1 NORMATIVE IN AMBITO AGRICOLO INTRODUZIONE AL

NORMATIVE IN AMBITO AGRICOLO
INTRODUZIONE AL MODULO E PRESENTAZIONE DI OBIETTIVI E
CONTENUTI
Elementi conoscitivi di base e terminologia
Tipologie d'impresa
L'impresa può essere esercitata sia da una persona fisica che da una persona
giuridica.
Si parla di impresa individuale quando il soggetto giuridico è una persona
fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal
caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene
dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce.
Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al
51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non
superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie).
Se l'impresa è esercitata da una persona giuridica assume invece una veste
societaria, che può essere di varia natura.
La società di persone è caratterizzata da un'autonomia patrimoniale imperfetta,
in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei
soci, per cui i creditori possono rivalersi (se il patrimonio societario è
insufficiente) anche sui beni del socio.
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Si può avere una società semplice nel caso in cui non sia necessario svolgere
una attività commerciale, ma si abbia la necessità di gestire un'attività (agricola
o professionale, come ad esempio uno studio associato).
Una società in nome collettivo in cui tutti i soci sono responsabili (in egual
parte e con tutto il loro patrimonio) delle obbligazioni della società; o una
società in accomandita semplice in cui i soci accomandatari rispondono come
nella s.n.c. e i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito.
Le sigle delle società di persone sono:
• Società semplice (S.s.)
• Società in nome collettivo (S.n.c)
• Società in accomandita semplice (S.a.s).
le società di capitali sono dei soggetti giuridici che godono di autonomia
patrimoniale perfetta (il loro patrimonio è distinto da quello dei soci).
Le forme riconosciute sono:
1. società a responsabilità limitata,
2. società per azioni e società in accomandita per azioni.
Le sigle delle società di capitali sono:
• società per azioni (SpA);
• società in accomandita per azioni (Sapa);
• società a responsabilità limitata (Srl).
le società cooperative rappresentano una particolare forma societaria, le cui
peculiarità sono connesse allo scopo mutualistico che perseguono.
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Il diritto agrario è l'insieme delle norme aventi ad oggetto rapporti di diritto
privato e pubblico inerenti all'agricoltura.
Le fonti del diritto agrario si differenziano rispetto ad altre branche del diritto,
essendo competenza per gran parte della normativa comunitaria e regionale,
nonché in maniera residuale dello Stato che è apparentemente escluso dalle
disposizioni.
È bene subito precisare che la normativa comunitaria ha valore di fonte
primaria nel nostro ordinamento, perché introdotta con legge ordinaria di
ratifica, la quale però ha funzione di "norma interposta" che rende le materie
comunitarie sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.
Questo genere di norme segue la politica europea basata su tre punti: unità di
mercato, preferenza dei prodotti comunitari all'interno dello spazio europeo e
la solidarietà finanziaria.
È ovvio come l'asse portante di tali materie sia oggetto di una disciplina unitaria
e centralizzata per tutti gli stati membri.
Lo Stato, per quel che concerne il diritto agrario, è competente in via
concorrente per quel che riguarda sostegno all'innovazione, gestione del
territorio, tutela della salute e alimentazione (le regioni possono intervenire in
dettaglio nel silenzio dello Stato o in sue generiche previsioni) e in via esclusiva
per tutela dell'ambiente e concorrenza.
In via residuale è competente la Regione, sia per l'attuazione della normativa
comunitaria che per proprie iniziative per quel che riguarda la materia
agricoltura.
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Data la trasversalità di tante materie che possono colpire le materie agricole
riservate direttamente allo Stato, notevole è stato il lavoro dottrinario e
giurisprudenziale.
Ad oggi si ritiene che, oltre alla competenza comunitaria, la materia agricoltura
è di competenza regionale a meno che non si tratti di una questione in materia
di concorrenza o relativa a grandi scelte macroeconomiche.
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MODALITA’ PER OTTENERE LA DISPONIBILITA’ DI UN’AZIENDA
AGRICOLA
Le successioni e le donazioni
La successione si apre al momento della morte.
Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i
curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della
dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni
sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data
del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del
deceduto.
Se il defunto non ha predisposto un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i
curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della
dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni
sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data
del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del
deceduto.
Per quanto riguarda l'istituto della donazione, si tratta dell'atto con il quale, per
spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario),
disponendo a favore di questa di un proprio diritto, presente nel patrimonio, o
assumendo verso la stessa un'obbligazione.
Tale istituto è uno dei sistemi più utilizzati per trasferire i propri beni ai figli o
ad altri familiari quando si è ancora in vita.
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La donazione d'azienda investe l'azienda nel suo complesso, così da
ricomprendere ogni suo elemento, dunque l'intera compagine dell'azienda che
fu assunta ad unitario oggetto del negozio giuridico.
La compravendita di fondi rustici
1) Modi e forme di contrattazione
La vendita può essere conclusa «a cancello chiuso» o «a cancello aperto».
Per la vendita a « cancello chiuso » si intende la vendita dell’immobile con tutto
ciò che si trova sul fondo e cioè comprensiva dei fabbricati, delle scorte vive e
morte, incluse macchine e attrezzi, frutti pendenti, a servizio del fondo o
azienda oggetto di compravendita.
Per vendita «a cancello aperto» s’intende la vendita del fondo, dei fabbricati,
senza le scorte morte e vive e senza i frutti pendenti.
La vendita viene fatta prevalentemente «a corpo» e, in alcuni casi, «a misura».
Si ha la vendita «a corpo» quando il fondo rustico viene venduto senza
misurazione e senza l’indicazione del prezzo per ogni unità di superficie.
Si ha la vendita «a misura» quando il fondo rustico viene venduto facendo
riferimento alla sua superficie espressa in ettari.
Qualora non si sottoscriva immediatamente l’atto pubblico per la vendita di
fondo rustico, si stipula il compromesso (preliminare di vendita).
2) Caparra confirmatoria
La caparra è corrisposta fino al 25% del prezzo globale.
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In caso di recesso il promittente (venditore) restituisce la caparra raddoppiata, il
promissario (compratore) perde la caparra.
3) Unità base di contrattazione
Nelle vendite a misura l’unità base di contrattazione è l’ettaro.
4) Scelta del notaio
La scelta del notaio spetta al compratore.
5) Prestazione professionale di un tecnico
Se nella compravendita si richiede la prestazione professionale di un tecnico, il
suo compenso è posto ad esclusivo carico del richiedente.
6) Permuta di terreni
Nei compromessi di permuta si inserisce anche una clausola penale per il caso
di inadempienza.
Le spese e i compensi per il notaio e per i tecnici che hanno prestato la loro
opera professionale nell’ operazione di permuta sono ripartite in misura uguale
fra i permutanti.
7) Mediazione
La provvigione per la compravendita di immobili rustici è dovuta tanto dal
venditore quanto dal compratore in misura non superiore al 2 % ciascuno e
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comunque non inferiore all’1,5 % del prezzo pattuito, in ragione inversa
all’importanza dell’affare.
In caso di permuta di fondi rustici, il mediatore ha diritto alla provvigione dal
venditore quanto dal compratore in misura non superiore al 2 % ciascuno e
comunque non inferiore all’1,5 % del prezzo pattuito, in ragione inversa
all’importanza dell’affare.
I contratti agrari
Il contratto di livello
Il livello è un patto agrario in base al quale un proprietario terriero, chiamato
anche concedente, livellante o direttario (che può essere costituito anche dalla
chiesa), concede ad un livellario, il possesso e il godimento di un terreno per
sempre, in cambio di un versamento di un canone annuo pagabile in denaro, o
in natura (attraverso i prodotti agricoli ricavati), stabilito in misura fissa.
Il proprietario non aveva alcun vincolo verso il livellario né con le spese di
coltivazione né per quanto riguarda la manutenzione e si riservava
esclusivamente un riconoscimento giuridico formale della proprietà. In genere
impediva ogni innovazione nelle colture che avrebbe potuto pregiudicare il
canone, bloccando così l'ammodernamento delle tecniche agricole.
L'agricoltore agiva così in maniera autonoma: il terreno non poteva essergli
sottratto né il canone modificato, egli inoltre poteva vendere il suo diritto o
trasmetterlo per successione, infatti spesso i fondi venivano frazionati nelle
successioni ereditarie.
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Il pagamento del canone avveniva nella misura stabilita dal contratto, in modo
fisso e quindi indipendente dal raccolto annuale provocando a volte ingenti
danni alle finanze dei coltivatori.
Mezzadria
La mezzadria era il contratto stipulato da un proprietario di terre con un
contadino per la coltivazione di un podere e la divisione degli utili: il
proprietario concedeva quindi al contadino il terreno, gli attrezzi, i concimi e, in
alcuni casi l'abitazione; il mezzadro prestava la mano d'opera per tutte le
attività agricole e curava la manutenzione ordinaria dei fondi e dei muri di
sostegno.
Alla fine dell'annata agricola i prodotti ricavati erano divisi a metà.
L’impresa familiare e le società in agricoltura
L'impresa
familiare
è
un
istituto
giuridico
di
recente
creazione
nell'ordinamento italiano, disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile.
Esso regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta un
familiare dell'imprenditore presti la sua opera in maniera continuativa.
L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e
al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge (per il quale si
tratterà di una prestazione e non di una cogestione unitamente all'altro coniuge
imprenditore), dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo
grado.
Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali.
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Il rapporto familiare deve persistere durante tutto l'arco della vicenda cosicché
il divorzio e le invalidità matrimoniali sono motivo di scioglimento ma non la
separazione legale che in quanto tale non fa venir meno il vincolo familiare.
Dal punto di vista del lavoro la prestazione deve essere non saltuaria ma non
necessariamente a tempo pieno, salvo diverso accordo.
I familiari hanno diritto al mantenimento in rapporto alle condizioni
economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con
gli utili, e agli incrementi dell'azienda.
I creditori personali dei familiari non possono pignorare i beni dell'impresa né
espropriare la loro quota.
Il pignoramento potrà avvenire esclusivamente sugli utili corrisposti.
I familiari deliberando a maggioranza (con voto per teste e non per quote)
decidono sull'impiego degli utili e degli incrementi nonché degli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa.
Sono cause di perdita della quota di partecipazione la morte, il recesso (se
manca la giusta causa obbliga la parte a risarcire il danno), la cessazione del
rapporto familiare, impossibilità sopravvenuta a prestare il proprio lavoro,
l'esclusione deliberata dalla maggioranza dei membri.
Il familiare non può cedere la sua partecipazione ad estranei, può cederla ad un
altro familiare purché vi sia consenso della maggioranza dei membri.
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Alla cessazione dell'attività lavorativa per qualsiasi motivo (tranne la cessione a
un familiare), e in caso di alienazione dell'azienda senza che il familiare eserciti
la prelazione, ha diritto ad esser liquidato in denaro e il pagamento può
avvenire in più annualità.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento d'azienda i partecipi hanno
diritto di prelazione sull'azienda.
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ASPETTI FISCALI RIFERITI AL SETTORE AGRICOLO
Finalità e impostazione del sistema
Gli effetti della politica fiscale nel settore agricolo sono dovuti essenzialmente
alla peculiarità della struttura generale e dal livello delle imposte.
In questo settore l’accertamento del reddito è legato principalmente alle
risultanze catastali e ciò comporta una tassazione basata sul reddito
normalmente ottenibile dai terreni secondo la tecnica comune, piuttosto che
basata sul reddito effettivo determinato contabilmente, come avviene per tutte
le aziende non agricole.
Si tratta, quindi di un reddito medio forfetario che finisce per favorire le
aziende più efficienti, cioè quelle al di sopra della media, rispetto a quelle
inferiori alla media.
Un’altra esigenza di politica economica che va nella direzione di sostenere il
settore agricolo, per fini di equità redistributiva di un settore da sempre
ritenuto più fragile, è la non tassazione dei redditi di lavoro concessa agli
agricoltori autonomi proprio dalla determinazione dei redditi basata sulle
tariffe d’estimo: si tratta del reddito imputabile al lavoro prestato
dall’imprenditore
stesso;
nel
sistema
catastale
di
determinazione
dell’imponibile, tale reddito è escluso dal concetto di profitto d’impresa e,
conseguentemente, viene esentato da qualsiasi imposizione.
In passato l’adozione del sistema catastale per determinare il reddito da
assoggettare all’imposta aveva diverse motivazioni:
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•
Con tecnologia data e con stabilità di prezzi e costi, una base imponibile
corretta è rappresentata dal valore del reddito di lungo periodo,
prescindendo da eventuali temporanee fluttuazioni;
•
Si premiano quegli imprenditori con maggiore capacità innovativa, in
quanto il maggior profitto rimane escluso dalla base imponibile
(motivazione di politica economica);
•
Si semplificano gli adempimenti tributari per una categoria di
contribuenti, ritenuti non capaci di tenere una contabilità corretta.
Principali imposte e tasse che interessano l'azienda
L’ IRPEF è l’Imposta sul Reddito per le Persone Fisiche, cioè si tratta di una tassa
che gli imprenditori individuali e i soci delle società devono pagare sul reddito
prodotto dall’impresa durante l’anno.
Se l’impresa gode delle agevolazioni, allora l’IRPEF sarà uguale al 10% del reddito
prodotto; in questo caso, però, l’imprenditore dovrà dichiarare alle Autorità che
usufruisce delle agevolazione.
Se invece l’impresa non rientra nelle agevolazioni l’IRPEF sarà uguale ad una
percentuale più alta e variabile in base al valore del reddito raggiunto.
L’IRAP è l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, cioè una tassa che deve
pagare alla Regione chiunque ha un’attività imprenditoriale.
L’IRAP ha un valore fisso ed è pari al 4,25% del reddito prodotto.
L’IVA (imposta sul valore aggiunto) è l'imposta in vigore in tutti i paesi della
Unione Europea (UE) per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei
servizi.
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L'onere dell'IVA viene di fatto sostenuto dai consumatori come componente del
prezzo dei beni e dei servizi che sono ad essa soggetti.
Nel ciclo produttivo commerciale , tuttavia, l'IVA viene anticipata dai Soggetti
Passivi di diritto dell'imposta che sono le imprese.
I soggetti passivi di diritto non sopportano quindi, di regola, il costo dell'IVA,
salvi i casi di indeducibilità totale o parziale, sempre più frequenti, dell'IVA
pagata sull'acquisizione di alcune categorie di beni e servizi.
I soggetti passivi, oltre al costo dell'IVA pagata sugli acquisti con IVA
indeducibile, sopportano il costo della complessa gestione amministrativa
dell'imposta, l'onere finanziario dell'anticipazione dell'imposta, e se si trovano a
credito, l'onere finanziario ed il costo della procedura del rimborso.
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PREVIDENZA IN AGRICOLTURA
Sistema pensionistico e scelte aziendali conseguenti
Il settore agricolo attualmente vede impiegati meno di un milione di lavoratori,
nella stragrande maggioranza con contratti a termine, quasi sempre stagionali.
La più recente produzione legislativa è orientata verso l’allineamento del
settore agricolo a quello previdenziale garantito dall’INPS.
Infatti, l’evoluzione del sistema di riscossione contributivo è passato dalla
tessera del dopoguerra alla denuncia della manodopera effettivamente
occupata: ora è necessario compiere l’ultimo adeguamento con il superamento
dell’attuale sistema, come prevede la legge delega sulla Previdenza.
Di conseguenza, occorre dare maggiore garanzia ai lavoratori, concorrendo a
debellare la tentazione di evasione e di elusione.
La recente esperienza dell’Enpaia, l’Ente che assicura i dirigenti e gli impiegati
agricoli e garantisce il TFR, offre concreti supporti operativi per una radicale
modifica del sistema oggi in vigore all’Inps.
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Malattie ed infortuni in agricoltura
INFORTUNIO
MALATTIA
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ASPETTI
LEGATI
ALLA
DISPONIBILITÀ
DI
MANODOPERA
NELL’AZIENDA AGRICOLA
Assunzione di salariati agricoli
E’fatto obbligo ai datori di lavoro ingaggiare i salariati attraverso l’Ufficio di
Collocamento paritetico Provinciale o sue sezioni Comunali sottoposto al
controllo degli ordini corporativi dello Stato.
Sono considerati salariati quei lavoratori della terra che su impegnano a dare tutta
la propria attività per l’intero anno agricolo e che vengono retribuiti con un salario
annuale consistente parte in denaro e parte in natura o anche in solo denaro.
Il salariato sarà tenuto ad eseguire qualsiasi lavoro inerente alla coltivazione a
richiesta dell’agricoltore ed ad usare le macchine agricole.
Il salariato che per qualsiasi ragione debba assentarsi dal lavoro dovrà darne
avviso e riceverne permesso dal datore di lavoro o da chi per esso. In caso
contrario il salariato verrà punito secondo le modalità stabilite dalle
organizzazioni contraenti.
Possibilità di scambio manodopera e di collaborazione di familiari
Lo scambio di manodopera fra coltivatori diretti è previsto dalle norme
secondo il seguente principio: Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio
di mano d'opera o di servizi secondo gli usi.
Lo scambio di manodopera non costituisce mai un rapporto di lavoro
subordinato bensì un rapporto contrattuale in forza del quale una parte fornisce
lavoro/mezzi creando un diritto alla restituzione di tale prestazione anche in
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tempi e modalità diverse (es. la potatura può essere "scambiata" con l’aratura
autunnale).
La norma, che trae origine dal codice civile entrato in vigore nel 1942, ma che va
contestualizzata secondo le nuove leggi, in particolare la "legge d’orientamento"
in breve può essere cosi presentata:
• lo scambio di manodopera trova applicazione nei confronti di tutti i
coltivatori diretti, definibili "piccoli imprenditori agricoli";
• lo scambio può avvenire sia relativamente alla mera manodopera che con
l’utilizzo di mezzi meccanici;
• nello scambio di manodopera opera la normale tutela infortunistica in vigore
per i coltivatori diretti.
Se sono causati da mezzi meccanici, occorre distinguere se i mezzi sono del
prestatore d’opera/infortunato, o se i mezzi sono del beneficiario dello scambio
di manodopera.
In quest’ultimo caso si deve ritenere applicabile la responsabilità in materia
"disposizioni di sicurezza delle macchine".
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SERVIZI PER L’IMPRENDITORE AGRICOLO
Organizzazioni Professionali Agricole: servizi offerti all’imprenditore agricolo
Lo scopo di tutte le organizzazioni professionali è di tutelare gli interessi degli
imprenditori associati.
Questo scopo viene raggiunto attraverso delle azioni seguono lo sviluppo civile
e sociale delle imprese agricole.
Azioni:
-
studio dei problemi sindacali di interesse generale;
-
promozione delle
attività e
dei servizi svolti all’assistenza
e
al
potenziamento delle imprese agricole;
-
tutela e valorizzazione del territorio e dell’ambiente;
-
difesa e valorizzazione delle produzioni agricole.
Funzioni svolte per raggiungere le finalità:
-
sindacali: attraverso la stipulazione di contratti collettivi nazionali di lavoro
con le categorie lavoratrici agricole;
-
tecniche: svolgendo delle attività di assistenza per migliorare e diffondere le
tecniche agricole;
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economiche: attraverso la rappresentanza in commissioni, comitati,…; dove
vengono decisi i processi di elaborazione e formazione delle scelte di politica
economica, nazionale e regionale;
-
politiche: attraverso la tutela dei propri associati presso gli organismi
legislativi, politici e amministrativi;
-
culturale: svolte per mezzo di convegni, conferenze, studi e ricerche.
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