali procedure di gara. Il d.P.R. 101/2002 è ancora in vigore, anche se la nor ma in forza della quale è stato attuato (ovvero l’articolo 24 della Legge 24 novembre 2000, n. 340)87 è stata abrogata dall’art. 256 del Codice. Il regolamento del 2002 verrà probabil mente superato dal regolamento attuativo previsto dall’art. 5 del Codice. Le due discipline (quella del Codice e quella del regolamento), infatti, non sono in contraddizione tra loro, ma si integrano trattando due temi diversi: il Codice disciplina l’asta elettronica che non è una distinta procedura di gara, ma una tecnica di svolgimento delle gare, mentre il regolamento si occupa della gara telematica, che è una procedura distinta e autonoma che si aggiunge a quelle tradizionali. Il nostro ordinamento è quindi particolar mente innovativo nel disciplinare l’utilizzo approvvigionamento, delle talvolta tecnologie anche informatiche superando o in sede di anticipando le direttive comunitarie; come vedremo tra breve anche se le tecnologie ICT favoriscono la trasparenza e l’efficienza non è detto che queste siano sempre accompagnate a veri fenomeni di concorrenza. 3.5 Le centrali di committenza, Consip e la concorrenza Fortemente legato all’e-procurement è il tema delle centrali di commi ttenza che consiste in una ammi nistrazione (o altro soggetto giuridico) che aggiudica appalti o conclude accordi quadro destinati ad altri enti di aggiudicazione. Le centrali di commi ttenza sono uno strumento di centralizzazione degli acquisti in modo da evitare l’atomizzazione delle procedure ed ottenere, su acquisti di maggiori dimensioni, rispar mi sia in ter mini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, per pubblicazioni, per contenzioso, etc.). Esso origina da una constatazione che ha effettuato il legislatore italiano guardando anche 87 Tale legge è conosciuta come “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”. 70 all’esperienza privata ed in particolare consorzi di albergatori della Romagna 88 a quella effettuata dai . Nel 2000 nasce Consip S.p.A. (Concessionaria Servizi Infor matici Pubblici), organismo a struttura societaria interamente posseduto dal Ministero dell’Economia con il compito di stipulare convenzioni in base alle quali le i mprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura fino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeter minato. La fonte normativa originaria è costituita dall’art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000) la quale ha delineato un sistema in cui, tramite procedura ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle PA ad uguali condizioni. A fianco della Consip la nuova politica di razionalizzazione degli acquisti ha portato commi ttenza a all’introduzione livello sovra anche comunale, di altre provinciale centrali e di soprattutto regionale89. Negli anni immediatamente successivi alla nascita di Consip è sorto il problema dell’obbligatorietà del suo utilizzo di Consip per gli acquisti; particolarmente importanti sono state le finanziarie 2002 90 e 2003 che introdussero l’obbligo generalizzato per tutte le ammi nistrazioni ad aderire alla convenzioni Consip. Il contraccolpo assolutamente economico rilevante, perché per le piccole medie gli appalti vengono i mprese fu general mente assegnati a i mprese di grande dimensione che riescono ad offrire prezzi più competitivi a scapito delle i mprese locali. Nel 2003 nasce anche un comitato denominato ControConsip costituito da circa 1500 aziende, unitesi per fronteggiare gli effetti della centralizzazione degli acquisti. Le motivazioni sollevate dal comitato sono proprio legate alla mancanza di concorrenza che porta 88 Si veda in proposito Montella U. Le centrali di committenza come strumento di razionalizzazione. 89 Uno degli esempi più rilevanti è costituito da Intercent – ER, l’agenzia per gli acquisti della Regione Emilia Romagna. 90 Finanziaria 2002: Legge 448/2001, articolo 24; Legge finanziaria 2003: Legge 289/2002, articolo 24 71 il meccanismo delle convenzioni e viene richiamato anche il parere della Commi ssione Antitrust, la quale si è espressa affer mando che "con il ricorso obbligatorio alla convenzione CONSIP il principio della concorrenza sarebbe violato".91 4. Lo svolgimento della gara e l’aggiudicazione La fase di svolgi mento della gara ovvero la fase in cui la commi ssione (o il responsabile del procedimento nel caso in cui, possibile solo per le offerte valutate con il criterio del prezzo più basso, non ci sia commissione) valuta le offerte e procede all’aggiudicazione è vista dall’osservatore comune come un momento particolarmente delicato, in cui la tutela della concorrenza è a rischio di interferenze esterne. Vorrei evidenziare e cercherò di di mostrare in questo paragrafo, che questa fase della procedura è probabil mente quella dove i principi di competitività sono maggior mente rispettati. Ci troviamo di fronte ad una disciplina che, nonostante si sia evoluta anche con il Codice, è tutto sommato consolidata e sicuramente dettagliata e a pronunce della Giurisprudenza or mai piuttosto unifor mi sui temi più dibattuti (carattere tecnico della commissione, collegialità, discrezionalità tecnica nel giudizio, modalità di applicazione dei criteri di scelta). 4.1 La commissione di gara Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Codice stabilisce, all’articolo 84 comma 1, che è sempre necessario nominare una commi ssione di gara, non solo per i lavori, ma anche per le forniture e i servizi. La commi ssione è nominata dall’organo competente a effettuare la scelta del soggetto aggiudicatario, è composta da un numero dispari di componenti che sono tutti tecnici e viene presieduta da un dirigente (o funzionario apicale) della stazione appaltante. I commi ssari, a parte il Presidente che è sempre interno, possono essere interni o 91 Controconsip.it: Un Sito Controcorrente, http://studiocelentano.it/d.asp?id=3120&opt=ict; oggi non è più in linea 72 il tratto sito dal sito controconsip.it esterni, anche se il Codice dà preferenza ad una commissione con membri interni, verosi mil mente con l’intenzione di li mitare i costi. Il Codice definisce i criteri di scelta per i commi ssari esterni e disciplina il regi me di incompatibilità e le cause di astensione; in particolare i commi ssari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione relativamente al contratto oggetto della procedura. C’è poi incompatibilità con la carica di ammi nistratore pubblico e con chi abbia concorso in passato all’approvazione di atti illegitti mi. La commissione viene nominata dopo la scadenza delle offerte, per evitare collusioni tra commi ssari e concorrenti, e opera come collegio perfetto: deve agire con il plenum dei suoi componenti in quanto espri me un giudizio tecnico che deriva dalla comparazione dei vari progetti i mprescindibile dalla contemporanea partecipazione di tutti i suoi membri, 92 potendosi al più consentire la deroga al principio di collegialità per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate. 4.2 La valutazione delle offerte La giurisprudenza ha da tempo affer mato che, dovendo la commi ssione formulare un giudizio sulla base di una comparazione di una pluralità di offerte, è necessario che fissi preventivamente i criteri a cui si atterrà per definire il proprio giudizio. “La deter minazione esplicita, univoca di obiettivi criteri di giudizio è nell’appalto concorso, i mprescindibile garanzia di i mparzialità”93. I criteri di massi ma devono quindi essere resi noti prima della conoscenza dei progetti da parte della commi ssione. Secondo il Codice, la commi ssione può fissare solo criteri motivazionali, mentre non le è consentito specificare criteri o subcriteri già presenti nel bando di gara. Il giudizio della commissione è caratterizzato da discrezionalità tecnica, con conseguente li mitazione 92 Ci sono varie sentenze del Consiglio di Stato in questa direzione: sezione VI, 27 dicembre 2000, n. 6875; sezione V, 11 novembre 2002, n.6194. 93 I termini riprtati tra virgolette sono tratti dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 1982, n. 566 73 del sindacato giurisdizionale. Sui limiti del sindacato del giudice ammi nistrativo si è registrata un’evoluzione giurisprudenziale, passando da pronunce che ritengono che la valutazione dei progetti sia di competenza consentono il esclusiva sindacato della commi ssione, giurisdizionale ad sull’attività altre della che stessa 94 riguardo a logicità, equità, ragionevolezza . 4.3 L’aggiudicazione provvisoria e definitiva L’articolo 11 definisce le fasi della procedura di affidamento dei contratti pubblici operando una netta distinzione tra il momento dell’aggiudicazione provvisoria, pronunciata a conclusione delle operazioni di gara, e il momento dell’aggiudicazione definitiva, la cui efficacia è condizionata alle verifiche sui requisiti. Il Codice, al comma 9 dell’articolo 11, distingue la fase dell’aggiudicazione da quella della stipulazione del contratto, individuando questa come fase essenziale della procedura e recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale. L’aggiudicazione definitiva ha rilevanza esterna e segna il momento di efficacia del provvedimento; per questi motivi è l’atto i mpugnabile in sede giurisdizionale di fronte al giudice ammi nistrativo. La stipulazione del contratto determina la nascita del rapporto civilistico tra l’Amministrazione e il vincitore della procedura e di conseguenza la stipulazione del sottoposizione contratto alla giurisdizione avviene non prima ordinaria. di 30 La giorni dall’aggiudicazione definitiva. Tale ter mine è motivato dal fatto che si deve garantire ai partecipanti soccombenti un ragionevole arco temporale tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto per adire eventuali ricorsi95. 94 T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 1987 n. 27 ritiene che gli apprezzamenti tecnico-economici della commissione siano sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. 95 La Corte di Giustizia CE, con la sentenza Alcatel (C-81/98, 28/10/1999), sviluppando i principi emanati dalla direttiva 89/665/CE, ha precisato che il provvedimento di aggiudicazione deve essere comunicato a tutti i partecipanti alla procedura di gara e deve essere garantito un 74 È appena il caso di ricordare che il ricorso giurisdizionale ammi nistrativo può essere proposto entro il termine di 60 giorni e quindi può accadere che venga annullata l’aggiudicazione con il contratto già stipulato; infatti l’ammi nistrazione, decorsi 30 giorni, può stipulare ed eseguire il contratto (come succede negli appalti che si eseguono in un’unica soluzione). In caso di annullamento dell’aggiudicazione, la stazione appaltante riacquista il diritto di provvedere, potendo stabilire se procedere alla rinnovazione della fase di valutazione delle offerte o all’intero annullamento della gara. In questo caso, l’indizione di una nuova gara deve essere preceduta dall’attivazione del potere di autotutela opportunamente motivato. Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza 28 dicembre 2007, n. 27169, hanno affermato che in materia di affidamenti di appalti pubblici di lavori la giurisdizione esclusiva del giudice ammi nistrativo si arresta alla fase pubblicistica dell’appalto. Con la stipulazione del contratto, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta a ottenere sia la dichiarazione di nullità Il Consiglio di Stato ha confer mato la giurisdizione del Giudice Ordinario in due recenti sentenze96 sulle controversie afferenti le sorti del contratto a seguito di annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione. Nel caso di annullamento, giurisdizionale o amministrativo, del provvedi mento contratto di aggiudicazione, stipulato con occorre l’aggiudicatario. verificare La la sorte giurisprudenza del e la dottrina hanno elaborato varie teorie tra le quali la prevalente è quella della inefficacia sopravvenuta relativa del contratto. L’aggiudicazione assume i connotati di una condizione legale di efficacia del contratto e di conseguenza l’annullamento retroagisce deter minando la perdita di efficacia97, ma lascia salvi i diritti ragionevole arco temporale tra la data di adozione di detto provvedimento e la data di stipula del contratto. 96 Consiglio di Stato, sezione V, n. 3070 del 19/05/2009 e 3531 del 09/06/2009. 97 Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1523 del 04/04/2007. 75 acquisiti da terzi in buona fede, in relazione al contratto fino alla domanda per dichiararne l’inefficacia98. 5. Il rinnovo del contratto Uno degli elementi caratterizzanti della disciplina dei contratti pubblici è rappresentato dal fatto che questi devono avere ter mine e data certa. Tale principio era presente fino dalla disciplina del 1923 e nel corso degli anni si è progressivamente riaffer mato: in primo luogo è stato considerato illegitti mo il rinnovo tacito dei contratti, poi anche il rinnovo espresso. Fondamentale importanza ha avuto in questo senso la Legge 62/200599 che ha abrogato l’articolo 6 della L. 537/1993 che lasciava la facoltà di rinnovo alle ammi nistrazioni se entro 3 mesi dalla scadenza del contratto avessero accertato ragioni di convenienza e pubblico interesse per il rinnovo del contratto. Il Codice, sulla scia delle direttive del 2004, confer ma questa linea assolutamente appalti considera contraria due alla rinnovazione. eccezionali possibilità Il di Codice degli rinegoziazione all’articolo 57, laddove disciplina la procedura negoziata senza la pubblicazione del bando. La pri ma di tali eccezioni riguarda consegne complementari quando il cambio del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiale differente il cui i mpiego incompatibilità ipotesi è o quella difficoltà di nuovi tecniche servizi sproporzionate. analoghi a quelli La seconda già affidati all’operatore aggiudicatario di un appalto procedente che deve essere stato scelto con procedura aperta o ristretta. Entrambi i casi hanno il limite dei tre anni. Oltre alle disciplinato il ipotesi rinnovo dell’articolo programmato 57, che nell’articolo 29 viene corrisponde in realtà all’esercizio di una opzione a solo favore dell’amministrazione che si riserva di proseguire o meno il rapporto già previsto dal contratto 98 Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3465 del 28/05/2004. 99 La legge 62/2005 è la cosiddetta legge comunitaria 2004 e la finalità dell’art. 23 è quella di ottenere l’archiviazione di una procedura di infrazione aperta contro l’Italia proprio per le previsioni dell’art. 6 della L. 537/1993 e successive modificazioni e integrazioni. 76 iniziale100. Le parti non si trovano in una posizione paritaria (il contraente non può rifiutare di ripetere la prestazione), non possiamo quindi parlare di rinnovo. L’ulti mo referente normativo lo incontriamo nell’articolo 125 che, come già ricordato, disciplina le procedure in economia e che consente di prolungare il contratto con una proroga tecnica, nei soli casi di forniture o servizi, nelle more di svolgi mento delle procedure ordinarie e solo nella misura strettamente necessaria. In definitiva viene confer mata la posizione della L. 62/2005 eli minando il rinnovo (sia tacito che espresso dall’ordinamento). Lo spazio che il Codice concede all’istituto della proroga è piuttosto limitato e questo nell’ottica che il rinnovo presuppone una forte li mitazione alla concorrenza. Riassegnare un contratto senza effettuare una nuova procedura di selezione favorisce chiaramente il soggetto titolare del rapporto iniziale, limitando la competizione e la possibilità di ottenere nuove e migliori condizioni. Non tutta la dottrina però ha interpretato allo stesso modo la disciplina sul ammettono rinnovo; senza in particolare discussione il alcuni divieto di osservatori, rinnovo mentre tacito, non escludono che l’art. 23 della L. 62/2005 renda ancora possibile il rinnovo espresso, riportando anche la posizione (minoritaria) di alcuni giudici amministrativi. Si tratta della pronuncia del T.A.R. del Lazio del 12 dicembre 2005, n. 13403, ove si afferma che la citata “nor ma (L. 62/2005) non ha espressamente sancito un divieto generalizzato di ricorrere all’istituto del rinnovo negoziale tout court” e che la stessa nor ma, “nella parte in cui espunge dall’ordinamento la previsione recante la possibilità di rinnovo contrattuale – fermo ri manendo il divieto di rinnovo tacito – non può essere disgiunta dal necessario coordinamento con la disciplina di matrice comunitaria di cui al D.Lgs. 157/1995, recante attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”.101 100 Questa opzione riprende la disposizione dell’articolo 1331 del codice civile. L’opzione consente a una parte contratto a suo insindacabile giudizio. 77 di scegliere se proseguire il Il Consiglio di Stato tuttavia ha maturato un orientamento costante e unifor me in cui consolida una preclusione generalizzata e i mperativa di rinnovabilità dei contratti pubblici senza distinzione tra rinnovo tacito ed espresso102. Con il parere n. 3260/2005, la I Sezione del Consiglio di Stato ha espresso l’avviso di non ritenere sufficientemente supportata una linea interpretativa favorevole alla perdurante facoltà riconosciuta all’Amministrazione di pervenire ad un rinnovo dei contratti, in particolare, avvalendosi della procedura della trattativa privata, di cui all’art. 7, del d. lgs. n. 157/1995, e senza l’avvio di procedure concorsuali. Rilevando, inoltre, come l’interpretazione letterale dell’art. 23 non consenta deroghe al divieto di rinnovo, il Consiglio di Stato ha svolto una i mportante precisazione sulla corretta e diversa accezione degli istituti del rinnovo e della proroga, che invece la prassi tende ad accomunare e, più spesso, a confondere. Il primo intervento a livello giurisprudenziale dell’Alto consesso è quello operato dalla IV Sezione che, con decisione 31 ottobre 2006, n. 6457, ha chiarito i presupposti e la portata della previsione abrogativa del rinnovo. Attraverso un’opera di tipo ricognitivo, i supremi giudici ammi nistrativi rilevano che l’articolo 23 della legge n. 62/2005 ha eli minato radical mente e definitivamente l’istituto del rinnovo dall’ordinamento. Un particolare rilievo assume la sentenza n. 2866, della IV Sezione, che evidenzia i profili distintivi dei due istituti ed esclude qualunque ipotesi di rinnovo, anche espresso, che al di fuori dei casi contemplati dall’ordinamento (oggi, dal codice dei contratti, ieri dalla legge “Merloni” e dalle altre fonti) darebbe luogo ad una nuova figura di trattativa privata “pura”, non consentita dal diritto comunitario. 101 Bolognini riporta la posizione del T.A.R. del Lazio che non considera l’istituto del rinnovo assolutamente rimosso dall’ordinamento nella pronuncia del dicembre 2005 e altre posizioni opposte secondo le quali la legge comunitaria avrebbe alienato ogni possibilità di rinnovo. 102 In tal senso significativo il contrbuto di Giordano A., Il divieto di rinnovo dei contratti pubblici di appalto, dal sito nel diritto.it, n. 36/2008. 78 IV Le barriere di ingresso nei contratti informatici 1. Aspetti generali dei contratti ICT Più volte abbiamo l’introduzione strumenti delle visto, nel tecnologie indispensabili per la corso di questo lavoro, che infor matiche e telematiche sono concorrenza e l’efficienza delle procedure di scelta del contraente. Tramite i siti web il livello di conoscibilità dei bandi e degli avvisi è decisamente più elevato e alcune procedure come gli accordi quadro e il dialogo competitivo sono rese possibili solo grazie all’utilizzo di internet e delle tecnologie connesse. L’informatica e la telematica sono quindi strumenti per raggiungere un alto livello di competitività. In questa sede però affrontiamo l’informatica sotto un altro punto di vista. Dal momento che è diventata uno strumento essenziale, ha anche acquisito un ruolo come centro di spesa con una complessità quasi unica e certamente nuova. I contratti infor matici (o per meglio dire i contratti ICT, Information and Communication Technology) possono riguardare sia lavori che forniture o servizi e presentano peculiarità difficil mente riscontrabili in altri settori. In questa parte del lavoro vorrei evidenziare come alcune tipologie di contratti che riguardano l’ICT sono intrinsecamente portati ad ostacolare la concorrenza, non per comportamenti deviati o per pratiche contrarie alle normative e alla competitività, ma proprio per le loro specifiche caratteristiche richiedono quindi una soglia di attenzione e pianificazione più elevata. Si devono affrontare barriere di ingresso inimmaginabili in altri settori merceologici, in particolare nei casi in cui i contratti sono legati all’organizzazione delle ammi nistrazioni pubbliche. Questo comportamento non è tipico della PA e delle forniture pubbliche, ma riguarda ovviamente anche le aziende private. 79 Qualunque impresa con un livello di organizzazione non banale, nel momento in cui decide di cambiare il sistema informativo gestionale è conscia che questo porterà dei costi, soprattutto in ter mini organizzativi, ed attua il cambiamento solo nel caso in cui individui un momento (vicino o lontano) in cui il costo è completamente assorbito e il cambio del sistema inizia a produrre maggiori profitti. Per l’impresa pubblica (intesa in senso lato ovvero di ammi nistrazione e organismo di diritto pubblico) questa scelta non è effettuata con gli stessi criteri dell’impresa privata. Se l’i mprenditore privato non individua, nel suo piano di business, un momento in cui un cambio di un sistema infor mativo avrà un punto di pareggio, oppure questo momento è particolar mente lontano, forse non effettuerà mai una scelta di cambiamento. Può l’Ammi nistrazione Pubblica comportarsi in questo modo? Può sacrificare la concorrenza nell’assegnazione di contratti per salvaguardare una maggiore economicità? Questa particolarità riguarda ovviamente solo alcune tipologie di contratto; in molti casi i contratti ICT sono assolutamente uguali a quelli dei settori tradizionali, in particolare le forniture di hardware non sono diverse da quelle di un qualunque altro macchinario. Comprare un computer non è diverso da acquisire una macchina per scrivere o un lotto di risme di carta da cancelleria; realizzare una infrastruttura pubblici) non di collegamento presenta dati caratteri (siamo diversi nell’ambito rispetto ad un dei lavori impianto elettrico o di cli matizzazione; anche in ordine ai servizi possono non esserci particolari elementi innovativi: un contratto di assistenza sistemistica per la gestione di server o apparati di rete può non essere diverso da un servizio di pulizia o dalla gestione di una mensa o di una biblioteca. 1.1 Il CNIPA (DigitPa) e i contratti ICT Il CNIPA è il Centro Nazionale Infor matica nella Pubblica Ammi nistrazione; è nato come Autorità indipendente (con il nome di AIPA), mentre attual mente opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche for mulate, a nome del 80 Governo, dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Ammi nistrazione, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini Ammi nistrazione, e i mprese fornendo a da questa parte supporto della Pubblica nell’uso innovativo dell’informatica e, più in generale, dell’ICT. A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 177 del 1 dicembre 2009 ha assunto la nuova denominazione di DigitPa; molto probabilmente ci saranno anche cambiamenti organizzativi non facil mente valutabili in questa sede. Tra le attività del CNIPA grande i mportanza assume il monitoraggio e la consulenza in ambito di forniture ICT che si concretizza con la predisposizione di una serie di manuali dedicati alla Qualità delle forniture ICT dai quali verranno tratti alcuni spunti nel seguito del capitolo. A fianco di questo il CNIPA ha istituito insieme a Consip un osservatorio dei prezzi delle forniture di beni e servizi di natura informatica. Nonostante la spesa pubblica italiana per l’ICT sia molto più bassa di quella di altri paese ed ammonti a soli 40 euro annui per abitante 103 (contro gli 80 della Francia, i 60 della Germania e i 140 della Gran Bretagna) e gran parte sia indirizzata verso le società in house, la spesa infor matica rappresenta un valore economico decisamente rilevante che è destinato a crescere. Nei prossi mi paragrafi proveremo ad analizzare come un settore così importante e innovativo presente ostacoli alla concorrenza negli appalti pubblici. 2. Le tipologie dei contratti informatici Le funzioni infor matiche e telematiche possono essere svolte internamente oppure in outsourcing. Solitamente il modello adottato è quello dell’outsourcing parziale o selettivo nel quale la funzione di gestione controllo e coordinamento è solitamente interna, l’approvvigionamento di hardware e software è sempre esterno e i servizi di gestione possono essere svolti in una delle due modalità. 103 Questi dati sono tratti dal terzo rapporto Assinform sull’ICT nella Pubblica Amministrazione Locale, presentato a Roma il 10 giugno 2009. 81 Il CNIPA nel manuale “Dizionario delle forniture ICT” effettua una classificazione delle forniture e con essa la mappatura con la codificazione europea CPV ripresa anche dal Codice degli appalti. Senza entrare nei dettagli di tale codificazione, ne riprendiamo gli elementi essenziali al fine di introdurre la trattazione che segue. Riferendoci al dizionario indicato possiamo quindi identificare le seguente classi di contratti in ambito ICT. • Sviluppo e manutenzione evolutiva applicazioni. • Gestione e manutenzione applicazioni. • Assistenza all’utente e for mazione • Servizi per l’interoperabilità e la cooperazione che comprendono l’integrazione di prodotti software, database o sistemi. • Servizi applicativi che comprendono servizi web, posta elettronica. • Servizi per le reti. • Servizi per la gestione dei sistemi. • Servizi per la gestione della sicurezza dei sistemi. 2.1 Il ciclo di vita del software Seguendo lo schema proposto dai quaderni del CNIPA e riassunto nel paragrafo precedente, il settore più interessante da analizzare è quello dello sviluppo e manutenzione evolutiva delle applicazioni al quale si possono affiancare tre settori strutturali e di supporto. • La gestione e la manutenzione (ordinaria) delle applicazioni. • L’assistenza all’utente e la for mazione. • I servizi di interoperabilità e l’integrazione di sistemi diversi. Le altre tipologie di contratti, quelle attinenti principal mente i servizi (gestione reti, sistemi, servizi web e sicurezza) le possiamo ricondurre ad altre tipologie di servizi. Le stesse considerazioni valgono, come anticipato nel paragrafo precedente, per le forniture di hardware. 82 Il ciclo di vita del software, sul quale dettagliatamente si è soffermata la letteratura del settore, è strutturato in varie fasi che evidenzio brevemente104: 1. La pre-analisi, che comprende la definizione dei requisiti e lo studio di fattibilità. 2. La progettazione o macroanalisi del sistema. 3. Lo sviluppo che consiste nella microanalisi, nella programmazione e nei test. 4. La for mazione, l’installazione che cul minano con il rilascio e la messa in produzione dei sistemi. 5. La manutenzione ordinaria del sistema, il supporto nell’utilizzo e la manutenzione evolutiva. 6. La dismissione del sistema. Queste fasi possono essere ricondotte facilmente al dizionario di attività proposte dal CNIPA riportato in precedenza. Vediamo ora invece di analizzarle da un punto di vista giuridico e di rapporti contrattuali che possono sorgere in questo panorama. La prima fase consiste nella definizione dei requisiti e nella verifica preliminare di fattibilità; corrisponde alla decisione della Pubblica Amministrazione di procedere all’acquisizione di un sistema ICT: è attività tipica della PA in cui viene manifestata la discrezionalità sia politica che tecnica e comprende quindi atti di indirizzo e studi tecnici preli minari che si concludono con la deter minazione a contrarre. La fase due può essere ancora una fase interna alla stazione appaltante oppure esterna con un pri mo coinvolgimento di professionisti e i mprese. È la fase di scelta della procedura di gara, 104 In questa sede viene fatta una semplificazione del ciclo di vita del software. La letteratura del settore propone vari modelli di sviluppo; i più noti sono il modello a cascata, a spirale e prototipale. La sintesi che è stata effettuata cerca di evidenziare gli elementi comuni dei vari modelli, mettendo in risalto la suddivisione in fasi diverse che presuppongo l’intervento di soggetti diversi e soprattutto il sorgere di rapporti giuridici distinti, disciplinati talvolta dal diritto pubblico amministrativo e talaltra dal diritto privato. 83 predisposizione del bando e redazione del capitolato. Se la progettazione è interna (o con un riscorso a professionisti specialisti che collaborano nella redazione del capitolato, ma non hanno nulla a che fare con le i mprese concorrenti) siamo nell’ambito delle classiche procedure aperte o ristrette. Se la pubblica amministrazione fa ricorso al contributo dei concorrenti per la progettazione, possiamo fare riferi mento – con una ter minologia oggi superata – all’appalto concorso (“appalto congiunto di progettazione e lavori o forniture”) o con un modello più moderno – che però ancora non è entrato praticamente nel nostro ordinamento – al dialogo competitivo. La scelta del contraente avviene a conclusione della fase 2, salvo che non si decida di procedere in economia. In quest’ultimo caso l’attività realizzativa (fasi 3 e 4) non è contraddistinta da un unico rapporto contrattuale, risultato di una procedura di appalto, ma da una serie di attività interne che possono essere supportate da uno o più rapporti contrattuali distinti che sorgono da diverse proedure concorsuali. Le fasi 3 e 4 che, come detto, costituiscono la fase realizzativa, rappresentano nel modello più diffuso la fase di esecuzione del contratto. Per quanto l’esecuzione possa durare anche diverso tempo, possiamo considerare questa fase come un contratto ad esecuzione istantanea, in particolare per contrapporlo alla fase 5 cioè alla manutenzione del software, alla sua evoluzione e al supporto che danno luogo a contratti di durata. La mia analisi, in questa parte della tesi, si concentra proprio sui rapporti tra realizzazione del software (o acquisizione) e gestione di questo e sulle vicende contrattuali che sorgono, in quale relazione sono tra loro, quali procedure ad evidenza pubblica generano questi contratti e ovviamente qual è il livello di concorrenza adottabile e adottato in questi scenari. Queste due macro fasi (realizzazione e gestione) sono, in buona parte, riconducibili alle due tipologie di spesa pubblica ovvero alla spesa per investimento (o in conto capitale) e alla spesa corrente la cui definizione e distinzione è alla base della contabilità pubblica. 84 L’ulti ma fase della vita del software è ovviamente la fine ovvero la dismissione. È una fase importante che non va sottovalutata perché dà luogo alla cessazione dei rapporti contrattuali esistenti e alla nascita di nuovi sistemi e, di conseguenza, a differenti rapporti giuridici. Fase di vista Realizzazione Dizionario CNIPA Sviluppo e Spesa Conto Procedura Procedure acquisizione di manutenzione Capitale aperte a un nuovo sistema evolutiva evidenza applicazioni, pubblica Servizi per Gestione ed l’interoperabilità Assistenza evoluzione del all’utente, Gestione negoziata sistema e manutenzione (trattativa Parte corrente Procedura privata) L’obiettivo massi mo, sia da un punto di vista tecnologico sia giuridico per mantenere alta la concorrenza, sarebbe quello che, in fase di progettazione (cioè di predisposizione del capitolato) si fosse in grado di definire anche la durata delle fasi successive cioè la gestione manutentiva e il tempo previsto per la fine vita dei sistemi. In alternativa, qualora questa previsione temporale non fosse possibile, bisognerebbe predisporre un contratto che possa garantire nelle fasi successiva una effettiva concorrenza. Posso già anticipare che nella pratica non è così, cioè il bando di acquisizione iniziale di un sistema, molto spesso, vincola anche i rapporti successivi che possono riproporsi per anni con grandi li mitazioni alla concorrenza. Pri ma di entrare nel dettaglio degli ostacoli alla concorrenza, mi preme fare un ulteriore approfondimento sui contratti che contraddistinguono la fase realizzativa. In questo paragrafo abbiamo parlato infatti di sviluppo e realizzazione; in realtà le modalità di approvvigionamento del software sono diverse e presuppongono diverse tipologie di rapporti contrattuali che hanno incidenza sui rapporti successivi e sul ciclo di vita complessivo del software. 85 2.2 Le tipologie dei contratti software Il software applicativo è un prodotto i mmateriale e quindi non si usura e può facil mente essere duplicato. Questi elementi caratteristici arricchiscono le modalità di acquisizione di questo prodotto rispetto ad altri che devono essere valutate in base alle disponibilità offerte dal mercato, all’ambiente tecnologico già esistente, ai rischi che le diverse soluzioni comportano ed ai costi di acquisizione e successiva manutenzione. Il Codice dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005, all’articolo 68 individua le modalità di acquisizione del software che devono avvenire nel rispetto della Legge 241/09 (la legge sul procedi mento amministrativo) e del D.Lgs. 39/1993, oggi superato dal Codice degli appalti. Le modalità possibili sono quindi: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione, sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa ammi nistrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente 105 aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). 105 Il “codice programmatori sorgente” che hanno è rappresentato eseguito lo dai sviluppo. programmi Il scritti termine dai “codice sorgente” si contrappone a “codice eseguibile” che invece consiste nel programma ‘compilato’ pronto ad essere eseguito dal calcolatore, ma non leggibile dagli esseri umani. “Codice sorgente aperto” significa che è disponibile agli utilizzatori e con esso è disponibile la conoscenza intrinseca del sistema. Le figure più significative per la diffusione del codice aperto sono Richard Stalmann, fondatore della Free Software Fondation, e Linus Torvald creatore di Linux, di cui consiglio la lettura di una piacevole autobiografia citata in bibliografia. 86 Le soluzioni che prevedono lo sviluppo interno (identificato dalla lettera a) e l’acquisizione di programmi a codice sorgente aperto (caso d) presuppongono un diritto più forte e più incisivo da parte della stazione appaltante. Al lato opposto, la soluzione che prevede l’acquisizione della licenza d’uso pone un diritto con facoltà molto limitate all’ammi nistrazione. La soluzione di riuso, molto in voga oggi, più sulla carta che nella pratica, può essere ricondotta ad uno dei casi precedenti e quindi non è particolar mente significativa ai fini della nostra analisi106. Operando una necessaria schematizzazione abbiamo quindi due scenari tra loro contrapposti. Il pri mo è quello in cui c’è un controllo completo del software da parte della stazione appaltante (che può derivare dalla proprietà o dall’utilizzo di sistemi a codice aperto). Il secondo è quello in cui le facoltà della stazione appaltante sono molto più li mitate perché la proprietà del software restano all’i mpresa e questo può manutenzione porre (sia grande quella limitazioni. ordinaria L’attività che quella di supporto evolutiva) e sono difficilmente esercitabili da soggetti diversi rispetto a chi detiene la proprietà del codice e particolari insidie possono presentare le integrazioni tra i vari sistemi. Lo sviluppo interno del software ha oggi un valore marginale, contrariamente a quanto succedeva negli anni 70-80 quando le pubbliche amministrazioni (al meno quelle più grandi) si erano dotate di programmat ori per la realizzazione dei propri sistemi infor mativi. Il pri mo scenario però, quello del controllo completo, è ancora molto rilevante grazie alla diffusione del software a codice aperto o all’acquisizione totale dei diritti da parte della stazione appaltante. Tale scenario è, al meno in linea teorica, più struttural mente predisposto alla concorrenza e alla possibilità di alternanza tra i 106 C’è la tendenza a considerare i sistemi messi a riuso come equivalenti ai sistemi aperti; in realtà il riuso può essere previsto anche per software concessi in licenza, se l’amministrazione che l’ha acquistato ha concordato con il fornitore un determinato ambito di riuso per altre amministrazioni. 87 fornitori. Questo non significa che la scelta di software commerciale acquisito solo con la licenza d’uso sia deprecabile o da evitare. La diatriba tra software aperto e commerciale, che ha assunto anche una connotazione ideologica, soprattutto nella Pubblica Ammi nistrazione, è tecnicamente debole. Io penso che entrambe le soluzioni siano legittime e che, di volta in volta, a seconda delle specificità del caso possa essere scelta una soluzione piuttosto che un’altra. Supporto questa mia affer mazione con l’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale che pone sullo stesso piano tutte le modalità di acquisizione, richiedendo però, al secondo comma, che esse garantiscano l’interoperabilità e la cooperazione applicativa, oltre alla rappresentazione dei dati in almeno un for mato aperto. 2.3 Il ‘lock in’ come ostacolo alla concorrenza Dopo avere inquadrato le modalità di fornitura del software entriamo nel vivo della disquisizione: abbiamo tutti gli elementi per evidenziare quali siano gli ostacoli alla concorrenza in un mercato così rilevante. Si consideri la fornitura di sistemi commer ciali pacchettizzati e distribuiti con contratto di licenza d’uso senza nessun tipo di diritto di proprietà sul codice sorgente. In questo caso l’attività di assistenza e supporto pluriennale, le integrazioni, gli adeguamenti normativi possono essere effettuati dall’aggiudicatario iniziale. Il bando di appalto dovrebbe prevedere quindi al suo interno tutto lo sviluppo del ciclo di vita anche da un punto di vista contrattuale trasformandosi in un contratto di durata. In caso contrario i rapporti contrattuali triennale) che si vengono attivano annual mente assegnati senza la (o su mini ma base biennale o concorrenzialità all’i mpresa che si è aggiudicata la fornitura iniziale. Molto spesso i fornitori di software pacchettizzati per la pubblica ammi nistrazione offrono gratuitamente o a prezzi assolutamente irrisori, la licenza d’uso del software a tempo indeter minato e, in tal modo, eludono la procedura d’appalto, per poi proporre ‘canoni’ di supporto, manutenzione e aggiornamento 88 annuali che progressivamente diventano onerosi e incidono sulla crescita della spesa corrente. Che cosa rappresentano da un punto di vista giuridico questi ‘canoni’? Sono contratti di rinnovo? Abbiamo visto che oggi l’ordinamento non ammette questa tipologia di negozio. Sono, a tutti gli effetti, nuovi contratti assegnati con trattativa privata (rectius procedura negoziata senza bando). Anche le nuove acquisizioni possono subire effetti distorsivi della concorrenza. Quasi tutti i sistemi infor mativi richiedono integrazioni con sistemi affini. Si consideri il sistema che gestisce la contabilità e il bilancio che può scambiare infor mazioni con il sistema di gestione degli atti ammi nistrativi relativamente agli impegni di spesa oppure, in un ente locale, al sistema dei servizi demografici che potrà utilmente inviare dati alla gestione tributi piuttosto che sistemi che gestiscono servizi sociali. È molto facile che chi ha fornito un software, riesca a fornirne un altro che copre un’area funzionale diversa e adiacente, proprio in forza di queste possibili integrazioni. La letteratura informatica, ma anche la legge nel Codice dell’amministrazione digitale, affer mano che i sistemi dovrebbero garantire l’interoperabilità e l’interscambio, ma molto spesso non è così. In alcuni casi, i protocolli che definiscono gli standard di interscambio dei dati non esistono ed, in altri, i fornitori cercano di eluderli per mantenere posizioni di vantaggio competitivo sfruttando la ‘debolezza’ delle Ammi nistrazioni. C’è un altro meccanismo che sfavorisce la competitività ed è la tendenziale difficoltà organizzativa a cambiare sistema infor mativo per l’impatto che questo cambiamento può avere sulla for mazione del personale. 89 Tutti gli elementi evidenziati fanno del mercato del software un ambiente con alte barriere di ingresso e agevolano i monopoli e la conservazione delle fasce di mercato107. Questa situazione è presente anche se la domanda proviene dai privati piuttosto che dalle ammi nistrazioni pubbliche. Come ho già avuto modo di evidenziare, per l’imprenditore privato la barriera di ingresso nei sistemi informativi rappresenta una delle tante variabili che deve considerare nel suo piano di business e quindi, legitti mamente, potrà sottoscrivere per anni contratti di forniture, servizi e lavori con il medesimo fornitore. La stazione appaltante pubblica è invece tenuta al rispetto del Codice dei contratti pubblici e, quindi, all’applicazione delle regole della concorrenza anche se il suo business plan consiglierebbe di non spingersi alla sottoscrizione di contratti nuovi o diversi. Siamo soppesare di fronte, interessi ancora una contrapposti: volta, da un alla lato necessità c’è la di dover concorrenza, dall’altro (in questo caso) c’è il buon andamento; un cambiamento e la sottoscrizione di nuovi contratti con soggetti diversi potrebbe avere costi di ingresso per la stazione appaltante tal mente elevati da rendere l’operazione non giustificabile. Questa dicotomia tra buon andamento e concorrenza, valori che, di solito, vanno nella stessa direzione, è di elevato rilievo pratico. Nello svolgimento di questo lavoro ho effettuato alcune ricerche su bandi di gara per la fornitura di sistemi informativi. Tra questi ho trovato particolarmente interessante il bando della Regione Calabria, pubblicato ad aprile 2009 ed aggiudicato a ottobre dello stesso anno, 107 Lo stesso ragionamento di mercato con alte barriere di ingresso è ovviamente presente nel mercato dei sistemi operativi dove la Microsoft con il suo sistema Windows ha sfruttato la sua posizione dominante per affermarsi anche nella distribuzione di prodotti software quali i browser per la navigazione (Internet Explorer) e i sistemi per la multimedialità. L’Unione Europea e l’azienda di Redmond sono da anni in conflitto su questi ed altri temi. Questioni simili accadono anche con altri grossi leader dell’industria informatica come Google o Yahoo. La specificità di questa tesi mi induce a considerare tali questioni soltanto con una breve nota, laddove l’argomento meriterebbe studi dedicati. 90 denominato “Progettazione e realizzazione del Sistema Infor mativo dell’Ammi nistrazione Regionale – SIAR” che, tramite una procedura aperta per un i mporto di 7,5 milioni di euro, mette a gara la realizzazione di un sistema integrato che comprende hardware, moduli software tra i quali quello contabile e quello di gestione del personale e l’interfacciamento per l’interscambio con gli sistemi regionali esistenti. Il bando prevede altresì la messa a riuso dei sistemi acquisiti a favore di altre amministrazioni regionali, la possibilità di utilizzare software aperto o proprietario e prevede l’acquisizione della proprietà per gli sviluppi effettuati ad hoc (cosa ovviamente non possibile per i sistemi distribuiti solo con licenza d’uso). Sia da un punto di vista infor matico che giuridico, in base alla mia modesta analisi, i documenti relativi alla procedura di gara sembrano assolutamente apprezzabili. I referenti normativi che ho utilizzato in questa tesi, le Direttive europee del 2004, ovviamente il Codice degli appalti e il Codice dell’amministrazione digitale sono richiamati e applicati puntualmente. Sono presenti anche riferimenti ai manuali CNIPA sulle forniture ICT. L’attività di manutenzione e assistenza è inserita nel bando il quale prevede un contratto della durata di 36 mesi di cui 15 destinati alla realizzazione e 21 all’esercizio del sistema. A fianco di questo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare la ripetizione di servizi analoghi secondo le modalità e i limiti di cui all’art. 57, comma 5 lettera b) del Codice. Come sappiamo, tale possibilità di rinnovo incontra il limite dei 3 anni. Cosa può succedere alla fine dei sei anni (3 di contratto e 3 possibili di rinnovo) previsti correttamente dal bando? A questa domanda non si può dare una risposta immediata, ma si può effettuare una breve riflessione su una questione piuttosto rilevante. Se il contratto analizzato avrà dato risultati apprezzabili e attesi è certo che dopo il sesto anno il sistema andrà comunque mantenuto e, di conseguenza, supportato; è possibile e forse probabile che richieda ulteriori integrazioni ed evoluzioni. Per come è stato impostato il bando di gara, apparentemente nel miglior modo possibile, molte 91 attività collaterali alla fornitura iniziale potranno essere ri messe a gara, ad esempio le integrazioni; per altre, come l’assistenza su moduli software acquisiti in licenza sarà molto più complicato, ma cosa dovrà fare l’ammi nistrazione in questo caso? Procedere a indire una nuova gara? Il dubbio resta, ma la mia impressione è che l’attenzione alla concorrenza posta dal Codice e in particolare la forte limitazione ai rinnovi stia davvero un po’ stretta al mercato dei sistemi informativi. Accanto a questo esempio, ne propongo brevemente un altro, assolutamente interessante quanto meno per l’autorevolezza della stazione appaltante, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici che, proprio al fine di ottemperare al suo obbligo di vigilanza e, in considerazione delle maggiori competenze assunte in seguito all’emanazione del Codice, ha pubblicato il 23 dicembre 2009 un bando per una procedura aperta per un importo di 8,7 milioni di euro per lo “sviluppo di soluzioni applicative, di analisi e di governo a supporto del sistema infor mativo dell’Autorità”. La gara si configura come erogazione di prestazioni di servizi, anche se non esclude la fornitura di soluzioni software commerciali e considera una durata del contratto triennale, fatta salva la durata perpetua delle licenze d’uso delle soluzione commerciali (per le quali la durata triennale è riferita al contratto di aggiornamento e manutenzione). In questo caso, la stazione appaltante non considera l’opzione della ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera b, che deve essere prevista in sede di bando di gara iniziale. La stessa Autorità tra l’altro pone come vincolo di questo bando l’integrazione del nuovo software con sistemi esistenti e la messa a disposizione di un ambiente infrastrutturale (con cui interfacciarsi) basato su tecnologie proprietarie quali Microsoft e Novell. Mi sento di poter concludere che, anche per chi dovrebbe tutelare la concorrenza negli appalti, non è facile coniugare alcuni pilastri della competitività (quali il divieto di ripetizione di contratti e l’indicazione di specifiche tecniche che non facciano riferimento a marchi specifici) con le complessità tecnologiche presenti nel mercato 92 delle tecnologie infor matiche e telematiche che, da un lato rappresenta un indispensabile strumento di pubblicità e conoscibilità, ma dall’altro pone delle barriere di ingresso che li mitano fortemente la concorrenza. 93 V. Conclusioni L’applicazione delle regole della concorrenza nell’assegnazione degli appalti pubblici, si è rivelato essere, nell’ excursus dei vari approfondi menti affrontati, un tema decisamente vasto che seppur incardinato in ambito ammi nistrativista, trova comunque terreno fertile in altre discipline quali il diritto costituzionale, il diritto comunitario, il diritto civile ovvero l’economia politica. In primis, si sono voluti individuare i principi generali e i pilastri costituzionali posti alla base del tema trattato per avere gli strumenti atti ad affrontare una piena comprensione dell’evoluzione nor mativa succedutasi nel tempo sino ai giorni nostri con la conseguente possibilità di argomentare sull’interpretazione delle norme giuridiche nonché sulla loro applicazione. Lo studio qui presentato, ha analizzato il Codice degli appalti (rectius dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi) in particolare ci si è soffer mati sulla concorrenza curandone i vari aspetti legati alla minaccia delle consuetudini giuridicamente superate, alle situazioni di vantaggio competitivo non sostenibili e ad altri valori quali la maggiore efficienza e rapidità d’azione. È interessante osservare che il percorso seguito e i punti affrontati nell’analizzare la concorrenza all’interno del Codice, e in particolare gli attacchi inseriti nella che questa premessa subisce, (nei Unica Appalti, 2004/18/CE appare opportuno a chi 108 siano tanti sostanzialmente ‘considerando’) della gli stessi Direttiva che sta alla base del Codice. Tra questi, scrive porre in luce la definizione di organismo di diritto pubblico, l’utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di trasparenza e pubblicità, le modalità in cui devono 108 Il legislatore comunitario, per rispondere ad esigenze di semplificazione e modernizzazione, nel contesto delle risposte al Libro Verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, chiudendo un complesso iter legislativo ha emanato, il 31 marzo 2004, due direttive: la 2004/17 che riguarda i settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali) e la 2004/18 per i settori ordinari che sono state recepite dal Codice dei contratti pubblici. 94 essere definite le specifiche tecniche, le possibili elusioni con un abuso delle procedure sotto soglia e della trattativa privata. A fianco di questi temi di stretta attualità giuridica sui quali è stata analizzata la normativa, le tendenze giurisprudenziali e dottrinali, si è cercato, infine, di dare una propria lettura cavalcando le orme di un’esperienza personale in materia. Si intende aprire una riflessione sull’intrinseca difficoltà nel favorire la concorrenza presente nel mercato del software a causa delle barriere di ingresso, tipiche di questo settore. Si vuole evidenziare come possa verificarsi pertanto una situazione paradossale rispetto all’utilizzo delle tecnologie: da un lato favoriscono la trasparenza, dall’altro il loro utilizzo mette in seria crisi la competitività. Una prima considerazione che si può trarre, a mio avviso senza elementi di smentita, è che a oggi, la concorrenza è uno dei principi consolidati all’interno del nostro ordinamento legislativo. Non è sempre stato così: i valori tutelati nel secondo dopoguerra erano diversi e la concorrenza era un aspetto marginale della libertà economica che nella nostra costituzione incontra il limite dell’utilità sociale e dei fini sociali109. Lo sviluppo del mercato libero (e unico all’interno dell’Unione Europea) e, più in generale, delle libertà economiche hanno dato i mpulso alla tutela della concorrenza nel diritto comunitario e, successivamente, in quello nazionale. Per alcuni anni, la principale preoccupazione della legislazione e delle giurisprudenza europea, era quella di prevenire discri minazioni basate sulla nazionalità; ora in un mercato globale e decisamente più aperto, l’attenzione è rivolta a prevenire fenomeni distorsivi del mercato più legati al prodotto in se considerato. In parallelo influenzata dai all’evoluzione principi della comunitari, disciplina non ci è degli dato appalti, di menticare l’evoluzione normativa nazionale in ambito amministrativo a partire 109 Il riferimento è all’art. 41 Cost. che, pur prevedendo la libertà di iniziativa economica, sulla spinta della linea politica italiana del secondo dopoguerra, la limita evidenziando che non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e l’attività economica pubblica deve essere indirizzata a fini sociali. 95 dalla Legge sul procedi mento ammi nistrativo, L. 241/1990 ai cui principi il Codice fa esplicito rinvio all’art. 2.110 La riforma costituzionale del 2001 ha inserito la concorrenza tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, collocandola a fianco di moneta, tutela del rispar mio, sistema valutario, tributario e contabile dello Stato. Anche la disciplina degli appalti, ha seguito un iter che, con l’introduzione del omogeneizzazione Codice, pregnante ha sia raggiunto rispetto un livello all’oggetto dei di contratti trattati che nell’ambito di applicazione territoriale e soggettiva. La disciplina introdotta dal Codice dei contratti pubblici, il D. Lgs 163/2006, per la prima volta è unica per lavori, servizi e forniture111 e unifor me sul territorio dell’Unione (recepisce due fondamentali direttive europee, la 2004/17 e la 2004/18), chiarisce quali sono i soggetti tenuti ad applicarla (riaffer mando l’istituto tipicamente europeo dell’organismo di diritto pubblico) e individua gli ambiti in cui la norma viene applicata in modo parziale e meno rigoroso. La fondamentale sentenza della Corte costituzionale 401 del 2007 ha legato indissolubilmente la disciplina degli appalti a quella della concorrenza dichiarando legittimo il comma 3 dell’articolo 4 che afferma che le Regioni non possono prevedere una disciplina diversa da quella del Codice proprio in forza del nuovo articolo 117 della Costituzione che annovera, come più volte ricordato, la concorrenza tra le discipline di competenza esclusiva statale. 110 Sui principi generali del diritto amministrativo, sulla legge 241/90 e sulla sua evoluzione in relazione alla disciplina in oggetto si può fare riferimento a Chiti M., I Principi in Sandulli M. A., De Nictolis R., Garofoli R., Trattato sui contratti pubblici, Vol. I e a Cerulli Irelli V., Lineamenti del diritto amministrativo, Giappichelli editore, Torino, 2008. 111 La normativa sulle forniture di beni e servizi, uniformata con il codice a quella sui lavori pubblici, ha beneficiato della maggiore esperienza e tradizione giuridica di quest’ultima che tuttavia è ancora più avanzata. Si consideri, ad esempio, il sistema di qualificazione delle imprese che, al fine di adottare criteri più obiettivi e minimizzare la discrezionalità delle stazioni appaltanti prevede per i lavori un sistema unico di attestazione delle imprese per i lavori pubblici, le cosiddette SOA (Società Organismo di Attestazione). 96 Gli appalti rientrano quindi nella materia concorrenza che, come afferma la Corte, è qualcosa di più di una materia e assume un valore trasversale e di principio. Questa sentenza, pur essendo forse la più significativa, non è l’unica e anzi il giudice della leggi ha iniziato il suo percorso nel 2004112 e, costantemente ha mantenuto la sua linea fino a recenti pronunce del novembre 2009 e del febbraio 2010. Una presa di posizione che ha introdotto nel nostro ordinamento l’accezione “dinamica” della concorrenza, intesa in contrapposizione a quella statica e finalizzata ad un comportamento proattivo nell’attività delle ammi nistrazioni pubbliche che devono favorire la “concorrenza per il mercato” la quale i mpone che il contraente venga scelto mediante procedure uniformi che assicurino il rispetto dei valori di competitività e parità di trattamento propria dei valori comunitari. La maturazione del sistema normativo è contraddistinta anche dal consolidamento del principio di equivalenza nella definizione dell’oggetto contrattuale e nella specificazione dei requisiti tecnici. È vietata l’esplicitazione di marchi o prodotti specifici, tuttavia una data indicazione autorizzata se accompagnata dalla l’amministrazione non menzione può fornire “equivalente” la è descrizione dell’appalto in modo sufficientemente preciso. I concorrenti potranno dimostrare, con qualunque mezzo, l’effettiva equivalenza dell’oggetto offerto rispetto a quello richiesto. La possibilità per le imprese di presentare molteplici soluzioni tecniche costituisce il riconosci mento che gli appalti pubblici sono uno strumento di leva economica per tutelare gli interessi delle collettività. 112 Si evidenzia in particolare la sentenza 13 gennaio 2004, n. 14, nella quale la Corte si sofferma sull’applicazione del riformato art. 117 e introduce il concetto di accezione dinamica della concorrenza; la sentenza 13 luglio 2004, n. 272 sulla gestione dei servizi pubblici locali e la tutela della concorrenza come materia-funzione; l’altra significativa sentenza del 2007, n. 431 sulla competenza legislativa dello stato in materia di appalti; la pronuncia del 6 novembre 2009, n. 283 che attribuisce la riserva statale sulla concorrenza a prescindere dal valore economico dell'appalto, infine la recentissima 12 febbraio 2010, n. 45 che sancisce la competenza statale in forza della tutela della concorrenza per i lavori pubblici ed estende tale principio a tutta l’attività contrattuale della pubblica amministrazione. 97 Il quadro è completato dalla presenza delle autorità indipendenti di vigilanza, quella antitrust e soprattutto quella sui lavori pubblici che, in seguito all’emanazione del Codice, cambia denominazione e assume con coerenza la vigilanza su tutti i contratti pubblici. Alla luce emergere una di quanto seconda sopra esposto, considerazione si rende che si opportuno incardina fare nella precedente contrastandola, in quanto a fronte di una nor mativa matura ed equilibrata, l’applicazione nella fattispecie concreta risulta ad oggi ancora scarna e piena di insidie. Appare difficile a chi scrive arrivare ad affermare che si riesce sempre a realizzare una concorrenza piena e consolidata nel mercato degli appalti pubblici in quanto, i tentativi di eludere l’applicazione del Codice sono piuttosto elevati, in particolare da un punto di vista soggettivo. La definizione di organismo di diritto pubblico riconducibile a quelle organizzazioni che pur disponendo di una soggettività giuridica formalmente privatistica hanno, da un punto di vista sostanziale, carattere pubblico, pone il confine esterno alle entità assoggettate alla disciplina del Codice degli appalti. La giurisprudenza ha dato spesso un’interpretazione estensiva al concetto di organismo di diritto pubblico temendo l’elusione delle norme. La concorrenza è minacciata anche nella scelta della procedura di gara dove ancora oggi, nonostante siamo in presenza di una legislazione ben definita e di una giurisprudenza unifor me, il ricorso alla trattativa privata (che il Codice definisce procedura negoziata applicando la ter minologia europea) è ancora molto diffuso anche se dovrebbe essere una procedura eccezionale da applicare in specifici casi predefiniti dalla norma. I contratti sotto soglia che per mettono una procedura di aggiudicazione semplificata, pur restando assoggettati ai principi di concorrenza, sono spesso utilizzati in modo eccessivo grazie anche all’artificioso frazionamento dell’appalto al fine di abbassarne l’i mporto in modo da non entrare nell’interesse comunitario. Un’ulteriore minaccia alla concorrenza, si individua nel rinnovo dei contratti pubblici, oggi previsto solo in condizioni tassative espressamente regolamentate; in 98 passato tuttavia, la legge, la giurisprudenza e la dottrina l’hanno affrontato in modo non unifor me, accogliendo ipotesi di ripetizione dei rapporti giuridici senza nuove gare. Ritengo opportuno sottolineare che la disciplina attuale, se da un lato, favorisce la par condicio tra i concorrenti, dall’altro rischia di aggravare l’attività ammi nistrativa e di sacrificare l’economicità a scapito del più alto valore dello sviluppo dell’economia di mercato. Analoghe considerazioni possono essere proposte nel settore ICT e, in particolare nello sviluppo e acquisizione del software. Questo bene i mmateriale, presenta caratteristiche ontologiche proprie che possono porre barriere di ingresso: sostituire un sistema informativo, apportare delle modifiche, integrare un nuovo sistema con uno esistente possono essere operazioni in cui la concorrenza e il buon andamento si trovano in contrapposizione tra loro113. Queste due considerazioni (nor mativa evoluta da un lato e applicazione pratica ancora incerta dall’altro), evidenziano una prima fondamentale dicotomia a cui se ne possono affiancare altre. La pri ma riguarda la contrapposizione tra la tutela della concorrenza e altri valori o principi che, a vario titolo, si sono incontrati nel corso del lavoro: la sicurezza nazionale, l’efficienza, la semplificazione e persino il buon andamento. Sul bilanciamento di questi interessi, il legislatore e l’interprete sono chiamati a fare delle scelte che hanno influenza sul piano economico e sociale. Un’ulteriore apparente contraddizione si individua, infine nelle tecnologie informatiche e telematiche che quando sono utilizzate come strumento, costituiscono un mezzo per favorire la trasparenza, la pubblicità e la competitività, mentre quando diventano oggetto contrattuale possono frenare lo sviluppo concorrenziale. 113 alla Il mercato ICT nella pubblica amministrazione subisce limitazioni concorrenza anche a causa della forte diffusione delle società pubbliche a cui vengono affidati contratti in house. Il tema, di grande interesse e impatto quantitativo, è stato analizzato in modo marginale in questo lavoro, a causa della sua vastità. Si consideri che, in base ad un’analisi di Assinform del 2008, oltre la metà dei 3 milardi di euro del mercato ICT pubblico finisce direttamente pubbliche. 99 nelle casse delle società A conclusione di questo mio lavoro, come spesso accade nello studio delle scienze umane, sento di avere sciolto molti nodi delle questioni presentate, con la consapevolezza al contempo, di non essere banalmente arrivato, ma di avere piuttosto cercato di aprire costruttivamente spunti per nuove sfide, riflessioni e approfondimenti in materia. 100 VI. Bibliografia e giurisprudenza Bibliografia Assinfor m, 3° Rapporto sull’ICT nella Pubblica Amministrazione Locale, dal sito www.assinfor m.it, 10 giugno 2009. Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, Modalità di affidamento di lavori nell’ambito di concessioni pubbliche; attività di segnalazione al Parlamento e al Governo, dal sito www.agcm.it rif. AS336 del 22/03/2006. 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Nelle specifiche tecniche il riferi mento ad un listino di uno specifico produttore non è ammissibile anche in presenza della dicitura o equivalente. Consiglio di Stato, sezione VI, 25/01/2005, n. 168, Concorrenza. Consiglio di Stato, sezione IV, 5317, 12/09/2006. Potere consultivo dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Consiglio di Stato, sezione IV, 13 marzo 2008, n. 1094. Autostrade per l’Italia S.p.A. come organismo di diritto pubblico. 108 Consiglio di Stato, sez. V, Decisione 9 giugno 2008, n. 2803, Frazionamento artificioso degli appalti per il ricorso alla Trattativa privata. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 marzo 2009, n. 1796. ATI e disciplina antitrust e mercato rilevante. Consiglio di Stato, sez. VI, 09 aprile 2009, n. 1796. ATI e disciplina antitrust. Consiglio di Stato, sezione V, 19 maggio 2009, n. 3070. Specificazione o modificazione dei criteri indicati nel bando. Consiglio di Stato, sezione V, 9 giugno 2009, n. 3531. Sorte del contratto a seguito di annullamento. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 1523 del 04/04/2007. Applicazione delle regole di concorrenza sui contratti che comportano entrate. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3465 del 28/05/2004. Annullamento di una aggiudicazione di gara e caducazione degli effetti del contratto. T.A.R. Campania, Sezione I, sentenza del 10 novembre 2005, n. 18839. Ricorso alla trattativa privata. T.A.R. Lazio, sezione III, Sentenza 9 marzo 2009,n. 2369. Società Autostrade organismo di diritto pubblico e soggetti legitti mati ad i mpugnare gli atti di indizione di trattativa privata. T.A.R. Lazio, sezione III, Sentenza 11 luglio 2006, n. 5807, Punteggio ed elementi di prequalifica. T.A.R. Lazio, Sez Roma I bis, sentenza 12 dicembre 2005, n. 13405, sulle possibilità di rinnovo del contratto. T.A.R. Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sentenza 09 aprile 2004, n. 427, possibilità di indicare deter minate marche nelle specifiche tecniche. T.A.R. Lombardia, Sez. III, sentenza 11 giugno 2003, n. 3077, cause generali di esclusione. 109 T.A.R. Puglia, sez. I; sentenza 12 giugno 2008, n. 1480, AM Gas (società di distribuzione del gas) qualificata come organismo di diritto pubblico. T.A.R. Puglia, Lecce, sezione II, sentenza 31 gennaio 2009, n. 173. Motivazione del ricorso alla trattativa privata. T.A.R. Valle d’Aosta, 15 novembre 2007, n. 140. Casino di Saint Vincent non è organismo di diritto pubblico. T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 gennaio 1987 giurisdizionale sull’operato della commissione. 110 n. 27. Sindacato