ONERI E SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI

annuncio pubblicitario
ONERI E SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti nel 2006.
Spese con diritto alla detrazione del 19 per cento sulle imposte da pagare, sostenute dal contribuente o per le
persone fiscalmente a suo carico:
– spese sanitarie (solo sulla parte che supera euro 129,11);
– spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento
e i sussidi tecnici informatici dei portatori di handicap;
– premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31
dicembre 2000;
– premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel
compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
– spese per l’istruzione superiore e universitaria.
La detrazione del 19 per cento spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a
carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per
la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.
Spese con diritto alla detrazione sostenute dal contribuente nel proprio interesse:
– gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti;
– le spese funebri per familiari, affidati ed affiliati;
– le somme date spontaneamente a favore di popolazioni colpite da calamità, di organizzazioni di utilità
sociale
– (ONLUS), di società ed associazioni sportive dilettantistiche, di enti o fondazioni che svolgono attività
culturali e artistiche, di movimenti e partiti politici, di società di mutuo soccorso, di associazioni di
promozione sociale e alla Società di cultura “La Biennale di Venezia”;
– le somme pagate per il mantenimento dei beni soggetti a regime vincolistico, cioè beni sui quali grava un
vincolo artistico;
– le spese veterinarie;
– le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
– spese per la frequenza di asili nido.
– spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo.
Hanno diritto a specifiche detrazioni fisse:
– gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
– i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di
locazione;
– i non vedenti per il mantenimento del cane guida;
– coloro ai quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome;
– coloro che hanno effettuato donazioni per il registro donatori midollo osseo presso l’ente ospedaliero
“Ospedali Galliera di Genova”.
Spese deducibili dal reddito complessivo:
– i contributi previdenziali ed assistenziali, anche se sostenuti per i familiari a carico;
– i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari;
– i contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se sostenuti per i familiari a
carico;
– le somme date spontaneamente a istituzioni religiose e paesi in via di sviluppo;
– le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap sostenute anche per i familiari
(elencati nel paragrafo “Familiari a carico”) non fiscalmente a carico;
– gli assegni corrisposti al coniuge;
– le somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali, anche se sostenute per i
familiari a carico;
– gli altri oneri
 rendite, vitalizi ed assegni alimentari;






canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita
dell’avviamento;
somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e
assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
50%delle imposte arretrate;
50%delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri;
erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito patrocinio previsto
dalla L. 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla L. 9 marzo 2001, n. 134.
Precisazione relativa alle spese sostenute per i figli:
– la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa;
– se il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due
genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. La ripartizione diversa dal 50% , va
indicata nel documento che comprova la spesa;
– se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare l’intero ammontare
della spesa.
Scarica