ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE E’ costituita un’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI”, con sede in Viareggio, Piazza Puccini n. 12. L’Associazione ha lo scopo di acquisire a qualsiasi titolo, gestire, conservare, la casa di Torre del Lago in cui il Maestro visse e compose la maggior parte delle sue opere, nella prospettiva più ampia di valorizzare, tramite l’apertura al pubblico di detto edificio, la conoscenza della figura e dell’opera del Maestro e i luoghi Pucciniani. E’ compito dell’Associazione provvedere a mantenere ed arricchire il Museo già esistente e realizzare un nuovo spazio, con centro studi musicali e biblioteca. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia. Art. 2 CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli associati sono tenuti ad una comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione per il conseguimento ei propri scopi potrà collaborare con altri Enti, persone giuridiche e/o fisiche, associazioni e potrà anche partecipare ad Enti aventi scopi similari. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siamo imposti dalla legge. Art 3 DURATA DELL’ASSOCAZIONE La durata dell’Associazione è illimitata. Art 4 REQUISITI DEGLI ASSOCIATI - Possono associarsi all’Associazione persone fisiche italiane o straniere, residenti in Italia all’estero, interessate alla musica del Maestro Puccini, alle case ed ai luoghi pucciniani. Potranno inoltre essere associati Enti Pubblici e Privati. Nell’Associazione si distinguono i Soci Fondatori,i Soci Benemeriti, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari. Tutti gli associati possono acquisire la qualifica di socio Benemerito. Soci Fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo; - - - - - Soci Ordinari sono quelli che il Consiglio Direttivo ammetterà per particolari meriti culturali o per aver prestato gratuitamente per almeno un anno la propria attività lavorativa a favore dell’Associazione; Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita da chi si sia distinto mediante conferimento o mediante lascito di una somma cospicua. Il Consiglio Direttivo determinerà di anno in anno il minimo da versare per conseguire la qualifica di Socio Benemerito; Soci Onorari: sono tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio Direttivo e che versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno. Sull’ammissione il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi: per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell’anno; per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; per delibera di esclusione del consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo, entro i primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della lista degli Associati; per il prolungato mancato pagamento dei contributi, nonostante l’invito a regolarizzare la posizione. Art. 5 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE A) l’Assemblea; B) Il Consiglio Direttivo; C) Il Presidente; Art. 6 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Benemeriti e da i Soci Ordinari. Gli Associati aventi diritto al voto devono avere almeno un anno di anzianità di iscrizione all’atto di convocazione dell’Assemblea ad eccezione dei Soci Fondatori ed avere compiuto il 18° anno di età. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio relativo all’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto (Fondatori, Benemeriti, Ordinari). La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve contenere gli argomenti da trattare. Art. 7 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante invito a tutti i Soci aventi diritto al voto a cura del Consigli Direttivo; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. L’invito deve contenere l’ordine del giorno ed essere inviato ai Soci aventi diritto al voto nel domicilio risultante all’Associazione. Art. 8 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazione di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. E’ ammesso l’interveto per delega, da conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altri aventi diritto al voto: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque e non sono ammessi voti per corrispondenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per quanto riguarda le modifiche statutarie e quando lo ritenga opportuno, ha la facoltà di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza. Art. 9 FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione dell’Assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. L’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. Art. 10 COMPITI DELL’ASSEMBLEA All’Assemblea spettano i seguenti compiti: -nominare il Consiglio Direttivo -Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo -Deliberare sulle direttive dell’ordine generale dell’Associazione sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza -Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione -Deliberare sulle proposte di modifiche dell’Associazione -Deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione -Deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato dal presente statuto o sottoposto alla sua approvazione dal consiglio Direttivo CONSIGLIO DIRETTIVO Art 11 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro membri, è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo. L’Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non può essere comunque superiore ad anni cinque. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In mancanza di indicazione, la nomina si intende per cinque anni. Presidente a vita del Consiglio Direttivo è Simonetta Puccini. Il futuro Presidente sarà nominato dal consiglio Direttivo e la sua durata in carica sarà uguale a quella dei membri del consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le Autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Presidente del consiglio Direttivo può conferire sia agli Associati che a terzi procedure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del consiglio Direttivo. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sua veci ed i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente . L’esercizio delle veci del Presidente da parte del vice Presidente è prova assoluta dell’assenza o impedimento dl Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea. Il consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. TESORIERE Art. 12 COMPITI DEL TESORIERE Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare la gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione stessa. FINANZE E PATRIMONIO Art. 13 ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE - - Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali dei Soci Onorari da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario da versamenti volontari degli Associati da donazioni, liberalità lasciti di terzi o Associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere rendite del proprio patrimonio. I contributi dei Soci Onorari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. Art. 14 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE I contributi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. L’Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso. Art. 15 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. NORME FINALI E GENERALI Art. 16 ESERCIZI SOCIALI L’esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno Art. 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità. Art. 18 REGOLAMENTI INTERNI Particolari forme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoposti per l’approvazione all’Assemblea. Art. 19 RINVIO Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. Firmato: Simonetta Puccini Firmato: Lamberto Giusti Notaio