Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006,. 2129/2010 e 490/2011) Documento PTR n. 152. La posizione della CRF sui MEDICINALI BIOSIMILARI modalità di inserimento e raccomandazioni per l’uso Dicembre 2011 Assessorato Politiche per la salute – Commissione Regionale del Farmaco MEDICINALI BIOSIMILARI MODALITÀ DI INSERIMENTO E RACCOMANDAZIONI PER L’USO La scadenza dei primi brevetti dei medicinali biotecnologici, prodotti sempre più utilizzati in terapia, e la crescente disponibilità dei medicinali biosimilari, molto più economici degli originatori, richiedono che la Commissione Regionale del Farmaco (CRF) renda nota con chiarezza la modalità di valutazione di questi ultimi da essa seguita e fornisca raccomandazioni a livello locale per la loro selezione e acquisizione. Il biosimilare si ottiene da un processo produttivo biotecnologico che comprende tappe complesse, con un certo grado di variabilità, tale da connotarlo non come una copia esatta del prodotto originatore, bensì come una sua riproduzione, la cui qualità e attività biologica dipende da vari fattori (ad es. struttura, grado e tipo di glicosilazione, nel caso si tratti di glicoproteine, e profilo delle isoforme del prodotto finale). Tutti questi aspetti hanno reso necessario da parte dell’autorità regolatoria europea (EMA) la pubblicazione di linee guida ad hoc sulla introduzione e gestione dei biosimilari.1,2 Esse, oltre a evidenziare le motivazioni tecnico-scientifiche a sostegno della non applicabilità ai biosimilari della legislazione vigente per i farmaci generici (dimostrazione di bioequivalenza rispetto al farmaco di riferimento tramite appropriati studi di biodisponibilità), stabiliscono le modalità con cui viene concessa l’autorizzazione all’immissione in commercio di queste nuove molecole. Tali modalità prevedono l’individuazione di un reference product (o reference medicinal product oppure originatore), rispetto al quale il biosimilare deve dimostrare di essere comparabile, in termini biologici e molecolari, tramite studi originali di efficacia, sicurezza e qualità (studi di farmacologia preclinica e clinica di fase I, II e III). La forma farmaceutica, la quantità e la via di somministrazione devono essere le medesime del prodotto di riferimento. In caso contrario, dovranno essere presentati dati aggiuntivi a sostegno di tale differenza. Nel caso in cui il medicinale di riferimento (originatore) abbia più di una indicazione terapeutica, la dimostrazione di equivalenza terapeutica evidenziata per una indicazione del biosimilare può essere estrapolata anche per le altre indicazioni, secondo quanto previsto dalle linee guida EMA per i prodotti biosimilari.3,4 1 CHMP/437/04, Guideline on similar biological medicinal products. 2 EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005, Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 3 EMEA/CHMP/BMWP/94528/2005 Annex to guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues guidance on similar medicinal products containing somatropin. 4 EMEA/CHMP/BMWP/31329/2005. Annex to guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. Guidance on similar medicinal products containing recombinant granulocyte-colony stimulating factor. 1 Assessorato Politiche per la salute – Commissione Regionale del Farmaco Oltre alle linee guida generali, infatti, l’EMA ha sviluppato linee guida specifiche per le diverse classi terapeutiche di medicinali al momento disponibili come biosimilari (somatropina, epoetine, filgrastim) o in fase di perdita di brevetto (es.: interferone alfa, insulina umana ricombinante). Il processo di autorizzazione del medicinale biosimilare da parte dell’agenzia regolatoria europea, attraverso l’esercizio di comparabilità2,5,6,7 ne garantisce, con riferimento alle indicazioni terapeutiche per cui viene autorizzato, la sostanziale sovrapponibilità in termini di qualità, sicurezza ed efficacia rispetto al prodotto di riferimento. In particolare, la prova della comparabilità garantisce una valutazione approfondita e comparativa del biosimilare rispetto alle caratteristiche di qualità di produzione (profilo fisico-chimico, attività biologica, purezza e impurità), alle valutazioni pre-cliniche e alle valutazioni cliniche [studi di farmacocinetica,studi di farmacodinamica, studi di efficacia (fase III), studi di sicurezza]. Nei pazienti di nuova diagnosi (drugs naïve), data la qualità del processo registrativo dei biosimilari, non esistono, pertanto, ragioni né di carattere regolatorio né di carattere scientifico per privilegiare l’uso di un medicinale rispetto ad un altro, sia esso originatore o biosimilare. Ne consegue che per il fabbisogno proprio dei pazienti naïve è doveroso fare gare di acquisto ponendo in un unico lotto il medicinale originatore e i rispettivi biosimilari, in modo da stimolare una maggiore concorrenza tra i produttori. Per i pazienti già in trattamento con un determinato prodotto biotecnologico, sia esso originatore o biosimilare, la sostituzione del farmaco in uso è possibile previa elaborazione di documentazione tecnicoscientifica a sostegno della sovrapponibilità dei farmaci rispetto alla medesima circostanza terapeutica. Tale documentazione deve essere elaborata da un gruppo di lavoro multidisciplinare nominato con provvedimento regionale e costituito da esperti nell’ambito della valutazione dei farmaci e da clinici specialisti nella/e patologia/e correlata/e al principio attivo e contenere una disamina degli studi disponibili, dalla quale si possa concludere per la sovrapponibilità in termini di sicurezza e di efficacia dei prodotti esaminati. A titolo esemplificativo, la documentazione tecnico-scientifica potrà fare riferimento a: 1. gli studi clinici registrativi dei biosimilari per trattamenti cronici condotti principalmente in pazienti non naive, sostituendo per l’appunto il medicinale biologico in corso con il nuovo biologico biosimilare in studio. 2. le eventuali sostanziali modifiche apportate al prodotto biotecnologico originator nel corso degli anni, (con particolare riferimento alle modifiche apportate al processo di produzione), tali da renderlo “biosimilare di se stesso”. A tale proposito si sottolinea 5 EMEA/CHMP/49348/05. Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substances: quality issues”. 6 EMA Note for guidance on biotechnological/biological products subject to changes in their manufacturing process. ICH Topic Q 5 E - Comparability of Biotechnological/Biological Products. CPMP/ICH/5721/03. Giugno 2005. 7 Note for guidance on specifications: test procedures and acceptance criteria for biotechnological/biological products. ICH Topic Q 6 B Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products. CPMP/ICH/365/96. Settembre 1999. 2 Assessorato Politiche per la salute – Commissione Regionale del Farmaco che le modifiche al processo di produzione che possono in pratica condurre alla produzione di un “biosimilare di se stesso” si devono svolgere seguendo le regole stabilite dall’EMA che non prevedono un obbligo informativo né verso i medici né verso i pazienti in quanto i cambiamenti autorizzati sono giudicati esenti da rischi. 3. le valutazioni di sicurezza effettuate negli studi clinici registrativi e post-marketing che prevedono anche la valutazione di un eventuale rischio immunogenico e del suo impatto sull’efficacia e sulla sicurezza terapeutica. Qualora l’equivalenza terapeutica sia dimostrata solo rispetto ad una parte dei pazienti già in trattamento, la documentazione tecnico-scientifica deve indicare in modo dettagliato e motivato le condizioni cliniche e le esigenze pratiche (eventuali differenze di somministrazione legate a specifici iniettori o device associati, etc.) che definiscono tali sottogruppi di pazienti. In mancanza della documentazione tecnico-scientifica sopra descritta, ai pazienti già in trattamento con un determinato prodotto biotecnologico, sia esso originatore o biosimilare, deve essere garantito il diritto alla continuità terapeutica. In base alle considerazioni sopra esposte, la CRF ritiene che l’inserimento in PTR del farmaco originatore comporti di norma l’inserimento dei relativi biosimilari. Documento approvato nella seduta della CRF del 15 dicembre 2011 3