1 L’ordinamento giuridico e la norma 1 La necessità del diritto L’uomo è, per sua natura, portato a vivere all’interno di un gruppo; egli è, come suol dirsi, destinato alla vita associata, ad intrattenere, in tutti i momenti della propria esistenza, relazioni e rapporti con altri uomini. Ogni gruppo sociale, però, necessita per la sua stessa sopravvivenza di un insieme di regole o, più precisamente, di norme che ne disciplinano il funzionamento e di organi preposti a garantire la loro osservanza; una società nella quale mancano regole imposte da un’organizzazione centrale sarebbe, infatti, destinata a dissolversi nell’anarchia (Trabucchi). Nell’ambito di tali regole, assumono una fondamentale importanza le regole di diritto (o norme giuridiche), cioè le regole socialmente garantite della vita di relazione (Bianca). Esse si differenziano dalle altre regole di comportamento (sociali, morali, di cortesia, di deontologia professionale, della competizione economica etc.) in quanto la società ne assicura il rispetto. Regole di diritto È una regola di diritto, ad esempio, quella che impone al debitore di adempiere la prestazione, mentre non lo è quella che impone di trattare gentilmente una persona anziana. Quest’ultima, infatti, non è garantita dalla società e la sua violazione può incidere solo sulla stima che si ha del trasgressore. Va evidenziato, però, che molto spesso le norme giuridiche riflettono i valori etico-sociali di un popolo in un dato contesto storico. I precetti “non uccidere” o “non rubare”, ad esempio, prima ancora che sanciti dal diritto, sono disposti dalla religione e dalla morale comune. Spesso, poi, le regole sociali e le norme giuridiche si influenzano le une con le altre, determinando di fatto l’evoluzione della storia civile di uno Stato. Si pensi alla legge sul divorzio che nel 1970 rappresentò una vera e propria rivoluzione dei costumi sociali degli italiani, i quali avevano vissuto, fino ad allora, nel rispetto dell’indissolubilità del matrimonio: all’epoca lo scioglimento di quest’ultimo, anche se ammesso dal diritto, era considerato un evento straordinario e ancora scandaloso. Oggi, invece, è considerato come un evento sì drammatico per la famiglia, ma privo di qualsiasi connotazione morale negativa. L’insieme delle norme giuridiche, cioè delle regole (cd. normae agendi) che disciplinano in astratto la condotta dei consociati, forma il cd. diritto in senso oggettivo. 19 Parte I | Nozioni introduttive Diritto pubblico Diritto privato Da questo deve essere tenuto distinto il cd. diritto in senso soggettivo, termine con il quale si indica il potere attribuito dalla legge agli uomini di agire per il soddisfacimento dei propri interessi (cd. facultas agendi), invocando a tal fine le norme giuridiche (ossia il diritto oggettivo). L’art. 832 c.c., ad esempio, stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e disporre liberamente delle proprie cose. L’art. 832 c.c. è una disposizione di diritto oggettivo che riconosce al proprietario due diritti soggettivi: il diritto di godere e il diritto di disporre della propria cosa. Il diritto oggettivo, a sua volta, si distingue in: - diritto pubblico, che può essere definito come il complesso delle regole che disciplinano l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, i loro rapporti e i rapporti che si instaurano tra questi ed i cittadini. In tali rapporti, lo Stato e gli altri enti pubblici, in quanto portatori di interessi generali e titolari di un potere di comando, si trovano quasi sempre in una posizione di supremazia rispetto ai cittadini; - diritto privato, che regola e disciplina i rapporti che si instaurano tra i membri della collettività, i quali si trovano in una posizione di parità reciproca, ed i conseguenti diritti ed obblighi. Nell’ambito del diritto privato, è possibile distinguere ulteriormente tra: diritto civile, che disciplina le persone e la famiglia, le successioni a causa di morte, i diritti patrimoniali e gli atti giuridici; diritto commerciale, che disciplina l’impresa, le società, i titoli di credito e il fallimento. 2 Pluralità degli ordinamenti giuridici 20 Gli ordinamenti giuridici Si definisce ordinamento giuridico l’insieme degli imperativi giuridici vigenti in una determinata comunità. Il più importante degli ordinamenti giuridici è senza dubbio quello dello Stato (cd. ordinamento statale), inteso come una comunità (popolo) stanziata su un determinato territorio, avente proprie leggi ed uno o più organi preposti a vigilare sul regolare svolgimento della convivenza. Esso, tuttavia, non è l’unico ordinamento giuridico (si parla, infatti, di pluralità di ordinamenti giuridici). Accanto all’ordinamento statale si pone, in primo luogo, l’ordinamento internazionale, che può essere definito come un insieme di norme (consuetudinarie o contenute in appositi trattati) che ciascuno Stato, in quanto membro della comunità internazionale, è tenuto ad osservare. Capitolo 1 | L’ordinamento giuridico e la norma La Costituzione italiana fa riferimento alle norme di diritto internazionale consuetudinarie nell’articolo 10, 1° comma, laddove afferma che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ciò comporta che le norme consuetudinarie internazionali vengono automaticamente riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano e impegnano lo Stato a non adottare leggi che le contrastino. Per gli Stati membri dell’Unione europea, inoltre, assume rilevanza l’ordinamento comunitario, il quale pone una serie di regole cui gli stessi devono attenersi (vedi Cap. 2, par. 3). Vi sono, infine, in una posizione originaria e indipendente rispetto all’ordinamento interno, gli ordinamenti degli altri Stati e della Chiesa. 3 La norma giuridica Possiamo ora precisare la nozione di norma giuridica ed individuare i caratteri della stessa. La norma giuridica è un comando generale ed astratto rivolto ai membri della collettività con il quale viene imposta una certa condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione, detta sanzione. I caratteri delle norme giuridiche, dunque, sono: - la generalità, in quanto esse non hanno come destinatari specifici soggetti, ma si rivolgono ad una generalità di individui. L’art. 6 c.c., ad esempio, sancisce con disposizione generale che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito; - l’astrattezza, in quanto esse non fanno riferimento ad uno specifico caso concreto, ma ad un’ipotesi astratta e dettano una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti riconducibili entro l’ipotesi prevista. In altre parole, la norma si applica a tutte le fattispecie concrete riconducibili alla fattispecie astratta presa in considerazione; - l’obbligatorietà, in quanto l’osservanza della norma è garantita dalla minaccia di una determinata reazione (cd. sanzione) nei confronti di coloro che non obbediscono al loro comando. Come vedremo, però, non tutte le norme sono dotate di sanzione. Nozione e carattere Da un punto di vista strutturale, pertanto, è possibile distinguere nell’ambito di una norma: - il precetto, cioè la prescrizione di un determinato comportamento che viene definito obbligatorio, vietato o, semplicemente, lecito; - la sanzione, cioè la minaccia di una determinata reazione da parte dell’ordinamento giuridico in caso di violazione del precetto. 21 Parte I | Nozioni introduttive Le sanzioni possono essere punitive o riparative. Nell’ambito delle sanzioni punitive rientrano: - l’esecuzione, termine con il quale si fa riferimento sia all’esecuzione forzata sia alla nullità dell’atto compiuto in violazione della norma. Attraverso l’esecuzione si mira ad ottenere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto in caso di adempimento spontaneo del precetto; - la pena, che si ha quando a colui che ha violato la norma viene inflitto un male che non è in relazione diretta con l’atto compiuto (si pensi alla reclusione cui può essere condannato chi ha rubato). Sono sanzioni riparative, invece, quelle che mirano ad ottenere l’equivalente di quanto si sarebbe ottenuto in caso di adempimento spontaneo del precetto: si tratta del risarcimento e della riparazione. Le sanzioni, infine, possono essere classificate anche in base al tipo di norma per l’inadempimento della quale sono disposte. Si distinguono, così: - sanzioni civili, se sono disposte per il caso di inosservanza di norme di diritto civile; - sanzioni penali, se sono disposte in caso di inosservanza di norme di diritto penale. Esse possono prevedere sia la restrizione della libertà personale (come nel caso di arresto) sia il pagamento di una somma di danaro (multa, ammenda); - sanzioni amministrative, applicabili nel caso di inosservanza di norme di diritto amministrativo. Si pensi ad esempio a tutte le sanzioni per inosservanza del Codice della strada, che possono consistere sia nel pagamento delle tradizionali multe, sia nella sospensione o revoca della patente. Classificazione delle norme 22 Nell’ambito delle norme giuridiche è possibile effettuare alcune importanti distinzioni. In base al contenuto, le norme giuridiche tradizionalmente si distinguono in: - norme precettive, le quali contengono dei comandi; - norme proibitive, le quali proibiscono determinate condotte; - norme permissive, che autorizzano certi comportamenti o attribuiscono ad un soggetto una specifica facoltà. In base al tipo di comando, le norme giuridiche si distinguono in norme cogenti (o imperative) e norme relative. Sono cogenti le norme imposte in ogni caso dall’ordinamento giuridico, le quali devono essere necessariamente rispettate da tutti i consociati indipendentemente dalla loro volontà (es.: norme penali). Sono relative, invece, le norme derogabili, sull’applicazione delle quali può incidere una diversa volontà dei privati; i soggetti coinvolti, cioè, possono scegliere di comportarsi in modo diverso da quanto previsto dalla norma. Nell’ambito di questa seconda categoria si usa distinguere tra: norme dispositive, che pur regolando un rapporto danno la possibilità ai soggetti coinvolti di regolarlo in modo diverso; norme suppletive, che, invece, trovano applicazione solo laddove le parti non abbiano espresso alcuna volontà. In base al tipo di sanzione, infine, è possibile distinguere le norme giuridiche in: Capitolo 1 | L’ordinamento giuridico e la norma - norme perfette, le quali sono munite di un’idonea sanzione (sono perfette, ad esempio, le norme penali); - norme imperfette, le quali non sono munite di alcuna sanzione. Ad esempio, l’art. 315 c.c. prescrive l’obbligo, per i figli, di rispettare i genitori, ma non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo; - norme men che perfette, cioè relativamente imperfette, che prevedono sanzioni non adeguate. Ad esempio, gli artt. 89 e 140 c.c., che si riferiscono al divieto temporaneo di nuove nozze (cioè al divieto per la donna di contrarre matrimonio prima che siano decorsi 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio), prevedono a carico dei trasgressori la sola applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. 23 Parte I | Nozioni introduttive sai rispondere? 1. Qual è la differenza tra diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo? 2. Cosa si intende per ordinamento giuridico? 3. Quali sono i caratteri delle norme giuridiche? 4. Quali tipi di sanzioni possono essere previsti in caso di violazione di un precetto giuridico? 5. Qual è la differenza tra norme cogenti e norme relative? 24