informazioni sulla banca che cosa sono le garanzie

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Foglio Informativo nr. 6/E
Garanzie bancarie ricevute o emesse sull’Estero
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione legale:VIBanca Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio Società Cooperativa
Sede legale e Amministrativa: Via Provinciale Lucchese, 125/b
Tel.: 0573/91391 – Fax: 0573/572442
Sito Internet: www.vibanca.it
E-mail: [email protected]
Registro delle Imprese della CCIAA di Pistoia , Codice fiscale e Partita IVA n. 00135550473
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 2305-10 - cod. ABI 08829
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A154088
Aderente al Fondi di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.
Offerta fuori Sede – Soggetto Collocatore
VIBanca – Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio s.c.
Nome e Cognome _______________________________________________________ Cod.
dipendente__________________________
Indirizzo________________________________________________________________Nr.
Telefonico____________________________
Iscritto all’Albo unico dei Promotori Finanziari al
nr.______________________________________________________________________
CHE COSA SONO LE GARANZIE BANCARIE SULL’ESTERO
Le lettere di garanzia o garanzie contrattuali – chiamate comunemente anche con il termine di fideiussione bancaria – si
possono definire come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora
l’obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.
Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza, in quanto l’acquirente di una merce, il committente
di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi- si assicurano l’adempimento di un obbligo contrattuale assunto
dalla controparte.
Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fideiussione.
Le garanzie a “prima domanda” sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono
origine.
Le garanzie fideiussorie sono, invece, operazioni che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le
sorti, non avendo esse una vita propria.
La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fideiussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè
farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri
obblighi contrattuali.
A differenza dell’apertura di credito documentario e delle “stand by Lette of credit”, le garanzie bancarie non sono
regolamentate da una specifica disciplina internazionale; più precisamente le pubblicazioni elaborate dalla Camera di
Commercio Internazionale - ed in particolare la n. 458 “Le Norme Uniformi per domanda di garanzia” del 1992 – non
rappresentano ancora una disciplina uniforme che possa essere accettata a livello internazionale, così come lo sono invece le
norme relative ai crediti documentari e le norme relative agli incassi.
Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, esse si distinguono in base a quello che è l’obbligo che viene assicurato; le
più usate sono:
la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee)
la garanzia dell’offerta (bid bond)
la garanzia di esecuzione (performance bond)
la garanzia di restituzione dell’acconto (advance payment bond)
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Data di aggiornamento : 09/12/2014
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Principali rischi (generici e specifici)
Poiché le garanzie sono per loro natura “incondizionate” e “pagabili a prima richiesta”, cioè il pagamento da parte della banca
emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al
contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria della stessa da parte della parte beneficiaria
Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione sono soggette a
rischio dell’oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
Il rischio paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.
Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio
informativo.
Garanzie rilasciate
Commissioni di apertura:
Spese fisse di apertura
Spese per variazione delle condizioni:
Commissioni di proroga:
Commissioni di utilizzo:
Spese fisse di pagamento:
*Commissione d’intervento:
0,35% per mese o frazione con un minimo
di € 100,00
€ 50,00
€ 50,00
0,35% per mese o frazione, a partire dalla
scadenza originaria
0,50% con un minimo di € 100,00
€ 30,00
1,5 per mille con un minimo di € 3,50
(*N.B.:La commissione di servizio è dovuta nel caso di fondi in entrata denominati in divisa estera ed accreditati in conto espresso in divisa
diversa -Euro escluso-, di bonifico estero in Euro, di trasformazione/compravendita di una quantità di divisa, Euro escluso, in un’altra divisa a
pronti. Tale commissione è altresì dovuta nel caso di versamento di assegni in euro tratti su conti di pertinenza estera e non; sulle operazioni
relative all’incasso di documenti export e lettere di credito export, e sulle operazioni di pagamento di documenti import e lettere di credito import.
E’, altresì prevista per tutte le operazioni di apertura, proroga ed estinzione di anticipi export e finanziamenti import.)
Invio altre comunicazioni:
€ 10,00
Imposte e tasse presenti e future:
a carico del cliente
Valute
Valuta di addebito c/c o conto finanziamento
Stesso giorno dell’operazione
Garanzie ricevute
Spese di notifica
Spese per variazione delle condizioni:
*Commissione d’intervento:
€ 70,00 oltre spese reclamate da
corrispondente
€ 50,00
1,5 per mille con un minimo di € 3,50
(*N.B.:La commissione di servizio è dovuta nel caso di fondi in entrata denominati in divisa estera ed accreditati in conto espresso in divisa
diversa -Euro escluso-, di bonifico estero in Euro, di trasformazione/compravendita di una quantità di divisa, Euro escluso, in un’altra divisa a
pronti. Tale commissione è altresì dovuta nel caso di versamento di assegni in euro tratti su conti di pertinenza estera e non; sulle operazioni
relative all’incasso di documenti export e lettere di credito export, e sulle operazioni di pagamento di documenti import e lettere di credito import.
E’, altresì prevista per tutte le operazioni di apertura, proroga ed estinzione di anticipi export e finanziamenti import.)
Invio altre comunicazioni:
Spese per ricerca e copia documentazione:
Imposte e tasse presenti e future:
€ 10,00
€ 10,00 oltre spese reclamate
a carico del cliente
Valute
Valuta di addebito c/c o conto finanziamento
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Le singole operazioni verranno regolate al cambio pattuito di volta in volta dalle parti. In caso di mancanza di preventivo e
diverso accordo verrà applicato il cambio “durante” del giorno di esecuzione dell’operazione, con uno scarto in più o in meno
fino ad un massimo del 3,00%.
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RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Recesso non previsto per la tipologia e la natura dell’operazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (VIBanca – Via Prov.le Lucchese, 125/B – 51100 – Pontelungo Pistoia),
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo
iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel.
06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .
Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF
o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
LEGENDA
Camera di Commercio Internazionale di
Parigi (ICC)
Rischio di controparte bancaria
Rischio paese
Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell’attività
economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali.
A tal fine, nell’ambito delle operazioni documentarie con l’estero, ha elaborato delle
“Norme ed Usi Uniformi relative ai crediti documentari”, che, periodicamente
aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali
commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di
credito Stand-by per quanto ad esse applicabili.
Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l’importatore ha aperto il
credito documentario, da cui discende l’impossibilità di incassare il credito stesso.
Impossibilità di concludere l’intermediazione in valuta estera a causa dell’insolvenza
economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e
provvedimenti legislativi.
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