LIBRTA’ PERSONALE artt. 13,23,27,111 cost.
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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La libertà personale consiste nel diritto del singolo a non subire coercizioni fisiche che ne
impediscano o limitino movimenti e azioni. La dottrina predominante vi ricomprende anche
la libertà morale e all’integrità della propria coscienza, intesa come libertà da ogni forma di
coazione della volontà e della psiche della persona.
È tutelata dalla riserva assoluta di legge(Nessuna prestazione patrimoniale o personale può
essere imposta se non in base alla legge. Art.23 Cost),dalla riserva di giurisdizione e
dall’obbligo di motivazione che deve accompagnare ogni provvedimento giurisdizionale che
limiti la libertà personale.Si ricordi inoltre che,in base all’art.111 Cost.mcontro le sentenze e
i provvedimenti emanati dalle autorità giudiziarie ordinarie e speciali,restringenti la libertà
personale, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione.
Nei casi eccezionali di necessità e urgenza,indicati tassativamente dalla legge(terzo comma
art.13),l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono
essere comunicati all’autorità giudiziaria entro 48 e devono essere convalidati nelle 48 ore
successive,pena la perdita dell’efficacia. Es. flagranza di reato.
L’art.13 proclama l’inviolabilità della libertà personale ma ne ammette la limitazione per
atto motivato dell’autorità giudiziaria,nei soli casi e modi previsti dalla legge.ù
Sulle persone sottoposte a restrizione di libertà è vietata ogni violenza fisica e morale. Art.
13 Cost.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non devono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità.
È vietata la pena di morte
È garantito a tutti i cittadini il diritto alla difesa,ai non abbienti è garantito patrocinio
L’estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista da
convenzioni internazionali e in ogni caso non per reati politici.
La Corte Costituzionale ha stabilito che la pena deve essere proporzionata al reato in base al
principio di ragionevolezza.
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* Come si distinguono i trattamenti sanitari obbligatori che ricadono nell’art.32(diritto alla
salute),da eventuali limitazioni della libertà personale(come ad esempio il test del
palloncino,eventuali esami del dna etc…)? Quel che conta è la finalità del trattamento sanitario.
Se è svolto a tutela della sanità pubblica,esso ricade nell’art.32,ed è quindi coperto
esclusivamente dalla riserva di legge. Se è svolto al fine di provare un eventuale reato,rientra
invece nelle restrizioni della libertà personale,coperto quindi anche dalla riserva di
giurisdizione. I trattamenti sanitari imposti rientranti nell’art.32 sono per lo più disposti
dall’autorità sanitaria e possono essere imposti solo per motivi di sanità pubblica(non per motivi
di sanità del paziente,in quanto la cura di se stessi rientra nella libera scelta del paziente
stesso).Per questo non è ad esempio ammessa l’alimentazione coatta di chi ha deciso di
effettuare lo sciopero della fame.
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