LA RESPONSABILITA’ DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE La strategia rimediare a tutela del consumatore-acquirente di pacchetto turistico si arricchisce delle norme sulla responsabilità contrattuale per danni di natura patrimoniale e non. LA RESPONSABILITA’ DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE L'articolo 44 del codice del turismo prevede infatti espressamente la risarcibilità del danno alla persona prodotto dall'adempimento o dall'inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma lo assoggetta ai limiti della liquidazione stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia. Tali limitazioni dell'importo del risarcimento non sono a loro volta derogabili in peius, Pena la nullità della relativa clausola contrattuale. LA RESPONSABILITA’ DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE Gli articoli 43 e 46 ricalcano lo schema generale di responsabilità di cui all'articolo 1218 codice civile, poiché il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico fa sorgere in capo agli organizzatori e agli intermediari l'obbligo del risarcimento del danno, a meno che non si provi che il mancato adempimento sia stato determinato da impossibilità derivante da causa non imputabile al debitore, Che però l'articolo 46 individua espressamente nel: - fatto del turista; - in quello del terzo di carattere imprevedibile o inevitabile; - nel caso fortuito o nella forza maggiore. LA RESPONSABILITA’ DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE • La responsabilità contrattuale non esige un mezzo di giustificazione della responsabilità, quali sono i criteri di imputazione della colpa e del dolo, giacché l'obbligazione in sé è fonte di responsabilità nel momento in cui non è adempiuta IL DANNO DA VACANZA ROVINATA • L'apertura della disciplina del contratto di pacchetto turistico al risarcimento dei danni alla persona, ha riportato alla ribalta il tema del danno contrattuale non patrimoniale ed ha fornito un ulteriore appiglio normativo alla linea di pensiero che, diversamente dall'impostazione tradizionale, ammette la compatibilità tra responsabilità ex contractu e danno non patrimoniale IL DANNO DA VACANZA ROVINATA ora consacrata nell'articolo 47 del codice del turismo*, il quale espressamente prevede il cosiddetto risarcimento del danno da vacanza rovinata Tale norma, recependo le istanze di dottrina e giurisprudenza, prevede che, nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza a mente dell'articolo 1455, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. IL DANNO DA VACANZA ROVINATA La dottrina si interroga sulla nozione di danno non patrimoniale: - un'opinione lo ravvisa nelle perdite di utilità personali di vita insuscettibili di valutazione in denaro; - un'altra opinione ritiene che la non patrimonialità del danno non dipenda dalla non patrimonialità del bene leso dal fatto dannoso. IL DANNO DA VACANZA ROVINATA • LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE CONTIENE, IN VERITÀ, SVARIATI PROFILI CUI AGGANCIARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONTRATTUALE NON PATRIMONIALE. Una corrente di pensiero invoca l'articolo 1174 ,che ammette che l'interesse del creditore possa avere anche natura non patrimoniale ,e ne trae la conclusione che una volta riconosciuta la possibilità di volgere l'obbligazione al soddisfacimento di bisogni non suscettibili di immediata valutazione in denaro, è giocoforza ammettere almeno la risarcibilità in via equitativa dei danni conseguenti alla loro mancata realizzazione.