IVA - IMPOSTE E TASSE IN GEN. Cass. civ. Sez. V, 19 ottobre 2007, n. 21947 Massima: “Il contribuente che non esponga il credito di imposta con le modalità procedurali stabilite è escluso dalla possibilità di recuperare il credito stesso attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, restandogli cioè aperta solo la possibilità di chiederne il rimborso. Conseguentemente, l'Amministrazione può correttamente procedere al recupero dell'Iva erroneamente posta in detrazione ancorché il contribuente avesse il diritto di chiedere il rimborso della somma così recuperata”. Cass. civ. Sez. V, 19-10-2007, n. 21947 Cass. civ. Sez. V, 19-10-2007, n. 21947 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo L'Agenzia delle Entrate I.V.A. di Parma appellava la sentenza con la quale la C.T.P. della medesima città aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. FORECO avverso l'avviso di rettifica I.V.A. col quale l'Amministrazione aveva recuperato (con relative sanzioni) il credito di imposta riportato nella dichiarazione dell'anno 1994, evidenziando che la detrazione era da ritenersi indebita dovendo la dichiarazione relativa all'anno precedente considerarsi omessa perchè presentata oltre i termini di legge. L'adita C.T.R. Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, rilevava che nel vigore del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 37, non era prevista alcuna conseguenza per il credito del contribuente in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, ma l'art. 55, prevedeva la possibilità di procedere ad accertamento induttivo con la precisazione che dovevano essere computati in detrazione esclusivamente i versamenti eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ex art. 19, risultanti dalle liquidazione prescritte dal citato D.P.R., artt. 27 e 33, con la conseguenza che il diritto alle detrazioni veniva perso dal contribuente solo nel caso di concorrenza della inottemperanza a due diversi obblighi: il computo nel mese di competenza con relativa liquidazione periodica ed il computo in sede di liquidazione annuale, mentre nella specie, ad onta del ritardo nella presentazione della dichiarazione annuale, la contabilità era risultata sostanzialmente corretta e le liquidazioni I.V.A. periodiche regolarmente eseguite. Aggiungevano pertanto i giudici d'appello che il contribuente non perdeva nella specie il diritto di scegliere tra la richiesta di rimborso dei versamenti non dovuti e il riporto a credito per l'anno successivo. Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate; nessuno si è costituito per la società. Motivi della decisione Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30 e 55 d.p.r. 633/1972, i ricorrenti rilevano che i giudici d'appello avrebbero errato nell'interpretare il D.P.R. citato, artt. 30 e 55, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione annuale (cui è equiparabile, a norma del D.P.R. cit., art. 37, nel testo applicabile ratione temporis, la presentazione tardiva), deve escludersi che il credito I.V.A. possa essere recuperato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, potendo in tal caso il contribuente ottenere il pagamento del proprio credito solo attraverso il procedimento di rimborso. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di motivi per discostarsene), in tema di imposta sul valore aggiunto, il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione del citato D.P.R., art. 30, comma 2, (v. tra le altre Cass. n. 16477 del 2004 e n. 1823 del 2001). Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata che ha fatto applicazione di una regula iuris diversa deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti la controversia può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo. Atteso l'esito della controversia nel merito si ritiene di disporre la compensazione delle spese dell'intero processo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007