IVA - IMPOSTE E TASSE IN GEN.
Cass. civ. Sez. V, 19 ottobre 2007, n. 21947
Massima:
“Il contribuente che non esponga il credito di imposta con le modalità procedurali
stabilite è escluso dalla possibilità di recuperare il credito stesso attraverso il
trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, restandogli cioè
aperta solo la possibilità di chiederne il rimborso. Conseguentemente,
l'Amministrazione può correttamente procedere al recupero dell'Iva erroneamente
posta in detrazione ancorché il contribuente avesse il diritto di chiedere il rimborso
della somma così recuperata”.
Cass. civ. Sez. V, 19-10-2007, n. 21947
Cass. civ. Sez. V, 19-10-2007, n. 21947
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate I.V.A. di Parma appellava la sentenza con la quale la C.T.P.
della medesima città aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. FORECO avverso
l'avviso di rettifica I.V.A. col quale l'Amministrazione aveva recuperato (con relative
sanzioni) il credito di imposta riportato nella dichiarazione dell'anno 1994,
evidenziando che la detrazione era da ritenersi indebita dovendo la dichiarazione
relativa all'anno precedente considerarsi omessa perchè presentata oltre i termini di
legge.
L'adita C.T.R. Emilia Romagna, confermando la sentenza di primo grado, rilevava
che nel vigore del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 28 e 37, non era prevista alcuna
conseguenza per il credito del contribuente in caso di omessa presentazione della
dichiarazione annuale, ma l'art. 55, prevedeva la possibilità di procedere ad
accertamento induttivo con la precisazione che dovevano essere computati in
detrazione esclusivamente i versamenti eseguiti dal contribuente e le imposte
detraibili ex art. 19, risultanti dalle liquidazione prescritte dal citato D.P.R., artt. 27
e 33, con la conseguenza che il diritto alle detrazioni veniva perso dal contribuente
solo nel caso di concorrenza della inottemperanza a due diversi obblighi: il computo
nel mese di competenza con relativa liquidazione periodica ed il computo in sede di
liquidazione annuale, mentre nella specie, ad onta del ritardo nella presentazione
della dichiarazione annuale, la contabilità era risultata sostanzialmente corretta e
le liquidazioni I.V.A. periodiche regolarmente eseguite.
Aggiungevano pertanto i giudici d'appello che il contribuente non perdeva nella
specie il diritto di scegliere tra la richiesta di rimborso dei versamenti non dovuti e
il riporto a credito per l'anno successivo.
Avverso questa sentenza ricorrono per cassazione il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e l'Agenzia delle Entrate; nessuno si è costituito per la società.
Motivi della decisione
Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 30 e
55 d.p.r. 633/1972, i ricorrenti rilevano che i giudici d'appello avrebbero errato
nell'interpretare il D.P.R. citato, artt. 30 e 55, posto che, secondo la giurisprudenza
di legittimità, in ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione annuale (cui è
equiparabile, a norma del D.P.R. cit., art. 37, nel testo applicabile ratione temporis,
la presentazione tardiva), deve escludersi che il credito I.V.A. possa essere
recuperato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta
successivo, potendo in tal caso il contribuente ottenere il pagamento del proprio
credito solo attraverso il procedimento di rimborso.
Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla
quale il collegio intende dare continuità in assenza di motivi per discostarsene), in
tema di imposta sul valore aggiunto, il contribuente che, pure avendo computato le
detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella
dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, art. 28, comma 4, fermo il diritto al rimborso di quanto versato
in eccedenza, in applicazione del citato D.P.R., art. 30, comma 2, (v. tra le altre
Cass. n. 16477 del 2004 e n. 1823 del 2001).
Il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata che ha fatto
applicazione di una regula iuris diversa deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti la controversia può essere decisa nel
merito col rigetto del ricorso introduttivo.
Atteso l'esito della controversia nel merito si ritiene di disporre la compensazione
delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il
ricorso introduttivo.
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007