Contratto a Progetto _ modificato e terminato _

CONTRATTO A PROGETTO
Il contratto di collaborazione a progetto può essere sottoscritto fra le parti, in tutti i casi in cui sia reale e
manifesta la volontà:
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da parte del datore di lavoro di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione
coordinata e continuativa
da parte del lavoratore di prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato.
Il contratto deve essere necessariamente riconducibile all’area del lavoro cd. parasubordinato e non deve
nascondere un normale contratto di lavoro dipendente (subordinato), dal quale si distingue in maniera
sostanziale in relazione ad alcune caratteristiche.
Nel caso in cui il lavoro a progetto nasconda un rapporto di dipendenza, è possibile porre in atto una azione
di tutela in sede giudiziaria.
La legge prevede che il contratto a progetto debba contenere alcuni elementi formali e debba essere
redatto in forma scritta, senza la quale vi è la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, è da
considerarsi illegittima l’eventuale previsione di un periodo di prova.
Il contratto, al suo interno, deve riportare il riferimento all’oggetto del progetto e alle sue fasi di
realizzazione. Tale obbligo formale è ricollegato a determinate conseguenze che sono illustrate nella scheda
di approfondimento.
Una volta stabilito, al momento della stipulazione del contratto a progetto, quali siano le mansioni che il
lavoratore debba svolgere, è esclusa la possibilità che al lavoratore stesso venga imposto di svolgere
incarichi estranei a quelli previsti dal progetto. Inoltre, il corrispettivo economico deve essere definito in
maniera congrua, facendo riferimento a specifici indicatori.
Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza indicata, ma può essere interrotto anche prima della
scadenza solo in presenza di motivazioni particolarmente gravi, al di fuori delle quali potrebbe essere
previsto un risarcimento a carico della parte che determina l’interruzione.
Per i lavoratori a progetto sono previste forme di tutela in caso di malattia o maternità.
Il lavoratore a progetto, come qualsiasi altro lavoratore, é sottoposto all’obbligo di riservatezza e fedeltà.
Trattandosi di una prestazione di lavoro parasubordinato, come tale riconducibile all’area del lavoro
autonomo, la legge stabilisce limitazioni al potere direttivo e di coordinamento del datore di lavoro.
Per facilitare la comprensione di questa tipologia contrattuale, può essere utile considerare alcune
differenze tra la collaborazione a progetto e il lavoro occasionale.
Allo stesso modo il lavoro a progetto si distingue anche dal lavoro occasionale di tipo accessorio.
Scheda di approfondimento
Questo tipo di contratto prevede che ai lavoratori inseriti di fatto nell’organizzazione aziendale ma non
riconosciuti come subordinati, sia assegnato uno specifico progetto , o programma di lavoro, con il compito
di realizzare lo stesso.
Il rapporto è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attività.
Ciò non trova applicazione nei confronti delle prestazioni occasionali, ovvero i rapporti di lavoro con una
durata complessiva di al max 30 gg con lo stesso committente.
Non trova inoltre applicazione nei confronti delle professioni intellettuali per le quali è necessaria
l’iscrizione all’albo.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e, ai fini della prova, deve contenere:
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l'indicazione della durata della prestazione;
l'indicazione del progetto o programma di lavoro individuata nel suo contenuto caratterizzante;
tempi e modalità di pagamento, il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione della
prestazione lavorativa;
eventuali misure per tutela della salute e della sicurezza del collaboratore.
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o
della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.
Per le parti è possibile recedere prima della scadenza del termine sia per giusta causa, sia secondo le
diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabiliti dalle parti nel contratto individuale.
Nel caso di invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore a progetto ha il
diritto di essere riconosciuto autore. In caso di gravidanza, di malattia e di infortunio del collaboratore, il
rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
Solo nel caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata (per un periodo di 180 giorni), mentre, negli
altri due casi, non solo il contratto non è prorogabile, ma il committente può comunque recedervi se la
sospensione si protrae per più di un sesto della durata stabilita dal contratto, oppure superiore a trenta
giorni per i contratti a durata determinabile.
Il collaboratore a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, può svolgere la sua attività a favore di più
committenti, non in concorrenza tra loro.
Inoltre, il collaboratore non può diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla
organizzazione, nonché compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Cosa fare se il contratto a progetto maschera un lavoro subordinato
Nel caso in cui il lavoro a progetto presenti caratteristiche di un qualsiasi lavoro subordinato il lavoratore ha
diritto di richiedere l’accertamento giudiziale dell’effettiva natura del rapporto, e se presenti realmente le
modalità di svolgimento di un lavoro subordinato, il Giudice può disporre la trasformazione in quest’
ultimo.
Il lavoratore potrà quindi rivendicare tutti i diritti conseguenti sia di natura retributiva sia di natura
contributiva.
Nullità del patto di prova e forma del contratto
Il patto di prova inserito in un contratto a progetto deve essere considerato come non apposto.
La mancanza della forma scritta, che si risolve nella mancanza di un progetto, determina pertanto la
conversione del rapporto in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Obbligo di riferimenti specifici al progetto e ai programmi di lavoro
L'attività di collaborazione coordinata e continuativa prestata dal lavoratore a progetto deve essere
riconducibile a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso. La legge tuttavia prevede che debba
trattarsi di progetti o programmi "specifici", individuati nel loro "contenuto caratterizzante".
Indicare le mansioni senza riferirle a un obiettivo significa consentire al datore di lavoro di utilizzare la
prestazione lavorativa per soddisfare proprie esigenze variabili, mutevoli e indeterminate, il che contrasta
con la riconducibilità dell'attività lavorativa a un progetto specifico e individuato.
Svolgimento di mansioni estranee al progetto
La legge stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o di una fase di esso sono considerati
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Lo svolgimento di mansioni estranee al progetto è di per sé sufficiente a determinare la trasformazione del
rapporto a progetto in ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Bisogna a questo proposito precisare che la trasformazione rende il tempo indeterminato, anche se
originariamente sorto a termine.
Infatti, il termine era stato apposto al contratto in vista della realizzazione del progetto; tuttavia, poiché come si è detto - il lavoratore è stato in realtà utilizzato a fini diversi, viene meno la ragione che giustificava
l'apposizione del termine.
Congruità del corrispettivo
La misura del compenso costituisce un elemento essenziale del contratto a progetto deve perciò essere
specificamente indicato per iscritto.
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione
del rapporto.
Per questo motivo, il collaboratore che ritenesse inadeguato il compenso pattuito, può sempre ricorrere
all'autorità giudiziaria per ottenere la condanna del suo committente a corrispondergli un corrispettivo
adeguato.
Si deve ritenere che la remunerazione di un collaboratore a progetto non possa essere, almeno di regola,
inferiore a quanto percepito da un lavoratore subordinato che svolga mansioni analoghe.
Interruzione del contratto prima della scadenza
Il contratto a progetto si risolve automaticamente al momento della realizzazione del progetto o
programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
Per le parti è possibile però recedere prima della scadenza del termine sia per giusta causa, ovvero qualora
venga commesso un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto, sia secondo le diverse causali o modalità stabilite dalle parti nel contratto individuale, con il
preavviso eventualmente concordato.
Nel caso in cui il contratto a progetto venga interrotto da una delle parti prima della scadenza, senza giusta
causa ed al di fuori delle ipotesi previste nel contratto individuale, la parte che ha subito il recesso avrà
diritto ad un risarcimento del danno da quantificarsi o nella misura del preavviso o, in mancanza di questo,
in un importo pari al residuo del compenso globale pattuito.
Obbligo di riservatezza e fedeltà
La legge prevede, in capo al solo lavoratore subordinato, il cosiddetto "obbligo di fedeltà", che in
particolare comporta l'obbligo di non svolgere attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro,
nonché l'obbligo di mantenere riservate tutte le notizie e la documentazione di cui si sia venuti in possesso
nello svolgimento dell'attività lavorativa.
Il collaboratore a progetto può svolgere la propria attività per diversi committenti, ed anche in proprio,
purché non in concorrenza con i committenti medesimi; inoltre, la norma citata prevede il divieto di
diffondere notizie o apprezzamenti attinenti ai programmi o alla organizzazione di essi, e comunque di
compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del committente.