Cancellazione dal R.I. del
pignoramento di quota di S.r.l.
Mantova 8 maggio 2017
Premesse
• Evoluzione del Registro Imprese: da semplice mezzo di pubblicità legale di
eventi a strumento (anche) di risoluzione di conflitti di appartenenza sulla
quote di S.r.l.
• La nuova funzione del R.I. è parzialmente incompiuta, per mancanza di
organicità e episodicità degli interventi. È questione irrisolta sul piano
legislativo, rimessa alla giurisprudenza dei giudici del registro, quella
riguardante le fattispecie iscrivibili (in particolare le domande giudiziali). Non
può dirsi stabilito quali siano gli effetti della domanda iscritta, quale
disciplina regoli il conflitto tra la domanda iscritta e il titolo di acquisto
incompatibile (diritto sostanziale, gli artt. 2193 e/o 2470 c.c., le disposizioni
in tema di trascrizione nei Registri immobiliari?).
Il tema
Il tema in esame non fa eccezione. Chiedersi se il pignoramento della quota
di S.r.l. possa essere cancellato in forza di un ordine del giudice ancorché non
impugnato (Trib. Milano, decr. 5.8.16) o solo a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza (come ha statuito accogliendo il reclamo, Trib.
Milano 5.11.16) pone interrogativi:
• Si applica il diritto della pubblicità commerciale ?
• In assenza di una specifica disciplina s’applica analogicamente – ma è
possibile un’applicazione analogica (cfr. Trib Milano 5.8.16) – il diritto della
pubblicità immobiliare, segnatamente gli artt. 2668 e 2884 c.c. ?
• O infine, la questione delle condizioni e del momento della cancellazione
del pignoramento (amplius della domanda giudiziale, del sequestro
cautelare ecc.) deve trovare risposta non nel diritto della pubblicità ma nel
diritto processuale ?
La pubblicità commerciale: una falsa pista
• La cancellazione ex 2191 c.c. riguarda iscrizioni prese «in assenza delle
condizioni di legge». Le condizioni di legge riguardano tuttavia il fenomeno
pubblicitario e non il fondamento sostanziale dell’atto reso pubblico.
L’iscrizione di un pignoramento notificato alla società e al socio ex art. 2471
c.c. è formalmente processualmente legittima ancorché, in esito a
opposizione, il pignorante risulti privo del diritto di procedere a esecuzione
forzata.
• Anche quando la doglianza del debitore verta proprio sull’omessa notifica
del pignoramento (o altre cause di nullità), il motivo deve farsi valere con
opposizione ex 617 c.p.c. e quindi in ogni caso devolversi alla cognizione
del giudice.
• La cancellazione del pignoramento (domanda, ecc.) deve quindi iscriversi
come evento (atto, fatto) soggetto a segnalazione pubblicitaria. L’art. 2190
c.c. tuttavia non chiarisce a quali condizioni: non è autosufficiente.
L’art. 2668 c.c.:
L’art. 2668 c.c. consente la cancellazione della domanda giudiziale
trascritta:
• Se la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate
• Se la domanda trascritta è respinta con sentenza passata in giudicato.
• Se il processo è dichiarato estinto con sentenza passata in giudicato.
Norma eccezionale o principio generale ?
La cancellazione della domanda solo dopo il suo definitivo rigetto implica la scelta di un
punto di equilibrio tra la tutela del diritto dell’attore e l’interesse del convenuto a liberare il
bene da una formalità di pregiudizio, respinta con sentenza non passata in giudicato.
Infatti:
• Taluni effetti della decisione di accoglimento (= efficacia della sentenza nei confronti di
certi terzi) dipendono dalla trascrizione della domanda e dalla priorità di grado della
trascrizione.
• La cancellazione della domanda respinta implicherebbe perdita del grado della
trascrizione e quindi possibile menomazione dell’efficacia della successiva decisione di
accoglimento.
• Per assicurare la permanenza degli effetti sostanziali della domanda di parte, in pendenza
della lite, occorre che persista la trascrizione, fino al rigetto (o dichiarazione di estinzione)
con sentenza passata in giudicato.
Questa non è una necessità logica ma è il portato naturale di un sistema processuale
costruito – come certamente era quello del ’40 – sul giudicato formale (= esaurimento dei
mezzi di impugnazione ordinari) come momento in cui la sentenza acquista efficacia di
accertamento, oltre che stabilità di effetti (ne bis in idem).
L’art. 2668 c.c. è scritto in tema pubblicità immobiliare, ma esprime un principio generale.
Art. 2668 c.c. e provvisoria esecutività
La regola della cancellazione della trascrizione solo dopo il passaggio in giudicato
non è incrinata dal principio (riforma del ‘90) dell’anticipazione dell’esecutività della
sentenza di appello alla sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.).
Quest’anticipazione degli effetti, allo stato della giurisprudenza, non ha portato un
rivolgimento del principio del giudicato. Insegna la Cassazione che l’esecutività
riguarda soltanto la domanda accolta (o il capo sulle spese) con una pronuncia di
condanna suscettibile di esecuzione forzata. Non riguarda le pronunce di mero
accertamento o costitutive, che acquistano efficacia soltanto col passaggio in
giudicato (Cass. 26.3.2009 n. 7369). Non riguarda neppure le condanne che si
trovino in nesso di corrispettività a un capo costitutivo (Cass. sez. un. 22.2.10 n.
4059).
L’art. 282 c.p.c. non offre quindi argomenti. Non si discute di una condanna, né
dell’esecuzione di una domanda accolta, ma della permanenza, in pendenza di lite,
degli effetti sostanziali di una domanda respinta.
Aree di erosione del principio del giudicato
A. Inefficacia del provvedimento cautelare.
• La misura cautelare (sequestro conservativo, giudiziario, sospensive di deliberazioni assembleari,
inibitorie ex art. 700 c.p.c. ecc.) perde effetto, tra l’altro, se “con sentenza anche non passata in
giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso”. In tale caso, il
giudice che ha pronunciato la sentenza dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione
precedente (art. 669-novies).
• “Anche non passata in giudicato” implica una scelta normativa coerente con i tratti tipici del
provvedimento cautelare: concesso a cognizione sommaria, di regola temporaneo e precario. Non
v’è dunque ragione che esista uno iato temporale tra il giudizio a cognizione piena “il diritto per
cui è stata concessa la cautela non esiste” e il ripristino dello status quo ante.
• Degno di nota (e dà conto della storicità delle soluzioni) che il vecchio art. 683 c.p.c. prevedeva
che il sequestro perdesse effetto soltanto col passaggio in giudicato della sentenza di
accertamento dell’inesistenza del diritto.
• Tra le misure ripristinatorie rientra, de plano, la cancellazione dell’evidenza pubblicitaria della
misura concessa. Quindi il Conservatore può qui cancellare – perché la segnalazione riguarda una
misura che ha perso effetti – senza richiedere la dimostrazione, tramite certificato di cancelleria,
dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
B. La cancellazione in via cautelare della trascrizione non prevista dalla legge.
La cancellazione del pignoramento
a seguito di accoglimento di un’opposizione
In giurisprudenza, l’art. 2668 c.c. rappresenta una norma di riferimento anche per
la cancellazione del pignoramento, salvo il fatto che, vista la possibilità di intervento
di altri creditori (il pignoramento è vincolo «a porta aperta»), non è ammessa la
cancellazione per «consenso delle parti interessate» (Cass. 22.5.1993 n. 5796).
Secondo un orientamento tradizionale, ancora di recente ribadito (Cass. 15.4.15 n.
7660), il vincolo del pignoramento non può venir meno finché la sentenza
dichiarativa, di accoglimento dell’opposizione, non sia passata in giudicato. Ciò è
tanto più stringente se si conviene che la trascrizione del pignoramento è
presupposto indispensabile per la procedibilità dell’istanza di vendita (Cass. 20..15
n. 7998) e che la cancellazione o perdita di effetti della trascrizione implicano
improseguibilità del processo esecutivo (Cass. 23.7.15 n. 7561 a proposito della
perenzione ventennale prevista dall’art. 2668-ter c.c.). Ammettere infatti la
cancellazione in forza di una sentenza ancora impugnabile implicherebbe, pur nel
caso di definitivo rigetto dell’opposizione, che il creditore avrebbe l’onere di iniziare
da capo un processo esecutivo, senza poter proseguire (o riassumere nel caso sia
stato sospeso) quello già iniziato.
Cancellazione del pignoramento a seguito di
estinzione tipica o atipica
• Fattispecie tipizzate dal codice di estinzione del processo esecutivo sono: la rinuncia agli atti, il mancato
compimento di determinati atti di impulso nel termine perentorio previsto dalla legge, tra cui oggi la
mancata pubblicità della vendita sul portale delle vendite pubbliche ex 631-bis, la mancata comparizione
all’udienza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo.
• Contro l’ordinanza di estinzione, pronunciata dal giudice dell’esecuzione, il creditore può proporre reclamo al
Collegio che decide con sentenza appellabile. È solida prassi di Conservatoria, in linea col fondamento
normativo dell’art. 2668 c.c., richiedere per la cancellazione a seguito di estinzione, un certificato di
«mancata opposizione» (recte reclamo ex art. 630 c.p.c.).
• L’impianto del codice non considera, il tema è quindi frutto di elaborazione di dottrina e giurisprudenza, una
vasta gamma di fattispecie di improseguibilità del processo esecutivo: perché il giudice ha rilevato d’ufficio
l’inesistenza (anche sopravvenuta) del titolo esecutivo, l’assenza di titoli di proprietà trascritti a nome del
debitore, l’esecuzione appare anti-economica ecc.
• Peculiarità della estinzione atipica: il mezzo di impugnazione è l’opposizione agli atti. L’individuazione di
questo mezzo ha alcune ricadute processuali: - la decisione è assistita dalla normale esecutività degli atti del
G.E.; - il G.E. adito con opposizione agli atti può tuttavia adottare provvedimenti urgenti (618 c.p.c.) per
sospendere gli effetti del proprio atto e conservare integre le ragioni dell’opponente; ad es. sospendere
l’esecuzione dell’ordine di cancellazione del pignoramento; - può essere controvertibile stabilire che cosa
accada se il G.E. dimentica o non ritiene di provvedere. Applicheremo o no l’art. 2668 c.c. ?
Condizioni di cancellazione: in sintesi
• Domanda giudiziale: sentenza con certificato di passaggio in giudicato
(art. 124 disp. att. c.p.c.), che rigetta la domanda o dichiara estinto il
giudizio.
• Provvedimenti cautelari (c.p.c.): sentenza, anche non passata in
giudicato, che rigetta la domanda o dichiara estinto il giudizio (art.
669-novies c.p.c.).
• Pignoramento: - sentenza passata in giudicato (c.s.) che dichiara
l’inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata, la nullità del
pignoramento o accoglie l’opposizione di terzo all’esecuzione, oppure
- ordinanza del G.E. che dichiara estinto (o improseguibile) il processo
esecutivo, con certificato di mancata opposizione.