la responsabilita` da inadempimento ed il danno non patrimoniale

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LA RESPONSABILITA’ DA
INADEMPIMENTO ED IL DANNO
NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE
La strategia rimediare a tutela del
consumatore-acquirente di pacchetto
turistico si arricchisce delle norme sulla
responsabilità contrattuale per danni di
natura patrimoniale e non.
LA RESPONSABILITA’ DA
INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON
PATRIMONIALE CONTRATTUALE
 L'articolo 44 del codice del turismo prevede infatti
espressamente la risarcibilità del danno alla persona
prodotto dall'adempimento o dall'inesatto
adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma lo
assoggetta ai limiti della liquidazione stabiliti dalle
convenzioni internazionali che disciplinano la materia.
Tali limitazioni dell'importo del risarcimento non sono
a loro volta derogabili in peius, Pena la nullità della
relativa clausola contrattuale.
LA RESPONSABILITA’ DA
INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON
PATRIMONIALE CONTRATTUALE
Gli articoli 43 e 46 ricalcano lo schema generale di
responsabilità di cui all'articolo 1218 codice civile, poiché il
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico fa sorgere in
capo agli organizzatori e agli intermediari l'obbligo del
risarcimento del danno, a meno che non si provi che il
mancato adempimento sia stato determinato da
impossibilità derivante da causa non imputabile al debitore,
Che però l'articolo 46 individua espressamente nel:
- fatto del turista;
- in quello del terzo di carattere imprevedibile o inevitabile;
- nel caso fortuito o nella forza maggiore.
LA RESPONSABILITA’ DA
INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON
PATRIMONIALE CONTRATTUALE
• La responsabilità contrattuale non esige un
mezzo di giustificazione della responsabilità,
quali sono i criteri di imputazione della colpa e
del dolo, giacché l'obbligazione in sé è fonte di
responsabilità nel momento in cui non è
adempiuta
IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
• L'apertura della disciplina del contratto di
pacchetto turistico al risarcimento dei danni
alla persona, ha riportato alla ribalta il tema
del danno contrattuale non patrimoniale ed
ha fornito un ulteriore appiglio normativo alla
linea di pensiero che, diversamente
dall'impostazione tradizionale, ammette la
compatibilità tra responsabilità ex contractu e
danno non patrimoniale
IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
 ora consacrata nell'articolo 47 del codice del
turismo*, il quale espressamente prevede il cosiddetto
risarcimento del danno da vacanza rovinata Tale
norma, recependo le istanze di dottrina e
giurisprudenza, prevede che, nel caso in cui
l'inadempimento o inesatta esecuzione delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
non sia di scarsa importanza a mente dell'articolo
1455, il turista può chiedere, oltre alla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al
tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.
IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
La dottrina si interroga sulla nozione di danno
non patrimoniale:
- un'opinione lo ravvisa nelle perdite di utilità
personali di vita insuscettibili di valutazione in
denaro;
- un'altra opinione ritiene che la non
patrimonialità del danno non dipenda dalla non
patrimonialità del bene leso dal fatto dannoso.
IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
• LA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
CONTIENE, IN VERITÀ, SVARIATI PROFILI CUI
AGGANCIARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO
CONTRATTUALE NON PATRIMONIALE. Una corrente di
pensiero invoca l'articolo 1174 ,che ammette che
l'interesse del creditore possa avere anche natura non
patrimoniale ,e ne trae la conclusione che una volta
riconosciuta la possibilità di volgere l'obbligazione al
soddisfacimento di bisogni non suscettibili di
immediata valutazione in denaro, è giocoforza
ammettere almeno la risarcibilità in via equitativa dei
danni conseguenti alla loro mancata realizzazione.
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