DOTTRINA BADIALI G., Coniugi (rapporti personali e patrimoniali tra coniugi) (diritto internazionale privato processuale), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, VIII, p. 1 ss. ad vocem, secondo il quale la nuova convenzione tra i coniugi poteva modificare solo un regime precedente di tipo convenzionale, ma non un regime legale, che sarebbe stato quindi immutabile BALLADORE PALLIERI G., Diritto internazionale privato italiano, in Tratt. di dir. civ. e comm., Milano, 1974 BALLARINO T., Le obbligazioni in materia alimentare nella convenzione di Bruxelles, commento a Corte Giustizia CE, 20 marzo 1997 n. 295, e Corte Giustizia CE, 27 febbraio 1997, n. 220, in Fam. e dir., 1997, p. 209 ss. BARIATTI S. e DORIGO L., L’àmbito attuale della Convenzione italo-francese sulla efficacia delle sentenze in materia civile e commerciale e la sua applicazione giurisprudenziale, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 1983, p. 757 ss., le quali evidenziano l’applicabilità della Convenzione in esame nell’àmbito dei rapporti patrimoniali tra coniugi e come, nel caso si tratti di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto di immobili la competenza spetti in via esclusiva ai giudici dello Stato ove si trova l’immobile. La Convenzione italo-francese potrà, comunque, trovare applicazione per le controversie relative ad un immobile connesse a rapporti patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo [in senso analogo, in giurisprudenza, Corte Giustizia Comunità europea 17 marzo 1979, J. De Cavel c. L. De Cavel, causa 143/78, secondo cui «La nozione “regime patrimoniale fra coniugi” di cui all’art. 1, comma 2, n. 1, della Convenzione, comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. Le decisioni giudiziarie che autorizzano provvedimenti cautelari provvisori – quali l’apposizione dei sigilli od il sequestro di beni dei coniugi – in pendenza di una causa di divorzio, non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione, come definito dall’art. 1 di questa, qualora detti provvedimenti riguardino, o siano strettamente connessi a questioni relative allo stato civile delle persone implicate nella causa di divorzio, ovvero rapporti giuridici patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. La Convenzione non fornisce alcun criterio giuridico che consenta di distinguere, per quanto riguarda il suo campo di applicazione sostanziale, i provvedimenti provvisori da quelli definitivi»] BIAGIONI G., Il nuovo regolamento comunitario sulla giurisdizione e sull’efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità dei genitori. Commento a Reg. CE 2201/2003, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 991 ss. BIAVATI P., Il riconoscimento e il controllo delle decisioni europee in materia familiare, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, p. 1241 ss., il quale analizza le modalità del riconoscimento delle decisioni nel regolamento n. 1374; i motivi di diniego del riconoscimento; l’esecuzione delle decisioni in materia di potestà genitoriale; gli sviluppi normativi futuri ed il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore e la tematica del controllo sul titolo esecutivo europeo. 1 CAFARI PANICO R., Diritto internazionale privato inglese e jurisdiction con particolare riguardo ai rapporti di famiglia, Padova, 1979 CAFARI PANICO R., Divorzi stranieri tra riconoscimento e trascrizione, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2002, p. 5 ss. CALÒ E., Rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano, in Notariato, 2001, p. 611 ss., il quale si sofferma, in particolare, sui rapporti patrimoniali tra coniugi prima e dopo la riforma del diritto internazionale privato, il problema della pluralità di cittadinanze, il rinvio alla legge straniera, la scelta della legge applicabile ed i riflessi italiani del matrimonio e del divorzio all’estero CALÒ E., La Corte di Giustizia accerchiata dalle convivenza, commento a Corte Giustizia CE, 31 maggio 2001, cause riunite C-122/99 e C-125/99, in Riv. not., 2002, p. 1272 ss. Secondo la Corte, «è legittimo il rifiuto del Consiglio dell’Unione europea di concedere il beneficio dell’assegno di famiglia ad un dipendente facente parte di un’unione stabile registrata con un altro uomo, sia perché il termine “matrimonio”, secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati membri, designa un’unione tra due persone di sesso diverso, sia perché la situazione esistente negli Stati membri della Comunità quanto al riconoscimento di unioni stabili tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso è caratterizzata da un’estrema eterogeneità normativa». Si esamina, quindi, il progetto italiano di disciplina degli accordi di convivenza e si proporre una panoramica dei modelli europei di disciplina delle convivenze registrate (Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera), sottolineando i riflessi che la previsione di queste convivenze può avere nell’ordinamento italiano sotto il profilo internazionalprivatistico, sia quando vi partecipino solo dei cittadini stranieri, sia quando vi partecipino anche cittadini italiani. CAMPEIS G. e DE PAOLI A., Provvedimenti cautelari nelle more dell’accertamento giudiziale della sussistenza dei requisti del riconoscimento delle sentenze straniere, commento ad App. Milano 30 marzo 1998 ed App. Milano 13 marzo 1998, in Giust. civ., 1998, p. 2944 ss., secondo i quali l’apertura indiscriminata al dictum straniero, pur conclamata nelle regole generali sull’efficacia delle sentenze stranere dettate dalla l. n. 218 del 1995, è soltanto apparente, in quanto oltre ad imporsi la definitività della pronuncia estera, non piú soggetta a mezzi ordinari di impugnazione nell’ordinamento di origine, le si nega qualsiasi efficacia esecutiva in mancanza di delibazione (art. 67, comma 2, l. n. 218 del 1995, che espressamente prevede come la sentenza straniera ovvero il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l’attuazione e l’esecuzione forzata). Da tale norma si desumerebbe come il titolo giudiziale necessario per procedere all’esecuzione sulla base di una condanna straniera è composito, in quanto è dato dal provvedimento estero e da quello italiano che ne accerti i requisiti per il riconoscimento: la prima componente manterrà la sua natura di condanna, mentre la seconda sarà di mero accertamento. 2 La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale: repertorio 19671990, a cura di F. Capotorti, Milano, 1991 CIVININI M.G., Il riconoscimento delle sentenze straniere. Artt. 64-67 l. n. 218/1995, Milano, 2001, secondo cui è inapplicabile l’art. 65, l. n. 218 del 1995, ai rapporti patrimoniali, che si applica non a tutti i provvedimenti comunque resi in materia di capacità delle persone, rapporti di famiglia e diritti della personalità, ma soltanto ai provvedimenti costitutivi o di accertamento incidenti sull’esistenza di uno status familiae o sulla sussistenza di un diritto della personalità. CIZKOVSKA V., Il regime patrimoniale tra coniugi nel diritto socialista. Studio di diritto comparato, con introduzione di G. Autorino Stanzione, Camerino-Napoli, 1977 CLERICI R., Proposta di regolamento comunitario sul processo civile: nuove fonti per una disciplina europea delle cause matrimoniali?, in Fam. e dir., 1999, p. 511 s. CONTI R., Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale, in Fam. e dir., 2004, p. 291 ss. CONVERSO A., La giurisdizione unica europea. Il Reg. CE 44/2001, in Contr. e imp. Europa, 2002, p. 266 ss. DE CESARI P., L’esecuzione delle decisioni civili straniere nello spazio giudiziario europeo, in Dir. comm. internaz., 2002, p. 277 ss. DI BLASE A. e GIARDINA A., Diritto internazionale privato e processuale: materiali didattici, Milano, 1994 DI LIETO A., Il Regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, in Dir. com. e scambi internaz., 2004, p. 117 ss. FIGONE A., Brevi note sul Regolamento del Consiglio CE n. 1347/2000, in Fam. e dir., 2002, p. 101 ss. FINOCCHIARO A. e FINOCCHIARO M., Diritto di famiglia, Milano, 1984 FONTANA C., La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: dalla convenzione di Bruxelles al regolamento comunitari, in Riv. trim dir. e proc. civ., 2003, p. 263 ss. FORDER C., Riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, (trad. it. di A. Fici), in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 107 ss., la quale analizza vari modelli di legislazione nazionale sulle unioni «di fatto» sia di tipo eterosessuale sia omosessuale. FRANCHI G., Rapporti patrimoniali tra coniugi, successione di norme di conflitto e loro legittimità costituzionale, commento a Cass., 8 gennaio 1981, n. 131, in Giur. it., 1982, c. 3 269 ss., il quale sottolinea, con riferimento alla pronunzia in commento, come presupposto della soluzione da applicare al caso di specie è che a nulla rilevi il cambiamento di cittadinanza in assenza di convenzioni matrimoniali sulla base della nuova legge. GAROFALO L., I rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, 2ª ed., Torino, 1997, p. 108, secondo in sostanza il legislatore del 1975 ha adottato come regime legale quello della comunione regolata dagli artt. 177 ss. c.c. perché lo riteneva confacente all’assetto patrimoniale tipico della famiglia media italiana, trasferendo sulle frange minoritarie l’onere di un rifiuto o di una diversa regolamentazione. La scelta di una certa soluzione di conflitto non è meccanicamente condizionata all’adozione di un certo regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, bensí dunque, come sempre avviene, dalla “qualificazione” dell’istituto che è frutto, a sua volta, del modo in cui la singola disciplina sostanziale ha avuto origine e si è evoluta e, con riferimento al problema dell’opponibilità, p. 159 s. «Il problema […] è quello della legge regolatrice degli “effetti esterni” del regime patrimoniale quando, per l’operare delle disposizioni materiali dell’art. 30, 3 co., il regime in concreto vigente tra coniugi, e regolato da una legge straniera, non sia opponibile ai terzi incolpevolmente ignari della situazione. In queste ipotesi, riteniamo che la soluzione vada ricercata con le tecniche in genere adottate dalla l. n. 218/1995 per i casi di mancato o difettoso funzionamento delle regole di conflitto o, comunque, di impossibilità di applicazione del diritto straniero richiamato. […] Sicuramente questa soluzione presenta notevoli profili di artificiosità perché, da un lato, diversifica il regolamento di conflitto della stessa fattispecie in relazione ai diversi tipo di effetti e, dall’altro lato, perché può portare in concreto ad una disciplina, ancorché settoriale, dei rapporti patrimoniali svincolata da collegamenti oggettivi ed inserita in una dimensione virtuale. Ma tale artificiosità è il frutto della scelta legislativa di innestare regole materiali su una disciplina di conflitto senza fornire una soluzione espressa – né materiale, né di conflitto – per le fattispecie sulla cui concreta disciplina incidono le […] regole materiali. […] In ogni caso, come abbiamo già segnalato, il paventato pericolo di dissociazione tra regolamento concreto della fattispecie e proper law della stessa riguarda unicamente la disciplina degli effetti del regime patrimoniale nei confronti dei terzi mentre i rapporti interni tra i coniugi derivanti dallo stesso regime continueranno ad essere regolati dalla legge originariamente competente. Eventuali difetti di opponibilità, infatti, non possono influire sull’assetto dei reciproci rapporti patrimoniali che i coniugi si sono dati anche con riferimento alla legge applicabile». GIARDINA A., L’eguaglianza dei coniugi nel diritto internazionale privato, in Riv. internaz. priv. e proc., 1974, p. 18 ss. HERZFELDER F., Problèmes relatifs au regime matrimonial en droit international privè français et allemand, Paris, 1978 HELMES T., Diritto processuale internazionale in materia di diritto di famiglia nell’Unione europea, in Familia, 2003, p. 471 ss., il quale evidenzia come l’ammissione di matrimoni omosessuali rappresenti attualmente un fenomeno marginale in Europa e come l’applicazione delle norme sulla competenza esclusiva previste dal regolamento in esame priverebbe gli Stati che ammettono la celebrazione di matrimoni omosessuali della possibilità di offrire, attraverso nome di ampio raggio in materia di giurisdizione, un ampio 4 foro internazionale per il loro scioglimento: il Regolamento CE 1347/2000 approvato dal Consiglio il 29 maggio 2000 ed entrato in vigore il 1 marzo 2001 (c.d. Bruxelles II), dunque, non farebbe rientrare nel proprio àmbito di applicazione le relazioni omosessuali LA CHINA S., Il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze nel Regolamento comunitario n. 44/2001, in Riv. dir. proc., 2002, p. 386 ss. LOMBARDINI I., Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale: il regolamento comunitario n. 2201 del 2003, in Studium iuris, 2005, p. 555 ss. MELIS S., Il regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, in Rass. parl., 2005, p. 267 ss. MENGOZZI P., Il diritto internazionale privato italiano, Napoli, 2004, p. 120 ss., il quale sostiene che «Anche se si può pensare che questa presa di posizione dei giudici comunitari potrà essere superiora per effetto dell’aumento del numero degli Stati che hanno accolto nel proprio ordinamento giuridico tale istituto dopo l’instaurazione del giudizio che ha portato ad essa e che potranno accoglierlo nel prossimo futuro, resta il fatto che, al momento, per il PACS e la partenershap non si può dire quello che all’inizio del XX secolo si disse per escludere la contrarietà all’ordine pubblico di un istituto sconosciuto dall’ordinamento italiano, quale il divorzio, e cioè che esso era ammesso dalla piú parte di Paesi civili. Ciò fa sí che in procedimenti che si svolgano davanti a giudici italiani in cui si debbano in via preliminare accertare i diritti di un partner PACS si debbano non riconoscere a questi i diritti attribuitigli dalla legge richiamata a risolvere la questione principale per contrasto con l’ordine pubblico? Io ritengo di no. […] Questa volontà di devoluzione alla legge estera, se, come abbiamo già piú volte richiamato, per quanto riguarda l’ordinamento italiano è connotata da un forte spirito di apertura, non si può ritenere che sia bloccata dal fatto che l’istituto in oggetto è sconosciuto al nostro ordinamento. Essa non può peraltro essere neutralizzata dall’operare dell’ordine pubblico in ragione del contrasto del PACS con i princípi che la Costituzione accoglie a proposito del matrimonio e della famiglia. Qualunque sia il giudizio morale che si voglia dare del PACS e qualunque sia la valutazione che si faccia circa l’opportunità di introdurlo in Italia, non si può non riconoscere che detti princípi che la Costituzione sancisce in modo solenne con riferimento alle tradizioni e alle caratteristiche proprie della società italiana; non si può certo ritenere che essa intenda imporli al punto d’escludere in radice il riconoscimento di situazioni realizzatesi all’estero nel quadro dell’operare di norme che intendono dare tutela giuridica a forme di solidarietà interpersonali in n contesto che è certamente diverso da quello che secondo il diritto positivo oggi vigente in Italia è il contesto familiare». MORELLI G., Diritto processuale civile internazionale, in Tratt. di dir. internaz., 2ª ed., Padova, 1954, p. 282 ss. MORI P., Il diritto di soggiorno del compagno non coniugato del lavoratore comunitario: coniuge in senso lato o «vantaggio sociale»?, commento a Corte Giustizia CE, 17 aprile 1986, Causa 59/85, in Giust. civ., 1987, I, p. 1364 ss., che analizza la sentenza che ha stabilito come «Lo Stato membro che consente di soggiornare sul proprio territorio al 5 compagno non coniugato del proprio cittadino, che non sia a sua volta cittadino, deve attribuire lo stesso vantaggio al compagno non coniugato del lavoratore cittadino di un altro Stato membro occupato sul suo territorio. L’art. 10, n. 1, del Regolamento del Consiglio n. 1612/68 che riconosce al coniuge del lavoratore occupato in uno Stato membro il diritto di stabilirsi in tale stato, non può essere interpretato nel senso che il compagno che abbia una relazione stabile col lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato in un altro Stato membro debba essere equiparato, a determinate condizioni, al coniuge di cui alla suddetta disposizione». MOSCONI F., La legge del 1970 sul divorzio e la Convenzione dell’Aja del 1902, in Riv. internaz. dir. priv. e proc., 1975, p. 5 ss. MOSCONI F., Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000, in Riv. dir. proc., 2001, p. 376 ss. OBERTO G., Il regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contr. e imp. Europa, 2002, p. 361 ss., che analizza dettagliatamente le tematiche relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile sia con riferimento al Trattato di Maastricht che a quello di Amsterdam e le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere; le prospettive future e l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento; le iniziative allo studio in tema di diritto di famiglia, ed in particolare la proposta di regolamento presentata il 3 maggio 2002. Vengono poi analizzati il regolamento CE n. 1347/2000, i dati salienti e la base legale, gli àmbiti di applicazione, le materie escluse ed il campo d’applicazione temporale, confrontandosi altresí con il sistema della competenza risultante dalla l. n. 218 del 1995 e le Convenzioni dell’Aja del 1968 e del 1980. PATTI S., Regime patrimoniale della famiglia e autonomia privata, in Familia, 2002, p. 285 ss. PAZZESCHI P., L’eguaglianza tra coniugi, in Studi Sensi, 1981, p. 214 ss. PERLINGIERI P., Riflessioni sull’unità della famiglia, in Dir. e giur., 1970, p. 7 ss. PICONE P., La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, Milano, 1996, p. 202, secondo cui «Può […] ritenersi non solo che le sentenze emanate o riconosciute nel relativo ordinamento vadano automaticamente riconosciute in Italia, ai sensi dell’art. 65, anche quando non soddisfino le condizioni fissate dall’art. 64, ma può ritenersi ancora che le sentenze emanate nell’ordinamento indicato dalle parti abbiano dal punto di vista internazionalprivatistico, rispetto a tutte le altre, un rilievo maggiore cosí da ammettere che esse siano destinate a prevalere, in caso di eventuale concorso di giudicati stranieri configgenti, anche su quelle emanate in precedenza». PICONE P., La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998 6 POCAR F., L’assistenza giudiziaria internazionale, Padova, 1967 POCAR F., La legge italiana sul divorzio e il diritto internazionale privato, in Riv. internaz. dir. priv. e proc., 1971, p. 733 ss. POCAR F., La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze, Milano, 1986, p. 22 ss., secondo il quale l’art. 26 della Convenzione di Bruxelles mantiene la distinzione tra riconoscimento ed esecuzione, di modo che soltanto nell’ipotesi in cui venga contestata l’efficacia della sentenza straniera la parte interessata è tenuta a promuovere un giudizio tendente a far accertare la riconoscibilità della sentenza ed a munirla di formula esecutiva nello Stato, mentre in caso contrario la sentenza produce automaticamente effetti senza bisogno di accertamenti ulteriori e p. 29 ss., laddove si evidenzia come «la procedura disciplinata dalla Convenzione possa diventare aggiuntiva nell’àmbito delle convenzioni internazionali che non la prevedano ove, ex art. 25 della Convenzione di adesione, sia lo Stato di pronuncia della sentenza, sia lo Stato di esecuzione, siano parti anche della Convenzione comunitaria» ROSSI L.R., La disciplina internazionalprivatistica dei rapporti fra coniugi: i paradossi del criterio della «localizzazione prevalente», ivi, 2002, p. 161 ss., che evidenzia come, prima della riforma del diritto internazionale privato, per effetto dell’art. 19 disp. prel. att. c.c., la legge non fosse modificabile nel tempo, mentre oggi, a séguito della riforma, il regime patrimoniale subisce una modifica ogni volta che i coniugi acquistano una nuova cittadinanza ovvero ancóra trasferiscano la propria vita matrimoniale in uno Stato diverso. Una scelta della legge applicabile, quindi, sembrerebbe quanto mai opportuna, in quanto «potrebbe dare stabilità nel tempo alla disciplina». RUSCELLO F., La famiglia tra diritto interno e normativa comunitaria, in Familia, 2001, p. 697 ss., secondo cui è arduo ipotizzare, attendendo la famiglia a situazioni per lo piú di natura personale, un’incidenza della normativa comunitaria sui diritti nazionali degli Stati membri che vada oltre la previsione di disposizioni che assumano la famiglia quale semplice presupposto per la qualificazione di situazioni attributive di poteri e di doveri in rapporti economici. Pertanto, all’ordinamento spetta il compito di fissare la garanzia di certe posizioni del gruppo familiare e, soprattutto, all’interno del gruppo. SALERNO CARDILLO F., Rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovi diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile, in Riv. not., 1996, p. 179 ss. TONOLO S., Giurisdizione in materia matrimoniale, in Studium iuris, 2004, p. 1133 ss., che affronta il problema del coordinamento della legge italiana con il regolamento CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. TREZZA M., Il Progetto «Roma III»: verso uno strumento comunitario in materia di divorzio, in Familia, 2001, p. 221 ss., che analizza la predisposizione di una disciplina comunitaria di diritto internazionale privato (c.d. Roma III), con cui si intendono istituire norme di conflitto uniformi in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. Tale 7 regolamento si pone nell’àmbito del Piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3 dicembre 1998 e pubblicato in GUCE, n. C 19 del 23 gennaio 1999, p. 1, che ha previsto come, entro il termine di cinque anni dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam debbano essere prese una serie di misure, tra cui l’esame della possibilità di istituire uno strumento giuridico sulla legge applicabile in materia di divorzio. UCCELLA F., La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. civ., 2001, p. 313 ss. VIARENGO I., Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato, Padova, 1996 VISCHER F., The antagonism between legal security and the search for justice in the field of contracts, in Recueil des cours, 1974, II, p. 1 ss. ZAPPALÀ A., Il pacte civil del solidarité in Francia, in Rass. dir. civ., 2003, p. 743 ss. 8