1. FENOMENO GIURIDICO E ORDINAMENTI GIURIDICI UOMO non isolato ma in RELAZIONE con i simili part. necessaria GRUPPI SOCIALI part. volontaria SODDISFACIMENTO di INTERESSI individuali / egoistici individuali / collettivi generali (v. “interessi diffusi”, come ambiente, paesaggio, salute) INIZIALMENTE ORDINATI SECONDO UN PRINCIPIO DI “CONFLIGGENZA – OPPOSIZIONE” si costituisce un GRUPPO SOCIALE quando si sostituisce un altro principio ordinatore: COESIONE INTERNA E STABILITA’ NEL TEMPO DEL GRUPPO REGOLE REGOLE DI COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI REGOLE ORGANIZZATIVE (STRUMENTALI ALLA REALIZZ. DEGLI INTERESSI) INTERESSE GENERALE gruppi sociali a fini generali SOCIETA’ POLITICHE ORGANIZZAZIONE (regole organizzative) Eteronome Spontanee FONDAMENTO GRUPPO SOCIALE VINCOLO ASSOCIATIVO (principio ordinatore) ORGANIZZAZIONE (complesso di regole) GIURIDICITA’ no società senza principio ordinatore e organizzazione FENOMENO GIURIDICO CONNATURATO AL FENOMENO ASSOCIATIVO (“ubi societas ibi jus”) FATTO RAZIONALE DI COMPOSIZIONE DI INTERESSI FENOMENO GIURIDICO REGOLE CHE STABILIZZANO NEL TEMPO TALE COMPOSIZIONE COMPONENTE MATERIALE DIRITTO COMPONENTE FORMALE ORGANIZZATIVE (TESSUTO CONNETTIVO DEL GRUPPO) REGOLE ISTITUZIONALI (INDIVIDUAZIONE E COMPOSIZIONE DI INTERESSI – VALORI) espressione dell’ideologia e dei fini politici della società che le ha poste TEORIE SUGLI ORDINAMENTI GIURIDICI TEORIE NORMATIVISTE (Hans Kelsen) TEORIE ISTITUZIONALISTE (Santi Romano) Ordinamento = Sistema di norme, caratterizzato da collegamenti precisi e strutturali Ordinamento = Istituzione, corpo sociale COMPLEMENTARIETA’ DELLE DUE TEORIE - nessun corpo sociale organizzato è pensabile senza un sistema normativo - nessun sistema normativo è pensabile senza un gruppo umano da regolare dato comune: FONDAMENTO FENOMENO GIURIDICO IN UN ASSETTO FONDAMENTALE SOCIALITA’ DEL DIRITTO DIVERSO dagli altri fenomeni sociali perchè CREA IL GRUPPO SOCIALE non lo presuppone (v. invece regole morali, religiose, economiche) COMPORRE IL PLURALISMO E MANTENERE LA COESIONE DEL GRUPPO, PER MEZZO DELLA FORZA E DEL CONSENSO NORME MORALI, NORME SOCIALI, NORME GIURIDICHE • CARATTERI COMUNI: generalità, astrattezza, ripetibilità • CARATTERI DELLE SOLE NORME SOCIALI: esteriorità, eteronomia, bilateralità • CARATTERI DELLE SOLE NORME GIURIDICHE: coercibilità (sanzione organizzata socialmente) KELSEN: <<diritto come tecnica di organizzazione sociale>> PARADOSSO: <<si minaccia l’impiego della forza per impedire l’uso della forza nella società>> <<diritto come organizzazione della forza, monopolio dello Stato>> PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI Pluralismo giuridico - politico contro lo Stato come unico centro del sistema Esclusività di ogni ordinamento giuridico Relatività dei valori giuridici Ordinamenti derivati Ordinamenti originari ORDINAMENTO STATUALE - preminente sugli altri perché persegue int. generale - si autolegittima perché non riceve la giuridicità da norme superiori DIRITTO fenomeno unitario in quanto volto alla conservazione del gruppo sociale in via mediata (int. individuali) diritto privato in via immediata (int. generali) diritto pubblico e diritto costituzionale