ANALISI DEI PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E

Tolaro Giuseppe
Matricola 53184
LA TUTELA DEI CONSUMATORI: ANALISI DEI PROFILI DI DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE EUROPEO (sintesi)
Nell'ambito della disciplina delineata dall'Unione europea a tutela del consumatore sono state
adottate sia norme sostanziali che norme di diritto internazionale privato. Attraverso il mio lavoro
ho voluto analizzare le sole norme di diritto processuale civile internazionale e di diritto
internazionale privato dell'Unione europea rilevanti nel caso delle controversie internazionali che
coinvolgono i consumatori e gli operatori economici professionali (con esclusione, dunque, delle
norme che trattano gli aspetti di diritto sostanziale dei consumatori), laddove il connotato di
internazionalità della controversia deriva da qualunque circostanza (c.d. elemento di estraneità) che
pone la vicenda giudiziaria in collegamento con uno o più Stati diversi da quello del giudice adito.
La diversità di disciplina di entrambi questi settori nei vari Stati membri è stata valutata dall'Unione
europea come un ostacolo alla realizzazione e al corretto funzionamento del mercato interno, ed è
per questa ragione che il legislatore dell'Unione ha ritenuto opportuno procedere all'uniformazione
di queste norme. In particolare, con specifico riferimento al tema di cui mi sono occupato,
l'uniformazione della disciplina internazionalprivatistica a tutela dei consumatori è funzionale ad
accrescere la fiducia di questi soggetti nel compiere attività di consumo transfrontaliere.
In primo luogo, le norme di diritto processuale civile internazionale (ossia di quella parte del diritto
internazionale privato che disciplina la competenza del giudice nazionale rispetto a controversie che
presentano elementi di estraneità), oggetto del mio lavoro sono contenute nel Regolamento (CE) n.
44/2001 (Bruxelles I), il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, ponendosi
peraltro in piena continuità con quest'ultima, sia sotto il profilo della struttura generale, sia sotto il
profilo dei risultati interpretativi della Corte di Giustizia, la quale era già dotata di competenza
pregiudiziale esclusiva per l'interpretazione delle norme della Convenzione di Bruxelles in virtù di
un apposito Protocollo entrato in vigore nel 1975.
Perché il Regolamento Bruxelles I possa trovare applicazione è in generale richiesta la condizione
per cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea. All'interno del
Regolamento n. 44/2001, la Sezione n. IV, rubricata "competenza in materia di contratti conclusi da
consumatori" è diretta a tutelare il consumatore che, a particolari condizioni, abbia concluso un
contratto con l'operatore economico professionale. Alla luce di un lungo iter giurisprudenziale della
Corte di Giustizia è possibile delineare la nozione autonoma di consumatore ai sensi del diritto
dell'Unione europea in questi termini: è consumatore la persona fisica che abbia intrattenuto
rapporti con un professionista per fini estranei alla propria attività professionale o commerciale,
anche soltanto futura ed eventuale, o per tali fini purché questi rivestano un ruolo trascurabile nel
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contesto globale del rapporto. Perché la Sezione IV del Regolamento n. 44/2001 sia applicabile è
inoltre necessario che la controversia riguardi un contratto concluso tra consumatore e
professionista, che il consumatore sia personalmente coinvolto in giudizio, e che il suo
comportamento non si sia rivelato idoneo a suscitare nella controparte un legittimo affidamento
sulla finalità professionale dell'operazione. Le garanzie di Bruxelles I consistono nel concedere al
consumatore, in presenza di particolari condizioni, la facoltà di scelta se adire il giudice dello Stato
membro del domicilio della sua controparte, ovvero il giudice del proprio domicilio, nel vincolare
l'operatore economico a convenire il consumatore esclusivamente davanti al giudice dello Stato
membro dove il consumatore è domiciliato, e infine in una disciplina favorevole per quanto riguarda
gli accordi di proroga della giurisdizione.
L'ultima parte del mio lavoro riguarda l'uniformazione delle norme di conflitto a tutela del
consumatore. Queste norme sono contenute nel Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) per
quanto riguarda l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e nel
Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) per l'individuazione della legge applicabile alle
obbligazioni extracontrattuali. In particolare, nella materia contrattuale è prevista in linea di
principio e a determinate condizioni l'applicazione della legge dello Stato dove il consumatore ha la
residenza abituale, salvo che le parti non decidano di sottoporre il contratto ad una legge diversa, la
quale in ogni caso non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni
imperative del suo Stato di residenza abituale, nella misura in cui si rivelino nei suoi confronti le più
favorevoli. Per quanto riguarda invece la materia extracontrattuale, nei casi di responsabilità
derivante da atti di concorrenza sleale e da atti limitativi della concorrenza, la tutela si fonda, oltre
che su specifici criteri di collegamento, sul divieto per le parti di accordarsi al fine di scegliere il
diritto applicabile al rapporto. Per gli altri casi di responsabilità non contrattuale che vedano
coinvolti i consumatori, la specifica tutela consiste nella limitazione della libertà di scelta della
legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale, che rimane possibile nei soli casi in cui questa
intervenga dopo il sorgere della responsabilità.