SAGGI DI DIRITTO TRIBUTARIO Direttori Fabrizio Amatucci Professore ordinario di Diritto tributario Seconda Università degli Studi di Napoli Pietro Boria Professore ordinario di Diritto tributario Università degli Studi di Foggia Antonio Felice Uricchio Professore ordinario di Diritto tributario Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” SAGGI DI DIRITTO TRIBUTARIO La collana accoglie studi a carattere monografico aventi a oggetto il diritto tributario. In particolare le monografie si propongono di analizzare i temi del diritto tributario attuale, con riguardo a profili di diritto sostanziale e/o di diritto processuale, e con riferimento all’ordinamento nazionale ovvero a quello comunitario ovvero ancora al diritto internazionale. L’intento è quello di fornire un contributo utile alla formazione del pensiero giuridico moderno su una materia sempre più importante per il perseguimento dell’interesse comune e per il funzionamento delle istituzioni. Nei “Saggi di diritto tributario” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale. Il direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che sceglie: l’uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l’altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno. I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere. Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni: a) pubblicabile senza modifiche; b) pubblicabile previo apporto di modifiche; c) da rivedere in maniera sostanziale; d) da rigettare; tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali. Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, in appositi archivi. Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta. Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio. Anna Rita Ciarcia La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre Alla memoria di mio padre Indice Capitolo I La prova e gli strumenti probatori .. Premessa, – .. La prova nel processo civile, – .. La prova nel processo penale, – .. La prova nel processo amministrativo, – .. Le diverse tipologie delle prove e la loro rilevanza nel processo tributario, – .. Prove indirette e presunzioni, – .. Prove atipiche e indizi, – .. Acquisizione della prova e istruttoria preventiva, . Capitolo II L’onere della prova e i limiti alle facoltà istruttorie delle commissioni tributarie .. Il principio della parità delle parti e la distribuzione dell’onere della prova , – .. I poteri istruttori del giudice tributario ed il limite dei fatti dedotti dalle parti , – .. Gli effetti della mancanza o insufficienza delle prove prodotte dalle parti: il diritto alla prova, – .. L’abrogazione della facoltà attribuita alle Commissioni tributarie di poter ordinare alla parti il deposito di documenti ritenuti necessari al processo, . Capitolo III La diversa efficacia degli strumenti probatori e i criteri valutativi .. L’accesso e la richiesta di dati, informazioni e chiarimenti, – .. L’interrogatorio e la confessione, – .. La consulenza tecnica, – .. Il giuramento, – .. La prova testimoniale, – .. Le dichiarazioni dei terzi, – .. La scienza privata, – .. Le indagini bancarie, – .. Gli studi di settore, – .. Il redditometro, . Capitolo IV L’esibizione delle prove e dei documenti in sede processuale .. Il rifiuto di esibizione in sede di verifica e l’inutilizzabilità, in fase processuale, della prova non esibita, – .. Le conseguenze dell’omesso riscontro alla richiesta di documenti e dell’omessa risposta ai questionari, – .. L’esibizione di documenti già in possesso del fisco La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario tra onere della prova e valutazione del comportamento dell’ufficio, – .. L’esibizione di “nuove prove” e la produzione di “nuovi documenti” in sede di appello, – .. L’omessa esibizione, per furto, smarrimento o incendio, delle scritture contabili e le conseguenze sull’onere della prova , . Capitolo V L’utilizzabilità delle prove nel processo tributario e valutazione da parte del giudice .. La valutazione delle prove e del comportamento delle parti da parte del giudice, – .. Le prove irritualmente acquisite ed il potere del giudice tributario di verificare le autorizzazioni, – .. Le prove nei casi di translatio iudicii, – .. La rilevanza del giudicato esterno ed interno, – .. L’utilizzabilità dei dati acquisiti in sede penale, – .. L’efficacia del giudicato penale e la valenza probatoria del patteggiamento e del decreto di archiviazione, . Bibliografia Capitolo I La prova e gli strumenti probatori : .. Premessa, – .. La prova nel processo civile, – .. La prova nel processo penale, – .. La prova nel processo amministrativo, – .. Le diverse tipologie delle prove e la loro rilevanza nel processo tributario, – .. Prove indirette e presunzioni, – .. Prove atipiche e indizi, – .. Acquisizione della prova e istruttoria preventiva, . .. Premessa La prova e la sua disciplina giuridica rappresentano un momento fondamentale del processo, influenzando notevolmente la formazione del giudizio. Il processo, infatti, nasce proprio dall’esigenza di riprodurre ex novo agli occhi e alla mente del terzo (non parte), incaricato del giudizio, i fatti e le azioni passate, dalla cui contrapposizione si origina il blocco e la crisi dell’ordinamento giuridico. A seguito della rappresentazione dei fatti il giudice potrà assolvere alla sua funzione di ricerca e di dichiarazione del diritto tra le parti, eliminando l’incertezza e ricostituendo l’ordine violato. I fatti, però, oltre ad essere affermati ed allegati dalle parti, devono essere sottoposti ad una verifica attraverso le prove . Il termine prova può avere un duplice significato, può indicare: a) lo strumento attraverso il quale un fatto allegato al processo può essere ritenuto preesistente, in tal caso si usa l’espressione ”mezzo di prova” (es. un documento o una testimonianza). L’istituto concernente il mezzo di prova fa riferimento all’ammissione da parte del giudice, alla decadenza in cui può incorrere una delle parti, all’assunzione o all’esperimento; b) il risultato ottenuto attraverso l’esperimento del mezzo, in tal caso si parla di fatto provato o non provato, o semplicemente . Cfr. M, Manuale di diritto processuale civile, Vol. I, Milano, , . La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario di prova, come elemento acquisito o non acquisito al processo. È al secondo significato del termine prova che si ricollega la valutazione da parte del giudice . La riflessione teorica sulla funzione della prova giudiziaria fa emergere come essa non è dissimile da quella svolta dalla stessa nel contesto della ricerca scientifica o in quello della ricerca storica, consistente nel dimostrare la verità/falsità delle affermazioni fattuali prodotte dalle parti nel processo (cd. teoria della funzione dimostrativa della prova) . Ai fini della presente indagine è opportuna un’analisi della prova nelle diverse e principali aree giuridiche, per comprendere meglio la provenienza di alcuni principi operanti nel processo tributario. .. La prova nel processo civile Le prove civili sono disciplinate in parte dal codice civile (artt. a ) ed in parte dal codice di procedura civile (art. a , a ). Infatti, mentre il codice di procedura civile regola l’assunzione nel processo dei mezzi di prova, il codice civile ne configura indero. Cfr. P P, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, , , la povertà di lessico induce ad utilizzare il termine prova con una pluralità di significati, accomunati dalla circostanza, però, che tutti concernono la conoscenza dei fatti da parte del giudice. Il termine prova può indicare: a) gli strumenti di conoscenza dei fatti, tali strumenti sono tre: ispezione, documento e dichiarazione di scienza; b) il procedimento attraverso il quale gli strumenti di conoscenza si formano e sono acquisiti al giudizio; c) l’attività logica di conoscenza dei fatti, attività che deve essere soprattutto attività di percezione e di deduzione; d) il risultato dell’attività logica di conoscenza. . Cfr. C, Prova e convincimento del giudice nel processo civile, in Riv. dir. proc., n. /, , in quale, per maggiori chiarimenti, rinvia a C, Funzione dimostrativa della prova (verità del fatto nel processo e sistema probatorio), in Riv. dir. proc., , . . Sull’argomento: cfr. C, La prova civile, Roma, ; C, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Riv. dir. proc., , I, ; F, Contributo alla teoria della prova legale, Padova, ; A, Prova (dir. proc. civ.), voce Noviss. Dig. it., XIV, , ; V, Prova (dir. proc. civ.), voce Enc. Dir., XXXVII, , , Id. La prova nel processo civile. Profili di teoria generale, in Quaderni del C.S.M., n. , Roma, ; C, Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, ; T, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Milano ; L, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo, Milano, . . Cfr. M — T, Corso di diritto processuale civile, Milano, , , per i quali nel processo civile alla fase introduttiva ed a quella preparatoria può seguire la fase istruttoria, talvolta questa fase può mancare laddove la causa appaia, all’udienza di trattazione, già matura per la decisione senza alcuna necessità di ulteriori istruzioni. . La prova e gli strumenti probatori gabilmente i “tipi normativi” e detta le regole della ripartizione, tra i soggetti del processo, dell’onere della prova . Tale ripartizione riflette il dibattito sulla natura sostanziale o processuale delle norme sulle prove: la dottrina civilistica tende a riconoscere la natura processuale delle norme sulle prove, poiché la funzione istituzionale delle prove è quella di offrire al giudice gli strumenti per la conoscenza del fatto . L’art. cc distribuisce tra le parti gli oneri di provare i fatti da ciascuna allegati, assegnando all’attore l’onere di provare i fatti costitutivi dei diritti che esso stesso fa valere in giudizio ed al convenuto l’onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti vantati dall’attore. In seguito vedremo la particolarità della ripartizione dell’onere della prova nel giudizio di tributario, dove, sebbene l’attore sia sempre e Quando invece, è necessaria la fase istruttoria, questa inizia, ai sensi dell’art. , comma, c.p.c. a seguito dell’ordinanza con cui il giudice dispone l’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. A partire dalla riforma del , grazie ad una più netta distinzione delle udienze destinate a scandire i vari momenti e al reintrodotto regime di preclusione, la distinzione tra fase introduttiva–preparatoria, deputata alla allegazione dei fatti e alla loro qualificazione giuridica, e fase istruttoria, deputata all’espletamento delle prove, risulta più marcata rispetto alla normativa precedente, che consentiva una sovrapposizione di tali fasi, e tale da rendere più ordinato lo svolgimento del processo. Sulla necessità di un intervento riformatore nel diritto delle prove nell’ambito del processo civile, anche alla luce della riforma del , cfr. D — A, Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., n. /, . . Cfr. A — D S — M, Corso base di diritto processuale civile, Milano, , , secondo i quali questa bipartizione, fortemente criticata da una parte della dottrina processualistica, la quale preferirebbe che tutte le attività di cui si parla fossero trasferite nel codice di procedura civile, non sembra corrispondere ad un disegno compiutamente coerente. . Cfr. L, Manuale di diritto processuale civile, Milano, , ; M, Manuale, cit.; P P, Lezioni, cit., secondo cui il rilievo per il quale la minore o maggiore facilità di dimostrare il buon fondamento del diritto inciderebbe sulla stessa esistenza del diritto sostanziale è rilievo inconferente in quanto prova troppo: se valido varrebbe per tutte le norme processuali e verrebbe meno la distinzione tra diritto sostanziale e processuale. Per l’Autore, però, affermata la natura processuale delle norme sulle prove occorre aggiungere che, ove si sia in presenza non di norme a carattere generale (che si riferiscono indistintamente a diversi rapporti sostanziali nei quali sono impegnati interessi di diversa consistenza: es. artt. e ss. cc), bensì di norme dettate con riguardo ad uno specifico rapporto giuridico (es. artt. , cc in tema di prova della filiazione legittima o naturale; artt. , cc in tema di forma scritta ad probationem delle polizze e della transazioni), è molto probabile che a norme di tal specie debba essere riconosciuta natura sostanziale con tutte le conseguenze in tema di legge applicabile nello spazio e nel tempo. La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario solo il contribuente, vige la stessa regola vigente nel processo civile di ripartizione dell’onere probatorio tra le parti (v. Cap. II, par. ). Nell’ambito del giudizio di cognizione civile, la funzione della prova attiene all’espletamento, da parte del giudice, di uno dei due aspetti della sua attività decisoria, ovvero il cd. giudizio di fatto o sui fatti, all’interno del quale il giudice agisce come uno storico che verifica i fatti (costitutivi, modificativi, estintivi o impeditivi) affermati da una e/o dall’altra parte . Ai sensi dell’art. c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della sua decisione, salvo i casi previsti dalla legge , le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero (principio di disponibilità della prova), nonché i fatti non contestati dalle parti (principio della non contestazione) . Tali principi sono applicabili anche nel contenzioso tributario. Si deve distinguere tra la fonte materiale di prova, che viene cercata ed individuata fuori dal processo ma poi in esso vi entra grazie all’iniziativa o all’indicazione di chi l’ha cercata ed individuata, ed il mezzo istruttorio, che serve, invece, al giudice per acquisire la fonte, ovvero il particolare procedimento, regolato dalla legge, che, a seguito dell’impulso della parte che ha acquisito quella fonte, viene effettuato per far entrare nel processo la fonte stessa e per valutarne l’utilità o meno ai fini della decisione . La formazione della prova nel processo, quindi, si sviluppa in più fasi : inizia con la richiesta ad opera delle parti, la quale è contenuta negli atti introduttivi ma può anche formare oggetto di istanza di parte all’udienza di trattazione; a seguito della richiesta vi è l’ammissione da parte del giudice che valuta l’ammissibilità nonché la rilevanza e . Cfr. M, Diritto processuale civile, Vol. II, Torino, , , secondo il quale l’altro aspetto del giudizio, nel quale il giudice opera come giurista e pertanto interpreta la norma, non è per nulla interessato dalla prova. . Cfr. M, Manuale di diritto processuale civile, cit., , che precisa come, tale inciso, non voglia dire che in essi il giudice possa prescindere dalla prova per pronunciare sulla domanda, ma che queste possono essere fornite ad impulso di soggetti diversi dalle parti e dal P.M. e cioè dallo stesso magistrato. . Tale principio è stato aggiunto a seguito della riforma del processo civile operata con la l. n. del giugno . . Cfr. A — D S — M, Corso base di diritto processuale civile, cit, . . Cfr. M — T, Corso, cit., . . La prova e gli strumenti probatori la conferenza della prova. Il giudice decide con ordinanza contro la quale non è ammesso reclamo ma potrà essere modificata e revocata da parte dello stesso giudice; vi è poi l’assunzione o l’espletamento della prova da parte del giudice; in ultimo vi è la valutazione della prova espletata o la risultanza probatoria. Gli artt. – cc contengono l’elenco dei mezzi di prova previsti dalla legge, tali articoli prevedono: le prove documentali (artt. –), come ad es. le scritture private e gli atti pubblici, la testimonianza (artt. –), le presunzioni (artt. –), la confessione (artt. –) ed il giuramento (artt. –). Tale disciplina analitica manca nel processo tributario ove vi è un’unica norma che si limita ad escludere alcuni tipi di prova come la testimonianza ed il giuramento. La confessione ed il giuramento decisorio vengono, invece, nel processo civile generalmente qualificati come prove legali, poiché le loro risultanze vincolano il giudice, nel senso che egli deve prenderne atto e porle a fondamento della decisione senza che gli sia consentita alcuna ulteriore indagine o valutazione discrezionale, sull’attendibilità del loro contenuto o sulla verità dei fatti confessati o giurati . I mezzi di prova (tipici) previsti, invece, nel codice di procedura civile sono i seguenti : la consulenza tecnica (artt. –); l’esibizione delle prove (artt. –); la richiesta di informazioni alla P.A. (art. ); il riconoscimento e la verificazione della scrittura privata (artt. –); la querela di falso (artt. –); la confessione giudiziale e l’interrogatorio formale (artt. –); il giuramento (artt. –); la prova per testimoni (artt. –); la testimonianza scritta (art. – bis); le ispezioni, le riproduzioni meccaniche e gli esperimenti (artt. –); il rendimento dei conti (artt. –). . Cfr. M, Manuale, cit., secondo il quale, nonostante la collocazione legislativa, la confessione e ancora più il giuramento decisorio sono mezzi di prova solo da un punto di vista formale, ma non anche da un punto di vista del contenuto, ritenendoli manifestazioni del potere dispositivo delle parti sui diritti in contesa e sull’oggetto materiale del giudizio. L’Autore è indotto a tale conclusione dall’incondizionato vincolo del giudice alle risultanze della confessione e del giuramento decisorio, che sono permessi solo allorquando la controversia verta su diritti disponibili e le parti abbiano la capacità di disporre. . Per una disamina completa sugli stessi: M — T, Corso, cit., . La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario .. La prova nel processo penale Il codice di procedura penale dedica l’intero III libro (artt. –) alla tematica delle prove, esaminando la disciplina dei “mezzi di prova” (titolo II) e dei “mezzi di ricerca della prova” (titolo III) dopo il titolo dedicato alle “disposizioni generali” sulla materia (titolo I). L’idea di racchiudere in un unico contesto normativo, all’interno del codice, la disciplina delle prove, corrisponde ad una duplice esigenza: da un lato sottolineare la centralità del tema nell’ambito di un processo caratterizzato dall’adesione allo schema accusatorio, dall’altro ripudiare l’impostazione frammentaria prevista dal codice del . Nell’unitarietà di collocazione formale del regime delle prove si pone in evidenza il proposito di una sostanziale unitarietà di fondo delle previsioni che vi sono dettate, in vista della costruzione di un vero e proprio sottosistema normativo dedicato alle prove penali. Occorre sottolineare come, nel processo penale, il diritto alla prova si esercita in funzione del contraddittorio (art. , comma, Cost.) innanzi al giudice e, in quanto tale, è diritto di tutte le parti del . Cfr. C — G, Compendio di procedura penale, , Milano, , per i quali il codice del aveva palesemente manifestato il proprio orientamento a ravvisare nella fase istruttoria — anziché in quella dibattimentale — il vero baricentro del processo. Per gli Autori, per dimostrare il rovesciamento di una simile prospettiva, la via più facile sarebbe stata forse quella di concentrare le norme sulla prova nel libro dedicato al giudizio, così da evidenziare il rapporto essenziale tra prova e dibattimento, nel quale si traduce uno dei caratteri salienti del nuovo processo. . Cfr. Corte Cost., sent. n. del ottobre , secondo la Consulta, il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma dell’art. , mediante la formulazione «Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova», ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale diritto dell’imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata «la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico». Il principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda parte del quarto comma, secondo cui la «colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore». Contestualmente, l’art. Cost. prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, «la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita». . La prova e gli strumenti probatori processo, la pubblica e la privata . Dunque, affinché possa parlarsi di diritto alla prova è necessario che si individuino le parti del giudizio, le quali, a loro volta, implicano la presenza del giudice, che caratterizza la fase giurisdizionale del procedimento penale. Il contraddittorio garantisce, quindi, che la prova venga a formarsi progressivamente attraverso i contrapposti interventi delle parti con un giudice che, nel rapporto diretto con le fonti di prova, è in grado di controllare le forme del contraddittorio e di apprezzarne completamente i contenuti . Oggetto della prova (art. cpp ) sono i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Da ciò si deduce la facoltà delle parti di poter provare tutto ciò che forma oggetto del giudizio, sia in via diretta, mediante l’allegazione di mezzi di prova, sia in via indiretta, attraverso la confutazione delle allegazioni della parte dialetticamente opposta . Ma la legalità del sistema, sancita dall’art. della Cost., richiede che il giudice si attivi, in funzione di supplenza di una eventuale inerzia delle parti, quando ritiene che il tema della decisione gli debba essere chiarito e quando, dal materiale probatorio introdotto nel giudizio, emerge la possibile esperibilità di nuovi ed ulteriori mezzi di prova, al fine di una più ampia conoscenza dei fatti di causa. L’art. cpp, infatti, stabilisce sia il diritto delle parti di ottenere la prova sia il diritto all’iniziativa e al potere di disporre circa il materiale probatorio che verrà acquisito e valutato . Tale disposizione, quindi, attribuisce alle parti un potere specifico di chiedere ed ottenere . Sul contraddittorio: T, Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, in Dir. pen. Proc., , ; F, Contraddittorio e verità. Studi sul processo penale, Vol. II, Torino, , . . Cfr. S, Le prove, in S — T —G — Z’, Diritto processuale penale, II, Milano, , . . Cfr. N, Commento all’art. cpp, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, coordinato da Chiavario, VOL. II, Torino, , . . Cfr. D — F, Manuale di diritto processuale penale, Milano, , , per i quali, inoltre, la legge processuale precisa che l’imputato ha anche diritto all’ammissione di mezzi di prova a discarico sui fatti indicati dal magistrato del pubblico ministero come mezzi di prova a carico e che lo stesso diritto spetta al magistrato del pubblico ministero, essendo parimenti prevista l’ammissione di mezzi di prova a carico sui fatti indicati dall’imputato come mezzi di prova a discarico (art. cpp). . Cfr. N, Commento all’art. cpp, in Commentario al nuovo codice di procedura penale, cit., . La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario l’ammissione delle prove. Spetta al giudice, però, stabilire se una prova debba essere acquisita: nell’ipotesi affermativa la “ammette”. Per capire quando una prova sia ammissibile occorre dirlo al negativo: lo è ogniqualvolta nessuna norma processuale la escluda . Il mezzo di prova di cui si richiede l’ammissione, per essere pertinente al tema di prova, deve tendere a dimostrare l’esistenza di uno dei fatti storici riconducibili al disposto dell’art. cpp . Il potere del giudice di ammettere la prova, quindi, individua il punto di confluenza tra il diritto della parte di chiedere l’ammissione e il dovere del giudice di controllare la pertinenza della richiesta che rappresenta il punto di equilibrio del sistema processuale penale e la sua caratteristica di fondo . Il giudice, infine, non deve recepire passivamente tutti gli elementi probatori addotti in quanto il ragionamento giudiziario non può limitarsi ad una struttura esclusivamente logico–deduttiva . Come detto all’inizio, dopo il titolo dedicato alle disposizioni generali in materia probatoria (artt. –) il libro III colloca in due titoli separati la disciplina dei singoli mezzi di prova (artt. –) e dei mezzi di ricerca della prova (artt. –), la distinzione trova la sua ragion d’essere nella diversa incidenza che hanno tali mezzi sulla formazione del convincimento del giudice. I mezzi di prova, quali le testimonianze, gli esami delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, le perizie ed i documenti, si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione, di contro, i mezzi di ricerca della prova, quali le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni telefoniche, non costituiscono una fonte del convincimento giudiziale ma sono funzionali all’acquisizione di cose, tracce, . Cfr. C, Procedura penale, Milano, , . . Cfr. M, Logica e fenomenologia della prova, Napoli, , . . Cfr. C, Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale, in Cass. pen., , . . Cfr. U, La ricerca della verità giudiziale, in AA.VV., La conoscenza del fatto nel processo penale, a cura di U, Milano, , . T, La motivazione della sentenza civile, Padova, , , secondo il quale il giudizio non è un sillogismo perfetto né il giudice può essere valutato come la “bocca della legge”. Il ragionamento del giudice è fatto di elementi variamente definibili secondo plurimi schemi logici oppure secondo ragionamenti valutativi o retorici. . La prova e gli strumenti probatori notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria . .. La prova nel processo amministrativo Nel processo amministrativo manca una legge organica in materia di istruttoria, pertanto essa è disciplinata in modo frammentario da una serie di norme eterogenee: artt. e ss del R.D. n. del agosto (regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato); art. del R.D. n. del giugno (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato); artt. e della legge n. del dicembre (istitutrice dei Tribunali Amministrativi Regionali); art. del d.lgs. n. del marzo ; artt. e della legge n. del luglio . Preliminarmente occorre evidenziare come la disciplina in materia sia essenzialmente scarna rispetto, ad esempio, a quella del codice di rito, ciò induce a ritenere che questo incida sulla fase istruttoria non permettendo di individuare una sua autonoma e tendenziale obbligatorietà . Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo delle parti, ovvero la raccolta del materiale probatorio ricade sull’iniziativa delle parti, però tale principio subisce importati deroghe. Infatti, l’art. T.U., anche nel nuovo testo novellato dalla riforma del , attribuisce importanti poteri istruttori al giudice . Questa ambivalenza del giudizio induce a ritenerlo processo ispirato al principio dispositivo con metodo acquisitivo . . Cfr. M — T, Corso, cit., . G, Corso di procedura penale, Milano, , . . Cfr. P, Corso di diritto amministrativo, Milano, , , il quale ritiene che gli interventi normativi del e del sebbene abbiano portato una grande innovazione non hanno, però, intaccato la geografia delle fonti normative del processo amministrativo. . Cfr. C, Potere istruttorio del giudice amministrativo nel quadro delle recenti riforme delineate dal Dlg. / e dalla l. /, in Dir. proc. amm., , ; N, Il giudice amministrativo signore della prova, in Scritti Giuridici, I, Milano, , . . Cfr. B, L’istruzione nel processo amministrativo, Padova, , ; M — P — R — R M — S, Diritto amministrativo, II, Bologna, , II. ed., , il quale chiarisce come il principio acquisitivo rappresenta un’ipotesi intermedia tra il principio dispositivo e quello inquisitorio, perché spetta pur sempre alle parti introdurre nel giudizio i fatti dai quali desumere la prova ma il giudice è dotato di rilevanti poteri che gli consentono di disporre d’ufficio gli adempimenti istruttori. La valutazione e l’utilizzo della prova nel processo tributario L’istruzione, quindi, riveste un ruolo centrale in virtù soprattutto della situazione di disparità tra le parti , infatti in un “processo da ricorso”, quale è tale processo, le parti versano in una posizione di non equivalenza, per cui, fatte salve alcune limitate ipotesi, la possibilità per il ricorrente di dare la dimostrazione della sua pretesa risulta fortemente ostacolata poiché essa si fonda spesso su fatti o atti interni all’amministrazione, ne segue, quindi, una posizione di materiale, se non di istituzionale, inferiorità del privato nei confronti dell’amministrazione, la quale si trova in una posizione dominante anche con riguardo alla disponibilità degli elementi probatori . Questa differenza di posizione sostanziale tra le parti induce a ritenere che nel processo amministrativo, nel quale l’azione è iniziata da un privato contro la pubblica amministrazione, normalmente in possesso del materiale probatorio, l’onere della prova incombe sul ricorrente, in merito all’oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio, si tratta, però, di un onere attenuato, infatti si parla di onere del principio di prova e non di onere della prova . Si può quindi concludere ritenendo che il potere riconosciuto al giudice di chiedere l’onere istruttorio alla parte, che egli ritenga nella possibilità di adempiere, tende a garantire una parità delle parti altrimenti inesistente al fine di consentire alle stesse di contribuire in egual misura alla decisione . Quello che contraddistingue il processo amministrativo non è tanto il fatto che una delle parti in causa sia la pubblica amministrazione (come nel processo tributario) quanto che l’oggetto della controversia è il corretto esercizio del potere amministrativo da parte di tale amministrazione. Ne consegue, quindi, che compito del giudice non è . Sulla centralità della fase istruttoria, cfr. L, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, , . . Cfr. D L, L’istruzione probatoria nel processo amministrativo, Testo della relazione al Convegno su Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo nel nuovo secolo, svoltosi al Consiglio di Stato il aprile . . Cfr. B, Posizioni giuridiche soggettive e mezzi di prova nei giudizi amministrativi, in Cons. Stato, , . . Cfr. M, L’istruzione nel processo amministrativo di legittimità, Padova, , . . Cfr. S, L’istruzione probatoria nel processo amministrativo. L’uso delle intercettazioni nel processo amministrativo e sportivo, in Foro amm. — T.A.R., n. /, . . La prova e gli strumenti probatori solo quello di stabilire se il provvedimento amministrativo sia o meno conforme a quanto stabilito dalla legge ma di verificare le legittimità del provvedimento, l’effettiva esistenza della sua causa, la sua idoneità al raggiungimento dello scopo previsto dalla legge nel rispetto delle situazioni individuali private . Talvolta, inoltre, la fase istruttoria nel processo amministrativo può essere molto ridotta laddove la causa sia già matura per la decisione al momento del deposito del ricorso notificato e del deposito degli atti e dei documenti in base ai quali l’amministrazione ha emanato l’atto. In tal modo si rende inutile l’acquisizione di elementi ulteriori del giudizio . Il giudice amministrativo è competente a giudicare delle violazioni di interessi legittimi (salvo casi eccezionali in cui giudica anche la violazione di diritti: giurisdizione esclusiva) ed annullare gli atti amministrativi illegittimi (cd. giudizio di legittimità), nonché in alcuni casi tassativi, anche a sostituirli con altri atti o a riformarli in parte (cd. giudizio di merito). Nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. T.U., i mezzi di prova consentiti sono: i documenti; la richiesta di chiarimenti (o schiarimenti) rivolta all’amministrazione interessata; l’esibizione di atti e nuovi documenti ad iniziativa spontanea delle parti ovvero a seguito di ordine del giudice. Gli strumenti istruttori sono: l’ordine di verificazione; la consulenza tecnica d’ufficio, introdotta dalla legge n. del ; l’accertamento tecnico preventivo . Nel processo di merito, ai sensi dell’art. del R.D. n. /, sono ammessi, oltre ai mezzi di prova propri del giudizio di legittimità, anche: le testimonianze; le ispezioni; le perizie; tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, ovvero sono ammessi tutti i mezzi di prova ad eccezione delle prove legali (confessione e giuramento) . . Cfr. S, La ragionevole durata del processo amministrativo, in Dir. proc. amm., n. /, . . Cfr. C, Manuale di diritto amministrativo, Milano, , . . Sul potenziamento dei mezzi probatori nel processo amministrativo e sulle conseguenze di tale ampliamento, cfr. C, Manuale di diritto amministrativo, Milano, , . . Cfr. P, Corso di diritto amministrativo, cit., . . Cfr. C, Manuale di diritto amministrativo, cit., .