AVANGUARDIA GIURIDICA collana a cura di Marco Antoniol diritto civile MA5 PATRIZIA BARCHI LA DIFFIDA AD ADEMPIERE sciogliersi dal contratto senza ricorrere al giudice ISBN: 978-88-95578-47-7 edizioni STUDI APPLICATI professionisti pubblica amministrazione AVANGUARDIA GIURIDICA diritto civile collana a cura di MARCO ANTONIOL MA5 Patrizia Barchi LA DIFFIDA AD ADEMPIERE SCIOGLIERSI DAL CONTRATTO SENZA RICORRERE AL GIUDICE ISBN formato pdf : 978-88-95578-47-7 edizioni professionisti STUDI APPLICATI pubblica amministrazione fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedi e giovedi 12:30 > 14:00 e–mail: amministrazione@territorio. it L’opera fornisce un quadro aggiornato dei risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in tema di diffida ad adempiere. Fondamento di tale tipica forma di risoluzione di diritto è l’esigenza di tutelare l’interesse della parte adempiente a non essere più vincolata da un contratto la cui attuazione sia stata compromessa dal grave inadempimento della controparte. Con quest’opera si intende dunque dimostrare come la diffida ad adempiere permetta di evitare un oneroso ricorso alla tutela giurisdizionale, con evidente risparmio di risorse sia per l’impresa che per il consumatore. Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall’acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell’editore. edizione: luglio 2011 - collana: AVANGUARDIA GIURIDICA, a cura di Marco Antoniol materia: diritto civile - tipologia: studi applicati - formato: digitale, pdf codice prodotto: MA5 - ISBN: 978-88-95578-47-7- prezzo: € 20,00 autore: Patrizia Barchi, laureata in giurisprudenza editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD [email protected]. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L’editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected]. professionisti pubblica amministrazione www.territorio.it - www. exeoedizioni. it BARCHI - La diffida ad adempiere – Sommario SOMMARIO CAPITOLO I .....................................................................................................................................7 INTRODUZIONE ............................................................................................................................7 1. Profili generali ................................................................................................................................ 7 2. L’istituto della diffida ad adempiere .................................................................................................. 8 3. Origine storica della diffida ad adempiere ........................................................................................ 10 4. La funzione dell’istituto ................................................................................................................. 13 CAPITOLO II..................................................................................................................................16 IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 1454 c.c. ..................................................................16 SEZIONE I ........................................................................................................................................ 16 LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI .................................................................................................. 16 1. I contratti sinallagmatici ............................................................................................................... 16 2. I contratti a titolo gratuito e la donazione ....................................................................................... 20 3. I contratti con comunione di scopo e i contratti collegati .................................................................... 23 SEZIONE II....................................................................................................................................... 27 I PRESUPPOSTI DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE ..................................................................... 27 1. Generalità .................................................................................................................................... 27 2. L’importanza dell’inadempimento .................................................................................................. 28 2.1. Il momento e i criteri di accertamento della non scarsa importanza ....................................... 29 2.2. L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato............. 37 2.3. L’adempimento inesatto e il rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera e la diffida ex art. 1454 c.c..................................................................................................................... 43 2.4. Rapporto con la costituzione in mora: il contegno della parte inadempiente ......................... 49 3. Imputabilità e colpevolezza nell’inadempimento................................................................................ 52 4. La non reciprocità dell’inadempimento ............................................................................................ 53 4.1. Valutazione comparativa delle reciproche condotte................................................................. 55 CAPITOLO III.................................................................................................................................57 L’ATTO DI DIFFIDA......................................................................................................................57 SEZIONE I ........................................................................................................................................ 57 LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ........................................................................................... 57 1. Natura giuridica dell’atto di diffida................................................................................................ 57 2. Legittimazione attiva e passiva ....................................................................................................... 58 2.1. Diffida emessa dal rappresentante ........................................................................................... 60 www.exeoedizioni.it 4 BARCHI - La diffida ad adempiere – Sommario SEZIONE II....................................................................................................................................... 64 LA FORMA DELLA DIFFIDA .......................................................................................................... 64 1. Requisiti formali e pubblicità dell’atto di diffida............................................................................... 64 2. Il carattere recettizio dell’intimazione .............................................................................................. 67 SEZIONE III...................................................................................................................................... 70 IL CONTENUTO DELL’ATTO ........................................................................................................ 70 1. L’intimazione ad adempiere ........................................................................................................... 70 2. La monizione ............................................................................................................................... 72 SEZIONE IV...................................................................................................................................... 75 IL TERMINE EX ART. 1454 c.c. ....................................................................................................... 75 1. Analisi della disposizione di cui all’art. 1454 c.c............................................................................... 75 2. Il giudizio sulla congruità del termine assegnato ............................................................................... 76 2.1. I criteri di valutazione ............................................................................................................. 78 2.2. Il dies a quo............................................................................................................................... 80 3. La mancata indicazione del termine................................................................................................ 80 4. La proroga del termine fissato nella diffida ...................................................................................... 82 5. Il difetto dei requisiti ..................................................................................................................... 84 CAPITOLO IV.................................................................................................................................85 GLI EFFETTI EX ART. 1454 C.C....................................................................................................85 SEZIONE I ........................................................................................................................................ 85 LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO.................................................................... 85 1. Il terzo comma dell’art. 1454 c.c. .................................................................................................... 85 2. Rapporto tra la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e la risoluzione per diffida ................................ 86 3. Il giudizio di accertamento ............................................................................................................. 88 4. Il risarcimento del danno a favore della parte adempiente ................................................................. 89 SEZIONE II....................................................................................................................................... 92 LA POSIZIONE DELL’INTIMANTE................................................................................................ 92 1. La disponibilità degli effetti della diffida da parte dell’intimante ........................................................ 92 2. Revoca della diffida....................................................................................................................... 93 3. La rinuncia agli effetti della diffida ................................................................................................ 95 SEZIONE III.................................................................................................................................... 101 LA POSIZIONE DEL DESTINATARIO ......................................................................................... 101 1. Il rifiuto di adempiere.................................................................................................................. 101 2. La c.d. contro diffida ................................................................................................................... 101 www.exeoedizioni.it 5 BARCHI - La diffida ad adempiere – Sommario CAPITOLO V ................................................................................................................................ 103 CONCLUSIONI............................................................................................................................ 103 BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................. 104 www.exeoedizioni.it 6 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione CAPITOLO I INTRODUZIONE 1. Profili generali Oggetto della trattazione è la diffida ad adempiere, istituto che si colloca nell’ambito di un rimedio generale di difesa per i contraenti, qual è la risoluzione del contratto. La risolubilità del contratto, come modalità di scioglimento dello stesso, ricorre quando il programma contrattuale non è più in grado di assicurare il soddisfacimento degli interessi dei contraenti o a causa del comportamento delle parti o a causa di eventi a loro non imputabili e non prevedibili. Viene turbato il sinallagma, cioè l’equilibrio delle prestazioni, poiché si incide sul rapporto, e quindi sulla situazione giuridica che consegue alla stipula del contratto. Risulta ormai accolta l’idea della risoluzione come rimedio contrattuale1; anzi, essa rappresenta il paradigma di riferimento della categoria di matrice dottrinale dei “rimedi sinallagmatici”; emerge infatti l’idea che la risoluzione costituisca non solo un rimedio al mancato adempimento della prestazione, quanto piuttosto una forma di reazione al “malfunzionamento” del contratto2. Il codice civile, nel capo XIV del titolo II del libro IV, regolamenta separatamente tre casi di risoluzione del contratto accomunati sia sotto il profilo funzionale della eliminazione degli effetti a seguito della risoluzione sia sotto il profilo della tutela della interdipendenza delle attribuzioni corrispettive nella fase di esecuzione del contratto, ma con diversi presupposti e modalità: la risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss., sezione I), la risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1463 e ss., sezione II), la risoluzione per eccessiva onerosità (artt. 1467 e ss., sezione III)3. L’istituto oggetto di trattazione, la diffida ad adempiere, si colloca nell’ambito della prima delle tre risoluzioni che il codice civile disciplina: la risoluzione per inadempimento. La risoluzione per inadempimento è il rimedio che consente alla parte non inadempiente di sciogliersi dal rapporto contrattuale, a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza imputabile alla controparte. Fondamento di tale risoluzione è l’esigenza di tutelare l’interesse della parte 1 La risoluzione, a differenza delle altre forme di invalidazione del contratto, è rimedio che si può far valere soltanto prima che il contratto stesso sia compiutamente eseguito. 2 DELLA CASA M., Rimedi, in Trattato del contratto, a cura di Roppo, V , 2, Milano, Giuffrè, 2006, 5. 3 GAZZONI F., Manuale di diritto privato, Napoli, ESI, 2007, 1021. L’inadempimento della controparte, l’impossibilità sopravvenuta di una prestazione e l’eccessiva onerosità rompono quel vincolo di corrispettività, che unisce la prestazione alla controprestazione. www.exeoedizioni.it 7 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione adempiente a non essere più vincolata da un contratto la cui attuazione sia stata compromessa dal grave inadempimento della controparte (ad esempio, se il compratore non paga la merce venduta, al venditore conviene recuperare la merce e richiedere il risarcimento del danno costituito dal mancato guadagno anziché insistere per ottenere il pagamento del prezzo)4. Sul piano procedimentale, due sono i modi con cui nella pratica i contraenti attuano la risoluzione per inadempimento della controparte, a seconda che sia necessaria o meno una sentenza: si perviene alla risoluzione o tramite la pronuncia del giudice adito o per atto di parte. Si parla così rispettivamente di risoluzione giudiziale e risoluzione di diritto (o stragiudiziale): il sistema del nostro ordinamento si caratterizza per l’alternativa offerta in generale al creditore tra questi due differenti rimedi. Di regola la risoluzione per inadempimento ha luogo mediante l’azione dell’art. 1453 c.c., ma il suo esercizio richiede tempo notevole, in quanto rimedio giudiziale e in quanto le sorti della controversia dipenderanno dal convincimento che il giudice si formerà sulla gravità dell’inadempimento. Così, la legge consente che le lungaggini del processo di risoluzione possano essere evitate conferendo alla parte insoddisfatta un diritto potestativo di risoluzione, che si esplica utilizzando il mezzo della risoluzione stragiudiziale, senza che ci sia bisogno della pronuncia giudiziale, la quale, quindi, se successivamente richiesta, potrà servire solo ai fini dell’accertamento della risoluzione5. 2. L’istituto della diffida ad adempiere Proprio quest’ultima considerazione permette di pervenire ad esaminare in modo particolare la risoluzione del contratto tramite diffida. In termini generali una diffida (qualsiasi genere di diffida) è l’intimazione rivolta ad un soggetto di astenersi da un determinato comportamento o di esplicare una determinata attività, con l’avvertimento delle possibili conseguenze dell’inosservanza dell’intimazione6. Di regola essa trova la propria giustificazione nell’obbligo giuridico dell’intimato, il quale viene così formalmente chiamato alla 4 BIANCA C.M., Diritto civile, 5, in La responsabilità, Milano, 1994, 259. Ormai sono abbandonate le teorie soggettive che ravvisano il fondamento del rimedio in una tacita condizione risolutiva, ed è allora stata accolta in dottrina la teoria del turbamento del sinallagma come fondamento della risoluzione (v., tra gli altri, SCOGNAMIGLIO R. Contratti in generale, in Trattato Grosso - Santoro - Passarelli, 1961, 269). Secondo un’altra teoria la risoluzione costituirebbe una sanzione contro il debitore (AULETTA G., La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 147). 5 MOSCO L., La risoluzione per inadempimento, Napoli, Jovene, 145; BIANCA C.M., op. cit., 261. Questo sistema binario si distacca sia dal sistema esclusivo della risoluzione giudiziale adottato nel diritto francese, e che vigeva nel nostro diritto sotto il vecchio codice all’art. 1165, sia dal sistema esclusivo della risoluzione volontaria che si riscontra in Germania e nei paesi di Common Law. 6 CIACCIO E., voce Diffida (in generale), in Enc. dir., XII, Milano, Giuffrè, 1964, 507. www.exeoedizioni.it 8 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione sua osservanza. Talvolta la diffida è l’espressione stessa di un comando concreto, emanato in base al potere giuridico inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica o privata. In base al disposto dell’art. 1454 c.c., quando parliamo di diffida in senso civilistico, ci riferiamo al fatto che «alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto». Al secondo comma dell’art. 1454 c.c. è precisato che «il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore». Infine, il terzo comma mette in luce l’effetto che ne consegue: «decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto». La diffida, quindi, si identifica con la manifestazione unilaterale di volontà diretta a realizzare un determinato assetto di interessi, che riguarda il diffidante e il diffidato. L’avvertimento e la modifica automatica del rapporto, per inosservanza della diffida, permettono ai protagonisti della vicenda, diffidante e diffidato, di decidere il da farsi, di assumere le proprie responsabilità 7. Mediante la diffida il contraente più diligente (rectius “non inadempiente”) può conseguire la prestazione dovuta ed ottenere la conservazione del vincolo contrattuale se il debitore si adegua agli impegni pattuiti, oppure, trascorso invano il termine assegnato al debitore, ottenere la risoluzione ipso iure del vincolo. La diffida rappresenta lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione della parte non inadempiente tutte le volte in cui il contratto stesso non contenga alcuna pattuizione in proposito (quale la clausola risolutiva espressa), affinché questa possa ottenere una rapida risoluzione automatica del contratto, a fronte dell’inadempimento di non scarsa importanza dell’altro contraente che si protragga oltre il congruo termine stabilito nella monizione: si attribuisce in sostanza alla parte non inadempiente il potere, anzi un diritto potestativo ex lege, di provocare unilateralmente lo scioglimento del rapporto, senza ricorrere al giudice. In questo senso la risoluzione mediante diffida ad adempiere può essere considerata un rimedio generale e comunque alternativo alla domanda giudiziale8. Il fondamento economico delle reciproche attribuzioni patrimoniali previste dal contratto non è viziato ab origine, ma si altera a seguito di un fatto, l’inesatta o mancata esecuzione della prestazione, che priva di causa giustificatrice l’attribuzione stessa9. 7 PALEOLOGO G., voce Diffida, in Enc. giur., X, Roma, 1988, 1. NATOLI U., voce Diffida ad adempiere, in Enc. dir., XII, Milano 1964, 508; CARRESI F., Il contratto, in Tratt. Dir. civ. comm., diretto da Cicu e Messineo, XXI, 2, Milano, 1987, 917; PALMIERI D., La risoluzione per inadempimento nella giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 1994, 260; Cass., 16 giugno 1976, n. 2275, in Giur. It. Mass., 1976, 590. 9 BIGLIAZZI GERI L., Della risoluzione per inadempimento, artt. 1460-1462, in Commentario al codice civile, a cura di Scialoja e Branca, libro IV Delle Obbligazioni, II, Bologna - Roma, Zanichelli, 1988, 92. 8 www.exeoedizioni.it 9 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione La diffida ad adempiere è dunque una dichiarazione unilaterale a carattere recettizio e di natura negoziale, il cui contenuto deve necessariamente prevedere: l’intimazione all’adempimento, la determinazione del termine congruo entro il quale l’esecuzione della prestazione deve avvenire, l’avvertenza dell’effetto risolutivo per il caso di protratto inadempimento dopo il periodo di tempo concesso (c.d. monizione)10: con la diffida, il contraente introduce una nuova possibilità di sbocco nel rapporto, la risoluzione del contratto, che si profila come una possibile vicenda di quel rapporto. L’altra prospettiva è quella di salvare il rapporto contrattuale per l’ipotesi che il debitore, cedendo allo stimolo della diffida, si decida ad adempiere11. L’istituto in esame apparentemente di semplice e sicura applicazione, rivela in realtà alcune problematiche sia a livello pratico sia a livello sistematico di non poco interesse nella quotidianità dei traffici commerciali. L’attenzione dovrà rivolgersi proprio verso i profili strutturali o formali, al tipo di inadempienza necessaria per realizzare l’intimato effetto risolutivo, o ancora a quando un termine possa definirsi congruo. Prima di procedere in tal senso, è opportuno dare conto dell’origine storica di tale strumento giuridico, risalendo nel tempo per vedere come era collocato prima che il codice civile intervenisse con la sua attuale sistemazione ex art. 1454 c.c.. 3. Origine storica della diffida ad adempiere L’introduzione nell’ordinamento italiano dell’istituto in esame risale all’adozione del codice civile del 1942, che ha così reso disponibile un rimedio risolutivo automatico, apprestando uno strumento più rapido ed efficace dell’ordinaria risoluzione giudiziale per ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale, che lega i due contraenti 12. I precedenti normativi dell’istituto sono controversi, anche se la discendenza dell’istituto dall’art. 67 cod. comm. del 1882 e dall’art. 307, secondo comma, del progetto D’Amelio del codice di commercio del 1925 appare per molti la conclusione più sicura, stante l’attuale configurazione della fattispecie13. 10 Cass., 27 dicembre 1957, n. 4767, in Gius. civ., 1958, I, 461; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1203, in Arch. civ., 1986, 745. 11 SCOGNAMIGLIO R., Contratti in generale, cit., 270; VERDERA SERVER R., Inadempimento e risoluzione del contratto, Pd, Cedam, 1994, 260. 12 ARAGONA F., In tema di diffida ad adempiere, in Dir. Giur., 1959, 441. 13 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, sub art. 1454, tomo I, Bologna - Roma, 1990, 434; PISCIOTTA G., La risoluzione per inadempimento, Milano, Giuffrè, 2000, 179. Inoltre il progetto D’Amelio prevedeva la risoluzione come conseguenza automatica dell’inutile decorso del termine stabilito dal creditore per l’adempimento senza che, fosse necessaria la minaccia dell’effetto risolutivo. www.exeoedizioni.it 10 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione Infatti, se si vuole risalire più indietro nel tempo per individuare la precisa origine della disposizione in commento14, la dottrina dominante la ravvisa proprio nella disciplina del primo comma dell’art. 67 cod. comm. che prevedeva la risoluzione automatica della vendita commerciale di cose mobili mediante l’offerta, nei modi usati in commercio, della cosa venduta o del pagamento del prezzo antecedentemente alla scadenza del termine, nel caso in cui la controparte si rendesse inadempiente. L’accostamento tra la fattispecie disciplinata dall’art. 67 del Codice di Commercio del 1882 e lo strumento dell’attuale diffida ex art. 1454 c.c. risulta proprio da quello che era il nucleo centrale della fattispecie risolutiva: l’iniziativa dell’offerta a provare la possibilità dell’adempimento e lo stimolo a questo da parte della controparte. Tramite l’offerta, in materia commerciale, il venditore - commerciante dava, anzitutto, la prova dell’esistenza della cosa presso di lui, per potersi poi avvalere della risoluzione: nel sistema dell’art. 67 la risoluzione di diritto era di fatto una misura in favore della parte che si dimostrava pronta ad adempiere di fronte all’inadempimento della controparte. Il mezzo della diffida si ritiene di conseguenza ispirato dalle snelle modalità dell’offerta, ossia per la sufficienza di una semplice intimazione, scritta o orale, a ricevere o a ritirare la merce. E ancora a favore del legame tra il codice civile e il codice di commercio rileva proprio il dato che all’offerta era riconosciuto anche il significato di invito ad adempiere con la minaccia della risoluzione di diritto 15. L’introduzione della diffida ad adempiere va così a collocarsi nel quadro dell’ampliamento delle ipotesi di risoluzione di diritto, in un assetto in cui l’atto di scambio assume un’importanza più accentuata e le incertezze della risoluzione giudiziale ostacolano la mobilità delle risorse, e dove è di particolare interesse poter contare in ogni momento sulla disponibilità di una merce o di altro bene 14 Aspetto rilevante proprio per rendere evidente quanto sia più vasto il campo di operatività dell’attuale art. 1454 c.c., e ancor prima per cogliere come l’istituto costituisce il frutto del lento travaglio del sistema della risoluzione. 15 SMIROLDO A., Profili della risoluzione per inadempimento, Milano, 1982, 76. Ai fini dell’accostamento suddetto, l’art. 60 del progetto preliminare del Codice di commercio del 1872, che precede l’art. 67 cod. comm., prevedeva la risoluzione di diritto per il caso in cui una delle parti chiedesse l’adempimento, offrendo la prestazione prima della scadenza e la parte intimata non adempisse nel termine fissato. Quindi l’autore nega sia che le origini della diffida siano ricollegate all’influenza di legislazioni straniere sia la tesi che ricollega la diffida dell’art. 307, secondo comma, del progetto D’Amelio all’onere dell’avviso per la risoluzione giudiziale previsto dall’art. 437, secondo comma, del precedente progetto Vivante e cioè all’atto di costituzione in mora (tale comma prevedeva che «La parte che intende valersi del diritto di risoluzione deve farne giungere notizia all’altro contraente, almeno tre giorni prima di proporne la domanda giudiziale, salvo i termini maggiori introdotti dagli usi per speciali contrattazioni»). Molti (ENRIETTI E., Della risoluzione del contratto, in Commentario D’Amelio e Finzi, Firenze, 1940, sub art. 1454, 818; MOSCO L., op. cit., 149) ritenevano che l’introduzione dell’istituto della diffida nel codice civile derivasse dall’influenza del § 326 BGB e dall’art. 107 ZGB. Durante i lavori preparatori del codice del 1942, GIORGIANNI M. (Osservazioni e proposte sulla seconda edizione del progetto del libro quarto, Roma, 1941, 401) approvava la nuova norma sulla diffida ed evidenziava la svalutazione che ne sarebbe conseguita per la risoluzione del contratto ope judicis. www.exeoedizioni.it 11 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione che era oggetto della prestazione pattuita 16. La diffida ad adempiere, e in generale l’allargamento delle ipotesi di risoluzione di diritto, ha rappresentato uno dei punti di emersione del «processo di commercializzazione del diritto privato»17. La finalità della diffida, quella cioè di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale se l’interesse perseguito con esso viene meno in conseguenza del mancato adempimento, è delineata già nella relazione del Guardasigilli al progetto ministeriale per il nuovo codice civile: «(…) il creditore, per ottenere l’effetto della risoluzione del contratto, non deve di necessità agire giudizialmente. Ho previsto nell’art. 253 una forma di risoluzione per autorità del creditore che, senza negare al debitore la tutela giudiziaria, mi è sembrato raggiunga speditamente l’effetto che sarebbe prodotto dalla pronuncia giudiziaria (…). La diffida deve contenere la dichiarazione che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, il contratto si intenderà senz’altro risolto. L’utilità di questa forma sta nel fatto che essa consente di determinare senza indugi la posizione delle parti in confronto del contratto non adempiuto. (…) L’unilateralità della dichiarazione non deve impressionare. Il controllo del giudice non mancherà; ma sarà soltanto eventuale e posteriore, come nel caso di clausola risolutiva. Il giudice, ove sorga contestazione, accerterà l’avvenuta risoluzione, e perciò non potrà più accordare alcuna dilazione per l’adempimento»18. Gli artt. 253 e 25419 del progetto preliminare del Libro delle Obbligazioni prevedevano che il contratto dovesse considerarsi risolto nel caso di mancato adempimento entro il termine non inferiore a trenta giorni, intimato con la previsione della risoluzione per mezzo di ufficiale giudiziario, ovvero entro il termine di dilazione concesso nei casi di ritardo dal giudice adito per la risoluzione. Le due norme vennero fuse nell’art. 293 del Libro delle Obbligazioni, corrispondente all’attuale art. 1454 c.c., salvo modifiche formali (essendosi ridotto a metà il termine previsto per l’intimazione di adempimento ed essendosi soppressa la necessità di servirsi dell’ufficiale giudiziario). L’istituto da esse disciplinato derivava direttamente dall’art. 307, secondo comma20, del progetto 16 VERDERA SERVER R., op. cit., 260; MOSCO L., op. cit., 146. SMIROLDO A., op. cit., 78. 18 LOZUPONE R., La diffida ad adempiere, Milano, Giuffrè, 2007, 10. 19 L’art. 253 disponeva: «Alla parte inadempiente l’altra può anche intimare con atto di ufficiale giudiziario l’adempimento in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto». Il secondo comma disponeva: «Il termine suddetto non può essere inferiore a trenta giorni, salva diversa determinazione risultante dalle pattuizioni delle parti o dalla natura del contratto». E l’art. 254: «Scaduto il termine indicato negli artt. 251, ultimo comma e 253 senza che sia stato adempiuto il contratto, questo s’intende senz’altro risoluto». Il termine di cui all’art. 251, ultimo comma, riguardava la dilazione concessa dal giudice nei casi di ritardo. 20 Dopo aver previsto al primo comma l’operatività di diritto della scadenza del termine essenziale, statuiva: «In ogni altro caso, se una delle parti non adempie la sua obbligazione, l’altra, che non sia inadempiente, può fissare un congruo termine per l’adempimento, alla scadenza del quale, il contratto s’intenderà risoluto. In ambedue i casi è salvo il risarcimento dei danni». 17 www.exeoedizioni.it 12 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione D’Amelio del Codice di commercio del 1925, la cui normativa generale prevista per le obbligazioni commerciali veniva inserita nel Libro delle Obbligazioni. 4. La funzione dell’istituto Una volta delineata la struttura e gli effetti in generale della diffida ad adempiere, occorre esaminarne la funzione. Si è evidenziato che con la risoluzione per diffida si assiste allo scioglimento del vincolo obbligatorio in conseguenza di un’alterazione dell’originario equilibrio tra le reciproche attribuzioni patrimoniali previste dal contratto e che la reazione difensiva del diffidante risulta giustificata, dal punto di vista giuridico, dal venir meno del suo interesse sostanziale al mantenimento in vita del vincolo. Può, tuttavia, essere svolta da tale istituto anche una funzione di coazione all’adempimento, sotto la minaccia dello scioglimento del rapporto 21, che raggiungerebbe il suo scopo ove venisse accolto dal debitore l’invito ad adempiere22. La giurisprudenza evidenzia come la ratio della norma in commento sia quella di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del contratto, ma, nel contempo tende a trascurare la capacità della diffida di sollecitare il debitore ad adeguare il proprio contegno ai parametri contrattuali, limitandosi invece a sottolineare la maggiore rapidità del rimedio stragiudiziale rispetto a quello ex art. 1453 c.c., affinché il contraente adempiente non resti vincolato all’altro fino alla pronuncia del giudice e possa provvedere con altri alla realizzazione del suo interesse negoziale. La giurisprudenza esalta, infatti, anche il carattere probatorio di tale atto, nella prospettiva di un suo successivo utilizzo in sede giurisdizionale sia in ordine all’eventuale giudizio di accertamento sia in ordine alla richiesta di risarcimento del danno. Il silenzio della parte inadempiente viene visto come un fatto che può assurgere ad elemento di prova dell’illegittimo contegno della parte nei cui confronti si invoca, utilizzabile nell’eventuale successivo giudizio per riversare su di questa la responsabilità e le conseguenze dell’inadempimento23. 21 BASINI G.F., Risoluzione del contratto e sanzione dell’inadempiente, Milano, Giuffrè, 2001, 173; MOSCO L., op. cit., 188. Per l’autore l’istituto della diffida ad adempiere contempla sia la possibilità, per il creditore, già insoddisfatto in conseguenza di un primo ritardo, di minacciare la risoluzione, quale conseguenza negativa che colpirà il debitore che restasse ancora inadempiente, sia conferma, che, nell’idea del legislatore, la prima forma di tutela offerta al creditore dalla disciplina della risoluzione per inadempimento, non è lo scioglimento del contratto, ma è la possibilità di minacciare tale scioglimento, allo scopo di ottenere l’adempimento. 22 LOZUPONE R., op. cit., 17. 23 Cass., 9 settembre 1998, n. 8910, in Giur. It., 1999, 946; Cass., 8 agosto 1978, n. 3851, in Rep. Foro It., voce Contratto in genere, 1978, 260; Cass., 3 giugno 1978, n. 2785, in Rep. Foro It., voce Prova civile in www.exeoedizioni.it 13 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione Secondo alcune visioni dottrinali la diffida ha lo scopo principale di rimettere in termini il debitore fino alla data assegnata dal diffidante, esprimendo in tal modo una forma di tutela verso il debitore, che da un lato viene avvertito dell’intenzione della controparte di volersi liberare dal vincolo contrattuale e dall’altro può mantenere in vita un rapporto, magari utile anche per lui, conformandosi ai vincoli posti dal programma contrattuale. In questo modo verrebbe ad attuarsi un compromesso tra l’esigenza di conservazione del rapporto ove questo mantenga un’utilità per le parti e quella di scioglimento dello stesso nell’ipotesi in cui tale utilità non sussista più 24. Solo se il contegno negligente del diffidato persiste, viene meno la conservazione del contatto, ossia di tutti i suoi effetti caratteristici e qualificanti, e il diffidante, per non disperdere tempo e denaro in via giudiziale, otterrà la risoluzione ipso iure: ed è qui che la diffida ad adempiere evidenzia tutta la sua utilità pratica. A termine di questa prima disamina dell’istituto si può concludere come esso sia un agile strumento offerto dal codice civile per liberarsi dal vincolo negoziale, come esso sia una forma di autotutela privata esplicante un effetto risolutivo. Anche se a primo impatto la funzione della diffida sembrerebbe quella di rendere il creditore arbitro della sorte del rapporto25, in grado di determinare con la sua “autorità” lo scioglimento del rapporto stesso, il potere del creditore risulta bilanciato dalla possibilità per la parte inadempiente di attivare sempre il controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza dei presupposti per la risoluzione, e, dunque, sulla correttezza dei poteri esercitati dal diffidante, senza essere così privata delle garanzie e protezioni assicuratele dal processo26. Si afferma che, da un’attenta analisi delle disposizioni dettate in tema di risoluzione per inadempimento, l’effetto risolutivo non rimane nella piena disponibilità dell’intimante - con la conseguente soggezione del diffidato evidenziando, al contrario, che anche la posizione dell’inadempiente è oggetto di considerazione normativa. In tal modo si tutela sia l’interesse dell’inadempiente a non restare indefinitamente esposto all’arbitrio del suo creditore, sia quello generale a che le risorse, coinvolte nel rapporto contrattuale, siano reimmesse nella circolazione economica27. Il decorso del tempo fra la ricezione della dichiarazione da parte del debitore e il prodursi dell’effetto risolutivo non opera alcuna frattura del nesso causale genere, 1978, 35. 24 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 434; SCOGNAMIGLIO C., Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell’intimante (nota a sent. Cass., 18 maggio 1987, n. 4535), in Giur. It., 1988, I, 451, secondo l’autore sembra difficile, quindi, ravvisare nella diffida ad adempiere un’espressione del favor dell’ordinamento per la risoluzione piuttosto che per la conservazione del contratto. 25 NATOLI U., op. cit., 509. 26 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 433; LOZUPONE R., op. cit., 11. 27 SCOGNAMIGLIO C., Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell’intimante, cit., 453. www.exeoedizioni.it 14 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. I – Introduzione intercorrente fra la dichiarazione e la risoluzione, ma accorda al debitore un’ulteriore chance, evitando che quest’ultimo rimanga sorpreso da effetti risolutivi immediati 28. §§§ 28 MOSCO L., op. cit., 149. www.exeoedizioni.it 15 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione CAPITOLO II IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 1454 c.c. SEZIONE I LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI 1. I contratti sinallagmatici La funzione svolta dalla diffida ad adempiere rende questo istituto applicabile ai contratti sinallagmatici, cioè ai contratti con prestazioni corrispettive, bilaterali (art. 1453 c.c. che espressamente si riferisce a tale tipologia di contratti), oppure plurilaterali (art. 1459 c.c., che richiama l’art. 1420 c.c.). Nei contratti a prestazioni corrispettive sorgono contemporaneamente nell’una e nell’altra parte obblighi e diritti a prestazioni reciproche, collegate tra loro da un rapporto di interdipendenza (come ad esempio nel contratto di compravendita ove il venditore è contemporaneamente creditore e debitore, infatti ha diritto al prezzo, ma ha pure gli obblighi relativi alla consegna, o ancora nel contratto di locazione). Gli altri contratti (ad esempio la donazione, il deposito gratuito) sono detti unilaterali, o con prestazioni di una sola parte. Gli eventi che giustificano l’esperimento del rimedio della risoluzione determinano un malfunzionamento del contratto, poiché perturbano il rapporto contrattuale, il “sinallagma”, a danno di uno dei contraenti: viene così lesa la corrispettività fra prestazione e controprestazione29. Si distingue, correntemente, fra sinallagma genetico e funzionale. Con la prima espressione, si vuole esprimere l’interdipendenza iniziale delle prestazioni, nel senso che l’impossibilità iniziale dell’una rende non dovuta l’altra. Con la seconda si vuole contrassegnare, invece, l’interdipendenza delle prestazioni nello svolgimento del rapporto, che sta alla base, in particolare, degli istituti della risoluzione per inadempimento. Se si guardasse il solo sinallagma genetico, le due obbligazioni che sorgono dal contratto si priverebbero del reciproco legame, e ciascuna vivrebbe con le proprie vicende in modo indipendente dall’altra. La letteratura sottolinea come la sfera di operatività dell’art. 1454 c.c. sia oggi molto più ampia di quanto non fosse quella dell’art. 67 cod. comm. dettata solo per la compravendita di cose mobili: non vi è perciò nell’ordinamento odierno alcuna limitazione dal punto di vista del bene oggetto del contratto, sia esso mobiliare o immobiliare o un facere. Di qui, allora, l’immediata riferibilità a ogni 29 TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, Padova, Cedam, 2007, 702; ROPPO V., Il contratto, in Trattato di diritto privato Iudica - Zatti, 2001, 942. www.exeoedizioni.it 16 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione contratto di scambio. Si può dunque ricorrere alla diffida anche per risolvere rapporti ove una delle prestazioni sia costituita dal trasferimento della proprietà ovvero di un diritto reale o personale su un bene immobile30. Proprio dalla logica traslativa che caratterizza i contratti a prestazioni corrispettive e da questa evoluzione che ha caratterizzato il campo di applicazione del rimedio stragiudiziale in esame, l’uso dell’espressione “diffida ad adempiere”, richiede una breve osservazione a proposito del verbo “adempiere”. Nella prassi commerciale, ma, soprattutto, nella disamina delle decisioni giurisprudenziali, viene fatto rifermento al contratto di compravendita, ovverosia a quel contratto che si caratterizza per essere il principale e più frequente strumento di scambio, tipicamente consensuale e ad efficacia reale: i suoi elementi essenziali sono, da un lato, il trasferimento di un diritto, dal venditore al compratore, dall’altro, l’obbligazione corrispettiva del compratore di pagare al venditore un prezzo. E con riferimento a tali caratteri della vendita si palesa sensato l’utilizzo del verbo “adempiere”, che una parte può intimare all’altra inadempiente, all’esecuzione della prestazione. Invece, in altre tipologie contrattuali, magari meno citate della vendita, ma che inevitabilmente condizionano i traffici commerciali, si dovrebbe più che altro fare un’intimazione a “correggere” le inesattezze, le irregolarità che inficiano la prestazione, poiché si tratta di contratti che si caratterizzano al loro interno per tutta una serie di singole prestazioni (che non si esauriscono nel binomio consegna-pagamento), aventi ognuna una certa rilevanza. Ci si può riferire ad esempio alle obbligazione di fare (che si distinguono al loro interno tra quelle di natura intellettuale - si pensi al contratto d’opera intellettuale (art. 2237 c.c.), qual è quello tipico dell’avvocato - e quelle di natura materiale - si pensi, per esempio, a un servizio di catering richiesto ad un convegno -), o ai contratti di durata (a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita), in cui il tempo gioca un ruolo essenziale (si pensi al contratto di somministrazione). nel concreto può sorgere, di conseguenza, il dubbio se appaia più opportuno ricorrere alle previsioni speciali previste per ogni singola tipologia contrattuale (che spesso prevede il rimedio del recesso, magari qualificato dal requisito della giusta causa), o a quello della diffida ad adempiere, che risulta, invece, automaticamente applicabile al contratto di compravendita. Nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive non va dimenticata quella situazione che spesso precede la conclusione del contratto: questa è, infatti, preceduta da una serie di trattative tra le future parti. Tra le varie fattispecie, importante e frequente è la formazione di un vero contratto obbligatorio, che ha come oggetto l’obbligo di un futuro contrahere: il c.d. contratto preliminare. Le parti ne fanno uso quando hanno interesse a vincolarsi l’una verso l’altra, e 30 Nella legislazione abrogata, allorché si trattava di beni immobili, per la risoluzione era indispensabile o un nuovo accordo risolutivo o il ricorso al giudice, essendo altresì necessaria la trascrizione del contratto di risoluzione o della domanda (e della pronuncia) giudiziale, S MIROLDO A., op. cit., 102. www.exeoedizioni.it 17 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione intendono formare in modo vincolante i termini dell’affare, senza tuttavia arrivare alla conclusione del contratto: per esempio se le parti sono d’accordo su alcuni punti essenziali, ma non su aspetti secondari, o se si vuole accertare il diritto del dante causa o la libertà da vincoli o se non si è ancora precisato l’oggetto, ecc... Le parti addivengono così alla conclusione del preliminare, con il quale assumono l’una verso l’altra l’obbligo di stipulare, entro un dato temine, il contratto definitivo. Il codice commina la nullità per il caso di preliminare avente forma diversa da quella che la legge prescrive per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.), dato che l’impegno a concludere l’affare nasce infatti con il preliminare. Inoltre, il legislatore non si è dimenticato di prevedere uno strumento di tutela nel caso di inosservanza dell’obbligo assunto nel contratto preliminare: per cui, se una delle parti non adempie all’obbligo e si rifiuta di stipulare il contratto definitivo, l’altra parte può rivolgersi al giudice e chiedere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.). Risulta consolidato che, proprio per effetto di una costante giurisprudenza, la diffida ad adempiere può essere giustamente esperita anche per chiedere l’adempimento di un contratto preliminare. Questi rimedi codicistici (artt. 2932 e 1454 c.c.) ben convivono tra di loro, infatti, «la diffida ad adempiere, costituente una facoltà e non già un onere della parte adempiente, ha la solo funzione di determinare lo scioglimento di diritto del rapporto, sicché in caso di contratto preliminare, non condiziona in alcun modo l’esercizio dell’azione prevista dall’art. 2932 c.c., intesa ad ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto promesso (e non stipulato) » 31. Il giudice di legittimità ha anche sottolineato la rilevanza che il comportamento secondo buona fede deve avere nell’esecuzione del preliminare, per cui la risoluzione ipso iure del preliminare non può conseguire all’infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida per adempiere all’obbligo di stipulare il contratto definitivo se l’intimante non ha ottemperato ai doveri di collaborazione (nella specie è stata cassata con rinvio la sentenza d’appello, secondo cui la diffida avrebbe dovuto indicare non solo il termine perentorio per la conclusione del definitivo, ma anche il giorno, l’ora, il luogo della stipula del definitivo, laddove, secondo buona fede, tali determinazioni spettavano alla parte intimata promissario acquirente -, quale corollario della facoltà di scelta del notaio rogante, già esercitata in sede di conclusione del contratto preliminare)32. La sentenza in esame ha il pregio di individuare, in modo puntuale, i requisiti di validità dell’atto di diffida ad adempiere, distinguendolo dagli oneri, intimamente connessi all’esecuzione del contratto, il cui assolvimento da parte del diffidante è presupposto necessario affinché possono validamente esplicarsi gli effetti 31 32 Cass., 6 giugno 1983, n. 3854, in Rep. Foro It., 1983, voce Contratto in genere, n. 269. Cass., sez. II, 9 settembre 1998, n. 8910, in Foro It., 1998, I, 3136. www.exeoedizioni.it 18 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione risolutivi ad essa collegati. L’iter logico rinvenibile nella motivazione della pronuncia in oggetto conferma proprio quello che si è detto in precedenza circa la funzione della diffida: la sua esigenza di fissare con chiarezza la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del contratto. Da tale sentenza si deduce bene il carattere della reciprocità dell’adempimento delle prestazioni derivanti dall’accordo; l’indagine circa l’adempimento delle controprestazioni a carico del diffidante viene condotta in relazione agli effetti che scaturiscono dalla conclusione del contratto preliminare, individuabili da un lato nell’obbligo di prestare il proprio consenso alla stipula dell’atto pubblico, dall’altro nel dovere di collaborare alla sua esecuzione. Va, inoltre, segnalata una recente decisione che sottolinea come, in tema di preliminare di vendita di cosa altrui, il rapporto giuridico rimane giustamente sempre tra gli originari promittenti, ovvero il promittente venditore ed il promittente acquirente, anche ove si fosse pattuito che il contratto definitivo sarebbe stato stipulato tra il soggetto proprietario ed i promittente acquirente; se il proprietario effettivo aderisce a tale preliminare di vendita del suo bene effettuato dal promittente alienante, egli non avrà obblighi diretti verso il promittente acquirente, ma solo verso il promittente alienante. Il promittente acquirente non potrà effettuare una diffida ex art. 1454 c.c. o un’intimazione al terzo proprietario, ma sarà il promittente alienante che potrà esperire nei confronti dell’effettivo proprietario i rimedi di legge, se quest’ultimo non vuole prestare il suo consenso al trasferimento del bene33. La stessa estensione dell’istituto ex art 1454 c.c. si ha verso il preliminare di preliminare considerato dalle più recenti decisioni un procedimento di formazione progressiva del contratto: il preliminare di preliminare indica infatti «i soli elementi strettamente essenziali alla stipulanda vendita», cui dovrebbe seguire il preliminare in senso proprio, che ne «puntualizzi dettagliatamente e con precisione tutti gli elementi» 34. A conclusioni opposte pervenivano precedenti pronunce perché ravvisavano nel preliminare di preliminare l’assenza di una causa - di una funzione tipica economica meritevole di tutela secondo i principi dell’ordinamento giuridico 35. Da queste ulteriori precisazioni non può che ritenersi indiscutibile il fatto che l’ambito operativo dell’istituto in esame includa tutti i contratti a prestazioni corrispettive, senza limitazioni, quando l’obbligazione inadempiuta sia rilevante nell’economia dell’affare (come risulta peraltro condiviso da parte della dottrina passata, anche se in via minoritaria 36, ma soprattutto da parte di posizioni più 33 Cass., 27 novembre 2001, n. 15035, in Nuova Giur. civ., 2002, I, 599; Cass., sez. II, 1 luglio 2004, n. 12004, in Guida al diritto, 2004, fasc. 29, 57. 34 Trib. Napoli, 28 febbraio 1995, in Dir. Giur., 1995, 463; SICCHIERO G., La risoluzione per inadempimento, in Commentario Schlesinger, sub art. 1454, Milano, Giuffrè, 2007, 504. 35 Trib. Napoli, 21 febbraio 1985, in Dir. Giur., 1985, 725; Trib. Napoli, 21 novembre 1982, in Gius. civ., 1983, 283. 36 SMIROLDO A., op. cit.; MOSCO L. op. cit., 145, che sosteneva come l’ambito elettivo di operatività della www.exeoedizioni.it 19 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione recenti37), proprio come avverrebbe se la parte adempiente decidesse, invece, di domandare la risoluzione giudiziale. 2. I contratti a titolo gratuito e la donazione Anzitutto viene da chiedersi se il contraente non inadempiente possa avvalersi della diffida ad adempiere anche nel caso dei contratti a titolo gratuito. In tal senso si può analizzare la situazione caratterizzata da un contratto a titolo gratuito per inadempimento del beneficiario che non esegue gli obblighi a suo carico, che, pur a carattere accessorio o strumentale38, assumono rilievo determinante per l’esecuzione della prestazione: ad esempio, se nel mandato gratuito il mandante non somministri al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto, così violando la previsione dell’art. 1719 c.c., può il mandatario utilizzare il rimedio ex art. 1454 c.c.? Autorevole dottrina ritiene possibile l’utilizzo anche in tale caso del rimedio stragiudiziale in commento, motivando che, a fronte dell’inadempimento da parte del beneficiario di obblighi di carattere accessorio o strumentale aventi rilievo determinante, vada in ogni caso garantita la tutela dell’interesse dell’altra parte a liberarsi da un vincolo contrattuale violato39. La disciplina della risoluzione, sia essa giudiziale o stragiudiziale, postula come presupposto la violazione dell’interesse patrimoniale della parte non inadempiente (art. 1455 c.c.), che però nei contratti a titolo gratuito non sussiste negli stessi termini. Tale interesse patrimoniale si giustifica sulla base di un reciproco impegno, della più volte menzionata logica dello scambio, ovverosia di un sacrificio posto a carico di entrambi i contraenti, e che costituisce la ragione dell’obbligo di eseguire la propria prestazione. Non esiste invece qualcosa di simile in capo al soggetto tenuto alla prestazione gratuita, non avendo egli nulla da pretendere in cambio di ciò che offre gratuitamente, e non potendo obbligare il beneficiario a ricevere la prestazione contro la propria volontà. I comportamenti che gravano sul contraente che voglia ricevere la prestazione diffida era da individuarsi nei contratti commerciali, posto che in un contesto mercantile, ove lo scambio ha un’importanza accentuata, risulterebbe maggiore l’esigenza dei contraenti di recuperare la disponibilità delle proprie merci. Preso atto che l’istituto in esame ricorre spesso tra gli operatori professionali, non va tuttavia tracciato, secondo altri autori (vedi tra gli altri LOZUPONE R., op. cit., 23), un rigido confine tra le categorie dei contraenti che possono avvalersi del rimedio dell’art. 1454 c.c. 37 SICCHIERO G., op. cit.; LOZUPONE R., op. cit.; MAIORCA S., Il contratto. Profili della disciplina generale, Torino, Giappichelli, 1996. 38 Nei contratti a prestazioni corrispettive è comunemente riconosciuto che anche la violazione di obblighi accessori può avere importanza determinante. 39 BIANCA C.M., op. cit., 264. www.exeoedizioni.it 20 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione gratuita sono quelli propri di colui che li pone in essere se voglia ottenere un vantaggio, perciò se il mandante non somministra i mezzi, il mandatario non eseguirà la prestazione, o ancora se il cliente dell’albergo, che attende il bus per essere trasportato gratuitamente all’aeroporto, non si presenta alla partenza del bus, non verrà ovviamente trasportato a destinazione40. Inoltre, allorché in un contratto gratuito vi sia un termine per l’esecuzione, il beneficiato può attendere l’ultimo momento utile per dar seguito all’onere che è a suo carico, senza che prima di quel momento la controparte possa lamentarsi per una qualche lesione ad un suo interesse patrimoniale per ottenere lo scioglimento del contratto. Quindi, il mandante può somministrare i mezzi occorrenti entro il termine, ma il mandatario non potrà pretendere che ciò avvenga entro un determinato termine ove non sia stato concordato prima: il mandante potrà decidere di non somministrare i mezzi occorrenti e di rendere impossibile l’esecuzione del mandato, se nulla fu pattuito. Semmai, il soggetto obbligato vanta l’interesse a non rimanere vincolato in eterno, poiché la sopravvivenza di un contratto, in cui non è messo in condizione di adempiere, comporterebbe un suo sacrificio a mantenere la propria disponibilità alla sua esecuzione. Alla luce di tutte queste premesse, deve ritenersi consentito il recesso a tutela dell’interesse della parte delusa, ma non perché vi sia un grave inadempimento di cui all’art. 1455 c.c., ma perché non si può rimanere obbligati senza limiti temporali ad un contratto a titolo gratuito in cui i mezzi di esecuzione non sono stati somministrati 41. Quindi, se il mandatario non riceve i mezzi per l’adempimento del mandato gratuito sarà tutelato da altri mezzi di protezione, quali il diritto di recedere dal contratto (art. 1727 c.c. che consente al mandatario di esercitare il diritto di recesso dal mandato per giusta causa42), diversi dal mezzo risolutivo, sia perché non siamo in presenza di un contratto di scambio, di un rapporto sinallagmatico, che vincoli il mandante all’adempimento, sia perché il requisito della gravità dell’inadempimento non può imporsi anche ai rapporti nei quali il sacrificio di un contraente non riceva alcun corrispettivo43. 40 MOSCO L., op. cit., 136. Cass., 30 luglio 1984, n. 4530, in Gius. civ., 1985, I, p. 2014. 42 È un potere di risoluzione con effetto immediato attribuito al prestatore d’opera intellettuale, per giusta causa (art. 2237, secondo comma, c.c.). Eguale potere va riconosciuto al cliente e, nel contratto d’opera, al committente, dato il loro potere di recedere dal contratto anche senza giusta causa (art. 2237, primo comma, c.c., art. 2227 c.c.): l’immediatezza dell’effetto risolutorio trova ragione, in ciò, che il grave inadempimento rende intollerabile la prosecuzione di rapporti aventi carattere fiduciario e personale. 43 Lo stesso può dirsi anche per il contratto gratuito di comodato, ove vi sono obbligazioni a carico del comodante, ma che nascono in modo indipendente dall’obbligo del comodatario di restituire il bene ricevuto, dagli altri obblighi accessori, e in definitiva, da uno schema sinallagmatico. Questo si spiega per la mancanza di un interesse del comodatario del quale egli può chiedere protezione; infatti l’art. 1809 c.c. consente al comodante di domandare la restituzione del bene prima del termine pattuito ove sopraggiunga un suo urgente bisogno, facendo conseguentemente prevalere l’interesse del proprietario ad utilizzare i suoi beni rispetto a quello del comodatario relativo alla possibilità di utilizzare il bene sino alla scadenza. Anche nel comodato, quindi, il mero utilizzo di un bene non risponde agli interessi del mercato, ma a quelli del singolo contraente, a cui l’altra parte si mostrò disposta a darvi seguito. Si 41 www.exeoedizioni.it 21 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione Un altro rapporto contrattuale interessante è quello che si instaura nella donazione (art. 769 c.c.), negozio solenne fatto per atto pubblico, sotto pena di nullità e caratterizzato da un animus donandi, con cui una parte (donante) intende arricchire un’altra (donatario) disponendo a favore di questa di un suo diritto (di proprietà, la costituzione di usufrutto, la cessione di un diritto di credito ecc.) o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 789 c.c.), per spirito di liberalità: c’è da chiedersi se anche con riferimento ad essa lo strumento di tutela costituito dalla risoluzione per diffida ad adempiere possa avere una qualche sfera di applicazione44, essendo la donazione un contratto. Nel caso della donazione obbligatoria per inadempimento o ritardo nell’esecuzione della donazione non si può evitare di sottolineare che la diffida sembrerebbe prospettabile anche a favore del beneficiario della prestazione, cioè a favore del donatario che non riceva la consegna del bene. A ciò si arriva muovendo dalla lettura dell’art. 789 c.c., che dispone la responsabilità per dolo o per colpa grave del donante, in caso di inadempimento o di ritardo nell’eseguire la donazione, ne consegue l’estensione della disposizione in commento (l’art. 1454 c.c.) anche a favore del donatario non inadempiente, consentendogli così di potersi avvalere del procedimento per diffida45. Il codice civile disciplina anche un’altra tipologia di donazione, quella modale, prevedendo all’art. 793, quarto comma, c.c., come strumento di tutela, che il donante (o i suoi eredi) possa domandare la risoluzione per inadempimento dell’onere da parte del donatario, a patto che questa sia stata preveduta nell’atto di donazione. Questa disposizione si spiega in ragione del rilievo secondario che riveste normalmente la prestazione modale. Dalle stesse espressioni utilizzate dal codice, (la risoluzione … può essere domandata), sembra proprio che tale disposizione si riferisca alla sola risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e non anche alla risoluzione per diffida, che al contrario non richiede una domanda giudiziale per realizzare i propri effetti. Certa dottrina ritiene comunque che la diffida sia anche qui esperibile; e, con riferimento al caso di un’obbligazione a carico del donatario nascente dall’imposizione di un onere, se l’onere ha costituito il motivo principale della donazione, reputa che si potrà verificare una risoluzione per inadempimento del donatario. Se inoltre il donatario si obbliga ad eseguire una prestazione che ha un valore equivalente a quello della donazione il contratto è considerato a titolo oneroso e suscettibile di risoluzione per inadempimento dell’una o dell’altra pensi a chi, ricevuta l’auto in prestito, la lasci in una zona frequentata dai ladri: certamente va tutelato l’interesse del disponente ad una conservazione del bene che consenta la restituzione del medesimo. La tutela viene dal recesso ad nutum, che prescinde da ogni tipo di inadempimento della controparte, e la parte interessata chiederà la restituzione del bene senza dover giustificare la sua pretesa. 44 La ragione è che nessun effetto giuridico può essere prodotto, di regola, nella sfera di un soggetto senza il suo consenso. 45 SICCHIERO G., op. cit., 507. www.exeoedizioni.it 22 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione parte46. Comunque si intenda procedere, va constatato che dalla disciplina della donazione emergono forme di tutela che non proteggono l’attribuzione gratuita (la natura remuneratoria) in quanto tale, ma lo spirito di liberalità che ne è la causa, venendo infatti trattate dal codice civile o solo le ipotesi di revocazione, e non di risoluzione (salvo l’unico caso eccezionale sopra menzionato), o la disciplina della garanzia per evizione (art. 797 c.c.) o della responsabilità per vizi della cosa (art. 798 c.c.), che rilevano o perché incidono sullo spirito di liberalità (il dolo del donante) o per gli oneri che gravano sul donatario. Tuttavia, non può che rilevarsi come in queste ipotesi il codice non preveda per l’inadempimento il rimedio automatico della risoluzione della donazione, ma solo quello della garanzia in capo al donante. Nella disamina delle situazioni che si possono verificare pensiamo anche a quelle ove un contratto oneroso può essere mascherato da una donazione modale. Ad esempio il contratto in questione potrebbe essere quello di pubblicità: donazione di un’auto con l’onere di esibirla in una manifestazione pubblica. Si può ammettere la risoluzione del contratto solo se l’inadempimento risulti grave, come nel caso di mancata esibizione dell’auto alla manifestazione, ma non anche se compaia alla manifestazione con un po’ di ritardo o se venga ritirata un po’ prima del termine. Ma di fronte al caso del contratto misto cum donatione, come ci si deve comportare? L’ipotesi è cioè quella ove in un solo negozio sono insieme presenti elementi del negozio di liberalità e dell’atto a titolo oneroso47. Non è solo donazione perché è voluto e versato un corrispettivo; né è solo un contratto sinallagmatico perché una parte del valore è data per liberalità. 3. I contratti con comunione di scopo e i contratti collegati L’interrogativo circa l’estendibilità dell’istituto ex art. 1454 c.c. può porsi anche con riferimento ad altri rapporti contrattuali. Si pensi ai contratti plurilaterali con comunione di scopo (associazione, società ecc.) ove la valutazione deve incentrarsi sulla gravità della mancata proporzionalità fra la partecipazione ai vantaggi derivanti dal perseguimento dello scopo comune ed i sacrifici effettivamente sostenuti da ciascuna parte; senza peraltro trascurare un’ulteriore circostanza che determina lo scioglimento del contratto anche rispetto alle parti adempienti, oltre che nei confronti dell’inadempiente: cioè l’essenzialità della prestazione mancante, che evidenzia la speciale natura e funzione del vincolo che 46 BIANCA C.M., op. cit., 263. Ad esempio chi acquista per un prezzo intenzionalmente molto superiore al valore del bene. Circa il problema della forma dell’atto si verificherà se prevalga l’animus solvendi o l’animus donandi, Cass., 13 luglio 1995, n. 7666, in Giur. It., 1996, I, 1, c. 1120. 47 www.exeoedizioni.it 23 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione lega i contraenti (questo è lo stesso criterio che si applica, ex artt. 1420 e 1446 c.c., per i casi di nullità e di annullamento di un contratto)48. Riguardo a tale categoria contrattuale trovano applicazione le stesse regole valevoli per la risoluzione giudiziale: appare appropriato il rimedio dello scioglimento del vincolo contrattuale nei confronti della parte inadempiente, poiché anche se le prestazioni tra le parti non sono in rapporto sinallagmatico è pur sempre vero che l’utilità attesa da ciascuna parte dipende dalla partecipazione delle altre, per cui l’inadempimento di una pregiudica le altre e giustifica il rimedio risolutorio49. In realtà va anche detto che la nozione di contratto con comunione di scopo è più che altro descrittiva, non essendoci nel codice civile una disciplina unitaria che fissi i tratti identificativi di tale categoria, ma che si concentra invece soprattutto a sottolineare la collaborazione tra i contraenti verso un comune obiettivo50. Circa la legittimazione passiva, la risoluzione può quindi essere chiesta nei confronti delle singole parti inadempienti, ma l’effetto risolutorio coinvolgerà gli altri rapporti se il venir meno della parte risolta incide gravemente sull’affare51. Nel caso opposto, ovvero di contratti plurilaterali senza comunione di scopo, ciascuna parte non inadempiente può avvalersi del rimedio della risoluzione per inadempimento, ma applicando in via analogica il principio che vale per quelli con comunione di scopo (art. 1459 c.c.), e con la possibilità di estendere la risoluzione all’intero contratto solo se la prestazione inadempiuta abbia importanza rilevante per l’affare52. Anche di fronte a operazioni contrattuali intercorrenti tra due parti soltanto ma caratterizzate da un certo grado di complessità è interessante l’ipotesi del ricorso al mezzo di tutela ex art. 1454 c.c. da parte del creditore non inadempiente, in relazione all’interesse leso dall’inadempimento, nell’ambito dei contratti collegati funzionalmente da un nesso di interdipendenza reciproca in vista di una unitaria e complessa operazione economica; ad esempio, la locazione con la quale un datore di lavoro conceda in godimento un appartamento ad un proprio dipendente. Il reciproco collegamento fa sì che le vicende di uno di essi si possono 48 MAIORCA S. op. cit., 276. BIANCA C.M., op. cit., 307, nota n. 5; ROPPO V., Il contratto, cit., 979. 50 Va anche detto che le due particolari figure di risoluzione, che la struttura associativa dei contratti con comunione di scopo prevede, sono: l’esclusione, che è lo scioglimento del vincolo contrattuale deliberato dal gruppo (spetta alla maggioranza dell’assemblea ex art. 2287 c.c.) nei confronti del singolo per gravi inadempienze (art. 2286 c.c.), ed il recesso del singolo, che si scioglie dal vincolo contrattuale nei confronti del gruppo. Il contratto di consorzio deve indicare i casi di esclusione dal consorzio e le sanzioni per l’inadempimento (art. 2603 c.c. rispettivamente n. 6 e n.7). 51 Ad esempio se due comproprietari di un terreno promettono congiuntamente di venderlo, ma uno di essi non adempie all’obbligo di stipula del definitivo, il compratore può risolvere il contratto per intero; e solo l’inadempiente risarcirà il danno. 52 Ad esempio una transazione plurilaterale. La stessa regola è applicabile anche ai contratti plurilaterali congiuntivi senza comunione di scopo, come una vendita congiuntiva di cosa comune. 49 www.exeoedizioni.it 24 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione ripercuotere anche sulla validità o sull’esecuzione dell’altro53. Sul punto non vi sono decisioni giurisprudenziali in materia di diffida ad adempiere, tuttavia, si può risolvere la questione in senso affermativo a fronte di recenti decisioni del giudice di legittimità prese a proposito della possibilità di opporre l’eccezione di inadempimento: «L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, e cioè dall’esigenza di simultaneità nell’inadempimento delle reciproche obbligazioni scadute, avvinte dal rapporto sinallagmatico; pertanto, affinché questa eccezione possa essere sollevata in riferimento ad inadempimenti concernenti rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, abbiano inteso configurare detti rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati e posti in relazione di reciproca interdipendenza»54. Quindi, la diffida si ritiene essere ammessa anche nei contratti collegati, purché si tratti di un inadempimento relativo a contratti funzionalmente collegati da un nesso di interdipendenza reciproca, in base a come le parti abbiano in concreto configurato l’operazione economica55. Si può ipotizzare il contratto di somministrazione di gas collegato al comodato della bombola per contenerlo: la risoluzione della somministrazione comporterà la risoluzione del comodato, dato che è un non senso mantenere l’uso gratuito di un bene che non è utilizzato per il fine a cui era destinato al momento del sorgere del rapporto contrattuale. La situazione risulta diversa se il somministrante vuole la risoluzione del solo comodato, ma non anche della somministrazione del gas, se per esempio non è fatto un adeguato uso della bombola. In linea di massima si dovrebbe comunque propendere per uno scioglimento che si estende anche al contratto collegato, all’intero vincolo contrattuale, essendo l’operazione unitaria; ma non va sottovalutato il tipo di gravità dell’inadempimento che sottende al rapporto, poiché l’unicità del rapporto, la funzionalità del collegamento, può rendere marginale e quindi inidoneo quell’inadempimento ai fini della risoluzione. La gravità ex art. 1455 c.c. andrebbe cioè parametrata in relazione all’economia complessiva del rapporto; così una scarsa importanza dell’inadempimento 53 TRABUCCHI A., op. cit., 702. Cass., 28 maggio 2003, n. 8467, in Rep. Foro It., 2003, voce Contratto in genere, n.578; Cass., 2 aprile 2001, n. 4812, in Rep. Foro It., 2001, voce Contratto in genere, n. 241. 55 Una massima della Corte di Cassazione (17 novembre 1983, n. 6864, in Giur. It., I, 1, c. 1460) afferma la sussistenza del collegamento funzionale quando «i diversi e distinti negozi cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengano tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone validità ed efficacia». Ed in particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi invece occasionale «quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, sono causalmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sì che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano». 54 www.exeoedizioni.it 25 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione potrebbe invece consentire il solo risarcimento del danno56. §§ 56 Con riguardo alla legittimazione passiva vale il principio applicato ai contratti con comunione di scopo. www.exeoedizioni.it 26 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione SEZIONE II I PRESUPPOSTI DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE 1. Generalità I presupposti fondamentali richiesti dal diritto sostanziale per rendere applicabile il meccanismo della risoluzione stragiudiziale previsto dall’art. 1454 c.c. sono due: lo stato di inadempienza - di non scarsa importanza - di un contraente, il diffidato, e la non inadempienza dell’altro contraente, il diffidante57. Il primo presupposto è menzionato esplicitamente nella suddetta disposizione, che si riferisce infatti alla “parte inadempiente”; il secondo presupposto non trova invece espresso riscontro a livello legislativo, ma discende direttamente dai principi che reggono la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento, come la giurisprudenza ha costantemente rilevato: «Dalla diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) rimasta infruttuosa non scaturisce la risoluzione del contratto quando anche il diffidante sia inadempiente perché, per il principio inadimplenti non est adimplendum sancito dall’art. 1460 c.c., l’inadempimento del diffidante priva di giuridica rilevanza quello del diffidato» 58, quindi a parere della Corte di Cassazione non può che ritenersi legittimo un rifiuto di eseguire la prestazione dovuta. La diffida ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto e di mettere sull’avviso l’inadempiente che l’altra parte non è più disposta a tollerare un ritardo nella prestazione dovutale, e che, nel caso di inutile decorso del termine fissato, sarà scelta la via della risoluzione: avviso che può rivolgere solo chi si 57 ALOISIO R., voce Diffida ad adempiere, in Enc. giur. Treccani, X, Roma, 1988, 2; Cass., 5 febbraio 2001, n. 1597, in Giur. It., 2002, 1402 (con nota di ZUCCARO R.), precisa che la diffida ad adempiere non presuppone sempre un preesistente inadempimento del contraente diffidato, potendo l’effetto risolutorio collegarsi esclusivamente all’operare della diffida. 58 Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Corriere Giuridico, 1994, 838; Cass., 10 aprile 1970, n. 966, in Giur. It., 1972, I, 1, 242. Non sono mancati nemmeno gli interventi da parte dei giudici di merito, che hanno sottolineato che l’effetto risolutivo, nel caso di diffida, per prodursi, richiede un’inadempienza capace di giustificare la risoluzione del contratto secondo la norma del successivo art. 1455 c.c., si veda in proposito, Trib. Forlì, 9 dicembre 1982, in Foro Padano, 1986, fasc. 3, 25. Le decisioni più recenti affermano, inoltre, che ai fini dell’operatività dell’art. 1454 c.c. serva non solo la valutazione circa l’importanza dell’inadempimento, ma anche quella circa l’imputabilità dello stesso al debitore, a tal proposito si esprime PUTORTÌ R.(Diffida ad adempiere e gravità dell’inadempimento in Obbligazioni e contratti, 2006, 979, nota a sent. Cass., Sez. II, 13 marzo 2006, n. 5407). Vanno però ricordate alcune pronunce che hanno subordinato il prodursi dell’effetto risolutivo all’esclusiva presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, oppure al verificarsi di un inadempimento colpevole (art. 1218 c.c.): per le prime si veda Cass., 27 gennaio 1996, n. 639, in Vita notarile, 1996, 853, o meno recente Cass., 8 aprile 1987, n. 3446, in Gius. civ., Mass., 1987, 546, per le seconde si veda Cass., 2 settembre 1978, n. 4014, in Gius. civ., Mass., 1978, 876. www.exeoedizioni.it 27 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione trova in regola con la sua prestazione e che non è quindi a sua volta inadempiente. Da questi presupposti accennati succintamente conseguono tutta una serie di interessanti problematiche, (su cui concentrerò la mia attenzione in questa parte della trattazione, e su cui sia la giurisprudenza sia la dottrina molto hanno dibattuto), che si possono sostanzialmente riassumere nelle seguenti 59: a) anzitutto, se in caso di diffida ad adempiere seguita dall’inutile decorso del termine si possa ottenere da parte del giudice una valutazione circa la non scarsa importanza dell’inadempimento; b) se tale valutazione debba riguardare sia l’elemento oggettivo della mancata prestazione, sia quello soggettivo relativo al comportamento del debitore, e all’interesse del creditore all’esatto adempimento; c) se il contratto possa risolversi ex art. 1454 c.c. anche in ipotesi ove, oltre alla controparte intimata, risulti inadempiente lo stesso diffidante. 2. L’importanza dell’inadempimento La produzione dell’effetto risolutivo derivante dalla diffida presuppone un inadempimento qualificato dalla gravità, ovvero dalla non scarsa importanza, a fronte dell’interesse del diffidante, secondo la regola generale enunciata all’art. 1455 c.c.: «Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra» 60. L’applicabilità del requisito della gravità, anche nel caso della risoluzione stragiudiziale, viene giustificata facendo riferimento, anzitutto, alla collocazione sistematica dell’art. 1455 c.c.: esso è posto infatti nella sezione dedicata alla risoluzione per inadempimento, è privo di un riferimento, esplicito o implicito, alla sola risoluzione giudiziale o a limitate fattispecie di inadempimento, ma è immediatamente successivo all’istituto oggetto di trattazione (art. 1454 c.c. che a sua volta è caratterizzato da una dizione generica, non distingue, cioè, tra un inadempimento importante e uno non importante)61. Va precisato che la collocazione di una disposizione nel contesto normativo non ha carattere vincolante, ma solo indicativo; di conseguenza, il requisito della 59 SPIRITO A., Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto (nota a Cass., 4 maggio 1994, n. 4275), in Corriere Giuridico, 1994, 840. 60 ENRIETTI E., op. cit. 821; MOSCO L., op. cit., 165; TRIMARCHI P., Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 2003, 317; SCOGNAMIGLIO R., Contratti in generale, cit., 270; NATOLI U., op. cit., 511; Cass., 17 gennaio 1969, n. 101, in Gius. civ., 1969, I, 1176; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1203, in Gius. civ., Mass., 1986, 361; Cass., 20 marzo 1991, n. 2979, in Gius. civ., Mass., 1991, 390. 61 VERDERA SERVER R., op. cit., 263, afferma anche che la genericità dell’art. 1454 c.c. non permette di ricavare una conclusione definitiva e che l’interpretazione letterale della norma sulla diffida non offre argomenti concludenti, per cui occorre analizzare il problema da una prospettiva più ampia; DALMARTELLO A., voce Risoluzione, in Novissimo Digesto Italiano, XVI, 1969, 142; NATOLI U., op. cit., 510; MIRABELLI G., Dei contratti in generale, in Comm. Utet, 1980, 617. www.exeoedizioni.it 28 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione gravità è giustificato anche da ragioni sostanziali, e precisamente dall’esigenza di impedire che il principio di conservazione degli effetti negoziali sia posto nel nulla dalla volontà di uno dei contraenti, che potrebbe utilizzare lo strumento in esame al solo fine di liberarsi da un vincolo obbligatorio per lui non più vantaggioso, per poi ritornare nel mercato a concludere meglio lo stesso affare: la giustificazione giuridica dell’applicabilità dell’istituto va dunque ravvisata nella tutela del sinallagma contrattuale. L’orientamento dominante sia in dottrina sia in giurisprudenza sostiene che il requisito della “non scarsa importanza” ex art. 1455 c.c. vada applicato in quanto implicito nella logica della risoluzione di diritto, che non sarebbe diversa da quella della risoluzione giudiziale, poiché entrambe sono accomunate da uno scioglimento contrattuale per grave inadempimento. L’unica differenza, limitata alla clausola risolutiva espressa ed in parte al termine essenziale, si ravviserebbe nel fatto che la gravità dell’inadempimento è stabilita in via convenzionale dai contraenti 62. Pertanto, è principio consolidato che l’intimazione della diffida e l’inutile decorso del termine fissato per l’adempimento non eliminano di per sé la necessità dell’accertamento giudiziale relativo alla gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., ove il diffidato contesti l’efficacia della risoluzione di diritto invocando un controllo giurisdizionale, al fine di far accertare l’eventuale inesistenza dei presupposti per la risoluzione stessa63. L’esigenza di celerità dei traffici giuridici non può giustificare la mancata valutazione del requisito dell’importanza dell’inadempimento (di un inadempimento che non deve essere cioè di poco conto) da parte del giudice, perché se si ragionasse in modo differente, non si terrebbero in considerazione i possibili abusi che il contraente economicamente più forte potrebbe porre in essere. 2.1. Il momento e i criteri di accertamento della non scarsa importanza Circa la questione relativa alla determinazione del momento relativamente al quale la gravità dell’inadempimento debba essere presa in considerazione, la giurisprudenza ha ripetutamente sostenuto che la sussistenza del suddetto requisito va valutata con riferimento alla data di scadenza del termine assegnato con la diffida. In tal modo la giurisprudenza si mostra in continuità con 62 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 432; BORRIONE M., La risoluzione per inadempimento, Padova, Cedam, 2004, 260; VERDERA SERVER R., op. cit., 259; NATOLI U., op. cit., 511; MIRABELLI G., Dei contratti in generale, cit., 617. In giurisprudenza Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Foro It., 1995, I, 2537; Cass., 13 agosto 1985, n. 4436, in Rep. Foro It., 1985, voce Contratto in genere, 253; Cass., 26 febbraio 1986, n. 1203, in Archivio civ. 1986, 745; Cass., 14 febbraio 1981, n. 910, in Rep. Foro It., voce Contratto in genere, n. 292. 63 Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Corriere Giur., 1994,840; SPIRITO A., op. cit., 840; DALMARTELLO A., op. cit., 142; LOZUPONE R. op. cit., 122. www.exeoedizioni.it 29 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione quell’indirizzo dottrinale per il quale, nel caso di ritardo, la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento veniva effettuata in quella data, poiché le conseguenze derivanti dal mancato adempimento nel termine pattuito si sarebbero potute aggravare in seguito, integrando il carattere della gravità e legittimandone la risoluzione64. Se l’inadempimento deve sussistere al momento della diffida, la valutazione circa la sua “gravità” va invece operata nel momento della scadenza del termine di diffida, poiché codesta scadenza, non accompagnata dall’adempimento da parte del debitore, aggiunge un nuovo inadempimento all’inadempimento pregresso, esigendone una valutazione complessiva65. Tale tesi deve essere condivisa, per il fatto che in ipotesi di diffida ad adempiere, all’atto dell’intimazione, il debitore può ancora eseguire la prestazione, fino a quando il termine non scadrà: solo allo scadere del termine intimato si verifica l’effetto risolutorio e vanno riscontrati tutti i requisiti necessari, tra cui l’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c.66. L’altra questione più ampia che occorre trattare è quella relativa all’individuazione dei criteri utilizzabili per verificare e valutare la sussistenza del requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c., che, come ho già puntualizzato, è applicabile anche al meccanismo della diffida. Si è scritto a proposito della nozione di importanza dell’inadempimento che essa costituisce una clausola aperta, che «ammette sensi diversi»; connotazione che se da un lato può generare insicurezza, dall’altro esprime una flessibilità, che si adegua al caso concreto. Nella pratica applicazione, verificare se l’inadempimento sia di non scarsa importanza significa constatare se è stata prodotta un’alterazione dell’equilibrio contrattuale67. Teorici e giudici compiono lo sforzo di riempire di contenuto la formula della 64 In giurisprudenza, Cass., 7 luglio 1986, n. 4425, in Juris data on line; Cass., 9 giugno 1983, n. 3980, in Mass. Giur. It., 1983, 1052. In dottrina, GUARINO A., La diffida ad adempiere e la gravità dell’inadempimento, in Studi in memoria di Vassalli, II, Torino, 1960, 971. 65 BIANCA C.M.., op. cit., 310; MIRABELLI G., Dei contratti in generale, op. cit., 617; MOSCO L., op. cit., 16667. 66 BORRIONE M., op. cit., 262; Cass., 22 marzo 1960, n. 584, in Gius. civ., Mass., 1960, 224, la quale precisa che il giudice può escludere la risoluzione del contratto, nell’ipotesi di diffida, qualora riconosca di scarso interesse la prestazione inadempiuta, ma in tale indagine né può dare rilievo alla durata del ritardo, prescindendo dall’entità della prestazione mancata, né valutare l’inadempimento come di scarsa entità, solo perché poteva essere eseguito a breve distanza dal termine prescritto. Recentemente la Suprema Corte (13 marzo 2006, n. 5407, con nota di PUTORTÌ V., op. cit.) ha affermato che la gravità dell’inadempimento va apprezzata all’atto dell’intimazione: ossia sarebbe con riferimento al momento in cui si invoca il rimedio che dovrebbero sussistere tutti i presupposti per la sua operatività, parallelamente a quanto avviene nella risoluzione giudiziale, dove è al momento della domanda che si ravvisa la presenza del requisito in esame. 67 SPALLAROSSA M.R., La risoluzione, in La giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, a cura di Bigiavi, 1999, 2346; SACCO R. – DE NOVA G., Il contratto, in Trattato di diritto civile, tomo II, Utet, 2004, 631, riferisce che la Convenzione di Vienna sulla vendita mobiliare internazionale qualifica essenziale l’inadempimento (nel testo inglese è detto fundamental breach of contrac) quando esso causa all’altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di aspettarsi dal contratto, salvo che questo risultato della condotta del convenuto fosse imprevisto e imprevedibile (art. 25). www.exeoedizioni.it 30 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione “non scarsa importanza” con criteri che talora la fanno apparire «prolissa e fumosa, quando non parolaia e tautologica» 68. La ricerca di un ordine all’interno del dibattito muove dalla constatazione secondo la quale nel principio espresso dall’art. 1455 c.c. sono implicati due elementi: uno relativo alla misura dell’inadempimento (l’importanza non scarsa), l’altro relativo al parametro di riferimento (l’interesse della parte adempiente). A proposito del primo requisito, la dottrina sottolinea che l’uso linguistico tende a considerare le locuzioni ‘gravità’ e ‘non scarsa importanza’ come sinonimi, quando invece il legislatore voleva riferirsi solo ad un inadempimento di modesto rilievo. In ordine al secondo elemento, il parametro di valutazione, si è giunti a delineare due criteri di riferimento: uno oggettivo, l’altro soggettivo69. La Suprema Corte ha esaminato la tematica in oggetto e ha tracciato il percorso logico che l’interprete può seguire per riconoscere le modalità e per valutare concretamente, ovvero accertando in fatto, le caratteristiche che qualificano un inadempimento come idoneo a determinare lo scioglimento del vincolo contrattuale, ma pur sempre nel rispetto dell’autonomia delle parti. Sul giudice grava inoltre l’obbligo di fornire un’adeguata motivazione in 68 Sono parole di SACCO R. – DE NOVA G. Il contratto, cit., 632. Vero è tuttavia che il legislatore non ha trascurato di intervenire in taluni settori, per prevenire un giudizio di gravità dell’inadempimento che andasse a scapito della conservazione dell’operazione economica. Appare così interessante constatare che in particolari ipotesi di risoluzione per inadempimento, il criterio dell’importanza dell’inadempimento assume connotazioni diverse, tali da non lasciare margini di discrezionalità alla valutazione del giudice, nel caso venisse instaurato un giudizio di accertamento dei presupposti, che sono a fondamento dell’istituto in esame e tali da regolare i casi di specie secondo una valutazione sottratta alle parti. Si veda ad esempio che il codice civile prevede nel caso della vendita, agli artt. 1490 e 1492, la risoluzione a favore del compratore se la cosa è affetta da «vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore»; l’art. 1497 attribuisce al compratore il diritto di ottenere la risoluzione «secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata (...), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi»; l’art. 1525 che, a proposito della vendita a rate, considera sufficientemente importante ai fini della risoluzione il mancato pagamento di più di una rata, o anche di una sola rata che superi l’ottava parte del prezzo. Nella locazione, l’art. 1584, secondo comma, consente “secondo le circostanze” la risoluzione al conduttore quando le riparazioni della cosa locata, attuate dal locatore, lo privano di una parte essenziale del godimento della cosa stessa. Nell’affitto, l’art. 1618 consente l’ordinaria risoluzione per inadempimento, se l’affittuario non abbia destinato al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa o se non abbia osservato le regole della buona tecnica o se abbia mutato stabilmente la destinazione economica della cosa. Nell’appalto, l’art. 1668 prevede che il committente possa chiedere la risoluzione del contratto quando «le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione». Nel mutuo oneroso, l’art. 1820 concede al mutuante la possibilità di chiedere la risoluzione per il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento degli interessi. Sono fattispecie contrattuali ove è risaltato di più il profilo oggettivo, ma ve ne sono altre che esaltano quello soggettivo, come in tema di risoluzione del contratto di somministrazione, ove l’inadempimento deve non solo essere di notevole importanza, ma anche «tale da menomate la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti». Circa i contratti con comunione di scopo ho già detto nelle pagine dedicate alle tipologie contrattuali. 69 www.exeoedizioni.it 31 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione fatto70, che renda conto degli indici utilizzati, a tal fine previsti negli art. 1362 e seguenti c.c., essendo il suo un compito di ermeneutica, e che quindi giustifichi in che modo sia giunto a determinare l’interesse rilevante nel caso concreto e perché l’inadempimento risulti o meno impeditivo della soddisfazione creditoria: tutto questo gli viene ovviamente richiesto per evitare una sua discrezionalità illimitata. Infatti, per tutti i casi in cui difetti un indice valutativo legale, conviene applicare l’art. 1455 c.c. per giudicare quelle situazioni di inadempimento che non siano inquadrabili in tali ipotesi; altrimenti, si dovrebbe ritenere che la risoluzione possa pronunciarsi solo nei casi espressamente disciplinati dalla legge71. L’indagine sulla gravità ex art. 1455 c.c. deve coinvolgere dal punto di vista oggettivo il profilo della mancata attuazione della prestazione nel quadro dell’economia generale del contratto ovvero il valore che la prestazione inadempiuta ha rispetto al risultato esecutivo corrispondente: è una valutazione complessiva applicata a ciascuno dei due termini di confronto, il regolamento contrattuale e la sua violazione72, e che considera l’incisione che l’inadempimento operò sul rapporto, in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio arrecato al diffidante. Nell’appalto di lavori pubblici, il mancato conferimento, da parte della stazione appaltante, delle aree su cui realizzare l’opera pubblica, costituisce, avuto riguardo all’interesse dell’appaltatore, grave inadempimento ed è un interesse oggettivo, consistente nella possibilità di iniziare i lavori. Dal punto di vista soggettivo, invece, viene tenuto in considerazione il comportamento e l’interesse concreto del diffidante ad un esatto e tempestivo adempimento nel termine pattuito. Si ritiene che tale interesse vada riferito non al danno che viene causato con l’inadempimento, ma «alla rilevanza delle 70 Risulta consolidato il principio secondo cui la valutazione della gravità dell’inadempimento contrattuale è rimessa all’esame del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. 71 La giurisprudenza in certe ipotesi ha lei stessa individuato una forma più intensa di gravità dell’inadempimento necessario per la risoluzione del contratto, come ad esempio in materia di appalto, ove afferma che «ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell’opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l’art. 1668, secondo comma, c.c. la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua determinazione, l’art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all’art. 1455 c.c.; pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l’opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità; mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal 1° comma dell’art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore» (Cass., 15 marzo 2004, n. 5250, in Gius. Civ., 2005, I, p. 1366; id., 20 settembre 1990, n. 9613, in Giur. It., 1993, I, 1, c. 1122). 72 Cass., 27 dicembre 2004, n. 24003, in Rep. Foro It., 2004, voce Contratto in genere, 571, che ha cassato una sentenza di merito, che in tema di compravendita immobiliare, aveva deciso della non scarsa importanza dell’inadempimento, guardando alla sola entità della caparra, anziché al corrispettivo complessivo. www.exeoedizioni.it 32 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione violazioni contrattuali commesse»: il danno è la conseguenza dell’inadempimento sul patrimonio del contraente deluso, che prescinde dall’interesse all’adempimento del contratto73. A tal fine, non si potrà dare rilievo a quale sia l’interesse che normalmente un tipo contrattuale è diretto a realizzare, essendo questa una mera valutazione astratta; ma si dovrà al contrario dar conto degli elementi che caratterizzano il caso di specie, per indicare la diversa rilevanza che l’accordo in concreto concluso ha rispetto a quello che normalmente è posto in essere con quel tipo contrattuale, e, conseguentemente per individuare l’incidenza dell’inadempimento. Si consideri ad esempio il caso del mancato uso del bene locato: mentre il mutamento di destinazione è causa automatica di risoluzione, viceversa il non uso dell’immobile è causa di risoluzione solo se è leso l’interesse concreto del locatore a che l’immobile non resti abbandonato (specialmente se il contratto riguardi una cosa produttiva o un bene per il quale l’uso serve per la sua conservazione). Se l’interprete si sforzerà di soppesare circostanze soggettive e concrete della vicenda74, la valutazione del’inadempimento del diffidato si allontanerà da un piano esclusivamente teorico per calarsi nel concreto, e potrebbe così spingersi anche a valutare la possibile menomazione delle utilità che al diffidante si prospettavano nel momento in cui si determinò a concludere il contratto. Ad esempio un giudice di merito stabilì che «il proprietario acquirente, non responsabile degli abusi edilizi perpetrati nei confronti dell’immobile acquistato, può agire ex art. 1454 c.c., al fine di ottenere la risoluzione di diritto del contratto qualora il (precedente) proprietario responsabile non adempia, nel termine previsto dalla diffida, alla regolarizzazione del cespite. Ciò discende dalla considerazione che, in materia edilizia, la mancanza del certificato di abitabilità preclude l’occupazione del cespite, e la non conformità dello stesso alle vigenti norme in materia urbanistica espone il proprietario a delle sanzioni amministrative»75. È emersa negli ultimi decenni un’ottica che prevede la compresenza di elementi di carattere soggettivo ed oggettivo, e che prescinde dalla prevalenza degli uni sugli altri 76: è un “criterio relativo”, ove l’astratta operazione economica73 Cass., 22 maggio 2001, n.6951, in Foro pad., 2001, I, 505. Dal punto di vista oggettivo un contratto di vendita di un cacciavite può essere risolto se si rompe la punta appena lo si usi per avvitare, dal punto di vista soggettivo, invece, occorre ammettere la possibilità di provare che venne acquistato per altri usi per i quali appare invece idoneo: ecco allora che i due criteri in esame vanno combinati. 75 Trib. Monza, 9 febbraio 1988, in Arch. civ., 1989, 200. 76 A favore di criteri misti si possono vedere: Cass., 18 aprile 2007, n. 9314, in Juris data online; Cass., 7 febbraio 2001, n. 1173, in Gius. civ., Mass., 2001, n. 224; Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Corriere Giur., 1994, 839, «Il giudizio sulla risolubilità per inadempimento di un contratto (…) non involge soltanto l’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del negozio: ai fini della determinazione della gravità dell’inadempimento, deve tenersi conto anche degli aspetti soggettivi, rilevabili tramite una indagine unitaria riguardante, ad un tempo, il comportamento del debitore, desumibile dalla durata della mora e del suo eventuale protrarsi, dalla ritardata o mancata prestazione, e l’interesse del creditore all’esatto adempimento. Pertanto, l’importanza dell’inadempimento non deve 74 www.exeoedizioni.it 33 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione giuridica insita nel tipo contrattuale prescelto si arricchisce di profili soggettivi secondo le mire e le aspettative dei contraenti, e tiene conto anche del legame che sussiste tra l’interesse perseguito mediante le obbligazioni e la causa contrattuale77. È una regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legislativamente collegata all’inadempimento di obbligazioni di notevole rilevanza nell’economia del rapporto, con riguardo sia all’esigenza di mantenere l’equilibrio tra prestazioni di uguale importanza nei contratti con prestazioni corrispettive, sia all’interesse dell’altra parte che, non deve essere inteso secondo la stima che il creditore fece del suo interesse violato, ma appunto secondo la compresenza e del criterio oggettivo e di quello soggettivo: data l’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale e il comune intento negoziale78. Non potrà allora trattarsi di una mera valutazione psicologica del contraente che tema l’inadempimento; né la lesione della fiducia riposta sulla controparte può di per sé portare alla risoluzione, essendo previsti dal codice per tali ipotesi rimedi non demolitori del rapporto, ma costituiti o dal recesso del contraente timoroso, o dall’eccezione di inadempimento, o dal mutamento delle condizioni patrimoniali di cui all’art. 1461 c.c.. La compresenza del criterio oggettivo e di quello soggettivo diventa tanto più necessaria per il caso di pluralità di inadempienze, ove la gravità delle stesse andrà desunta da una loro considerazione unitaria, globale, per individuare quel comportamento che nel suo complesso crea un ostacolo alla prosecuzione del rapporto. Questa impostazione consente di superare quell’indirizzo giurisprudenziale minoritario, secondo il quale «il giudice non ha il dovere-potere di stabilire se l’inadempimento del diffidato sia di scarsa importanza, avuto riguardo essere intesa in senso meramente suriettivo, in relazione alla stima che la parte creditrice abbia potuto fare del proprio interesse violato, ma deve interpretarsi soprattutto in senso obiettivo, in relazione all’attitudine dell’inadempimento a turbare l’equilibrio contrattuale ed a reagire sulla causa del contratto»; Cass., 24 ottobre 1988, n. 5755, in Arch. civ., 1989,168. In dottrina: VILLA G., Diffida ad adempiere, exceptio inadimpleti contractus, e importanza dell’inadempimento, in Contratti, 1994, 522; GAZZONI F., op. cit., 1021. Vi sono anche interventi dottrinali o pronunzie che fanno riferimento solo ad un criterio oggettivo (MOSCO L., op. cit., 49; Cass., 5 gennaio 1998, n. 41, in Gius. civ., Mass., 1998, 14) o solo a quello soggettivo (DALMARTELLO A., op. cit., 126; Cass., 4 marzo 1988, n. 2879, in Arch. locazioni, 1988, 561) e questo con riferimento alle singole fattispecie concrete ed alle diverse tipologie di inadempimento. 77 Cass., 1 ottobre 1984, n. 4841, in Rep. Foro It., 1984, 4500, 32; Cass., 15 settembre 1999, n. 9840, in Rep. Foro It., 1999, 1740, 414, per la quale «Ai fini dell’indagine sul contenuto del contratto, rimane irrilevante il motivo perseguito dal singolo contraente, e cioè il movente che ne abbia determinato la volontà negoziale, ove non si sia esteriorizzato in una condizione o in un patto del contratto medesimo»; SICCHIERO G., op. cit., 568, nota che l’interesse del contraente è quello tipico attinente alla causa del contratto, «anche in presenza di contratti atipici, in cui la realizzazione dello scambio viene assunta a modello ideale di altri contratti simili». 78 Ad esempio costituisce grave inadempimento che comporta la risoluzione di un contratto di ingaggio, il fatto di non aver fornito alla moto del pilota ingaggiato il kit completo del mezzo, il libero accesso alle piste per gli allenamenti e la necessaria assistenza meccanica per cui il veicolo non è messo a punto ed è carente di competitività, tanto da costringere il pilota a farsi assistere da un meccanico da lui stesso pagato. www.exeoedizioni.it 34 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione all’interesse del diffidante, ma solo di esaminare se le prestazioni inadempiute siano imputabili alla parte diffidata a titolo di colpa contrattuale» 79. In presenza di clausole contrattuali univoche, che contengono cioè espressioni con cui le parti qualificano un’obbligazione come “principale”, si ritiene che l’interprete debba limitarsi a prendere atto di tale valutazione relativa all’interesse dell’altro contraente, affinché la prestazione venga adempiuta, avendo le parti preventivamente valutato che la violazione di tale obbligazione altera l’equilibrio contrattuale (meccanismo simile alla clausola risolutiva espressa)80. In caso contrario, ovvero nel caso in cui le parti non definiscano le obbligazioni come “principali o secondarie”, o se non si siano espresse chiaramente e non concordino su quella rilevanza, ritorna in gioco il ruolo dell’interprete (non vincolato al tenore letterale del contratto ex art. 1362 c.c.), il quale dovrà sia stabilire quali obbligazioni siano effettivamente principali e quali lo siano solo in apparenza, sia se anche l’inadempimento di una prestazione accessoria possa essere importante per il creditore81, poiché compromette l’utilizzo della prestazione principale o ne diminuisce il valore82. La valutazione della non scarsa importanza richiede una verifica in concreto di quali siano le obbligazioni principali, perché se talora questa operazione è semplice (ad es. il totale difetto di pagamento del corrispettivo dovuto), talora è meno agevole; perciò non basta dire che tale valutazione va ritenuta implicita solo perché trattasi di inadempimento relativo a prestazioni essenziali del contratto83. Lo stesso dicasi a proposito delle obbligazioni accessorie, la cui violazione solo a volte è già di per sé sufficiente a realizzare quella gravità richiesta dal legislatore ex art. 1455 c.c.: ove ciò risulti o per volontà delle parti o per natura del contratto o quando siano strumentali all’esecuzione delle prestazioni contrattuali 84. Perciò, non è giustificata, rispetto alla norma dell’art. 1455 c.c., la distinzione fra obbligazioni principali ed accessorie, potendo, rispetto a ciascuna prestazione, 79 Cass., 2 settembre 1978, n. 4014, in Rep. Foro It., 1978, voce Contratti in genere, 262; in senso contrario Cass., 8 agosto 1978, n. 3851, in Rep. Foro It., 1978, voce Contratto in genere, 260. 80 LOZUPONE R., op. cit., 117; SICCHIERO G., op. cit., 558, afferma che il giudice, nel dubbio, non sarà vincolato alle indicazioni delle parti, che dovrà tenere in considerazione, ma senza tralasciare l’indagine sulla rilevanza dell’inadempimento, da verificare caso per caso tramite criteri di comune esperienza. 81 Quella ad esempio di consegnare i documenti di regolarità giuridica necessari per l’uso del bene può essere considerato inadempimento di non scarsa importanza. 82 Cass., 21 luglio 1980, n. 4772, in Rep. Foro It., 1980, voce Contratto in genere, 306; GAZZONI F., op. cit., 1021, riferisce che anche l’inadempimento ad una prestazione accessoria può rilevare, nei limiti in cui fa venire meno l’utilità della prestazione principale e non sia quindi di scarsa importanza. Viceversa può essere di scarsa importanza l’inadempimento parziale della prestazione principale; R OPPO V., Il contratto, cit., 962, pone l’esempio della vendita di un’auto, ove avrà importanza non scarsa l’inadempimento consistente nella mancata consegna dei documenti di circolazione e di proprietà legati al valore d’uso e di scambio del bene. Se poi gli inadempimenti sono più di uno si cumulano ai fini di una valutazione complessiva: presi singolarmente possono essere di scarsa importanza, ma sommati possono portare alla risoluzione; BIANCA C.M., op. cit., 271. 83 Cass., 29 aprile 2005, n. 8983, in Gius. civ., 2006, I, p. 133. 84 SICCHIERO G., op. cit., 561. www.exeoedizioni.it 35 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione l’inadempimento essere tale da giustificare la risoluzione, e per converso anche l’inadempimento totale di un’unica obbligazione non può considerarsi in senso assoluto ed automatico come determinante la risoluzione. Ancora una volta si palesa necessaria l’indagine in concreto dell’interesse perseguito dalle parti; ma in assenza di parametri legali o di indicazioni concrete di riferimento per determinare la rilevanza dell’inadempimento, il giudice ricorrerà a certi parametri di valutazione, magari operando secondo “equità” (ad esempio se deve essere pagato un corrispettivo, ma invece sono versati solo degli acconti, e al giudice mancano criteri di riferimento, come un’unità di misura, per poter affermare se vi sia stata una grave violazione). Nella maggior parte dei casi l’inadempimento non è grave se riguarda una prestazione secondaria nel complesso del regolamento contrattuale: in questo caso il diffidante avrà come rimedi a sua disposizione la riduzione del corrispettivo ed il risarcimento del danno, ma non la risoluzione. Non va, tuttavia, esclusa la situazione in cui l’inadempimento riguardi una prestazione primaria (principale), ma che non sia grave, in quanto per la sua entità non incide l’interesse del creditore in modo rilevante. A questo proposito, il decorso del tempo può acquistare una grande rilevanza: infatti la spiegazione di tale constatazione risiede nel fatto che, un inadempimento lieve ab initio, può crescere in modo non indifferente col passare del tempo. Si pensi alla consegna di un bene (ad es. la consegna di un grosso quantitativo di gasolio), che se avviene a distanza di pochi giorni dalla scadenza del termine, posto nel contratto di compravendita, non porta a qualificare l’inadempimento come grave. Con riferimento invece ad un contratto di esecuzione periodica (ad es. il servizio di manutenzione periodica di un centro commerciale), ci si trova di fronte ad un inadempimento di non scarsa importanza, se nel corso del tempo la prestazione del servizio non migliora. Il giudizio relativo alla gravità dell’inadempimento considera l’intera vicenda contrattuale, appresta tutela, se del caso, al diffidato. Esso infatti accerta se il rifiuto ad adempiere successivo alla diffida è giustificato dal precedente contegno contrattuale del diffidante, o se il diffidato è in mala fede, poiché sa di ledere un interesse dell’intimante tramite il differimento dell’esecuzione della sua prestazione85. In questa prospettiva è giusto vedere alla base dell’art. 1455 c.c. anche il principio di buona fede contrattuale: la regola sottesa alle parole utilizzate dal legislatore, ‘inadempimento di non scarsa importanza’ di una delle parti, si spiega oltre che come ratio di proporzionalità, per effetto della quale non ha senso applicarla ai casi leggeri di malfunzionamento del rapporto, si spiega anche come prevenzione di comportamenti pretestuosi, per ipotesi in cui il diffidante potrebbe riferirsi ad ogni irrilevante inesattezza nella prestazione della 85 LOZUPONE R., op. cit., 123. www.exeoedizioni.it 36 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione controparte pur di liberarsi del contratto86. I profili di correttezza e di buona fede, secondo la recente evoluzione giurisprudenziale87, si esplicano nell’imporre a ciascun delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra; in tal senso sono componenti del rapporto obbligatorio i doveri strumentali al soddisfacimento dei diritti delle parti contraenti, cosicché è stato ritenuto che anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può configurare inadempimento. 2.2. L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato La diffida non può operare quando l’adempimento della prestazione pattuita è divenuto definitivamente impossibile, poiché in tal caso l’assegnazione di un nuovo termine sarebbe inutile, e si vanificherebbe la funzione dell’intimazione88. 86 ROPPO V., Il contratto, cit., 961; BIANCA C.M., op. cit., 271, secondo la quale deve escludersi la risoluzione del contratto quando l’inadempimento consista per esempio in una inesattezza materiale di facile eliminazione tramite la riparazione o la sostituzione di un pezzo, o quando il ritardo è motivato da ragioni che attestano come in capo al debitore ci sia la buona volontà di adempiere; in tema di locazione la Cass. decise (sent. 4 ottobre 1990, n.9821, in Giur. Civ., 1991, I, 1255), che in caso di abuso nel godimento della cosa locata mediante alterazione dell’immobile, il giudice di merito deve apprezzare l’importanza dell’inadempimento considerando sia se l’alterazione incise su elementi strutturali dell’immobile, sull’interesse del locatore alla sua conservazione e all’uso concordato, sia se si pose incompatibile con le intese pattizie. 87 Cass., 4 marzo 2003, n. 3185, in Rep. Foro It., 2003, 1740, 469. 88 MOSCO L., op. cit., 407; ZACCARIA A., Diffida ad adempiere, in Commentario breve al codice civile Cian Trabucchi, sub art. 1454, 2007, 1504; COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 439. Spesso, quando si affronta il discorso circa l’inadempimento definitivo, si analizza anche una categoria di obbligazioni rispetto alle quali non si può verificare una situazione di ritardo e neanche una situazione di adempimento tardivo a causa della loro struttura: si tratta delle obbligazioni negative (c.d. di non facere). Il debitore in tali situazioni è tenuto ad astenersi da una certa attività; per cui se egli compie quell’atto che a lui era vietato di porre in essere, egli è con ciò stesso definitivamente inadempiente e non è perciò in uno stato di adempimento ritardato. Da ciò il carattere simile di questa tipologia di obbligazioni a quello che sopra ho esaminato come inadempimento definitivo. Si è tuttavia propeso per l’esperibilità della diffida anche nel caso in cui si realizzi un inadempimento di tale tipologia di obbligazioni; ai fini della risoluzione a seguito di diffida, occorrerebbe un’omissione prolungata nel tempo da parte del debitore (come nel caso della violazione di non porre in essere un manufatto) e la diffida interverrebbe ad impedire l’aggravamento del comportamento, inducendo il debitore diligente, nel termine intimato, ad eliminare le conseguenze del suo illegittimo comportamento commissivo (ad esempio, rimuovendo il manufatto che era obbligato a non porre in essere). Ed è anche plausibile ritenere che trattandosi proprio di obbligazioni negative, ad esempio quella di non www.exeoedizioni.it 37 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione Si ritiene che l’irrimediabilità, che ne consegue, sia indipendente dalle cause che l’hanno determinata; ciò anche nel caso in cui il suo verificarsi dipendesse dal comportamento negligente o doloso del debitore89, posto che in tal caso, l’inadempimento sarebbe certo ed assoluto90. Tale situazione determina, dal punto di vista oggettivo, l’impossibilità della prestazione, e, dal punto di vista soggettivo, l’inutilità dell’utilizzo della diffida stessa, che non potrebbe realizzare la sua funzione di conservazione del contratto, mediante l’adempimento tardivo, sebbene sotto la coazione della risoluzione de iure. La giurisprudenza ricorre spesso ai caratteri oggettivi e soggettivi dell’inadempimento; e ritiene prevalenti ora gli uni ora gli altri, al fine di individuare l’inadempienza avente carattere irrimediabile. In una controversia in cui una casa editrice aveva omesso di fornire ad un insegnante un volume di aggiornamento di un’enciclopedia, inviando, in seguito alla ricezione di una diffida ad adempiere, un volume appartenente ad un’edizione diversa dalla richiesta, la Suprema Corte osservò che l’editore non aveva pregiudicato in modo irreparabile le esigenze dell’acquirente, anche se c’era tale difformità grafica, e che la società venditrice aveva da subito spedito il volume mancante, esprimendo in tal modo una volontà di adempiere in tempi ragionevoli. La Corte precisò, anche, che le stesse qualità del creditore possono influenzare le sorti della decisione circa la definitività o meno dell’inadempimento, e, nel caso di specie, la professione di insegnante non riceveva un pregiudizio definitivo, mentre, il pregiudizio sarebbe stato diverso se recato ad un commerciante che ha esigenze espositive e promozionali del prodotto91. Quest’ultima osservazione della Corte non è stata condivisa da taluni, per il fatto che una qualsiasi persona che accede alla cultura tramite l’enciclopedia, non può nutrire un interesse diverso da quello di un negoziante, e che l’interesse del contraente è quello che si voleva realizzare con le modalità indicate nel contratto, e che può avere un contenuto non patrimoniale, «ma anche morale o ideale»92. Se da un lato non viene quindi ritenuta intimabile la diffida qualora l’inadempimento si palesi come definitivo ed irreparabile (ovvero se la prestazione non è più eseguibile da parte dell’obbligato, o per ragioni oggettive o sopraelevare, «il vincolo non può eccedere quelli che sono i limiti di ragionevolezza relativi al caso specifico». La risolubilità in perpetuo del contratto appare preclusa dal principio che consente la costituzione di tali obbligazioni «entro convenienti limiti di tempo» e cioè in applicazione analogica del divieto di alienazione di cui all’art. 1379 c.c.: regola che esprime un più ampio divieto di comprimere troppo l’autonomia privata, di cui è espressione anche il patto di non concorrenza di cui all’art. 2557 c.c.. 89 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 440, che afferma come «l’imputabilità o meno dell’evento a colpa del debitore non può avere alcuna rilevanza, trattandosi di un fatto che sta a monte della fattispecie». 90 NATOLI U., op. cit., 511. 91 Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Corriere Giur., 1994, 7, 839. 92 SPIRITO A., op. cit., 842. www.exeoedizioni.it 38 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione per cause dipendenti dal debitore) sia perché il sistema normativo non permetterebbe in tal caso una sanatoria da parte del debitore, sia perché la concessione di un termine per adempiere decorerebbe inutilmente (situazioni in cui si dovrebbe allora agire solo giudizialmente)93; dall’altro lato vi sono invece situazioni ove non si può negare il rimedio ex art. 1454 c.c., che consente di risolvere rapidamente il “conflitto” insorto tra le parti interessate94. E in questo ultimo senso sono fatte le considerazioni che seguono. Non sempre l’inadempimento del debitore può avere già compromesso in modo irreversibile l’interesse del creditore. Infatti può accadere che vi siano ipotesi in cui il creditore abbia ancora la possibilità di trarre una qualche utilità dal contratto (anche se tale utilità potrebbe risultare minore a causa del ritardo dovuto all’inadempimento iniziale), e quindi di servirsi della diffida ad adempiere. Ciò appare rilevante perché, se la diffida venisse emessa ma senza una pur astratta possibilità di conseguire l’adempimento tardivo, non potrebbe produrre alcun effetto risolutivo conseguente al decorso del termine; si opterebbe allora per una domanda giudiziale ex art. 1453 c.c., essendo il contraente motivato ad ottenere subito lo scioglimento del vincolo, e quindi anche il risarcimento del danno e la restituzione delle prestazioni eseguite95. Una situazione giuridica di ritardo nell’adempimento presuppone che la prestazione sia ancora possibile. Se la prestazione è invece impossibile96 esclude definitivamente che quest’ultima venga successivamente adempiuta. È altresì necessario, per aversi un ritardo, e non un inadempimento definitivo, che la prestazione possa essere ancora utile per il creditore: infatti sussistono prestazioni che vanno adempiute solo in certi momenti, come ad esempio quella di eseguire un concerto fissato per un certo giorno e per una certa ora 97. Può essere infatti possibile che, in relazione all’utilità che il creditore attende dalla prestazione, benché si sia verificato un ritardo intollerabile, egli confidi ancora per l’esecuzione della prestazione, ed utilizzi la diffida per fare chiarezza 93 BORRIONE M., op. cit., 265; MOSCO L., op. cit., 164, a proposito dell’inadempimento di una prestazione nascente da un contratto ad esecuzione continuata, ravvisa il venir meno della fiducia nei successivi adempimenti, per cui in tale ipotesi è impossibile impiegare la diffida; AULETTA G., La risoluzione per inadempimento, cit., 408. 94 PISCIOTTA G., op. cit., 187. 95 LOZUPONE R., op. cit., 73; SMIROLDO A., op. cit., 105; C OSTANZA M., Commentario al codice civile a cura di Cendon, sub art. 1454, 1991, 836. 96 Va ricordato che nel sistema legislativo, l’impossibilità della prestazione può derivare o meno da causa non imputabile al debitore. L’art. 1256 c.c. vale sia a svantaggio del creditore, che di solito è il più interessato alla prestazione, sia a vantaggio del debitore, il quale in certe situazioni non può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione quando vi sia assoluta incertezza sulla durata dell’impedimento; come ad esempio se un divieto di commercio è collegato alla durata di una guerra, il contratto si scioglierà perché la sua esecuzione è resa impossibile per un periodo di tempo non prevedibile. 97 Diverso è invece il termine essenziale, perché la sua violazione non determina necessariamente l’inadempimento definitivo. www.exeoedizioni.it 39 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione circa le sorti del contratto; ciò si verifica se da un lato l’inadempimento non ha appunto ancora leso in modo rilevante il suo interesse economico, e dall’altro egli vuole evitare che i suoi interessi economici vengano ulteriormente pregiudicati in modo non indifferente. Il punto è verificare però quando il ritardo nell’adempimento assuma una rilevanza essenziale98, allorché i contraenti non abbiano qualificato il termine come essenziale, tale da costituire causa di risoluzione sebbene la prestazione sia ancora possibile. In tali casi, o l’essenzialità risulta ugualmente dal contenuto del contratto, tramite clausole contrattuali (ad esempio se chiedo al sarto di confezionarmi l’abito per il matrimonio di un certo giorno), e allora in tal caso il contratto può essere risolto (altrimenti, affermare l’irresolubilità significherebbe erroneamente ammettere che il ritardo è essenziale solo se è oggetto di clausola ex art. 1457 c.c.), o la tempestività della prestazione non si ricava in alcun modo. In quest’ultimo caso (si pensi all’esempio di prima, ove non venga però dichiarato che l’abito serve per una determinata cerimonia), il fatto che il contraente, pur inadempiente, non possa anticipatamente comprendere l’essenzialità del ritardo, non comporta subito la risoluzione del contratto, altrimenti ogni termine per l’adempimento verrebbe considerato essenziale. Appare necessario che l’importanza del ritardo risulti a seguito dell’inutile decorso del termine della diffida99; il contraente infedele potrebbe anche opporsi alla diffida e chiedere al giudice un maggior termine ex art. 1183 c.c. perché più adatto al caso di specie: ma, tuttavia, non deve essere tralasciato l’aspetto relativo alla tolleranza che il creditore ha dimostrato nei confronti della parte inadempiente. In definitiva, dalla disciplina posta dagli artt. 1453 e ss. c.c. discende che al creditore spetta la facoltà di scelta tra il ritenere il debitore come semplicemente in ritardo, ovvero come definitivamente inadempiente. La legge esprime tale facoltà consentendo al creditore di scegliere tra la “risoluzione del contratto” e l’“adempimento”, il che risulta, non solo nell’art. 1453 c.c. in cui tale scelta viene esplicitamente conferita, ma anche dalle norme successive. Infatti, l’art. 1454 c.c. attribuisce al creditore la potestà di fissare al debitore un termine per l’adempimento, trascorso il quale il contratto s’intenderà risolto; l’art. 1456 c.c. gli attribuisce il diritto di indicare al debitore di volersi valere della clausola risolutiva espressa, consentendo quindi a costui di adempiere fino a quel momento; infine l’art. 1457 c.c. gli dà la facoltà di indicare al debitore che non intende valersi del termine essenziale e che quindi opta per 98 Questo problema è rilevante nella misura in cui riguarda l’accertamento del limite di tempo al di là del quale la situazione giuridica di ritardo si muta in quella di inadempimento definitivo. 99 L’art. 1453 c.c., invece, non prevede l’assegnazione di alcun termine, in quanto ricollega la definitività dell’inadempimento alla semplice proposizione della domanda giudiziale. Il codice civile del 1865 prevedeva, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, il rimedio della dilazione, cioè di un termine (c.d. di grazia) che il giudice aveva facoltà di concedere al creditore per l’adempimento dell’obbligazione (art. 1165, terzo comma). Tale sistema veniva però derogato per le obbligazioni commerciali dall’art. 42 del codice di commercio del 1882. www.exeoedizioni.it 40 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione l’adempimento ritardato. Tale facoltà di scelta è però temperata, nelle prime due ipotesi, dal controllo dell’importanza del ritardo, che compete al giudice: cosicché, mancando tale importanza, il debitore potrà tuttavia adempiere, malgrado il creditore abbia optato per l’inadempimento definitivo. Proprio a proposito del rapporto che intercorre tra il ritardo nell’adempimento e la gravità dello stesso, appare rilevante dare anche conto di due contrapposte posizioni dottrinali. Si è infatti sostenuto che nell’ipotesi del ritardo nell’adempimento, la risoluzione per diffida operi anche se l’inadempimento sia scarsamente importante; per cui il requisito della gravità ex art. 1455 c.c. sarebbe un presupposto necessario della diffida solo nei casi in cui l’inadempimento riguardasse l’inesatta esecuzione di prestazioni principali o accessorie, oppure il totale inadempimento di obblighi accessori, mentre dal requisito della gravità si potrebbe invece prescindere nel caso in cui l’inadempimento dell’obbligazione principale consistesse nel ritardo. La motivazione di ciò viene fondata sia sul fatto che nel progetto e nella relazione al codice civile il requisito dell’importanza non si riferisce all’ipotesi di ritardo sia per la differenza che intercorre tra le due ipotesi di risoluzione, giudiziale e per diffida100. Contro tale posizione si è messo in luce anzitutto che il testo dell’art. 1455 c.c. parla semplicemente di ‘inadempimento’, e si riferisce tanto all’ipotesi dell’art. 1453 c.c., quanto all’ipotesi dell’art. 1454 c.c., e che conseguentemente l’importanza dell’inadempimento è un presupposto sempre necessario per l’operatività della risoluzione: «Un contratto con prestazioni corrispettive determina, non solo tra i contraenti, ma in tutta la vita complessa degli affari, una serie più o meno vasta di ripercussioni economiche e giuridiche, che non è lecito alterare, quando manchino importanti ragioni per farlo». Quindi, anche il ritardo nell’adempimento costituisce una forma di inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Inoltre si osserva che solo se si ragiona così scompare ogni possibilità di distinzione tra l’ipotesi del ritardo e le altre ipotesi di 100 AULETTA G., Importanza dell’inadempimento e diffida ad adempiere, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1955, 654. Nell’ipotesi del ritardo vi è il pericolo di un danno rilevante, che non vi è nelle altre due ipotesi; perché nell’ipotesi del ritardo il debitore può ancora adempiere, mentre nelle altre due ipotesi l’inesattezza dell’adempimento o l’inadempimento delle obbligazioni accessorie può non essere più sanabile. Come conclusione della sua indagine, l’AULETTA afferma che se il legislatore richiede la gravità dell’inadempimento anche nell’ipotesi di ritardo, ciò può spiegarsi solo nella risoluzione giudiziale e non anche nella risoluzione per diffida: poiché nella prima è equo condizionare la risoluzione alla gravità dell’inadempimento, essendo la risoluzione decretata dal giudice senza preavviso al debitore, mentre nella seconda, il preavviso c’è e il debitore può mettersi in regola, e dunque non c’è motivo di subordinare la risoluzione alla gravità del ritardo: nella risoluzione per diffida, purché il creditore fissi un termine congruo, alla scadenza dello stesso senza adempimento si produce la risoluzione, senza bisogno di indagare se il ritardo abbia o meno offeso un rilevante interesse del creditore; mentre nella risoluzione giudiziale, se il ritardo ha prodotto un danno rilevante al creditore, una volta fatta la relativa domanda di risoluzione, il debitore non può più, col suo adempimento tardivo, evitare la risoluzione. www.exeoedizioni.it 41 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Alla dottrina criticata si attribuisce però il merito di aver rilevato un’incongruenza nell’insegnamento tradizionale in materia di risoluzione per inadempimento. Infatti, l’opinione comune, che richiede in ogni caso la gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione per diffida, non ha notato che, a proposito del ritardo nell’adempimento, la gravità, anche se manca quando viene emessa l’intimazione, è sufficiente che sussista, e che possa divenire gravissima, quando scade il congruo termine fissato per l’adempimento. Perciò, da un lato, se l’inadempimento consiste nell’inesatto adempimento di obbligazioni principali o accessorie, il creditore, quando esegue la diffida, può presumere che la gravità non aumenterà, con la conseguenza che sin da allora servirà un inadempimento grave; dall’altro lato, invece, se l’inadempimento si concreta nel ritardo, il creditore sa già che la gravità crescerà col decorrere del tempo, e gli sarà conveniente emettere la diffida ad adempiere quando l’inadempimento è ancora di scarsa importanza101. A ciò va aggiunta la considerazione che la ragione sottesa al rimedio posto dall’art. 1454 c.c. è unica, e dunque l’opportunità di impedire che il creditore faccia ricorso alla diffida per fini solo strumentali, richiedendo la risoluzione per un inadempimento irrilevante nell’economia del contratto, sussiste anche nel caso di inadempimento dovuto a ritardo102, e che sarebbe proprio il congruo termine fissato dal creditore, nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento, a consentire di verificare se l’inadempimento, lieve all’inizio, assuma alla scadenza del termine, il carattere di gravità richiesto dall’art. 1455 c.c.. Il creditore avverte il debitore del limite di tempo, oltre il quale non gli sarà possibile attendere: ciò consentirà da un lato al debitore di evitare la risoluzione del contratto, e dall’altro lato al creditore di non subire un più grave danno 103. Perciò, sia il ritardo sia ogni altro tipo di inadempimento possono essere o sanati o confermati: avendo la risoluzione la funzione di rimedio alle anomalie del rapporto sinallagmatico e non essendo un privilegio per il creditore non 101 GUARINO A., La diffida ad adempiere e la gravità dell’inadempimento, in Studi in memoria di Vassalli, II, Torino, 1960, 969-970: l’Autore, ritiene esatto il punto di partenza di AULETTA, ma erroneo il punto di arrivo delle sue deduzioni: non è possibile negare che la gravità dell’inadempimento sia condizione essenziale per la risoluzione mediante diffida in ogni ipotesi. Inoltre il GUARINO A., op. cit., 965, critica anche la visione del CASÀ G.(In tema di applicabilità dell’art. 1455 c.c. nonostante la diffida prevista dal precedente art. 1454 c.c., in Foro It., 1947, I, 262 e seg., in calce a sent. Pret. Agrigento, 29 agosto 1946), che, facendo leva sull’art. 1454 c.c., disse che «il legislatore ha preso in considerazione l’inadempimento del contraente senza distinguere quello di scarsa importanza da quello di importanza rilevante e che non poteva ammettere da un lato che il giudice avrebbe stabilito se l’inadempimento fosse stato o non fosse stato grave, e dall’altro lato se per quest’ultimo la risoluzione sarebbe seguita di diritto per inosservanza della diffida, poiché, afferma il CASÀ G., «non si vede come il contratto così risolto ed estinto possa risorgere per decisione del giudice». Il GUARINO A. gli contesta che ove il giudice accerti non essere stato l’inadempimento importante, egli non fa risorgere il contratto risoluto di diritto, ma si limita ad accertare che la risoluzione di diritto non ha avuto luogo. 102 VILLA G., op. cit., 515. 103 VERDERA SERVER R., op. cit., 265. www.exeoedizioni.it 42 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione soddisfatto, il diritto a far venire meno il vincolo contrattuale sorge quando si rompe l’equilibrio negoziale, e, nel caso della diffida, il creditore esercita tale facoltà solo se si è avuto quell’imprescindibile inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.104. 2.3. L’adempimento inesatto e il rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera e la diffida ex art. 1454 c.c. Alla luce delle soluzioni adottate in caso di inadempimento definitivo, visto anche il modo di atteggiarsi della parte adempiente a fronte di ipotesi di un possibile adempimento da parte dell’intimato, resta da vedere cosa accade se l’adempimento è inesatto o parziale. Sembrerebbe arbitraria una qualche limitazione che sostenesse l’incompatibilità dell’intimazione della diffida con il caso dell’adempimento inesatto, cioè con il caso di una non esatta esecuzione della prestazione, che risulti difforme rispetto alle istruzioni concordate ovvero alle regole d’arte105. Infatti, non sarebbe comprensibile un’eventuale negazione dell’applicazione del rimedio ex art. 1454 c.c. anche in tali casi, dato che l’intimazione contenuta nella diffida può avere ad oggetto l’esatta esecuzione della prestazione, senza che sorgano dei problemi di compatibilità. Inoltre, anche in nel caso di adempimento inesatto, l’indagine sulla gravità dell’inadempimento alla luce dell’art. 1455 c.c. risulterebbe comunque dovuta, poiché in tal caso l’interesse che il diffidante persegue, «non sarebbe quello della certezza del rapporto contrattuale, ma quello della soddisfazione del bisogno che lo spinse a contrarre; e dovrebbe tenere conto del valore che la parte dell’obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto: da determinarsi mediante il criterio di proporzionalità» 106, per cui il rapporto 104 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 435; PISCIOTTA G., op. cit., 197, l’Autrice afferma che la non scarsa importanza dell’inadempimento non va considerata come presupposto per il legittimo esercizio del potere di intimare la diffida, ma, come presupposto per il verificarsi dell’effetto risolutivo alla scadenza del termine. 105 SACCO R. – DE NOVA G., Il contratto, cit., 656. Il nostro codice civile prevede all’art. 1181 la possibilità per il creditore di rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente. Questo articolo e l’art. 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo consente al creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire quindi per il conseguimento dell’intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l’art. 1455 c.c. riguarda invece il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso di inadempimento di non lieve entità dell’altra parte; ne consegue che le due discipline hanno un ambito diverso di operatività e che la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunziata anche quando, per la scarsa importanza dell’inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto. 106 VILLA G., op. cit., commenta la sent. Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, già esaminata, che riguarda proprio un’ipotesi di inesatto adempimento; SICCHIERO G., op. cit., 562; BIANCA C.M., op. cit., 271, nota n. 43, ritiene che il legittimo rifiuto dell’adempimento parziale non costituisca elemento giustificativo della risoluzione del contratto, se l’inadempimento è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.; www.exeoedizioni.it 43 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione andrebbe stabilito tra le somme ancora dovute ed il prezzo complessivo pattuito. Questo rappresenta però solo uno degli indici di valutazione, e non va confuso con quello relativo alla determinazione oggettiva dell’importanza dell’inadempimento, che potrebbe anche non risultare. Infatti se in astratto potrei dire che l’inadempimento è grave, in concreto il mio interesse di creditore potrebbe non essere stato leso107. Il problema resta sempre quello di come accertare l’interesse cui il contratto è diretto. Quando le indicazioni contenute nel contratto denotano la rilevanza, anche se del tutto soggettiva, dell’interesse del creditore all’adempimento con le esatte modalità richieste, allora l’inadempimento della controparte avrà un valore decisivo. L’art 1362 c.c. infatti dispone che «nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti». Un esempio di interesse inteso in senso solo soggettivo è quello dell’artista che, intenzionato ad esporre un’opera d’arte, faccia eseguire una colorazione all’artigiano che però si discosta dall’istruzioni ricevute: la nozione di interesse è qui solo soggettiva perché solo l’artista decide se l’opera realizzata corrisponda alla sua idea di opera da esibire. Nel caso in cui manchi nel contratto un criterio predeterminato, allora interviene un criterio oggettivo di valutazione, in funzione suppletiva, che prende in considerazione l’id quod plerumque accidit: con esso si valuta se un normale contraente avrebbe ricevuto soddisfazione dalla prestazione pur incompleta, ogni volta che la mancanza di indicazioni contrattuali non ponga in evidenza quell’interesse. Va dato conto altresì dell’esistenza di un rapporto che intercorre tra la disciplina generale della diffida ad adempiere in esame e le singole fattispecie speciali: è infatti possibile riconoscere i connotati della diffida ad adempiere nel rimedio previsto dall’art. 1662 c.c. (in materia di contratto d’appalto)108 e dall’art. 2224 c.c. (concernente il contratto d’opera)109. Una non recentissima pronuncia della Suprema Corte ha ravvisato infatti nella norma che attribuisce al committente il potere di fissare un congruo termine al Cass., 7 giugno 1993, n. 6367, in Giur. It., 1994, I, 1, c. 1209. 107 Ad esempio se acquisto un immobile privo di certificato di abitabilità in quanto sono interessato al terreno su cui sorge ed essendo terreno edificabile, potrei dire che in concreto il mio interesse di acquirente non fu leso. 108 «Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (primo comma). Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (secondo comma)». 109 «Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione del’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni (primo comma). Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (secondo comma)». www.exeoedizioni.it 44 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione prestatore d’opera o all’appaltatore, che non procedano all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte affinché si conformino ad esse, una sostanziale riproduzione del disposto di cui all’art. 1454 c.c. sulla diffida ad adempiere110. Al contrario, una precedente decisione aveva evidenziato alcune difformità nei presupposti delle due fattispecie: l’intimazione relativa ai vizi e difformità dell’opera presupporrebbe un contratto ancora in corso di esecuzione, nonché vizi tuttora eliminabili da parte dell’appaltatore, e non si configurerebbe quell’inadempimento in senso tecnico che rappresenta il presupposto della diffida ad adempiere, la quale postula invece l’avvenuto inadempimento del contratto 111. Tuttavia, si è già rilevato che la diffida ex art. 1454 c.c. richiede sì un inadempimento, ma anche la potenziale sussistenza di spazi perché l’interesse del diffidante alla prestazione possa essere soddisfatto; d’altro canto, l’esperibilità della diffida sarebbe esclusa ove l’inadempimento fosse irrimediabile, il che impedirebbe di conseguire il risultato contrattuale programmato. Perciò la difformità di disciplina ravvisata dalla trascorsa giurisprudenza non sembra sussistente: infatti, ove l’appaltatore violi le direttive concordate ovvero quelle relative ai canoni d’arte, egli è già in una situazione di inadempienza agli obblighi assunti per contratto. Inoltre, un recente indirizzo giurisprudenziale individua la finalità delle verifiche effettuate in corso d’opera nella garanzia dell’esatto adempimento, come un controllo sull’esecuzione del contratto. Le fattispecie in esame possiedono perciò un denominatore comune sia sotto il profilo della sussistenza dell’inadempimento sia sotto quello della possibilità di sanare lo stesso e di individuare una disponibilità del creditore a tollerare un adempimento tardivo112: disponibilità che si manifesta nella sopportazione dell’accaduto, purché il diffidato - appaltatore - prestatore d’opera rimuova entro breve termine gli effetti negativi della propria condotta contrattuale negligente. Va aggiunto che il rimedio concesso al committente dal primo comma dell’art. 2224 c.c. nel contratto d’opera e dal secondo comma dell’art. 1662 c.c. nell’appalto ha carattere facoltativo (al pari della diffida ad adempiere), nel senso che la parte non inadempiente è legittimata, non obbligata a ricorrervi. Esso ha la funzione di condurre allo scioglimento di diritto del rapporto: peraltro, l’assegnazione del termine e la relativa intimazione non impediscono la risoluzione giudiziale, che continua a trovare il suo presupposto nell’inadempimento di non scarsa importanza. Il committente, qualora sussista la colpa del prestatore d’opera o dell’appaltatore, può valersi delle norme generali sulla risoluzione e sull’inadempimento dei contratti, ivi compreso l’art. 1460 110 Cass., 23 luglio 1988, n. 4747, in Rep. Foro It., 1988, 3830, 6. Cass., 30 marzo 1985, n. 2236, in Gius. Civ., 1986, I, 511, «… se tali vizi e difetti hanno il carattere dell’irreparabilità, in modo da compromettere l’esecuzione del contratto, si applica il rimedio generale previsto dall’art. 1453 c.c.». 112 Cass., 27 marzo 2003, n. 4544, in Rep. Foro It., 2003, 430, 42. 111 www.exeoedizioni.it 45 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione c.c.113. La giurisprudenza ritiene applicabile l’intimazione suddetta, in quanto derogante alle regole generali sulla risoluzione per inadempimento, solo ove l’opera sia ancora in corso e vi siano ancora concrete possibilità di portare a compimento l’operazione programmata. Parimenti il ricorso al rimedio generale previsto dall’art. 1453 c.c., indipendentemente dalla diffida del committente, diviene necessario ove la situazione verificatasi a causa dell’inadempimento dell’appaltatore risulti irrimediabilmente compromessa114. Da una parte il rimedio delineato dalle due norme speciali è perciò analogo a quello previsto dall’art. 1454 c.c.: anche se è solo nell’art. 1454 c.c. che viene richiesta la «dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto», ciò non toglie che anche nelle fattispecie speciali, benché manchi tale indicazione, la risoluzione si avveri solo in quanto voluta dal committente, dovendo essere considerata tale volontà implicita. Dall’altra parte la disciplina non è del tutto identica: una differenza può cogliersi nel minore rigore formale dei rimedi in esame (artt. 1662 e 2224 c.c.) rispetto a quanto richiesto per la diffida ad adempiere. L’art. 1662 c.c. non prescrive al riguardo una forma determinata, onde deve ritenersi sufficiente anche un’intimazione verbale115. Altra differenza attiene al termine entro il quale l’obbligato si deve conformare agli impegni assunti, non prevedendo le norme speciali un termine minimo, ma un termine “congruo”, l’adeguatezza (o inadeguatezza) del quale dovrà essere, nel caso di contestazioni, valutata dal giudice tenendo conto del tipo di irregolarità da eliminare. Per evitare la risoluzione è poi sufficiente che l’appaltatore, alla scadenza del termine, abbia cominciato a porre riparo alla sua irregolarità. Da ultimo, si deve accennare alla differente modalità operativa suggerita dal tenore letterale delle norme in esame: difatti, se nell’art. 1662 c.c. si afferma che in seguito all’inerzia dell’appaltatore il contratto “è risolto”, l’art. 2224 c.c. sembrerebbe richiedere la necessità di un’ulteriore manifestazione di volontà (“può recedere”) da parte del committente per ottenere lo scioglimento del vincolo. Desta ora interesse soffermarsi nello specifico sull’ipotesi dei vizi e delle difformità dell’opera. Viene pertanto da chiedersi se la disciplina ex art 1454 c.c. sia di automatica applicazione anche in tali casi o se, al contrario, essa non appaia opportuna, essendo previsti appositi rimedi di tutela a disposizione della parte adempiente: quello che occorre garantire è dunque l’esistenza in capo al contraente non inadempiente del diritto di pretendere l’adempimento della prestazione dell’altro contraente. 113 Cass., 23 luglio 1988, n. 4747, in Rep. Foro It., 1988, 3830, 6. Cass., 5 febbraio 1979, n. 763, in Rep. Foro It., 1979, voce Appalto, 65. 115 Cass., 20 giugno 1983, n. 4226, in Rep. Foro It., 1983, 430, 59. 114 www.exeoedizioni.it 46 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione Rimanendo nell’ambito dell’appalto, l’art. 1668 c.c., rubricato «Contenuto della garanzia per difetti dell’opera», concede al committente di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore e la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto se le difformità o i vizi dell’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione), dopo che nell’art. 1667 c.c. è stato preventivamente specificato che l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. Ancora, l’art. 2226 c.c., in materia di contratto d’opera116 prevede al primo comma che «l’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per i vizi della medesima, se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati», mentre al secondo comma fa un rinvio all’art. 1668 c.c. circa la regolamentazione dei diritti del committente nel caso di difformità o vizi dell’opera. Vedendo, invece, uno dei contratti più diffusi, la compravendita 117, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il contenuto di questa garanzia si differenzia da quello della garanzia per evizione, perché riguarda i vizi della cosa nella sua entità materiale o nella sua funzione, mentre l’evizione riguarda la situazione giuridica della cosa stessa. Si parla tradizionalmente di garanzia per vizi occulti, perché la garanzia non è dovuta se, nel momento in cui il contratto veniva concluso, i vizi erano effettivamente noti al compratore o erano comunque facilmente riconoscibili da parte di quest’ultimo (lo stesso, si è visto, si verifica per esempio anche nel contratto d’opera). La garanzia per vizi costituisce un effetto naturale del contratto di vendita, che le parti sono tuttavia libere di escludere o modificare, ampliandone o riducendone i contenuti (ad esempio includendovi difetti materiali che non sarebbero suscettibili di essere considerati vizi, ovvero escludendo dal suo ambito di operatività categorie più o meno ampie di vizi), ovvero derogando alla disciplina del codice civile, in senso più favorevole o sfavorevole al compratore (per la prima ipotesi si pensi alla concessione all’acquirente di rimedi diversi ed ulteriori rispetto a quelli contemplati dal codice, mentre per la seconda ipotesi si pensi ad una più gravosa regolamentazione dell’onere di denuncia del vizio). Tuttavia, tali patti di esclusione o di limitazione della garanzia non hanno effetto 116 Ad esempio l’angolo cottura non è stato diviso dal soggiorno con una colonna così come espressamente richiesto e previsto nel progetto. 117 Ad esempio in data “x” Tizio acquista presso la cantina vinicola di Caio 200 bottiglie di vino di una certa qualità, e il giorno seguente Tizio aprendone una verifica con sorpresa e rammarico che il vino sapeva di aceto e non del gusto tipico di quella qualità di vino; lo stesso dicasi per le altre bottiglie assaggiate. Tizio denuncia a Caio il vizio della merce vendutagli e chiede la restituzione degli importi versati per l’acquisto del vino, con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti. www.exeoedizioni.it 47 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione se il venditore li stipulò tacendo in mala fede al compratore i vizi della cosa (art. 1491, secondo comma, c.c.). Qualora la cosa consegnata al compratore in esecuzione del contratto di compravendita si riveli affetta da un vizio, il compratore può esperire nei confronti del venditore la cosiddetta azione redibitoria o quella estimatoria. Con la prima si domanda la risoluzione del contratto, la quale comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale cui consegue, per il venditore, l’obbligo di rimborsare integralmente le somme di denaro versategli dal compratore a titolo di prezzo e, per il compratore, l’obbligo di riconsegnare al venditore la cosa viziata (art. 1493 c.c.), e tutto ciò indipendentemente dalla colpa del venditore (l’obbligo del risarcimento a carico di questi è infatti una conseguenza ulteriore, prevista solo nel caso in cui egli non provi di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa ex art. 1494 c.c.). Con l’azione estimatoria, invece, si domanda la riduzione del prezzo in misura corrispondente alla diminuzione del valore e dell’utilità della cosa, cagionata dal vizio. In linea di principio (e salvo che si tratti di una tipologia di vizio per la quale gli usi escludano la redibitoria: primo comma dell’art. 1492 c.c.) il compratore è libero di scegliere se esercitare l’azione redibitoria ovvero l’azione estimatoria, quali che siano la natura e l’entità del vizio118. Questa figura, tra l’altro, è anomala rispetto alle altre figure di risoluzione, anche perché lo squilibrio tra prestazione e controprestazione incide non sul momento funzionale del sinallagma, bensì su quello genetico, dato che il vizio della cosa che inficia il rapporto deve essere già presente al momento della stipulazione del contratto (è solo la sua conoscenza da parte del compratore che interviene successivamente: art. 1491 c.c.). Il codice civile non accorda al compratore (in alternativa alle sopra menzionate azioni) la possibilità di esperire nei confronti del venditore l’azione di esatto adempimento, cioè pretendere la riparazione della cosa viziata ovvero la consegna di un’altra cosa in sostituzione di quella rivelatasi affetta da vizi; il compratore ha però il diritto al risarcimento dei danni, sia quelli che ha sofferto per aver ricevuto in consegna una cosa di valore inferiore rispetto a quello previsto dal contratto119, sia quelli che siano derivati dai vizi 120 della cosa a persone o ad altre 118 Entrambe le azioni sono soggette a un breve termine di decadenza: il compratore ha infatti l’onere di denunciare al venditore i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta (salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge). Inoltre la prescrizione è di un anno, decorrente dalla consegna. Per cui se il compratore non assolve all’onere di esercitare i diritti di cui è divenuto titolare prima che sia trascorso un anno, il venditore, eventualmente chiamato a rispondere del vizio, è legittimato a paralizzare le azioni eccependo l’intervenuta prescrizione dei diritti che questi faccia valere nei suoi confronti, ma non impedisce al compratore stesso di esercitare i diritti in questione nell’ipotesi in cui sia stato il venditore a convenirlo per l’esecuzione del contratto (a condizione che la denuncia del vizio sia però avvenuta entro un anno dalla consegna del bene) (art. 1495, terzo comma, c.c.). 119 La relativa azione può essere esperita dal compratore in aggiunta alle c.d. azioni edilizie o anche in via autonoma ed alternativa ad esse. Per danno si fa riferimento sia al danno emergente (es. le spese affrontate dal compratore per porre rimedio ai vizi, facendo riparare il bene che ne è affetto) che al lucro cessante (mancato guadagno poiché la presenza del vizio ha impedito al venditore di servirsi della www.exeoedizioni.it 48 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione cose diverse da quella venduta. Dalla disamina di tali rimedi che il codice civile appresta a favore del contraente fedele sembra non apparire necessario l’impiego del mezzo stragiudiziale ex art. 1454 c.c.; l’alternativa sarebbe, quindi, quella di avvalersi della risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c., anche se in certi casi (ad esempio se la cosa affetta da vizio è un semplice bene mobile) essa non appare opportuna (comportando un dispendio di tempo e di denaro). Peraltro, anche se da una parte si può ritenere che, in tema di azione redibitoria per vizi della cosa venduta, la gravità dell’inadempimento debba essere valutata non secondo la norma generale dell’art. 1455 c.c., bensì secondo la norma speciale dell’art. 1490 c.c. (per cui occorre accertare se i vizi denunziati dal compratore rendano la cosa venduta inidonea all’uso ovvero ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore), dall’altra parte, e in senso diverso, viene affermato che le disposizioni contenute negli artt. 1490 e 1492 c.c. vanno interpretate restrittivamente con riferimento al principio generale sancito all’art. 1455, nel senso che non ogni vizio della cosa oggetto della vendita legittima l’esercizio dell’azione redibitoria, con conseguente risoluzione del contratto in danno del venditore, ma soltanto quei vizi per effetto dei quali l’inadempimento, nell’economia generale del negozio, avuto riguardo all’interesse del compratore, risulti di non scarsa importanza121. Inoltre, la speciale disciplina della garanzia per i vizi non si applica nel caso in cui le parti abbiano previsto convenzionalmente o l’azione di esatto adempimento in favore del compratore o la sostituzione della cosa venduta affetta da vizi: ipotesi che quindi, benché non rientrino nel contenuto normale della garanzia disciplinata dagli artt. 1490 c.c. ss., possono invece eventualmente formare oggetto di una garanzia espressamente prevista dal venditore122. 2.4. Rapporto con la costituzione in mora: il contegno della parte cosa o di rivenderla a terzi). 120 Diversa dall’ipotesi in cui la cosa venduta si rivela affetta da un vizio è l’ipotesi dell’art. 1497 c.c., in cui la cosa consegnata al compratore risulta priva di qualità essenziali per l’uso cui è destinata o di quelle promesse dal venditore in occasione della stipulazione del contratto. Mentre i vizi attengono ad imperfezioni e difetti di fabbricazione, produzione, formazione, conservazione della cosa, le qualità sono caratteristiche sostanziali della cosa, relative alla sua natura. Per l’ipotesi di mancanza di qualità, il codice rinvia alla disciplina della risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento (art.1453 e seg.), purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. I rimedi generali che il codice civile mette a disposizione della parte di un contratto a prestazione corrispettive (risoluzione del contratto e risarcimento) si estendono anche all’ipotesi del c.d. aliud pro alio datum, di elaborazione giurisprudenziale, che ricorre quando, in esecuzione di una compravendita di cosa specifica, venga consegnato al compratore un bene diverso da quello dedotto nel contratto ovvero quando, in esecuzione di una compravendita di cosa generica, venga consegnata al compratore una cosa appartenente ad un genere diverso rispetto a quello contemplato nel contratto. 121 Cass., 5 marzo 1973, n. 614, in Foro pad., 1974, I, 9. 122 Cass., 4 settembre 1991, n. 9352, in Gius. Civ., 1992, I, 3140. www.exeoedizioni.it 49 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione inadempiente Se la sopravvenuta impossibilità o l’inutilità della prestazione sono rilevanti per determinare se l’inadempimento è irreversibile, vi sono anche altre situazioni, a cui la dottrina fa riferimento, come esempi di inadempimento definitivo. Si tratta di comportamenti del debitore fonte di una situazione di incertezza circa il buon esito dello scambio o perché sono espressivi della volontà di non adempiere o perché fanno presumere l’inettitudine dello stesso a svolgere certe prestazioni, addirittura solo preparatorie (la maggior parte delle obbligazioni sorge da un rapporto negoziale complesso, dove il debitore non si limita a un dare o a un fare, ma ad eseguire più prestazioni, alcune delle quali sono inquadrabili nell’ambito delle attività preparatorie e strumentali rispetto alla realizzazione del risultato finale): le due situazioni esprimono un rifiuto di adempiere e un pericolo dell’inadempimento futuro. Ci si può allora chiedere quale utilità possa esserci in una richiesta di adempimento di cui all’art. 1454 c.c. da parte del creditore nel caso in cui il debitore abbia già dichiarato di non volere adempiere. La dottrina ritiene che il richiamo all’art. 1219 c.c. sia fuorviante123, e che i due istituti vadano tenuti distinti, poiché i presupposti e le finalità della diffida ad adempiere sono differenti rispetto a quelli relativi alla costituzione in mora. Infatti, nella disciplina della diffida, l’aspetto principale non è rendere evidente l’inadempimento che deve essersi già compiuto prima dell’emanazione dell’intimazione, ma la possibilità che il debitore adempia, così da realizzare il duplice obiettivo di garantire al creditore la soddisfazione del suo interesse, e al contratto di realizzare la sua finalità, anche se con un adempimento tardivo124. La dichiarazione preventiva del debitore, cioè anteriore alla diffida, con cui manifesta di non voler adempiere, non dà quindi luogo ad una situazione definitiva; conseguentemente, il debitore può mutare opinione ed adempiere, non essendoci ostacoli in tal senso all’operatività dell’art. 1454 c.c.125. Va dato conto anche di un avviso contrario proveniente dal prevalente indirizzo giurisprudenziale, il quale ritiene che l’univoca manifestazione da parte del debitore dell’intenzione di non adempiere un’obbligazione equivalga ad 123 Art. 1219 c.c. (Costituzione in mora): «Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (primo comma). Non è necessaria la costituzione in mora: 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire la prestazione; 3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta (secondo comma)». 124 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 441. 125 MIRABELLI G., L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, Na, 1955, 388-389; DELLACASA M., op. cit., 277; ZACCARIA A., op. cit., 1504. www.exeoedizioni.it 50 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione inadempimento, anche se il termine di adempimento non sia ancora scaduto 126. Certa dottrina esclude che sia necessario notificare una diffida nelle ipotesi in cui il rifiuto documenti una situazione in cui il conseguimento tardivo della prestazione non sia proprio più possibile: solo in tali casi potrebbe qualificarsi come definitivo l’inadempimento della controparte127. Anche un rifiuto successivo alla diffida viene ritenuto privo di effetti e non preclusivo per il debitore che lo abbia espresso, in quanto egli potrà poi, a seguito di un migliore esame delle sue possibilità, decidere di adempiere validamente, entro il termine fissato128. Circa la relazione tra la diffida ad adempiere e l’intimazione prevista dall’art. 1219 c.c. per la costituzione in mora del debitore, la giurisprudenza ha evidenziato come la costituzione in mora non sia indispensabile per produrre l’effetto risolutivo, escludendo perciò un nesso tra i due istituti. Ha espresso il suo convincimento nel corso di una controversia sorta per inadempimento all’obbligo di trasferire in proprietà un appartamento posto in fabbricato di nuova realizzazione, nel termine di trenta mesi dalla data in cui il promittente venditore avesse ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative: ha ritenuto non necessaria una preventiva messa in mora del contraente inadempiente essendo sufficiente il fatto obiettivo dell’inadempimento di non scarsa importanza, ed ha reputato che l’intimazione ad adempiere ha la medesima efficacia della costituzione in mora, e che «la necessità della costituzione in mora ai fini della risoluzione per inadempimento può concepirsi soltanto se la risoluzione si basi sulla mora in senso stretto, cioè su di un inadempimento temporaneo e quindi non definitivo del debitore»129. La costituzione in mora non rappresenta, quindi, un presupposto per l’applicazione dell’art. 1454 c.c., in cui l’elemento essenziale è proprio una preventiva intimazione ad adempiere. Circa la questione distinta, anche se collegata, in cui ci si può chiedere se l’atto 126 Cass., 17 marzo 1982, n. 1721, in Foro It., 1982, I, 2524, ha ritenuto che in tema di contratto di edizione, la dichiarazione scritta dell’editore di non poter pubblicare l’opera, accompagnata dalla cessazione dell’attività preparatoria della pubblicazione stessa, la quale evidenzi l’intento definitivo di non provvedere all’adempimento, legittimasse la controparte a conseguire la risoluzione del rapporto per colpa dell’editore, ancorché non fosse scaduto il termine pattuito per la pubblicazione ovvero quello fissato dalla legge o dall’autorità giudiziaria secondo la disciplina del diritto d’autore. 127 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 439; ROPPO V., Il contratto, cit., 959, ritiene opportuno che si guardi caso per caso, se le concrete circostanze del rapporto rendono prevalente l’interesse del debitore, ovvero di un debitore che ci ripensa prima della scadenza e che alla scadenza è disposto ad adempiere, o l’interesse del creditore a non trovarsi in difficoltà se alla scadenza non riceve la prestazione, il che giustificherebbe una risoluzione del contratto. 128 Circa il problema se per la risoluzione si debba attendere o meno la scadenza del termine, nel senso dell’inutilità dell’attesa ulteriore, si veda la sentenza Cass., 7 giugno 1952, n. 1638, in Mass. Foro It., 1952, 395. Ritiene, invece, che si debba attendere la scadenza del termine, MIRABELLI G., L’atto non negoziale nel diritto privato italiano, cit., 389, in particolare l’Autore rileva che il debitore potrebbe mutare opinione e d’altra parte il creditore, con la diffida, ha dimostrato di avere ancora interesse all’adempimento. 129 Cass., 10 aprile 1986, n. 2500, in Giur. It., 1987, I, 1, 501. www.exeoedizioni.it 51 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione di diffida possa valere anche come atto di costituzione in mora del debitore, si deve propendere per una soluzione positiva, secondo cui la diffida, che già contiene un’intimazione ad adempiere, oltre ad esplicare gli effetti a lei propri, è di per sé atto idoneo a costituire in mora il debitore, essendo anche superfluo l’invio al debitore di due distinte dichiarazioni 130. 3. Imputabilità e colpevolezza nell’inadempimento Per gli Autori che ricostruiscono l’effetto risolutivo in una prospettiva sanzionatoria, come reazione all’illegittimo comportamento tenuto dalla controparte, è necessario che l’inadempimento sia imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa131. Opposta a questa prospettiva si pone la dottrina dominante, che ritiene l’imputabilità confinata al solo profilo del risarcimento dei danni subiti dal creditore diffidante e che considera lo scioglimento del vincolo contrattuale come un mero rimedio ai difetti funzionali del rapporto sinallagmatico, e non un privilegio per il creditore insoddisfatto132. Tuttavia, anche chi contesta che l’imputabilità dell’inadempimento costituisca un requisito di efficacia per la diffida, sottolinea che l’intimazione effettuata dal creditore valga come mezzo di costituzione in mora del debitore, riversandogli il rischio del protrarsi del ritardo: ovvero il rischio per l’eventuale perdita della cosa oggetto di prestazione e per l’impossibilità della prestazione, secondo la regola enunciata all’art. 1221 c.c.133, con la conseguenza che, da quel momento, la colpa del diffidato sarà presunta, gravando sul debitore inadempiente l’onere di fornire la prova contraria134. Il giudice di legittimità richiede spesso la sussistenza di una colpa contrattuale del diffidato per la produzione degli effetti risolutivi conseguenti alla diffida135; una responsabilità contrattuale che deve peraltro risultare da un complessivo ed 130 ALOISIO R., op. cit., 2; COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 438, rileva che non si può negare efficacia ad una diffida perché non è stata preceduta dall’atto di costituzione in mora, poiché la messa in mora del debitore serve a qualificare come imputabile il ritardo e non a definirne l’importanza; BORRIONE M., op. cit., 257; DALMARTELLO A., op. cit., 142; BIANCA C.M., op. cit., 311. 131 AULETTA G., La risoluzione per inadempimento, cit., 110. 132 MOSCO L., op. cit., 35; SICCHIERO G., op. cit., 497; COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 438. La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, i Principles of European Contract Law, gli Unidroit Principles of International Commercial Contract, i sistemi anglosassoni e, in seguito alla recente riforma del diritto delle obbligazioni, anche l’ordinamento tedesco sono orientati nel senso che l’imputabilità dell’inadempimento non incide sul regime della risoluzione, ma che essa rileva solo ai fini del risarcimento del danno. 133 Art. 1221, primo comma, c.c. (Effetti della mora sul rischio): «Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore». 134 Cass., 29 giugno 1979, n. 3679, in Rep. Foro It., voce Contratto in genere, 315. 135 Cass., 2 settembre 1978, n. 4014, in Rep. Foro It., 1978, voce Contratto in genere, 262. www.exeoedizioni.it 52 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione approfondito accertamento, coinvolgente, oltre all’elemento oggettivo della mancata prestazione, anche «gli elementi soggettivi, rilevabili tramite un’indagine riguardante il comportamento del debitore desumibile sia dalla durata della mora sia dal suo eventuale protrarsi sia dalla ritardata o mancata prestazione, e l’interesse del creditore all’esatto adempimento» 136. Un giudizio svolto non in termini esclusivamente soggettivistici, altrimenti non si considererebbe il concreto contegno tenuto dai contraenti per rispettare gli obblighi contrattuali, ma operato anche tramite un’indagine sull’eventuale attività svolta dal debitore per rimuovere o superare l’ostacolo che gli impedisce di adempiere: «La colpa dell’inadempiente è presunta sino a prova contraria, e la presunzione cade se il debitore porta a suo favore delle circostanze che dimostrano che, egli, nonostante l’uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per causa a lui non imputabile»137. La colpevolezza è comunque una situazione soggettiva distinta dall’imputabilità, che andrebbe invece valutata in termini solo oggettivi: conseguentemente non sussiste una “colpa imputabile” in ipotesi di circostanza sopravvenuta, non prevedibile al momento del perfezionamento del contratto e consistente in un impedimento assoluto ed oggettivo138. Trascurata dalla dottrina è l’ipotesi in cui la prestazione a carico di una delle parti divenga impossibile non per colpa di questa, bensì per un fatto del quale sia chiamato a rispondere l’altro contraente. Le soluzioni possono essere due: o ritenere che il contratto si risolva, con conseguente diritto al risarcimento per il contraente incolpevole, o ritenere che il contratto non si sciolga ed il contraente liberato mantenga il diritto a ricevere la prestazione. La giurisprudenza di merito opta per la risoluzione del vincolo (in ossequio ai principi in tema di mora credendi ex art. 1207 c.c. e di buona fede contrattuale) e per la condanna al risarcimento dei danni in favore dell’altro contraente incolpevole139. 4. La non reciprocità dell’inadempimento Un altro presupposto fondamentale ai fini dell’efficacia risolutiva di una diffida ad adempiere, è, oltre ad un inadempimento di non scarsa importanza, anche la non inadempienza della parte che notifica la diffida, sebbene sul punto il codice civile taccia140. 136 Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Corriere Giur., 1994, 7, 839. Cass., 5 agosto 2002, n. 11717, in Rep. Foro It., 2002, 1740, 500. 138 Cass., 27 febbraio 2004, n. 4016, in Rep. Foro It., 2004, 1740, 36. 139 Trib. Udine, 13 luglio 1998, in Nuova Giur. Civ. comm., 1999, I, 201. 140 SICCHIERO G., op. cit., 511. 137 www.exeoedizioni.it 53 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione Si afferma che la diffida emessa dal contraente a sua volta inadempiente precluda a questo la possibilità di perseguire l’effetto risolutorio intimato alla controparte141. Posto il problema in questi termini, il diffidato, avvalendosi del principio di diritto inadimplenti non est adimplendum, fissato dall’art. 1460 c.c., potrebbe opporre un legittimo rifiuto all’intimazione inoltrata dal diffidante a sua volta inadempiente142 e quindi, con la proposizione dell’eccezione di inadempimento, impedire la risoluzione del contratto, «tanto più se l’inadempimento del diffidante è intimamente connesso ed è stato di diretto ostacolo all’esecuzione dell’obbligo incombente sul diffidato» 143. Vero è, che nell’eventuale giudizio di accertamento per la verifica dei presupposti per la risoluzione, l’inadempimento del diffidante potrebbe condizionare negativamente l’efficacia propria della diffida ad adempiere ed operare così a sfavore dell’intimante144. Ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto inefficace, in una causa posta al suo vaglio di legittimità, la diffida emessa dall’acquirente di un sistema di computer avverso la società venditrice che ne avrebbe dovuto curare l’installazione, ed i cui tecnici si erano recati nel domicilio del diffidante nel termine intimato rifiutandosi però di eseguire il loro lavoro, perché il diffidante non aveva predisposto un impianto elettrico adeguato alle funzioni dell’apparecchiatura 145. Viene però da chiedersi a questo punto se il requisito della non reciprocità dell’inadempimento debba essere sempre considerato come un presupposto implicito per l’operatività della diffida ad adempiere, o se esso possa invece essere talora inteso come forma di paralisi dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. L’attenzione va a quei casi ove il diffidante, a sua volta inadempiente, invia alla controparte una diffida ad adempiere: se il diffidato non si avvale del mezzo di cui all’art. 1460 c.c. (che potrebbe invece legittimamente opporre rifiutandosi 141 NATOLI U. op. cit., 511; BORRIONE M., op. cit., 264; MIRABELLI G., op. cit., 619; PALMIERI D., op. cit., 363. In giurisprudenza, Cass., 4 maggio 1994, n. 4275, in Corriere Giur., 1994, 838, ove si evidenzia che «l’inadempimento del diffidante priva di giuridica rilevanza quello del diffidato» (sentenza già citata a proposito del contrasto sorto tra una casa editrice ed un insegnante: nella specie la Corte decise di negare l’efficacia della diffida intimata dall’acquirente, osservando che quest’ultimo non aveva provveduto a pagare la rata di prezzo scaduta, perciò risultava a sua volta inadempiente e quindi, per l’operare del principio di diritto inadimplenti non est adimplendum, non poteva pretendere nulla dal venditore, né ottenere la risoluzione del contratto mediante diffida). 142 Tale soluzione è stata adottata a proposito della diffida ad adempiere agli obblighi nascenti dal preliminare di vendita, Cass., 9 settembre, 1998, n. 8910, in Foro It., 1998, I, 3136, in cui «all’infruttuoso decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere l’obbligo di stipulare il contratto definitivo, non consegue la risoluzione ipso iure del preliminare, qualora l’intimante non abbia ottemperato ai doveri di collaborazione posti a suo carico da apposite pattuizioni ovvero derivati dal’obbligo di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del preliminare»; Cass., 13 ottobre 1975, n. 3301, in Giur. It., Mass., 1975, 940. In dottrina si veda ad esempio ALOISIO R., op. cit., 2; PISCIOTTA G., op. cit., 216. 143 Cass., 27 aprile 1989, n. 1953, in Rep. Foro It., 1989, 1740, 358. 144 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 448. 145 Cass., 27 aprile 1989, n. 1953, in Rep. Foro It., 1989, 1740, 358. www.exeoedizioni.it 54 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione di adempiere di fronte alla pretesa avanzata dal creditore inadempiente) e il termine indicato in diffida decorre, può verificarsi l’effetto risolutivo intimato in diffida? La risposta deve ritenersi positiva: il diffidato dovrà così subire le conseguenze della sua inerzia, della sua mancata attivazione verso uno strumento di difesa che il codice civile dispone espressamente a favore di ciascuno dei contraenti 146. 4.1. Valutazione comparativa delle reciproche condotte Non va inoltre trascurato un altro aspetto: come si debba procedere circa l’individuazione del contraente responsabile della maggiore violazione del sinallagma contrattuale. A tal fine, viene proposta l’adozione di un criterio di proporzionalità tra le prestazioni inadempiute che dovrebbe condurre l’interprete ad una comparazione delle condotte delle parti. Per dirimere il contrasto il giudice di merito anzitutto verifica l’esistenza di clausole che disciplinano il rapporto; in seguito procede utilizzando un criterio cronologico, rispettando la scansione temporale voluta dai contraenti; fa riferimento anche ad un criterio logico, per determinare se vi sia una relazione causale e di proporzionalità tra l’inadempimento dell’uno ed il precedente inadempimento dell’altro, chiedendosi quindi se l’inadempimento di uno consegue a quello dell’altro, verso cui realizza una reazione e risposta proporzionata o sproporzionata, oppure se ne sia del tutto slegato. Non solo: il giudice di merito deve anche accertare la buona fede delle parti, in relazione al legame di corrispettività che le lega147. Peraltro, questo percorso, che l’interprete può percorrere nel suo giudizio circa il rapporto tra i due inadempimenti, risulta ancora più rilevante nel caso di reciproca emissione di contrapposte diffide da parte dei contraenti, che pretendono, l’uno verso l’altro, di conseguire la prestazione pattuita a pena di risoluzione e che giustificano il proprio rifiuto di adempiere sulla base dell’altrui inadempimento148. Solo se il diffidante fosse gravemente inadempiente, la controparte potrebbe paralizzare la diffida e mantenere in vita il rapporto, mentre, in caso contrario, il contratto verrebbe sciolto a seguito del decorso del termine della diffida e il debitore potrebbe ottenere solo una riduzione dell’ammontare del risarcimento danni, nel caso in cui questo fosse stato richiesto149. 146 Nel caso in cui la controversia dovesse proseguire in giudizio il diffidato potrebbe richiedere il risarcimento del danno per l’illecito comportamento del diffidante. 147 Cass., 2 aprile 2004, n. 6564, in Rep. Foro It., 2004, 1740, 27; e specialmente la sent. Cass., 9 settembre 1998, n. 8910, in Foro It., 1998, I, 3136. In dottrina, SICCHIERO G., op. cit., 512; BIANCA C.M., op. cit., 281; BASINI, Risoluzione del contratto e sanzione dell’inadempiente, cit., 224. 148 LOZUPONE R., op. cit., 284. 149 SICCHIERO G., op. cit., 513. www.exeoedizioni.it 55 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. II – Campo di applicazione La valutazione comparativa delle reciproche inadempienze risulta quindi rilevante per accertare se l’alterazione del sinallagma negoziale sia da attribuire solo ad uno dei contraenti ovvero ad entrambi ed in quale misura; e ciò avuto riguardo anche alla possibilità che l’inadempimento di una parte fosse giustificato dall’altrui condotta inadempiente. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito. Raro, ma possibile, è scoprire che le reciproche contestazioni siano entrambe infondate; a fronte di tale eventualità il giudice opterebbe per una impossibilità di pronunciare la risoluzione, pur se in presenza di reciproci inadempimenti. Autorevole dottrina riporta, a tal proposito, la decisione adottata da un Tribunale milanese: «Il giudice che accerti l’infondatezza di scambievoli addebiti non può, pertanto, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti» 150. Il contratto dovrà invece essere considerato risolto per mutuo dissenso tacito. Tuttavia, un esame comparativo dei reciproci inadempimenti rimane escluso nell’ipotesi di risoluzione del contratto per mutuo consenso, dato che risoluzione per inadempimento e mutuo dissenso sono incompatibili tra loro sia nelle finalità sia nei presupposti 151. Pertanto, se i contraenti dimostrassero il reciproco disinteresse all’adempimento, il giudice pronuncerebbe la risoluzione del contratto non per inadempimento dell’intimato, ma per comune volontà dei contraenti e solo con condanna alle restituzioni, ma non anche quella al risarcimento dei danni provocati152. §§§ 150 LOZUPONE R., op. cit., 285, si riferisce alla sent. Trib. Milano 13 maggio 2002, in Giurisprudenza Milanese, 2002, 11, 409; il verificarsi di questa eventualità è delineato anche da ROPPO V., Il contratto, cit., 977. 151 Cass., 14 giugno 2000, n. 8095, in Rep. Foro It., 2000, 440, 62, chiarisce a tal fine che mentre nella risoluzione per mutuo consenso, che si risolve in un nuovo contratto di contenuto opposto a quello originario, gli effetti decorrono ex nunc, in quella per inadempimento decorrono ex tunc per effetto dell’art. 1458 c.c.. 152 SICCHIERO G., op. cit., 513. www.exeoedizioni.it 56 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida CAPITOLO III L’ATTO DI DIFFIDA SEZIONE I LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ 1. Natura giuridica dell’atto di diffida Risulta dominante la qualificazione della manifestazione di volontà contenuta nella diffida ad adempiere come negozio unilaterale recettizio, che produce cioè effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della controparte, il debitore o chi lo rappresenta (art. 1334 c.c.)153: la sua disciplina positiva, gli interessi che essa tende a soddisfare, l’effetto a essa ricollegato, sembrano togliere ogni dubbio circa la correttezza di questa affermazione154. La diffida costituisce l’esercizio di una facoltà o potere, che la legge attribuisce alla parte adempiente di un contratto a prestazioni corrispettive, la quale, dichiarando di avere ancora interesse all’adempimento fino al termine fissato nella diffida, si impegna a non richiedere né l’adempimento né la risoluzione prima di tale termine155, tutelando in tal modo anche l’interesse del debitore ad avere un tempo sufficiente per adempiere. In pari tempo, essa modifica il contenuto del contratto, in quanto sostituisce, quale termine di adempimento, un termine nuovo a quello previsto, esplicitamente o implicitamente, nel contratto 156. Mentre la semplice richiesta di adempiere non sarebbe vincolante, perché la volontà del creditore potrebbe mutare in ogni momento utile, nella diffida ad adempiere si reputa necessario che il diffidante rimanga legato alla sua dichiarazione, che ha un carattere impegnativo, perché da essa discende l’effetto 153 Art. 1334 c.c. (Efficacia degli atti unilaterali): «Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati». 154 SICCHIERO G., op. cit., 507; NATOLI U., op. cit., 509; AULETTA G., La risoluzione per inadempimento, cit., 431; MOSCO L., op. cit., 149; DALMARTELLO A., op. cit., 141; BIANCA C.M., op. cit., 306. In giurisprudenza, Cass., 7 giugno 1952, n. 1638, in Giur. Cass. Civ., 1952, II, 2, 115. Va tuttavia sottolineata la scarsa attenzione che la giurisprudenza dedica al tema della natura giuridica della diffida, ad esempio la sent. Cass., 25 marzo 1978, n. 1447, in Gius. Civ., 1978, I, 1038, riconosce il carattere negoziale della diffida, solo nell’ambito di un discorso molto più ampio relativo alla problematica della forma della procura conferita al rappresentante del creditore. Altre pronunce, Cass., 6 aprile 1973, n. 953, in Rep. Foro It., 1973, voce Contratto in genere, atto e negozio giuridico, n. 346, partendo dalla premessa della natura negoziale della diffida ad adempiere, in realtà facendo leva sull’unilateralità dell’atto, concludono per la risoluzione di diritto (escludendo la necessità dell’accettazione dell’intimato perché è richiesta la sola ricezione). 155 Cass., 12 giugno 1952, n.1681, in Rep. Foro It., 1952, voce Obbligazioni e contratti, n. 273. 156 MIRABELLI G., Dei contratti in generale, cit., 619. www.exeoedizioni.it 57 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida risolutivo del rapporto157. La natura negoziale della diffida trova peraltro conferma nel confronto tra essa e due istituti, la costituzione in mora e la clausola risolutiva espressa. Come la costituzione in mora 158, la diffida consiste in una intimazione ad adempiere, fatta per iscritto dal creditore al debitore, ma, mentre nel primo caso la volontà del creditore sarebbe del tutto irrilevante ai fini del verificarsi degli effetti propri dell’istituto, che scaturiscono direttamente dalla legge, nella diffida l’effetto risolutivo è diretta conseguenza della manifestazione di volontà del soggetto159. Invece, la clausola risolutiva espressa presenta un meccanismo simile alla diffida, quanto al rapporto causa ed effetto: dichiarazione della parte, risoluzione del contratto. Perciò, stante la sicura natura negoziale della manifestazione volitiva dell’art. 1456, secondo comma, c.c., sarebbe contraddittorio negare tale natura anche alla diffida ad adempiere160. Trattandosi di un negozio unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale, valgono inoltre anche per essa le norme generali che regolano la formazione e la validità dei contratti, in quanto applicabili (art. 1324 c.c.). Secondo un diverso orientamento la dichiarazione del diffidante, contenente l’intimazione ad adempiere non avrebbe natura negoziale, ma sarebbe un atto giuridico in senso stretto. Questa argomentazione resta tuttavia minoritaria, perché le si confuta che la natura negoziale della dichiarazione non è incompatibile con gli ulteriori requisiti, quali la gravità, e, per chi lo considera presupposto essenziale, l’imputabilità dell’inadempimento, anche se estranei ad una espressa pattuizione tra le parti 161. Peraltro, la tematica della riconduzione della diffida entro la categoria del negozio piuttosto che dell’atto giuridico in senso stretto è un discorso che rimanda all’analisi dei margini di governabilità degli effetti lasciati all’intimante: anzitutto per quanto concerne la questione della revocabilità della diffida o della prorogabilità del termine (aspetti su cui ritornerò in seguito)162. 2. Legittimazione attiva e passiva 157 LOZUPONE R., op. cit., 40. Circa il confronto con la costituzione in mora ho già succintamente detto nel capitolo secondo. 159 COSTANZA M., Commentario al codice civile, cit., 835. 160 MOSCO L., op. cit., 149, riferisce anche che nella dottrina germanica è nettamente prevalente l’opinione che la diffida abbia natura negoziale, e che taluno ha affermato che essa ha il potere di mutare il debito in un debito a termine fisso, cioè la diffida toglie al debitore la possibilità di purgare la mora oltre il termine fissato. 161 LOZUPONE R., op. cit., 41; PISCIOTTA G., op. cit., 183. 162 Orientati nel senso della natura giuridica di negozio unilaterale, recettizio, ed irrevocabile sono: ARAGONA F., op. cit., 441; MALFATTI LETTA P., In tema di diffida ad adempiere (nota a sent. Cass., 25 novembre 1983, n. 7079), in Gius. Civ., 3144; NATOLI U., op. cit., 509. PALMIERI D., op. cit., 310, dal canto suo ritiene che l’impossibilità di rinunciare o modificare l’effetto risolutivo e atto negoziale siano termini irriducibili, essendo l’irrevocabilità e l’automaticità del prodursi degli effetti, caratteristiche della diffida ad adempiere. 158 www.exeoedizioni.it 58 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida Legittimata a proporre la diffida è la parte non inadempiente, secondo quanto si ricava dalla disposizione dell’art. 1454 c.c., in quanto titolare esclusiva della facoltà volta a tutelare uno specifico interesse, ovvero titolare di un diritto potestativo ad ottenere la prestazione163. Il soggetto in questione deve essere capace al momento della spedizione dell’atto, ed una incapacità sopraggiunta potrebbe avere rilievo solo provando che l’intimante l’avrebbe ritirata 164. Tuttavia, risulta pacifico che, oltre al creditore personalmente, la legittimazione spetti anche al suo rappresentante (volontario o legale). In questo caso si rende necessaria una procura speciale165. Quando il soggetto, legittimato attivo, è un ente, di qualsiasi tipo, si possono profilare due diverse visioni: o ritenere che, trattandosi di contratti associativi, la diffida possa essere esercitata dal gruppo su delibera della maggioranza 166, o ritenere, invece, che la diffida debba provenire da chi ne ha l’amministrazione, connettendosi così il potere di notificare la diffida con quelli di rappresentanza organica inerente la carica167. Per quanto riguarda la legittimazione passiva, si è già detto che l’atto ha carattere recettizio e che suo destinatario è il debitore, o chi lo rappresenta. Se il debitore è un incapace legale, l’atto deve essere comunicato al suo rappresentante legale. Inoltre, la presenza di una incapacità naturale del debitore non rende di per sé l’atto inefficace, ma il creditore è tenuto a fare in modo che la diffida sia ricevuta dal debitore consapevolmente o da chi ne cura gli affari, e questo per un dovere di correttezza che deve sussistere tra le parti 168. Se, come per il lato attivo, si è in presenza di enti collettivi, la comunicazione della diffida deve essere opportunamente fatta al soggetto munito di rappresentanza legale dell’ente169. Se il debitore riceve la diffida mediante il rappresentante del creditore, l’unico interesse dell’intimato è sapere che l’atto risponde esattamente alle intenzioni dell’avente diritto e che non è il frutto di un’arbitraria iniziativa del terzo. A tal fine, non occorre che il rappresentante esibisca la procura, ma è sufficiente che il debitore sappia che il creditore conferì un incarico ad un terzo, 163 BIANCA C.M., op. cit., 307. SICCHIERO G., op. cit., 515. L’Autore (pag. 521) precisa inoltre che la diffida ad adempiere non può essere notificata dal creditore di una delle parti che intenda surrogarsi alla medesima, perché l’art. 2900 c.c. consente solo l’esercizio giudiziale in via surrogatoria dei diritti, che il debitore ha trascurato e non quello stragiudiziale. 165 BORRIONE M., op. cit., 268; COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 442; Cass., 25 marzo 1978, n. 1447, in Giust. Civ., 1978, I, 1039. 166 BIANCA C.M., op. cit., 307; nel caso del condominio la diffida dovrà invece provenire dall’amministratore e la Cass., 27 dicembre 2004, n. 23994, in Giur. It., 2005, 1823, ha affermato che «Il condominio non ha una soggettività giuridica diversa da quella dei semplici condomini». 167 SICCHIERO G., op. cit., 516. 168 BIANCA C.M. op. cit., 307. 169 SICCHIERO G., op. cit., 518. 164 www.exeoedizioni.it 59 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida munito dei poteri ex art. 1393 c.c., per spendere il nome della controparte in relazione agli effetti che la diffida è diretta a produrre170. Ma, nel caso si sia in presenza di un contratto di patrocinio con un avvocato, non va richiesta un’espressa manifestazione della volontà dell’assistito, perché è un contratto d’opera professionale che ricomprende ogni assistenza verso il cliente ed un eventuale superamento dei limiti dell’incarico troverebbe una sanzione nei rapporti interni tra legale e cliente171. È interessante valutare come individuare il legittimato attivo ed il legittimato passivo in alcuni particolari rapporti che le parti instaurano tra di loro. Nella vendita di cosa altrui la diffida andrà notificata non al vero proprietario, ma al cedente, perché il primo non è parte del contratto, posto che comunque il venditore deve procurare l’acquisto della cosa per il compratore, al quale la proprietà si trasmetterà automaticamente quando il venditore diverrà titolare del diritto alienato (art. 1478 c.c.). Le medesime osservazioni valgono anche per il preliminare di vendita di cosa altrui, come a suo tempo ho già avuto modo di chiarire172. Circa la legittimazione attiva nel caso di un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.)173, il terzo, detto beneficiario, non diventa parte del contratto ma acquista un diritto di credito nei confronti del promittente, in virtù del contratto concluso tra lo stipulante (che vuole procurare il vantaggio al terzo) ed il promittente (che è colui che dovrà eseguire la prestazione nei confronti del terzo); per cui il terzo non può notificare la diffida perché egli è solo il destinatario dell’adempimento, ma estraneo all’accordo. Discorso differente va fatto nel contratto per persona da nominare (art. 1401 ss. c.c.), in quanto il nominato, che accetti, diverrà parte e rivestirà la qualifica o di diffidante o di diffidato. Infatti, questo schema prevede che una parte, nella conclusione dell’accordo, si riservi la facoltà di nominare successivamente la persona destinata ad acquistare i dritti e gli obblighi nascenti dal contratto: una volta fatta validamente l’electio amici, la persona nominata assume ex tunc la posizione di contraente. 2.1. Diffida emessa dal rappresentante Anche se la diffida normalmente proviene direttamente dal creditore, quale 170 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 442; SICCHIERO G., op. cit., 516, che precisa che se la procura non è stata allegata alla diffida, deve ritenersi che il termine assegnato non decorra fino alla consegna di copia della procura. 171 SICCHIERO G., op. cit., 517. 172 SICCHIERO G., op. cit., 521. 173 Ad esempio il contratto di trasporto di cose a favore del destinatario che sia persona diversa dal mittente o il contratto di assicurazione sulla vita, in cui viene stipulata dall’assicurato la prestazione di una somma, per il caso di sua morte, a favore di un familiare. www.exeoedizioni.it 60 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida titolare esclusivo dell’interesse da gestire, già una risalente giurisprudenza ammetteva l’efficacia della diffida intimata dal rappresentante fornito di procura del creditore allegata o comunque portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei174, come quella emessa dal difensore che dichiari di agire in nome e per conto del creditore-assistito175. In tale eventualità, sorse il problema se la procura dovesse, o meno, essere conferita per iscritto: accanto ad una opinione affermativa, fondata sull’operatività anche per la diffida ad adempiere dell’art. 1392 c.c., si oppose che al debitore interessa solo conoscere con chiarezza che l’intimazione, pur provenendo da un soggetto diverso dal creditore, è fatta in nome e per conto di quest’ultimo, esigenza realizzabile indipendentemente dalla forma adottata per il conferimento della procura176. La giurisprudenza ha ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 1324 e 1392 c.c., la procura per la diffida deve essere rilasciata per iscritto solo nei casi previsti dalla legge, e quindi se il contratto cui essa accede richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem; viceversa, quando riguarda beni mobili, può anche essere conferita tacitamente, sempre che promani dall’interessato e sia manifestata con atti o fatti univoci e concludenti, restando in facoltà dell’intimato di esigere a norma dell’art. 1393 c.c. che il rappresentante, o chi si dichiari tale, giustifichi, nelle forme di legge, i suoi poteri 177. 174 COSTANZA M., Diffida ad adempiere intimata dal mandatario del contraente e forma della procura (nota a sent. Cass., 25 marzo 1978, n. 1447), in Giust. Civ., 1978, I, 104; PESCE A., Diffida ad adempiere a mezzo di procuratore e necessità di forma scritta della procura, in Il Foro pad., 1978, I,107. 175 Cass., 29 giugno 1979, n. 3679, in Rep Foro It., voce Contratto in genere, 1979, 315. 176 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 442; COSTANZA M., Diffida ad adempiere intimata dal mandatario del contraente e forma della procura, cit.,1041, precisa la sua posizione partendo dalla disposizione ex art. 1392 c.c. secondo cui la procura non ha effetto «se non è conferita nella medesima forma richiesta per il contratto, che il rappresentante deve concludere», trovando la sua giustificazione sia nella natura integrativa del negozio di procura rispetto al contratto sia nella necessità di vincolare il dominus al contratto come se fosse lui a concluderlo personalmente: queste circostanze, a parere dell’Autrice, sono estranee alla diffida, che è una prerogativa concessa al creditore e a cui corrisponde una soggezione del debitore, per cui, se si applicasse anche qui l’art. 1392 c.c., si darebbe luogo «ad una divaricazione fra la funzione che sottende l’imposizione della forma scritta alla procura e l’applicazione pratica della disposizione legislativa». Di conseguenza se la procura, agli effetti di cui ex art. 1454 c.c., fosse conferita verbalmente non sarebbe inefficace; PISCIOTTA G., op. cit., 191, osserva che l’identità della forma della procura e dell’atto cui essa si riferisce si fonda sulla natura integrativa della procura rispetto a quest’ultimo, e sulla necessità di vincolare il dominus a una dichiarazione che riflette nella sua sfera ogni conseguenza. Pertanto l’onere formale per la procura non dovrebbe osservarsi se gli effetti dell’atto compiuto dal rappresentante non creano diritti ed obblighi in capo al rappresentato. 177 ROSSELLO C., La valutazione di congruità del termine previsto per la diffida ad adempiere (nota a sent. Cass. 1° settembre 1990, n. 9085), in Nuova Giur. Civ. comm., 1991, 353; BORRIONE M., op. cit., 272, critica tale orientamento giurisprudenziale per la confusione che opera tra contratto da risolvere e negozio di diffida. Infatti, l’art. 1392 c.c., nell’ambito della diffida, va riferito non al contratto da risolvere, ma all’intimazione. Se la procura deve avere la stessa forma del negozio (qui in luogo di contratto ex art. 1324 c.c.), cioè della diffida, deve essere redatta per scrittura privata o per atto pubblico; pertanto l’esclusione dei contratti aventi ad oggetto beni mobili dall’ambito di applicazione del requisito della forma scritta per la procura, viene rifiutata. Già la sent. Cass., 25 marzo 1978, n. 1447, in www.exeoedizioni.it 61 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida Nel caso in cui difetti la procura, trattandosi di diffida emessa da un rappresentante privo di poteri (c.d. falsus procurator) si possono seguire le norme dettate in materia di rappresentanza? La giurisprudenza ammette la possibilità di ratifica da parte del legittimato ai sensi dell’art. 1399 c.c., cioè ammette l’uso di un negozio unilaterale con cui il rappresentato si “appropria” degli effetti risolutivi derivanti dalla diffida emessa dal falsus procurator anche dopo la scadenza del termine di adempimento, sempre che il falso rappresentante non abbia precedentemente revocato tale intimazione. Si dice pertanto che la legittimazione del rappresentante è recuperabile. La Suprema Corte ha precisato che il negozio ratificato viene recepito dal rappresentato così come il falso rappresentante lo pose in essere e quindi con tutte le clausole, condizioni, i termini previsti al momento in cui l’atto venne compiuto178. La Corte attribuisce inoltre un’efficacia retroattiva alla ratifica 179 (efficacia che infatti l’art. 1399 c.c. prevede, facendo salvi i diritti dei terzi), ma la dottrina rifiuta la soluzione della retroattività, rilevando che essa vanifica la possibilità per il debitore di rendere la prestazione non adempiuta. Infatti, quando interviene la ratifica, il termine può essere già scaduto e non più congruo180. L’isolata tesi dottrinale contraria alla ratifica degli atti unilaterali evidenzia la situazione di soggezione ed incertezza in cui il destinatario della dichiarazione viene a trovarsi, rispetto alla decisione del creditore di esercitare il potere di ratifica, peraltro senza che egli abbia contribuito a determinarla. Tale Autore sottolinea anche che le due situazioni, atto unilaterale e contratto, su cui la ratifica incide, presentano differenze strutturali, che precludono una loro assimilazione dal punto di vista operativo181. Questa dottrina reputa nondimeno necessario individuare una preclusione temporale al potere di ratifica del dominus, Gius. civ., 1978, I, 1039, pose dei punti fermi: la natura negoziale della diffida, la certezza della volontà del diffidante, la necessità della forma scritta per la procura a diffidare, in base agli artt. 1392. e 1324 c.c.. Tuttavia la sent. Cass., 27 giugno 1987, n. 5641, in Rep. Foro It., voce Contratto in genere, n. 294, ritenne comunque sufficiente anche la forma verbale per conferire il mandato. 178 Se il dominus non ratifica, il contratto è definitivamente inefficace. 179 DEPRETIS D., Sulla ratifica della diffida ad adempiere intimata dal falsus procurator (nota a sent. Cass., 23 febbraio 1981, n. 1091,), in Foro It., 1981, I, 1993, ed in Vita not., 1981, 1014 «(…) Peraltro, il verificarsi della condizione sospensiva della ratifica, che rende efficace il negozio posto in essere dal rappresentante senza poteri, è solo possibile se la ratifica intervenga prima che il negozio concluso tra falso rappresentante e terzo contraente sia dagli stessi risolto ( art. 1399, terzo comma, c.c.), se trattasi di contratto o, trattandosi di manifestazione di volontà unilaterale recettizia del falso rappresentante, fino a che non venga da lui revocata con atto comunicato all’altra parte. Nel caso di diffida ad adempiere effettuata da un falsus procurator, la diffida è suscettibile di ratifica da parte del dominus fino a quando il falsus procurator non ha fatto conoscere al diffidato di avere revocato la diffida ed il diffidato non ha adempiuto, con la conseguenza che, intervenuta la ratifica, il contratto al quale questa si riferiva deve intendersi risoluto di diritto, essendo inutilmente decorso il termine assegnato per l’adempimento». 180 BIANCA C.M., op. cit., 306, precisa anche che l’atto compiuto dal non legittimato è inefficace. 181 DEPRETIS D., op. cit. 1989, nel caso di atto unilaterale non risulterebbe applicabile il rimedio dell’art. 1399, terzo comma, c.c., per il quale «il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica». www.exeoedizioni.it 62 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida per salvaguardare la posizione del diffidato dalla dichiarazione emessa dal falso rappresentante; e dunque sembrerebbe corretto consentire al creditore di ratificare quanto compiuto dal falsus procurator, solo se egli stesso possa avere ancora la possibilità di compiere personalmente (o tramite un rappresentante idoneamente legittimato) lo stesso atto, ed escludendo tale potere ove esso incida su situazioni già esaurite182. Le osservazioni con cui si esclude la ratifica, ove l’interessato possa invece porre in essere da sé un’autonoma diffida, sempreché la risoluzione non sia già verificata, al fine di dare una maggiore tutela alla determinazione del diffidato, non vengono accolte invece dalla giurisprudenza suddetta che onera il diffidato delle conseguenze dell’efficacia retroattiva della ratifica, se e nella misura in cui l’inadempimento permane, e rileva che il negozio posto in essere dal falso rappresentante diviene efficace ex art. 1399 c.c. se ratificato dal creditore, e quindi recepito dal rappresentato così come venne posto in essere dal falso rappresentante (a fronte dell’effetto retroattivo della ratifica): al contrario, l’impossibilità per il creditore di appropriarsi del già avvenuto effetto risolutivo si tradurrebbe nella concessione al debitore di un ulteriore tempo per adempiere e nella sopravvenienza forzata del contratto, proprio quando il diffidato aveva invece magari manifestato la chiara volontà di non effettuare un adempimento tardivo. §§ 182 DEPRETIS D., op. cit., 1992. www.exeoedizioni.it 63 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida SEZIONE II LA FORMA DELLA DIFFIDA 1. Requisiti formali e pubblicità dell’atto di diffida Da un punto di vista formale la diffida ad adempiere consta di tre elementi: l’intimazione dell’adempimento, l’indicazione del tempo concesso al debitore, la menzione dell’effetto risolutivo per il caso in cui il debitore non assolva ai suoi obblighi entro il termine stabilito dal diffidante. La disposizione in commento prevede espressamente l’adozione della forma scritta183. Di tale disposizione sono fornite due interpretazioni differenti. Insigni Autori ritengono che la diffida ad adempiere richieda sempre la forma scritta, e debba in particolare possedere i requisiti minimi della scrittura privata, poiché la diffida è un atto negoziale e dispositivo di una posizione di diritto sostanziale dell’intimante184. Al contrario si è però osservato che l’onere della forma scritta per la diffida ad adempiere è richiesto solo per garantire la certezza del diffidato e, quindi, la sua efficacia risolutoria185; per cui altri Autori sostengono che il vincolo formale sia l’eccezione - e che quindi l’onere formale vada imposto al diffidante nei soli casi ove la forma scritta sia specificamente richiesta dalla legge -, mentre la regola sia costituita dalla libertà delle forme degli atti giuridici; non essendo necessari i requisiti di una scrittura privata, e ritenendo sufficiente che la diffida sia incorporata in un qualsiasi documento scritto, l’intimante potrà valersi del telefax o del telegramma sottoscritto dal mittente o della lettera firmata solo dal legale, o della consegna a mani ecc.186 Un’isolata dottrina ritiene che la forma minima richiesta sia solo quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in materia di trasferimenti immobiliari, tale da poter essere utilizzata ai fini della trascrizione ovvero dell’annotazione per l’opponibilità ai terzi, costituendo la diffida stessa uno degli atti unilaterali ricompresi nella previsione dell’art. 2645, primo comma, c.c., o in quella dell’art. 2655, primo comma, c.c.187 Se trasmessa su documento informatico, la diffida dovrà recare una firma elettronica qualificata o una firma digitale ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 82/2005. 183 Privando quindi di efficacia la diffida orale, SICCHIERO G., op. cit., 521. La forma scritta va intesa anche in relazione alla comprensibilità della diffida, sicché non sarebbe valida se formulata in una lingua non compresa dall’intimato. 184 NATOLI U., op. cit., 510. 185 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 442. 186 ALOISIO R., op. cit., 3. 187 DALMARTELLO A., op. cit., 142 e 148. www.exeoedizioni.it 64 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida La diffida andrà sottoscritta dal mittente, perché il destinatario abbia certezza della provenienza dalla controparte, cioè della paternità dell’intimazione, ma non occorrerà una sottoscrizione autenticata dal notaio: infatti ciò non è previsto dalla legge, per cui, anche se comunicata per telefax e con firma trasmessa sulla copia ricevuta, sarà comunque efficace. Il problema che può sorgere è se il diffidato, che riceve l’atto non sottoscritto, se ne possa disinteressare o se debba richiedere la conferma della paternità dell’atto. Per il principio di buona fede contrattuale egli dovrebbe seguire questa seconda strada: appare infatti contrario a tale principio il suo disinteresse alla pretesa creditoria, per il solo fatto che l’intimazione non è sottoscritta. Tuttavia, se la ricerca della paternità dell’atto dovesse comportare una perdita di tempo, il termine assegnato dovrebbe essere prolungato fino al momento del raggiungimento, in capo al debitore, della certezza e della sicurezza dell’attribuzione della firma all’intimante. L’art. 1454 c.c. dispone solo di “intimare per iscritto”, senza aggiungere altro per l’inosservanza di questa prescrizione attinente alla forma. Viene così da chiedersi se la forma scritta richiesta ex art. 1454 c.c. sia prescritta sotto pena di nullità. Mentre da una parte si potrebbe propendere per una risposta affermativa, considerando la diffida come atto negoziale188, dall’altra parte si può ragionare in senso opposto, partendo dal presupposto secondo il quale la nullità derivante da un vizio di forma dell’atto costituisce una sanzione eccezionale, che deve trovare un esplicito riscontro nel dettato normativo. Infatti l’art. 1325 c.c., nell’indicare quali siano i requisiti del contratto, al n. 4 si riferisce alla forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità 189. La giurisprudenza in merito alla forma si è pronunciata soltanto sul problema della forma richiesta per la procura ad intimare la diffida190, anziché direttamente sull’onere formale dell’intimazione, sottolineando così, in tali occasioni, che la legge non impone l’utilizzazione di formule sacramentali per la validità 188 NATOLI U., op. cit., 579; BIANCA C.M., op. cit., 307, per il fatto che la diffida è un atto negoziale e dispositivo di una posizione di diritto sostanziale dell’intimante, a differenza dell’atto di costituzione in mora. 189 ALOISIO R., op. cit., 3. 190 Cass. SS. UU., 2010, n. 14292, in Altalex mese - numero 9/2010 - settembre 2010: intorno alla questione demandata all’esame delle Sezioni Unite si sono formati tre distinti filoni giurisprudenziali. Per un primo indirizzo, la procura relativa alla diffida ad adempiere non deve avere necessariamente la forma scritta, non essendo inclusa tra gli atti che a norma dell’art. 1350 c.c. devono rivestire il requisito formale della forma scritta. Per un secondo indirizzo, affinché la procura relativa alla diffida ad adempiere sia valida, deve essere sempre rilasciata per iscritto e deve essere portata a conoscenza della controparte con mezzi idonei. Un terzo indirizzo distingue a seconda del contratto che con la diffida si intende risolvere; se si tratta di contratto soggetto ai requisiti di forma ad substantiam o ad probationem, la procura deve rivestire la stessa forma, valendo altrimenti il principio generale della libertà delle forme per cui essa può essere rilasciata anche solo verbalmente ovvero può desumersi da fatti concludenti. Le Sezioni Unite con la sentenza indicata ritengono meritevole di accoglimento il secondo degli orientamenti citati. Le disposizioni cui la Corte fa riferimento per giungere a tale soluzione sono gli artt. 1324, 1392 c.c.. www.exeoedizioni.it 65 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida dell’intimazione e che, piuttosto, l’attenzione vada posta solo sugli effetti sostanziali, che consistono nel fatto di porre il diffidato in condizione di conoscere con precisione che la controparte intende ottenere l’adempimento, a pena di risoluzione di diritto del contratto191. Quello che viene ritenuto sufficiente è allora la presenza di un’inequivocabile manifestazione della volontà del diffidante di ottenere l’adempimento del contratto entro il congruo termine192. A proposito dei contratti soggetti a pubblicità dichiarativa, si è discusso circa la necessità di un accertamento giudiziale della risoluzione di diritto per formare un titolo idoneo alla trascrizione, e quindi per rendere opponibili ai terzi lo scioglimento del contratto conseguente alla diffida ad adempiere193. L’art. 1458, secondo comma, c.c. dispone che «la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione”. Se le parti vogliono rendere nota a terzi la modifica intervenuta nei loro rapporti, devono chiaramente munirsi di un titolo idoneo alla trascrizione, secondo l’art. 2657 c.c.194, e poi procedere alla trascrizione della domanda diretta ad ottenere la pronuncia di accertamento dell’avvenuta risoluzione, per tutelarsi dai terzi acquirenti che acquistarono a domino prima della risoluzione stragiudiziale195. In base all’art. 2652 c.c. le sentenze che accolgono la domanda di risoluzione non pregiudicano i diritti che i terzi acquistarono in base ad un atto trascritto od iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. E ovviamente, se la trascrizione della domanda di risoluzione precede quella dell’acquisto, essa deve prevalere sull’acquisto anche se questo è avvenuto dopo la risoluzione196. Tutto questo vale senza dubbio nel caso di risoluzione giudiziale. A proposito della risoluzione per diffida, dove non si può avere una sentenza costitutiva di risoluzione si pone il problema della pubblicità dell’effetto risolutivo. Secondo un orientamento dottrinale, la diffida è un atto che rientra 191 Cass., 12 luglio 1979, n. 4037, in Rep. Foro It., 1979, voce Contratto in genere, 316. Cass., 26 giugno 1987, n. 5641, in Vita Not., 1987, I, 716, prevede che «L’art. 1350 c.c. stabilisce l’obbligo della forma scritta per la conclusione o la modifica dei contratti relativi a diritti reali immobiliari, ma né questa, né altra disposizione di legge prevede analogo requisito di forma per ogni comunicazione o intimazione riguardante l’esecuzione di tali contratti. Pertanto è valida ed efficace una diffida ad adempiere intimata per conto e nell’interesse del contraente, da persona fornita di un semplice mandato verbale, come pure quella sottoscritta da un falsus procurator, successivamente ratificata dalla parte interessata». 193 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 431; MOSCO L., op. cit., 146. 194 Art. 2657, primo comma, c.c. (Titolo per la trascrizione): «La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente». 195 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 431. 196 DALMARTELLO A., op. cit., 147. 192 www.exeoedizioni.it 66 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida nella disposizione generale dell’art. 2645 c.c. o dell’art. 2655, primo comma c.c.197: un atto, che ai fini della trascrizione o annotazione, si ritiene debba avere, a tal fine, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 198. La dottrina maggioritaria ritiene, invece, che mentre la domanda di risoluzione del contratto è soggetta a trascrizione ex art. 2652 n. 1 c.c., la diffida ad adempiere, che pure può riguardare l’adempimento di contratti soggetti a trascrizione, non è atto passibile di pubblicità in quanto non è una domanda giudiziale199. Per lo stesso motivo si ritiene anche non possibile l’annotazione della stessa in base all’art. 2655 c.c.200. Proprio per tali difficoltà legate alla trascrizione, l’applicabilità del rimedio per diffida fu inizialmente negata per i contratti traslativi di diritti reali su beni immobili, data la necessità, in tali casi, della trascrizione: tale restrizione del campo applicativo dell’art. 1454 c.c. viene tuttavia oggi rifiutata dalla dottrina maggioritaria, la quale obietta che la trascrizione dei suddetti contratti non ha efficacia costitutiva, sicché non potrà averla neppure la trascrizione dell’atto idoneo a risolverli. Pertanto, tale atto rimane valido ed efficace pure se non trascritto201. Questa tematica risulta tuttavia priva di riscontri giurisprudenziali, determinandosi conseguentemente una distanza tra l’elaborazione dogmatica e la prassi. 2. Il carattere recettizio dell’intimazione Si è già accennato del carattere recettizio della diffida202, onde si stabilisce che la diffida produce i suoi effetti quando perviene nella sfera di conoscibilità del 197 Art. 2655, primo comma, c.c. (Annotazione di atti e di sentenze): «Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all’iscrizione dell’atto». 198 DALMARTELLO A., op. cit., 148; in senso contrario Costanza, La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 431. 199 BIANCA C.M., op. cit., 311, invece ribadisce che se il contratto risolto è soggetto a trascrizione, l’opponibilità della risoluzione ai terzi aventi causa richiede la trascrizione della diffida (richiedendo ovviamente a tal fine che la diffida sia fatta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata) o della domanda giudiziale di accertamento. 200 SICCHIERO G., op. cit., 500. 201 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 439. Occorre distinguere il procedimento grazie al quale si giunge alla risoluzione dall’attuazione dei suoi effetti ovvero dell’opponibilità del contratto ai terzi; M OSCO L., op. cit., 146, pur rilevando che la sentenza che interviene per stabilire l’avvenuto scioglimento del contratto sia di accertamento, ritiene che essa rappresenti comunque un presupposto necessario per procedere alla trascrizione. 202 Cass., 2 settembre 1978, n. 4014, in Mass. Foro It., 1978, 790. www.exeoedizioni.it 67 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida debitore, sulla base della presunzione di conoscenza degli atti recettizi che pervengono all’indirizzo del destinatario; infatti l’art. 1335 c.c. dispone: «La proposta, l’accettazione, la loro revoca ed ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia». Tale momento è peraltro quello in cui la diffida diventa definitiva ed irrevocabile203. La giurisprudenza, come si è visto, aggiunge che, al fine di garantire questa conoscenza, può essere utilizzata ogni forma, purché idonea a raggiungere lo scopo. Il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che provi l’avvenuto recapito della dichiarazione all’indirizzo del destinatario 204, sia esso la dimora o domicilio, sia esso il luogo di esplicazione della sua attività lavorativa o il luogo che risulta da una preventiva pattuizione o indicazione, ma pur sempre rientrante nella sfera di dominio e di controllo del destinatario 205. Quindi, se la prova che la diffida sia giunta, talora risulta documentalmente (es. mediante la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata o della notifica postale), talora risulta da presunzioni, come nel caso di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata priva di avviso di ricevimento206. È ovvio che, in caso di contestazioni, la prova del ricevimento sia a carico del diffidante ex art. 2697 c.c.: se la diffida non ritirata reca la menzione che è stato immesso nella buca postale del destinatario l’avviso del tentativo di consegna della raccomandata, il diffidato potrà paralizzare gli effetti della diffida provando di essere stato senza colpa nell’impossibilità di averne notizia ex art. 1335 c.c.207. Peraltro ove giunga a mani del diffidato, la comunicazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto produce lo stesso effetto secondo la regola dell’art. 1334 c.c., salvo vi sia una valida ragione ostativa208. 203 NATOLI U., op. cit., 510; PISCIOTTA G., op. cit., 194. Gli interpreti si sono domandati cosa deve intendersi per “indirizzo”ex art. 1335 c.c.: autorevole dottrina disse che con tale espressione si vuole intendere semplicemente il «luogo ove inviare l’accettazione», da individuare altrimenti, per mezzo di un’altra norma, rimasta implicita nel nostro codice. Per la Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci, all’art. 24 si considera come pervenuta al destinatario la dichiarazione «quando gli vien fatta verbalmente o è consegnata con qualsiasi altro mezzo al destinatario stesso, alla sua stabile organizzazione, al suo indirizzo postale o, se non vi è stabile organizzazione o indirizzo postale, alla sua residenza abituale» (SOLDA D., Atti unilaterali e presunzione di conoscenza, in I Contratti, 2002, 1112). Si sottolinea che possono sussistere da parte del destinatario delle attività collaterali, di carattere strumentale, per agevolare o preparare le condizioni della ricezione, ma questi non sono comportamenti che costituiscono la ricezione stessa. Frequente nella pratica è il caso del contraente che rifiuta di ricevere la raccomandata contenente la diffida ad adempiere, e pretende di sottrarsi poi alle conseguenze della diffida, allegando di non averne avuto conoscenza (Cass., 14 novembre 1957, n. 4389, in Foro It., 1958, I, 730, ha risolto il caso a favore del dichiarante). 205 Cass., 26 marzo 2002, n. 4310, con nota di SOLDA D., op. cit., ove la Corte decise che il mittente non doveva provare la conoscenza da parte del destinatario, poiché, con elementi presuntivi, si era dimostrato che il plico comunque era pervenuto nelle mani del destinatario. 206 Cass., 9 settembre 1996, n. 8180, in Giur. It., 1997, I, 1, c. 1244. 207 SICCHIERO G., op. cit., 522. 208 SICCHIERO G., op. cit., 508. 204 www.exeoedizioni.it 68 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida L’onere della notifica mediante ufficiale giudiziario era presente nel testo originale del Progetto legislativo ministeriale (art. 253) per il nuovo codice, ma il suo abbandono, nella stesura dell’art. 1454 c.c., attesta che la comunicazione ad opera del diffidante rappresenta l’ipotesi ordinaria, mentre il ricorso all’ufficiale giudiziario è una facoltà a cui il creditore può ricorrere, soprattutto per ragioni di prudenza209. Risulta, quindi, sufficiente allo scopo anche l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla residenza anagrafica del destinatario210. Se la trasmissione avviene per via telematica, il diffidante potrà avvalersi del servizio di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 68/2005. Può essere anche possibile che la diffida non sia stata volontariamente indirizzata al debitore, allora va protetto l’affidamento del diffidato, salvo che egli fosse stato in grado di riconoscere l’involontarietà dell’emissione usando un’ordinaria diligenza. Il rifiuto del debitore di ricevere la raccomandata con cui lo si diffida ad adempiere non impedisce che la diffida produca i suoi effetti sostanziali, proprio ai sensi dell’art. 1335 c.c.211. La Suprema Corte ha infatti statuito che il contraente non può sottrarsi in nessun modo alle conseguenze che la legge riconnette alla diffida ad adempiere: gli è preclusa non solo la possibilità di impedire la propria concreta conoscenza della diffida regolarmente pervenuta all’indirizzo, ma anche di impedire la propria recezione della dichiarazione (per es. trasferendosi ad indirizzo ignoto, o impedendo alla dichiarazione di penetrare nel suo domicilio). In tal modo si qualifica il comportamento del destinatario come ignoranza colpevole, e la si equipara a conoscenza212. §§ 209 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 441; MOSCO L., op. cit., 151, penultima nota. 210 Cass., 26 marzo 2002, n. 4310, in Gius. Civ., 2003, I, 2221, riferisce che «Il giudice di appello ha ritenuto ininfluente la temporanea assenza della destinataria da Roma e dal luogo della residenza anagrafica». 211 Cass., 5 maggio 1961, n. 1035, in Rep. Gius. Civ., 1961, II, 386. (Si veda anche la nota n.185.) Nel rapporto di lavoro, la Corte ha ritenuto che se la dichiarazione perviene nella sede di lavoro del dipendente ed il datore di lavoro ne accetta la ricezione, quest’ultimo deve inoltrare la corrispondenza al destinatario, Cass., 20 gennaio 2003, n. 773, in Rep. Foro It., 2003, 1740, 305. 212 Cass., 26 marzo 2002, n. 4310, con nota di SOLDA D., op. cit., 1114 (inoltre nel caso in esame, non rileva che il plico sia stato ricevuto da un soggetto terzo: il destinatario ha dimostrato di averne avuto comunque conoscenza). Però in alcune pronunce la Corte ha giudicato il cambiamento dell’indirizzo pattuito, senza la comunicazione del nuovo, sufficiente ad escludere la sussistenza del presupposto per l’applicazione dell’art. 1335 c.c. e della presunzione legale di conoscenza (Cass., 26 aprile 1999, n. 4140, in Arch. civ., 1999,978). www.exeoedizioni.it 69 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida SEZIONE III IL CONTENUTO DELL’ATTO 1. L’intimazione ad adempiere Risulta interessante vedere quale sia il contenuto dell’intimazione rivolta dal diffidante, e quindi considerare la diffida nel suo aspetto strutturale. Come risulta espressamente dal 1° comma dell’art. 1454 c.c. la dichiarazione deve contenere, pena la sua inefficacia ad effetti risolutori, tre elementi: 1°) intimazione di adempimento; 2°) fissazione del termine di adempimento; 3°) monizione della risoluzione per il caso di mancato adempimento nel termine. Per quanto riguarda il primo elemento, perché la diffida produca l’effetto risolutivo occorre espressamente che il creditore (parte non inadempiente, o per avere già eseguito regolarmente la propria prestazione o perché non è ancora scaduto il termine in cui deve eseguirla) richieda l’adempimento della prestazione a lui dovuta al debitore (parte inadempiente che non ha eseguito la sua prestazione nei modi e nei termini previsti)213. Va anzitutto precisato che in ogni caso l’intimazione non potrebbe sostanziarsi in un generico sollecito o in un auspicio o tantomeno in un preavviso di azione legale conseguente all’inadempimento del debitore. Pertanto, la diffida non può essere equiparata ad un mero invito ad adempiere, come invece sarebbe se il promittente compratore si limitasse ad intimare al promittente venditore di presentarsi un determinato giorno dinanzi al notaio per stipulare il rogito di trasferimento immobiliare, senza precisare che in caso contrario il contratto s’intenderà risolto: risulta quindi necessaria la compresenza dei requisiti indicati dall’art. 1454 c.c. ed un’intimazione univoca, essendo la diffida una facoltà e non un onere per il creditore. L’invito ad adempiere rileva infatti sotto il profilo della determinazione del tempo della prestazione, e non sotto quello della risoluzione del vincolo214. La diffida è invece un vero e proprio atto di volontà con cui il diffidante manifesta alla controparte ciò che egli ha in animo: lo scioglimento del contratto per inutile decorso del termine assegnato, che evidenzia il tempo che egli è ancora disposto ad attendere per avere la prestazione dovutagli 215. Questi canoni sono alla base di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, per il quale «la diffida ad adempiere non va effettuata con formule sacramentali, ma da essa deve desumersi inequivocabilmente la volontà dell’intimante, (…) sicché 213 NATOLI U., op. cit., 509. LOZUPONE R., op. cit., 227. 215 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 441, precisa che tale intenzione non va desunta in via interpretativa o per presunzioni; NATOLI U., op. cit., 509. 214 www.exeoedizioni.it 70 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida non può considerarsi valida la diffida ad adempiere costituita da un’intimazione che contenga il semplice avvertimento che, in caso di inadempimento, si agirà in via legale per la risoluzione»216. Parimenti non si ravvisa una valida diffida nell’intimazione riferita esclusivamente ad un’attività strumentale e preparatoria rispetto alla realizzazione del risultato pattuito dai contraenti, e comunque con l’assegnazione di un termine solo per l’inizio dell’esecuzione. Questa considerazione va ricollegata alla tematica degli oneri di collaborazione gravanti sul diffidante all’esecuzione del contratto, intesi come impegno a non pregiudicare la posizione del debitore. Il dovere di collaborazione emerge particolarmente nelle decisioni giurisprudenziali relative ai contenuti di un’intimazione all’esecuzione di un contratto preliminare. Si ritiene inidonea a determinare la risoluzione del preliminare di compravendita la diffida con cui il diffidante intimi genericamente al compratore di stipulare nei quindici giorni l’atto notarile di trasferimento, senza predisporre e indicargli il luogo, il giorno, l’ora della stipulazione dell’atto innanzi al notaio217. O, ancora, si è negato che l’intimazione possa consistere nella convocazione del compratore innanzi ad un notaio scelto dal diffidante ed in luogo diverso da quello di residenza del diffidato, se il preliminare di vendita impegna le parti alla prestazione del consenso nel luogo di residenza della parte cui spetterebbe la scelta del notaio218. Si ritiene che l’interprete debba accertare il reale contenuto dell’intimazione, riconoscendole il senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto. Ma, se il principio di buona fede non risulta sufficiente a sciogliere i casi dubbi, si potrà optare per l’interpretazione contro il diffidante e, qualora l’oggetto dell’intimazione resti oscuro, si farà un’interpretazione nel senso meno gravoso per il diffidato se il contratto è a titolo gratuito, mentre se è a titolo oneroso sarà 216 Cass., 13 gennaio 1981, n. 276, in Rep. Foro It., voce Contratto in genere, 1981, 291. Cass., 13 febbraio 1976, n. 466, in Rep. Foro It., 1976, voce Contratto in genere, 167. 218 Cass., 28 giugno 1993, n. 7127, in Rep. Foro It., 1993, 1740, 373. Sempre in tema di preliminare di vendita, una recente decisione della Cassazione (28 giugno 2001, n. 8844, in Gius. civ., 2002, 113) ha precisato che l’univocità dell’intimazione si estende anche all’offerta della controprestazione. A fronte del prolungato inadempimento del promesso acquirente all’obbligo di stipulare il contratto definitivo di compravendita, il promittente venditore aveva intimato una diffida ad adempiere relativa al pagamento della parte residua del prezzo, precisando che contestualmente al pagamento avrebbe immesso l’acquirente nel possesso dell’immobile. Il giudice dichiarò risolto il preliminare di vendita, rimasta inadempiuta la diffida. Il diffidato impugnò la decisione ritenendo non comprovata la circostanza che il diffidante avesse adempiuto la propria obbligazione, avuto riguardo all’equivoco impegno di provvedere alla “consegna del possesso” anziché alla “consegna delle chiavi”, pertanto la diffida, intimata dal contraente a sua volta inadempiente, non poteva condurre alla risoluzione del contratto. La Cassazione ritenne che invece tale motivo andava disatteso e confermò la sentenza impugnata riconoscendo congrua l’intimazione del diffidante, contenente offerta della propria prestazione, espressione, ad avviso della Corte, di un univoco e preciso impegno di trasmettere il possesso al momento del pagamento del saldo. Le espressioni “consegna delle chiavi” ed “immissioni nel possesso” si intendono utilizzate per individuare uno stesso momento. 217 www.exeoedizioni.it 71 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida fatta nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti. Si tratta dell’applicazione dei canoni ermeneutici di cui dall’art. 1362 all’art. 1371 c.c. impiegati in materia di contratti, ed estendibili agli atti unilaterali in virtù del rinvio contenuto nell’art. 1324 c.c.219. 2. La monizione Da quello delineato pocanzi, la diffida sembra coincidere, nel suo contenuto, con l’intimazione o richiesta necessaria e sufficiente ai fini della costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.). Presenta, in realtà, rispetto a questa, una maggiore complessità, richiedendo infatti, oltre all’intimazione, altri due elementi, già richiamati, che devono necessariamente caratterizzare il contenuto dell’istituto in esame: la fissazione del termine entro il quale l’adempimento deve avvenire e la monizione al debitore circa le conseguenze giuridiche dell’inadempimento alla diffida. Essendo dedicata al requisito del termine un’apposita analisi nel prosieguo della trattazione, vengo ora ad occuparmi del terzo elemento: la dichiarazione chiara ed univoca che, decorso inutilmente il termine, il contratto s’intenderà senz’altro risolto220. Onde, una diffida senza la precisazione di quell’effetto sarebbe un negozio giuridico mancante della determinazione del suo oggetto tipico221. Tale “minaccia”, che è la precisazione del risultato che la diffida produrrà, deve essere espressa, perché è proprio la legge a richiederlo, non bastando la mera citazione, nella diffida, dell’art. 1454 c.c.; dato che la mera citazione della disposizione in esame non equivale ad un preciso avvertimento. La monizione introduce nella dinamica dei rapporti contrattuali una possibilità nuova accanto a quella dell’esecuzione del contratto: la sua risolubilità222. Questo requisito costituisce anche una forma di tutela per il debitore, perché permette che il diffidante rimanga vincolato alla propria dichiarazione, e non cambi opinione repentinamente, determinandosi altrimenti in capo al diffidato conseguenze maggiori, qualora il creditore facesse risorgere il contratto che precedentemente aveva dichiarato di estinguere223. La ratio della norma va trovata nella volontà del legislatore di offrire al 219 LOZUPONE R., op. cit., 269. Cass., 11 maggio 1990, n. 4066, in Rep. Foro It., 1990, 1740,361, così non sarebbe se fosse manifestata una generica intenzione di “agire in tutte le sedi più opportune”, senza specificare se si intende ottenere l’adempimento o la risoluzione del contratto. 221 MOSCO L., op. cit., 160. 222 ARAGONA F., op. cit., 446, che puntualmente pone il dubbio se «il diffidante si sia indotto a minacciare la risoluzione per ottenere un pronto adempimento, o se il suo intento sia stato unicamente quello di provocare una rapida risoluzione del contratto, o, infine, se ebbe di mira alternativamente, sia l’adempimento che la risoluzione». 223 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 448. 220 www.exeoedizioni.it 72 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida diffidato la possibilità di non farsi illusioni su quelle che saranno le conseguenze di una sua eventuale inosservanza del nuovo termine fissatogli 224: ecco che allora la chiarezza della monizione comporta, come corollario, che venga esplicitata la possibilità di scongiurare la risoluzione mediante l’adempimento tardivo225. Senza dubbio deve essere chiara ed inequivocabile la maniera nella quale la dichiarazione di risoluzione va espressa, senza che a tal fine sia indispensabile adoperare le parole utilizzate dal codice civile. Così, non integra la dichiarazione di risoluzione prevista dalla legge il fatto che il creditore inviti il debitore a dichiararsi pronto ad adempiere entro il termine fissato; ancora, non è sufficiente la dichiarazione con cui il creditore si riserbi il potere di risolvere successivamente il contratto, poiché tale dichiarazione non avrebbe la natura di negozio risolutivo prevista dalla legge, ed attribuirebbe al creditore un privilegio, dandogli cioè la possibilità di riservarsi di chiedere ancora l’adempimento dopo il decorso del termine226. Se il creditore dichiara che alla scadenza del termine agirà in giudizio domandando la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, l’atto non ha valore di diffida227. I tre elementi (intimazione, fissazione del termine, monizione), che costituiscono il contenuto della diffida ad adempiere, normalmente hanno luogo contestualmente e simultaneamente, tuttavia, ci si è interrogati circa la possibilità che ad un’intimazione accompagnata dalla fissazione del termine possa seguire in un momento successivo il terzo elemento, cioè la dichiarazione di risoluzione. In tal caso, secondo la dottrina germanica, la diffida è efficace, ma il decorso del termine comincerebbe dal momento in cui il debitore ha avuto conoscenza della dichiarazione di risoluzione228. Risulta di conseguenza rilevante sapere quale sia il momento in cui la diffida può essere proposta, che di regola non può accadere se non è ancora decorso il tempo minimo necessario per l’adempimento della prestazione scaduta 229. 224 PISCIOTTA G., op. cit., 190. Cass., 29 maggio 1990, n. 5017, in Rep. Foro It., 1990, 1740,371, secondo cui «La semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all’altra parte l’attuazione del rapporto, deve considerarsi a tale scopo priva di effetto e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa solo la domanda giudiziale di risoluzione»: quindi, si è escluso che la dichiarazione con cui i promittenti acquirenti avevano precedentemente dichiarato di ritenere risolto il contratto per inadempimento della venditrice, costituisse diffida ad adempiere idonea a sciogliere il rapporto e a rendere inefficace la richiesta di adempimento avanzata dopo molti anni. 226 MOSCO L., op. cit., 161. 227 Cass., 13 gennaio 1981, n. 276, in Mass. Gius. Civ., 1981 ed in Rep. Foro It., 1981, voce Contratto in genere, 295. 228 MOSCO L., op. cit., 160. 229 MOSCO L., op. cit., 163, si contrappone a due diverse dottrine germaniche, che richiedono la proposizione della diffida, o anche prima che il debitore cada in mora, cosicché egli può sapere in anticipo quale sarà l’orientamento del creditore, o nello stesso momento in cui si compie l’atto di costituzione in mora del debitore. L’Autore non condivide queste tesi, poiché contro la prima obietta che comunque l’art. 1454 c.c. parla sempre di parte inadempiente e di inadempimento, con cui ci si 225 www.exeoedizioni.it 73 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida §§ riferisce ad una prestazione ch’era già dovuta e per la quale il debitore è in mora. Contro la seconda tesi si obietta che il debitore può subire un pregiudizio dall’unione dei due atti, perché verrebbe considerato inadempiente prima ancora del decorso di quel tempo necessario per adempiere. www.exeoedizioni.it 74 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida SEZIONE IV IL TERMINE EX ART. 1454 c.c. 1. Analisi della disposizione di cui all’art. 1454 c.c. Occorre ora occuparsi dell’altro ed ultimo, ma certo non meno importante, elemento richiesto dalla legge per rendere applicabile l’istituto stragiudiziale ex art. 1454 c.c.. Nella diffida ad adempiere deve essere espressamente stabilito un congruo termine affinché il debitore possa adempiere. La diffida esprime un diritto potestativo attribuito ex lege al creditore, in virtù del quale il creditore può provocare immediatamente e unilateralmente una modificazione del rapporto, introducendo nella struttura della diffida un termine di adempimento, che, sostituendosi eventualmente a quello previsto in origine, si caratterizza per la sua perentorietà230. Questo potere dato ex lege al creditore è perciò circondato di alcune cautele, tra cui, oltre alla già esaminata sussistenza della non scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., anche la fissazione del termine ex art. 1454 c.c.. Si afferma che l’art. 1454 c.c., nel fissare la congruità del termine con riguardo ad un minimo di tempo di quindici giorni, contiene un’eccezione alla disciplina generale sul tempo dell’adempimento di cui all’art. 1183 c.c., eccezione che è stabilita a favore del debitore quando si tratta di esporlo a conseguenze sfavorevoli, legate alla risoluzione del contratto231. La legge stabilisce che il termine non può essere inferiore a quindici giorni; tuttavia codesto termine è stabilito in modo unico per la diffida relativa all’adempimento di qualsiasi prestazione, sia essa la consegna di un piccolo bene mobile o la costruzione di un villaggio turistico, o la realizzazione di un abito sartoriale, o ancora la realizzazione di un programma software. È ovvio che i quindici giorni fissati possono risultare sufficienti per alcuni casi, per altri no. Il secondo comma consente allora un’abbreviazione del termine tenendo conto del diverso accordo delle parti, o della natura del contratto, o degli usi; invece, va escluso che il termine possa ridursi solo perché il diffidante aveva in 230 PISCIOTTA G., op. cit., 201; MOSCO L., op. cit., 152, precisa che qui si presuppone che la prestazione sia scaduta, perciò questo termine può chiamarsi secondo termine o termine posteriore. NATOLI U., op. cit., 509, riferisce che vi sono stati interventi (Cass., 3 novembre 1955, n. 3583, in Giur. It., Mass., 608) che hanno qualificato il termine suddetto come essenziale, operando però un improprio accostamento della diffida a un altro istituto, cioè il termine essenziale disciplinato all’art. 1457 c.c., da cui si differenzia dal punto di vista strutturale e formale. 231 SCOZZAFAVA O.T., Risoluzione del contratto e diffida ad adempiere (nota a sent. Cass. 30 ottobre 1980, n. 5842), in Riv. Dir. comm., 1982, II, 42. www.exeoedizioni.it 75 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida precedenza già richiesto la prestazione, poiché precedenti diffide producono la costituzione in mora ex art. 1219 c.c.232. Il termine non deve necessariamente essere assegnato utilizzando espressamente la formula rituale dell’art. 1454 c.c., perché può risultare anche «dalla fissazione della data entro cui la parte deve indicare il notaio rogante ed il giorno della stipulazione del definitivo», chiarendosi comunque in tal modo il tempo entro il quale si chiede l’adempimento233. La dottrina osserva come la stessa necessità che il termine risulti “congruo” basta a provare come esso debba essere chiaramente determinato ed individuato nella diffida234, per l’ovvia ragione che il diffidato sia messo in grado di conoscere quale sia il tempo entro cui può adempiere235. 2. Il giudizio sulla congruità del termine assegnato La legge precisa che il termine, concesso al debitore per adempiere, e fissato dal creditore nella diffida, sia “congruo”, cioè normalmente sufficiente a che il debitore esegua la prestazione, tenuto conto anche dell’interesse del creditore volto ad ottenere la prestazione nel più breve tempo possibile e a tentare quindi un recupero del contratto. Il problema è accertare quali siano i contenuti ed i margini della valutazione di congruità e se il termine indicato nel codice possa essere derogato, tanto in eccesso quanto in difetto. Per comprendere cosa si intenda per congruità del termine, concentrando l’attenzione sui margini temporali, si possono utilizzare sia le disposizioni normative, sia i principi che regolano il sistema della risoluzione per diffida. Guardando da un lato al dato normativo (art. 1454 c.c.), esso risulta supportato da quella giurisprudenza che rappresentò il primo precedente specifico con cui si è esplicitamente riconosciuta la congruità di un termine (dieci giorni) minore di quello di legge. La decisione sottolineava infatti che «la regola secondo cui il termine concesso al debitore con la diffida ad adempiere, cui è strumentalmente collegata la risoluzione di diritto del contratto, non può essere inferiore a quindici giorni, non è assoluta, potendosi assegnare a norma dell’art. 1454, secondo comma, c.c. un termine inferiore ritenuto congruo per la natura del contratto o per gli usi. L’accertamento della congruità del termine costituisce un giudizio di fatto di competenza del giudice di merito, incensurabile in sede di 232 SICCHIERO G., op. cit., 524. Cass., 12 dicembre 1983, n. 7335, in Rep. Foro It., 1983, 176, 316, in materia di contratto preliminare. 234 NATOLI U., op. cit., 510; Cass., 29 dicembre 1952, n. 3216, in Foro It., 1953, I, 614. 235 SCOGNAMIGLIO R., Contratti in generale, cit., 271; Cass., 29 dicembre 1952, n. 3271, in Mass. Foro It., 1962, 754. 233 www.exeoedizioni.it 76 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida legittimità se esente da errori logici e giuridici» 236. Va anche notato che l’eventuale termine inferiore non può essere tale da rendere eccessivamente gravoso per il debitore l’adempimento, a norma dell’art. 2965 c.c., conseguendone altrimenti la nullità della pattuizione237. La prova della congruità del termine infraquindicinale incombe sul creditore, in considerazione della natura del contratto o in base agli usi 238. Per quanto attiene all’idoneità di un termine superiore ai quindici giorni, se il creditore ritenesse opportuno tutelare il proprio interesse ad ottenere quella prestazione, comunque nei limiti del conseguimento dell’effetto risolutorio, resta in sua facoltà assegnare un termine più ampio di quindici giorni. La giurisprudenza più recente ha, in tal senso, riconosciuto la possibilità da parte del diffidato di fornire dimostrazione positiva, con riguardo alle caratteristiche della prestazione dovuta, dando prova dell’incongruità del termine di quindici giorni (o più). Infatti quello stabilito dalla legge è un limite minimo, e non infrangerlo (salvo ci siano le eccezioni segnalate) comporta la presunzione di congruità del termine (una presunzione juris tantum che perciò ammette la prova contraria)239. È stato addirittura affermato che la fissazione di un termine superiore a quello minimo esime il giudice dal pronunciarsi in merito alla congruità 240, ma tale affermazione non sembra accettabile, essendo la congruità un elemento obiettivo e relativo241. 236 Cass., 1°settembre 1990, n. 9085, in Nuova Giur. Civ. commentata, 1991, I, 353, e in Corriere giuridico, 1991, 196 (con nota di ROSSELLO C.). Il giudice di merito aveva fatto leva sull’imminenza del cambiamento delle condizioni climatiche e dei rigori invernali, che rendevano urgente l’interesse dei creditori ad una immediata installazione dell’impianto di condizionamento che formava oggetto della prestazione del debitore diffidato, e sulla circostanza che, in epoca anteriore alla diffida, il debitore era rimasto inattivo per più di cinque mesi. 237 BIANCA C.M., op. cit., 308; è stato ritenuto (Cass., 13 giugno 1950, n. 1482, in Foro It., Mass., 1950, 44) che un termine inferiore disapplica la legge e che lo scopo di questa non è raggiunto da più termini minori successivi contenuti in successive diffide, se il giudice di merito ritenga, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di cassazione, che la successione di più termini minori abbia l’effetto di disorientare la parte diffidata sulla effettiva volontà dell’altra. Con un originale approccio alla problematica, nella medesima direzione si è affermato che l’erroneità della somma di termini incongrui contenuti in diffide successive possa essere dedotta anche dalla disciplina posta dall’art. 1454 c.c.: rilevando che ciascuna di tali diffide è in realtà inefficace per incongruità del termine, la somma di queste non potrebbe che essere sempre pari a zero (DALMARTELLO A., op. cit., 142). 238 BIANCA C.M., op. cit., 308. 239 Cass., 30 ottobre 1980, n. 5842, in Giur. It., 1981, I, 1, 1474, nella specie, si trattava di una promessa di vendita (nella quale il costruttore promittente era a conoscenza del fatto che per il saldo del prezzo il promissario attendeva la concessione di un mutuo non ottenibile in soli quindici giorni, considerata la mancanza, per fatto dipendente dal costruttore stesso, dell’autorizzazione all’uso ed all’abitabilità del negozio). SCOZZAFAVA O.T., op. cit., 35, trae argomento dal tenore letterale della norma per affermare che il termine di quindici giorni deve essere considerato come termine senz’altro “congruo” e dunque, non sindacabile dal giudice. 240 Cass., 17 maggio 1949, n. 1220, in Foro It., 1949, I, 936. 241 MIRABELLI G., Dei contratti in generale, cit., 618. www.exeoedizioni.it 77 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida 2.1. I criteri di valutazione Precisati questi aspetti, occorre ora analizzare dall’altro lato i principi che regolano la risoluzione per diffida; principi che possano fornirci dei criteri che il giudice di merito242 potrà seguire per valutare l’esistenza del requisito della congruità del termine assegnato nella diffida ad adempiere. Anzitutto, va precisato che la valutazione va operata caso per caso, perché a seconda della natura della prestazione vi sarà una maggiore o una minore lunghezza del termine243. Si ritiene congruo un termine più breve se si tratta del pagamento di una somma di denaro, anziché se si tratta di una fornitura, specie se essa richiede un’elaborazione. Di conseguenza, il criterio fondamentale da adottare è quello secondo il quale la congruità del termine richiede un contemperamento fra le esigenze del debitore e quelle del creditore. Il primo deve avere il tempo minimo per adempiere, il secondo non è invece disposto a tollerare un ulteriore ritardo, potendo venire meno il suo interesse alla prestazione244. È ritenuta invalida una diffida ad adempiere “entro brevissimo tempo”, dovendosi rilevare che una siffatta formula è contraria alla ratio legislativa che dispone un preciso termine245. Criterio sussidiario rispetto al precedente è quello che postula di partire dal presupposto che il debitore abbia già in parte preparato l’adempimento, per cui il termine concesso andrebbe fissato solo rispetto al completamento di quella preparazione: il debitore che fosse rimasto inattivo sino al momento della diffida non potrebbe pretendere che questa gli lasci tutto il tempo per completare la prestazione246! La valorizzazione degli interessi delle parti ha il pregio di focalizzare l’attenzione dell’interprete sulla necessità di coordinare la valutazione relativa alla congruità del termine, condotta secondo criteri di concretezza, con l’apprezzamento dell’interesse dei contraenti. Si deve, quindi, fare riferimento alla causa concreta, intesa come giustificazione giuridica dell’operazione economica, peraltro confermata 242 PALMIERI D., op. cit., 338, essendo una quaestio facti. Da ciò consegue che al giudice di legittimità spetta il solo controllo sull’iter logico adottato nella motivazione. 243 MOSCO L., op. cit., 153, a proposito della giurisprudenza germanica riferisce che fu ritenuto sufficiente un termine di diffida di quattro settimane per il pagamento di una somma di 8200 marchi, in un altro caso fu ritenuto sufficiente un termine di 5 giorni per il pagamento di un prezzo di vendita, perché il debitore era stato già in precedenza avvertito che il creditore avrebbe preteso puntuale adempimento. 244 NATOLI U., op. cit., 510. 245 Cass., 29 dicembre 1952, n. 3216, in Foro It., 1953, I, 614. 246 MOSCO L., op. cit., 154. www.exeoedizioni.it 78 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida dall’espressione codicistica (“natura” del contratto, contenuta nel 2° comma della disposizione in commento), poiché essa si ricollega all’oggetto della prestazione e al concreto interesse delle parti 247. La natura discrezionale del giudizio di congruità comporta nella prassi un’ampia eterogeneità nei criteri adottati dai singoli giudici: così è stato ritenuto incongruo il termine di otto giorni rispetto all’adempimento dell’obbligazione nascente da un preliminare di compravendita, di stipulare il definitivo248; è stata anche riconosciuta la congruità di un termine inferiore ai quindici giorni, ove il rapporto contrattuale verteva in materia di beni soggetti ad un mercato stagionale e la diffida era stata emessa a ridosso della chiusura dello stesso249. Non è mancato il riconoscimento della congruità del termine inferiore ai canonici quindici giorni per la diffida notificata a distanza di più di un mese dalla scadenza del termine pattuito per l’adempimento nonché preceduta da una serie di solleciti di pagamento250. Tuttavia, quest’ultima decisione è stata criticata, perché si è ritenuto che se il creditore intima la diffida al fine di sanare l’equilibrio contrattuale, questa opportunità concessa al debitore deve trovare riscontro nell’irrilevanza degli inadempimenti pregressi; onde, una volta intimata ex art. 1454 c.c. l’esecuzione della prestazione entro un congruo termine, non si potrebbe imputare al debitore di non avere adempiuto in epoca precedente alla diffida251. La diffida inefficace non impedisce altri effetti, che possono ugualmente discendere anche da un’intimazione che reca un termine non congruo. Infatti, si ritiene che a favore del creditore essa possa valere come atto di costituzione in mora, mentre a favore dell’intimato determina una sua riammissione in termini, cosicché l’inadempimento si dovrà considerare avvenuto allo scadere del termine intimato, anche se incongruo252. Ma se l’inadeguatezza del termine derivasse da circostanze proprie del debitore, che il creditore non poteva conoscere, si può ammettere che il debitore avvisi il creditore, per raggiungere con questo un accordo di modifica del termine253. Va negata invece la convertibilità automatica di un termine incongruo in uno congruo, poiché se il creditore ha fissato un termine molto breve ciò significa che oltre quel termine non avrà più interesse alla prestazione, e se si applicasse a tutti i costi il criterio di conversione di un termine più breve in uno più lungo il creditore sarebbe sia costretto ad accettare una prestazione per lui non più utile sia a vedersi preclusa la possibilità di rivolgersi entro un breve termine altrove, se lo desiderasse, per fornirsi della cosa che gli occorreva. 247 LOZUPONE R., op. cit., 263. Trib. Milano, 13 maggio 2002, in Gius., 2002, 20, 1993. 249 App. Genova, 22 giugno 1957, in Rep. Gius. Civ., 1957, II, 644. 250 Trib. Camerino, 27 gennaio 1995, in Gius., 1995, 1637. 251 LOZUPONE R. op. cit., 87. 252 BORRIONE M., op. cit., 276; Cass., 22 giugno 1994, n. 5979, in Gius., 1994, 21, 15. 253 MOSCO L. op. cit., 154. 248 www.exeoedizioni.it 79 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida 2.2. Il dies a quo L’analisi sul termine intimato ex art. 1454 c.c. porta ad analizzare anche altri aspetti, tra i quali quello relativo al momento in cui il termine inizi a decorrere. Poiché questo è previsto a favore del debitore, va calcolato dal momento in cui la diffida è da lui ricevuta, e non dalla spedizione, salvo che il creditore non abbia indicato un diverso momento254. È importante stabilire questo momento, specie se le due parti sono lontane l’una dall’altra. Se si adottasse invece il criterio per il quale il decorso del termine indicato in diffida si computa dal giorno in cui la dichiarazione fu emessa, ne conseguirebbe che il debitore si vedrebbe ridotto il tempo utile per eseguire la prestazione255. Ecco dunque, che la soluzione esatta è la decorrenza del termine da quando la diffida è ricevuta dal destinatario; sicuramente ragionando così, il creditore, dal suo punto di vista, avrà interesse di servirsi del mezzo più rapido per fargli pervenire la diffida. Tale principio non è tuttavia applicabile ove il creditore abbia espressamente precisato il dies a quo, nel qual caso il termine decorrerebbe da tale giorno, salva la prova della impossibilità di adempiere tempestivamente la prestazione per forza maggiore (disguido o ritardo postale)256. 3. La mancata indicazione del termine Un altro problema da esaminare è quello in cui il creditore si limiti ad intimare genericamente l’adempimento senza che, però, il termine sia specificamente determinato. Se si tiene presente lo scopo che la legge mira a perseguire con la fissazione del termine, quello cioè di condurre ad una semplice definizione della reciproca posizione delle parti, e se si considerano anche le espressioni utilizzate dalla stessa all’art. 1454 c.c., risulta ovvio propendere per una soluzione che sancisca l’inefficacia di una diffida con termine non determinato257. Lo scopo suddetto sarebbe frustato se si ritenesse efficace una diffida formulata in tal modo: si creerebbe uno stato di incertezza del rapporto contrattuale, di dubbio sull’adeguatezza del termine258, chiarito che la legge per “congruo termine” intende quello ben precisato, e non quello da determinare a posteriori 259. 254 NATOLI U., op. cit., 510; Cass., 3 novembre 1955, n. 3583, in Giur. It., 1956, I, 1, 329. MOSCO L., op. cit., 159. 256 Cass., 3 novembre 1955, n. 3583, in Mass. Giust. civ., 1955, 1349. 257 BIANCA C.M., op. cit., 309. 258 ROSSELLO C., op. cit., 196; MANFREDI A.P., Risoluzione per inadempimento. Diffida ad adempiere. Termine essenziale (nota a sent. Cass. 18 maggio 1987, n. 4535), in Nuova Giur. Civ. comm., 1988, I, 187. 259 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 446. 255 www.exeoedizioni.it 80 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida La mancata precisazione del termine di adempimento farebbe parlare, anziché di diffida ad adempiere, di un invito ad adempiere, la cui inosservanza non determinerebbe l’automatico scioglimento del contratto260. Tali riflessioni appaiono condivise da una giurisprudenza consolidata, posto che già in pronunce risalenti la Cassazione affermava che la diffida ad adempiere “entro brevissimo tempo” violasse la disposizione dell’art. 1454 c.c.261. Al contrario, a favore dell’efficacia di una dichiarazione di diffida formulata in tal modo, secondo altra giurisprudenza, vi sarebbe il principio di conservazione (art. 1367 c.c.), che suggerisce di scegliere, tra i più svariati significati di una dichiarazione, quello che le consente di esplicare qualche effetto giuridico utile. In applicazione di tale principio, di fronte ad una diffida che richiama senza ulteriori specificazioni alla congruità del termine, si dovrebbe concludere che questo risulti determinato a posteriori 262. A ciò va obiettato che l’intimato potrebbe avvalersi della genericità delle espressioni usate dal creditore, in diffida, per pretendere che il diffidante accetti una prestazione oltre i quindici giorni. Molto probabilmente a tale situazione potrebbe conseguire la necessità di richiedere un accertamento giudiziale per l’individuazione del termine, ma nello stesso tempo si priverebbe la diffida del suo carattere: uno scioglimento del rapporto contrattuale senza l’intervento del giudice263. Tuttavia, la questione si rivela più complessa se analizziamo un’altra problematica. Nulla quaestio se si è assegnato nella diffida il termine di legge e si è verificato che nel contratto non è stata stabilita una data diversa; ed essendo il termine deciso dalla legge nel rispetto delle scadenze fissate dai contraenti, il giudice non potrà sindacare l’esiguità dei quindici giorni assegnati per eseguire la prestazione dedotta in contratto, non potendosi sostituire al codice nella determinazione della sua misura 264. La circostanza diversa che potrebbe verificarsi è quella ove i contraenti abbiano omesso di concordare nel contratto un tempo certo per l’adempimento. Secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione, «la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l’obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 c.c. e quindi di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all’art. 1183 c.c.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all’interesse delle parti, può essere infatti sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza» 265. Quindi, secondo tale massima, al creditore insoddisfatto non è imposto l’onere di fissare 260 PISCIOTTA G., op. cit., 205. Cass., 29 dicembre 1952, n. 3276, in Rep. Foro It., 1952, voce Obbligazioni e contratti, 277. 262 Cass., 12 gennaio 1982, n. 132, in Rep. Foro It., 1982, voce Contratto in genere, n. 254. 263 PISCIOTTA G. op. cit., 205. 264 SICCHIERO G., op. cit., 526. 265 Cass., 27 gennaio 2003, n. 1149, in Rep. Foro It., 2003, 1740, 542. 261 www.exeoedizioni.it 81 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida preliminarmente il termine al debitore per poi conseguire successivamente l’effetto risolutivo mediante diffida. Secondo un altro filone giurisprudenziale, invece, nell’ipotesi di mancata previsione del termine certo per adempiere sarebbe consentita al creditore la scelta tra la richiesta di un adempimento immediato o entro breve termine, e quella costituita dall’intimazione ex art. 1454 c.c.266. Se la prestazione è subito esigibile, la diffida potrà venire comunicata senza problemi: quindi, se ad esempio il preliminare di vendita non contiene un termine per procedere alla stipula del definitivo, ogni contraente potrà avvalersi della diffida a fronte di una prestazione immediatamente esigibile ex art. 1183 c.c.267. Diverso sarà invece il caso in cui il contratto fissi un termine a favore della controparte, inteso come termine a favore del creditore ex art. 1183 c.c., vedendosi così quest’ultimo autorizzato ad esigere la prestazione prima della scadenza. Se il termine è stato invece indicato volutamente come approssimativo, ad esempio si prevede che la costruzione di un complesso residenziale avvenga “circa” per il mese di gennaio di un certo anno, ciò indica trattasi di termine a favore anche del debitore, nel senso di consentirgli una dilazione non preventivamente concordata tra le parti. In tale ipotesi, al fine di rispettare il patto intercorso tra le parti ed evitare che a questo si sostituisca la diffida, la parte interessata all’adempimento dovrebbe chiedere al giudice la fissazione del termine ex art. 1183 c.c.268. 4. La proroga del termine fissato nella diffida Può il creditore operare mutamenti sul termine già fissato nella diffida ad adempiere? La letteratura ha anzitutto ritenuto che il termine non può essere abbreviato per iniziativa del solo creditore, sul presupposto che il debitore, dal momento in cui gli viene notificata la diffida col termine più lungo, può aver deciso di utilizzare tutto il tempo che gli fu concesso per adempiere, creandosi un’aspettativa verso quel termine269. 266 Cass., 2 giugno 1992, n. 6701, in Corriere Giur., 1992, 1118, pronunciata nell’ambito di una controversia relativa ad un contratto di associazione in partecipazione che non prevedeva termini particolari per l’adempimento degli obblighi assunti. 267 Art. 1183 c.c. (Tempo dell’adempimento): «Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice”. Al secondo comma si prevede che «se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta egualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi». 268 SICCHIERO G., op. cit., 515. 269 MOSCO L., op. cit., 158. www.exeoedizioni.it 82 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida La dottrina maggioritaria ha pure escluso che il creditore possa unilateralmente allungare il termine dopo la scadenza, poiché la scadenza crea un’immediata risoluzione del rapporto270 (invece prima della scadenza si ritiene certamente prorogabile, perché l’effetto risolutivo non si è ancora prodotto271). Prorogando il termine, il diffidante differisce il momento della risoluzione, dilazionando nel tempo gli effetti del contratto. Così facendo, il diffidante «incrementa a suo arbitrio il danno derivante dal ritardo che il debitore inadempiente è chiamato a risarcire; ed inoltre potrebbe accadere che per effetto della proroga il diffidato permanga titolare di diritti reali che scaduto il termine originariamente fissato sarebbero stati riacquistati dal diffidante». Il termine fissato dalla diffida non può perciò essere prorogato, perché merita di essere tutelato l’affidamento che il debitore pone sul momento in cui la risoluzione del contratto si verificherà: tutela che non si realizzerebbe se la risoluzione fosse rinviata sine die dal creditore. Ovviamente se l’intimato accettasse la proroga del termine, non vi sarebbe alcun problema, perché si tratterebbe pur sempre di un accordo (art. 1321 c.c.) intercorso tra le parti per regolare il loro rapporto giuridico272. Va comunque precisato che il problema qui trattato si colloca nell’ambito di un più ampio dibattito relativo alla questione della disponibilità degli effetti nella risoluzione di diritto, di cui darò conto in modo più approfondito nella parte relativa agli effetti della diffida ad adempiere, limitandomi fin d’ora a chiarire, in linea generale, che la situazione creditoria, vincolata al rispetto degli obblighi ex art. 1375 c.c., deve tutelare i presupposti affinché il diffidato possa adempiere. Sulla scorta di tale principio la Suprema Corte ha deciso che «è inidonea a determinare la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, la diffida con la quale il venditore intima genericamente al compratore di adempiere, nei quindici giorni, alle sue obbligazioni - la prima delle quali consista nella stipulazione dell’atto notarile di trasferimento - senza predisporre ed indicargli il luogo, il giorno e l’ora della stipulazione dell’atto innanzi al notaio»273. 270 SICCHIERO G., op. cit., 529; MOSCO L., op. cit., 158, riferisce che invece risulta pacifico nella dottrina germanica che il creditore possa prorogare con atto unilaterale il termine già fissato, e ciò anche se il debitore ha interesse di adempiere in un tempo più breve; giustificando tale sua posizione sul tenore letterale della legge che richiede di “adempiere in un congruo termine”, e sullo scopo della concessione del termine che vuole avvantaggiare il debitore. 271 In senso contrario NATOLI U., op. cit., 511, e poi anche COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 448, per cui una volta che l’intimante abbia comunicato al debitore che non ha più interesse a ricevere la prestazione al di là di quel termine, la parte creditrice non può, una volta che il termine abbia cominciato a decorrere e magari che ne sia anche prossima la scadenza, rimettere il debitore in una situazione di obbligo da cui egli lo ha liberato. 272 SICCHIERO G., op. cit., 530. 273 Cass., 13 febbraio 1976, n. 466, in Rep. Foro It., 1976, voce Contratto in genere, atto e negozio giuridico, 167. www.exeoedizioni.it 83 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. III – L’atto di diffida 5. Il difetto dei requisiti Nel corso della trattazione si è già detto a proposito della sorte dell’atto di diffida irregolare, in quanto privo dei requisiti necessari (intimazione ad adempiere senza termine o addirittura dichiarazione di risoluzione immediata; diffida con termine incongruo): l’atto inefficace non ha effetto risolutorio 274. Nondimeno, si ritiene che l’intimazione potrà produrre gli altri effetti connessi alla diffida se vi siano i requisiti minimi dell’atto costitutivo della mora ex art. 1219 c.c., ovvero risulti la volontà dell’intimante di chiedere l’adempimento. Così, se la diffida ad adempiere, che non prefigge il preciso termine entro cui il contraente inadempiente deve adempiere sotto pena di risoluzione del contratto, è in contrasto con l’art. 1454 c.c., in quanto determina nel diffidato uno stato di incertezza che gli impedisce di giudicare la congruità o meno del termine, essa può mantenere efficacia in relazione alla costituzione in mora275. Una diffida che non prefiggesse il termine di adempimento del diffidato non sarebbe quindi ammissibile, poiché «si esaurirebbe nella pretesa che spetti solo al contraente adempiente di giudicare ex post se la prestazione dell’altro contraente, successiva alla diffida, ottemperi o meno alla diffida quanto al termine di adempimento»276. Come inammissibili sarebbero le intimazioni “di comodo” ovvero fittizie, in quanto intrinsecamente inidonee ad assicurare la realizzazione del contratto e solo strumentali allo scioglimento unilaterale del vincolo, come nel caso in cui mediante la diffida il creditore chiedesse l’adempimento della prestazione in misura superiore a quella realmente dovuta277. §§§ 274 ROPPO V., Il contratto, cit., 965. Peraltro è stato ritenuto anche inefficace l’atto compiuto dal non legittimato, BIANCA C.M., op. cit., 306. 275 Cass., 22 giugno 1994, n. 5979, in Gius., 1994, 21, 15. 276 Cass., 29 dicembre 1952, n. 3276, in Rep. Foro It., 1952, voce Obbligazioni e contratti, 277. 277 Cass., 28 luglio 1969, n. 2878, in Rep. Foro It., 1969, voce Obbligazioni e contratti, 375. www.exeoedizioni.it 84 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti CAPITOLO IV GLI EFFETTI EX ART. 1454 C.C. SEZIONE I LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO 1. Il terzo comma dell’art. 1454 c.c. In quest’ultima parte della trattazione, la mia attenzione si concentrerà sugli effetti che l’istituto in esame produce, e sul contegno che le parti interessate possono avere in ordine al verificarsi degli effetti stessi. Gli effetti che scaturiscono dall’intimazione della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. si possono suddividere in due categorie. La prima categoria è quella relativa agli effetti immediati, che vengono in essere non appena la diffida è conosciuta dal diffidato. Essi consistono innanzitutto nel dare corso al computo del termine entro il quale il contraente diffidato deve adempiere278; nel rimettere in termini l’inadempiente, così da precludere alla parte fedele le azioni, sia di adempimento sia di risoluzione, di cui all’art. 1453 c.c., essendo la diffida un atto impegnativo anche per il creditore279; infine, si ritiene consistano anche nell’impedire al creditore di modificare o revocare la sua intimazione, stante la necessità di tutelare l’interesse del debitore ad una situazione certa, cioè senza oneri ed imprevisti a suo carico, che potrebbero sorgere se si concedesse al creditore di ritornare sul fatto proprio 280 (la questione è trattata in modo più approfondito più avanti). L’altra categoria di effetti concerne invece il c.d. effetto dilazionato, finale e principale che le è proprio, che si realizza solo quando scade il congruo termine fissato nell’intimazione, senza che il debitore abbia adempiuto alla sua prestazione. L’effetto risolutivo ipso iure va collegato solo all’inutile decorso della dilazione concessagli per adempiere, e non alla ricezione dell’intimazione281. È proprio il terzo comma della disposizione in commento ad indicare questa seconda categoria di effetti della diffida: «Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto». Va inevitabilmente sottolineato l’automatismo e l’irreversibilità dell’effetto risolutorio: una volta scaduto infruttuosamente il termine, l’inadempiente non potrà salvare il contratto adempiendo tardivamente, e il diffidante non potrà, a 278 DALMARTELLO A., op. cit., 141. CARRESI F., op. cit., 920. 280 NATOLI U., op. cit., 510. 281 COSTANZA M., Commentario al codice civile, cit., 836. 279 www.exeoedizioni.it 85 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti rigore, prorogarlo (come invece avrebbe potuto fare prima della scadenza)282. Va, tuttavia, ribadito che, allorquando anche il diffidante sia inadempiente, dalla diffida rimasta infruttuosa, non scaturisce di solito 283 la risoluzione del contratto, poiché in tal caso perderebbe rilevanza giuridica l’inadempimento del diffidato, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, recepito dall’art. 1460 c.c.. 2. Rapporto tra la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e la risoluzione per diffida Come ho già avuto modo di osservare, la diffida ad adempiere costituisce soltanto una facoltà, e non già un obbligo o un onere, per la parte adempiente. Verrebbe allora da chiedersi perché, a parità di requisiti, la parte legittimata dovrebbe scegliere la risoluzione giudiziale, che implica i tempi e i costi di un processo, anziché la più comoda e rapida via della diffida ex art. 1454 c.c.. Invero l’intimazione di una diffida ad adempiere e la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione si pongono su piani radicalmente diversi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista degli effetti. Con la domanda giudiziale, il creditore, come si è visto, manifesta in modo definitivo la scelta di affrancarsi dal vincolo contrattuale, precludendosi la possibilità di agire per l’adempimento nel corso del giudizio di risoluzione (art. 1453, secondo comma, c.c.). Il contraente che, invece, opta per la diffida, sollecita l’altra parte ad adempiere entro un termine congruo, scaduto il quale il contratto si risolve di diritto (cioè senza l’intervento del giudice)284, come conseguenza del mancato adempimento 282 ROPPO V., Il contratto, cit., 966. Questa affermazione va soppesata con quanto detto a suo tempo a proposito di inadempimenti reciproci. 284 In giurisprudenza si è ritenuto che la risoluzione del contratto mediante diffida non possa essere rilevata d’ufficio dal giudice, in base al principio della disponibilità dell’oggetto del processo (art. 112 c.p.c.) al fine di evitare un’indebita intromissione giudiziale negli interessi delle parti. Non si può escludere che il debitore convenuto in giudizio per l’adempimento conservi interesse ad evitare la risoluzione eseguendo la prestazione nel corso del processo. La risoluzione mediante diffida dovrà dunque essere eccepita dalla parte interessata al rigetto della domanda di adempimento (Cass., 9 maggio 1980, n. 3052, in Mass. Gius. Civ., 1980); tale considerazione deriva dall’affermazione del principio della libera disponibilità della risoluzione del contratto, che lascia al diffidante una signoria sulle sorti del rapporto. Certa dottrina ha contestato la necessità di una specifica domanda di parte per conseguire l’effetto risolutivo discendente dalla proposizione di una diffida rimasta inadempiuta (S CONAMIGLIO C., Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell’intimante, cit., 455), in quanto afferma che ove il giudice «rilevi dagli atti della causa che una diffida ad adempiere era stata ritualmente intimata potrebbe dichiarare inammissibile sia l’azione di esatto adempimento sia quella di risoluzione giudiziale per difetto di interesse ex art. 99 c.p.c.». La circostanza oggettiva della proposizione di un’intimazione ex art. 1454 c.c. e l’inutile decorso del termine vanificherebbero pertanto le altre due domande alternative. Risulterebbe così priva di fondamento la tesi che sostiene la necessità di un’ulteriore attività della parte per valorizzare l’avvenuta scadenza del termine fissato con la diffida. COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 447, ritiene il termine non 283 www.exeoedizioni.it 86 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti richiesto con l’intimazione: il contraente fedele ha interesse ad affrancarsi dal rapporto contrattuale, evitando gli inconvenienti che conseguono all’aggravarsi dell’inadempimento. Quando è già maturato un inadempimento “grave” (in quanto relativo ad una prestazione rilevante nell’economia del contratto) ed attuale (protrattosi nel tempo in modo tale da pregiudicare seriamente l’interesse del creditore), è probabile che il creditore non conceda all’inadempiente alcuna possibilità di recupero del rapporto, optando, allora, per la via giudiziale. Quindi, in brevi termini, per rispondere alla domanda posta all’inizio del discorso, mentre se si opta per la risoluzione ex art. 1453 c.c. il contratto non può più salvarsi, nella diffida, al contrario, la parte diffidata può adempiere e quindi salvare il contratto. La vittima dell’inadempimento sceglie di conseguenza la strada della risoluzione ex art. 1453 c.c. se è fortemente intenzionata a liberarsi del contratto. La natura retroattiva (efficacia ex tunc) della risoluzione giudiziale285 (art. 1458 c.c.) sembra accomunare le due ipotesi risolutive, dovendosi comunque ricollegare lo scioglimento del contatto al verificarsi di un inadempimento di non scarsa importanza, anche se in un caso la sentenza produce tale conseguenza, mentre nell’altro si limita ad accertarla. Lo scioglimento retroattivo del contratto comporta il sorgere di obblighi di restituzione: «La retroattività fra le parti della risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1458 c.c., impone, al fine del ripristino della precedente situazione economica, che ciascuno dei contraenti, responsabile o meno della risoluzione stessa, debba restituire e ricevere in restituzione, rispettivamente, la prestazione ricevuta e quella eseguita, ovvero, ove ciò risulti concretamente impossibile, un’equivalente somma di denaro»286. Anche gli effetti della risoluzione di diritto rispetto alle parti e rispetto ai terzi sono gli stessi della risoluzione giudiziale287. Un’importante differenza tra i due rimedi si coglie sul piano processuale, ove, mentre l’azione di risoluzione è volta ad ottenere una pronuncia di natura costitutiva, al contrario, in caso di diffida ad adempiere, essendo di per sé idonea a produrre automaticamente la risoluzione di diritto alla scadenza del termine, di esclusivo interesse del diffidante e quindi rilevabile d’ufficio la sua scadenza. 285 Ove l’obbligazione di restituzione nasce con la sentenza che pronuncia la risoluzione e pertanto gli interessi non possono che decorrere da tale pronuncia. 286 Cass., 19 dicembre 1977, n. 5532, in Rep. Foro It., voce Contratto in genere, 284. 287 BIANCA C.M., op. cit., 311; SICCHIERO G., op. cit., 500. L’art. 1458 c.c., circa gli effetti della risoluzione, dispone al secondo comma che «la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione». Ciò che conta è che l’acquisto sia anteriore alla risoluzione. Il riferimento ai diritti acquistati dai terzi presuppone che questi abbiano conseguito la proprietà o un diritto reale sul bene. I terzi sub acquirenti di un diritto reale possono opporre il loro acquisto erga omnes, purché abbiano trascritto, in tempo utile, detto loro acquisto, oppure, trattandosi di cose mobili, ne abbiano avuto dall’inadempiente il possesso. Ad esempio, in seguito alla risoluzione di una compravendita, l’alienante può rivendicare la cosa solo contro il terzo che abbia acquistato dopo la trascrizione della domanda. Circa la pubblicità dell’atto ho già detto nel capitolo terzo. www.exeoedizioni.it 87 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti l’eventuale giudizio instaurato, in caso di contestazioni, si concluderà con una sentenza dichiarativa288, di accertamento, o della avvenuta risoluzione o della insussistenza dei presupposti della diffida289: c’è dunque una diversità di petitum 290. In particolare, il carattere facoltativo dell’impiego del mezzo stragiudiziale in commento aveva condotto inizialmente a ritenere l’intimazione della diffida come “preliminare” rispetto alla proposizione della domanda di risoluzione giudiziale291, configurando erronee commistioni tra la sentenza che accoglie la domanda di risoluzione, determinandone lo scioglimento del vincolo contrattuale, e la sentenza che accerta la sussistenza dei presupposti per l’operatività della risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c.292. 3. Il giudizio di accertamento L’effetto risolutorio della diffida non impedirà alla parte inadempiente di trasferire la contestazione dal piano stragiudiziale a quello giudiziale e cioè di ricorrere al giudice per la verifica dell’effettiva sussistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie cui la risoluzione ex art. 1454 c.c. è connessa293. Il soggetto passivo potrà contestare che l’effetto si sia prodotto sotto molteplici aspetti294: o negando in fatto il proprio inadempimento; o allegando di essersi trovato in una situazione di fortuita impossibilità definitiva o temporanea ad adempiere; o invocando la scarsa importanza del proprio inadempimento 295; o contestando la congruità del termine che gli è stato concesso in diffida; o contestando la validità della diffida dal punto di vista formale e sostanziale; o allegando che l’intimante era a sua volta inadempiente. Va aggiunto che se quelle contestazioni saranno respinte, sarà anche accertato che la risoluzione si è prodotta fin dalla scadenza del termine296. L’unilateralità della diffida ad adempiere non esclude dunque il controllo giurisdizionale, che però risulta solo posteriore ed eventuale: il giudice si limiterà ad accertare lo scioglimento del contratto senza più accordare alcuna dilazione o chance al debitore per il ripristino del rapporto obbligatorio leso 288 TRIMARCHI P., op. cit., 319; SICCHIERO G., op. cit., 497; DALMARTELLO A., op. cit., 141. SCOGNAMIGLIO C., Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell’intimante, cit., 452. 290 Cass., 21 luglio 1980, n. 4776, in Rep. Foro It., 1980, voce Contratto in genere, 284. 291 Cass., 14 febbraio 1953, n. 376, in Rep. Foro It., 1953, voce Obbligazioni e contratti, 250. 292 Cass., 21 giugno 1954, n. 2129, in Rep. Foro It., 1954, Obbligazioni e contratti, 244. 293 NATOLI U., op. cit., 511. 294 SICCHIERO G., op. cit., 496; CHECCHINI A. – AMADIO G., Lezioni di diritto privato, Torino, Giappichelli, 2008, 229. 295 Cass., 22 marzo 1960, n. 584, in Mass. Giur. It., 1960, 149, 150. 296 DALMARTELLO A., op. cit., 142. 289 www.exeoedizioni.it 88 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti dall’inadempimento. È un accertamento volto al passato, avendo per oggetto una situazione, l’inadempimento contrattuale, cristallizzatasi per effetto degli atti di iniziativa del diffidante (intimazione e monizione) e le determinazioni negative del diffidato che non intende aderire alle sollecitazioni provenienti dal creditore: è sostanzialmente un accertamento svolto in funzione di una ricostruzione storica della vicenda da cui lasciar discendere le dovute conseguenze giuridiche. Da ciò ne consegue l’irrilevanza del tempo trascorso dalla scadenza dell’intimazione ai fini dell’ottenimento di una pronuncia che accerti l’avvenuta risoluzione, poiché «il decorso di un notevole lasso di tempo tra il termine fissato per l’adempimento e l’iniziativa giudiziale del diffidante non comporta la cessazione degli effetti della diffida, dovendosi l’accertamento operare con riferimento alla situazione verificatasi alla scadenza del termine»297. 4. Il risarcimento del danno a favore della parte adempiente In caso di risoluzione del contratto conseguente all’inosservanza del termine fissato nella diffida ad adempiere, la parte adempiente ha diritto al risarcimento del danno in base al disposto dell’art. 1453 c.c.298 disciplinante l’azione generale di risoluzione per inadempimento. Tuttavia, «ai fini dell’accertamento della sussistenza del danno e del nesso eziologico tra questo e l’inadempimento, occorre far riferimento soltanto al termine fissato nella diffida e non a quello previsto nel contratto o altrimenti convenuto tra le parti» 299. Così argomentando, la Cassazione ritiene che, con la concessione al debitore di un ulteriore termine per adempiere, il contraente fedele manifesti l’irrilevanza del ritardo nell’adempimento già accumulato e pertanto sani l’illiceità del ritardo maturato fino a quel momento; così la diffida ha l’effetto di rimettere in termini il debitore, e, secondo la Corte, se l’inadempimento perdura oltre il termine il debitore è tenuto a risarcire il c.d. danno da risoluzione, ma non il danno derivante dal ritardo pregresso; se invece il debitore ottempera all’intimazione ed adempie prima della scadenza eviterà sia la risoluzione sia il risarcimento. Di avviso contrario è quella dottrina per la quale la parte inadempiente deve sempre rispondere dei danni derivanti dal ritardo, ormai maturato, per cui «il termine della diffida non cancella e non sana il precorso ritardo, essendo fissato solo in relazione alla risoluzione»300: intimando al debitore l’esecuzione della prestazione, il creditore manifesta interesse per essa dichiarandosi disposto ad accettarla in seguito, ma con ciò non si vuole interpretare la diffida come 297 Cass., 12 dicembre 1983, n. 7335, in Rep. Foro It., 1983, 176, 317. L’art. 1453 c.c., primo comma, fa salva la risarcibilità del danno derivante dall’inadempimento, come effetto dell’inadempimento stesso, distinto dalla risoluzione. 299 Cass., 26 novembre 1986, n. 6975, in Mass. Giur. Civ., 1986, fasc.11. 300 SACCO R. – DE NOVA G., Il contratto, cit., 655, nota 4; DALMARTELLO A., op. cit., 142. 298 www.exeoedizioni.it 89 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti sanatoria dell’inadempimento pregresso. Questo perché secondo il sistema normativo vengono separati gli ambiti, rispettivamente, della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno. Sebbene i due rimedi possono a volte abbinarsi, tuttavia vi può essere risoluzione senza risarcimento e, viceversa, risarcimento senza risoluzione. Da ciò consegue che, anche dove l’ordinamento neghi la possibilità di risolvere il contratto, come avviene in pendenza del termine fissato in diffida, debbano rimanere salvi i principi sul risarcimento del danno contrattuale, che impongono che il debitore sia responsabile per il ritardo nell’adempimento (art. 1218 c.c.). Questo danno è rappresentato dalla lesione dell’interesse all’esecuzione del contratto301. Il risarcimento comprende il danno emergente e il lucro cessante. Il lucro cessante è l’incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contraente infedele avesse eseguito anche lui la sua prestazione (il valore delle reciproche prestazioni è di solito relativo al valore di mercato, salvo il creditore provi che per lui la controprestazione ha un valore superiore). Si determina effettuando una differenza di valore tra la prestazione inadempiuta e il valore della prestazione dovuta dalla parte non inadempiente al netto delle spese (es. oneri fiscali)302. Il creditore ha anche diritto al risarcimento del danno emergente che per esempio è costituito dalle spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento303, dal danneggiamento dei beni aziendali per prestazione difettosa, dal risarcimento dovuto a terzi (poiché a causa della mancata esecuzione del contratto la parte non inadempiente potrebbe non essere stata in grado di rispettare gli impegni contrattuali assunti con altri), ecc.. I danni emergenti vanno determinati con riferimento ai vari momenti in cui essi si producono. Sia il lucro cessante che il danno emergente vanno poi liquidati secondo il valore attuale della moneta. Sarà il danneggiato a provare il danno risarcibile; e pretendendo il risarcimento del danno consistente nel mancato guadagno dovrà provare la differenza di valore tra prestazione e controprestazione. Mentre sul danneggiante 301 Questo è l’interesse positivo, che va distinto dall’interesse negativo, che attiene a quelle perdite economiche che il contraente fedele non avrebbe sofferto se non avesse stipulato il contratto (ad esempio le spese del contratto). Al risarcimento dell’interesse positivo non può aggiungersi il risarcimento dell’interesse negativo poiché ciò comporterebbe un indebito arricchimento del danneggiato, che verrebbe ad ottenere un vantaggio economico superiore a quello che gli sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto; la parte adempiente può comunque limitare la sua pretesa risarcitoria all’interesse negativo. 302 Ad esempio, se per colpa del promittente venditore viene risolto un preliminare di vendita che ha per oggetto l’alienazione di un appartamento, e il valore di questo è superiore (100) al prezzo pattuito (80), il promissario potrà richiedere la differenza a titolo di lucro cessante (100-80=20), detraendo anche le spese a suo carico. Se l’obbligazione della parte non inadempiente ha per oggetto una prestazione d’opera o di lavoro, il lucro cessante è dato dalla remunerazione, dedotte le spese che sono a carico del prestatore. 303 Ad esempio le spese sostenute per l’esercizio della tutela contro l’inadempimento (consulenze …) o per ovviare all’inadempimento (tentativi di riparazione…). www.exeoedizioni.it 90 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti incombe l’onere di provare i fatti che incidono negativamente sull’ammontare del danno e l’entità della loro incidenza. §§ www.exeoedizioni.it 91 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti SEZIONE II LA POSIZIONE DELL’INTIMANTE 1. La disponibilità degli effetti della diffida da parte dell’intimante Si è visto che la risoluzione del contratto opera automaticamente, secondo il dettato della legge, se il contraente intimato non esegue la prestazione nel termine fissato dal creditore. Ma la questione che richiede ora d’essere analizzata è quella relativa alla possibile sussistenza di un potere dispositivo in capo al diffidante circa la sorte finale del vincolo contrattuale: ergo, l’attribuzione di un “privilegio” in capo al creditore circa l’opportunità di conseguire l’effetto risolutivo ovvero di beneficiare il debitore consentendo la sopravvivenza del rapporto. Sul lato passivo è certo che alla diffida consegua un’immediata situazione di soggezione del debitore di fronte al diritto potestativo esercitato dal creditore diffidante; inoltre, un simile “privilegio” sembrerebbe eccessivo nel caso di diffida ad adempiere per il fatto che il giudice non risulta vincolato da alcuna predeterminazione legale circa la gravità dell’inadempimento. Ecco allora che la giurisprudenza sancisce la “libera disponibilità” dell’effetto risolutivo in capo al diffidante in riferimento all’intimazione ex art. 1454 c.c. : «… non gli è negato il diritto di non avvalersi della risoluzione già verificatasi o già dichiarata e di ripristinare consensualmente l’obbligazione rimasta inadempiuta» 304. Va però fin da ora anticipato che la dottrina 305 si pone in antitesi con la tesi giurisprudenziale e quindi osteggia questa disponibilità degli effetti in capo all’intimante (malgrado l’indirizzo giurisprudenziale favorevole in tal senso risulti decisamente consolidato306). La dottrina si mostra rigidamente ancorata al principio che l’infruttuosa scadenza del termine indicato dal creditore provoca - secondo l’espressa previsione di legge - la risoluzione di diritto del contratto precludendo alle parti, rispettivamente, di chiedere l’adempimento e di adempiere. La giurisprudenza, al contrario, muove da un’impostazione che valorizza l’importanza e l’efficacia della diffida ad adempiere come istituto dotato di un’estrema flessibilità, finalizzato alla conservazione del sinallagma contrattuale, consentendo così al creditore soddisfatto (pur tardivamente307) di impedire che il 304 Cass., 4 maggio 1991, n. 4908, in Rep. Foro It., 1991, 1740, 365. Si veda ad esempio MANFREDI A.P., op. cit., 187; MALFATTI LETTA P. op. cit., 3143. 306 Cass., 18 maggio 1987, n. 4535, in Giur. It., 1988, I, 1, 459, nonché Cass., 9 maggio 1980, n. 3052, in Rep. Foro It., 1980, voce Contratto in genere, 295. 320 Cass., 4 maggio 1991, n. 4908, cit., censura l’iter argomentativo della sentenza impugnata che, pur sottolineando come in corso di causa il venditore avesse adempiuto la propria obbligazione procurando al creditore l’acquisto del fondo di proprietà del terzo, aveva ritenuto tale fatto un semplice adempimento tardivo, non idoneo a rimuovere la risoluzione già verificatasi in conseguenza 305 www.exeoedizioni.it 92 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti contrasto con la controparte giunga alle estreme conseguenze. In questo senso l’istituto ex art 1454 c.c. viene visto come un incentivo diretto a sollecitare il ravvedimento del debitore pur dopo la scadenza del termine di adempimento: ciò rappresenterebbe una piena disponibilità in capo al diffidante, che può decidere a priori se effettuare o meno la diffida (essendo una facoltà e non un onere), ma anche rinunciare, a posteriori, ad avvalersi della risoluzione di diritto. Per cui la giurisprudenza - sul presupposto che il termine contenuto nella diffida è posto nell’interesse esclusivo del creditore e che compete a costui di far valere l’inutile suo decorso - ritiene che la parte adempiente possa rinunziare agli effetti della diffida già notificata e chiedere l’adempimento; ed altresì che essa possa notificare una nuova diffida, revocando implicitamente la prima 308. Appare quindi opportuno esaminare ora le singole ipotesi in cui si può esplicare tale predetta disponibilità degli effetti della diffida da parte del diffidante, mettendo in evidenza di conseguenza il già accennato contrasto che intercorre tra la giurisprudenza e la dottrina sul punto. 2. Revoca della diffida Nel precedente capitolo ho già avuto modo di trattare una delle ipotesi di disponibilità degli effetti nella risoluzione di diritto: mi riferisco alla prorogabilità del termine indicato in diffida da parte del creditore. Qui invece il discorso muoverà verso l’analisi di ulteriori situazioni rilevanti. Anzitutto, si è ritenuto che la diffida non è revocabile a piacimento della parte intimante309. Più correttamente, la revoca è ammissibile, ma solo a condizione che pervenga a conoscenza del debitore prima della diffida stessa. Ma non in seguito alla recezione, e questo per due motivi. Il primo motivo è dato dal fatto che tale atto crea vincoli o impegni sia per il diffidato sia per lo stesso diffidante, il quale, pendente il termine, non può chiedere l’adempimento, né la risoluzione con la normale azione ex art. 1453 c.c., che altrimenti avrebbe potuto esperire310, o l’esecuzione forzata: infatti il termine indicato mediante l’intimazione risulterebbe fissato a favore del debitore311 e pertanto neppure sarebbero esperibili ulteriori mezzi diretti a soddisfare dell’infruttuosa diffida ad adempiere ma rilevante solo in punto di restituzione del prezzo. 308 GIORGIANNI M., In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, in Studi per Oppo, vol. I, Padova, Cedam, 1992, 488. 309 BORRIONE M., op. cit., 251. In senso della revocabilità si colloca la sentenza della Cass., 8 novembre 2007, n. 23315, in I contratti, 2008,437 (con nota critica di TOSCHI VESPASIANI F.). 310 NATOLI U., op. cit., 511; quando il diffidante propone domanda di adempimento, il giudice è tenuto a rigettarla, in quanto la prestazione è stata eseguita dal debitore (l’intimazione ha avuto successo) o il contratto si è risolto alla scadenza del termine (l’intimazione è andata a vuoto). 311 ALOISIO R., op. cit., 2. www.exeoedizioni.it 93 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti diversamente il proprio interesse, quali ad esempio l’esecuzione coattiva ex artt. 1515 e 1516 c.c.312. Si può dubitare dell’applicabilità di tale principio almeno nell’ipotesi in cui il debitore abbia già dichiarato per iscritto che non intende adempiere: secondo la Suprema Corte in simili circostanze il contratto sarebbe da intendersi già risolto313; tuttavia ho già avuto modo di precisare a suo tempo come la dottrina opportunamente sottolinei la possibilità che, malgrado il rifiuto, il diffidato possa successivamente decidersi per l’adempimento entro il termine assegnato con la diffida. Viene in tal modo tutelato sia l’interesse dell’inadempiente a non restare indefinitivamente esposto all’arbitrio del suo creditore, sia quello di carattere generale a che le risorse, coinvolte nella vicenda contrattuale non andata a buon fine, siano al più presto reimmesse nella circolazione economica: obiettivo che risulterebbe pregiudicato, ove si consentisse a colui che agisce con l’azione di risoluzione di mutare la domanda in quella di adempimento314. Il contegno del diffidante può essere peraltro desunto dalla disciplina generale sulla pendenza del termine (art. 1185 c.c.), secondo cui il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, se detto termine non è stato stabilito in suo esclusivo favore315. Il secondo motivo va colto nella necessità di tenere in considerazione l’affidamento del contraente inadempiente, il quale, ricevuta l’intimazione, legittimamente può valutare che, decorso vanamente il termine, il contratto si risolverà e pertanto egli sarà liberato dagli obblighi contrattuali 316: il debitore non può essere costretto a subire gli oneri imprevisti che potrebbero sorgere a suo carico se si concedesse al creditore di ritornare sul fatto proprio e di impedire il prodursi degli effetti finali della propria dichiarazione, rimangiandosela 317. Peraltro, una lettura costituzionalmente orientata delle norme civilistiche, in particolare alla luce degli artt. 2 e 3 della Costituzione, potrebbe suscitare delle perplessità circa la prevalenza di uno solo degli interessi coinvolti, dato che anche l’interesse dell’inadempiente a non restare in balia dell’arbitrio dell’altra parte è meritevole di considerazione e tutela 318. Sussiste quindi un’esigenza di certezza della situazione, che non è stata invece colta da quella dottrina che ritiene che il debitore non è titolare di tale diritto poiché il suo interesse alla certezza non può conferirgli l’ulteriore pretesa alla risoluzione del contratto, ossia la pretesa ad un rimedio che è previsto nell’interesse esclusivo del creditore319. 312 NATOLI U., op. cit., 511; Cass., 12 giugno 1952, n. 1681, in Rep. Foro It., 1952, voce Obbligazioni e contratti, 273. 313 Cass., 27 luglio 1973, n. 2210, in Foro It., 1974, I, 1769. 314 SCONAMIGLIO C., Sulla disponibilità degli effetti della diffida ad adempiere da parte dell’intimante, cit., 452. 315 Cass.,17 settembre 1980, n. 5288, in Rep. Foro It., 1980, voce Obbligazioni in genere, 13. 316 DALMARTELLO A., op. cit.,141. 317 CARRESI F., op. cit., 920. 318 TOSCHI VESPASIANI F., op. cit., 442. 319 BIANCA C.M., op cit., 309. A favore della revocabilità della diffida si pone poi una dottrina www.exeoedizioni.it 94 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti 3. La rinuncia agli effetti della diffida Un’altra questione legata a quella trattata nel paragrafo precedente è se sia possibile rinunciare agli effetti della fattispecie dell’art. 1454 c.c.. Il caso della rinuncia è diverso da quello della revoca della diffida, poiché qui ci si chiede non se la risoluzione del contratto possa essere impedita dalla revoca di uno dei suoi presupposti, ma se, una volta avvenuta la risoluzione, la parte che l’ha determinata possa rinunciarvi, cancellandone così gli effetti. La giurisprudenza320 sino al 2009 ammertteva la rinunciabilità degli effetti della diffida321 ovverosia il principio della libera disponibilità dell’effetto risolutivo da parte del contraente fedele322. La soluzione tradizionale poggia sulla premessa per la quale la diffida ad adempiere è facoltativa e la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. produce i suoi effetti indipendentemente dalla volontà dell’intimato, ma solo nell’interesse della parte non inadempiente. Quest’ultima potrebbe quindi non solo a sua scelta intimarla o meno, ma anche rinunciare all’effetto risolutivo che si è prodotto alla scadenza del termine. Il comportamento del creditore, per esprimere la rinuncia minoritaria: ARAGONA F., op. cit., 444, il quale afferma che, mentre con l’esercizio dell’azione di risoluzione, la parte ha definitivamente segnato la sorte del contratto, tanto che né a lui né alla parte inadempiente è dato modificarne lo svolgimento, con la diffida, viceversa, la sorte del contratto non è ancora decisa: si può arrivare all’adempimento o si può giungere ala risoluzione. Inoltre l’Autore aggiunge che, non può ammettersi che, una volta revocata la diffida, il contraente possa ottenere immediatamente l’adempimento. E ciò che della diffida viene a cadere in seguito alla revoca è la monizione risolutoria; per il resto la diffida rimane in piedi o rimane comunque ferma per l’altro contraente la possibilità di adempiere entro il termine assegnatogli. 320 In dottrina si veda, conforme alla giurisprudenza, SICCHIERO G., op. cit., 509, il quale si discosta dagli altri autori poiché non comprende come il contraente infedele possa vantare interessi meritevoli di tutela: «adempia ai propri obblighi e sarà liberato». Con la sentenza datata 14 gennaio 2009, n. 553 (in Av vocato, Il Sole 24 Ore, maggio 2009, n. 5, pag. 92 ss.), la Corte di Cassazione, SS.UU. ha invece negato l’ammissibilità della rinuncia. 321 Cass., 18 maggio 1987, n. 4535, in Giur. It., 1988, I, 1, 448, con nota critica di SCOGNAMIGLIO C. L’Autore indaga anche sulla ragione per cui una ricostruzione giurisprudenziale così discutibile abbia potuto affermarsi e divenire una massima consolidata. Uno spunto interessante proviene dalla dissociazione tra ratio decidendi formale e sostanziale, che può forse spiegarsi, secondo l’Autore, tenendo presente che i collegi giudicanti, ove trovino un principio consolidato, tale da garantire la necessaria base teorica alle loro pronunce, non si preoccupano di esplicitare le reali ragioni del decidere. Infatti, può accadere che passando dalla lettura della massima a quella dei motivi della decisione ci si rende conto che in quel caso una diffida ad adempiere non sussisteva affatto. È verosimile che in certi casi in cui nelle sentenze si è fatto riferimento al principio della disponibilità degli effetti della diffida, si trattasse in realtà di atti diversi dalla diffida: l’Autore indica, a tal proposito, le ipotesi di intimazioni del tutto generiche o riguardo alle quali possa accertarsi la natura di mera clausola di stile della monizione e quindi la mancanza di un intento diretto alla produzione dell’effetto risolutivo, ove l’inadempimento perduri. 322 Cass., 4 agosto 1997, n. 7182, in Mass. Giur. Civ., 1997, 1321. www.exeoedizioni.it 95 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti ad avvalersi dell’effetto risolutivo, deve avere il carattere dell’univocità 323. Poiché occorrono elementi atti a dimostrare tale circostanza, non è ravvisato tale requisito di univocità nell’eventuale apertura di trattative tra le parti ovvero nell’accettazione di pagamenti parziali da parte del creditore. L’impostazione tradizionale viene però contrastata dalla dottrina che esprime talune perplessità. Anzitutto, l’ammissione di una reviviscenza di un contratto già sciolto si pone in contrasto con i principi generali; l’effetto risolutivo si produce automaticamente non appena si perfeziona la fattispecie di cui all’art. 1454 c.c., quindi il contratto definitivamente risoluto non può più riacquistare efficacia. Nel contesto processuale, la posizione del debitore che confida nello scioglimento del contratto è protetta dall’art. 1453, secondo comma c.c., che preclude il mutamento della domanda di risoluzione in quella di adempimento; la medesima esigenza, invece, verrebbe sacrificata in sede stragiudiziale se il creditore potesse disporre liberamente degli effetti della diffida. La conformazione degli interessi sostanziali è la medesima nei due contesti 324. L’art. 1453, secondo comma c.c. è dettato in tema di risoluzione giudiziale, ma viene letto come principio generale valido per tutto il settore della risoluzione per inadempimento, per cui una volta che il contraente fedele ha dimostrato inequivocabilmente di non avere più interesse alla realizzazione del programma contrattuale, non può ritornare sui propri passi ed invocare il contratto, chiedendo l’adempimento325. In secondo luogo è criticato un argomento ulteriore che la giurisprudenza utilizza per sostenere la sua tesi e cioè quello per il quale il termine contenuto nella diffida ad adempiere ha carattere essenziale326, oltre che essere considerato nell’esclusivo interesse del creditore, cosicché egli vi possa rinunciare a suo piacimento. La dottrina afferma che ragionando così si opera un improprio accostamento della diffida ad adempiere ad un’altra delle ipotesi di risoluzione di diritto, cioè al termine essenziale di cui all’art. 1457 c.c., che invece se ne distingue sia sul piano strutturale che su quello funzionale. E infatti la disposizione dell’art. 1457 c.c. è in stretta relazione con un differente meccanismo risolutorio predisposto in sede di stipula del contratto e di cui dovranno vagliarsi i presupposti al momento dell’inadempimento e in relazione all’interesse del creditore. Al contrario, la diffida ad adempiere è atto di iniziativa unilaterale (del creditore) che interviene allorché l’equilibrio contrattuale sia già compromesso ed 323 Cass., 18 marzo 2003, n. 3964, in Rep. Foro It., 2003, 1740, 548. Però una passata giurisprudenza, Cass., 7 febbraio 1979, n. 837, in Mass. Gius. Civ., 1979, 2, ha ritenuto che alla parte è preclusa la possibilità di chiedere l’adempimento del contratto solo ove la sua risoluzione sia stata richiesta in via giudiziale e non anche ove la stessa sia stata domandata in via stragiudiziale: da tale massima ne conseguirebbe la preclusione di una lettura analogica fatta sopra nel testo. 325 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 448. 326 Cass., 4 agosto 1997, n. 7182, in Mass. Giur. Civ., 1997, 1321. 324 www.exeoedizioni.it 96 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti è il risultato di una valutazione compiuta dal creditore a posteriori, successiva al perfezionamento del rapporto. Così, mentre il termine essenziale è stipulato in una previsione ipotetica del futuro, la diffida ad adempiere è intimata di fronte ad un concreto ed attuale inadempimento, che deve possedere i connotati di gravità ex art. 1455 c.c.. Inoltre, all’essenzialità del termine previsto dall’art. 1457 c.c. consegue automaticamente l’effetto risolutivo senza la necessità di alcun ulteriore intervento del creditore. Quest’ultimo non è dunque gravato di alcun onere relativo alla tutela della propria posizione contrattuale. Mentre nella diffida la manifestazione di volontà da parte del creditore, esplicita ed univoca, è condicio sine qua non per il conseguimento degli effetti risolutivi, per il termine essenziale tale dichiarazione è meramente eventuale (art. 1457, secondo comma: «… il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione»). Il termine di adempimento indicato dal creditore con l’intimazione della diffida è per questo da considerarsi perentorio nel senso che dall’inutile decorso del termine fissato consegue la risoluzione di diritto del contratto e l’intimante non può considerare quest’ultima come non avvenuta e fare ricorso agli altri mezzi di tutela a sua disposizione. Inoltre, viene rifiutata l’ammissibilità di una nuova diffida 327, successiva allo spirare del termine fissato con una precedente diffida e quindi con un diverso termine per l’adempimento, anche se più favorevole al debitore, in quanto «nessuno può intimare di adempiere sulla base di un contratto già risolto» 328. L’importante ruolo svolto dal termine assegnato con la diffida è evidente nell’ipotesi in cui il creditore non inadempiente abbia ripetutamente intimato il debitore, inoltrando successivamente svariate diffide. Il diffidato, in tali circostanze, potrebbe sostenere che l’invio di plurime diffide in successione attesterebbe la non gravità dell’inadempimento e dunque l’inammissibilità ex art. 1455 c.c. della risoluzione. Il nuovo orientamento giurisprudenziale emerge con la sentenza della Cassazione Civile SS. UU. 553/2009, con la quale si è negata l’ammissibilità della rinuncia, e affermato il seguente principio di diritto: «La rinuncia all’effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera 327 La Cass., 25 novembre 1983, n. 7079, in Gius. Civ., 1984, I, 3141 (con nota critica di MALFATTI LETTA P.) afferma che «La risoluzione di diritto può essere riscontrata solo quale effetto della seconda diffida e, quindi, a condizione che la stessa sia valida anche in relazione alla congruità del termine, mentre resta esclusa l’operatività della prima diffida, in conseguenza della successiva iniziativa del creditore»; Cass., 4 novembre 1979, n. 5919, in Rep. Foro It., 1979, voce Contratto in genere, 311, secondo cui l’emissione di una nuova diffida è una facoltà per il creditore dopo che il primitivo termine fissato per l’esecuzione sia rimasto inosservato. Inoltre Cass., 13 giugno 1950, n. 1482, in Foro It., I, 835, è contro l’ammissibilità di più diffide successive con assegnazione di un termine insufficiente in ogni diffida: in tale ipotesi non si può rendere congruo quest’ultimo termine mediante la somma dei termini contenuti in ogni diffida, perché ognuna di esse è inefficace. 328 DALMARTELLO A., op. cit., 142; così anche SPALLAROSSA M.R., op. cit., 192. www.exeoedizioni.it 97 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti disponibilità del contraente stesso». Secondo le Sezioni Unite gli argomenti addotti in dottrina appaiono meritevoli di accoglimento. In particolare la Cassazione osserva che il tenore strettamente letterale della norma di cui all’art. 1454 collega all’inutile scadenza del termine contenuto nella diffida un effetto automatico, verificandosi la risoluzione al momento stesso dello spirare del dies ad quem indicato dal diffidante; che gli stessi meccanismi operativi previsti per le altre fattispecie di risoluzione legale confortano tale conclusione, poiché la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale partecipano, sincronicamente, del medesimo aspetto genetico della convenzione negoziale, postulando, per loro stessa natura, la necessità (clausola risolutiva) o la possibilità (termine essenziale) di una ulteriore manifestazione di volontà da parte del non inadempiente che, alla luce dei diacronici sviluppi del rapporto contrattuale, potrebbe farsi portatore di un interesse diverso, rispetto alla risoluzione, nel tempo del verificatosi inadempimento; che la diffida, coevamente comunicata alla controparte già nel momento patologicamente funzionale del rapporto, contiene invece in sé già tutti gli elementi di valutazione di una situazione attuale e attualizzata; che il collegamento tra la essenzialità del termine contenuto nella diffida e la esclusività dell’interesse dell’intimante (peraltro non pacifica) attiene, in realtà, all’atto di diffida ma non all’effetto risolutorio, che la norma ex art. 1454 c.c. mostra di considerare automatico, perseguendo la non discutibile funzione di bilanciamento di interessi contrapposti, a tutela anche della parte che, allo spirare del termine, abbia posto un affidamento legittimo nell’avvenuta cessazione degli effetti del negozio; che la perdurante disponibilità dell’effetto risolutorio in capo alla parte non inadempiente risulterebbe, in assenza di qualsivoglia disposizione normativa “limitativa” (quale quella dettata, ad esempio, in tema di remissione del debito), operante sine die, in evidente contrasto con gli analoghi meccanismi di risoluzione legale collegati al termine essenziale e al relativo adempimento tardivo, così generandosi, sotto altro profilo, una ingiustificata e sproporzionata lesione all’interesse del debitore, il cui ormai definitivo affidamento nella risoluzione (e nelle relative conseguenze) del contratto inadempiuto potrebbe indurlo, non illegittimamente, a un conseguente riassetto della propria complessiva situazione patrimoniale; che la stessa ratio legis sottesa al più generale meccanismo della risoluzione giudiziale (art. 1453 c.c.) appare principio di portata assai più ampia (e, dunque, legittimamente esportabile anche nel parallelo sottosistema della risoluzione legale) dacché permeato dell’evidente funzione di accordare (moderata) tutela anche alla parte non adempiente che, assoggettata ad un’iniziativa volta alla caducazione del contratto, non può più essere, ex lege, destinataria di una successiva richiesta di adempimento (in una vicenda in cui, si badi, la definizione dell’effetto risolutorio è ancora in itinere, destinata com’è a formare oggetto di accertamento processuale in contraddittorio), onde porsi volontariamente (ma del tutto legittimamente) in condizione di non adempiere; che se la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione implica l’assenza di interesse del creditore all’adempimento e il conseguente acquisto, da parte del www.exeoedizioni.it 98 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti debitore, di una sorta di “diritto a non adempiere”, non v’è ragione di escludere che la stessa ratio (di cui è d’altronde traccia dalla stessa relazione al codice) non debba informare anche la speculare vicenda della diffida ad adempiere, in entrambi i casi risultando espressa inequivocabilmente la mancanza di interesse all’adempimento intempestivo; che la natura di negozio unilaterale recettizio della diffida non pare utile a legittimare la (non conferente) conseguenza della disponibilità dell’effetto risolutivo; che soccorrono, al riguardo, disposizioni normative, come quelle di cui all’art. 1723 c.c. in tema di irrevocabilità del mandato (anche) in rem propriam, che lasciano chiaramente intendere come la più generale filosofia ispiratrice del codice del 1942, quella, cioè, della tutela dell’affidamento incolpevole, trovi necessario spazio e puntuale attuazione tutte le volte in cui l’unilateralità dell’atto incida significativamente anche sugli interessi del destinatario; che, in definitiva, la concezione dell’effetto risolutivo disponibile in capo al creditore pare figlia di una ideologia fortemente punitiva per l’inadempiente, si atteggia a mo’ di sanzione punitiva senza tempo, assume forme di (ingiustificata) “ipertutela” del contraente adempiente, del quale si legittima ogni mutevole e repentino cambiamento di “umore” negoziale. Appare inoltre rilevante, a questo punto, anche un altro tema, non molto approfondito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per il quale si può ammettere che le parti riescano a comporre bonariamente il contrasto tra loro insorto, addivenendo ad un accordo modificativo e successivo alla diffida, concernente tanto la prestazione dovuta quanto gli effetti dello scioglimento contrattuale, ancorché con tempi o modalità differenti da quelli originariamente previsti. Successivamente alla risoluzione i contraenti possono dunque addivenire ad un accordo transattivo, onde scongiurare l’insorgenza di una lite che potrebbe avere ad oggetto la contestazione delle pretese derivanti dalla risoluzione del contratto. Ove l’accordo modificativo della situazione, conseguente alla diffida e formato dopo la scadenza del termine (risolto dunque il contratto originario), attribuisca all’intimante la medesima prestazione pattuita, senza ulteriori oneri per il diffidato in conseguenza del ritardo, l’operazione risulterebbe sovrapponibile all’originale schema negoziale, ma solo sul piano economico. In tal caso l’estinzione dell’obbligazione prevista dal primo contratto consentirebbe di riconoscere sul piano giuridico la nascita di una nuova obbligazione, oggettivamente differente da quella preesistente. Inoltre, sotto il profilo formale, il consenso al contratto transattivo potrebbe essere costituito anche da una manifestazione tacita, purché univoca329. 329 Cass., 16 maggio 1996, n. 4542, in Rep. Foro It., 1996, 6730, 8, «la transazione richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) ad substantiam solo quando riguardi uno dei rapporti considerati dall’art. 1350 n. 12 c.c.. Negli altri casi, in cui lo scritto è richiesto ad probationem, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dall’altra parte». www.exeoedizioni.it 99 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti §§ www.exeoedizioni.it 100 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti SEZIONE III LA POSIZIONE DEL DESTINATARIO 1. Il rifiuto di adempiere Del caso in cui il debitore, che abbia ricevuto l’intimazione, dichiari espressamente di non voler adempiere, ho già trattato sopra nel capitolo secondo. In questa sede è sufficiente rammentare che un tale rifiuto della parte inadempiente non assume alcuna rilevanza ai fini della fattispecie risolutoria. 2. La c.d. contro diffida Il medesimo termine “controdiffida” è utilizzato per indicare due atti diversi tra loro. In tal modo viene definita anzitutto una diffida intimata dal diffidato stesso a chi gli aveva già, a sua volta, comunicato la diffida. Così viene chiamato, però, anche l’atto con il quale il debitore intimato contesta il fondamento o la validità della diffida ricevuta. Nella prima accezione, la controdiffida è semplicemente una diffida ad adempiere e pertanto anche ad essa si estendono tutte le considerazioni fatte a proposito dell’art. 1454 c.c.: qualora presenti tutti i requisiti necessari ad integrare la fattispecie legale, tale atto può valere a risolvere il contratto, sempre che l’effetto risolutorio non sia già stato raggiunto dalla prima diffida, comunicata dalla controparte a chi procede alla controdiffida. Nella seconda accezione, invece, ci si riferisce, soprattutto ad opera cella giurisprudenza, ad un’ampia serie di comunicazioni e avvisi medianti i quali il debitore segnala di volta in volta l’incongruità del termine assegnato dal creditore, l’impossibilità di adempiere entro lo stesso330, la richiesta di un nuovo termine per poter superare temporanee difficoltà ostative all’effettuazione della prestazione ovvero ove contesta il fondamento dell’intimazione ricevuta. Tali atti, che postulerebbero la volontà del debitore di mantenere in vita il rapporto contrattuale, non ricevono però una specifica disciplina nell’ordinamento giuridico e da taluni viene negata una qualche loro rilevanza. Si sostiene infatti che, di fronte alla diffida, il debitore si trova in una situazione di soggezione, che tipicamente si contrappone al diritto potestativo, che compete al creditore331. Di conseguenza, o il termine risulta adeguato, oppure 330 331 MOSCO L., op. cit., 154. NATOLI U., op. cit., 511. www.exeoedizioni.it 101 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. IV – Effetti è realmente inadeguato ed allora impedisce l’efficacia della diffida, senza che vi sia bisogno di avvisi o altri oneri informativi da parte del debitore intimato332. E così l’accertamento degli eventuali vizi della diffida ad adempiere dovrà essere devoluto alla conoscenza del giudice che verificherà la sussistenza dei presupposti dell’effetto risolutivo. In caso affermativo la diffida avrà prodotto il proprio effetto tipico e l’eventuale controdiffida rimarrà invece irrilevante. In caso contrario, il giudice dichiarerà l’inadeguatezza della diffida e l’insussistenza della risoluzione, a prescindere dalla fondatezza o meno della controdiffida emessa dal debitore. Tuttavia, persino chi nega la rilevanza giuridica degli atti del diffidato, perché inidonei ad incidere sui meccanismi della risoluzione di diritto, riconosce una residua rilevanza alla sola controdiffida dalla quale sia desumibile la volontà del debitore di adempiere. Pertanto, l’adesione espressa alla dichiarazione del creditore da parte del debitore, che comunichi di essere in procinto di adempiere, consoliderebbe il diritto del diffidato ad effettuare l’adempimento tardivo impedendo così eventuali ripensamenti da parte del diffidante, a meno che la comunicazione del debitore non si riveli non veritiera333. Tutto ciò secondo l’impostazione della dottrina; a livello giurisprudenziale, dopo che alcune sentenze avevano inizialmente riconosciuto qualche rilevanza agli atti con cui il debitore si oppone alla diffida, con il trascorrere del tempo si è manifestata un’inversione di tendenza. Infatti remote decisioni subordinavano la risoluzione alla mancata opposizione da parte dell’intimato334. Probabilmente, a causa dei rilievi critici avanzati dalla dottrina, che evidenzia come l’effetto risolutivo sia collegato esclusivamente alla congruità del termine indicato nella diffida, alla persistenza dell’inadempimento e alla gravità di questo, la Cassazione fu però indotta a riconsiderare criticamente il proprio orientamento recependo le indicazioni dottrinali 335. §§§ 332 COSTANZA M., La diffida ad adempiere, in Commentario Scialoja e Branca, cit., 446. CARNEVALI U., Della risoluzione per inadempimento, in Commentario Scialoja e Branca, sub art. 1453, I, Bologna - Roma, Zanichelli, 1990,101. 334 Cass., 7 giugno 1952, n. 1638, in Rep. Foro It., 1952, voce Obbligazioni e contratti, 278. 335 Cass., 5 aprile 1971, n. 973, in Foro It., 1972, I, 755: «La controdiffida diretta a contestare la sussistenza di una qualsiasi delle condizioni cui è subordinata la risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, non sospende né evita tale effetto, non valendo a mutare la risoluzione di diritto in risoluzione giudiziale. I termini in cui viene contestata l’efficacia della diffida possono essere dedotti nel giudizio che il debitore ritenga di instaurare per ottenere il controllo del giudice circa la sussistenza o meno dei presupposti dell’effetto risolutivo; ma se tali presupposti verranno riconosciuti esistenti, la diffida avrà raggiunto il suo effetto nonostante qualsiasi opposizione; se verranno dichiarati insussistenti, l’effetto risolutorio non si sarà verificato e ciò a causa dell’inadeguatezza della diffida o dell’insussistenza dell’inadempimento, non in conseguenza dell’opposizione contenuta nella controdiffida». 333 www.exeoedizioni.it 102 BARCHI - La diffida ad adempiere – Cap. V – Conclusioni CAPITOLO V CONCLUSIONI Da quanto esposto emerge che l’inadempimento di una parte abilita quella adempiente ad avvalersi della risoluzione del contratto per inadempimento mediante l’invio alla parte inadempiente di una comunicazione, scritta (solitamente mediante invio di raccomandata a/r) che contenga: 1. l’intimazione ad adempiere; 2. l’indicazione di un congruo termine entro il quale adempiere (nel rispetto di quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo citato ovvero, in genere, non inferiore a 15 giorni); 3. la dichiarazione per cui, in caso di protratto inadempimento entro il congruo termine stabilito, il contratto si considererà risoluto di diritto. Alla diffida ad adempiere deve essere comunque applicato l’art. 1455 c.c., pertanto la risoluzione del contratto opera solo se l’inadempimento è di non scarsa importanza. Con quest’atto una parte, manifesta all’altro contraente, una duplice volontà: quella conservativa del contratto in caso d’adempimento nel termine assegnato e, in mancanza di tale adempimento nel termine, quella risolutiva del contratto stesso che, in questo modo, si risolve automaticamente e stragiudizialmente in virtù della diffida inviata. La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale: si tratta di una manifestazione di volontà consistente nell’esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per sé idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poiché da luogo all’automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all’altra parte. Conseguenza pratica dell’applicazione di tale strumento risolutorio è l’evidente risparmio di temi e di costi a cui la proposizione di una domanda giudiziale non sarebbe in grado di giungere. Va ricordato altresì che, secondo la più recente giurisprudenza esaminata, gli effetti della diffida ad adempiere, una volta notificata, non sono rinunciabili (Cassazione Civile S.U. n. 533/2009) e che solo la parte o chi è munito di procura scritta può utilmente inviare una diffida ad adempiere (Cassazione Civile S.U. n. 14292/2010). §§§ www.exeoedizioni.it 103 BIBLIOGRAFIA A.A. V.V. DELLACASA M., Rimedi - 2, in Trattato del contratto, a cura di Roppo, Milano, Giuffrè, 2006. ALOISIO R., voce Diffida ad adempiere, in Enc. Giur. Treccani, X, Roma, 1988, 1 ss.. ARAGONA F., In tema di diffida ad adempiere, in Dir. Giur., 1959,441 ss.. AULETTA G., La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 147 ss.. AULETTA G., Importanza dell’inadempimento e diffida ad adempiere, in Riv. Trim. Dir. Proc. 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Con quest’opera si intende dunque dimostrare come la diffida ad adempiere permetta di evitare un oneroso ricorso alla tutela giurisdizionale, con evidente risparmio di risorse sia per l’impresa che per il consumatore. € 20,00 ISBN: 978-88-95578-47-7 edizioni STUDI APPLICATI professionisti pubblica amministrazione