Cancellazione dal R.I. del pignoramento di quota di S.r.l. Mantova 8 maggio 2017 Premesse • Evoluzione del Registro Imprese: da semplice mezzo di pubblicità legale di eventi a strumento (anche) di risoluzione di conflitti di appartenenza sulla quote di S.r.l. • La nuova funzione del R.I. è parzialmente incompiuta, per mancanza di organicità e episodicità degli interventi. È questione irrisolta sul piano legislativo, rimessa alla giurisprudenza dei giudici del registro, quella riguardante le fattispecie iscrivibili (in particolare le domande giudiziali). Non può dirsi stabilito quali siano gli effetti della domanda iscritta, quale disciplina regoli il conflitto tra la domanda iscritta e il titolo di acquisto incompatibile (diritto sostanziale, gli artt. 2193 e/o 2470 c.c., le disposizioni in tema di trascrizione nei Registri immobiliari?). Il tema Il tema in esame non fa eccezione. Chiedersi se il pignoramento della quota di S.r.l. possa essere cancellato in forza di un ordine del giudice ancorché non impugnato (Trib. Milano, decr. 5.8.16) o solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza (come ha statuito accogliendo il reclamo, Trib. Milano 5.11.16) pone interrogativi: • Si applica il diritto della pubblicità commerciale ? • In assenza di una specifica disciplina s’applica analogicamente – ma è possibile un’applicazione analogica (cfr. Trib Milano 5.8.16) – il diritto della pubblicità immobiliare, segnatamente gli artt. 2668 e 2884 c.c. ? • O infine, la questione delle condizioni e del momento della cancellazione del pignoramento (amplius della domanda giudiziale, del sequestro cautelare ecc.) deve trovare risposta non nel diritto della pubblicità ma nel diritto processuale ? La pubblicità commerciale: una falsa pista • La cancellazione ex 2191 c.c. riguarda iscrizioni prese «in assenza delle condizioni di legge». Le condizioni di legge riguardano tuttavia il fenomeno pubblicitario e non il fondamento sostanziale dell’atto reso pubblico. L’iscrizione di un pignoramento notificato alla società e al socio ex art. 2471 c.c. è formalmente processualmente legittima ancorché, in esito a opposizione, il pignorante risulti privo del diritto di procedere a esecuzione forzata. • Anche quando la doglianza del debitore verta proprio sull’omessa notifica del pignoramento (o altre cause di nullità), il motivo deve farsi valere con opposizione ex 617 c.p.c. e quindi in ogni caso devolversi alla cognizione del giudice. • La cancellazione del pignoramento (domanda, ecc.) deve quindi iscriversi come evento (atto, fatto) soggetto a segnalazione pubblicitaria. L’art. 2190 c.c. tuttavia non chiarisce a quali condizioni: non è autosufficiente. L’art. 2668 c.c.: L’art. 2668 c.c. consente la cancellazione della domanda giudiziale trascritta: • Se la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate • Se la domanda trascritta è respinta con sentenza passata in giudicato. • Se il processo è dichiarato estinto con sentenza passata in giudicato. Norma eccezionale o principio generale ? La cancellazione della domanda solo dopo il suo definitivo rigetto implica la scelta di un punto di equilibrio tra la tutela del diritto dell’attore e l’interesse del convenuto a liberare il bene da una formalità di pregiudizio, respinta con sentenza non passata in giudicato. Infatti: • Taluni effetti della decisione di accoglimento (= efficacia della sentenza nei confronti di certi terzi) dipendono dalla trascrizione della domanda e dalla priorità di grado della trascrizione. • La cancellazione della domanda respinta implicherebbe perdita del grado della trascrizione e quindi possibile menomazione dell’efficacia della successiva decisione di accoglimento. • Per assicurare la permanenza degli effetti sostanziali della domanda di parte, in pendenza della lite, occorre che persista la trascrizione, fino al rigetto (o dichiarazione di estinzione) con sentenza passata in giudicato. Questa non è una necessità logica ma è il portato naturale di un sistema processuale costruito – come certamente era quello del ’40 – sul giudicato formale (= esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari) come momento in cui la sentenza acquista efficacia di accertamento, oltre che stabilità di effetti (ne bis in idem). L’art. 2668 c.c. è scritto in tema pubblicità immobiliare, ma esprime un principio generale. Art. 2668 c.c. e provvisoria esecutività La regola della cancellazione della trascrizione solo dopo il passaggio in giudicato non è incrinata dal principio (riforma del ‘90) dell’anticipazione dell’esecutività della sentenza di appello alla sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.). Quest’anticipazione degli effetti, allo stato della giurisprudenza, non ha portato un rivolgimento del principio del giudicato. Insegna la Cassazione che l’esecutività riguarda soltanto la domanda accolta (o il capo sulle spese) con una pronuncia di condanna suscettibile di esecuzione forzata. Non riguarda le pronunce di mero accertamento o costitutive, che acquistano efficacia soltanto col passaggio in giudicato (Cass. 26.3.2009 n. 7369). Non riguarda neppure le condanne che si trovino in nesso di corrispettività a un capo costitutivo (Cass. sez. un. 22.2.10 n. 4059). L’art. 282 c.p.c. non offre quindi argomenti. Non si discute di una condanna, né dell’esecuzione di una domanda accolta, ma della permanenza, in pendenza di lite, degli effetti sostanziali di una domanda respinta. Aree di erosione del principio del giudicato A. Inefficacia del provvedimento cautelare. • La misura cautelare (sequestro conservativo, giudiziario, sospensive di deliberazioni assembleari, inibitorie ex art. 700 c.p.c. ecc.) perde effetto, tra l’altro, se “con sentenza anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”. In tale caso, il giudice che ha pronunciato la sentenza dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente (art. 669-novies). • “Anche non passata in giudicato” implica una scelta normativa coerente con i tratti tipici del provvedimento cautelare: concesso a cognizione sommaria, di regola temporaneo e precario. Non v’è dunque ragione che esista uno iato temporale tra il giudizio a cognizione piena “il diritto per cui è stata concessa la cautela non esiste” e il ripristino dello status quo ante. • Degno di nota (e dà conto della storicità delle soluzioni) che il vecchio art. 683 c.p.c. prevedeva che il sequestro perdesse effetto soltanto col passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’inesistenza del diritto. • Tra le misure ripristinatorie rientra, de plano, la cancellazione dell’evidenza pubblicitaria della misura concessa. Quindi il Conservatore può qui cancellare – perché la segnalazione riguarda una misura che ha perso effetti – senza richiedere la dimostrazione, tramite certificato di cancelleria, dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. B. La cancellazione in via cautelare della trascrizione non prevista dalla legge. La cancellazione del pignoramento a seguito di accoglimento di un’opposizione In giurisprudenza, l’art. 2668 c.c. rappresenta una norma di riferimento anche per la cancellazione del pignoramento, salvo il fatto che, vista la possibilità di intervento di altri creditori (il pignoramento è vincolo «a porta aperta»), non è ammessa la cancellazione per «consenso delle parti interessate» (Cass. 22.5.1993 n. 5796). Secondo un orientamento tradizionale, ancora di recente ribadito (Cass. 15.4.15 n. 7660), il vincolo del pignoramento non può venir meno finché la sentenza dichiarativa, di accoglimento dell’opposizione, non sia passata in giudicato. Ciò è tanto più stringente se si conviene che la trascrizione del pignoramento è presupposto indispensabile per la procedibilità dell’istanza di vendita (Cass. 20..15 n. 7998) e che la cancellazione o perdita di effetti della trascrizione implicano improseguibilità del processo esecutivo (Cass. 23.7.15 n. 7561 a proposito della perenzione ventennale prevista dall’art. 2668-ter c.c.). Ammettere infatti la cancellazione in forza di una sentenza ancora impugnabile implicherebbe, pur nel caso di definitivo rigetto dell’opposizione, che il creditore avrebbe l’onere di iniziare da capo un processo esecutivo, senza poter proseguire (o riassumere nel caso sia stato sospeso) quello già iniziato. Cancellazione del pignoramento a seguito di estinzione tipica o atipica • Fattispecie tipizzate dal codice di estinzione del processo esecutivo sono: la rinuncia agli atti, il mancato compimento di determinati atti di impulso nel termine perentorio previsto dalla legge, tra cui oggi la mancata pubblicità della vendita sul portale delle vendite pubbliche ex 631-bis, la mancata comparizione all’udienza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. • Contro l’ordinanza di estinzione, pronunciata dal giudice dell’esecuzione, il creditore può proporre reclamo al Collegio che decide con sentenza appellabile. È solida prassi di Conservatoria, in linea col fondamento normativo dell’art. 2668 c.c., richiedere per la cancellazione a seguito di estinzione, un certificato di «mancata opposizione» (recte reclamo ex art. 630 c.p.c.). • L’impianto del codice non considera, il tema è quindi frutto di elaborazione di dottrina e giurisprudenza, una vasta gamma di fattispecie di improseguibilità del processo esecutivo: perché il giudice ha rilevato d’ufficio l’inesistenza (anche sopravvenuta) del titolo esecutivo, l’assenza di titoli di proprietà trascritti a nome del debitore, l’esecuzione appare anti-economica ecc. • Peculiarità della estinzione atipica: il mezzo di impugnazione è l’opposizione agli atti. L’individuazione di questo mezzo ha alcune ricadute processuali: - la decisione è assistita dalla normale esecutività degli atti del G.E.; - il G.E. adito con opposizione agli atti può tuttavia adottare provvedimenti urgenti (618 c.p.c.) per sospendere gli effetti del proprio atto e conservare integre le ragioni dell’opponente; ad es. sospendere l’esecuzione dell’ordine di cancellazione del pignoramento; - può essere controvertibile stabilire che cosa accada se il G.E. dimentica o non ritiene di provvedere. Applicheremo o no l’art. 2668 c.c. ? Condizioni di cancellazione: in sintesi • Domanda giudiziale: sentenza con certificato di passaggio in giudicato (art. 124 disp. att. c.p.c.), che rigetta la domanda o dichiara estinto il giudizio. • Provvedimenti cautelari (c.p.c.): sentenza, anche non passata in giudicato, che rigetta la domanda o dichiara estinto il giudizio (art. 669-novies c.p.c.). • Pignoramento: - sentenza passata in giudicato (c.s.) che dichiara l’inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, la nullità del pignoramento o accoglie l’opposizione di terzo all’esecuzione, oppure - ordinanza del G.E. che dichiara estinto (o improseguibile) il processo esecutivo, con certificato di mancata opposizione.