L`oRDINAMENTo gIuRIDICo E LA NoRMA

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L’ordinamento giuridico
e la norma
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La necessità del diritto
L’uomo è, per sua natura, portato a vivere all’interno di un gruppo; egli
è, come suol dirsi, destinato alla vita associata, ad intrattenere, in tutti i
momenti della propria esistenza, relazioni e rapporti più o meno strutturati
con altri uomini.
Ogni gruppo sociale necessita, per la sua stessa sopravvivenza, di un insieme
di regole o, più precisamente, di norme che ne disciplinano il funzionamento e di organi preposti a garantire la loro osservanza; una società nella quale mancano regole imposte da un’organizzazione centrale sarebbe, infatti,
destinata a dissolversi nell’anarchia (Trabucchi).
Nell’ambito di tali regole, assumono una fondamentale importanza le regole di diritto (o norme giuridiche), cioè le regole socialmente garantite
della vita di relazione (Bianca). Esse si differenziano dalle altre regole di
comportamento (sociali, morali, di cortesia, di deontologia professionale,
della competizione economica etc.) in quanto la società ne assicura il rispetto.
Regole di
diritto
Capitolo 1
È una regola di diritto, ad esempio, quella che obbliga al pagamento delle tasse,
mentre non lo è quella che impone di trattare gentilmente una persona anziana.
Quest’ultima, infatti, non è garantita dalla società e la sua violazione può incidere
solo sulla stima che, nel contesto di vita, si ha del trasgressore.
Va evidenziato, però, che molto spesso le norme giuridiche riflettono i valori eticosociali di un popolo in un dato contesto storico. I precetti “non uccidere” o “non
rubare”, ad esempio, prima ancora che sanciti dal diritto, sono “codificati” dalla
religione e dalla morale comune.
Spesso, poi, le regole sociali e le norme giuridiche si influenzano le une con le altre,
determinando di fatto l’evoluzione della storia civile di uno Stato. Si pensi alla legge
sul divorzio che nel 1970 rappresentò una vera e propria rivoluzione dei costumi
sociali degli italiani, i quali avevano vissuto, fino ad allora, nel rispetto del principio
dell’indissolubilità del matrimonio: all’epoca lo scioglimento di quest’ultimo, anche
se ammesso dal diritto, era considerato un evento straordinario e ancora scandaloso.
Oggi, invece, è considerato come un evento sì traumatico per il nucleo familiare, ma
privo di qualsiasi connotazione morale negativa.
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L’ordinamento giuridico pubblico
L’insieme delle norme giuridiche, cioè delle regole (cd. normae agendi)
che disciplinano in astratto la condotta dei consociati, forma il cd. diritto
in senso oggettivo.
Da questo deve essere tenuto distinto il cd. diritto in senso soggettivo,
termine con il quale si indica il potere attribuito dalla legge agli uomini
di agire per il soddisfacimento dei propri interessi (cd. facultas agendi),
invocando a tal fine le norme giuridiche (ossia il diritto oggettivo).
L’art. 832 c.c., ad esempio, stabilisce che il proprietario ha diritto di godere e
disporre liberamente delle proprie cose. L’art. 832 c.c. è una disposizione di
diritto oggettivo che riconosce al proprietario due diritti soggettivi: il diritto
di godere e il diritto di disporre delle proprie cose.
Diritto
pubblico
Diritto
privato
Il diritto oggettivo, a sua volta, si distingue in:
- diritto pubblico, che può essere definito come il complesso delle regole
che disciplinano l’organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, i
loro rapporti e i rapporti che si instaurano tra questi ed i cittadini. In tali
rapporti, lo Stato e gli altri enti pubblici, in quanto portatori di interessi
generali e titolari di un potere di comando, si trovano quasi sempre in una
posizione di supremazia rispetto ai cittadini. Fanno parte del diritto pubblico il diritto costituzionale (che contiene i principi fondamentali della
vita e del funzionamento dello Stato), il diritto penale, il diritto tributario
(che regola i rapporti tra privati e amministrazione in merito all’imposizione e alla riscossione dei tributi), il diritto processuale (che disciplina il
funzionamento degli organi di giustizia regolando il processo civile, penale
e amministrativo), il diritto ecclesiastico (che disciplina i rapporti tra Stato
e Chiesa);
- diritto privato, che regola e disciplina i rapporti che si instaurano tra i
membri della collettività, i quali si trovano in una posizione di parità reciproca, ed i conseguenti e reciproci diritti ed obblighi di contenuto personale
e patrimoniale. Fanno parte del diritto privato il diritto civile (che disciplina
le persone e la famiglia, le successioni a causa di morte, i diritti patrimoniali
e gli atti giuridici) e il diritto commerciale (che disciplina l’impresa, le
società, i titoli di credito e il fallimento).
Parte I
Altre branche del diritto comprendono contestualmente aspetti pubblicistici
e privatistici: il diritto del lavoro, il diritto della navigazione, il diritto
agrario e il diritto dell’ambiente.
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L’ordinamento giuridico e la norma
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Gli ordinamenti giuridici
Si definisce ordinamento giuridico l’insieme delle norme giuridiche vigenti in una determinata comunità in un dato momento.
Il più importante degli ordinamenti giuridici è senza dubbio quello dello
Stato (cd. ordinamento statale), inteso come una comunità (popolo) stanziata stabilmente su un determinato territorio, avente proprie leggi ed uno
o più organi preposti a vigilare sul regolare svolgimento della convivenza.
Esso, tuttavia, non è l’unico ordinamento giuridico (si parla, infatti, di pluralità di ordinamenti giuridici).
Accanto all’ordinamento statale si pone, in primo luogo, l’ordinamento
internazionale, che può essere definito come un insieme di norme (consuetudinarie o contenute in appositi trattati) che ciascuno Stato, in quanto
membro della comunità internazionale, è tenuto ad osservare.
Pluralità
degli
ordinamenti
giuridici
La Costituzione italiana fa riferimento alle norme di diritto internazionale consuetudinarie nell’articolo 10, 1° comma, laddove afferma che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Ciò
comporta che le norme consuetudinarie internazionali vengono automaticamente
riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano e impegnano lo Stato a non adottare
leggi che le contrastino.
Per gli Stati membri dell’Unione europea, inoltre, assume rilevanza l’ordinamento comunitario, il quale pone una serie di regole cui gli stessi
devono attenersi nei rapporti reciproci e con gli organi della Comunità.
Vi sono, infine, in una posizione originaria e indipendente rispetto all’ordinamento interno, gli ordinamenti degli altri Stati e della Chiesa.
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La norma giuridica
Capitolo 1
Possiamo ora precisare la nozione di norma giuridica ed individuare i caratteri della stessa.
La norma giuridica è un comando generale e astratto rivolto ai membri
della collettività con il quale viene imposta una certa condotta di azione o di
omissione (precetto), sotto la minaccia di una determinata reazione, detta
sanzione.
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L’ordinamento giuridico pubblico
Caratteri
della norma
I caratteri delle norme giuridiche sono:
- la generalità, in quanto esse non hanno come destinatari specifici soggetti, ma si rivolgono ad una generalità di individui. L’art. 6 c.c., ad esempio,
sancisce con disposizione generale che ogni persona ha diritto al nome che
le è per legge attribuito;
- l’astrattezza, in quanto esse non fanno riferimento ad uno specifico caso
concreto, ma ad un’ipotesi astratta e dettano una regola valevole per una serie indefinita di situazioni concrete riconducibili entro l’ipotesi prevista. In
altre parole, la norma si applica a tutte le fattispecie concrete riconducibili
alla fattispecie astratta presa in considerazione;
- l’imperatività o coercibilità, in quanto l’osservanza della norma è garantita dalla minaccia di una determinata reazione (cd. sanzione) nei confronti di coloro che non obbediscono al loro comando. Come vedremo, però,
non tutte le norme sono dotate di sanzione.
Parte I
Da un punto di vista strutturale, pertanto, è possibile distinguere nell’ambito di una
norma:
- il precetto, cioè la prescrizione di un determinato comportamento che viene definito obbligatorio, vietato o, semplicemente, lecito;
- la sanzione, cioè la reazione sfavorevole da parte dell’ordinamento giuridico in caso
di violazione del precetto.
Le sanzioni possono essere punitive o riparative. Nell’ambito delle sanzioni punitive
rientrano:
- l’esecuzione, termine con il quale si fa riferimento sia all’esecuzione forzata sia alla
nullità dell’atto compiuto in violazione della norma. Attraverso l’esecuzione si mira
ad ottenere lo stesso risultato che si sarebbe determinato in caso di adempimento
spontaneo del precetto;
- la pena, che si ha quando a colui che ha violato la norma viene inflitto un male che
non è in relazione diretta con l’atto compiuto (si pensi alla reclusione cui può essere
condannato chi ha rubato).
Sono sanzioni riparative, invece, quelle che mirano a ripristinare il cd. status quo ante,
cioé ad ottenere l’equivalente di quanto si sarebbe ottenuto in caso di adempimento spontaneo del precetto: si tratta del risarcimento e della riparazione.
Le sanzioni, infine, possono essere classificate anche in base al tipo di norma per
l’inadempimento della quale sono disposte. Si distinguono, così:
- sanzioni civili, se sono disposte per il caso di inosservanza di norme di diritto civile;
- sanzioni penali, se sono disposte in caso di inosservanza di norme di diritto penale.
Esse possono prevedere sia la restrizione della libertà personale (come nel caso di
arresto) sia il pagamento di una somma di danaro (multa, ammenda);
- sanzioni amministrative, applicabili nel caso di inosservanza di norme di diritto
amministrativo. Si pensi ad esempio a tutte le sanzioni per inosservanza del Codice
della strada, che possono consistere sia nel pagamento delle tradizionali multe, sia
nella sospensione o revoca della patente.
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L’ordinamento giuridico e la norma
Nell’ambito delle norme giuridiche è possibile effettuare alcune importanti
distinzioni.
In base al contenuto, le norme giuridiche tradizionalmente si distinguono
in:
- norme precettive, le quali contengono dei comandi;
- norme proibitive, le quali contengono un divieto e, dunque, proibiscono
determinate condotte;
- norme permissive, che autorizzano certi comportamenti o attribuiscono
ad un soggetto una specifica facoltà.
In base al tipo di comando, le norme giuridiche si distinguono in norme
cogenti (o imperative) e norme relative.
Sono cogenti le norme imposte in ogni caso dall’ordinamento giuridico, le
quali devono essere necessariamente rispettate da tutti i consociati indipendentemente dalla loro volontà (es.: norme penali).
Sono relative, invece, le norme derogabili, sull’applicazione delle quali può
incidere una diversa volontà dei privati; i soggetti coinvolti, cioè, possono
scegliere di comportarsi in modo diverso da quanto previsto dalla norma.
Nell’ambito di questa seconda categoria si usa distinguere tra: norme dispositive, che pur regolando un rapporto danno la possibilità ai soggetti
coinvolti di regolarlo in modo diverso; norme suppletive, che, invece, trovano applicazione solo laddove le parti non abbiano espresso alcuna volontà.
Classificazione delle
norme
giuridiche
Capitolo 1
In base al tipo di sanzione, infine, è possibile distinguere le norme giuridiche in:
- norme perfette, le quali sono munite di un’idonea sanzione (sono perfette, ad esempio, le norme penali);
- norme imperfette, le quali non sono munite di alcuna sanzione. Ad esempio, l’art. 315 c.c. prescrive l’obbligo, per i figli, di rispettare i genitori, ma
non prevede alcuna sanzione in caso di inosservanza di tale obbligo;
- norme men che perfette, cioè relativamente imperfette, che prevedono
sanzioni non adeguate o comunque incapaci di ripristinare la situazione
preesistente alla violazione.
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L’ordinamento giuridico pubblico
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Fatti
giuridici
Situazioni
giuridiche
soggettive
Fatti, atti e situazioni giuridiche
soggettive
Le circostanze di vita prese in esame dalle norme giuridiche, al cui verificarsi
sono collegati determinati effetti, si definiscono fatti giuridici.
Si parla di fatti giuridici naturali per identificare gli avvenimenti derivanti
da cause del tutto naturali, come tali non riconducibili all’operato dell’uomo, ad esempio una inondazione.
Sono fatti giuridici umani quelli che sono posti in essere dall’uomo o indipendentemente dalla sua volontà (fatti giuridici in senso stretto) o con il
concorso cosciente della volontà stessa (atti giuridici).
Al verificarsi dei fatti o atti giuridici che la norma in astratto prende in
esame si collega il prodursi di determinati effetti giuridici che si sostanziano
nel riconoscimento, nella modificazione o nell’estinzione di diritti, poteri,
obblighi.
Si definiscono, in tal modo, le situazioni giuridiche soggettive che possono essere:
- attive quando configurano un effetto vantaggioso per il soggetto che ne è
titolare;
- passive quando, al contrario, impongono al soggetto comportamenti funzionali a consentire la soddisfazione dell’interesse altrui.
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I destinatari delle norme giuridiche
Parte I
Si è detto al par. 3 che la norma giuridica è un comando generale ed astratto
rivolto ai membri della collettività, i quali possono, pertanto, essere considerati i destinatari delle prescrzioni comportamentali in essa contenute.
Si parla, in questo caso di soggetti di diritto o di soggetti giuridici.
Solitamente si distingue nell’ambito dei soggetti di diritto fra:
- persone fisiche, ovvero tutti gli individui nati e viventi. L’art. 1 c.c. precisa,
a tal riguardo, che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita;
- persone giuridiche, ovvero entità non materiali e fisiche ma astratte,
seppure organizzate e strutturate, cui l’ordinamento giuridico riconosce la
personalità giuridica nella sussistenza di alcuni requisiti.
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L’ordinamento giuridico e la norma
sai rispondere?
1. Qual è la differenza tra diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo?
2. Cosa si intende per ordinamento giuridico?
3. Quali sono i caratteri delle norme giuridiche?
4. Quali tipi di sanzioni possono essere previsti in caso di violazione di un
precetto giuridico?
5. Qual è la differenza tra norme cogenti e norme relative?
6. Qual è l’elemento che differenzia i fatti giuridici in senso stretto dagli atti
giuridici?
Capitolo 1
7. Cosa si intende per situazioni giuridiche soggettive?
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