RISOLUZIONE N. 26/E Roma, 25 febbraio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. HZ SPA Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 44 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO La società istante XZ S.p.A., alla data del 15 luglio 2004, controlla la Y S.p.A., società quotata nella Borsa Valori di ……, detenendo il 40,94 per cento del suo capitale sociale. Verificandosi i presupposti previsti dall’articolo 106, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF), la XZ S.p.A. ha presentato un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria, di seguito “OPA”, sulla totalità delle azioni ordinarie della controllata (Y S.p.A.). Nel relativo Documento di offerta pubblica di acquisto è previsto che, fermo restando il diritto degli azionisti Y di aderire all’OPA e di ricevere il relativo corrispettivo, a coloro che non intendano aderire all’Offerta spetta l’attribuzione gratuita di n. 35 azioni ordinarie Y ogni 1000 azioni non portate in adesione. Al termine del periodo di adesione all’OPA, risultavano validamente conferite in adesione azioni pari al 36,56 per cento del capitale sociale della Y S.p.A. ed attribuite n. 429.065 azioni gratuite agli azionisti della Y S.p.A. che non hanno aderito all’offerta (per un valore complessivo pari allo 0,33 per cento del capitale sociale della stessa società emittente Y S.p.A.). Considerate le peculiarità di tale assegnazione gratuita sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disciplina fiscale da applicare. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’XZ S.p.A. ritiene inapplicabile nel caso prospettato l’obbligo di operare le ritenute fiscali, sia a titolo d’imposta che a titolo di acconto, sulle somme corrisponde nti al valore normale delle azioni gratuite assegnate, nella considerazione che le stesse non rappresentano corresponsione di redditi di capitale ai sensi dell’articolo 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L’operazione, secondo l’istante, è piuttosto configurabile come una mera cessione di partecipazioni a corrispettivo nullo. La società istante ritiene quindi che la tassazione dovrà avvenire esclusivamente a carico dell’azionista all’atto della cessione delle azioni gratuite, secondo le modalità di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria e cioè ai sensi degli articoli 67 e 68 del TUIR e del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Pertanto, l’istante ritiene che tali azioni, al momento dell’assegnazione, debbano essere assunte ad un costo pari a zero e che, conseguentemente, il reddito diverso di natura finanziaria sarà determinato dall’intero corrispettivo della cessione delle suddette azioni gratuite. Risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente istante Con riferimento alla fattispecie rappresentata dalla società istante (XZ S.p.A.) occorre premettere che, sulla base del principio contenuto nel comma 6 dell’articolo 47 del TUIR, non costituisce realizzo di utili l’assegnazione gratuita ai soci di nuove azioni e l’aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse, nel caso in cui tale operazione venga effettuata mediante l’aumento del capitale sociale con il passaggio di riserve o altri fondi a capitale. Tuttavia, se e nella misura in cui l’aumento sia avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (indicati nel comma 5 dello stesso articolo 47), la successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili. In tal caso, l’articolo 27, primo comma, del DPR n. 600 del 1973 prevede l’obbligo in capo alla società di operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta, semprechè il socio sia una persona fisica residente possessore di partecipazioni non qualificate non relative ad impresa commerciale. Ciò premesso, è opportuno evidenziare che nella fattispecie in esame l’operazione di assegnazione gratuita di azioni non viene eseguita dalla società emittente nei confronti dei propri soci, verificandosi l’intervento di una società terza (la controllante) che assegna gratuitamente azioni della controllata ai soci di quest’ultima. In tale contesto, inoltre, non può essere invocata la disciplina riguardante l’assegnazione di azioni ai lavoratori dipendenti con la conseguente tassazione del valore normale delle azioni gratuite assegnate, a titolo di reddito di lavoro dipendente non essendo legati i soci assegnatari ad alcun tipo di rapporto di lavoro con la società istante. D’altra parte, la mancata adesione all’OPA non rientra neanche nelle previsioni dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, ossia tra gli obblighi di fare, non fare o permettere, in quanto la conservazione delle azioni detenute costituisce semplicemente l’esercizio di un diritto degli azionisti che non deriva dall’assunzione di un obbligo contrattuale di non aderire all’offerta. In conclusione, quindi, l’assegnazione gratuita in questione non deve essere assoggettata a tassazione da parte della società offerente. Naturalmente, trattandosi di una cessione a titolo gratuito non assoggettata a tassazione, il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni assegnate sarà pari a zero e, in sede di cessione delle stesse da parte dei soci, l’intero corrispettivo percepito costituirà il reddito diverso di natura finanziaria da assumere a riferimento ai fini della relativa tassazione ai sensi dell’articolo 68 del TUIR e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.