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CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Le novità del D.lgs. n.28
Torna l’obbligo di allegare il certificato energetico ai contratti di compravendita o locazione. Lo ha stabilito il
Dlgs 3 marzo 2011, n. 28, entrato in vigore martedì 29 marzo. Con questo provvedimento, che stabilisce
anche importanti norme sul ricorso alle energie alternative, sono modificate parzialmente modificate alcune
previsioni del decreto legislativo 192/05 in merito alla certificazione energetica, con l’introduzione anticipata
di alcuni obblighi previsti dalla nuova direttiva europea in materia, la n. 31 del 2010.
Nello specifico il decreto, per quel che riguarda la certificazione energetica, stabilisce quanto segue:
Certificato energetico nei rogiti. Il nuovo comma 2-ter prevede l'inserimento, nei contratti di
compravendita o di locazione di singole unità immobiliari, di “apposita clausola con la quale l'acquirente o il
conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione
energetica degli edifici”.
Per i contratti di locazione, tuttavia, la disposizione si applica solo se gli edifici o i singoli enti immobiliari
sono già dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica - ACE (trattasi di immobili oggetto di recente
costruzione o compravendita o di interventi per i quali si è usufruito delle detrazioni fiscali del 55%).
Indice di prestazione energetica negli annunci immobiliari. Il comma 2-quater dispone invece che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita di edifici o singole unità immobiliari
riportino l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE.
Competenze di Regioni e Stato. In una nota pubblicata nei giorni scorsi, il Consiglio nazionale del
Notariato ha chiarito che alle Regioni competono le scelte normative sulla “dotazione” e sulle modalità di
formazione della certificazione energetica. Allo Stato è invece riservata la materia dell’ordinamento civile, e
quindi la disciplina dei contratti, della loro forma, del loro contenuto, dei vizi, delle sanzioni.
Le Regioni senza una disciplina propria. Con la nuova disposizione l'obbligo di dotazione con l'Attestato
di certificazione energetica (Ace), così come l'inserimento dell'apposita clausola nel contratto di
compravendita o di locazione, diventano inderogabili per le compravendite di immobili situati nelle Regioni
che non hanno emanato una propria normativa in materia di certificazione energetica. Tuttavia, per Regioni
che non hanno una disciplina propria in tema di certificazione energetica, resta valido l'articolo 9 dell'allegato
"A" al Dm 26 giugno 2009, il quale stabilisce che il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente
qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua
dichiarazione in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica
dell'edificio sono molto alti.
Le Regioni con una propria disciplina. Continua invece ad applicarsi la legislazione regionale per quelle
Regioni che hanno emanato una normativa in materia di certificazione energetica, ma con l'aggiunta che i
contratti di compravendita andranno integrati con la clausola mediante la quale l'acquirente dà atto “di aver
ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica” dell'immobile.
Sanzioni. Secondo il Notariato, infine, il mancato inserimento della clausola di attestazione da parte
dell'acquirente o del conduttore non provoca la nullità del contratto, ma comporta comunque problemi di
responsabilità per i venditori e i professionisti.
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