I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO
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L’art.2 Cost stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo,sia come singolo,sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.I
diritti dunque preesistono alla Costituzione che si limita a riconoscerli e tutelarli.
Per diritti inviolabili si intendono quei diritti e quelle libertà considerati essenziali in quanto
connaturati alla natura dell’uomo. Sono inviolabili da parte del legislatore ordinario e sono
sottratti al potere di revisione costituzionale.
I diritti inviolabili sono suscettibili di bilanciamento solo con altri valori fondamentali o
diritti inviolabili e il loro contenuto non può subire limitazioni se non in ragione di un
interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante.
Il singolo può far valere i suoi diritti fondamentali non solo contro lo Stato ma anche contro
un altro singolo.
I diritti inviolabili sono imprescrittibili
Essi sono riconosciuti all’uomo
o Come singolo
o Come membro di formazioni sociali
Fra le formazioni sociali si annoverano le associazioni,i partiti,la famiglia….
L’art.2 è da considerarsi norma di chiusura o norma di apertura?E’ più accettata la seconda
tesi secondo cui l’art.2,riconoscendo e tutelando i diritti inviolabili dell’uomo,avrebbe la
funzione di tutelare e garantire tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà non ancora
tradotti in specifiche norme costituzionali,ma che emergono distintamente nell’evoluzione
del costume sociale.Tali diritti entrano tramite l’art.2 a far parte della costituzione
acquistando quindi rilevanza costituzionale.
Il bilanciamento dei diritti è la tecnica usata dalla Corte Costituzionale per risolvere
controversie tra diritti o interessi diversi.La corte indica,servendosi del buon senso,
individuando la ratio delle singole norme,e nel rispetto del criterio della proporzionalità,
indica quale diritto deve recedere nel caso di specie senza però annullarlo. La Corte cerca la
soluzione che,accordando tutela ad un interesse,comporti meno limitazioni poer l’interesse
contrastante.
Gli strumenti di tutela dei diritti inviolabili sono:
o La rigidità della Costituzione
o La riserva di legge e di giurisdizione
o Il riconoscimento del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi
o La possibilità di chiedere alla Corte costituzionale il sindacato di legittimità
costituzionale delle leggi assicurando così la preminenza della Costituzione sulle
fonti di rango inferiore.
I diritti inviolabili ricevono una tutela anche dal punto di vista internazionale in virtù di atti e
convenzioni.
o Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: approvata nel 1948 sottoforma di
raccomandazione dell’ONU quindi non vincolante ma usata come base per i patti
successivi
o Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali:adottata dal Consiglio d’Europa nel 1950.Contempla diritti
quali:divieto di tortura,diritto alla vita,diritto alla libertà e alla sicurezza della
persona.Ha istituito inoltre un sistema di tutela internazionale dei diritti garantiti
attraverso l’istituzione della Corte Europea dei Diritti Umani per la tutela dalle
violazioni commesse dagli stati membri.La corte può essere adita sia da uno stato
membro che da un privato(solo dopo aver esperito i ricorsi interni)e può condannare
lo stato ad un equo indennizzo.
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o Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:entrata in vigore nel 2000 ma non
vincolante.
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IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
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Il primo comma dell’art.3 Cost. stabilisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso,di razza,di lingua,di religione,di
opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.”Questo è il principio di uguaglianza
formale che costituisce la regola dello stato di diritto.I destinatari dell’articolo non sono solo
i cittadini bensì anche gli apolidi e gli stranieri.Nel caso la legge disponesse
discriminazioni,la Corte Costituzionale dichiarerebbe la legge incostituzionale e
l’annullerebbe.L’art.3 non vieta però ogni forma di discriminazione,ma solo le
discriminazioni irrazionali,essendo la stessa Costituzione,ad es.nell’art.6 sulle minoranze
linguistiche,ad applicare delle discriminazioni in favore delle situazioni più
deboli.L’uguaglianza formale non implica dunque il medesimo trattamento per tutti,ma il
medesimo trattamento per situazioni uguali,e un trattamento differenziato per situazioni
differenti fra loro.
Il fatto che tutti siano uguali davanti alla legge,che tutti godano di pari dignità sociale e che
il legislatore non possa adottare misure discriminatorie,non assicura però che i cittadini
siano posti su un livello di parità assoluta. Vi sono infatti differenze dovute a situazioni
socio-economiche.Il principio di uguaglianza formale resterebbe una mera enunciazione
teorica se non fosse integrato dall’impegno pratico dello stato nel creare le condizioni di
un’uguaglianza sostanziale. Il secondo comma dell’art.3 Cost. affida alla Repubblica il
compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale affinché tutti
i cittadini siano posti inizialmente su un piano di sostanziale parità e godano delle medesime
utilità sociali,delle medesime possibilità di sviluppare a pieno la propria persona e di
partecipare alla gestione del paese.
Il principio di ragionevolezza,che tiene in equilibrio i prinicipi di uguaglianza formale e
uguaglianza sostanziale, esige che le disposizioni normative siano adeguate rispetto al fine
perseguito dalla legge stessa.Si ha violazione della ragionevolezza quando un trattamento
discriminatorio sia in contraddizione con il pubblico interesse perseguito.Il principio
costituisce dunque un limite al potere discrezionale del legislatore limitandone l’arbitrarietà.
La verifica della ragionevolezza di una legge comporta l’indagine sui suoi presupposto di
fatto,la valutazione della congruenza tra mezzi e fini,l’accertamento degli stessi fini.Nel
caso si accerti l’iiragionevolezza di una legge essa potrà essere abrogata per
incostituzionalità.
APPLICAZIONI CONCRETE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
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uguaglianza morale e giuridica dei coniugi: Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Parità di trattamento economico fra lavoratori e lavoratrici: Art. 37.La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei
minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Tutela delle minoranze linguistiche: Art. 6 La Repubblica tutela con apposite norme le
minoranze linguistiche.
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Uguaglianza religiosa: Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Uguaglianza in materia di opinioni politiche : Art. 22.Nessuno può essere privato, per
motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
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LIBRTA’ PERSONALE artt. 13,23,27,111 cost.
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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La libertà personale consiste nel diritto del singolo a non subire coercizioni fisiche che ne
impediscano o limitino movimenti e azioni. La dottrina predominante vi ricomprende anche
la libertà morale e all’integrità della propria coscienza, intesa come libertà da ogni forma di
coazione della volontà e della psiche della persona.
È tutelata dalla riserva assoluta di legge(Nessuna prestazione patrimoniale o personale può
essere imposta se non in base alla legge. Art.23 Cost),dalla riserva di giurisdizione e
dall’obbligo di motivazione che deve accompagnare ogni provvedimento giurisdizionale che
limiti la libertà personale.Si ricordi inoltre che,in base all’art.111 Cost.mcontro le sentenze e
i provvedimenti emanati dalle autorità giudiziarie ordinarie e speciali,restringenti la libertà
personale, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione.
Nei casi eccezionali di necessità e urgenza,indicati tassativamente dalla legge(terzo comma
art.13),l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono
essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 e devono essere convalidati nelle 48 ore
successive,pena la perdita dell’efficacia. Es. flagranza di reato.
L’art.13 proclama l’inviolabilità della libertà personale ma ne ammette la limitazione per
atto motivato dell’autorità giudiziaria,nei soli casi e modi previsti dalla legge.ù
Sulle persone sottoposte a restrizione di libertà è vietata ogni violenza fisica e morale. Art.
13 Cost.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non devono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità.
È vietata la pena di morte
È garantito a tutti i cittadini il diritto alla difesa,ai non abbienti è garantito patrocinio
L’estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista da
convenzioni internazionali e in ogni caso non per reati politici.
La Corte Costituzionale ha stabilito che la pena deve essere proporzionata al reato in base al
principio di ragionevolezza.
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* Come si distinguono i trattamenti sanitari obbligatori che ricadono nell’art.32(diritto alla
salute),da eventuali limitazioni della libertà personale(come ad esempio il test del
palloncino,eventuali esami del dna etc…)? Quel che conta è la finalità del trattamento sanitario.
Se è svolto a tutela della sanità pubblica,esso ricade nell’art.32,ed è quindi coperto
esclusivamente dalla riserva di legge. Se è svolto al fine di provare un eventuale reato,rientra
invece nelle restrizioni della libertà personale,coperto quindi anche dalla riserva di
giurisdizione. I trattamenti sanitari imposti rientranti nell’art.32 sono per lo più disposti
dall’autorità sanitaria e possono essere imposti solo per motivi di sanità pubblica(non per motivi
di sanità del paziente,in quanto la cura di se stessi rientra nella libera scelta del paziente
stesso).Per questo non è ad esempio ammessa l’alimentazione coatta di chi ha deciso di
effettuare lo sciopero della fame.
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LIBERTA’ DI DOMICILIO art.14 Cost.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali sono regolati da leggi speciali.
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Il comma 2 dell’art.14 estende le garanzie della libertà personale al domicilio. Ciò vuol dire
che la libertà di domicilio è coperta da riserva di legge e da riserva di giurisdizione. Il
rimando all’art. 13 prevede inoltre la possibilità di limitare,in casi eccezionali di necessità ed
urgenza previsti dalla legge,la libertà di domicilio,attraverso provvedimenti che devono
essere comunicati entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalidati nelle 48 ore successive.
Il comma 3 dell’art. 14 stabilisce un’eccezione: motivi di sanità e incolumità pubblica,o a
fini economici e fiscali. Tale eccezione è valida solo per accertamenti e ispezioni(non per
perquisizioni e sequestri):
o Ispezione:accerta le tracce e gli effetti materiali del reato;
o Perquisizione: serve alla ricerca del corpo del reato o cose pertinenenti;
Nelle circostanze esplicitamente previste dalle norme speciali,possono essere svolti
accertamenti e ispezioni anche senza atto motivato dell’autorità giudiziaria.Tale eccezione
attenua la tutela della libertà di domicilio rispetto alla tutela della libertà personale.Tale
eccezione è sottoposta ad una riserva di legge rinforzata per contenuto:la libertà di domicilio
può essere limitata solo per i motivi tassativamente indicati dall’art.14 comma 3,nei casi e
nei modi tassativamente previsti dalla costituzione.
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Cosa si intende per domicilio?
o Definizione civilistica:luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei
propri affari e interessa( si distingue dalla residenza e dalla dimora)
o Definizione penalistica: l’abitazione e ogni altro luogo di privata dimora nonché le
appartenenza ad essi
o Definizione della Corte Costituzionale: è domicilio qualsiasi spazio isolato
dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente(incluso il bagagliaio
della macchina). E’ questa terza accezione quella accettata per interpretare l’art.14.
La libertà di domicilio è riconosciuta non solo ai cittadini ma anche agli apolidi e agli
stranieri e implica:
o La libertà di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domocilio
o La libertà di svolgere,all’interno del proprio domicilio,qualsiasi attività lecita
o Il diritto di impedire a chiunque,se non autorizzato dalla legge,di violare il proprio
domicilio.
La libertà di domicilio è garantita non solo alle persone fisiche ma anche alle persone
giuridiche e a qualsivoglia formazione sociale(associazioni,organizzazioni,società….)
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LIBERTA’ E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA art.15 Cost.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
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L’art.15 tutela la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione a partire dalla più
tradizionale,la corrispondenza. La libertà di comunicazione tutelata dall’art.15 si distingue
dalla libertà di espressione del pensiero tutelata dall’art.21 in quanto nel primo caso la
manifestazione del pensiero è volutamente riservata,segreta.E’ infatti la segretezza che
distingue i due ambiti di applicazione.
Per corrispondenza l’art.616 cp intende quella epistolare,telegrafica,telefonica,informatica o
telematica ovvero ogni altra forma di comunicazione a distanza,e punisce chiunque prenda
cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa a lui non diretta,e chi sottrae la
corrispondenza,anche se aperta,al fine di violarne la segretezza o distruggerla.
La titolarità della libertà di corrispondenza spetta sia ai cittadini,che agli stranieri e agli
apolidi,sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.
La libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere violate solo esclusivamente
per provvedimento del giudice,adottato su richiesta del P.M,con decreto motivato,e
rispettando le garanzie stabilite dalla legge. La corrispondenza può dunque solo in questi
casi essere soggetta a sequestro o intercettazione. La libertà è dunque soggetta alla riserva di
giurisdizione e riserva di legge.Non vi sono eccezioni.
Il codice di procedura penale stabilisce all’art.254 che il sequestro della posta deve essere
disposto dall’autorità giudiziaria,e solo il giudice può venire a conoscenza del materiale
sequestrato(non anche l’ufficiale di polizia).La polizia può,per casi di urgenza,richiedere la
sospensione della consegna della corrispondenza.Tale ordine perde di efficacia se entro 48
ore il P.M. non dispone il sequestro.
Per le intercettazioni,il P.M deve chiedere l’autorizzazione al giudice,che la darà solo
qualora vi siano gravi indizi di reato e l’intercettazione sia indispensabile ai fini delle
indagini.LE intercettazioni non possono durare più di 15 giorni,rinnovabili di volta in
volta.Le intercettazioni illecite non sono utilizzabili in processo- art.271 cpc.
* LIBERTA’ DI DOMICILIO E LIBERTA’ DI COMUNICAZIONE sono i due perni su cui si
fonda il nuovo DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,sancito non dalla Costituzione ma dalla
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.Oggetto di questo diritto è la sfera
di intimità di una persona che non può essere invasa da qualsivoglia forma di indiscrezione sulla
propria vita privata. Questo diritto va bilanciato con il DIRITTO DI CRONACA e rafforzato con la
particolare tutela del trattamento dei dati personali,l.675/1996.
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LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO art.16 Cost
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale,
salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.
Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
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La libertà di circolazione comprende sia la libertà di espatrio che la libertà di scegliere il
luogo dove esercitare le proprie attività economiche,che la libertà di circolazione nel
territorio.
o La libertà di espatrio,cioè la libertà di uscire e rientrare nel territorio della
Repubblica,è sottoposta dal terzo comma,agli obblighi di legge.es.munirsi di carta
d’identità o passaporto
o La libertà di circolazione può essere limitata solo per motivi di sanità e di sicurezza
stabiliti dalla legge in via generale(ovvero senza discriminazioni,nel rispetto del
principio di uguaglianza sancito all’art.3).Trattasi di riserva di legge rafforzata per
contenuto.Il termine sicurezza,non implica solo l’incolumità fisica delle persone,ma
anche il quieto vivere civile,comprensivo della pubblica moralità.Si parla in questo
senso di ordine pubblico in senso ideale,e non solo materiale.
o La libertà di scelta del luogo dove esercitare le proprie attività economiche,è esteso
dal Trattato sulle Comunità Europee,all’intera comunità europea.
La libertà di circolazione non è coperta da riserva di giurisdizione.
Esempi classici di restrizioni alla libertà di circolazione sono i cordoni sanitari,istituiti per
evitare il propagarsi di epidemie.
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LIBERTA’ DI RIUNIONE art.17 Cost
art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
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Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo.Sono da
considerarsi riunioni anche i cortei,le manifestazioni spontanee,le cerimonie,le assemblee,i
convegni,i comizi etc…
Il diritto di riunione rappresenta il presupposto di altri diritti come ad esempio il diritto della
libera manifestazione del pensiero,libera manifestazione di culto etc…
La condizione esclusiva del diritto di riunione è che le riunioni si svolgano in maniera
pacifica e senza l’uso di armi.La ratio della Costituzione è quella di tutelare l’ordine
pubblico materiale,ovvero la sicurezza e l’incolumità di persone e cose. La riunione perde il
carattere pacifico quando degenera scaturendo violenza contro persone e cose. In questo
caso la riunione potrà essere legittimamente sciolta dalla forza pubblica.
o Non basta che siano presenti persone armate affinché la riunione possa essere
legittimamente sciolta. In questo caso infatti la forza pubblica dovrà limitarsi ad
allontanare le suddette persone.
o Cosa si intende per armi? Sono da considerare armi anche le armi improprie,ovvero
gli strumenti chiaramente adoperabili per l’offesa della persona,tenendo conto delle
circostanze di tempo e luogo. Sono vietati anche caschi e altri mezzi che rendano
difficoltoso il riconoscimento della persona(legislazione penale antiterrorismo).
Le riunioni possono svolgersi in luogo privato,in luogo aperto al pubblico,o in luogo
pubblico.
o Solo per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un preavviso di almeno tre giorni
da presentare in forma scritta al questore. Tale preavviso è necessario per permettere
alla forza pubblica di essere presente per garantire la sicurezza e l’incolumità
pubblica.
o Il preavviso non è un’autorizzazione. La riunione in luogo pubblico sarà legittima
anche senza preavviso,ma gli eventuali promotori dovranno risponderne penalmente.
o Il questore può vietare preventivamente la riunione solo per comprovati motivi di
sicurezza e incolumità pubblica,con decreto motivato,e impugnabile davanti al
giudice.
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LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE art. 18 Cost
art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
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Per associazione si intendono le formazioni sociali che hanno base volontaria e un nucleo di
organizzazione e tendenziale stabilità. In questo si differisce dalla riunione.
L’adesione all’associazione deve essere libera. Libera in senso negativo
prevalentemente,ovvero il cittadino è libero di non associarsi. Tale libertà deve essere
bilanciata con altri interessi. La corte Costituzionale ha infatti ammesso tutta una serie di
associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività. Es.ordini
professionali. Lo stato può creare enti a struttura associativa per il raggiungimento di fini
pubblici da cui deriva l’obbligo di associarsi. La legge può dunque imporre l’appartenenza
obbligatoria ad un’associazione qualora essa sia giustificata da un interesse pubblico
rilevante es.tutela dei consumatori. L’associazione stessa decide come organizzarsi ma non
potrà mai impedire al singolo associato il diritto di recesso.
L’istituzione dell’associazione può avvenire senza autorizzazione,è,in questo senso, libera
positivamente.
Vi è una riserva di legge rinforzata:solo la legge penale può limitare il diritto di
associazione,e solo qualora esso sfoci in fini vietati ai singoli.Ciò vuol dire che
l’associazione è illecita solo qualora persegua fini che sarebbero illeciti anche per il
singolo.es.associazione a delinquere.Le associazioni possono dunque fare tutto ciò che
possono fare i singoli.
Tre sono le associazioni vietate esplicitamente:
o La riorganizzazione del disciolto partito fascista (disposizioni transitorie) per
incompatibilità con i principi della Repubblica
o Le associazioni segrete,definite dalla l.17/1982 “associazioni che,anche all’interno di
associazioni palesi,occultando la loro esistenza,ovvero tenendo segrete finalità e
attività sociali,ovvero tenendo sconosciuti i soci,svolgono attività diretta ad
interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali,di amministrazioni
pubbliche,di enti pubblici nonché di servizi pubblici essenziali di interesse
nazionale”.Questa è la definizione data di associazione segreta.Per riserva di legge
assoluta,solo le associazioni rientranti in tale disegno,potranno essere legittimamente
sciolte.Devono dunque essere dirette ad interferire sulle istituzioni pubbliche,oltre ad
avere i tipici caratteri della segretezza. Vi è inoltre una riserva di giurisdizione: solo
il giudice può accertarne l’esistenza con sentenza irrevocabile a cui segue un decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne ordina lo scioglimento e la confisca
dei beni.
o Le associazioni paramilitari ossia quelle che perseguono,anche indirettamente,scopi
politici mediante organizzazione di carattere militare. L’organizzazione paramilitare
persegue uno scopo di per sé lecito(politico)e ha un’organizzazione lecita(militare):è
la combinazione delle due cose che la rende illecita in quanto gli scopi politici
possono essere perseguiti solo mediante mezzi democratici.Per organizzazione
militare si intende l’inquadramento dei consociati in corpi,reparti,nuclei,con
disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari,con l’eventuale
adozione di gradi e uniformi,e con l’organizzazione atta anche all’impiego collettivo
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diritti di proprietà intellettuale.
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in azioni di violenza e minaccia.Non sono necessarie le armi,dunque. Anche
l’organizzazione dei Boy Scout è considerata un’organizzazione paramilitare.
Il d.legsl.del 1948 vieta alle associazioni od organizzazioni dipendenti da partiti politici o ad
essi collegate o aventi anche indirettamente fini politici,di dotare i propri aderenti di divise o
uniformi facendo eccezione per le associazioni sportive e gli istituti di carattere culturale o
educativo.
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diritti di proprietà intellettuale.
LIBERTA’ RELIGIOSA E DI COSCIENZA
art.3,8,19 Cost.
Art.3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze. [2]
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
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la libertà di coscienza è la libertà di coltivare profonde convinzioni interiori e di agire di
conseguenza.Essa non ha un esplicito riconoscimento nella Costituzione così come non la
hanno la libertà di pensiero e la libertà di fede religiosa,perché ciò che interessa al diritto
sono le manifestazioni esteriori e sociali,non i fenomeni interiori. Il diritto di agire secondo
coscienza è implicito in tutti i diritti di libertà e come tutti i diritti di libertà incontra i limiti
stabiliti dalla legge. In alcuni casi è prevista la possibilità di violare quanto previsto dalla
legge per contrasto con la propria coscienza:sono i casi delle obiezioni di coscienza.
L’art.3 Cost. sancisce espressamente il divieto di discriminazioni basate sulla religione nel
principio di uguaglianza formale. I dati riguardanti la religione sono inoltre considerati dati
sensibili,il cui trattamento è sottoposto a rigidi controlli.
L’art.8 Cost.sancisce l’eguaglianza fra le confessioni religiose stabilendo in questo modo il
divieto di discriminazione non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle
formazioni sociali religiose. “Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla
legge”implica un eguale libertà nonché un eguale trattamento.L’art.724 c.p. puniva chiunque
“bestemmiasse,con invettive o parole oltraggiose,contro le Divinità o i Simboli o le Persone
venerati dalla religione dello stato.”.Tale articolo è stato dichiarato incostituzionale nella
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sottoscritto un accordo di cessione di diritti di pubblicazione e utilizzazione economica ad esso relativi. Inoltre l'utente si è assunto interamente ogni
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diritti di proprietà intellettuale.
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parte in cui prevede la tutela esclusivamente della religione di stato,e modificato garantendo
la tutela a tutte le religioni nel rispetto dell’art.7 Cost. E’ stato dichiarato incostituzionale
anche l’art.402 c.p che puniva il vilipendio della religione dello stato in quanto contrario al
principio supremo della laicità dello Stato.Potrà essere riformulato estendendo la tutela a
tutte le religioni.
L’art.19 Cost garantisce a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede:tutela
quindi l’aspetto individuale della libertà religiosa. La libertà di culto si estende a tutte le
attività generalmente ad esso collegate come rituali e proselitismo.La libertà di sulto è intesa
sia come libertà negativa che come libertà positiva:
o Libertà di scegliere il proprio credo religioso
o Libertà di non essere costretti a professare una particolare fede religiosa
o Libertà di non avere un proprio credo religioso
L’unico limite che incontra la libertà di culto è il buon costume che nel diritto costituzionale
viene inteso essenzialmente come morale sessuale.
L’obiezione di coscienza è il rifiuto da parte dell’individuo di compiere atti,prescritti
dall’ordinamento,ma contrari alle proprie convinzioni.E’ lo stesso ordinamento che in alcuni
casi prevede il diritto di obiettare.es.obiezione di coscienza al servizio militare,obiezione di
coscienza sull’interruzione della gravidanza,obiezione di coscienza sulla sperimentazione
sugli animali. Tutti i dati relativi alle obiezioni di coscienza sono ritenuti dati sensibili.
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LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO art.21 Cost.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti,
per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'Autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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La libertà di manifestazione del pensiero consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e
divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari.Vi sono particolari forme di
manifestazioni del pensiero che sono tutelate separatamente dalla Costituzione:
o Libertà di fede religiosa art.19
o Libertà artistica: art. 33 da cui deriva la libertà d’insegnamento e la libertà di ricerca
scientifica.
L’unico limite che l’art.21 impone alla linertà di manifestazione del pensiero è il limite del
buon costume,non presente invece nell’art.33.
La libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta ma è soggetta a bilanciamento.
Esistono infatti i reati d’opinione che la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimi
allorquando:
o Siano idonei a determinare direttamente un’azione pericolosa per la sicurezza
pubblica es. istigazione a delinquere,apologia di un delitto,pubblicazione di false
notizie
o Offendano l’onore degli altri es.ingiuria e diffamazione
o Offendano il sentimento religioso altrui es.bestemmia
o Offendano il prestigio delle istituzioni es. oltraggio
Tutti hanno il diritto di manifestare il pensiero con ogni mezzo(parola,scritto,mass media).
Ma per motivi di disponibilità fisica degli spazi (es.lo spazio per apporre manifesti non è
illimitato) e per motivi di disponibilità economica,i mezzi non sono accessibili a tutti e
necessitano una specifica disciplina.
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La costituzione disciplina solo la stampa fra i mass media disponibili. La disciplina della
stampa prevede un categorico divieto di autorizzazioni e censure preventive mentre ammette
il sequestro successivo.Il sequestro è però sottoposto ad una riserva di legge assoluta nonché
ad una riserva di giurisdizione.E’ ammesso il sequesto:
o Nel caso di delitti,per il quale la legge sulla stampa espressamente l’autorizzi,dove
per legge sulla stampa si intende in generale la legge penale. Es. sequestro di
pubblicazioni attraverso le quali si compia il reato di apologia del fascismo
o Nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l’indicazione dei
responsabili.La stampa è libera ma non può infatti essere anonima.Il direttore,che
deve essere regolarmente iscritto all’albo dei giornalisti,risponde penalmente se
omette di esercitare sul contenuto sul suo periodico il controllo necessario per
impedire che con esso siano commessi reati.
o Se disposto dal giudice. Nel caso in cui vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria,può provvedere la polizia con
provvedimento che deve essere comunicato al giudice entro 24 ore e convalidato
nelle 24 ore successive.
La legge può stabilire,con norme a carattere generale,che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.La ratio di questo comma è quello di garantire
trasparenza all’informazione. La libertà di stampa non implica che chiunque abbia il diritto
di avere accesso alla pubblicazione di un eventuale articolo o di un’altra manifestazione del
pensiero su periodici già esistenti;implica piuttosto che chiunque abbia il diritto di
pubblicare un proprio libro,un volantino,appendere manifesti,pubblicare un proprio
periodico (se in possesso dei requisiti idonei).
In assenza di regole costituzionali specifiche,è stato compito della Corte Costituzionale
elaborare i principi che devono ispirare la disciplina della radiotelevisione.La radio era nata
in Italia come monopolio pubblico,e la Corte Costituzionale aveva ammesso questa legge
con l’argomentazione che in tal modo si sarebbe evitato il monopolio privato,inevitabile a
causa dei requisiti economici necessari per accedere alla radio.Le’voluzione successiva della
giurisprudenza costituzionale non si staccò da questo ragionamento ma cominciò a escludere
dal monopolio pubblico le attività dei ripetitori di trasmittenti estere,le televisioni via cavo a
raggio limitato.Fu mantenuto il monopolio pubblico solo per trasmissioni su scala
nazionale.Accanto al monopolio pubblico si sviluppò così un monopolio privato che assorbì
gran parte delle trasmittenti locali. La Corte Cost., con sent. n. 102/1990, ha stabilito che
l'esercizio di impianti radiotelevisivi comporta l'utilizzazione di un bene comune - l'etere naturalmente limitato, rendendo così necessario un provvedimento di assegnazione della
banda di frequenza. La l.223/1990,legge Mammì,legittima la situazione di fatto venutasi a
creare istituendo un sistema misto (pubblico – privato) e introduce lo strumento della
pianificazione delle radiofrequenze mediante il piano nazionale di ripartizione e di
assegnazione,vietando le posizioni dominanti. La l.249/1997 istituisce l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni introducendo nuove norme riguardanti le concentrazioni nel
settore radiotelevisivo. La Corte Costituzionale continuava però a ribadire la gravità della
violazione dei principi di pluralismo e concorrenza determinata dalla situazione di fatto.La
nuova disciplina introdotta dalla l.112/2004 autorizzava in via generale tutti i soggetti
esercenti a proseguire le trasmissioni fino alla conversione definitiva in tecnica digitale.Per
quanto riguarda la disciplina delle posizioni dominanti, nessun soggetto potrà essere titolare
di autorizzazioni come fornitore di contenuti che consentano di diffondere più del 20% del
totale dei programmi televisivi o radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito
nazionale.La l.112/2004 conteneva una delega al Governo che è stata attuata nel 2005 con
l’emanazione del Testo Unico sulla radiotelevisione.
Secondo la Corte Costituzionale l’art.21,oltre a tutelare la libera manifestazione del
pensiero,tutela,dal punto di vista dei destinatari della manifestazione,l’interesse generale
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diritti di proprietà intellettuale.
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all’informazione che implica pluralità di fonti di informazione,libero accesso alle
medesime,assenza di ingiustificati ostacoli,anche temporanei,alla circolazione delle notizie e
delle idee. Questo resta però un principio generale,non essendo tutelato espressamente e
concretamente.Il diritto all’informazione è però invece tutelato negli statuti regionali.
L’art.33 Cost. sancisce che l’arte e la scienza sono libere come libero ne è l’insegnamento.
Ciò vuol dire sia che non possono esistere arte e scienza di stato,sia che lo scienziato e
l’artista sono liberi di esprimersi con la massima libertà. Devono inoltre essere eliminati gli
ostacoli che non permetterebbero tale libertà.Libertà di scienza in particolare,implica che
allo scienziato siano forniti i mezzi necessari per la ricerca scientifica.Da questo punto di
vista,in Italia,tale diritto non è a pieno tutelato. Il diritto all’insegnamento implica che il
docente è libero contro ogni costrizione o condizionamento da parte dei pubblici
poteri.Nell’ambito delle norme generali sull’istruzione,egli è libero di comunicare le proprie
idee ed esporre le proprie teorie a coloro i quali impartisce l’insegnamento,sviluppando però
in loro il senso critico,facendo conoscere loro anche le tesi diverse dalle proprie.
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diritti di proprietà intellettuale.
I DIRITTI NELLA SFERA ECONOMICA
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Sono quelli ricompresi nella Costituzione Economica ovvero nel Titolo Terzo della prima
parte della Costituzione e riguardano il lavoro,i sindacati,lo sciopero,l’impresa e la
proprietà. Questa parte della Costituzione ha subito svariate modifiche nell’arco degli anni.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
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L’art.39 non è stato applicato per volere stesso dei sindacati,salvo il primo comma che
sancisce la libertà dell’organizzazione sindacale. Essendo il sindacato una forma di
associazione,la libertà sindacale sancita dal primo comma,rientrerebbe anche nell’art.18
Cost. I sindacati registrati possono stipulare contratti nazionali del lavoro validi per tutti gli
appartenenti alla categoria,iscritti o non al sindacato stesso.A oggi non vi sono sindacati
registrati e gli unici contratti stipulabili sono quelli di diritto comune che vincolano solo gli
appartenenti ai sindacati in questione. Fra contratto collettivo stipulato dal sindacato,e
contratto individuale,le clausole che prevalgono sono quelle del primo a meno che quelle del
secondo non siano più favorevoli al lavoratore.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
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lo sciopero è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla
tutela degli interessi dei lavoratori:è un diritto nel senso che chi sciopera non può subire
conseguenze penali,civili,disciplinari.Tutelato dall’art.40 è solo lo sciopero che i lavoratori
dipendenti attuano in difesa di interessi di categoria,non anche lo sciopero dei datori di
lavoro o lo sciopero politico(che è però garantito dalla libera manifestazione del pensiero
art.21).L’art.40 rinvia alle leggi ordinarie la disciplina dello sciopero.Ad oggi non è stata
ancora approvata una legge contenente la disciplina generale dello sciopero ma solo la legge
146/1990 riguardante il diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali(sanità,giustizia,trasporti pubblici)in cui devono essere garantite le prestazioni
indispensabili.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera.
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diritti di proprietà intellettuale.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
-
L’art.41 pone un principio di bilanciamento tra l’iniziativa economica privata e l’interesse
collettivo.Il comma 2 serve per equilibrare l’iniziativa economica con i principi di
pianificazione pubblica dell’economia.Sempre il secondo comma,detta una riserva di legge
implicita rinviando al legislatore il compito di individuare,di volta in volta,il punto
d’equilibrio fra la libertà e altri interessi rilevanti.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti
di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
- L’art.43 consente la nazionalizzazione e la collettivizzazione di determinate imprese o categorie di
imprese. Prevede dunque una riserva di legge rinforzata per contenuto: solo tramite leggi
provvedimento si può espropriare un’impresa o tutte le imprese di un settore quando essere si
riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti d’energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale. L’unica nazionalizzazione della storia repubblicana è
quella delle imprese produttrici di energia elettrica che ha dato vita all’Enel.Questa norma è stata
usata per giustificare i numerosi monopoli pubblici già esistenti es.quello della radiotelevisione. Su
sollecitazione comunitaria,in ogni caso,la tendenza è quella alla privatizzazione per qui l’art.43 è
destinato a divenire ad applicazione marginale.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
-
I beni pubblici si distinguono da quelli privati per il loro diverso regime giuridico.Essi
possono essere di proprietà dello stato,delle regioni,delle provincie,dei comuni o di altri enti
pubblici.La loro condizione giuridica è disciplinata da codice civile che li distingue in beni
demaniali e beni patrimoniali.
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diritti di proprietà intellettuale.
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o I beni demaniali sono quelli destinati a soddisfare in via diretta un interesse o un
bisogno pubblico e possono appartenere allo stato o ad altri enti territoriali. I beni
che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare
oggetto di diritto a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che
li riguardano.
o I beni patrimoniali si distinguono in indisponibili e disponibili.Gli indisponibili non
possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che
li riguardano. I beni patrimoniali disponibili possono essere mobili o immobili e
sono sottoposti al medesimo regime della proprietà privata.
L’art.42 comma 2 dispone che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che
ne determina i modi d’acquisto,di godimento ed i limiti allo scopo di assicurarne la funzione
sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata è dunque garantita come diritto
soggettivo se ed in quanto adempia una funzione sociale.Il diritto di proprietà è inteso come
diritto in senso solidaristico.
L’art. 42 comma 3 sancisce la possibile espropriazione della proprietà privata nei casi
previsti dalla legge per motivi di interesse generale e salvo indennizzo.L’indennizzo non va
inteso come il giusto prezzo o la giusta indennità ma,dovendo prevalere l’interesse pubblico
sull’interesse privato,esso va inteso,secondo la giurisprudenza Costituzionale,come un
“ristoro serio e tale da non ledere il principio costituzionale di uguaglianza” in modo che
l’indennità non sia meramente simbolica o irrisoria,bensì seria,congrua ed adeguata.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge
dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
-
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L’art 4 non attribuisce all’individuo un diritto soggettivo al lavoro ma si limita ad impegnare
la Repubblica nella rimozione degli ostacoli che impediscono un libero accesso al
lavoro.Trattasi di norma programmatica.La repubblica si impegna a promuovere le
condizioni per rendere effettivo tale diritto.
Al diritto al lavoro si ricollega la libertà di lavoro,ovvero il diritto di scegliere un lavoro
secondo le proprie capacità e attitudini.
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diritti di proprietà intellettuale.
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
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diritti di proprietà intellettuale.
*Alla creazione di un mercato unico europeo si è giunti utilizzando tre strumenti previsti dai trattati:
o La libertà della circolazione di merci,dei lavoratori,dei servizi e dei capitali
o Il divieto degli aiuti finanziari
o La disciplina della concorrenza che pone una serie di divieti dotati di effetto diretto
Ma il diritto comunitario non si limita a garantire un mercato pubblico,basato sul principio della
libera concorrenza.Pone le premesse giuridiche per la drastica riduzione dei monopoli pubblici:in
tal modo anche quelle sttibità tradizionalmente configurate come servizi pubblici devono essere
sottoposte alle regole sulla concorrenza.
Il mercato unico è stato completato dalla creazione di una moneta unica,l’euro,nonché dalla
definizione di una politica monetaria e una politica di cambio uniche,gestite direttamente da
istituzioni comunitarie,in modo tale da mantenere la stabilità dei prezzi.
La tendenza a ricondurre le attività economiche ai soggetti privati e a realizzare un mercato
concorrenziale in attuazione dei valori comunitari,sta alla base dell’istituzione delle Autorità
amministrative indipendenti,istituzioni che si differenziano da altre autorità pubbliche in quanto:
- sono indipendenti dal governo e dal suo indirizzo politico
- svolgono funzioni di controllo e di arbitraggio in certi settori economici
- servono a garantire l’osservanza di regole generalmente riconducibili a valori comunitari
come la creazione di un mercato concorrenziale.
L’autorità amministrativa indipendenti più famose sono
- l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,ovvero l’autorità antitrust.
- La CONSOB,cui la legge attribuisce compiti di regolamentazione e di controllo del mercato
finanziario e di organizzazione dell’informazione relativa a tale mercato per garantirne la
trasparenza.
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DIRITTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e
secondo criteri determinati dalla legge.[7]
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [8]
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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I DIRITTI SOCIALI
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Per diritti sociali si intendono i diritti dei cittadini a ricevere prestazioni dagli apparati
pubblici: sono diritti caratteristici del passaggio dallo Stato Moderno allo Stato Sociale,in
cui non esistono più solo libertà negative,ma vengono istituite anche libertà positive.
I diritti sociali sono espressi nella Costituzione attraverso norme programmatiche che
lasciano l’attuazione dei programmi in mano alla legge ordinaria.
I diritti di prestazione sono strettamente collegati con l’art.3 comma 2 che sancisce
l’uguaglianza sostanziale,ovvero l’abbattimento degli ostacoli che impediscono un eguale
accesso ai diritti.
I diritti di prestazione devono essere bilanciati con le esigenze di tipo organizzativo e di
finanza pubblica,ma non sono comprimibili agli estremi e godono comunque,pur essendo
contenuti in norme programmatiche,di una tutela giurisdizionale.
Prevalentemente sono le leggi a attuare strumenti di tutela per i diritti sociali.
Fra i diritti sociali ricordiamo:
o Il diritto al lavoro: Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
o Il diritto alla salute: Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.
o Il diritto allo studio: Art.34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
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I DOVERI INDEROGABILI
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L’art.2 Cost. accanto ai diritti inviolabili,prevede doveri inderogabili di solidarietà
politica,economica e sociale.
Questo si ricollega al principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art.3 Cost.
I doveri in particolare sono:
o Art.52 il sacro dovere di difendere la patria
o Art.53 che obbliga i cittadini e gli stranieri a concorrere alle spese dello stato
attraverso prelievi fiscali in ragione della capacità contributiva di ciascuno.Al dovere
di concorrere alle spese pubbliche corrisponde l’obbligo per lo stato di costituire un
sistema tributario informato a caratteri di progressività.In questo articolo
ricompare,come nell’art.3 della costituzione,il dualismo uguaglianza formale e
uguaglianza sostanziale.
o Art.54 che impone il dovere di fedeltà secondo cui tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica e osservarne la Costituzione e le leggi.Il dovere di
fedeltà essenzialmente si rivolge a chi ricopre cariche pubbliche,mentre il dovere di
rispettare la Costituzione e le leggi si rivolge a tutti.
DOVERI DEI CITTADINI
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi.
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I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
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