Raccolta di giurisprudenza italiana

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DOTTRINA
BADIALI G., Coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi) (diritto internazionale
privato processuale), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, VIII, p. 1 ss. ad vocem, secondo
il quale la nuova convenzione tra i coniugi poteva modificare solo un regime precedente di
tipo convenzionale, ma non un regime legale, che sarebbe stato quindi immutabile
BALLADORE PALLIERI G., Diritto internazionale privato italiano, in Tratt. di dir. civ. e
comm., Milano, 1974
BALLARINO T., Le obbligazioni in materia alimentare nella convenzione di Bruxelles,
commento a Corte Giustizia CE, 20 marzo 1997 n. 295, e Corte Giustizia CE, 27 febbraio
1997, n. 220, in Fam. e dir., 1997, p. 209 ss.
BARIATTI S. e DORIGO L., L’àmbito attuale della Convenzione italo-francese sulla efficacia
delle sentenze in materia civile e commerciale e la sua applicazione giurisprudenziale, in
Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1983, p. 757 ss., le quali evidenziano l’applicabilità della
Convenzione in esame nell’àmbito dei rapporti patrimoniali tra coniugi e come, nel caso si
tratti di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto di immobili la competenza spetti in
via esclusiva ai giudici dello Stato ove si trova l’immobile. La Convenzione italo-francese
potrà, comunque, trovare applicazione per le controversie relative ad un immobile
connesse a rapporti patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo
scioglimento di questo [in senso analogo, in giurisprudenza, Corte Giustizia Comunità
europea 17 marzo 1979, J. De Cavel c. L. De Cavel, causa 143/78, secondo cui «La
nozione “regime patrimoniale fra coniugi” di cui all’art. 1, comma 2, n. 1, della
Convenzione, comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente
contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i
rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento
di questo. Le decisioni giudiziarie che autorizzano provvedimenti cautelari provvisori –
quali l’apposizione dei sigilli od il sequestro di beni dei coniugi – in pendenza di una causa
di divorzio, non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, come definito
dall’art. 1 di questa, qualora detti provvedimenti riguardino, o siano strettamente connessi
a questioni relative allo stato civile delle persone implicate nella causa di divorzio, ovvero
rapporti giuridici patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo
scioglimento di questo. La Convenzione non fornisce alcun criterio giuridico che consenta
di distinguere, per quanto riguarda il suo campo di applicazione sostanziale, i
provvedimenti provvisori da quelli definitivi»]
BIAGIONI G., Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle
decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento a Reg. CE
2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 991 ss.
BIAVATI P., Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, p. 1241 ss., il quale analizza le modalità del
riconoscimento delle decisioni nel regolamento n. 1374; i motivi di diniego del
riconoscimento; l’esecuzione delle decisioni in materia di potestà genitoriale; gli sviluppi
normativi futuri ed il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del
minore e la tematica del controllo sul titolo esecutivo europeo.
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CAFARI PANICO R., Diritto internazionale privato inglese e jurisdiction con particolare
riguardo ai rapporti di famiglia, Padova, 1979
CAFARI PANICO R., Divorzi stranieri tra riconoscimento e trascrizione, in Riv. dir. internaz.
priv. e proc., 2002, p. 5 ss.
CALÒ E., Rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, in
Notariato, 2001, p. 611 ss., il quale si sofferma, in particolare, sui rapporti patrimoniali tra
coniugi prima e dopo la riforma del diritto internazionale privato, il problema della pluralità
di cittadinanze, il rinvio alla legge straniera, la scelta della legge applicabile ed i riflessi
italiani del matrimonio e del divorzio all’estero
CALÒ E., La Corte di Giustizia accerchiata dalle convivenza, commento a Corte Giustizia
CE, 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 e C-125/99, in Riv. not., 2002, p. 1272 ss.
Secondo la Corte, «è legittimo il rifiuto del Consiglio dell’Unione europea di concedere il
beneficio dell’assegno di famiglia ad un dipendente facente parte di un’unione stabile
registrata con un altro uomo, sia perché il termine “matrimonio”, secondo la definizione
comunemente accolta dagli Stati membri, designa un’unione tra due persone di sesso
diverso, sia perché la situazione esistente negli Stati membri della Comunità quanto al
riconoscimento di unioni stabili tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso è
caratterizzata da un’estrema eterogeneità normativa». Si esamina, quindi, il progetto
italiano di disciplina degli accordi di convivenza e si proporre una panoramica dei modelli
europei di disciplina delle convivenze registrate (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera),
sottolineando i riflessi che la previsione di queste convivenze può avere nell’ordinamento
italiano sotto il profilo internazionalprivatistico, sia quando vi partecipino solo dei cittadini
stranieri, sia quando vi partecipino anche cittadini italiani.
CAMPEIS G. e DE PAOLI A., Provvedimenti cautelari nelle more dell’accertamento
giudiziale della sussistenza dei requisti del riconoscimento delle sentenze straniere,
commento ad App. Milano 30 marzo 1998 ed App. Milano 13 marzo 1998, in Giust. civ.,
1998, p. 2944 ss., secondo i quali l’apertura indiscriminata al dictum straniero, pur
conclamata nelle regole generali sull’efficacia delle sentenze stranere dettate dalla l. n.
218 del 1995, è soltanto apparente, in quanto oltre ad imporsi la definitività della
pronuncia estera, non piú soggetta a mezzi ordinari di impugnazione nell’ordinamento di
origine, le si nega qualsiasi efficacia esecutiva in mancanza di delibazione (art. 67, comma
2, l. n. 218 del 1995, che espressamente prevede come la sentenza straniera ovvero il
provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che
accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e l’esecuzione
forzata). Da tale norma si desumerebbe come il titolo giudiziale necessario per procedere
all’esecuzione sulla base di una condanna straniera è composito, in quanto è dato dal
provvedimento estero e da quello italiano che ne accerti i requisiti per il riconoscimento: la
prima componente manterrà la sua natura di condanna, mentre la seconda sarà di mero
accertamento.
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La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale: repertorio 19671990, a cura di F. Capotorti, Milano, 1991
CIVININI M.G., Il riconoscimento delle sentenze straniere. Artt. 64-67 l. n. 218/1995,
Milano, 2001, secondo cui è inapplicabile l’art. 65, l. n. 218 del 1995, ai rapporti
patrimoniali, che si applica non a tutti i provvedimenti comunque resi in materia di capacità
delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità, ma soltanto ai provvedimenti
costitutivi o di accertamento incidenti sull’esistenza di uno status familiae o sulla
sussistenza di un diritto della personalità.
CIZKOVSKA V., Il regime patrimoniale tra coniugi nel diritto socialista. Studio di diritto
comparato, con introduzione di G. Autorino Stanzione, Camerino-Napoli, 1977
CLERICI R., Proposta di regolamento comunitario sul processo civile: nuove fonti per una
disciplina europea delle cause matrimoniali?, in Fam. e dir., 1999, p. 511 s.
CONTI R., Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale,
in Fam. e dir., 2004, p. 291 ss.
CONVERSO A., La giurisdizione unica europea. Il Reg. CE 44/2001, in Contr. e imp.
Europa, 2002, p. 266 ss.
DE CESARI P., L’esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo,
in Dir. comm. internaz., 2002, p. 277 ss.
DI BLASE A. e GIARDINA A., Diritto internazionale privato e processuale: materiali
didattici, Milano, 1994
DI LIETO A., Il Regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, in Dir. com. e scambi internaz., 2004, p. 117 ss.
FIGONE A., Brevi note sul Regolamento del Consiglio CE n. 1347/2000, in Fam. e dir.,
2002, p. 101 ss.
FINOCCHIARO A. e FINOCCHIARO M., Diritto di famiglia, Milano, 1984
FONTANA C., La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: dalla
convenzione di Bruxelles al regolamento comunitari, in Riv. trim dir. e proc. civ., 2003, p.
263 ss.
FORDER C., Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, (trad.
it. di A. Fici), in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 107 ss., la quale analizza vari modelli di
legislazione nazionale sulle unioni «di fatto» sia di tipo eterosessuale sia omosessuale.
FRANCHI G., Rapporti patrimoniali tra coniugi, successione di norme di conflitto e loro
legittimità costituzionale, commento a Cass., 8 gennaio 1981, n. 131, in Giur. it., 1982, c.
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269 ss., il quale sottolinea, con riferimento alla pronunzia in commento, come presupposto
della soluzione da applicare al caso di specie è che a nulla rilevi il cambiamento di
cittadinanza in assenza di convenzioni matrimoniali sulla base della nuova legge.
GAROFALO L., I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, 2ª ed.,
Torino, 1997, p. 108, secondo in sostanza il legislatore del 1975 ha adottato come regime
legale quello della comunione regolata dagli artt. 177 ss. c.c. perché lo riteneva confacente
all’assetto patrimoniale tipico della famiglia media italiana, trasferendo sulle frange
minoritarie l’onere di un rifiuto o di una diversa regolamentazione. La scelta di una certa
soluzione di conflitto non è meccanicamente condizionata all’adozione di un certo regime
dei rapporti patrimoniali tra coniugi, bensí dunque, come sempre avviene, dalla
“qualificazione” dell’istituto che è frutto, a sua volta, del modo in cui la singola disciplina
sostanziale ha avuto origine e si è evoluta e, con riferimento al problema dell’opponibilità,
p. 159 s. «Il problema […] è quello della legge regolatrice degli “effetti esterni” del regime
patrimoniale quando, per l’operare delle disposizioni materiali dell’art. 30, 3 co., il regime
in concreto vigente tra coniugi, e regolato da una legge straniera, non sia opponibile ai
terzi incolpevolmente ignari della situazione. In queste ipotesi, riteniamo che la soluzione
vada ricercata con le tecniche in genere adottate dalla l. n. 218/1995 per i casi di mancato
o difettoso funzionamento delle regole di conflitto o, comunque, di impossibilità di
applicazione del diritto straniero richiamato. […] Sicuramente questa soluzione presenta
notevoli profili di artificiosità perché, da un lato, diversifica il regolamento di conflitto della
stessa fattispecie in relazione ai diversi tipo di effetti e, dall’altro lato, perché può portare
in concreto ad una disciplina, ancorché settoriale, dei rapporti patrimoniali svincolata da
collegamenti oggettivi ed inserita in una dimensione virtuale. Ma tale artificiosità è il frutto
della scelta legislativa di innestare regole materiali su una disciplina di conflitto senza
fornire una soluzione espressa – né materiale, né di conflitto – per le fattispecie sulla cui
concreta disciplina incidono le […] regole materiali. […] In ogni caso, come abbiamo già
segnalato, il paventato pericolo di dissociazione tra regolamento concreto della fattispecie
e proper law della stessa riguarda unicamente la disciplina degli effetti del regime
patrimoniale nei confronti dei terzi mentre i rapporti interni tra i coniugi derivanti dallo
stesso regime continueranno ad essere regolati dalla legge originariamente competente.
Eventuali difetti di opponibilità, infatti, non possono influire sull’assetto dei reciproci
rapporti patrimoniali che i coniugi si sono dati anche con riferimento alla legge
applicabile».
GIARDINA A., L’eguaglianza dei coniugi nel diritto internazionale privato, in Riv. internaz.
priv. e proc., 1974, p. 18 ss.
HERZFELDER F., Problèmes relatifs au regime matrimonial en droit international privè
français et allemand, Paris, 1978
HELMES T., Diritto processuale internazionale in materia di diritto di famiglia nell’Unione
europea, in Familia, 2003, p. 471 ss., il quale evidenzia come l’ammissione di matrimoni
omosessuali rappresenti attualmente un fenomeno marginale in Europa e come
l’applicazione delle norme sulla competenza esclusiva previste dal regolamento in esame
priverebbe gli Stati che ammettono la celebrazione di matrimoni omosessuali della
possibilità di offrire, attraverso nome di ampio raggio in materia di giurisdizione, un ampio
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foro internazionale per il loro scioglimento: il Regolamento CE 1347/2000 approvato dal
Consiglio il 29 maggio 2000 ed entrato in vigore il 1 marzo 2001 (c.d. Bruxelles II),
dunque, non farebbe rientrare nel proprio àmbito di applicazione le relazioni omosessuali
LA CHINA S., Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nel Regolamento comunitario
n. 44/2001, in Riv. dir. proc., 2002, p. 386 ss.
LOMBARDINI I., Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e di responsabilità genitoriale: il regolamento comunitario n. 2201 del 2003,
in Studium iuris, 2005, p. 555 ss.
MELIS S., Il regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, in Rass. parl., 2005, p.
267 ss.
MENGOZZI P., Il diritto internazionale privato italiano, Napoli, 2004, p. 120 ss., il quale
sostiene che «Anche se si può pensare che questa presa di posizione dei giudici comunitari
potrà essere superiora per effetto dell’aumento del numero degli Stati che hanno accolto
nel proprio ordinamento giuridico tale istituto dopo l’instaurazione del giudizio che ha
portato ad essa e che potranno accoglierlo nel prossimo futuro, resta il fatto che, al
momento, per il PACS e la partenershap non si può dire quello che all’inizio del XX secolo
si disse per escludere la contrarietà all’ordine pubblico di un istituto sconosciuto
dall’ordinamento italiano, quale il divorzio, e cioè che esso era ammesso dalla piú parte di
Paesi civili. Ciò fa sí che in procedimenti che si svolgano davanti a giudici italiani in cui si
debbano in via preliminare accertare i diritti di un partner PACS si debbano non
riconoscere a questi i diritti attribuitigli dalla legge richiamata a risolvere la questione
principale per contrasto con l’ordine pubblico? Io ritengo di no. […] Questa volontà di
devoluzione alla legge estera, se, come abbiamo già piú volte richiamato, per quanto
riguarda l’ordinamento italiano è connotata da un forte spirito di apertura, non si può
ritenere che sia bloccata dal fatto che l’istituto in oggetto è sconosciuto al nostro
ordinamento. Essa non può peraltro essere neutralizzata dall’operare dell’ordine pubblico
in ragione del contrasto del PACS con i princípi che la Costituzione accoglie a proposito
del matrimonio e della famiglia. Qualunque sia il giudizio morale che si voglia dare del
PACS e qualunque sia la valutazione che si faccia circa l’opportunità di introdurlo in Italia,
non si può non riconoscere che detti princípi che la Costituzione sancisce in modo solenne
con riferimento alle tradizioni e alle caratteristiche proprie della società italiana; non si può
certo ritenere che essa intenda imporli al punto d’escludere in radice il riconoscimento di
situazioni realizzatesi all’estero nel quadro dell’operare di norme che intendono dare
tutela giuridica a forme di solidarietà interpersonali in n contesto che è certamente diverso
da quello che secondo il diritto positivo oggi vigente in Italia è il contesto familiare».
MORELLI G., Diritto processuale civile internazionale, in Tratt. di dir. internaz., 2ª ed.,
Padova, 1954, p. 282 ss.
MORI P., Il diritto di soggiorno del compagno non coniugato del lavoratore comunitario:
coniuge in senso lato o «vantaggio sociale»?, commento a Corte Giustizia CE, 17 aprile
1986, Causa 59/85, in Giust. civ., 1987, I, p. 1364 ss., che analizza la sentenza che ha
stabilito come «Lo Stato membro che consente di soggiornare sul proprio territorio al
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compagno non coniugato del proprio cittadino, che non sia a sua volta cittadino, deve
attribuire lo stesso vantaggio al compagno non coniugato del lavoratore cittadino di un
altro Stato membro occupato sul suo territorio. L’art. 10, n. 1, del Regolamento del
Consiglio n. 1612/68 che riconosce al coniuge del lavoratore occupato in uno Stato
membro il diritto di stabilirsi in tale stato, non può essere interpretato nel senso che il
compagno che abbia una relazione stabile col lavoratore cittadino di uno Stato membro
occupato in un altro Stato membro debba essere equiparato, a determinate condizioni, al
coniuge di cui alla suddetta disposizione».
MOSCONI F., La legge del 1970 sul divorzio e la Convenzione dell’Aja del 1902, in Riv.
internaz. dir. priv. e proc., 1975, p. 5 ss.
MOSCONI F., Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale
secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc., 2001, p. 376 ss.
OBERTO G., Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo
alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contr. e imp. Europa, 2002,
p. 361 ss., che analizza dettagliatamente le tematiche relative alla cooperazione giudiziaria
in materia civile sia con riferimento al Trattato di Maastricht che a quello di Amsterdam e
le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere; le prospettive future e l’attuazione del
principio del reciproco riconoscimento; le iniziative allo studio in tema di diritto di famiglia,
ed in particolare la proposta di regolamento presentata il 3 maggio 2002. Vengono poi
analizzati il regolamento CE n. 1347/2000, i dati salienti e la base legale, gli àmbiti di
applicazione, le materie escluse ed il campo d’applicazione temporale, confrontandosi
altresí con il sistema della competenza risultante dalla l. n. 218 del 1995 e le Convenzioni
dell’Aja del 1968 e del 1980.
PATTI S., Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Familia, 2002, p. 285
ss.
PAZZESCHI P., L’eguaglianza tra coniugi, in Studi Sensi, 1981, p. 214 ss.
PERLINGIERI P., Riflessioni sull’unità della famiglia, in Dir. e giur., 1970, p. 7 ss.
PICONE P., La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di
riforma della materia, Milano, 1996, p. 202, secondo cui «Può […] ritenersi non solo che le
sentenze emanate o riconosciute nel relativo ordinamento vadano automaticamente
riconosciute in Italia, ai sensi dell’art. 65, anche quando non soddisfino le condizioni
fissate dall’art. 64, ma può ritenersi ancora che le sentenze emanate nell’ordinamento
indicato dalle parti abbiano dal punto di vista internazionalprivatistico, rispetto a tutte le
altre, un rilievo maggiore cosí da ammettere che esse siano destinate a prevalere, in caso
di eventuale concorso di giudicati stranieri configgenti, anche su quelle emanate in
precedenza».
PICONE P., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998
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POCAR F., L’assistenza giudiziaria internazionale, Padova, 1967
POCAR F., La legge italiana sul divorzio e il diritto internazionale privato, in Riv. internaz.
dir. priv. e proc., 1971, p. 733 ss.
POCAR F., La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze,
Milano, 1986, p. 22 ss., secondo il quale l’art. 26 della Convenzione di Bruxelles mantiene
la distinzione tra riconoscimento ed esecuzione, di modo che soltanto nell’ipotesi in cui
venga contestata l’efficacia della sentenza straniera la parte interessata è tenuta a
promuovere un giudizio tendente a far accertare la riconoscibilità della sentenza ed a
munirla di formula esecutiva nello Stato, mentre in caso contrario la sentenza produce
automaticamente effetti senza bisogno di accertamenti ulteriori e p. 29 ss., laddove si
evidenzia come «la procedura disciplinata dalla Convenzione possa diventare aggiuntiva
nell’àmbito delle convenzioni internazionali che non la prevedano ove, ex art. 25 della
Convenzione di adesione, sia lo Stato di pronuncia della sentenza, sia lo Stato di
esecuzione, siano parti anche della Convenzione comunitaria»
ROSSI L.R., La disciplina internazionalprivatistica dei rapporti fra coniugi: i paradossi del
criterio della «localizzazione prevalente», ivi, 2002, p. 161 ss., che evidenzia come, prima
della riforma del diritto internazionale privato, per effetto dell’art. 19 disp. prel. att. c.c.,
la legge non fosse modificabile nel tempo, mentre oggi, a séguito della riforma, il regime
patrimoniale subisce una modifica ogni volta che i coniugi acquistano una nuova
cittadinanza ovvero ancóra trasferiscano la propria vita matrimoniale in uno Stato diverso.
Una scelta della legge applicabile, quindi, sembrerebbe quanto mai opportuna, in quanto
«potrebbe dare stabilità nel tempo alla disciplina».
RUSCELLO F., La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria, in Familia, 2001, p.
697 ss., secondo cui è arduo ipotizzare, attendendo la famiglia a situazioni per lo piú di
natura personale, un’incidenza della normativa comunitaria sui diritti nazionali degli Stati
membri che vada oltre la previsione di disposizioni che assumano la famiglia quale semplice
presupposto per la qualificazione di situazioni attributive di poteri e di doveri in rapporti
economici. Pertanto, all’ordinamento spetta il compito di fissare la garanzia di certe
posizioni del gruppo familiare e, soprattutto, all’interno del gruppo.
SALERNO CARDILLO F., Rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovi diritto internazionale
privato e riflessi sull’attività notarile, in Riv. not., 1996, p. 179 ss.
TONOLO S., Giurisdizione in materia matrimoniale, in Studium iuris, 2004, p. 1133 ss., che
affronta il problema del coordinamento della legge italiana con il regolamento CE n.
2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in
materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale.
TREZZA M., Il Progetto «Roma III»: verso uno strumento comunitario in materia di
divorzio, in Familia, 2001, p. 221 ss., che analizza la predisposizione di una disciplina
comunitaria di diritto internazionale privato (c.d. Roma III), con cui si intendono istituire
norme di conflitto uniformi in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. Tale
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regolamento si pone nell’àmbito del Piano di azione del Consiglio e della Commissione sul
modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3
dicembre 1998 e pubblicato in GUCE, n. C 19 del 23 gennaio 1999, p. 1, che ha previsto
come, entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam
debbano essere prese una serie di misure, tra cui l’esame della possibilità di istituire uno
strumento giuridico sulla legge applicabile in materia di divorzio.
UCCELLA F., La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni
familiari: il regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori
sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ., 2001, p. 313 ss.
VIARENGO I., Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto
internazionale privato, Padova, 1996
VISCHER F., The antagonism between legal security and the search for justice in the field of
contracts, in Recueil des cours, 1974, II, p. 1 ss.
ZAPPALÀ A., Il pacte civil del solidarité in Francia, in Rass. dir. civ., 2003, p. 743 ss.
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