La trascrizione delle domande giudiziali. Vol. III

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CAPITOLO SEDICESIMO
TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI
E SUCCESSIONE NEL DIRITTO CONTROVERSO *
di
Romano Vaccarella
Sommario: 1. La formulazione dell’art. 111 c.p.c. “in pendenza” della redazione del libro
VI del codice civile. – 2. L’alienazione della res litigiosa nella dottrina italiana: lo spartiacque costituito dal § 265 ZPO tedesca. – 3. L’alienante come sostituto processuale
dell’acquirente nel § 265 ZPO e nella interpretazione dell’art. 111 c.p.c. – 4. Il § 265
ZPO come proiezione nel processo del diritto sostanziale tedesco sul trasferimento dei
diritti su beni immobili: l’astrattezza dell’Auflassungsvertrag. – 5. L’art. 111 c.p.c. come
proiezione nel processo del principio consensuale (art. 1376) proprio del nostro ordinamento. – 6. La dottrina per la quale solo se oggetto del processo è il diritto sul bene,
e quindi solo se l’alienante è sostituto processuale dell’acquirente, si applica l’art. 111
c.p.c.: esclusione delle azioni personali, in quanto con esse è impugnato il titolo del dante
causa e la restituzione del bene è mero effetto della caducazione del titolo. – 7. Conseguenze di tale tesi: a) al successore a titolo particolare (ma non nel diritto “controverso”) non spettano i poteri processuali “autonomi” previsti dal 3° comma dell’art. 111
c.p.c.; b) l’acquisto di diritti su beni mobili, avvenuto in corso di causa, non soggiace
all’efficacia della sentenza resa contro il dante causa ex art. 111, 4° comma, c.p.c., ma
al c.d. diritto comune (artt. 1415, 1445, 1452, 1458, 2901). – 8. Piano dell’indagine. –
9. (Segue). La necessità – per non gravare la situazione della parte che non ha dato
luogo alla successione – di negare al successore a titolo particolare l’eccezione rei inter
alios judicatae. – 10. (Segue). La dubbia conformità ai principi costituzionali non solo
di tale negazione, ma anche della contestuale attribuzione all’avente causa dei poteri
processuali spettanti, ex art. 105, 2° comma, c.p.c., all’interventore adesivo dipendente,
in luogo dei poteri di cui al 3° comma dell’art. 111 c.p.c. (non soggetti alla preclusione
di cui all’art. 268, 2° comma, c.p.c.). – 11. Intervento volontario e chiamata in causa, nel
giudizio promosso contro il dante causa, del successore a titolo particolare ante causam
e acquisizione della qualità di parte. – 12. L’ampliamento dell’oggetto del processo alla
soluzione del conflitto tra diritto dell’attore vittorioso contro il convenuto-dante causa
* Questo scritto è dedicato, con antico affetto fraterno, a Nicola Picardi.
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e diritto dell’avente causa: le difese ed eccezioni dell’avente causa … – 13. (Segue). …
e la natura pregiudiziale della controversia tra attore e convenuto-dante causa. – 14. I
poteri processuali del dante causa. – 15. Le norme sulla trascrizione delle domande giudiziali attribuiscono all’avente causa che ha trascritto il suo acquisto prima della trascrizione della domanda eccezioni in senso stretto perché il suo diritto non sia pregiudicato
dalla sentenza favorevole all’attore. – 16. Litispendenza e trascrizione della domanda. –
17. Sintesi dei risultati dell’indagine.
1. La formulazione dell’art. 111 c.p.c. “in pendenza” della redazione del
libro VI del codice civile.
Il fenomeno della successione nella res litigiosa viene affrontato dal legislatore italiano per la prima volta con il codice di procedura civile del 1942
e risolto con una norma – l’art. 111 – che vede la luce, nonostante fosse da
tutti sottolineata l’esigenza del suo coordinamento con le norme sostanziali
sulla trascrizione delle domande giudiziali, prima che sia ultimata la redazione del libro VI del codice civile sulla tutela dei diritti 1.
Se si considera che l’auspicato coordinamento si è tradotto, in concreto,
nel far «salve le norme (…) sulla trascrizione» non si può non concordare con chi ha rilevato che «lo sfasamento dei lavori di riforma dei codici,
l’assenza nel codice del 1865 di una completa disciplina della trascrizione
delle domande giudiziali, le profonde modifiche introdotte dal legislatore
del 1942 in tema di opponibilità ai terzi subacquirenti del principio resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis, hanno fatto sì che il tentato
coordinamento sia riuscito in modo infelice e che l’interpretazione di questa parte del quarto comma dell’art. 111 risulti particolarmente difficile ed
oscura» 2.
1 Proto Pisani, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli, 1968, p. 16 ss., ricorda
che i progetti Chiovenda e Mortara non disponevano nulla in modo espresso sulla successione a titolo particolare, mentre i progetti Carnelutti e Rocco si limitavano a stabilire che nel
caso di mutamento – l’uno, della persona «alla quale appartiene l’interesse in lite» ovvero,
l’altro, del «titolare del diritto fatto valere in giudizio» – per causa diversa dalla morte «il
processo continua tra le stesse parti, salvo diverso accordo di queste». Il progetto Redenti
ribadiva la regola «anche se il trasferimento sia reso pubblico o notificato», mentre il progetto preliminare Solmi eliminò anche questo tenue collegamento con il diritto sostanziale,
suscitando vaste critiche (riferite nella nt. 20); a seguito delle quali nel progetto definitivo fu
stralciato ogni cenno all’efficacia «in ogni caso» della sentenza nei confronti dell’acquirente
perché «la disciplina della efficacia nei confronti dell’acquirente della sentenza pronunciata
contro l’alienante attiene a problemi di diritto sostanziale e soprattutto deve essere coordinata con i principi regolatori della trascrizione per gli immobili, e del possesso in buona fede
per le cose mobili». L’esigenza di un coordinamento – sottolineata in sede di Commissione
delle Assemblee Legislative – portò alla formulazione dell’attuale 4° comma dell’art. 111.
2 Così Proto Pisani, La trascrizione, cit., p. 19.
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È indubbio che la salvezza delle norme sulla trascrizione 3 è una sorta di
“appunto” del legislatore processuale che, lungi dall’operare un coordinamento, ricorda all’interprete dell’art. 111 che dovrà, lui, coordinare la novella
disciplina processuale con quella (all’epoca, futura) sostanziale: coordinare,
in particolare e in primo luogo, la parte dell’art. 111 in cui si stabilisce che
«la sentenza pronunciata contro questi ultimi [alienante o successore universale] spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare»
con una prima norma del codice civile (art. 2652) che prevede le ipotesi in
cui le sentenze che accolgono le domande dell’attore «non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi …» 4 e con una seconda norma (art. 2653) che
prevede le ipotesi (n. 1, 2, 4, 5) in cui la sentenza che accoglie la domanda
dell’attore «ha [o non ha] effetto anche contro coloro che hanno acquistato
diritti» dal convenuto.
E nulla più che un “appunto” sul compito che attendeva sia la dottrina
che la giurisprudenza poteva essere quell’inciso quando si consideri che il
codice di procedura del 1865 ignorava totalmente il fenomeno della successione nella res litigiosa e che il codice civile del 1865 si limitava a stabilire
(art. 1933) che «si devono pure trascrivere per gli effetti speciali stabiliti
dalla legge 1° il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili 2° la
dichiarazione di accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario (…) 3°
le domande di revocazione, di rescissione e di risoluzione indicate negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787» 5 : anche se non può ignorarsi
3 Originariamente, il riferimento – dimentico dei mobili registrati – era alla «trascrizione per gli immobili», e non alla trascrizione tout court.
4 Analogamente, parlando di “salvezza” di diritti, l’art. 2653, n. 3.
5 In Picardi, La trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1968, p. 17 ss. un’attenta
ricostruzione dell’origine, nella legge 11 brumaio VII, del sistema francese fondato sul principio per cui il trasferimento inter partes si perfeziona con il consenso, mentre il trasferimento
erga omnes è condizionato alla trascrizione; dell’involuzione segnata dal Code Napoléon (la
trascrizione «n’ajoute rien à la force du contract, dont la validité et les effects sont subordonnés aux lois générales relative aux conventions et à la vente»), ma con l’eccezione – un residuo
della legge rivoluzionaria – della revocazione della donazione per ingratitudine (art. 958) che
(per distinguerla dalla sopravvenienza di figli) continuava a prevedere la salvezza dei diritti
acquistati da terzi prima della trascrizione della domanda; della riforma del Code Napoléon,
avviata nel 1850 e portata a compimento (parallelamente, e assai più incisivamente, in Belgio
nel 1851: p. 41 ss.) con la legge del 1855, che segnò il ritorno al principio della trascrizione dei
trasferimenti e delle sentenze (ma non delle domande diverse da quella di cui all’art. 958).
Il codice civile del 1865, pur per tanti aspetti appiattito sul Code Napoléon, con l’art. 1933
si era profondamente distaccato dal modello prevedendo – con una soluzione che sarà confermata, ma esigendo la trascrizione del titolo dell’acquisto, dal codice del 1942 (art. 2652,
n. 1) – che gli acquisti di diritti da parte di terzi non erano pregiudicati se anteriori alla trascrizione delle domande di rescissione per lesione (art. 1308), di risoluzione (artt. 1511; 1553
per evizione della cosa permutata; 1787 della rendita vitalizia) o di revocazione (della donazione per inadempimento del modo, art. 1080 o per ingratitudine o sopravvenienza di figli,
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che il vuoto normativo processuale era stato in gran parte colmato dalla
dottrina e che, in sede di redazione finale del libro sulla tutela dei diritti,
era già prevalsa l’idea di conservare il sistema francese della trascrizione
“dichiarativa” cui era improntato il codice civile del 1865 e di non percorart. 1088; di atti di disposizione in frode dei creditori, art. 1235). In Francia, viceversa, era
jus receptum che tali domande travolgessero, se accolte, i diritti comunque acquistati dai
terzi, in quanto il negozio venuto meno costituiva il presupposto (causa antiqua et necessaria) dell’acquisto: solo la revocazione della donazione per ingratitudine non travolgeva, in
quanto fatto sopravvenuto (causa nova), gli anteriori acquisti dal donatario, mentre la revocazione per sopravvenienza di figli aveva totale effetto demolitorio in quanto si riteneva che
in ogni donazione fosse insita quella (ancorché inespressa) condizione risolutiva. L’art. 1933,
in quanto norma che esplicitamente individuava le azioni il cui accoglimento non retroagiva – così limitando il principio resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientis: così N.
Coviello, Della trascrizione, II, Napoli-Torino, 1924, p. 599 ss. – oltre la trascrizione della
domanda, rendeva superflua la stessa previsione della trascrizione delle altre domande – tra
le quali quelle di nullità o annullamento – che di per sé travolgevano, con il negozio, i diritti
comunque trasferiti da chi si era reso acquirente con il negozio annullato: Picardi, op. cit.,
p. 152 ss.; Nicolò, La trascrizione, III, Milano, 1973, p. 5. L’art. 1933, inoltre, avrà decisiva
importanza quando la dottrina si pose il problema del come evitare il grave inconveniente –
derivante dai limiti soggettivi del giudicato – della necessità per l’attore vittorioso di reiterare il giudizio nei confronti dell’avente causa dal convenuto soccombente: quella norma
consentiva infatti, ma in quelle ipotesi soltanto, di immaginare un’efficacia ultra partes della
sentenza, mentre alla medesima soluzione si tentò di pervenire per le altre, e ben più numerose ipotesi, attraverso la ricezione dottrinale nel nostro ordinamento del “giovane” istituto
tedesco della successione nel diritto controverso.
La trattazione che seguirà avrà ad oggetto, in una prima parte, la confutazione delle
costruzioni dottrinali che negano all’art. 111 c.p.c. la funzione di aver ricondotto ad unità
di disciplina tutti i trasferimenti intervenuti in corso di causa, e che pervengono al risultato di sottrarre all’efficacia diretta della sentenza proprio le ipotesi che vi erano soggette
ex art. 1933 e di assoggettarvi le ipotesi che ne erano escluse: un vero e proprio ribaltamento dovuto, a mio avviso, all’influenza esercitata sulla nostra dottrina dalla norma, § 265
ZPO, che in Germania ha disciplinato l’istituto della Veräußerung der Streitsache in sintonia con il diritto sostanziale tedesco. È il caso di sottolineare fin d’ora che, pur profondamente influenzato dalla norma tedesca (come rivela l’uso indiscriminato del concetto di
sostituzione processuale), Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923,
p. 875, così descriveva l’ambito e la funzione dell’istituto della successione nel diritto controverso: «la alienazione, durante la lite, della cosa che è oggetto della lite, o la cui proprietà
è presupposto del diritto litigioso, non ha alcuna influenza sul processo, e questo continua
producendo i suoi effetti anche riguardo al terzo, e lo stesso accadrà se la successione è anteriore alla lite, ma non ancora efficace rispetto ai terzi»; formula che – quasi un anticipato
commento alla norma che sarebbe stata introdotta nel codice del 1942 – scolpisce l’esigenza
di assoggettare al medesimo trattamento, evitando duplicazioni di processi, sia l’ipotesi di
alienazione lite pendente della «cosa che è oggetto della lite» sia l’ipotesi di «cosa la cui proprietà è presupposto del diritto litigioso». Ma un tale risultato, va rilevato, era conseguito
da Chiovenda attraverso l’estensione alla prima ipotesi della regola di diritto positivo (art,
1933 c.c.) che, all’epoca, governava la seconda, e quindi definendo l’istituto della successione nel diritto controverso in funzione dell’effetto – efficacia ultra partes della sentenza –
da ottenere. Una radicale svalutazione della portata dell’art. 1933 – in quanto non avrebbe
avuto cittadinanza nel codice del 1865 il principio della “retroattività reale” della sentenza
di rescissione e di risoluzione – in Proto Pisani, La trascrizione, cit., p. 201 ss., specie 207 ss.
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rere la strada del sistema dell’intavolazione austriaca o, e tantomeno, della
trascrizione tedesca 6 .
2. L’alienazione della res litigiosa nella dottrina italiana: lo spartiacque
costituto dal § 265 ZPO tedesca.
La dottrina processualistica più risalente dava per scontata la possibilità che in corso di causa una parte alienasse ad un terzo il bene oggetto
della contesa, riconducendo il fenomeno all’art. 345 del codice Napoleone
del 1806 laddove prevedeva – con formula riprodotta nei codici napoletano
(art. 439), parmense (art. 430) e albertino (art. 437) – che «né il cangiamento di stato delle parti, né la cessazione delle funzioni in forza delle quali
stavano in giudizio impedisce la continuazione della procedura» 7.
Ciò che accadeva a seguito dell’alienazione – si osservava – era un
«cangiamento della qualità della parte in causa» 8 che «non opera tale un
6 Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, I, Torino, 2012, p. 15 ss., ricorda
che il progetto di riforma della sottocommissione Coviello aveva recepito il sistema austriaco,
ma che «inopinatamente in sede di stesura finale del nuovo codice civile la materia della trascrizione fu bensì largamente innovata, ma l’impostazione di fondo restò pur sempre quella
del codice civile del 1865 d’ispirazione francese [sicché] la trascrizione continuò ad essere
richiesta ai fini dell’opponibilità ai terzi dell’acquisto e non già ai fini del perfezionamento
anche inter partes del trasferimento, con conseguente vittoria del principio del consenso traslativo»: ma v., in ordine all’influenza esercitata dal sistema austriaco sulla formulazione del
4° comma dell’art. 111 c.p.c., la nt. 22. Mentre l’adozione del sistema tedesco non fu presa
in considerazione per l’impossibilità di dar vita ad una perfetta organizzazione dei libri fondiari (indispensabile per l’astrattezza dell’iscrizione costitutiva del diritto reale), il rifiuto del
sistema austriaco fu argomentato nel senso che la nuova funzione della trascrizione – effetto
costitutivo inter partes – non era adeguata al costume del popolo italiano (e alla struttura, su
base personale e non già reale, dei registri immobiliari: Proto Pisani, La trascrizione, cit.,
p. 218). Sull’influenza esercitata dai progetti predisposti all’inizio del secolo XX – FilomusiGuelfi, Gianturco e Scialoja – sulla redazione degli artt. 2652 e 2653, ancorché quei progetti
fossero modellati sul sistema austriaco (pochi anni dopo recepito nella legge per le ex provincie austroungariche), v. Picardi, op. cit., p. 187 ss., 214 ss., il quale sottolinea che «nelle singole fattispecie si ritrovano variamente combinati … sempre e soltanto i tre elementi che lo
Scialoja aveva mutuato dai sistemi di tipo tedesco ed aveva cominciato ad utilizzare nel suo
progetto»: la buona fede, il titolo oneroso dell’acquisto, la data della trascrizione (e, talvolta,
il termine – rispetto alla data di trascrizione del titolo impugnato – entro il quale la domanda
era stata trascritta: «attraverso un espediente analogo a quello della c.d. usucapione tavolare
regolata dal codice austriaco» adattato, dalla Commissione Reale, al sistema dell’anteriorità
della trascrizione del titolo di acquisto: Nicolò, op. cit., p. 7 ). Al progetto Gianturco risale
invece, ma profondamente modificata, la disciplina della trascrizione degli atti interruttivi
della prescrizione di cui all’art. 2653, n. 5 (p. 227 ss.).
7 La questione era esaminata, nella trattatistica dell’epoca, a proposito della interruzione del processo.
8 Così Gargiulo, Codice di procedura civile, Napoli, 1887, II, p. 472.
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CAPITOLO QUARTO
IL PROCEDIMENTO. LA TRASCRIZIONE CON RISERVA
di
Pietro Boero
Sommario: 1. La rivoluzione informatica. – 2. Organizzazione territoriale. – 3. I registri
immobiliari; il registro generale d’ordine. – 4. (Segue). I registri particolari; gli altri registri. – 5. (Segue). Il rapporto tra i vari registri. – 6. (Segue). Modalità di tenuta e di consultazione. – 7. Obbligo ed onere di presentazione della nota. – 8. (Segue). L’obbligo
notarile ex art. 2671. – 9. (Segue). Atti compiuti per persona incapace. – 10. Il rifiuto di
esecuzione da parte del Conservatore. – 11. (Segue). Rimedi contro il rifiuto. – 12. La
trascrizione con riserva. – 13. (Segue). Il procedimento ex art. 113 ter disp. att. – 14. Le
spese della trascrizione.
1. La rivoluzione informatica.
Il procedimento in tema di trascrizione (e delle altre formalità pubblicitarie immobiliari) ha funto da antesignano, sin dalla metà degli anni ’80
dello scorso secolo, nell’ambito della progressiva sostituzione di sistemi
informatici di pubblicità legale a quelli cartacei precedentemente in
vigore 1. La l. 27 febbraio 1985, n. 52, modificando anche gli artt. 2673 ss. c.c.,
ha tracciato la strada per una lenta ma costante evoluzione della normativa in materia, culminata, di recente, con il provvedimento in data 20 luglio
1 Un precedente è tuttavia costituito dall’introduzione, con la l. n. 307/1981, di un archivio
elettronico per la registrazione degli atti mortis causa. Sulle linee evolutive dell’introduzione
dell’informatica nelle modalità attuative della pubblicità, particolarmente importanti anche
per il registro delle imprese e per gli atti di stato civile, v., per tutti, G. Mariconda, Le pubblicità, in Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Not. diretto da P. Perlingieri, IV, 38, Napoli, 2009, pp. 49 ss.
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150 Formalità e procedimento. Trascrizione mobiliare. Pubblicità. Intavolazione
2012 dell’Agenzia del Territorio, che ha esteso a tutti gli Uffici provinciali
dell’Agenzia la possibilità (prima introdotta in via sperimentale solo per
alcuni di essi) di trasmissione per via telematica del titolo costituito da un
atto notarile 2. L’ultima tappa sarà costituita dalla previsione di un vero e
proprio obbligo (e non di una mera possibilità, come avviene nell’attuale
regime transitorio) di presentazione telematica anche del titolo, come già
da tempo previsto per la nota, e nell’estensione di tale principio a tutti i
titoli anche non notarili.
I vantaggi dell’introduzione delle modalità telematiche di trasmissione
di nota e titolo sono evidenti, ed attengono principalmente alla maggiore
rapidità di esecuzione e successiva consultazione delle formalità (pur a
fronte di tempi e costi assai maggiori, rispetto ad un sistema cartaceo, per
la redazione delle note); in particolare, è stato sostanzialmente eliminato
il problema, che aveva assunto dimensioni assai gravi ed imbarazzanti, del
ritardato inserimento dei dati (e della conseguente possibilità di consultazione attraverso la chiave d’ingresso delle risultanze anagrafiche) nei registri particolari di formalità 3 .
Esistono, tuttavia, anche taluni problemi operativi, non tutti facilmente
risolubili attraverso miglioramenti tecnici del sistema di trasmissione.
L’invio telematico della nota, in primo luogo, si è correlato con un contenuto rigido e standardizzato della nota medesima, con l’adozione di codici
prefissati, che suscitano difficoltà di inquadramento nel caso di tipologie
contrattuali diverse da quelle più consuete, e soprattutto pongono la necessità, sulla quale si è discorso in altra parte del Trattato, di individuare con
esattezza la funzione e l’efficacia delle indicazioni in forma libera che possono essere inserite in via integrativa nel quadro D della nota. Il sistema così
come attuato, poi, oltre ad essere probabilmente sottodimensionato (con
la conseguente frequenza di interruzioni più o meno prolungate del suo
funzionamento), contiene alcune criticità, tra cui la previsione di un limite
massimo delle dimensioni del file 4 e l’inspiegabile disposizione, contenuta
2 La presentazione in via telematica della nota era già prevista sin dal decreto del Ministero delle Finanze del 9 gennaio 1990; le procedure telematiche di trasmissione hanno avuto
poi compiuta regolamentazione nell’art. 3 bis, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 463, integrato dal
provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010 e da successivi provvedimenti dell’Agenzia del Territorio in data 8 settembre 2011.
3 Con la conseguente necessità dell’esame del c.d. “corrente”, cioè di tutte le formalità
inserite nel registro generale ma non ancora in quello particolare, esame tanto più complesso
ed in una certa misura aleatorio quanto maggiore era il ritardo nell’aggiornamento, che in
alcune Conservatorie poteva addirittura superare l’anno.
4 Cosicché non può essere inviato in modalità telematica un titolo che, a causa della
lunghezza del testo e/o degli allegati, ecceda tale dimensione: il problema è ora risolubile
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Il procedimento. La trascrizione con riserva
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nel citato provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 28 dicembre 2010,
secondo cui le formalità integralmente presentate in via telematica si intendono presentate nel loro ordine di ricezione, ma di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate allo sportello 5.
Sotto altro profilo, un’interessante linea di indagine attiene all’eventualità che le mutate, ed in linea di massima più efficienti, modalità di effettuazione e successiva conoscibilità delle formalità pubblicitarie possano
incidere anche sulla soluzione di quesiti di carattere generale: ad esempio,
come meglio si vedrà in seguito, è sicuramente ravvisabile un’influenza sui
criteri di valutazione della diligenza media del notaio a proposito della tempestività nell’esecuzione delle formalità e nell’aggiornamento delle visure;
oppure, ci si può chiedere se il ricordato aumento di efficienza possa indurre
ad un ripensamento del tradizionale orientamento, secondo cui l’esecuzione
della pubblicità è irrilevante per poter far considerare apparente il diritto
pubblicato, ad es. ai fini dell’art. 1489 6 .
2. Organizzazione territoriale.
Al di fuori dei territori per i quali vige il sistema tavolare 7, le formalità
di trascrizione immobiliare (così come quelle di iscrizione ipotecaria
e le annotazioni) debbono essere eseguite, con riferimento al luogo di
situazione dell’immobile, presso il corrispondente pubblico ufficio, la cui
denominazione ed articolazione territoriale sono più volte variate nel
tempo 8 : attualmente, le circoscrizioni sono determinate con riferimento
ad Uffici provinciali del Territorio, incardinati nell’Agenzia delle Entrate
e a loro volta suddivisi in Servizi di Pubblicità Immobiliare distinti, che
nel linguaggio corrente vengono ancora spesso designati con la precedente
attraverso il ricorso alla procedura di invio non telematico, ma dovrà essere affrontato (certo
non potendosi imporre che il titolo venga contenuto entro limiti dimensionali prefissati)
quando l’invio telematico diverrà obbligatorio).
5 Addirittura, se la presentazione avviene dopo l’orario di chiusura dell’Ufficio, essa si
intende effettuata di seguito a tutte le formalità fisicamente presentate il giorno successivo.
Ancòra: le attuali modalità di trasmissione telematica rendono impossibile l’esecuzione contestuale della trascrizione del decreto di trasferimento e dell’iscrizione ipotecaria, richiesta
dall’art. 585, 3° comma, c.p.c.
6 V. per tutti, sul punto, di recente, G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Tratt.
dir. civ. it. diretto da R. Sacco, Torino, 2012, p. 7.
7 Consistenti, come è noto, nelle province di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia, oltre ad
alcuni Comuni delle province di Udine, Belluno e Brescia.
8 Per notizie storiche v. A. Ettorre e S. Iudica, La pubblicità immobiliare e il testo
unico delle imposte ipotecaria e catastale, Milano, 20073, p. 15 ss.
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Formalità e procedimento. Trascrizione mobiliare. Pubblicità. Intavolazione
denominazione di “Conservatorie dei registri immobiliari”, così come il
Direttore dell’Ufficio, che ne costituisce il vertice gerarchico, continua ad
essere denominato “Conservatore dei registri immobiliari” 9.
Come si è accennato, «la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i
beni» (così l’art. 2663; analoga disposizione è contenuta, per l’iscrizione,
nell’art. 2827 10): benché i registri siano organizzati su base personale, la
competenza territoriale è quindi organizzata su base reale. Nel caso di un
titolo che abbia ad oggetto immobili situati in diverse circoscrizioni, occorrerà effettuare distinte formalità presso ciascuno dei corrispondenti uffici,
ciascuna delle quali avrà ad oggetto solo gli immobili siti nella rispettiva circoscrizione 11 e assumerà autonomia rispetto all’altra per ciò che concerne
data di esecuzione e requisiti di validità ed efficacia 12 . Sussistono, peraltro,
talune fattispecie nelle quali il criterio di competenza è diverso da quello
di situazione dell’immobile: in particolare, l’art. 484 prevede la trascrizione
dell’accettazione di eredità con beneficio di inventario nella circoscrizione
entro cui si trova il luogo di apertura della successione 13 .
A seguito dell’introduzione delle modalità prima meccanizzate e poi
telematiche di presentazione delle formalità, ha perso attualità il quesito,
tradizionalmente dibattuto, circa l’efficacia di una formalità eseguita presso
Conservatoria territorialmente incompetente, nonché circa la sussistenza di
un potere-dovere del Conservatore di rifiuto di accettazione della formalità
9 In coerenza, del resto, con il mantenimento di tale denominazione in numerose norme
codicistiche, come, ad es., gli artt. 2664 e 2834.
10 L’annotazione, poi, data la sua natura di formalità accessoria, non può che eseguirsi presso lo stesso ufficio ove venne eseguita la trascrizione o l’iscrizione: cfr., per tutti,
Pugliatti, La trascrizione – L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale,
in Trattato di dir. civ. e comm. diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano,
1989, p. 204.
11 Nel caso di immobile unico ma situato in parte in una circoscrizione ed in parte in
un’altra, occorrerà procedere a trascrizione in entrambe: cfr. F.S. Gentile, La trascrizione
immobiliare, Napoli, 1959, p. 603.
12 V., per tutti, L. Ferri e P. Zanelli, Della trascrizione immobiliare, in Comm. del
codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 19953, p. 419, i quali ne deducono
una conferma alla tesi secondo cui la trascrizione ha propriamente ad oggetto non l’atto, ma
il mutamento giuridico preso nella sua specifica individualità. Secondo U. Natoli (e R. Ferrucci), Della tutela dei diritti – Trascrizione – Prove, in Comm. cod. civ., Torino, 19712, p. 210
s., un’altra ipotesi sarebbe costituita dall’obbligo, ex art. 88 l. fall., di trascrivere la sentenza
dichiarativa di fallimento anche presso il luogo di domicilio del fallito: ma, per la verità, nella
norma richiamata non v’è traccia di tale obbligo.
13 Non va confusa, peraltro, tale trascrizione, che va eseguita indipendentemente
dall’esistenza di immobili nell’asse ereditario, con quella eventualmente necessaria ex
art. 2648, che va effettuata presso l’ufficio o gli uffici in cui si trovino gli immobili caduti in
successione.
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Il procedimento. La trascrizione con riserva
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riferita ad un immobile fuori circoscrizione: il sistema, infatti, è programmato in maniera tale da non accettare, in tale ipotesi, la formalità 14 .
Possono, comunque, rammentarsi alcune decisioni giurisprudenziali,
anche perché contengono spunti su altre interessanti questioni di carattere
più generale. La prima di esse 15 afferma, al fine di escludere ogni responsabilità in merito del Conservatore, l’impossibilità per quest’ultimo di
rifiutare l’esecuzione di una formalità (nella specie, iscrizione ipotecaria)
fondandosi sull’incompetenza territoriale. Due altre sentenze 16 sanciscono
espressamente la nullità della trascrizione eseguita presso Conservatoria
non competente territorialmente; un’ulteriore pronuncia 17, in una fattispecie di avvenuta cancellazione d’ufficio, da parte del Conservatore, di una
trascrizione erroneamente eseguita presso la propria Conservatoria anziché presso un’altra, ritiene responsabile il Conservatore medesimo per non
averne dato comunicazione agli interessati, onde consentire loro di provvedere a nuova formalità presso la Conservatoria competente.
Sul punto della radicale improduttività di effetti della formalità eseguita
presso ufficio territorialmente incompetente non possono, in realtà, sorgere
dubbi 18, in considerazione anche del fatto che, diversamente ragionando,
una sicura indagine ipotecaria presupporrebbe, del tutto incongruamente,
un controllo presso tutte le Conservatorie d’Italia 19. Più opinabile il discorso
sulle responsabilità: mentre non può essere revocata in dubbio quella del
notaio o altro pubblico ufficiale obbligato a chiedere la formalità 20, la
posizione del Conservatore dev’essere valutata con maggiore cautela,
potendosi osservare, da un lato, che lo Stato attua la pubblicità su iniziativa
e nell’interesse dei privati, senza perciò potersi ritenere tenuto a segnalare a
questi ultimi il loro errore e le relative possibili conseguenze 21, e, dall’altro,
che può anche dubitarsi del nesso di diretta consequenzialità causale rispetto
alla verificazione del danno, ricollegabile piuttosto alla mancata trascrizione
14
V. A. Ettorre e S. Iudica, op. cit., p. 34.
App. Roma 17 luglio 1963, in Riv. dir. ipotecario, 1964, 223, con nota di L. Pescatore,
Considerazioni sui poteri-doveri del Conservatore dei RR.II.
16 Cass. 29 agosto 1995, n. 9060, in Giust. civ., 1995, I, 2619, con osservazioni adesive di
Triola; Cass. 6 giugno 2011, n. 12242, in Vita notarile, 2011, 1590.
17 Cass. 18 luglio 1995, n. 7802, in Giust. civ., 1995, I, 2619, con osservazioni sul punto
critiche di Triola.
18 Conf., da ultimo, G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, cit., p. 5.
19 Lo osservava già N. Coviello, Della trascrizione, I, Napoli-Torino, 19242 , p. 485.
20 Come, infatti, afferma Cass. 29 agosto 1995, n. 9060, cit., che aggiunge come la prescrizione dell’azione risarcitoria si prescriva a partire non dal momento di effettuazione della
formalità, ma da quando la sua inefficacia abbia cagionato il danno.
21 Questo argomento è svolto, ad es., da Triola, Della tutela dei diritti – La trascrizione,
in Trattato di dir. priv. diretto da Bessone, Torino, 2012 3, p. 340.
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154 Formalità e procedimento. Trascrizione mobiliare. Pubblicità. Intavolazione
presso la Conservatoria competente 22. In realtà, tuttavia, l’interesse anche
pubblico comunque sotteso alla esecuzione delle formalità pubblicitarie, in
correlazione col principio generale secondo cui gli organi pubblici hanno il
potere-dovere di controllare la propria competenza, induce ad affermare, nel
caso di esito negativo di tale controllo, il dovere di rifiutare la prestazione
richiesta, dandone adeguata comunicazione 23: ed è quanto, in sostanza,
oggi si verifica, come già si ricordava, per effetto dell’impossibilità tecnica
che il sistema informatico accetti formalità presentate presso ufficio non
competente.
3. I registri immobiliari: il registro generale d’ordine.
Gli artt. 2678 e 2679 prevedono, con riferimento alle formalità di trascrizione e di annotazione, l’obbligo di tenuta di un registro generale d’ordine
(regolato altresì dall’art. 2680) e di due registri particolari, uno per le
trascrizioni e l’altro per le annotazioni, da tenersi con le modalità di cui
all’art. 2664; altri registri sono previsti, come meglio si vedrà in seguito, da
disposizioni di carattere amministrativo 24 .
Il registro generale d’ordine, nel quale vengono inserite, oltre alle
richieste di trascrizione e di annotazione, anche quelle di iscrizione, assume
un’importanza fondamentale nel sistema pubblicitario, poiché determina
la precedenza tra i vari diritti che le singole formalità mirano a rendere
pubblici. La nuova formulazione dell’art. 2678, introdotta dalla l. 27 febbraio
1985, n. 52, oltre ad aver eliminato la precedente suddivisione del registro
in caselle, ha previsto che il rilascio di una ricevuta del titolo e della nota
non debba avvenire contestualmente alla loro consegna, ma solo allorché sia
avvenuta la loro accettazione da parte della Conservatoria, con l’indicazione
del numero di presentazione nella giornata, che determina l’ordine
cronologico di preferenza (è possibile, quindi, che non tutte le formalità
presentate, e alle quali è stato attribuito un numero di presentazione,
vengano poi accettate ed inserite nel registro generale d’ordine: è solo a
fine giornata, infatti, che l’elaboratore acquisisce tutti i dati provvedendo a
22 Cfr. L. Pescatore, op. loc. ult. cit., nonché Zaccardi, Della responsabilità civile del
Conservatore dei Registri Immobiliari, in Riv. dir. ipotecario, 1969, 1 ss., a p. 26 ss.
23 V. ampiamente in tal senso Pugliatti, op. cit., 204 ss., ancorché argomentando anche
dal testo, ora abrogato, dell’art. 2682; cfr. anche, da ultimo, G. Gabrielli, La pubblicità
immobiliare, cit., p. 16.
24 Per dettagli sulla struttura e le modalità di tenuta dei registri, v. A. Ettorre e S.
Iudica, op. cit., p. 39 ss.
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