ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI
STATUTO
Art. 1
COSTITUZIONE E SEDE
E’ costituita un’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE
DI GIACOMO PUCCINI”, con sede in Viareggio, Piazza Puccini n. 12.
L’Associazione ha lo scopo di acquisire a qualsiasi titolo, gestire, conservare, la
casa di Torre del Lago in cui il Maestro visse e compose la maggior parte delle sue
opere, nella prospettiva più ampia di valorizzare, tramite l’apertura al pubblico di
detto edificio, la conoscenza della figura e dell’opera del Maestro e i luoghi
Pucciniani. E’ compito dell’Associazione provvedere a mantenere ed arricchire il
Museo già esistente e realizzare un nuovo spazio, con centro studi musicali e
biblioteca. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in
materia.
Art. 2
CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. Gli associati sono
tenuti ad una comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri
Associati che con terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione per il conseguimento ei propri scopi potrà collaborare con altri
Enti, persone giuridiche e/o fisiche, associazioni e potrà anche partecipare ad
Enti aventi scopi similari.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siamo imposti dalla legge.
Art 3
DURATA DELL’ASSOCAZIONE
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art 4
REQUISITI DEGLI ASSOCIATI
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Possono associarsi all’Associazione persone fisiche italiane o straniere, residenti
in Italia all’estero, interessate alla musica del Maestro Puccini, alle case ed ai
luoghi pucciniani. Potranno inoltre essere associati Enti Pubblici e Privati.
Nell’Associazione si distinguono i Soci Fondatori,i Soci Benemeriti, i Soci Ordinari
ed i Soci Onorari. Tutti gli associati possono acquisire la qualifica di socio
Benemerito.
Soci Fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo;
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Soci Ordinari sono quelli che il Consiglio Direttivo ammetterà per particolari
meriti culturali o per aver prestato gratuitamente per almeno un anno la propria
attività lavorativa a favore dell’Associazione;
Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita da chi si
sia distinto mediante conferimento o mediante lascito di una somma cospicua. Il
Consiglio Direttivo determinerà di anno in anno il minimo da versare per
conseguire la qualifica di Socio Benemerito;
Soci Onorari: sono tutti coloro che ne facciano richiesta al consiglio Direttivo e
che versino la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno.
Sull’ammissione il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due
terzi dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli
aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi,
secondo le competenze statutarie. La qualifica di Associato può venire meno per i
seguenti motivi:
per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della
scadenza dell’anno;
per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’ammissione;
per delibera di esclusione del consiglio Direttivo per accertati motivi di
incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente
statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio
Direttivo, entro i primo mese di ogni anno sociale, provvede alla revisione della
lista degli Associati;
per il prolungato mancato pagamento dei contributi, nonostante l’invito a
regolarizzare la posizione.
Art. 5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
A) l’Assemblea;
B) Il Consiglio Direttivo;
C) Il Presidente;
Art. 6
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita dai
Soci Fondatori, dai Soci Benemeriti e da i Soci Ordinari.
Gli Associati aventi diritto al voto devono avere almeno un anno di anzianità di
iscrizione all’atto di convocazione dell’Assemblea ad eccezione dei Soci Fondatori
ed avere compiuto il 18° anno di età. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria
almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio relativo
all’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare
il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’Assemblea può, inoltre, essere
convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del
Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno un
terzo dei soci aventi diritto al voto (Fondatori, Benemeriti, Ordinari). La richiesta
deve essere fatta per iscritto e deve contenere gli argomenti da trattare.
Art. 7
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante
invito a tutti i Soci aventi diritto al voto a cura del Consigli Direttivo; in caso di
urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni. L’invito deve
contenere l’ordine del giorno ed essere inviato ai Soci aventi diritto al voto nel
domicilio risultante all’Associazione.
Art. 8
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazione di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo statuto,
occorrono la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. E’ ammesso l’interveto per delega, da
conferirsi per iscritto, esclusivamente ad altri aventi diritto al voto: è vietato il
cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque e non sono ammessi voti per
corrispondenza. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o
in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza anche di questi da
persona designata dall’Assemblea. Il Presidente del Consiglio Direttivo, per
quanto riguarda le modifiche statutarie e quando lo ritenga opportuno, ha la
facoltà di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo
questi da segretario. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche
per la minoranza.
Art. 9
FORMA DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione dell’Assemblea e
per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a
scrutinio segreto. L’Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due
scrutatori fra i presenti.
Art. 10
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
-nominare il Consiglio Direttivo
-Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo
-Deliberare sulle direttive dell’ordine generale dell’Associazione sull’attività da
essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza
-Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
-Deliberare sulle proposte di modifiche dell’Associazione
-Deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione
-Deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato dal presente statuto o
sottoposto alla sua approvazione dal consiglio Direttivo
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art 11
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro
membri, è nominato per la prima volta nell’atto costitutivo. L’Assemblea
determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non può essere
comunque superiore ad anni cinque. I membri del Consiglio Direttivo sono
rieleggibili. In mancanza di indicazione, la nomina si intende per cinque anni.
Presidente a vita del Consiglio Direttivo è Simonetta Puccini. Il futuro Presidente
sarà nominato dal consiglio Direttivo e la sua durata in carica sarà uguale a
quella dei membri del consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente
l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le Autorità
amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale. Il Consiglio Direttivo
nomina nel suo ambito un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il
Presidente del consiglio Direttivo può conferire sia agli Associati che a terzi
procedure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti. Il
Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
consiglio Direttivo. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sua veci
ed i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente . L’esercizio delle veci del
Presidente da parte del vice Presidente è prova assoluta dell’assenza o
impedimento dl Presidente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale
giudicato dal consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un
Presidente sino alla successiva Assemblea. Il consiglio Direttivo si riunisce,
sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre
componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio
Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
TESORIERE
Art. 12
COMPITI DEL TESORIERE
Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro di curare la gestione
contabile ed amministrativa dell’Associazione stessa.
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 13
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
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Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dalle quote di iscrizione e dai contributi annuali dei Soci Onorari
da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a
particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario
da versamenti volontari degli Associati
da donazioni, liberalità lasciti di terzi o Associati, contribuzioni volontarie ed
elargizioni straordinarie
da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti
in genere
rendite del proprio patrimonio.
I contributi dei Soci Onorari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30
marzo di ogni anno.
Art. 14
DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il
momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Associati. L’Associato
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al
pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
Art. 15
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE
L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni
diritto al patrimonio sociale.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 16
ESERCIZI SOCIALI
L’esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno
Art. 17
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’Assemblea
designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla
liquidazione sarà devoluto ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica
utilità.
Art. 18
REGOLAMENTI INTERNI
Particolari forme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del
Consiglio Direttivo e sottoposti per l’approvazione all’Assemblea.
Art. 19
RINVIO
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di
legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Firmato: Simonetta Puccini
Firmato: Lamberto Giusti Notaio