Diapositiva 1 - Provincia di Bergamo

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PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Politiche Sociali e Salute
I RIFERIMENTI E I COMPORTAMENTI
ETICO-PROFESSIONALI TRA
RESPONSABILITA’ TECNICA E
ISTITUZIONALE
Dott.ssa Paola Sterni
Un confronto attuale su alcuni
aspetti deontologici
Nel 2011 il Gruppo provinciale di supporto
alla sperimentazione triennale alla
formazione continua ha avviato un
confronto su alcuni aspetti deontologici che
oggi maggiormente interessano la pratica
professionale, anche grazie al contributo di
colleghi che hanno affrontato la questione
in ambiti di lavoro specifici degli assistenti
sociali nel territorio.
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Una proposta formativa per il
2011 e il 2012
Tra le proposte del triennio sperimentale
avanzate dalla Presidente Ghisalberti, il
Gruppo provinciale di Bergamo ha scelto di
realizzare nei prossimi due anni dei
Laboratori di deontologia, quali luoghi e
tempi da dedicare alla riflessione,
all’approfondimento e alla condivisione di
saperi valoriali che guidino e ancorino il
quotidiano agire professione.
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Tra deontologia e operatività
Il Codice deontologico
(in vigore dal 1.09.2009 - approvato dal Consiglio Nazionale
in data 17.07.2009)
Strumento che orienta, guida il professionista nelle scelte di
comportamento, conferisce pregnanza etica alle azioni
professionali.
Evidenzia le responsabilità della professione a servizio di
persone, famiglie, società, dell’organizzazione di lavoro, dei
colleghi, della professione stessa.
L’operatività
L’assistente sociale, alla quale si attribuisce una funzione
sempre più distante da un ruolo promozionale e di
cambiamento della società e dei rapporti sociali, è
condizionata dalle trasformazioni del contesto più generale.
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L’assistente sociale: intersezione
di più sistemi.
La collocazione operativa tipica dell’assistente
sociale è “in mezzo” tra l’organizzazione di
appartenenza e il cliente/utente sia nella
situazione più tradizionale - si pensi al segretariato
sociale professionale - che nelle progettualità più
complesse.
Come promuovere attivamente cittadinanza e una
cultura della solidarietà e della sussidiarietà (art. 33
del Codice Deontologico) ?
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Art. 33 del Codice deontologico
Titolo IV - RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE
SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
Capo I - Partecipazione e promozione del benessere
sociale
Art. 33. L’assistente sociale deve contribuire a
promuovere una cultura della solidarietà e della
sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di
partecipazione volte a costruire un tessuto sociale
accogliente e rispettoso dei diritti di tutti; in particolare
riconosce la famiglia nelle sue diverse forme ed
espressioni come luogo privilegiato di relazioni stabili e
significative per la persona e la sostiene quale risorsa
primaria.
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L’assistente sociale: intersezione
di più sistemi.
Due sono oggi le caratteristiche della realtà lavorativa:
1. le pluriappartenenze organizzative;
Rispetto alle diverse organizzazioni, come impegnare la
propria professionalità per il miglioramento continuo della
politica e delle procedure dell’organizzazione (art. 45 del Codice
Deontologico) ?
2. la gestione del ruolo in situazioni territoriali tra loro
molto differenti.
Quali orientamenti comuni possono ritrovarsi nei principi
deontologici (artt. 44, 46, 48 e 51 Codice Deontologico) ?
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Art. 45 del Codice deontologico
Titolo VI RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE
NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO
Capo I- L’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione
di lavoro
Art. 45. L’assistente sociale deve impegnare la propria
competenza professionale per contribuire al miglioramento della
politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro,
all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla qualità degli
interventi e delle prestazioni professionali.
Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità
e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al
razionale ed equo utilizzo delle risorse
a disposizione.
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Artt. 44, 46, 48 e 51
del Codice deontologico
Titolo VI RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI
CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO
Capo I- L’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro
Art. 44. L’assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua
autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue
funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di
ufficio.
Art. 46. L’assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di
lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o
che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere
gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e
riservatezza agli utenti e ai clienti.
Art. 48. L’assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione
l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell’esercizio della libera professione
cumulo di incarichi e di
prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all’utente o al cliente.
Art. 51. L’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di
formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.
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L’assistente sociale: intersezione
di più sistemi.
Il processo di trasformazione della P.A. che
riguarda la gestione della documentazione e la
pubblicità degli atti amministrativi ha introdotto
nel lavoro quotidiano strumenti quali cartelle
sociali informatizzate, protocollo e albo pretorio on
line.
Come gestire aspetti quale il diritto di accesso
agli atti e il trattamento dei dati sensibili? Quale
dovere deontologico di protezione della privacy
dell’utente (artt. 23, 24, 26 del Codice Deontologico) ?
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Artt. 23, 24, 25 e 26 del
Codice deontologico
Titolo III - RESPONSABILITÀ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI
CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE
Capo III - Riservatezza e segreto professionale
Art. 23. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario
dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.
24. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’assistente sociale a
trattare con riservatezza le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o
trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l’esplicito consenso degli
interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
25. L’assistente sociale deve adoperarsi perché sia curata la riservatezza della
documentazione relativa agli utenti ed ai clienti, in qualunque forma prodotta,
salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti, anche
se deceduti. Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche
deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa
riferimento.
26. L’assistente sociale è tenuto a segnalare l’obbligo della riservatezza e del segreto
d’ufficio a coloro con i quali collabora, con cui instaura rapporti di supervisione didattica o
che possono avere accesso alle informazioni o documentazioni riservate.
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Una certezza..
I principi contenuti nel codice deontologico
danno respiro, nobilitano, conferiscono
significato e dignità all’agire professionale,
si incrociano con il senso etico individuale,
spesso sotteso alla scelta del corso di studi
e lavorativa.
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Piramide o puzzle?
Nell’operatività dell’assistente sociale:
 Le diverse leggi a cui deve fare
riferimento in che rapporto stanno con il
Codice deontologico?
 Come conciliare responsabilità
amministrative e contenuti specifici della
professione?
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