SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI" DIRITTO COMMERCIALE (Notai M. Ghirlanda e C.A. Marcoz) da consegnare entro le ore 12 del 15 novembre 2013 – discussione il 21 novembre 2013 Tizio e Caio intendono costituire tra loro una società di capitali che presuppone un investimento di almeno euro 1.000.000,00. Essi hanno concordato, tra l’ altro, i seguenti punti di intesa, che intendono formalizzare: (i) (ii) (iii) (iv) Le partecipazioni al capitale sociale si ripartiranno tra i soci in ragione dell’80% a favore di Tizio, socio investitore, che apporterà danaro, e del 20% a favore di Caio, che apporterà invece alcuni brevetti valutati euro 100.000,00; La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori; Caio avrà comunque il diritto di esprimere la maggioranza degli amministratori della società; Caio avrà diritto di esprimere un sindaco della società, fermo che la maggioranza del collegio sarà comunque eletta dall'assemblea; Tizio e Caio dovranno fare parte della compagine sociale per almeno quattro anni, periodo che i soci reputano necessario per un completo processo di start up, conservando per questo periodo i rapporti economici e normativi così instauratisi. Tizio e Caio si rivolgono al Notaio Romolo Romani di Domodossola incaricandolo di redigere l’atto costitutivo della società, ma richiedendogli, in via preliminare, una breve memoria che chiarisca le soluzioni da lui consigliate per esaminarla con i rispettivi consulenti. L’allievo, nelle vesti del tanto illustre quanto immaginario collega rediga la memoria in oggetto (della lunghezza massima di cento righe), tenendo conto che questa memoria dovrebbe essere, sostanzialmente, la giustificazione delle soluzioni adottate nel tema concorsuale, e quindi - dopo aver redatto l'atto costitutivo della società ed anche senza redigere l'intero testo statutario - elabori la clausola statutaria relativa alla amministrazione, alla rappresentanza ed alla revisione legale dei conti per la società che si costituirà. Se lo ritiene, l’allievo rediga altresì la clausola con cui si realizzerà l’intento di cui al superiore punto (iii). In ogni caso, l’allievo tenga presente che i costituenti sono disposti ad adeguare il testo statutario alle norme non derogabili di legge. In parte teorica, l’allievo tratti dell’art. 2468 terzo comma, codice civile, e valuti la possibilità di prevedere nell’atto costitutivo di s.r.l. diritti particolari dei soci c.d. “atipici” rispetto alla norma. Versione per i neo-iscritti Tizio e Caio intendono costituire tra loro una società a responsabilità limitata che presuppone un investimento di almeno euro 1.000.000,00. Essi hanno concordato, tra l’ altro, i seguenti punti di intesa, che intendono formalizzare: (i) (ii) (iii) Le partecipazioni al capitale sociale si ripartiranno tra i soci in ragione dell’80% a favore di Tizio, socio investitore, che apporterà danaro, e del 20% a favore di Caio, che apporterà invece alcuni brevetti; La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di amministratori; Caio avrà comunque il diritto di esprimere la maggioranza degli amministratori della società; Caio avrà diritto di esprimere un sindaco della società, fermo che la maggioranza del collegio sarà comunque eletta dall'assemblea. Tizio e Caio si rivolgono al Notaio Romolo Romani di Domodossola incaricandolo di redigere l’atto costitutivo della società. L’allievo - dopo aver redatto l'atto costitutivo della società ed anche senza redigere l'intero testo statutario - elabori la clausola statutaria relativa alla amministrazione, alla rappresentanza ed alla revisione legale dei conti per la società che si costituirà. In ogni caso, l’allievo tenga presente che i costituenti sono disposti ad adeguare il testo statutario alle norme non derogabili di legge. In parte teorica motivi le soluzioni adottate.