Sent 353/2014
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
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Visto il ricorso iscritto al numero 73136/PM del registro di Segreteria;
Udìti - nella pubblica udienza del giorno 11 aprile 2014 - in rappresentanza del ricorrente l’avv.
Gianluigi Barone e, in rappresentanza dell’INPS (Gestione ex INPDAP) l’avv. Paola Massafra: che
hanno concluso come in atti;
Visti gli atti di causa;
ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da SALVATORI Eugenio, rappresentato
e difeso dall’avv. Gianluigi Barone - avverso l’INPS / Gestione Dipendenti Pubblici / Direzione
provinciale Roma 2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe parte attrice contesta i provvedimenti del 29.03.2013 e del 3.06.2013 con cui
l’Istituto previdenziale comunicava il recupero di un indebito pensionistico di € 22.427,66 per maggiori
somme corrisposte sul trattamento pensionistico dell’interessato con iscr. 16187862, nel periodo 31.3.1999 –
30.4.2013, in esito a conguaglio negativo tra il trattamento provvisorio e quello definitivo; si eccepisce in
parte qua la prescrizione decennale e si deduce, al fine della pretesa irripetibilità dell’indebito, la tardività del
provvedimento definitivo e la buona fede, richiamandosi a tal fine giurisprudenza di questa Corte in materia.
Con memoria difensiva l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, l’accertamento del
diritto di rivalsa dell’INPS nei confronti del Ministero della Difesa, quale datore di lavoro che ha
adottato i provvedimenti da cui è scaturito l’indebito erariale.
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Il ricorso può essere accolto nei termini che seguono.
Invero, con la sentenza n. 7 del 2007, le Sezioni Riunite di questa Corte, nel ricondurre ad unitatem
un articolato quadro normativo e giurisprudenziale, avevano fissato il principio secondo cui “in
assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n° 1092 del 1973,
concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve
interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a
decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per
l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il
recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto
nell'Amministrazione.”.
Più di recente, con sentenza n. 2/2012 depositata il 2 luglio 2012, le Sezioni Riunite di questa Corte
hanno stabilito che “ Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento
pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al
recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di
affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile
dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie
di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini
procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie
pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla
maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del
trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro
elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
Il cambio di paradigma ermeneutico così proposto, postula dunque la valutabilità dell’affidamento
del percettore di buona fede dell’indebito quale desumibile dal decorso del tempo procedimentale e da
altri indici presuntivi che – nella specie, sulla base della documentazione versata in atti – conducono
ad un giudizio di irripetibilità dell’indebito nei confronti del ricorrente; considerato che il recupero da
parte dell'INPDAP nei confronti dell’interessato concerne un indebito pensionistico maturato nel
corso di un lungo periodo (1999 – 2013) per corresponsione di un trattamento provvisorio in misura
eccedente quello dovuto, in applicazione del DM 177/A/PO emesso in data 31.05.2011 dal Ministero
della Difesa; nella rilevata assenza di un contributo causale soggettivo od oggettivo nella
determinazione del credito erariale da parte del ricorrente, che anzi con nota del 14.03.2013 si è
attivato presso il Ministero e l’INPS al fine di veder definita la propria posizione pensionistica.
Per quanto suesposto - fatta salva la declaratoria di prescrizione (eccepita dal ricorrente) del diritto
al recupero delle somme indebite erogate anteriormente al decennio che precede la notifica alla parte
interessata del provvedimento di recupero ( versandosi in fattispecie di indebito oggettivo: artt. 2033 e
2946 cod. civ.) - il ricorso può essere accolto: con conseguente declaratoria di irripetibilità delle
somme oggetto di recupero da parte dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, su cui grava altresì
l’obbligo di restituzione all'interessato degli importi medio tempore recuperati, senza maggiorazione
di interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di somme comunque non dovute, la cui
irripetibilità consegue a specifica interpretazione giurisprudenziale della normativa vigente assunta
come derogatoria del generale diritto al recupero, ovvero in parte qua, a declaratoria di prescrizione
del diritto al recupero.
Quanto infine alla pretesa dell’Istituto di previdenza di riconoscimento di un diritto di rivalsa nei
confronti del Ministero quale responsabile del ritardo nell’emanazione del provvedimento definitivo
di pensione, si rileva che la normativa implicata (art. 8, comma 2 del dpr n. 538 del 1986), concerne i
soli trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse Pensioni degli Istituti di Previdenza; ne
consegue che l’affermata giurisdizione di questa Corte dei conti in materia ( cfr. in ultimo, Cass. civ.
Sez. Unite, Ord. n. 5927 del 2011) non trova applicazione al caso in questione.
In sostanza, l’art. 8 comma 2 del dpr n. 538 del 1986 ha previsto - per gli Enti locali - sia l’obbligo
dell’ente responsabile di errate comunicazioni, di rifondere all’ente pagatore le somme indebitamente
corrisposte, sia la successiva azione di rivalsa dell’ente responsabile nei confronti del proprio
dipendente; questioni che, secondo il citato orientamento della Corte di Cassazione, incidono
comunque sul contenuto del diritto e sull’ammontare del trattamento pensionistico e che quindi
rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.
Nella fattispecie invece, trattandosi di amministrazione statale, non è previsto dall’ordinamento uno
specifico obbligo della medesima di rifusione delle maggiori somme erogate per un proprio errore, né
una specifica successiva azione di rivalsa nei confronti del pensionato: con la conseguenza che la
pretesa dell’Istituto di accollare all’amministrazione di appartenenza del pensionato la responsabilità
del conferimento dei maggiori importi, in ipotesi – quale quella di specie - di già dichiarata
irripetibilità dell’indebito, attiene in realtà ad un generico rapporto obbligatorio distinto da quello
pensionistico, che non incide né sul contenuto del diritto né sull’ammontare del trattamento di
quiescenza, con conseguente difetto di giurisdizione di questo Giudice su detta pretesa.
Invero, non sussistono nel caso di amministrazioni statali, le due fasi procedimentali postulate
dall’art. 8, comma 2, del dpr n. 538 del 1986: quella nei confronti dell’ente di appartenenza e quella (
solo successiva ) della rivalsa in via esclusiva di questo (l’ente di appartenenza ) nei confronti del
pensionato, non essendo invero prevista da detta disposizione un’azione di ripetizione che si articoli
direttamente tra l’ente erogatore e l’accipiens.
Ne deriva che la relativa azione dell’Inpdap/Inps di rivalsa nei confronti del Ministero in esito a
declaratoria di irripetibilità dell’indebito, debba essere proposta davanti al giudice ordinario.
Tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per compensare le
spese di lite.
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Per Questi Motivi
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe, con declaratoria di irripetibilità delle somme di cui all’impugnato
provvedimento di recupero dell’INPS Gestione ex INPDAP, su cui grava altresì l’obbligo di
restituzione all'interessato degli importi medio tempore recuperati, senza maggiorazione di
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’udienza del giorno 11 aprile 2014.
IL GIUDICE
(f.to Cons. Enrico Torri)
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL
15/04/2014
per
IL DIRIGENTE
f.to Domenica LAGANA’