Periodico della Società Italiana di Farmacologia - fondata nel 1939 - ANNO VI n. 23 – Settembre 2010 Riconosciuto con D.M. del MURST del 02/01/1996 - Iscritta Prefettura di Milano n. 467 pag. 722 vol. 2° La posizione di Farmindustria sui biosimilari I farmaci biosimilari rappresentano, per i clinici ed i pazienti, un importante ampliamento delle opportunità terapeutiche esistenti. Per le autorità sanitarie il loro ingresso costituisce anche una occasione di contenimento dei costi, senza però dimenticare che il principale obiettivo resta quello di somministrare a ciascun paziente il trattamento più appropriato al suo quadro clinico. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una valutazione attenta ed una scelta appropriata, che non può essere quella dell’applicazione, per transitività, degli stessi principi che regolano l’utilizzo dei farmaci generici. I farmaci biotecnologici hanno infatti una rilevante peculiarità: sono farmaci prodotti da cellule viventi che hanno caratteristiche ed attività diverse tra loro, anche in relazione alla linea cellulare usata. Questo comporta che i farmaci biosimilari sono simili, ma non uguali all’originator. Muovendo da queste premesse, Farmindustria desidera condividere con tutti gli operatori del settore alcune riflessioni sul tema ed auspica che siano stabilite regole chiare e universalmente accettate rispetto all’utilizzo dei farmaci biosimilari. A tale proposito ha elaborato un documento di posizione che viene qui di seguito riportato. Premessa Tutti i farmaci autorizzati dal SSN rispondono ai requisiti di qualità, di sicurezza e di efficacia, necessari per la loro autorizzazione all’immissione in commercio. Anche i farmaci biotecnologici, siano essi innovativi o biosimilari, soddisfano tali requisiti, richiedendo alcune cautele nel loro utilizzo, necessarie a garantire la sicurezza e la salute del paziente. La gestione degli aspetti economici e l’approccio economicistico L’utilizzo dei farmaci biosimilari può consentire alcuni vantaggi economici al SSN. Va comunque considerato che devono essere rispettate cautele e procedure di farmacovigilanza per garantire la 50 - Quaderni della SIF (2010) vol. 23 salute dei pazienti. Un approccio “economicistico”, orientato solamente all’ottimizzazione dei costi di acquisto, che non consideri le necessarie cautele e la complessità di gestione, mette a rischio la sicurezza dei pazienti e potrebbe vanificare i vantaggi che un corretto utilizzo dei biosimilari può produrre. L’esigenza di integrare la legislazione vigente Al fine di garantire la tutela della sicurezza del paziente, è necessario evitare che la legislazione vigente, in particolare la legge 16 novembre 2001 n. 405, applicata per i farmaci generici venga estesa ai biosimilari. Infatti “biosimilare” non può essere sinonimo di generico e, pertanto: • non può esserci sostituzione automatica di un farmaco biotecnologico “originator” con un farmaco biosimilare; • la scelta sulla terapia da adottare rimane responsabilità del medico. Il rispetto della non sostituibilità tra farmaci biotecnologici “originator” e biosimilari va garantito anche nell’ambito dei processi di acquisto delle strutture sanitarie. Biosimilare ≠ Generico Con il termine “biosimilare” si indica la categoria di prodotti biotecnologici che, come sottolinea il nome stesso, hanno caratteristiche simili, ma non uguali, ad un dato farmaco di riferimento. I farmaci biosimilari non sono assimilabili ai farmaci “generici” Principali elementi distintivi Farmaci tradizionali Farmaci biotecnologici Dimensioni Peso molecolare tra 50 e 1.000 Dalton Peso molecolare tra 5.000 e 200.000 Dalton Sintesi Ripetibile in laboratori diversi. La qualità del prodotto determinata in gran parte dall’esperienza dell’operatore. Non è scontata la ripetibilità in laboratori diversi, data la complessità dei “tool” utilizzati (vettori di espressione, linee cellulari, etc.) Purificazione Basata su procedure standardizzate con pochi passaggi. Facilitata dal fatto che il prodotto finale desiderato è spesso il principale componente della reazione; quando non lo è, gli altri componenti sono qualitativamente limitati e noti. Metodiche adattate a situazioni specifiche data la variabilità del processo di sintesi da laboratorio a laboratorio. Il prodotto finale desiderato è presente in una miscela di prodotti; i contaminanti sono in quantità preponderante e possono variare tra laboratori. Reazioni del sistema immunitario Riferibili alla molecola e/o agli eccipienti; intrinseche al paziente e non facilmente attribuibili ad uno specifico prodotto farmaceutico. Possono essere attribuibili a fattori correlati al prodotto o al paziente. Esempi di fattori correlati al prodotto: presenza di epitopi esogeni od endogeni; sequenza degli aminoacidi, grado di glicosilazione, tipo di cellule usate (procariote od eucariote), contaminanti, formulazione e modalità di conservazione. Esempi di fattori correlati al paziente: predisposizione genetica (che impatta la produzione di anticorpi neutralizzanti), patologie concomitanti (in particolare malattie renali, epatiche e autoimmuni). Stabilità Prevedibile. La degradazione è difficilmente prevedibile a causa, ad esempio, della grandezza delle molecole, della complessità della struttura terziaria e delle modifiche posttraslazionali. o “equivalenti” di origine chimica, in quanto rispetto ad essi presentano diversità sotto molteplici aspetti. Tale diversità è ribadita anche dall’EMA, l’Agenzia Europea del Farmaco, che ha predisposto delle linee guida specifiche per l’immissione in commercio dei biosimilari, distinte da quelle per i generici [CHMP Guideline on Similar Biological Medicinal Products, CHMP/437/04, 2005]. L’EMA ha stabilito la necessità di confrontare la qualità, la sicurezza e l’efficacia del biosimilare rispetto al farmaco originale, attraverso studi preclinici e clinici, secondo procedure diverse da quelle utilizzate abitualmente per la produzione dei generici. Nella tabella che segue si riportano i principali elementi distintivi tra i farmaci tradizionali e quelli biotecnologici, tratti dalla pubblicazione “Biosimilar Drugs. Concerns and Opportiunities” (Genazzani A. et al. Biodrugs, 2007, 21 (6)), che corrispondono a quanto riportato nella pubblicazione “Biosimilari. Opportunità e problematiche – Position paper del Consiglio Direttivo della SIF” (“Quaderni della SIF” – Società Italiana di Farmacologia – Giugno 2007). Equivalenza terapeutica In merito all’equivalenza terapeutica va chiarito quanto segue: • equivalenza di indicazione terapeutica: è quella che viene assegnata dall’EMA al momento dell’approvazione di un nuovo farmaco. Si tende a confondere (talvolta strumentalmente) l’equivalenza di indicazione con quella terapeutica; invece l’equivalenza di indicazione terapeutica non è equivalenza terapeutica; • bioequivalenza: è riferibile, ove dimostrata da studi clinici adhoc, solo ai farmaci generici o equivalenti di origine chimica, aventi lo stesso principio attivo; il concetto di bioequivalenza, pertanto, NON È MAI riferibile ai farmaci biologici, e pertanto ai biosimilari vs. il loro originator di riferimento; • equivalenza terapeutica: non può essere esclusa, ma neanche assegnata a priori o secondo criteri, modalità e tempi non condivisi a livello scientifico ed internazionale; dovrebbe quindi essere responsabilità dell’EMA, che approva e classifica i farmaci per tutta l’Unione Europea, attribuire una valutazione di equivalenza terapeutica; in subordine, tale ruolo può essere svolto dall’AIFA, ma certamente non da organismi locali. Sicurezza È un aspetto prioritario per quanQuaderni della SIF (2010) vol. 23 - 51 to riguarda i farmaci biotecnologici in generale, soprattutto per gli aspetti legati alla immunogenicità e al verificarsi di effetti collaterali o reazioni avverse anche a distanza di tempo dall’inizio della terapia. La sicurezza dei farmaci biologici, e quindi biotecnologici e biosimilari, va garantita attraverso: • la qualità e stabilità del processo produttivo; • la tracciabilità del prodotto e la verifica continua della compliance alle GMP-GCP; • la farmacovigilanza attiva post marketing. Il DDL n. 1875 che introduce nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari Il disegno di legge “Modifiche al decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari”, presentato d’iniziativa dei Senatori Cursi e Tomassini, cerca di risolvere alcune criticità che deriverebbero da uso improprio dei farmaci biosimilari, a causa di un vuoto nell’attuale assetto normativo nazionale. Infatti il disegno di legge n. 1875 colma tale vuoto normativo, con l’obiettivo di salvaguardare la sicu- 52 - Quaderni della SIF (2010) vol. 23 rezza e la salute dei pazienti, stabilendo che: • la sostituibilità automatica non sia applicata ai farmaci biotecnologici “originator” e biosimilari; • la sostituibilità del farmaco biotecnologico sia subordinata al consenso del medico; • per i bandi di gara non sia applicabile il concetto di equivalenza terapeutica tra farmaci biotecnologici. La posizione delle Aziende rispetto alla Sentenza del Consiglio di Stato Il 9 dicembre 2009 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati da alcune aziende farmaceutiche in appello ad una sentenza del Tar Emilia Romagna (sentenza 2/2009), stabilendo in due sentenze gemelle (nn. 7690 e 7691 del 2009) che «l’equivalenza va accertata di volta in volta e non può essere desunta dall’ascrizione del farmaco alle cosiddette categorie terapeutiche omogenee e dalle qualificazioni acquisite all’atto dell’immissione in commercio». Al tempo stesso, ha però deciso che non sono illegittimi a priori i bandi che mettono a concorso farmaci biotecnologici considerandoli fungibili quanto ad efficacia: l’azienda sanitaria deve però «accertare caso per caso l’equivalenza concreta degli effetti terapeutici» di ogni biofarmaco. Questa posizione, pur tentando di circoscrivere il concetto di equivalenza terapeutica, al tempo stesso apre un varco “pericoloso”, in quanto avalla il principio che delle Commissioni Provinciali possano stabilire l’equivalenza terapeutica di farmaci biotecnologici (e forse non solo biotecnologici), in occasione della preparazione di bandi di gara. Se tale principio fosse applicato “universalmente” in Italia, si correrebbe il rischio di avere una frammentazione delle valutazioni di equivalenza terapeutica su tutto il territorio nazionale, secondo criteri, modalità e tempi non condivisi a livello scientifico nazionale ed internazionale. L’approvazione del DDL n. 1875 consentirebbe di arginare il rischio di una frammentazione del quadro regolatorio nazionale. In attesa dell’adozione del DDL, è comunque necessario cercare di garantire il mantenimento di un quadro regolatorio uniforme. Un organismo centrale quale l’AIFA (insieme al Ministero della Salute e/o all’Istituto Superiore di Sanità) atto ad assicurare, tra l’altro, l’accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato, come strumento di difesa della salute, potrebbe intervenire in tal senso. ■