Tolaro Giuseppe Matricola 53184 LA TUTELA DEI CONSUMATORI: ANALISI DEI PROFILI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE EUROPEO (sintesi) Nell'ambito della disciplina delineata dall'Unione europea a tutela del consumatore sono state adottate sia norme sostanziali che norme di diritto internazionale privato. Attraverso il mio lavoro ho voluto analizzare le sole norme di diritto processuale civile internazionale e di diritto internazionale privato dell'Unione europea rilevanti nel caso delle controversie internazionali che coinvolgono i consumatori e gli operatori economici professionali (con esclusione, dunque, delle norme che trattano gli aspetti di diritto sostanziale dei consumatori), laddove il connotato di internazionalità della controversia deriva da qualunque circostanza (c.d. elemento di estraneità) che pone la vicenda giudiziaria in collegamento con uno o più Stati diversi da quello del giudice adito. La diversità di disciplina di entrambi questi settori nei vari Stati membri è stata valutata dall'Unione europea come un ostacolo alla realizzazione e al corretto funzionamento del mercato interno, ed è per questa ragione che il legislatore dell'Unione ha ritenuto opportuno procedere all'uniformazione di queste norme. In particolare, con specifico riferimento al tema di cui mi sono occupato, l'uniformazione della disciplina internazionalprivatistica a tutela dei consumatori è funzionale ad accrescere la fiducia di questi soggetti nel compiere attività di consumo transfrontaliere. In primo luogo, le norme di diritto processuale civile internazionale (ossia di quella parte del diritto internazionale privato che disciplina la competenza del giudice nazionale rispetto a controversie che presentano elementi di estraneità), oggetto del mio lavoro sono contenute nel Regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I), il quale ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, ponendosi peraltro in piena continuità con quest'ultima, sia sotto il profilo della struttura generale, sia sotto il profilo dei risultati interpretativi della Corte di Giustizia, la quale era già dotata di competenza pregiudiziale esclusiva per l'interpretazione delle norme della Convenzione di Bruxelles in virtù di un apposito Protocollo entrato in vigore nel 1975. Perché il Regolamento Bruxelles I possa trovare applicazione è in generale richiesta la condizione per cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea. All'interno del Regolamento n. 44/2001, la Sezione n. IV, rubricata "competenza in materia di contratti conclusi da consumatori" è diretta a tutelare il consumatore che, a particolari condizioni, abbia concluso un contratto con l'operatore economico professionale. Alla luce di un lungo iter giurisprudenziale della Corte di Giustizia è possibile delineare la nozione autonoma di consumatore ai sensi del diritto dell'Unione europea in questi termini: è consumatore la persona fisica che abbia intrattenuto rapporti con un professionista per fini estranei alla propria attività professionale o commerciale, anche soltanto futura ed eventuale, o per tali fini purché questi rivestano un ruolo trascurabile nel Tolaro Giuseppe Matricola 53184 contesto globale del rapporto. Perché la Sezione IV del Regolamento n. 44/2001 sia applicabile è inoltre necessario che la controversia riguardi un contratto concluso tra consumatore e professionista, che il consumatore sia personalmente coinvolto in giudizio, e che il suo comportamento non si sia rivelato idoneo a suscitare nella controparte un legittimo affidamento sulla finalità professionale dell'operazione. Le garanzie di Bruxelles I consistono nel concedere al consumatore, in presenza di particolari condizioni, la facoltà di scelta se adire il giudice dello Stato membro del domicilio della sua controparte, ovvero il giudice del proprio domicilio, nel vincolare l'operatore economico a convenire il consumatore esclusivamente davanti al giudice dello Stato membro dove il consumatore è domiciliato, e infine in una disciplina favorevole per quanto riguarda gli accordi di proroga della giurisdizione. L'ultima parte del mio lavoro riguarda l'uniformazione delle norme di conflitto a tutela del consumatore. Queste norme sono contenute nel Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) per quanto riguarda l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e nel Regolamento (CE) n. 864/2007 (Roma II) per l'individuazione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. In particolare, nella materia contrattuale è prevista in linea di principio e a determinate condizioni l'applicazione della legge dello Stato dove il consumatore ha la residenza abituale, salvo che le parti non decidano di sottoporre il contratto ad una legge diversa, la quale in ogni caso non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni imperative del suo Stato di residenza abituale, nella misura in cui si rivelino nei suoi confronti le più favorevoli. Per quanto riguarda invece la materia extracontrattuale, nei casi di responsabilità derivante da atti di concorrenza sleale e da atti limitativi della concorrenza, la tutela si fonda, oltre che su specifici criteri di collegamento, sul divieto per le parti di accordarsi al fine di scegliere il diritto applicabile al rapporto. Per gli altri casi di responsabilità non contrattuale che vedano coinvolti i consumatori, la specifica tutela consiste nella limitazione della libertà di scelta della legge regolatrice dell'obbligazione extracontrattuale, che rimane possibile nei soli casi in cui questa intervenga dopo il sorgere della responsabilità.