la detrazione delle spese mediche

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2017
LA DETRAZIONE
DELLE SPESE
MEDICHE
Vademecum per la detrazione delle spese
mediche nella denuncia dei redditi
Tecnici & Professione
Come ogni anno di questi tempi, in occasione della dichiarazione dei redditi, ci si predispone alla raccolta di
ricevute, parcelle, fatture e scontrini relativi alle spese sanitarie sostenute dalla famiglia nel corso dell’anno
precedente, di qualunque tipo esse siano (visite specialistiche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche,
acquisto di farmaci, prestazioni specialistiche, ecc.). Il motivo naturalmente è semplice: tutte queste spese,
sostenute per sé e per i familiari a carico (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, ecc.), possono essere
detratte dall'Irpef, il che significa un bel risparmio per il contribuente. La detrazione spese mediche
possono essere riportate sia nel 730 che nel modello Unico Pf (precompilati o meno).
DETRAZIONE SPESE MEDICHE: IMPORTO E FRANCHIGIA
La detrazione spese mediche è stabilita nella misura del 19%. C’è tuttavia una franchigia di € 129,11.
Questo significa che un contribuente che nel corso dell’anno ha sostenuto, ad esempio, una spesa pari a
500,00 € per l'acquisto di farmaci e/o visite specialistiche, può detrarre dall'imposta dovuta una somma
pari al 19% di 370,89 € (differenza tra 500,00 € e 129,11 €), ossia 70,47 €.
La franchigia non si applica alle persone con handicap, le quali possono detrarre l’intero ammontare delle
spese sostenute nel corso dell'anno.
Il contribuente può usufruire di questa detrazione fiscale non solo per le spese mediche che lo riguardano
personalmente, ma anche per quelle sostenute dal familiare considerato fiscalmente a carico. Un familiare
è considerato "fiscalmente a carico" se il suo reddito non supera complessivamente l'importo di 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili. Vi rientrano il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e i
figli (anche adottivi o affidati). Non necessariamente tali familiari devono risultare conviventi con il
contribuente. Possono essere considerati fiscalmente a carico anche il coniuge legalmente ed
effettivamente separato, i nipoti, i genitori, i suoceri, i generi e le nuore a patto però che convivano con il
contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari.
Possono essere detratte dall'Irpef anche quelle spese sostenute per quei familiari affetti da patologie che
danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario, anche se non sono fiscalmente a carico. In questo caso la
detrazione si applica solo alle spese correlate alle suddette patologie, limitatamente all’importo massimo
annuo di 6.197,48 euro e per la sola parte di spesa che non trova capienza nell’IRPEF dovuta dal soggetto
affetto da malattia.
Se il genitore sostiene le spese mediche per il proprio figlio, ma questi nel corso dell’anno percepisce redditi
in misura superiore alla soglia fissata per essere considerati fiscalmente a carico, la detrazione spese
mediche non si applica né in favore dell’uno né dell’altro.
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La detrazione spese mediche si applica, invece, in favore dell’erede che sostiene le spese in favore di una
persona deceduta, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Tali spese però devono essere
sostenute dopo il decesso e non prima. Se ci sono più eredi, ciascuno beneficerà della detrazione spese
mediche in relazione alla quota di spesa effettivamente sostenuta.
La detrazione spese mediche è riconosciuta anche se per le stesse il contribuente ha ricevuto un rimborso
assicurativo per il fatto di aver stipulato una polizza sanitaria.
QUALI SPESE MEDICHE SI POSSONO DETRARRE
Indipendentemente dal fatto che siano state sostenute nell'ambito di prestazioni private o del Servizio
Sanitario Nazionale (ticket), godono della detrazione fiscale le spese relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- prestazioni specialistiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
- prestazioni chirurgiche;
- ricoveri per degenze o collegati ad interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici/attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie;
- assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o
di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Se per queste spese ci si limita a pagare il ticket è chiaro che la detrazione compete per l’importo pagato.
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DETRAZIONE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO
Risultano detraibili anche le spese mediche sostenute all’estero, l’importante è che sia rintracciabile un
documento che soddisfi le stesse prescrizioni richieste per le spese sostenute in Italia. Se il farmacista
estero, ad esempio, rilascia un documento dal quale non risulta il codice fiscale del contribuente, potrà
ovviare trascrivendolo a penna sul documento stesso. Invece natura, nome e quantità del farmaco
dovranno risultare da apposita documentazione rilasciata sempre dalla farmacia. Se tale documentazione è
in lingua straniera, va necessariamente tradotta.
Non sono detraibili le spese relative al trasferimento ed al soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di
salute.
DETRAZIONE SPESE MEDICHE GENERICHE E ACQUISTO DI FARMACI
Fruiscono della detrazione fiscale le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico,
visite per rilascio di certificati ad uso sportivo, per rilascio o rinnovo patente, per apertura e chiusura di
malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali, ecc.. ) e quelle per l’acquisto di farmaci, anche
omeopatici. Tali prodotti devono essere acquistati esclusivamente presso le farmacie, a meno che non si
tratti di farmaci da banco o da automedicazione che possono essere commercializzati anche presso
supermercati ed esercizi commerciali. La detrazione spese mediche spetta anche per i farmaci senza
obbligo di prescrizione medica acquistati online da esercizi autorizzati.
Per beneficiare della detrazione fiscale, la spesa deve risultare da una fattura o da uno scontrino fiscale,
cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risultino specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti
acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.
Natura del prodotto acquistato: lo scontrino fiscale deve riportare la parola “farmaco” o “medicinale”, o
contenere sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci, quali “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”, e
abbreviazioni come “med” e “f.co”; accettata anche la dicitura “TICKET”.
Qualità del prodotto: in questo caso ci si riferisce alla denominazione del farmaco. Tuttavia per esigenze di
privacy sullo scontrino non viene riportata la denominazione commerciale del farmaco acquistato, bensì il
numero di autorizzazione alla sua immissione in commercio (AIC).
Ricordiamo che non è più necessario conservare la prescrizione medica.
La detrazione spese mediche non si applica all’acquisto di “parafarmaci”, quali ad esempio integratori
alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia, e anche se assunti a scopo
terapeutico su prescrizione medica.
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DETRAZIONE SPESE MEDICHE: PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, ANALISI E TERAPIE
Le prestazioni specialistiche si riferiscono a quelle rese da un medico specialista in una particolare branca
della medicina: ortopedico, oculista, ginecologo, ecc.
Ai fini della detrazione spese mediche, il contribuente deve essere in possesso di una fattura / ricevuta
fiscale dal quale risulti il corrispettivo pagato, la figura professionale (o l’ospedale o il centro sanitario) che
ha effettuato la prestazione e la natura della prestazione: quest'ultima in particolare deve risultare
attraverso una precisa descrizione, così da escludere la detrazione per le prestazioni di carattere non
sanitario (come ad esempio quelle estetiche).
Se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale il contribuente deve essere in possesso
della ricevuta / fattura relativa al ticket pagato.
Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione (ad esempio di
fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.), la fattura / ricevuta deve essere accompagnato da un
documento che attesta che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico
o comunque sotto il suo controllo.
Vanno ricomprese tra le spese specialistiche che beneficiano della detrazione gli esami e le terapie di
seguito elencati a titolo esemplificativo:
- esami di laboratorio;
- elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- elettroencefalogrammi;
- T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- risonanza magnetica nucleare;
- ecografie;
- indagini laser;
- ginnastica correttiva;
- ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- seduta di neuropsichiatria;
- dialisi e trasfusioni;
- cobaltoterapia;
- iodio-terapia;
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- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi
prenatale
Rientrano tra le spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per
finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti, fisioterapisti e dietisti.
Prescrizione medica che invece occorre per le spese sostenute per trattamenti di mesoterapia e
ozonoterapia, prestazioni chiropratiche e cure termali (con eccezione naturalmente delle spese relative al
viaggio e al soggiorno termale).
La detrazione non spetta per le spese relative a prestazioni rese dagli osteopati e dai pedagogisti, in quanto
figure non annoverabili fra le professioni sanitarie riconosciute.
La detrazione spese mediche non spetta a chi decide di frequentare corsi in palestra anche se
accompagnate da una prescrizione medica.
DETRAZIONE SPESE MEDICHE: PRESTAZIONI CHIRURGICHE, TRAPIANTO DI ORGANI, RICOVERI
PER DEGENZE
In questo caso parliamo di spese sostenute per sottoporsi ad interventi chirurgici, inclusi quelli che si
eseguono in ambulatorio (day hospital), con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. Da
precisare che sono detraibili sia le spese sostenute per prestazioni comunque connesse agli interventi
(anestesia, acquisto del plasma sanguigno o del sangue), sia le spese o rette di degenza e le spese di cura.
Naturalmente deve trattarsi di interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità
sanitaria e funzionale della persona.
Detraibili anche le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a trasferire (anche
dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative
fatture siano intestate al contribuente che ne ha sostenuto le spese.
Un anziano che si trova presso una casa di cura ha diritto alla detrazione spese mediche, con esclusione
però di quelle relative alla retta di ricovero.
Non beneficiano della detrazione coloro che sostengono spese per il trasporto in ambulanza.
Per beneficiare delle detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un ricevuta fiscale o fattura
rilasciata dall’ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sostenute per l’intervento chirurgico.
Nel caso di degenze ospedaliere dal calcolo della detrazione devono essere escluse, se presenti in fattura, le
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spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l’assistenza, la maggiorazione per l’uso del telefono
e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra.
Infine nel caso di ricovero di anziano in istituto di assistenza e ricovero, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata
dall’istituto deve riportare in maniera separata l’importo relativo alle spese mediche.
DETRAZIONE SPESE MEDICHE: ACQUISTO O AFFITTO DI PROTESI E DI DISPOSITIVI MEDICI
Beneficia della detrazione spese mediche anche l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici. Per fruire della
detrazione è necessario che dallo scontrino fiscale o fattura risulti chiaramente la descrizione del prodotto
acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Non è dunque sufficiente riportare l’indicazione “dispositivo
medico”: in tal senso l’identificazione del dispositivo può avvenire anche attraverso particolari codifiche
come AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Rientrano pertanto in questa categoria, gli apparecchi di protesi dentaria e oculistica, gli occhiali da vista e
le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi (oro, argento,
platino) nella montatura. Ma vi rientrano anche gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, gli arti
artificiali e gli apparecchi di ortopedia, gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc.
Per agevolare l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, il
Ministero della Salute con una circolare ha stilato un elenco di prodotti più comuni. Questo l’elenco:
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi, montature per lenti correttive dei difetti visivi, occhiali
premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate, siringhe, termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in
generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto
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- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito
- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, del colesterolo totale, HDL e LDL e dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia
Rispetto a questi prodotti è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto
acquistato ha la marcatura CE. Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della
detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità
alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria).
Anche l’acquisto di una parrucca può beneficiare della detrazione spese mediche. Ciò a condizione che la
stessa serva a rimediare ad un danno estetico conseguente ad una patologia. E’ necessario, dunque, che vi
sia una prescrizione medica e che la parrucca sia commercializzata come dispositivo medico.
Ricapitolando per beneficiare della detrazione sull’acquisto di dispositivi medici è necessario:
- lo scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo
medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione);
- la documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad
esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l’attestazione del produttore o
l’indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell’elenco allegato
alla circ.20 del 2011 la documentazione deve contenere anche l’indicazione delle direttive europee
93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.
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DETRAZIONE SPESE MEDICHE PER FAMILIARI NON A CARICO
Come si è già accennato il contribuente può fruire della detrazione fiscale anche nel caso in cui le spese
vengano sostenute per conto di propri familiari non fiscalmente a carico, ma che risultano affetti da
patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza
nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Questo
aspetto, in particolare, deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello
Redditi del familiare affetto dalla patologia.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare
un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la
dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.
Per godere della detrazione spese mediche occorre disporre (e conservare) della seguente
documentazione:
- fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal
familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto
dalla patologia per i documenti a questo intestati;
- certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice
numerico identificativo
- certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero
autocertificazione.
Infine se il soggetto affetto dalla patologia ha presentato il modello 730 o l'Unico, occorre evidenziare in
dichiarazione la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia.
Diversamente, ossia se il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non
essendovi tenuto, occorre un’autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non
essere tenuto a presentare la dichiarazione.
DETRAZIONE SPESE MEDICHE PER PERSONE CON DISABILITÀ
Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie
specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) sostenute in favore del disabile.
Ma c'è di più. Se l’acquisto riguarda particolari mezzi di ausilio al disabile, la detrazione spese mediche,
nella misura del 19%, spetta sull’intero importo della spesa sostenuta - dunque senza l’applicazione della
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franchigia di 129,11 euro - e può essere fruita anche dal familiare del disabile che ha sostenuto la spesa, a
condizione che il disabile sia fiscalmente a suo carico.
Ci riferiamo a tutti quei mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e
sollevamento di una persona disabile: poltrone, carrozzelle, arti artificiali, rampe esterne ed interne alle
abitazioni, ecc. Vi rientrano anche quegli strumenti rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di
integrazione delle persone con disabilità: telefonini per sordomuti, fax, modem, computer, telefono a viva
voce, schermo a tocco, tastiera espansa, ecc.
Ai fini della detrazione spese mediche occorre conservare la seguente documentazione:
- fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al
familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto la spesa;
- certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata
dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 199; per gli invalidi di guerra è sufficiente il
provvedimento definitivo di concessione della pensione privilegiata.
Nel caso in cui la spesa riguardi l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita per soggetti con
ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oltre alla documentazione di cui sopra si rende necessario
una certificazione rilasciata dal medico specialista da cui risulti il collegamento funzionale tra la bicicletta e
la menomazione di cui è affetto il soggetto.
E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza
delle condizioni personali di disabilità.
DETRAZIONE SPESE VETERINARIE
Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% delle spese medesime
calcolata nel limite massimo di euro 387,34 con una franchigia euro 129,11.
La detrazione spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica
sportiva. Sono esclusi, tra gli altri, gli animali da allevamento e gli animali destinati al consumo
alimentare.
La spesa deve riferirsi alle prestazioni professionali del medico veterinario, ai medicinali prescritti dallo
stesso e alle analisi di laboratorio ed interventi effettuati presso cliniche veterinarie.
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Per quanto riguarda medicinali non è necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, tuttavia
lo scontrino deve riportare, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la
qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In questo caso la natura del prodotto “farmaco” può essere
identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario).
Al solito questa la documentazione da conservare:
- fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
- scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
- autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica
sportiva.
CONSIGLI UTILI
Anche quest’anno, il modello 730 e l'Unico precompilati conterranno i dati su spese sanitarie e relativi
rimborsi. Ciò farebbe pensare che, ai fini della detrazione, non ci sia più bisogno di conservare la
documentazione fiscale che certifica la spesa medico-sanitaria sostenuta (fattura, ricevuta, parcella
quietanzata o scontrino). Pur tuttavia si consiglia di conservarla sempre, soprattutto se si provvede a
modificare il modello 730 o l'Unico Pf precompilati prima di trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle
Entrate.
Gli scontrini vanno conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione.
Per evitare che si scoloriscano (ricordiamo che sono stampati su carta chimica), si consiglia di fotocopiarli o
scannerizzarli e archiviarli sul proprio pc. Come già detto non è più obbligatorio, invece, conservare la
fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base.
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