NORMATIVE IN AMBITO AGRICOLO INTRODUZIONE AL MODULO E PRESENTAZIONE DI OBIETTIVI E CONTENUTI Elementi conoscitivi di base e terminologia Tipologie d'impresa L'impresa può essere esercitata sia da una persona fisica che da una persona giuridica. Si parla di impresa individuale quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie). Se l'impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste societaria, che può essere di varia natura. La società di persone è caratterizzata da un'autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è insufficiente) anche sui beni del socio. 1 Si può avere una società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere una attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire un'attività (agricola o professionale, come ad esempio uno studio associato). Una società in nome collettivo in cui tutti i soci sono responsabili (in egual parte e con tutto il loro patrimonio) delle obbligazioni della società; o una società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari rispondono come nella s.n.c. e i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito. Le sigle delle società di persone sono: • Società semplice (S.s.) • Società in nome collettivo (S.n.c) • Società in accomandita semplice (S.a.s). le società di capitali sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia patrimoniale perfetta (il loro patrimonio è distinto da quello dei soci). Le forme riconosciute sono: 1. società a responsabilità limitata, 2. società per azioni e società in accomandita per azioni. Le sigle delle società di capitali sono: • società per azioni (SpA); • società in accomandita per azioni (Sapa); • società a responsabilità limitata (Srl). le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono. 2 Il diritto agrario è l'insieme delle norme aventi ad oggetto rapporti di diritto privato e pubblico inerenti all'agricoltura. Le fonti del diritto agrario si differenziano rispetto ad altre branche del diritto, essendo competenza per gran parte della normativa comunitaria e regionale, nonché in maniera residuale dello Stato che è apparentemente escluso dalle disposizioni. È bene subito precisare che la normativa comunitaria ha valore di fonte primaria nel nostro ordinamento, perché introdotta con legge ordinaria di ratifica, la quale però ha funzione di "norma interposta" che rende le materie comunitarie sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria. Questo genere di norme segue la politica europea basata su tre punti: unità di mercato, preferenza dei prodotti comunitari all'interno dello spazio europeo e la solidarietà finanziaria. È ovvio come l'asse portante di tali materie sia oggetto di una disciplina unitaria e centralizzata per tutti gli stati membri. Lo Stato, per quel che concerne il diritto agrario, è competente in via concorrente per quel che riguarda sostegno all'innovazione, gestione del territorio, tutela della salute e alimentazione (le regioni possono intervenire in dettaglio nel silenzio dello Stato o in sue generiche previsioni) e in via esclusiva per tutela dell'ambiente e concorrenza. In via residuale è competente la Regione, sia per l'attuazione della normativa comunitaria che per proprie iniziative per quel che riguarda la materia agricoltura. 3 Data la trasversalità di tante materie che possono colpire le materie agricole riservate direttamente allo Stato, notevole è stato il lavoro dottrinario e giurisprudenziale. Ad oggi si ritiene che, oltre alla competenza comunitaria, la materia agricoltura è di competenza regionale a meno che non si tratti di una questione in materia di concorrenza o relativa a grandi scelte macroeconomiche. 4 MODALITA’ PER OTTENERE LA DISPONIBILITA’ DI UN’AZIENDA AGRICOLA Le successioni e le donazioni La successione si apre al momento della morte. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto. Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto. Per quanto riguarda l'istituto della donazione, si tratta dell'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un proprio diritto, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Tale istituto è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o ad altri familiari quando si è ancora in vita. 5 La donazione d'azienda investe l'azienda nel suo complesso, così da ricomprendere ogni suo elemento, dunque l'intera compagine dell'azienda che fu assunta ad unitario oggetto del negozio giuridico. La compravendita di fondi rustici 1) Modi e forme di contrattazione La vendita può essere conclusa «a cancello chiuso» o «a cancello aperto». Per la vendita a « cancello chiuso » si intende la vendita dell’immobile con tutto ciò che si trova sul fondo e cioè comprensiva dei fabbricati, delle scorte vive e morte, incluse macchine e attrezzi, frutti pendenti, a servizio del fondo o azienda oggetto di compravendita. Per vendita «a cancello aperto» s’intende la vendita del fondo, dei fabbricati, senza le scorte morte e vive e senza i frutti pendenti. La vendita viene fatta prevalentemente «a corpo» e, in alcuni casi, «a misura». Si ha la vendita «a corpo» quando il fondo rustico viene venduto senza misurazione e senza l’indicazione del prezzo per ogni unità di superficie. Si ha la vendita «a misura» quando il fondo rustico viene venduto facendo riferimento alla sua superficie espressa in ettari. Qualora non si sottoscriva immediatamente l’atto pubblico per la vendita di fondo rustico, si stipula il compromesso (preliminare di vendita). 2) Caparra confirmatoria La caparra è corrisposta fino al 25% del prezzo globale. 6 In caso di recesso il promittente (venditore) restituisce la caparra raddoppiata, il promissario (compratore) perde la caparra. 3) Unità base di contrattazione Nelle vendite a misura l’unità base di contrattazione è l’ettaro. 4) Scelta del notaio La scelta del notaio spetta al compratore. 5) Prestazione professionale di un tecnico Se nella compravendita si richiede la prestazione professionale di un tecnico, il suo compenso è posto ad esclusivo carico del richiedente. 6) Permuta di terreni Nei compromessi di permuta si inserisce anche una clausola penale per il caso di inadempienza. Le spese e i compensi per il notaio e per i tecnici che hanno prestato la loro opera professionale nell’ operazione di permuta sono ripartite in misura uguale fra i permutanti. 7) Mediazione La provvigione per la compravendita di immobili rustici è dovuta tanto dal venditore quanto dal compratore in misura non superiore al 2 % ciascuno e 7 comunque non inferiore all’1,5 % del prezzo pattuito, in ragione inversa all’importanza dell’affare. In caso di permuta di fondi rustici, il mediatore ha diritto alla provvigione dal venditore quanto dal compratore in misura non superiore al 2 % ciascuno e comunque non inferiore all’1,5 % del prezzo pattuito, in ragione inversa all’importanza dell’affare. I contratti agrari Il contratto di livello Il livello è un patto agrario in base al quale un proprietario terriero, chiamato anche concedente, livellante o direttario (che può essere costituito anche dalla chiesa), concede ad un livellario, il possesso e il godimento di un terreno per sempre, in cambio di un versamento di un canone annuo pagabile in denaro, o in natura (attraverso i prodotti agricoli ricavati), stabilito in misura fissa. Il proprietario non aveva alcun vincolo verso il livellario né con le spese di coltivazione né per quanto riguarda la manutenzione e si riservava esclusivamente un riconoscimento giuridico formale della proprietà. In genere impediva ogni innovazione nelle colture che avrebbe potuto pregiudicare il canone, bloccando così l'ammodernamento delle tecniche agricole. L'agricoltore agiva così in maniera autonoma: il terreno non poteva essergli sottratto né il canone modificato, egli inoltre poteva vendere il suo diritto o trasmetterlo per successione, infatti spesso i fondi venivano frazionati nelle successioni ereditarie. 8 Il pagamento del canone avveniva nella misura stabilita dal contratto, in modo fisso e quindi indipendente dal raccolto annuale provocando a volte ingenti danni alle finanze dei coltivatori. Mezzadria La mezzadria era il contratto stipulato da un proprietario di terre con un contadino per la coltivazione di un podere e la divisione degli utili: il proprietario concedeva quindi al contadino il terreno, gli attrezzi, i concimi e, in alcuni casi l'abitazione; il mezzadro prestava la mano d'opera per tutte le attività agricole e curava la manutenzione ordinaria dei fondi e dei muri di sostegno. Alla fine dell'annata agricola i prodotti ricavati erano divisi a metà. L’impresa familiare e le società in agricoltura L'impresa familiare è un istituto giuridico di recente creazione nell'ordinamento italiano, disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile. Esso regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta un familiare dell'imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa. L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (per il quale si tratterà di una prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge imprenditore), dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali. 9 Il rapporto familiare deve persistere durante tutto l'arco della vicenda cosicché il divorzio e le invalidità matrimoniali sono motivo di scioglimento ma non la separazione legale che in quanto tale non fa venir meno il vincolo familiare. Dal punto di vista del lavoro la prestazione deve essere non saltuaria ma non necessariamente a tempo pieno, salvo diverso accordo. I familiari hanno diritto al mantenimento in rapporto alle condizioni economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili, e agli incrementi dell'azienda. I creditori personali dei familiari non possono pignorare i beni dell'impresa né espropriare la loro quota. Il pignoramento potrà avvenire esclusivamente sugli utili corrisposti. I familiari deliberando a maggioranza (con voto per teste e non per quote) decidono sull'impiego degli utili e degli incrementi nonché degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa. Sono cause di perdita della quota di partecipazione la morte, il recesso (se manca la giusta causa obbliga la parte a risarcire il danno), la cessazione del rapporto familiare, impossibilità sopravvenuta a prestare il proprio lavoro, l'esclusione deliberata dalla maggioranza dei membri. Il familiare non può cedere la sua partecipazione ad estranei, può cederla ad un altro familiare purché vi sia consenso della maggioranza dei membri. 10 Alla cessazione dell'attività lavorativa per qualsiasi motivo (tranne la cessione a un familiare), e in caso di alienazione dell'azienda senza che il familiare eserciti la prelazione, ha diritto ad esser liquidato in denaro e il pagamento può avvenire in più annualità. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento d'azienda i partecipi hanno diritto di prelazione sull'azienda. 11 ASPETTI FISCALI RIFERITI AL SETTORE AGRICOLO Finalità e impostazione del sistema Gli effetti della politica fiscale nel settore agricolo sono dovuti essenzialmente alla peculiarità della struttura generale e dal livello delle imposte. In questo settore l’accertamento del reddito è legato principalmente alle risultanze catastali e ciò comporta una tassazione basata sul reddito normalmente ottenibile dai terreni secondo la tecnica comune, piuttosto che basata sul reddito effettivo determinato contabilmente, come avviene per tutte le aziende non agricole. Si tratta, quindi di un reddito medio forfetario che finisce per favorire le aziende più efficienti, cioè quelle al di sopra della media, rispetto a quelle inferiori alla media. Un’altra esigenza di politica economica che va nella direzione di sostenere il settore agricolo, per fini di equità redistributiva di un settore da sempre ritenuto più fragile, è la non tassazione dei redditi di lavoro concessa agli agricoltori autonomi proprio dalla determinazione dei redditi basata sulle tariffe d’estimo: si tratta del reddito imputabile al lavoro prestato dall’imprenditore stesso; nel sistema catastale di determinazione dell’imponibile, tale reddito è escluso dal concetto di profitto d’impresa e, conseguentemente, viene esentato da qualsiasi imposizione. In passato l’adozione del sistema catastale per determinare il reddito da assoggettare all’imposta aveva diverse motivazioni: 12 • Con tecnologia data e con stabilità di prezzi e costi, una base imponibile corretta è rappresentata dal valore del reddito di lungo periodo, prescindendo da eventuali temporanee fluttuazioni; • Si premiano quegli imprenditori con maggiore capacità innovativa, in quanto il maggior profitto rimane escluso dalla base imponibile (motivazione di politica economica); • Si semplificano gli adempimenti tributari per una categoria di contribuenti, ritenuti non capaci di tenere una contabilità corretta. Principali imposte e tasse che interessano l'azienda L’ IRPEF è l’Imposta sul Reddito per le Persone Fisiche, cioè si tratta di una tassa che gli imprenditori individuali e i soci delle società devono pagare sul reddito prodotto dall’impresa durante l’anno. Se l’impresa gode delle agevolazioni, allora l’IRPEF sarà uguale al 10% del reddito prodotto; in questo caso, però, l’imprenditore dovrà dichiarare alle Autorità che usufruisce delle agevolazione. Se invece l’impresa non rientra nelle agevolazioni l’IRPEF sarà uguale ad una percentuale più alta e variabile in base al valore del reddito raggiunto. L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, cioè una tassa che deve pagare alla Regione chiunque ha un’attività imprenditoriale. L’IRAP ha un valore fisso ed è pari al 4,25% del reddito prodotto. L’IVA (imposta sul valore aggiunto) è l'imposta in vigore in tutti i paesi della Unione Europea (UE) per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei servizi. 13 L'onere dell'IVA viene di fatto sostenuto dai consumatori come componente del prezzo dei beni e dei servizi che sono ad essa soggetti. Nel ciclo produttivo commerciale , tuttavia, l'IVA viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell'imposta che sono le imprese. I soggetti passivi di diritto non sopportano quindi, di regola, il costo dell'IVA, salvi i casi di indeducibilità totale o parziale, sempre più frequenti, dell'IVA pagata sull'acquisizione di alcune categorie di beni e servizi. I soggetti passivi, oltre al costo dell'IVA pagata sugli acquisti con IVA indeducibile, sopportano il costo della complessa gestione amministrativa dell'imposta, l'onere finanziario dell'anticipazione dell'imposta, e se si trovano a credito, l'onere finanziario ed il costo della procedura del rimborso. 14 PREVIDENZA IN AGRICOLTURA Sistema pensionistico e scelte aziendali conseguenti Il settore agricolo attualmente vede impiegati meno di un milione di lavoratori, nella stragrande maggioranza con contratti a termine, quasi sempre stagionali. La più recente produzione legislativa è orientata verso l’allineamento del settore agricolo a quello previdenziale garantito dall’INPS. Infatti, l’evoluzione del sistema di riscossione contributivo è passato dalla tessera del dopoguerra alla denuncia della manodopera effettivamente occupata: ora è necessario compiere l’ultimo adeguamento con il superamento dell’attuale sistema, come prevede la legge delega sulla Previdenza. Di conseguenza, occorre dare maggiore garanzia ai lavoratori, concorrendo a debellare la tentazione di evasione e di elusione. La recente esperienza dell’Enpaia, l’Ente che assicura i dirigenti e gli impiegati agricoli e garantisce il TFR, offre concreti supporti operativi per una radicale modifica del sistema oggi in vigore all’Inps. 15 Malattie ed infortuni in agricoltura INFORTUNIO MALATTIA 16 ASPETTI LEGATI ALLA DISPONIBILITÀ DI MANODOPERA NELL’AZIENDA AGRICOLA Assunzione di salariati agricoli E’fatto obbligo ai datori di lavoro ingaggiare i salariati attraverso l’Ufficio di Collocamento paritetico Provinciale o sue sezioni Comunali sottoposto al controllo degli ordini corporativi dello Stato. Sono considerati salariati quei lavoratori della terra che su impegnano a dare tutta la propria attività per l’intero anno agricolo e che vengono retribuiti con un salario annuale consistente parte in denaro e parte in natura o anche in solo denaro. Il salariato sarà tenuto ad eseguire qualsiasi lavoro inerente alla coltivazione a richiesta dell’agricoltore ed ad usare le macchine agricole. Il salariato che per qualsiasi ragione debba assentarsi dal lavoro dovrà darne avviso e riceverne permesso dal datore di lavoro o da chi per esso. In caso contrario il salariato verrà punito secondo le modalità stabilite dalle organizzazioni contraenti. Possibilità di scambio manodopera e di collaborazione di familiari Lo scambio di manodopera fra coltivatori diretti è previsto dalle norme secondo il seguente principio: Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi. Lo scambio di manodopera non costituisce mai un rapporto di lavoro subordinato bensì un rapporto contrattuale in forza del quale una parte fornisce lavoro/mezzi creando un diritto alla restituzione di tale prestazione anche in 17 tempi e modalità diverse (es. la potatura può essere "scambiata" con l’aratura autunnale). La norma, che trae origine dal codice civile entrato in vigore nel 1942, ma che va contestualizzata secondo le nuove leggi, in particolare la "legge d’orientamento" in breve può essere cosi presentata: • lo scambio di manodopera trova applicazione nei confronti di tutti i coltivatori diretti, definibili "piccoli imprenditori agricoli"; • lo scambio può avvenire sia relativamente alla mera manodopera che con l’utilizzo di mezzi meccanici; • nello scambio di manodopera opera la normale tutela infortunistica in vigore per i coltivatori diretti. Se sono causati da mezzi meccanici, occorre distinguere se i mezzi sono del prestatore d’opera/infortunato, o se i mezzi sono del beneficiario dello scambio di manodopera. In quest’ultimo caso si deve ritenere applicabile la responsabilità in materia "disposizioni di sicurezza delle macchine". 18 SERVIZI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO Organizzazioni Professionali Agricole: servizi offerti all’imprenditore agricolo Lo scopo di tutte le organizzazioni professionali è di tutelare gli interessi degli imprenditori associati. Questo scopo viene raggiunto attraverso delle azioni seguono lo sviluppo civile e sociale delle imprese agricole. Azioni: - studio dei problemi sindacali di interesse generale; - promozione delle attività e dei servizi svolti all’assistenza e al potenziamento delle imprese agricole; - tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente; - difesa e valorizzazione delle produzioni agricole. Funzioni svolte per raggiungere le finalità: - sindacali: attraverso la stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro con le categorie lavoratrici agricole; - tecniche: svolgendo delle attività di assistenza per migliorare e diffondere le tecniche agricole; - economiche: attraverso la rappresentanza in commissioni, comitati,…; dove vengono decisi i processi di elaborazione e formazione delle scelte di politica economica, nazionale e regionale; - politiche: attraverso la tutela dei propri associati presso gli organismi legislativi, politici e amministrativi; - culturale: svolte per mezzo di convegni, conferenze, studi e ricerche. 19