INSEGNAMENTO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO II LEZIONE VII “LA METODOLOGIA GIURIDICO-ERMENEUTICA: I CANONI ERMENEUTICI” PROF. FRANCESCO PETRILLO Filosofia del diritto II Lezione VII Indice 1 La metodologia giuridico-ermeneutica: i canoni ermeneutici ------------------------------------ 3 1.1. I canoni ermeneutici ---------------------------------------------------------------------------------- 7 Bibliografia ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII 1 La metodologia giuridico-ermeneutica: i canoni ermeneutici L‟idea dei canoni ermeneutici si sviluppa in quel periodo storico florido dal punto di vista della scienza degli studi giuridici che è l‟800 tedesco; quindi nella seconda metà del 1800, cioè dopo il Marzo del 1848 tedesco, quando i giuristi in Germania si preoccupano di strutturare i canoni tradizionali della dogmatica giuridica e i filosofi si preoccupano di dare al diritto una dimensione scientifica perché il diritto, considerato com‟ è all‟interno delle scienze umane, in un momento storico in cui ha grande rilievo il positivismo scientista, fa porre agli studiosi, giuristi e non giuristi, il problema di cosa sia scienza e cosa non lo sia: cioè di rispondere alla domanda: c‟è modo di considerare anche le attività umane come scienze? Il problema dei canoni ermeneutici nasce in questa congerie, cioè nell‟epoca storica in cui si pensa di stabilire e fissare dei criteri per potere attribuire all‟attività umana la connotazione scientifica. Utilizziamo ancora un criterio per quesiti: La domanda che bisogna porsi è questa: è scienza soltanto ciò che accade in natura e poi può essere verificato in laboratorio mediante ripetizione di determinate condizioni naturali o una metodologia scientifica è possibile anche per le scienze umane, per cui possiamo dire ad esempio che lo scarabocchio disegnato su un foglio da un bambino non è necessariamente un‟opera d‟arte mentre ad es. un quadro post moderno è un‟opera d‟arte? Allo stesso tempo nella musica cosa fa dire che uno spartito musicale è una semplice attività umana o un‟opera d‟arte, cosa è arte e cosa non è arte, cosa è pittura e cosa non lo è, cosa è musica e cosa non lo è, cosa è diritto e cosa non lo è? Più precisamente è pensabile che anche il diritto debba essere considerato un‟attività umana non regolata scientificamente o dobbiamo considerare che l‟idea giuridica può garantire di per sé un‟attendibilità oggettiva valida per tutta la collettività. Questo è il problema della metodologia ermeneutica, cioè di un‟ermeneutica che non viene studiata per essere epistemologia, cioè per ricercare la verità assoluta, né viene studiata per essere considerata gnoseologia, cioè modo di conoscere la realtà e basta. L‟ermeneutica mira piuttosto a fissare dei criteri all‟interpretazione della realtà che possano diventare oggettivi. Se riflettiamo sul fatto che al giudice bocca della legge non abbiamo mai creduto molto, possiamo renderci conto del Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII fatto che il problema del metodo di un‟interpretazione garantista e oggettiva diventa un problema di assoluto rilievo per la scienza giuridica soprattutto in un‟epoca in cui è sempre più difficile considerare le leggi di un solo ordinamento giuridico e quindi si pone sempre più come necessario trovare un‟oggettività plausibile universalmente al di là dei singoli ordinamenti giuridici. Di qui l‟idea della metodologia, cioè di scandire il processo interpretativo in precisi canoni, che valgono universalmente, in particolare modo per il mondo del diritto, soprattutto perché proprio il mondo del diritto, proprio la scienza giuridica, ci insegna che interpretare non è soltanto un‟attività meramente conoscitiva, ma che piuttosto spesso consegue finalità che vanno al di là della conoscenza. Tutti abbiamo presente che l‟interpretazione non è riservata a qualunque osservatore; chi interpreta il diritto pensa sempre soprattutto alla sua applicazione. A maggior ragione, proprio nel campo del diritto, diventa rilevante l‟idea di una metodologia che fissi e scandisca i criteri di interpretazione e che privi l‟interpretazione di questo margine creativo, nel senso che se questi criteri non vengano seguiti questa interpretazione debba considerarsi invalida. I canoni ermeneutici come momento del processo metodologico, come momento del metodo interpretativo, riguardano tutta la procedura d‟interpretazione inerente all‟attività giuridica per cui non riguardano - e questa è la grande novità dei canoni ermeneutici rispetto ai canoni della dogmatica tradizionale - soltanto il soggetto interpretante. Mentre l‟interpretazione storica, sistematica e letterale erano attività, momenti del processo interpretativo, che concernevano specificamente il soggetto interpretante, i canoni ermeneutici non riguardano soltanto il soggetto interpretante, ma riguardano anche l‟oggetto interpretato. Rileva massimamente nel campo del diritto e quindi della metodologia ermeneutica romantica applicata al diritto il fatto che l‟oggetto su cui ricade l‟interpretazione non è propriamente un documento o monumento, ma spesso un altro soggetto umano per cui si crea una fortissima circolarità ermeneutica fra il soggetto e l‟oggetto dell‟interpretazione e soggetto ed oggetto dell‟interpretazione finiscono per avere la medesima identità, cosa che non accade nelle altre discipline in cui non abbiamo questo rapporto di spiritualità così forte. Nel mondo del diritto, seppure si entra in contatto con tutte le sentenze che hanno già interpretato una specifica norma e con tutto ciò che la giurisprudenza e la dottrina hanno già detto su quella determinata norma, nel momento in cui il giudice decide, decide in modo differente da come avrebbe pensato, per esempio, un Carnelutti o la Corte di Cassazione nel 1956. C‟è, in pratica, una diversa incidenza sull‟oggetto dell‟interpretazione, in quanto diventa specificamente un soggetto diverso, perché è sul soggetto che ricade l‟attività volitiva e quindi anche l‟attività Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII conoscitiva si lega al soggetto su cui l‟attività volitiva ricade. Non posso, ovviamente, decidere sull‟oggetto dell‟interpretazione in quanto soggetto senza tener conto del fatto che di fronte a me c‟è un uomo come me. Se sono un giudice di pace e posso decidere - perché le parti me lo hanno concesso secondo equità, cioè non tenendo conto di una norma scritta, quindi senza la garanzia della fattispecie astratta, essendo stato liberato come soggetto giudicante dal vincolo astratto di legge, nel contemperare gli interessi in gioco non posso non tener conto dei soggetti che ho di fronte a me, non posso giudicare senza tener conto delle differenze sociali, politiche, etiche dei soggetti con cui mi relaziono. Quindi un giudizio di equità è un giudizio in cui entrano nel gioco delle questioni umane, che non potrebbero entrare in gioco in un automatismo logico di applicazione della fattispecie astratta al caso concreto. Tutto questo serve a spiegare che i canoni ermeneutici non sono regole che attengono solo al soggetto come i canoni della dogmatica tradizionale, ma attengono anche all‟oggetto dell‟interpretazione, pure riguardando la spiritualità del soggetto, perché riguardano appunto una relazione tra due soggetti e non tra soggetto e oggetto. I canoni ermeneutici dunque, quale procedere dell‟interpretazione, quali sanzioni del procedimento interpretativo, cioè quali regole interne al metodo interpretativo, si costruiscono su quelli che sono i due presupposti fondamentali dell‟ermeneutica, ovvero la precomprensione critica e la circolarità ermeneutica. I due canoni attinenti all‟oggetto sono i canoni che attengono alla circolarità ermeneutica perché è nella circolarità ermeneutica che rileva la novità per l‟interprete del diritto. La circolarità ermeneutica è l‟idea che l‟interpretazione non sia soltanto del soggetto, ma sia una relazione fra soggetto ed oggetto. I canoni attinenti al soggetto, invece, sono i canoni che riguardano la precomprensione critica perché la precomprensione critica è proprio la parte di soggettività che entra nel procedimento interpretativo. Essa è un habitus del soggetto e concerne regole da porsi specificamente alle caratteristiche imputative del soggetto per la validità del suo giudizio. Dal punto di vista metodologico nel procedimento interpretativo tener conto dei canoni attinenti all‟oggetto e al soggetto significa che, a prescindere dall‟applicazione o meno di una fattispecie astratta di una norma che potrebbe anche non esserci, questi canoni non sono stati rispettati, allora è ben possibile che le Corti superiori possano correggere in via “ermeneutica correttiva” decisioni prese senza il rispetto dei canoni ermeneutici. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII I canoni ermeneutici della filosofia romantica che vengono utilizzati nella metodologia giuridico-ermeneutica hanno anche una tradizione più remota perché sono certamente risalenti anche al codice giustinianeo, che aveva già fatto riferimento all‟idea dell‟interpretazione del diritto, ovviamente dello ius civile, perché è difficile parlare per il diritto romano di un diritto pubblico vero e proprio. Già allora si era ritenuto che l‟interpretazione non potesse essere un‟attività priva di regole, per cui erano stati fissati dei canoni attinenti al soggetto ed all‟oggetto dell‟interpretazione, cioè delle regole da seguire nell‟interpretare tanto dal punto di vista del soggetto, quanto dal punto di vista dell‟oggetto, mediante il diritto privato. Tant‟è, e qui veniamo ad un riferimento normativo, che il nostro legislatore del 1942 aveva considerato la necessità di procedere all‟interpretazione per es. del contratto di diritto privato, fissando in specifici articoli del codice civile i canoni ermeneutici per l‟interpretazione del contratto. Gli artt. 1362-1371 del c.c. regolano l‟interpretazione del contratto di diritto privato e nelle intenzioni del legislatore del‟42 vincolano l‟attività dell‟interprete, cioè non lasciano all‟interprete di diritto privato una vera e propria libertà di azione, soprattutto non lasciano all‟interprete di diritto privato la possibilità di interpretare semplicemente mediante il sillogismo logico. Sappiamo bene, perché questo occorre per rapportare l‟interpretazione logico-analitica all‟ interpretazione secondo ermeneutica giuridica, che la nostra giurisprudenza per ben settant‟anni, sulle orme di questa intuizione dell‟interpretazione logicoanalitica di N. Bobbio, ha ritenuto che gli artt. dal 1362, secondo comma c.c. fino al 1371, sono articoli con valenza marginale, cioè dall‟interpretazione logico-analitica è stata marginalizzata fino al 2005-2006 l‟applicazione dei canoni ermeneutici, anche rispetto all‟interpretazione del contratto di diritto privato. Ciò è esattamente il contrario di quello che sta accadendo oggi, e cioè i canoni ermeneutici fissati per il diritto privato dagli artt.1362-1371 C.C. si stanno estendendo a tutte le forme di interpretazione del giudice, proprio a partire dall‟interpretazione del contratto di diritto privato, quindi, fino all‟interpretazione dell‟atto amministrativo e all‟interpretazione costituzionale. I canoni ermeneutici, dunque, sanciscono, come ha scritto appena qualche mese fa, un grande giurista come Giuseppe Benedetti, una nuova dogmatica. Ma in realtà più che una nuova dogmatica sanciscono un ritorno alla dogmatica che precede la dogmatica tradizionale, perché essendo in qualche modo già viventi nella tradizione dell‟interpretazione del diritto romano e del diritto comune, essi precedono anche la tradizione dei canoni dogmatici, ovvero del canone storico, sistematico e letterale. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 14 Filosofia del diritto II 1.1. Lezione VII I canoni ermeneutici Il primo canone ermeneutico è il canone dell’autonomia dell’intendere, canone attinente all‟oggetto dell‟interpretazione e presente complessivamente in tutti e due i comma dell‟art.1362 del c.c.. L‟autonomia dell‟intendere è un canone già romanistico, sensus non est inferendus sed efferendus, cioè il senso non va limitato all‟interno di ciò che si va ad interpretare nel monumento o documento, ma va considerata tutta la complessiva attività che si va ad interpretare. Sensus non est inferendus sed efferendus è il canone attinente all‟oggetto che trasforma fortemente l‟interpretazione tradizionale, ma che era stato fissato dal legislatore del‟42 per l‟interpretazione del contratto di diritto privato, quando nella formula edittale quest‟ultimo aveva fatto chiaramente riferimento all‟intenzione delle parti. Se si apre un codice, l‟art.1362, nella sua formula edittale recita: <<l‟intenzione delle parti>> e ha un chiaro secondo comma nel quale chiarisce che l‟attività contrattuale interpretata dev‟essere intesa nella sua complessità, anche in quella parte successiva alla conclusione del contratto; laddove il primo comma, prima parte, invece fa riferimento alla letteralità, alla lettera del documento contrattuale. L‟interpretazione logico-analitica suggerisce di assoggettare l‟interpretazione del contratto alla legge, cioè suggerisce di assoggettare l‟interpretazione del contratto alle norme sull‟interpretazione della legge in generale o Preleggi, che regolano l‟interpretazione della legge, cioè, in particolare, all‟art.12 delle preleggi, primo comma. Per cui l‟interpretazione del contratto, al di là della previsione legislativa, quindi in qualche modo realizzando una contraddizione in termini rispetto a quella che è la prospettiva dell‟interpretazione logico-analitica, si è ridotta non all‟applicazione dei canoni ermeneutici, ma semplicemente all‟utilizzo del combinato disposto dell‟art.12, primo comma, prima parte, delle Preleggi e dell‟art.1362, primo comma, solo prima parte c.c.. Perciò secondo le teorie logicoanalitiche va interpretato solo il documento contrattuale, che è un documento normativo, perché l‟autoregolamentazione di diritto privato è soggetta a legge, e quindi il contratto non lo interpretiamo tenendo conto di tutto l‟art. 1362 c.c., non lo interpretiamo tenendo conto di quella che è la formula edittale, e cioè l‟interpretazione secondo l‟intenzione delle parti, ma lo interpretiamo tenendo conto del combinato disposto dell‟art. 12 e 1362, primo comma, prima parte. Secondo tale impostazione, il contratto può essere interpretato non per quanto concerne ciò che accade dopo la conclusione del contratto, e quindi diviene netta l‟esclusione dell‟art.1362, secondo comma, e si nega la sua interpretazione per quanto attiene alla fase precontrattuale. L‟interpretazione del contratto è rimasta ancorata, fino al 2005, all‟interpretazione logico-analitica letterale del testo documentale, cioè del momento documentale di conclusione del contratto. Quindi Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII non si è mai applicato il canone ermeneutico del sensus non est inferendus sed efferendus, cioè il canone dell‟autonomia dell‟intendere. Tenere conto dell‟autonomia dell‟intendere significa, al di là delle questioni prettamente giuridiche, cercare una spiegazione complessiva e culturale del canone ermeneutico rispetto al suo oggetto. L‟attualità dell‟intendere è molto rilevante perché consiste nella considerazione dell‟oggetto così come è oggi nell‟attualità e non per quello che l‟oggetto è stato, cioè la considerazione negli altri campi del sapere, del documento o monumento, non soltanto per quello che è stato nel corso della sua storia, ma anche per quello che è oggi nel momento in cui procedo ad interpretarlo. È la considerazione filosofico-ermeneutica immediata del significato dell‟oggetto nel suo tempo; l‟oggetto non va considerato soltanto per quello che è stato, ma anche per quello che rileva concretamente di esso oggi. In questo senso il canone dell‟autonomia dell‟intendere è un canone utilizzabile e spendibile, anche in sede di correzione ermeneutica, nel considerare e riconsiderare le interpretazioni di norme che vigono nel nostro ordinamento al fine di riportarle ad oggi. Per il tramite di questo canone posso estendere il significato dell‟interpretazione, considerando che l‟oggetto dell‟interpretazione muta nel tempo e lo considero così come è mutato oggi e non per quello che è stato fino ad oggi. Ora, se l‟interpretazione della legge può giovare certamente dal punto di vista dell‟interpretazione giuspubblicistica, molto meno ci ha giovato dal punto di vista dell‟interpretazione giusprivatistica e non è un caso poi, che proprio nell‟insieme delle leges mercatorum, tutto quello che è accaduto nel mercato ha riportato in voga una delle parti più trascurate del nostro codice. Il secondo canone, attinente ancora all‟oggetto dell‟interpretazione, è il canone della totalità. Attenzione a non considerare il canone della totalità come un canone sistemico che attiene all‟idea sistemica o sistematica del diritto. La totalità non è il canone della considerazione della completezza ordinamentale, non coincide con la completezza dell‟ordinamento. Il canone della totalità è dal punto di vista culturale filosofico-romantico il canone della considerazione dell‟oggetto in rapporto a tutti gli altri oggetti similari che si vanno ad interpretare. Cioè non posso interpretare un monumento o documento senza confrontarlo con l‟altro documento o monumento dello stesso tipo. Non posso interpretare un quadro senza tener conto di altre forme di raffigurazione pittorica. L‟interpretazione per avere una sua valenza che tenda all‟oggettività e comunque per garantire il suo stesso metodo deve considerare l‟oggetto in rapporto a tutti gli altri oggetti presenti all‟interno del contesto che si va ad interpretare. Natalino Irti ha scritto sulla questione un Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII bellissimo libro sulla questione del rapporto tra Testo e contesto, per spiegare questa linea di apertura proprio alle discipline gius-civiliste verso l‟ermeneutica. Già nella metà degli anni 90, questo Autore aveva parlato del rilievo della necessità di considerare un testo, sempre all‟interno degli altri testi, ovvero sempre all‟ interno del contesto nel quale andava interpretato un testo. Il canone della totalità è anche presente nel c.c., ancora nelle norme previste in tema di contratto, quando si parla di contestualità delle clausole contrattuali. Il canone della totalità coincide con la contestualità delle clausole contrattuali previsto dagli art.1362-1371 del c.c. È stato, infatti, anch‟esso considerato dal legislatore del „42 precisamente nell‟ art. 1363 del c.c. e cioè nell‟interpretazione, secondo la formula fissata dal codice, complessiva delle clausole. Dunque il canone della totalità è un canone che riguarda la direzione di senso circolare dell‟interpretazione ermeneutica e che tiene conto della complessiva considerazione delle clausole del contratto cosi come tiene conto del rapporto tra soggetto e oggetto dell‟interpretazione, cioè della complessiva attività svolta dalle parti. I canoni attinenti all‟oggetto diventano una novità di grande rilevanza per la teoria dell‟interpretazione giuridica, perché aprono all‟interpretazione del diritto rispetto all‟interpretazione della mera legge. Permettono di considerare non solo il soggetto dell‟interpretazione ma propriamente tutta l‟attività giuridica del soggetto interpretante, del soggetto interpretato, il fatto giuridico e la norma. L‟oggetto dell‟interpretazione allora, e è questo, il tema su cui dobbiamo riflettere, non è più soltanto il documento o monumento, l‟interpretazione non è più soltanto l‟interpretazione del documento normativo, non è più soltanto il documento contrattuale che diviene documento normativo perché l‟auto-regolamentazione del diritto privato è soggetta alla legge, ma oggetto dell‟interpretazione diviene allo stesso tempo il documento normativo che non viene escluso dall‟interpretazione e l‟attività complessiva svolta dal soggetto su cui ricade l‟interpretazione. I canoni attinenti al soggetto sono una novità minore per la teoria dell‟interpretazione giuridica. L‟interpretazione della legge era già un‟interpretazione, ce lo siamo detti molte volte, legata al soggetto longa manus dello stato che aveva di compiere quest‟operazione necessaria per l‟applicazione della legge stessa. L‟interpretazione della legge era un operazione che si rendeva necessaria per fare in modo che la generalità e l‟astrattezza della fattispecie potesse diventare particolare e concreta nel momento in cui il caso andava a realizzarsi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII È cosa ben diversa, però, riconoscere un soggetto come titolare del procedimento interpretativo della legge, in quanto delegato dal sovrano, e invece cercare di individuare se ci sono delle caratteristiche tipiche, prescindenti dalla struttura ordinamentale, che questo soggetto deve avere per potere definire un giudizio. Ora, la questione certamente sarebbe da considerarsi fuori luogo se posta e discussa all‟interno di una vicenda della giuridicità tutta conchiusa nel meccanismo dello stato ordinamentale, come accade per il positivismo giuridico. Diventa molto meno secondaria quando andiamo a verificare che la potestas iudicandi non è tanto serenamente accettata per il semplice fatto che un soggetto è posto in una determinata posizione all‟interno dell‟ordinamento giuridico. Il problema dell‟effettiva capacità a giudicare da parte del soggetto interpretante è un problema che ci poniamo non solo come giuristi, ma proprio in quanto membri della collettività sociale. L‟ermeneutica giuridica si pone questo problema e se lo pone soprattutto per giustificare l‟etero-integrazione dell‟ordinamento giuridico, poiché, nel momento in cui si accetta l‟eterointegrazione, ovvero che il diritto ordinamentale non sia creato solo dal legislatore e dalla legge, ma sia creato anche dai soggetti che procedono all‟interpretazione del diritto perché interpretando il diritto lo creano e quindi ampliano le regole presenti nell‟ordinamento giuridico- si rende necessario stabilire chi ha quest‟effettive capacità, cioè verificare si ci sono dei requisiti di tipo competenziale da attribuire a determinati soggetti. I canoni attinenti al soggetto sono canoni che rientrano nell‟alveo della precompressione critica, perché la precomprensione critica, questa particolare attitudine del soggetto a interpretare ci permette di distinguere il momento, l‟attività interpretativa, che distingue l‟attività dell‟interpretazione dalla critica e dalla interpretazione filologica. La precomprensione critica, infatti, è l‟identificazione di una peculiare struttura del soggetto giudicante, perché il soggetto giudicante, il soggetto decidente, il soggetto interpretante in genere, non è soltanto chi si attiene filologicamente al testo, al documento o monumento, ma è, più specificamente, chi, distaccandosi con una critica soggettiva dal testo e da del testo l‟interpretazione prende una determinata decisione su uomini come lui. I canoni ermeneutici attinenti alla precomprensione, attinenti al soggetto, sono, perciò, canoni che mirano a verificare che il soggetto abbia davvero quest‟attitudine precomprensiva, cioè che il soggetto poiché quando ha giudicato ha introdotto nuove regole nell‟ordinamento sia davvero in grado di emanare decisioni riconosciute valide. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII Precomprensione critica significa, infatti, da un lato portare con sé il proprio mondo, la propria esperienza tecnica, da un altro lato portare con sé, nel momento in cui si decide, la propria visione psicologica, la propria vicenda personale. Il problema della scienza giuridica è proprio questo: si puo prescindere nel procedimento interpretativo da questa partecipazione? Si può dire effettivamente che il soggetto nel momento in cui giudica diventa un perfetto automa, ovvero che riesce a riproporre quello che ha pensato il legislatore nella sua mente nel momento in cui ha scritto la fattispecie o a riproporre pedissequamente quello che è nella fattispecie perché appunto riesce a desumerne una conclusione logico-oggettiva? Poiché in una teoria scettica, qual è la teoria giuridico-ermeneutica, si riconosce, contrariamente alle teorie cognitive, che il soggetto apporta la sua partecipazione soggettiva al giudizio, bisogna capire se c‟è la possibilità di porgli delle regole, dei criteri, dei paletti. In questa congerie, si può ritenere che i canoni attinenti al soggetto dell‟interpretazione ci danno contezza della partecipazione soggettiva del soggetto al giudizio. Il canone dell’attualità del intendere è, dal punto di vista dello ius civile romanistico, la possibilità di supplere, ovvero la possibilità concessa, già dal codice giustinianeo, al giudice di intervenire dove chiaramente la fattispecie astratta non riusciva assolutamente a considerare il caso concreto. Dal punto di vista della canonistica romantica, invece, è la considerazione della partecipazione dello spirito del soggetto all‟oggetto, il confronto con gli spiriti che hanno già interpretato in precedenza, l‟oggetto che lo spirito del soggetto interpretante sta andando ad interpretare. Nel codice civile del „42, infine, ben tre articoli erano stati pensati per dare spazio alla cosiddetta attualità dell‟intendere, cioè al momento che si configura come cogliere l‟oggetto nel momento stesso in cui si procede all‟interpretazione. L‟attualità dell‟intendere è la considerazione dell‟immediatezza del momento interpretativo ovvero lo studio della partecipazione soggettiva sussistente nell‟attività stessa dell‟ oggetto interpretato. I tre articoli del cc destinati alla questione sono gli articoli che vanno dal 1366 al 1369. Durante questi 60 anni gli articoli 1366-69 del c.c. erano stati considerati dalla Corte di cassazione come degli articoli meramente integrativi del procedimento interpretativo, una forma integrativa dell‟interpretazione, per cui il contratto si interpretava semplicemente tenendo conto del documento provvedimentale -secondo il combinato disposto dell‟art. 12 delle Preleggi e dell‟art. 1362 c.c. e non c‟era la possibilità del giudice di legittimità, cioè per la Cassazione stessa, di Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII applicare gli art 1363-69, che erano appunto gli articoli concernenti l‟attualità dell‟intendere, ovvero la considerazione dell‟adeguatezza precompresiva del soggetto nel momento in cui effettua l‟interpretazione. L‟art 1366 è la ben nota norma di tutela sull‟“interpretazione di buona fede”, l‟art 1367 la norma di tutela sulla “conservazione del contratto” , l‟ art. 1368, la norma di tutela sulle “pratiche generali interpretative”. I tre articoli vanno a considerare la partecipazione soggettiva, cioe l‟attualità dell‟intendere del soggetto nel corso dell‟interpretazione. Oggi sono diventati autonomi e peculiarmente rilevanti, specie in tema di ermeneutica correttiva della Corte di cassazioneIl canone soggettivo della corrispondenza e dell‟adeguamento dell‟intendere è un canone di particolare rilievo perché, pure riguardando la precomprensione critica, ci fa capire bene la differenza tra una circolarità ermeneutica triadica e diadica. Nel contratto di diritto privato non si può pensare, per esempio, ad un‟interpretazione di tipo diadico, nel senso che il rapporto tra soggetto e oggetto dell‟interpretazione -cioè il rapporto circolare tra soggetto e oggetto dell‟interpretazione- possa diventare un rapporto cosi diretto da fare a meno della mediazione del documento dichiarativo delle parti o della dichiarazione testimoniale delle parti che hanno assistito al patto verbale, nei contratti per i quali non è necessaria la norma scritta. La precomprensione contrattuale si fonda su una circolarità triadica, evidente proprio nel caso del canone dell‟adeguamento, come ha ben spiegato Luigi Mengoni, secondo il quale possiamo partire certamente dal contratto, ovvero dal dato normativo in relazione alla norma del codice, allontanandoci dal testo, per considerare il complessivo contesto dell‟attività interpretativa e ritornare alla fine al contratto. Il canone dell‟adeguazione dell‟intendere è previsto nel nostro c.c. all‟art 1370. L‟ art 1370 ha avuto pochissimo rilievo fino agli anni più recenti, infatti riguarda l‟interpretazione contro l‟autore della clausola. Ne avrete sentito parlare. Era sempre stato considerato come una norma di carattere sussidiario. Oggi invece, nella dimensione della canonistica ermeneutica, la clausola contro la parte debole del contratto diventa centrale. Ogni forma di interpretazione contrattuale nell‟ambito della lex mercatoria e dei contratti nei confronti di una grossa quantità di consumatori, si rifà esplicitamente a questo canone ermeneutico prendendo le mosse proprio dal art 1370 c.c. L‟adeguazione dell‟intendere, il rapporto tra la norma e la complessiva attività giuridica svolta, diventa centrale nell‟interpretazione dei contratti di grosse quantità di consumatori. Si pensi Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII ai contratti che riguardano le grosse vendite, ai contratti di telefonia, ai contratti di fornitura e cosi via. L‟utilizzo di questo canone, come vedremo, nella parte conclusiva di questo corso, diventa centrale per cogliere il senso dell‟applicazione dei canoni ermeneutici nel procedimento interpretativo correttivo da parte delle Corti superiori. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 14 Filosofia del diritto II Lezione VII Bibliografia AA.VV., L’interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo, a cura di A. Palazzo, Esi, Napoli, 2001; AA.VV., Diritto, giustizia e interpretazione, a cura di J. Derrida e G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari, 1998. AA.VV. , Interpretazione costituzionale, a cura di G. Azzariti, Giappichelli, Torini, 2007; AA.VV., Le idee fanno la loro strada. La Teoria generale dell’interpretazione di Emilio Betti cinquant’anni dopo, a cura di G. 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Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 14