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Giusta autorizzazione del TRIBUNALE DI MASSA si pubblicano i seguenti dati:
a) TRIBUNALE DI MASSA, R.G. 1049/2016 Udienza cautelare 1/2/2017;
b) VERDUCCI LUCIA contro Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della ricerca, USR
SICILIA, USR LAZIO, Labita Maria Pia e Baglieri Chiara
c) Ricorso per l'annullamento parziale e/o disapplicazione della graduatoria della mobilità e succo
rettifiche per il conseguente mancato trasferimento della ricorrente su ambiti della Regione Sicilia
dove si è proceduto al trasferimento su un "posto comune" di docenti con punteggio inferiore, privi
di precedenza;
d) Controinteressati "TUTTI I DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURTA
DI MOBILITA' INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali
e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO per tutti gli ambiti territoriali italiani del
convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA
PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti,
di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte
ricorrente;
e) testo integrale del ricorso e provvedimento di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
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Via Valadier, 43 - Roma
[email protected]
STUDIO LEGALE LO GIUDICE
Via D'Alcamo, 11 - Palermo
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TRIBUNALE DI MASSA - SEZIONE LA VORO
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
e contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare
con richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante
pubblicazione sul sito del MIUR
per la sig.ra VERDUCCI Lucia, nata a Palermo (PA) il 18.01.1967 (C.F.:
VRDLCU67A58G273M), elettivamentedomiciliatapresso il domiciliodigitale degli
Avv.ti Luigi SERINO (C.F: SRNLGU84A04A783Epec: [email protected])e
Marco LO GIUDICE(C.F.LGDMRC84D3OG273U- [email protected])che
la rappresentanoe difendono per mandato in calce al presente atto e che dichiarano
espressamenteai fini e per gli effettidegli artt. 125, 133, 134e 136,comma 2, c.p.c.di
voler ricevere le comunicazioni e le notificazionipresso i seguenti indirizzi PEC:
[email protected]@avvpec.itnonché al seguentenumero di fax:
091/546082
CONTRO
1)
Ministero
dell'Istruzione
dell'Università
e della
Ricerca
(C.F.:
80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso
l'Avvocatura
distrettuale
dello
Stato
di
Firenze
([email protected])
2)
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso
l' Avvocatura
distrettuale
([email protected])
dello
Stato
di
Firenze
3)
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80022410486), in
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso
1' Avvocatura
distrettuale
dello
Stato
di
Firenze
([email protected])
4)
USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa -
Ufficio XI (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Firenze ([email protected])
5)
USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani-Ufficio
XI (C.F. 80003400811), in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze
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6)
USR TOSCANA
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Massa ufficio IX (C.F.
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80001240458), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato
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lege
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USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo -
Ufficio I (C.F.80012100824) in persona del legale rappresentante pro tempore,
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Chiara, C.F. BGLCHR72D53F2580,
nata a Ragusa
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13/04/1972 domiciliata c/o l'Istituto comprensivo Danilo Dolci di Priolo
Gargallo (SR) Via Largo delle Scuole snc - Priolo Gargallo (SR) - 96010;
9) LABITA Maria Pia, (C.F. LBTMRP56H66G273G)
nata a Palermo il
26.6.1956, ivi residente in via Generale Di Maria n. 65;
NONCHE'
di tutti i docenti
inseriti negli elenchi
dei trasferimenti
(provinciali,
interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (fase C e D dell'art. 6
del CCNL) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero,
validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA
PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di
contratto di parte ricorrente nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in
graduatoria, per punteggio.
***
OGGETTO:
Ricorso per l'annullamento
Bollettino trasferimenti
mancato trasferimento
preferenza
comune"
precedenza;
preferenza
mobilità FASE C Scuola Primaria:
nell'ambito territoriale
n. 10) dove si è proceduto
di una
parziale e/o disapplicazione
docente
sia per il mancato trasferimento
n. 24 della domanda:
assegnata erroneamente
SICILIA
sia per il
di TRAPANI (richiesto alla
al trasferimento
con punteggio
del
inferiore,
su un "posto
priva
nell'ambito
di valida
richiesto alla
0026 - SIRACUSA,
sede
a una docente della residuale FASE D.
3
Il
IN FATTO.
L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria che, dopo venti anni di
servizio a tempo determinato
(pre-ruolo),
in quanto proveniente
dalle
Graduatorie a Esaurimento, è stata immessa in ruolo, nell'anno scolastico
2015/2016, con decorrenza giuridica 1.9.2015, a seguito dell'accettazione della
proposta di assunzione formulata ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma
98, lett. C), nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA "posto comune",
provincia di destinazione Palermo e della conseguente sottoscrizione, in data
19.01.2016, di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (alI. 1).
Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla
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Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data
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08/04/2016 (alI. 2), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico
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ambito a livello nazionale", indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione
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La ricorrente difatti indicava con i numeri d'ordine di preferenza da l a 28 e
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l'ambito territoriale 0027 (TRAPANI) e al n. 24 l'ambito territoriale 0026
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Elaborata dall'Ufficio
alla ricorrente,
l'ulteriore
competente
in relazione
la domanda così presentata,
ai titoli indicati,
il punteggio
è stato attribuito
di 76,00 punti, e
punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento
nel
comune di Palermo (PA) (G273, i.e. il codice catastale del Comune) (alI. 4).
In esito alle operazioni di mobilità, in data 24.8.2016, è stato comunicato alla
ricorrente il di lei trasferimento per l'a.s. 2016/2017, presso l'Ambito
Territoriale TOSCANA0016 con assegnazione per il futuro triennio presso
l'Istituto Alfieri Bertagnini (AlI. 5).
Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell'elenco dei trasferimenti,
pubblicati in data 29.7.2016 e passaggi del personale docente di ruolo (seconda
fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, a opera
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di MASSA, con indicazione, quale ambito
di trasferimento: Ambito Territoriale TOSCANA0016 - POSTO COMUNE
(all. 6).
Contestualmente alla pubblicazione dell' elenco dei trasferimenti da parte
dell 'Ufficio Scolastico Provinciale di Massa, l'Ambito Territoriale per la
provincia di Siracusa e per la provincia di Trapani, hanno pubblicato il
"Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D
art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria" (all. 7 e 8);
Dalla disamina di essi si evince che
- per quanto attiene all'AMBITO 0027 TRAPANI, che l'insegnante LABIT A
Maria Pia, nata a Palermo il 26.6.1956 con punteggio (FASE C) pari a 61
(inferiore all'odierna ricorrente), a seguito della rettifica del bollettino disposta
5
Il
con decreto, in data 7.9.2016 (alI. 9), in accoglimento della domanda di
conciliazione ai sensi dell'art. 135 e ss. del CCN, otteneva il trasferimento
presso l'AMBITO 27, su Posto Comune per la scuola primaria. In ordine a
tale movimento, la odierna parte ricorrente verificava, dalla lettura dell'istanza
di conciliazione (alI. 10), che la collega LABITA aveva formulato la richiesta
di tentativo di conciliazione «in virtù della precedenza riconosciuta alla
reclamante dali 'A.T. Palermo» riferendosi ovviamente alla priorità di cui
all'art. 30 CCNI del 8.4.2016. In altri termini, non è in dubbio che la sig.ra
LABIT A avesse richiesto la conciliazione al fine di far valere la propria
priorità su tutte le fasi, ma al fine di ottenere - come spettante - l'assegnazione
di un posto in un Centro d'insegnamento per gli adulti. Tuttavia, l'Ambito
territoriale di Trapani concedeva, all'insegnante
LABITA il trasferimento
nell'Ambito 0027 in riferimento a un Posto Comune dell'organico della scuola
(alI. n. 9) in luogo dell'attribuzione di un posto nell'organico "autonomo"
dell'istituzione scolastica autonoma dei c.d. C.P.LA. (cfr. art. 2, d.P.R. 29
ottobre 2012 n. 263). L'istanza della signora LABITA, si ribadisce, era difatti
volta a ottenere un posto nell'organico autonomo dei C.P.LA. (centro di
insegnamento per gli adulti) per cui la stessa vantava una priorità in virtù
dell'art.
30 del CCNL Siffatta precedenza tuttavia riguarda l'organico
autonomo dei Centri per gli adulti e vale solo ai fini dell'attribuzione di un
posto C.P.I.A. non potendo operare per l'attribuzione di un posto comune della
scuola primaria. Non è difatti un caso che la priorità prevista dagli artt. 29 e 30
sia rimasta esclusa dal catalogo tassativo delle precedenze previsto all'art. 13
6
del CCNI trattandosi di una priorità che «attiene alla peculiarità delle attività
d'insegnamento»
(cfr. art. 29). L'art. 30 del CCNI difatti espressamente
prevede «una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini
dell 'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell 'età adulta attivati
presso i C.P.I.A».
L'accoglimento
dell'istanza
di
conciliazione
della
collega
dimostra
inequivocabilmente l'errore commesso dal Ministero Convenuto, atteso che il
posto comune attribuito alla collega era stato richiesto dalla odierna ricorrente
che vanta un punteggio superiore, e che in ragione di tale errore si vede
costretta a trasferire la propria sede lavorativa dalla Sicilia alla Toscana.
Peraltro, in data 10.09.2016 la ricorrente (alI. 12) aveva presentato istanza di
conciliazione ex artt. 135-138 CCNI del 29.11.2007 avverso «la disposizione
dell'AT di Trapani relativa all'assegnazione
delle sedi con la quale le
insegnanti Labita Maria Pia [..} sono state assegnate nell'ambito n.27 della
provincia
di
Trapani».
Nonostante
la
regolare
ncezione
da
parte
dell' amministrazione resistente nessun esito sortiva la surriferita istanza.
Mentre:
- per quanto attiene all'AMBITO
0026 SIRACUSA, inspiegabilmente, la
insegnante BAGLIERI Chiara, nell'ambito della FASE D (successiva a quella
della odierna ricorrente) con punteggio attribuito di 29,00 (sideralmente
inferiore alla odierna ricorrente) otteneva il trasferimento (all, Il) nell'Ambito
SICILIA 0026 (SIRACUSA); ambito richiesto alla preferenza n. 24 con la
domanda di mobilità interposta dalla odierna parte ricorrente.
7
Il
IN DIRITTO
IN VIA PRELIMINARE:
SULLA GIURISDIZIONE
DEL GIUDICE ORDINARIO
Com'è noto, la fonte primaria (art. 462-489 D.Lgs. 297/1994)
procedure di mobilità, sia territoriale,
di ruolo),
sindacali
demanda
a specifici
ed il Ministero
modalità, dell'ordine
sia professionale
accordi
della pubblica
contrattuali
istruzione
disciplinante
le
(passaggi di cattedra e
tra le organizzazioni
la definizione
di tempi e
di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e
modalità di formazione delle relative graduatorie.
L'Ordinanza
Ministeriale
241
del
8.4.2016
"disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed A. T.A. per l'anno scolastico 2016/2017",
precisando che"Le norme in essa contenute determinano le modalità di
applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo
concernente la mobilità del personale della scuola" del 8.4.2016.
Ed infatti, i contratti collettivi nazionali di comparto demandano
alla
contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale
(vedi artt. 4 e lO CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto il
29.11.2007).
Il d.lgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione
collettiva
e
perciò,
necessariamente,
sottratta
all'ambito
dei
poteri
amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione.
Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un.,
25 marzo 2005, n. 6421):"la previsione normativa appare in linea con i
8
principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti
mediante contratti, dal d.lgs. 3febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che
assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti
le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici
di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la
determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, d.lgs.
165/2001), nonchè, come si argomenta dalla norma processuale
dall'art. 63,
comma
4,d.lgs.
165/2001,
le procedure
dettata
concorsuali
per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra
determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs.
165/2001).
In particolare, deve escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella
di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di
essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione.
Alla mobilità, infatti, possono aspirare i docenti già di ruolo
Omissis
alla
.
, con la conseguenza che la fattispecie non può essere ricondotta
nozione
allargata
di
''procedura
concorsuale
per
l'assunzione",
comprendente il passaggio da un'area funzionale ad altra (Cass., s.u. 15
ottobre 2003. n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 1886; 26 febbraio 2004, n.
3948), rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi non solo per i
9
Il
partecipanti alla procedura stessa, ma anche per il terzi in qualche modo
'interessati" (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472). La conclusione è che la
natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in
astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto
in correlazione
con l'attività
autoritativa
dell'amministrazione,
attività
autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché
una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale
giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva (e.
Coston. 204 del 2004).
Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con
la legge Il febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7
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agosto
1990, n. 241, con l'inserimento
dell'art.
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La pubblica
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amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce
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secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
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Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni
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ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 C.c. ai fini
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dell'identificazione del giudice competente per la tutela
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Alla luce dei principi superiormente riportati, deve ritenersi sussistere la
giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria Ordinaria.
******
NEL MERITO:
1. VIOLAZIONE
MANIFESTA
NONCHE' DELL'ART.
DEGLI ARTT. 6, 13, 29 e 30 CCNI,
1 DELL'ALLEGATO
1 AL CCNI.
L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e
successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi. Per quel che qui rileva,
In
ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la
ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno
scolastico
2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98,
.o
lettera c), art. l, L. 107/2015) è previsto quanto segue: «Gli assunti nell 'a.s.
'15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE,
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parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte
ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili
in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano
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assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi
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precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli
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ambiti territoriali. L'ordine di preferenza
è indicato nell'istanza ovvero
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determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno
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assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati
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secondo l'ordine di preferenza».
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Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che «Le operazioni di cui alle fasi
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del comma 1sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale
avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1».
Ai sensi dell' Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l'
"ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI
DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCA TIVO", sub "effettuazione della
fase C - Ambiti Nazionali", lett. e "trasferimenti dei docenti che non
usufruiscono di alcuna precedenza", prevede: «Per ciascuna delle operazioni
l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza,
sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al
presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal
più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in
graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica» .
....... omissis
". Infine, l'art. 29 del CCNI stabilisce che «in considerazione
della peculiarità delle attività d'insegnamento nei corsi funzionanti presso le
strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie [.} è prevista una
priorità per la mobilità territoriale in tutte lefasi».
Siffatta norma deve essere letta unitamente al successivo articolo 30 il quale
sancisce che «analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è
prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini
dell'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati
presso i C.P.1.A.» E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la
ricorrente conseguito un punteggio di 76 punti per l'Ambito 27 (richiesto in
domanda) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e
12
accolta con precedenza
rispetto alla docente che maturava
sì una priorità su
tutte le fasi: ma non sul "posto comune".
Il dato testuale dell'art.
30 del CCNI è inequivoco
priorità finalizzata all'accesso
non
è che un canale
all' attribuzione
estendersi
AOOUSPTP.
di insegnamenti
REG.
disapplicazione
UFF.
edifica una
ai corsi C.P.I.A. Quanto previsto all'art. 30 altro
preferenziale
ai "posti comuni"
allorquando
"teleologicamente
speciali,
non
rispetto
siffatta
priorità
dal provvedimento
MIUR.
potendosi
così come effettuato
0012277
orientato"
del 7.9.2016
del quale
si chiede
la
stante la manifesta contrarietà al CCNI.
Il posto comune nella provincia
di TRAPANI
andava assegnato
all'odierna
ricorrente.
2.
VIOLAZIONE
ASSEGNAZIONE
PRESCEL TO
PARTECIPATO
DELLA
DELL'AMBITO
DALLA
PROCEDURA
NELLA REGIONE
RICORRENTE
ALLA
DI
SUCCESSIVA
A
UNA
MOBILI T À
PER
DI PROVENIENZA
DOCENTE
E RESIDUALE
FASE
CHE
HA
D, CON
PUNTEGGIO INFERIORE.
L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e
successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi.
Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra
esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato
nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni
di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue:
13
Il
"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,
provenienti da GAE, parteciperanno
a mobilità territoriale. La mobilità
avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite
dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle
fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le
operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di
preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato
nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della
mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il
primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".
Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che "Le operazioni di cui alle fasi
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del comma 1sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale
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avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1".
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Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l'
"ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI
DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO", sub "effettuazione dellafase
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C - Ambiti Nazionali", lett. e "trasferimenti dei docenti che non usufruiscono
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di alcuna precedenza", prevede:
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maggiore anzianità anagrafica.
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".
E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un
punteggio di 76 punti per l'Ambito 26 (richiesto in domanda alla preferenza n.
26) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e
accolta.
Non si spiega il perché il posto comune sull'ambito SICILIA 0026, nella
scuola primaria, non sia stato individuato quale sede di trasferimento per la
odierna ricorrente che lo aveva espressamente richiesto.
Il rispetto del criterio del punteggio e di vicinorietà imponeva l'individuazione
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di una sede meno disagiata rispetto a quella illegittimamente individuata.
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Di contro, siffatta sede è stata assegnata ingiustamente nella fase successiva (la
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Fase D) che però opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, solo in via
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territoriale SICILIA 0026 è stato
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assegnato alla collega BAGLIERI Chiara, che ai sensi del citato art. 6 del
CCNI mobilità, ha preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale «gli
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assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché
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di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza
tra gli ambiti territoriali indicato nell 'istanza. A seguito della mobilità, i
docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra
quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».
Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato
ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per
le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra
provincia, solo limitatamente
ai posti vacanti e disponibili all'esito delle
operazioni interessanti i candidati della fase C.
La questione è già stata affrontata dal Tribunale di Bologna - Dott.ssa M. L.
Pogliese (R.G. 3139/2016) (alI. 13) che con una recentissima ordinanza ha
ritenuto che «almeno una sede dell'ambito territoriale di Siracusa (026) era
vacante alla fine dell'espletamento della fase Cl. Se così non fosse stato, non
sarebbe residuato alla fase D). Tale ambito territoriale è stato assegnato a
Chiara Baglieri, collega che ha partecipato a tale fase con punteggio
inferiore rispetto a quello attribuito alla ricorrente, come non è in
contestazione.
Risulta quindi incontestato che è stato utilizzato un posto vacante e
disponibile in un ambito territoriale tra quelli indicati come preferenziali
dalla ricorrente nella fase D) che avrebbe dovuto essere assegnato ad un
docente della fase C). Preso atto che alla data di presentazione della
domanda di mobilità della ricorrente ed a conclusione della fase C),
sussisteva almeno un posto disponibile nell' ambito indicato dalla medesima
16
Il
tra le prime preferenze, e che tale posto è stato assegnato successivamente,
nell'espletamento della fase D) a docente avente punteggio inferiore a quello
della ricorrente, incombeva sull'Amministrazione resistente allegare e
provare che tale posto non poteva essere assegnato alla ricorrente, ovvero
comunque che la docente Baglieri aveva maggior titolo ai (ini del vaglio
positivo della domanda di trasferimento.»
In altri termini, è di tutta evidenza che, l'odierna parte ricorrente, dopo aver
espresso tra le preferenze l'ambito siciliano 0026 si è vista sottrarre il posto da
una docente, di una fase successiva e peraltro con punteggio nettamente
inferiore, a nulla valendo la eventuale precedenza vantata atteso che essa opera
solo all'interno della relativa fase. Chiaro difatti è il disposto dell'art. 13
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comma l del CCNI del 8.4.2016 laddove espressamente recita che «per ogni
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attribuito all'odierna ricorrente nella fase C, evitando così il trasferimento
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interregionale. Da qui la necessità dell'immediata sospensione del disposto
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trasferimento, avendo la ricorrente diritto di concorrere all'assegnazione dei
posti assegnati in Fase D, con priorità rispetto ai candidati che hanno
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partecipato a quest'ultima fase.
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3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO.
A prescindere dal motivo sopra enunciato, giova altresì rilevare che ,
l'inserimento dell'odierna ricorrente nella Fase C) del Piano Straordinario delle
recenti immissioni in ruolo, di seguito alle assunzioni dei vincitori di concorso
anno 2012 e degli assunti entro il 2014/2015 e senza i privilegi a questi
accordati dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e dal CCNI del giorno
8/4/2016, presenta tutti i connotati tipici delle fattispecie lesive del principio di
parità di trattamento.
I neoassunti in Fase C, infatti, a differenza degli altri, sono stati costretti ad un
meccanismo di scorrimento della graduatoria, in base al punteggio, con una
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mobilità a livello nazionale, su tutti gli ambiti territoriali.
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E' stato loro negato il diritto ad ottenere in via definitiva, quale sede di lavoro,
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quella di immissione in ruolo e, al contempo, anche la possibilità di proporre la
scelta "su scuola", cosi come disposto per gli assunti in Fase A), con un
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ingiustificato sfavore per soggetti da anni già inseriti in GAE.
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Sulla questione il TAR Lazio - Sez. III bis si è già pronunciato con la
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sospensiva della detta Ordinanza Ministeriale (v. Ordinanza n. 4720 del giorno
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8/8/2016; Ordinanza su proc. RG. n. 6565/2016); il 20 ottobre si è discusso il
merito, e da qui a breve il Giudice Amministrativo, potrebbe decidere per
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l'illegittimità dell'impugnata ordinanza (confermando la disposta sospensiva),
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Ove ciò dovesse verificarsi spetterà a codesto Ecc.mo Tribunale ritenere e
dichiarare l'illegittimità del trasferimento disposto dal convenuto Ministero,
previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016 e di tutti gli
atti conseguenziali e nel dettaglio delle email con le quali si è comunicato
all'odierna ricorrente sia l'Ambito territoriale di trasferimento sia la sede
scolastica.
****
ISTANZA CAUTELARE
SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA
In relazione alla suindicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare, è
noto che i presupposti fondamentali per la concessione di una statuizione
d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (jumus boni iuris) ed il
fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il
diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e
irreparabile (periculum in mora).
Quanto al fumus boni iuris, sulla base della argomentazioni innanzi esposte
risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell' odierna ricorrente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia,
altresì, la sussistenza del requisito del periculum in mora.
Si può infatti ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto e grave rischio
che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia
costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinari, i cui tempi,
chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.
19
Il
Deve evidenziarsi con forza che l'odierna ricorrente è coniugata con il sig.
Madonia Francesco (nato a Palermo il 14.07.1964) dichiarato invalido con
riduzione permanente della capacità lavorativa, ex artt. 2 e 13, L. 118/71 e
art. 9 d.l. 509/88 (percentuale 50%), in ragione delle limitazioni funzionali
dei movimenti articolari (cfr. verbale commissione medica - ASL).
Inoltre, l'odierna ricorrente
ove trasferita
in ragione dell'illegittimità
dei
movimenti sopra enunciati, non potrebbe più assistere la propria madre,
sig.ra Biondo Teresa, nata a Palermo il 18.05.1938, che, in guanto affetta
da: «compromissione globale di tutte le funzioni cognitive», tali da renderla
«né autonoma né autosufficiente in tutte le attività della vita quotidiana sia
strumentale
che non» necessita di assistenza
continua
(cfr. certificato
Il
Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Policlinico
Paolo
Giaccone
del
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N
28.10.2016). (cfr. all.ti 14)
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Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono pertanto
del tutto evidenti: il trasferimento
di parte ricorrente presso la sede
illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di
residenza, avrà effetti immediati fortemente negativi sulla condizione personale
e familiare (la ricorrente è coniugata e madre di due figli) della docente; ciò,
all'evidenza, soprattutto in ragione della particolare situazione di salute del
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marito che la vedrebbe costretta ad abbandonare i propri affetti, con evidente
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disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche
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della famiglia (dovendo parte ricorrente provvedere all'affitto di un'ulteriore
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abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio
per poter raggiungere periodicamente i propri cari).
Spese che in ragione delle difficoltà lavorative del coniuge, dovute alla sua
invalidità, comprometterebbero seriamente sul piano economico l'equilibrio
familiare.
L'assoluta
necessità,
per
parte
ricorrente,
di
avere
un
immediato
provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che
con il C.d. Piano di assunzioni straordinario il legislatore ha inteso coprire tutti i
posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile
ottenere il trasferimento nella sede spettante prima di un triennio. L'odierna
ricorrente non ha peraltro ottenuto l'assegnazione provvisoria legittimamente
richiesta.
Vi è pertanto il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad
ottenere la corretta sede di assegnazione.
In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a
tutelare diritti costituzionalmente garantiti (in particolare l'art. 32 Cost. E l'art.
8 CEDU - avente valore subcostituzionale in forza delle sentenze della Corte
costituzionale 348 e 349 del 2007), di natura non patrimoniale, la cui lesione
non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente
monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.
In defmitiva, il trasferimento della odierna ricorrente in una sede diversa da
quella spettante espone la medesima al pericolo di un danno grave e
irreparabile.
21
Il
***
TUTTO CIO' PREMESSO
L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,
RICORRE
A codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa
fissazione dell 'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente
ricorso, voglia
- previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della
posizione giuridica soggettiva della ricorrente - così provvedere:
- IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED INAUDITA ALTERA PARTE
OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI
Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze,
in subordine, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie
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competenze, l'assegnazione dell'esponente nella Provincia di Trapani, indicata
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nella propria istanza di mobilità secondo l'ordine di preferenza n. lO e,
segnatamente, nell'ambito 0027, o in subordine in uno degli ambiti territoriali
di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze ivi indicate ed
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in considerazione del punteggio di titolarità, ovvero, in uno degli ambiti
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territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze da 1
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In subordine ordinare l'assegnazione dell' esponente nell' ambito territoriale di
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Siracusa, indicata nella propria istanza di mobilità secondo l'ordine di
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preferenza n. 24 (e dunque prima dell' ambito effettivamente assegnato) e,
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segnatamente, nell'ambito 0026;
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- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque
disapplicare il "Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda
fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola secondaria di
primo grado", pubblicato in data 4.8.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani, così come
rettificato in data 7.9.16 per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il
trasferimento nel predetto ambito indicato nella propria istanza di mobilità con
l'ordine di preferenza n. lO, in base al punteggio ottenuto che la pone in una
posizione poziore rispetto alla docente Labita Maria Pia;
Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per
quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino
dei trasferimenti dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito
territoriale per la provincia di Trapani, con il punteggio ottenuto di 76 punti.
Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per
quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'
ambito indicato alla preferenza n. 10, illegittimamente attribuita a una docente
con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, priva di valida precedenza per
quel posto.
In subordine:
Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque
disapplicare
il "Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo
23
Il
(seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola
primaria", pubblicato in data 29.7.2016 dall'Ufficio Scolastico Regionale per
la Sicilia - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, per violazione del
diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento
in uno degli Ambiti
Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l'ordine di preferenza
n. 24, in base al punteggio ottenuto che la pone in una posizione poziore
rispetto alla docente Baglieri Chiara;
Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della
ricorrente presso l'Ambito Territoriale TOSCANA 00016, di cui all'Elenco dei
trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B,
C e D dell'art. 6 del CCNI) di MASSA della Scuola primaria;
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Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, CIascuna per
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quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino
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dei trasferimenti dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito
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territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 76 punti.
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Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per
quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nella
ambito indicato alla preferenza n. 24, illegittimamente attribuita a una docente
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Cf)
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con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.
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In subordine:
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In via ulteriormente subordinata:
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- Ritenere
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Ministeriale n. 241 del 2016 per evidente
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disparità di trattamento tra i docenti di Fase C e quelli della fasi precedenti.
Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il
risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle
amministrazioni resistenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con
attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono
creditori e antistatari.
***
IN VIA ISTRUTTORIA
Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai
sensi degli artt. 210 e ss. C.p.C. alle amministrazioni resistenti dei seguenti
....
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documenti:
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Fascicolo personale della ricorrente;
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Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed
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aventi punteggio inferiore alla ricorrente cosi come individuati negli elenchi
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allegati al presente ricorso;
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Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in
chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti
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appartenenza riguardo la immissione in ruolo;
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Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti
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interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.
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ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
NOTIFICAZIONE
DELLE MODALITÀ DELLA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
AI SENSI
DELL' ART. 151 c.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.
I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano
e difendono parte
ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso
PREMESSO e RILEVATO CHE
Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle
autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella
vicenda processuale de qua, le posizioni di altri docenti collocati nella
graduatoria di mobilità, tali da legittimame il loro ingresso in giudizio.
Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non
assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione
di una
qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non
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determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.
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Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi
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in subiecta materia, "il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti
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dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto
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giuridico dedotto in giudizio fa si che la decisione non possa conseguire il
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proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti,
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appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il
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riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera
giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data senza la necessaria
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presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso,
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intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)" (Trib. Arezzo, sentenza n.
275/2013).
Ove si ritenga, però, che il ncorso
potenzialmente
controinteressati,
nella
vada notificato a tutti i docenti
detta
ipotesi
essi sarebbero
da
identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso,
ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei
trasferimenti.
La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la
vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i
tutti i docenti.
Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami
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sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia,
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oltreché onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta
Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: "[. ..) Non
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invocarsi un onere di diligenza media del
cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante
del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei
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quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...}";
la giurisprudenza
sia amministrativa
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sia ordinaria hanno soventemente
disposto, ai sensi dell'art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa
rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.
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150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del
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ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
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tale notificazione
è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in
controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del
convenuto
Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università
e
della
Ricerca
all' indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proc1ami;
Tanto premesso, i sottoscritti procuratori
FANNO ISTANZA
affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge,
in alternativa alla tradizionale
notifica per pubblici proclami mediante
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale
VOGLIA AUTORIZZARE
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LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO
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nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la
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PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR
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a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del
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ricorso e data dell 'udienza;
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b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;
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c) sunto dei motivi del ricorso;
d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I
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DOCENTI
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provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI
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RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti
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territoriali italiani del convenuto ministero, validi per 1'anno scolastico
2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù
dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di
parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per
punteggio, da parte ricorrente);
e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.
***
PRODUZIONI
1. Contratto a tempo indeterminato;
2. CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
3. Domanda mobilità
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4. Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità
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5. Mail assegnazione ambito e sede scolastica
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6. Bollettino Trasferimenti Massa
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7. Bollettino Trasferimenti Trapani
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8. Bollettino Trasferimenti Siracusa
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9. Decreto rettifica trasferimenti Trapani - LABITA Maria Pia
lO. Istanza di conciliazione
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12. Istanza di conciliazione della ricorrente
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13. Ordinanza del Tribunale di Bologna RG n. 3l39/16
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14. Documentazione sanitaria del coniuge e della madre della ricorrente.
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Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che la stessa
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DAL CONTRIBUTO
UNIFICATO,
poiché l'istante è titolare di un reddito
imponibile, ai fini dell 'imposta personale sul reddito, risultante dall 'ultima dichiarazione,
inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-l bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succo
mod. (cfr. autocertificazione allegata).
Palermo, la data del deposito
Avv. Marco Lo Giudice
Avv. Luigi Serino
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PROCURA ALLE LITI
lo sottoscritta VERDUCCI Lucia, nata a Palermo (PA) il 18.01.1967,
dichiaro di nominare gli avvocati Luigi Serino e Marco Lo Giudice quali
propri procuratori e difensori conferendogli il potere di rappresentanza e
difesa, in ogni fase, stato e grado del giudizio ed atti inerenti, conseguenti e
successivi, ivi compresa l'eventuale fase esecutiva ed il giudizio di
opposizione, nel procedimento innanzi al Tribunale del Lavoro di Massa nei
confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca avverso la
procedura di mobilità territoriale, ivi compreso il potere di proporre
domande riconvenzionali, chiedere provvedimenti cautelari, chiamare terzi
in causa, farsi sostituire, transigere, conciliare, abbandonare il giudizio e
rilasciare quietanze.
Autorizzo, ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/03, a utilizzare i dati personali a fini
difensivi e per il perseguimento delle finalità di cui al mandato. Ratifico sin
d'ora il Vostro operato e quello di eventuali sostituti. Eleggo domicilio
presso il domicilio digitale dei predetti difensori. Dichiaro di essere stata
resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente
conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione
dell'incarico. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce
all'atto, anche ai sensi dell'ali. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 4412011, come
sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Palermo 24 novembre 2016
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Fissazione udienza discussione n. cronol. 2582/2016 del 13/12/2016 '
RG n. 1049/2016
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONELAVORO
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Il Giudice del Lavoro dotto A. Lama,
-Visto il ricorso che precede;
-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;
dispone
la comparizione delle parti dinanzi a sè in questo Tribunale sito in Massa Piazza De Gasperi n.l per l'udienza del '22.
ore
e ss., mandando a parte istante d~proweder~notificare
a controparte copia autentica dell'istanza e del
presente pedissequo decreto non oltre il f)·
Stante l'urgenza autorizza l'utilizzo del telefax a mezzo ufficiale giudiziario.
Massa,
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Il Giudice
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Il Funzionario Giudiziario
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AII'I1itMAurino
(2. ..40 IO
RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994
lo sottoscritto Avv. Luigi Serino (C.F. SRNLGU84A04A783E),in ragione della Legge 21
gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore della sig.ra VERDUCCI LUCIA
(C.F. VRDLCU67A58G273M),in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,
HO NOTIFICATO
unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, Ricorso ex art. 414 c.p.c. con
istanza cautelare, Procura nonché Decreto fissazione udienza cautelare a:
o
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC
[email protected]
estratto dal Registro PP.AA.
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
o
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC [email protected]
estratto dal Registro PP.AA. (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
o
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC [email protected]
estratto dal Registro PP.AA. (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
o
USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC
[email protected]
estratto dal Registro PP.AA.
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
o
USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC
[email protected]
estratto dal Registro PP.AA.
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
o
USR TOSCANA - Ambito territoriale di Massa difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC [email protected]
estratto dal Registro PP.AA. (https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
o
USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, all'indirizzo PEC
[email protected]
estratto dal Registro PP.AA.
(https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp).
in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente
[email protected]
iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici
(ReGlndE).
DICHIARO
che la presente notifica viene eseguita in relazione al procedimento n. 1049/2016
Tribunale di Massa
ATTESTO
- ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012, che gli allegati files
VERDUCCI Lucia ricorso 414.pdf ("Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare"
avente
impronta
MD5
89AFBE098087E070C8CCB6A7DF27D7BF), Procura.pdf
("Procura" avente impronta MD5 28989337CBOF7506B208C2BC8DA6BOD5)
e decreto
fissazione udienza cautelare.pdf ("Decreto fissazione udienza cautelare" avente
impronta MD5 398BD825E5820DF54E8EC48D648076CA)sono conformi alle copie
digitali presenti nel relativo fascicolo informatico di cancelleria dal quale sono stati
estratti.
F.to digitalmente da
Avv. Luigi Serino
https://webmail.pec.iUlayouUorigin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20161205_1200&contid=&folder=
13l12l2016
Da
"posta-certificata@telecom post.it" < [email protected]>
A
"[email protected]" <[email protected]>
SU5CT1g=&msgid=
1707&body=0
Data martedì 13 dicembre 2016 - 16:52
CONSEGNA: Notificazione
ai sensi della legge n. 53 del 1994
Ricevuta di avvenuta consegna
II giorno 13/12/2016 alle ore 16:52:30 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 " proveniente da "[email protected]"
ed indirizzato a: "[email protected]"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec282.20 161213165139 .21463.0 [email protected]
Allegato(i)
postacert.eml (678 Kb)
daticert.xml (879 bytes)
smime.p7s (2 Kb)
https://webmail.pec.iUlayouUorigin/html/printMsg.html?_v _=v4r2b26.20161205_1200&contid=&folder= SUSCT19=&msgid= 1707&body=O
1/1
STPDIO LEG,\LE ROMANO - VI'.I
/\ VYOCi\TI
Valadier. 43 ~ Roma
LO GIUDICE
& SERINO
STl!DIO I.EGALI' LO Gn:DICIo "
Via O' Alcamo. 1l ~ Palermo
tll' '~J9()01546082
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ AI DOCUMENTI INFORMATICI
lo sottoscritto Avv. Luigi Serino (C.F. SRNLGU84A04A783E)
DICHIARO
Che ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 07 marzo 2005 n. 82,
nonché ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis della Legge n. 53 del 21
gennaio 1994, le copie dei sottoindicati documenti su supporto
cartaceo allegati alla presente sono conformi ai documenti
digitali originali. formati in origine su supporto informatico e da
me detenuti:
I. Messaggio di posta elettronica
certificata
indirizzati
all' Avvocatura Distrettuale dello Stato contente;
1a - Ricorso ex art. 414 c.p.c.
2a - Procura alle liti;
3a - Decreto fissazione udienza
4a - Relazione di notificazione firmata digitalmente;
2. Ricevuta di accettazione;
3. Ricevuta di consegna.
Che con il messaggio di posta elettronica certificata è stata inviata
altresì copia degli atti indicati neUa relazione di notificazione con
attestazione di conformità.
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