Le società di capitali – caratteri generali
Contratto di società
(fanno parzialmente eccezione
le società in accomandita)
Nelle società di persone detta le regole
dell’agire comune
Gli atti di impresa sono frutto dell’agire
comune dei soci e sono imputati
direttamente ai soci
(rilevanza della persona del socio)
Nelle società di capitali detta le regole
di organizzazione del gruppo
Gli atti di impresa sono determinati dagli
organi sociali e sono imputati
alla società
(rilevanza della divisione in quote del c.s.)
Autonomia patrimoniale imperfetta
(responsabilità illimitata e
personale dei soci)
Soggettività giuridica
Autonomia patrimoniale perfetta
(responsabilità limitata dei soci
al conferimento)
Personalità giuridica
Le società di capitali – caratteri generali
• CAPITALE SOCIALE
entità nominale corrispondente
alla somma dei conferimenti al momento della
costituzione della società
 Mezzi propri messi a disposizione della società per l’esercizio
dell’attività d’impresa
capitale di rischio
 Garanzia offerta ai terzi creditori della società (nelle società di
capitali non c’è l’ulteriore garanzia offerta dai patrimoni
personali dei soci)
necessità della fissazione di un
capitale minimo
 Strumento di misura dei rapporti di forze nell’ambito della
compagine sociale
divisione del capitale in quote
rappresentanti una percentuale della totalità dei voti
esprimibili in assemblea (principio parzialmente derogato dagli
artt. 2351 e 2468)
Le società di capitali – caratteri generali
• PATRIMONIO SOCIALE
complesso dei
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla
società (coincide con il capitale sociale solo al
momento della costituzione della società)
Patrimonio netto
parte residua del patrimonio dopo un ideale pagamento di tutti i debiti (in
bilancio somma delle poste capitale + riserve)
01/06/2014
3
La società per azioni – caratteri generali
Società per azioni
Caratteristiche generali
Capitale rappresentato da azioni (art. 2346 co. 1)
Possibilità di emettere obbligazioni (art. 2410)
Possibilità di emettere strumenti
finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6)
Struttura organizzativa basata
esclusivamente sul sistema
collegiale assembleare
Sistema amministrativo (governance) basato su tre tipologie:
- Sistema tradizionale (organo amministrativo-collegio sindacale)
- Sistema dualistico (consiglio di gestione-consiglio di sorveglianza)
- Sistema monistico (consiglio di amministrazione-comitato per
il controllo sulla gestione)
La società per azioni – caratteri generali
Società per azioni
Società che non fanno
ricorso al mercato
dei capitali di rischio
Società che fanno
ricorso al mercato
dei capitali di rischio
art. 2325-bis
Società emittenti azioni
quotate in mercati
regolamentati
Società emittenti azioni
diffuse fra il pubblico
in misura rilevante
La società per azioni – La costituzione
• Capitale sociale minimo € 120.000,00 (art. 2327)
 Se non è previsto diversamente dall’atto costitutivo i conferimenti devono essere fatti in denaro (art. 2342 co. 1)
 Deve essere interamente sottoscritto (art. 2329 n. 1)
Sottoscrizione
obbligazione del socio ad eseguire la
prestazione (il contratto sociale è contratto consensuale e, per i
conferimenti in natura, ad effetti reali) l’esecuzione della
prestazione è detta “versamento” del capitale sottoscritto
• Atto costitutivo
Forma
atto pubblico
 Atto costitutivo stipulato per contratto
Alla costituzione della società deve essere versato il 25% dei
conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2)
 Atto costitutivo stipulato per atto unilaterale
Alla costituzione della società deve essere versato
ammontare dei conferimenti in denaro (art. 2342 co. 2)
l’intero
La società per azioni – La costituzione
• Atto costitutivo
atto di fondazione della
società con natura più propriamente contrattuale
(contratto associativo) anche se può essere un atto
unilaterale (art. 2328 co. 1) – società unipersonale
 Contiene gli elementi che determinano il tipo di società, le
parti, l’oggetto, il capitale sociale, le prestazioni, ecc. (art. 2328
co. 2)
• Statuto
parte dell’atto costitutivo con natura più
propriamente organizzativa
 Contiene le norme relative al funzionamento della società (art.
2328 co. 3)
 Anche se documentalmente autonomo, giuridicamente
costituisce parte dell’atto costitutivo (art. 2328 co. 3)
La costituzione – L’iscrizione nel registro delle imprese
• Deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle
imprese
 Entro 20 giorni dalla costituzione a cura del notaio (o degli
amministratori o, in difetto, dei soci) (art. 2330)
• Effetti dell’iscrizione (art. 2331)
 Acquisto della personalità giuridica
l’iscrizione
registro delle imprese ha efficacia costitutiva
nel
Per gli atti compiuti prima dell’iscrizione rispondono coloro che
li hanno posti in essere o li hanno autorizzati o consentiti (co.
2)
 La società, dopo la costituzione, li può ratificare (co. 3)
Prima dell’iscrizione non è possibile ritirare i conferimenti in
denaro) (co. 4)
Prima dell’iscrizione è vietata l’emissione delle azioni (non
invalida)
È ammissibile una società per azioni irregolare?
 NO, la costituzione della società per azioni è fattispecie (atto) a
formazione progressiva
La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336)
• Programma ed offerta di sottoscrizione (art.
2333) delle azioni reso pubblico dai
promotori (art. 2337-2340)
Le sottoscrizioni raccolte devono essere fatte
per atto pubblico o scrittura privata
autenticata
• Entro 30 giorni devono essere effettuati i
versamenti in denaro (25% dei conferimenti
in denaro) (art. 2334); in difetto azione di
adempimento o scioglimento
La costituzione per pubblica sottoscrizione (artt. 2333-2336)
• Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata
l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335)
 L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera:
 sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto
 Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del
revisore)
 Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.
• I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo che
va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese
(art. 2336)
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La società per azioni – La nullità della società (art. 2332)
• Avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese la
nullità della società può essere dichiarata nei
seguenti casi:
Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma
dell’atto pubblico
Illiceità dell’oggetto sociale
Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione
riguardante
La denominazione sociale
I conferimenti
L’ammontare del capitale sociale
L’oggetto sociale
La società per azioni – La nullità della società (art. 2332)
• La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia
degli atti compiuti dalla società
• I soci non sono liberati dall’obbligo del conferimen-to
sino a quando non sono pagati tutti i creditori sociali
• La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori
e deve essere iscritta nel registro delle imprese
• La nullità non può essere dichiarata quando la causa è
stata eliminata e tale eliminazione è iscritta nel registro
delle imprese
• Questa ipotesi di nullità non ha alcunché in comune
con il regime di nullità dei contratti e costituisce, in
realtà, una ipotesi di scioglimento
01/06/2014
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La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter)
• Sono contratti conclusi da una parte dei soci con lo
scopo di condizionare maggiormente l’organiz-zazione
della società
• È un contratto che, con riferimento alla società per
azioni o alla società che la controlla, ha come finalità
(art. 2341-bis):
 La disciplina del diritto di voto
 Attraverso un sindacato di voto all’unanimità o a maggioranza
 attraverso la nomina di un rappresentante comune o il trasferimento
ad un fiduciario
 Limiti al trasferimento delle azioni
 Con un sindacato di blocco che
 Vieta la cessione delle azioni
 Prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci paciscendi in caso di
alienazione delle azioni
 Prevede il gradimento da parte degli altri soci paciscendi
L’esercizio di un’influenza dominante
 Attraverso un accordo sulla nomina degli organi sociali
La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter)
• Hanno efficacia limitata ai soli soci che vi
partecipano (efficacia obbligatoria) e non hanno
effetto nei confronti della società e dei terzi
• Non possono avere durata superiore ai 5 anni
(se maggiore si intende per 5 anni) (3 anni per le
società quotate – art. 123 d.lgs.58/98); se a
tempo indeterminato, ogni socio contraente
può recedere con preavviso di 180 giorni (art.
2341-bis commi 2-3)
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La società per azioni – I patti parasociali (art. 2341-bis e ter)
• Se riguardano società che fanno ricorso al mercato dei capitali
di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in
apertura di ogni assemblea, la dichiarazione deve essere
verbalizzata ed il verbale iscritto nel registro delle imprese
(art. 2341-ter)
 In difetto i soci contraenti non possono esercitare il diritto di voto e, se
esercitato e determinante, la deliberazione può essere impugnata
• Se riguardano società quotate in borsa, devono essere
comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione,
pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro 10
giorni, depositati presso il registro delle imprese entro 15
giorni (art. 122 d.lgs. 58/98)
 In difetto il patto è nullo e i soci contraenti non possono esercitare il
diritto di voto e, se esercitato e determinante, la deliberazione può
essere impugnata, anche dalla Consob
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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Conferimenti in denaro (obbligatori se non diversamente stabilito
dall’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti obbligatori)
All’atto della costituzione della società deve essere
versato presso una banca
 In caso di atto plurilaterale
 In caso di atto unilaterale
almeno il 25%
l’intero importo
• Conferimenti di beni in natura (deve essere previsto espressamente
nell’atto costitutivo) (contratto consensuale ad effetti reali)
Si applica la disciplina di cui all’art. 2254 (garanzia e
rischi dei conferimenti)
• Conferimenti di crediti (deve essere previsto espressamente nell’atto
costitutivo) (cessione di credito – artt. 1260 ss.)
Si applica la disciplina di cui all’art. 2255 (garanzia della
solvenza del debitore ceduto)
• Conferimenti d’opera e di servizi sono vietati
La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Stima dei conferimenti di beni in natura e di
crediti (art. 2343)
Nomina di un esperto nominato dal tribunale
L’esperto deve redigere una relazione giurata nella
quale deve
Descrivere i beni o i crediti da conferire
Attestare che il loro valore è almeno pari a quello attribuito
alla partecipazione che vanno a liberare (compreso
l’eventuale sovrapprezzo)
Esporre i criteri di valutazione seguiti
La relazione deve essere presentata al momento della
costituzione della società ed allegata all’atto
costitutivo
La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Revisione della stima
Entro 180 giorni dalla iscrizione della società, gli
amministratori devono procedere al controllo delle
valutazione effettuate dall’esperto e, se necessario,
procedere alla revisione della stima (in questo
periodo le azioni sono inalienabili e devono
rimanere depositate presso la società)
Se la revisione porta ad un valore inferiore di oltre
1/5
Gli amministratori devono ridurre proporzionalmente il capitale
Oppure il socio può integrare la differenza in denaro
Oppure può recedere (in questo caso, se possibile, il
conferimento in natura deve essere restituito)
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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti – casi
di esenzione dalla stima (art. 2343-ter)
1. conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del
mercato monetario
•
se il valore delle azioni e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al
quale sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti
2. Beni e crediti sono stati valutati
1.
2.
In un bilancio revisionato
Da un esperto indipendente scelto da socio e dalla società
3. La relativa documentazione deve essere presentata
in sede di stipulazione ed allegata all’atto costitutivo
01/06/2014
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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla
valutazione dei conferimenti in natura (art. 2343quater)
– Entro 30 giorni gli amministratori devono accertarsi
che siano intervenuti fatti eccezionali che hanno
inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti
del mercato monetario conferiti in modo tale da
modificare sensibilmente il valore di tali beni o il
valore dei beni o crediti
• In tal caso si applica l’art. 2343 c.c.
• Altrimenti gli amministratori depositano una relazione con il
contenuto previsto dall’art. 2343-quater comma 3
01/06/2014
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La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Acquisti da parte della società di beni o crediti da
promotori, fondatori, soci ed amministratori (art. 2343bis)
per corrispettivo pari o superiore ad 1/10 del c.s.
Nei due anni successivi alla costituzione
Deve essere autorizzato dall’assemblea
L’alienante deve presentare la relazione di stima di cui
all’art. 2343
In difetto amministratori ed alienante rispondono dei danni
Sono esclusi gli acquisti
 Che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle
operazioni correnti della società
 Che avvengono in mercati regolamentati
 Con il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa
La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Mancato pagamento delle quote (art. 2344)
In caso di mancato adempimento dell’obbligo di
conferimento gli amministratori devono
Pubblicare sulla gazzetta ufficiale una diffida ad adem-piere
entro 15 giorni, trascorsi i quali se il socio non adempie
 Possono agire con l’azione di adempimento, oppure
 offrire la azioni agli altri soci, in proporzione delle rispettive quote,
e, in mancanza di offerte
 Vendere le azioni a terzi a rischio e per conto del socio moroso
e, in mancanza di compratori
 Dichiarare decaduto il socio e trattenere le somme riscosse,
salvo il maggior danno
Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto
La società per azioni – I conferimenti (artt. 2342-2345)
• Prestazioni accessorie (art. 2345)
L’atto costitutivo può stabilire, oltre al conferi-mento,
l’obbligo per i soci di prestazioni d’opera o di servizi
L’atto costitutivo deve stabilire il contenuto, la durata, le
modalità e il compenso (sulla base dei contratti collettivi di
lavoro) e le sanzioni in caso di inadempimento
Le azioni emesse a fronte di prestazioni accessorie
 Devono essere nominative
 Non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori
Salvo diversa previsione dell’atto costitutivo gli obblighi
assunti non possono essere modificati senza il consenso di
tutti i soci
La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)
01/06/2014
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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)
• Le azioni come rappresentazione del capitale sociale
 Azioni cui è attribuito un valore nominale (art. 2346 co. 2)
 A tutte le azioni è attribuito lo stesso valore nominale
 Il valore nominale è il valore risultante dal rapporto tra l’ammontare del
capitale sociale e il numero delle azioni emesse (ogni azione è una frazione
del c.s.)
 Proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni
assegnato (derogabile dallo statuto)(art. 2346 co. 4)
 Azioni cui non è attribuito valore nominale (art. 2346 co.3)
(rapporto tra il loro il numero e il totale delle azioni emesse)
 Alle azioni non è attribuito un valore
 Non vi è proporzionalità tra il valore del conferimento ed il numero di azioni
assegnato (art. 2346 co. 4)
 In nessun caso il capitale sociale può essere inferiore alla somma
dei conferimenti (art. 2346 co. 5)
La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)
• Le azioni come rappresentazione della
partecipazione del socio alla società (come
complesso di diritti e poteri spettanti al socio)
 Salvo diversa disposizione dello statuto le azioni sono tutte
uguali ed attribuiscono uguali diritti (art. 2348)
Lo statuto può prevedere azioni provviste di particolari diritti
economici (V. in particolare le azioni di risparmio) (art. 2348 co.
2)
Oppure fornite di diritto di voto limitato o prive del diritto di
voto (V. in particolare le azioni di risparmio). Tali azioni non
possono superare complessivamente il 50% del capitale sociale
(art. 2351)
 Le azioni sono indivisibili
In caso di comproprietà deve
rappresentante comune (art. 2347)
01/06/2014
essere
nominato
un
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La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)
• Le azioni come titoli di credito (art. 2346 co. 1) –
contenuto del titolo e legge di circolazione (art.
2354-2355)
Nominative (art. 2355 co. 3-4)
Circolazione attraverso girata (co. 3)
Circolazione attraverso transfert (co. 4, 2022)
Al portatore (art. 2355 co. 2) (solo azioni di risparmio
– d.lgs. 24.2.1998 n. 58 artt. 145 ss.)
Circolazione attraverso consegna del documento
La società per azioni – Le azioni (artt. 2346-2362)
Limitazioni alla circolazione delle azioni (art.
2355-bis) (escluse le azioni delle società
quotate)
Il divieto di trasferimento non può superare i 5
anni
La clausola di “mero gradimento” e quelle che
limitano il trasferimento “mortis causa” devono
prevedere l’obbligo di acquisto da parte della
società o dei soci o il diritto di recesso del socio in
caso di mancato gradimento
01/06/2014
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La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6
e 2349 co. 2)
• Analogie con le azioni
 Gli può essere attribuito il diritto di voto limitatamente ad
argomenti specifici ovvero possono eleggere un membro
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza o del collegio sindacale (art. 2351 comma 5)
• Differenze con le azioni
 Le azioni sono emesse sempre e solo a fronte di un apporto di
capitale
 Conferiscono la qualità di socio
 Devono essere trasferibili
 Gli s.f.p. non sono emessi a fronte di un apporto di capitale
bensì a fronte di
Un finanziamento
Prestazione di opera o servizi
 In tal caso lo statuto deve prevedere le sanzioni in caso di inadempimento
La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346
co. 6 e 2349 co. 2)
• Differenze con le azioni
Possono essere emessi a favore
Di soci (art. 2346 co. 6)
Di terzi (art. 2346 co. 6)
Di dipendenti (art. 2349 co. 2)
Possono anche non essere trasferibili e possono
essere rappresentati da
Titoli di credito (anche dematerializzati)
Documenti non destinati alla circolazione
01/06/2014
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La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346 co. 6
e 2349 co. 2)
• Analogie con le obbligazioni
Sono emessi a fronte di una operazione di
finanziamento e non di conferimento di capitale
Sono dotati di assemblea speciale (art. 2376, 2415)
• Differenze con le obbligazioni
Obbligazioni
la restituzione del capitale può essere subordinata alla
soddisfazione di altri creditori (prestiti subordinati) ma
deve essere comunque prevista (art. 2411)
non possono attribuire diritti amministrativi
Devono essere rappresentati da titoli di credito (anche
dematerializzati)
La società per azioni – Gli strumenti finanziari partecipativi (art. 2346
co. 6 e 2349 co. 2)
• Differenze con le obbligazioni
• Strumenti finanziari partecipativi
 la restituzione del capitale può essere, non solo subordinata alla
soddisfazione di altri creditori, ma anche pregiudicata dall’an-damento
dell’attività (ad esempio possono sopportare le perdite come i
conferimenti di capitale – c.d. prestiti irredimibili) (in tal caso si applicano
le norme in tema di obbligazioni (art 2411 co. 3)
 La remunerazione è costituita dalla partecipazione agli utili e non da un
tasso di interesse
 Possono prevedere diritti amministrativi a favore del titolare, escluso il
voto nell’assemblea generale degli azionisti (salvo deroga per alcuni
argomenti ex art. 2351 co.5) (ad es. possono dare diritto alla nomina di
un membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza
o di un sindaco – art. 2351 co. 5)
 Possono anche non essere trasferibili e possono essere rappresentati da
 Titoli di credito (anche dematerializzati)
 Documenti non destinati alla circolazione
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La società per azioni
Le azioni – Diritto di voto e categorie di azioni (art. 2351)
Azioni ordinarie
Hanno diritto di voto in qualunque
Assemblea generale degli azionisti
Azioni prive del diritto di voto
Godono normalmente di privilegi economici
(v. azioni di risparmio per le società quotate art. 145 TUF)
Azioni a voto limitato
(ad esempio hanno il voto solo nelle assemblee
straordinarie o sono limitate quantitativamente)
Godono normalmente di privilegi economici
Azioni di godimento
(sono emesse a favore dei soci ai quali sono
state rimborsate azioni a seguito di
riduzione del capitale – art. 2445)
Azioni a voto plurimo
(Sono vietate – art. 2351 co. 4)
Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società
controllate (artt. 2359-bis ss.)
• La società non può sottoscrivere azioni proprie (art. 2357-quater)
è altresì vietata la sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360)
• La società può acquistare azioni proprie solo con i seguenti limiti
e condizioni (artt. 2357)
 L’acquisto deve essere fatto con utili distribuibili o riserve disponibili
 Le azioni devono essere interamente liberate
 L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che deve stabilire
numero massimo, il corrispettivo minimo e massimo e la durata
dell’autorizzazione, non superiore a 18 mesi
 Le azioni acquistate non possono superare il 10% delle azioni emesse
(comprese le azioni possedute da società partecipate)
 La società deve iscrivere in bilancio una riserva indisponibile pari
all’importo delle azioni proprie
 In caso di violazione delle disposizioni che precedono, le azioni devono
essere alienate entro un anno (se l’assemblea non provvede,
amministratori e sindaci devono chiedere che provveda il tribunale)
Le azioni – L’acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) o da parte di società controllate
(artt. 2359-bis ss.)
• Gli amministratori non possono disporre delle azioni proprie se
non previa autorizzazione dell’assemblea (art. 2357-ter)
 Il diritto di voto è sospeso
 il diritto agli utili e quello di opzione sono attribuiti
proporzionalmente agli altri soci
• Deroghe sempre entro il limite del 10% (art. 2357-bis):
 In caso di deliberazione di riduzione del capitale con riscatto ed
annullamento delle azioni
 A titolo gratuito per azioni interamente liberate
 Per effetto di successione universale o fusione o scissione
 Per esecuzione forzata e per azioni liberate
• Stessa disciplina per le azioni (o quote) acquistate da società
controllate (artt. 2359-bis ss.)
 Nozione di società controllate e collegate (art. 2359)
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Le azioni – Società controllate e collegate (art. 2359)
Società controllante
Società collegata
Influenza notevole
Almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria
1/10 se quotata in borsa
Società controllata
La controllante dispone della maggioranza
dei voti esercitabili in assemblea
(ad es. il 51% delle azioni ordinarie)
Società controllata
La controllante dispone dei voti sufficienti per esercitare
un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria
(ad es. il 31% delle azioni ordinarie in una s.p.a.
quotata con flottante pari al 40%
Società controllata
La controllante esercita un’influenza dominante
In virtù di particolari vincoli contrattuali
(ad es. un contratto di concessione)
Le azioni – Unico azionista (art. 2362)
• Quando le azioni sono detenute da una sola persona o muta la
persona dell’unico socio gli amministratori devono iscrivere nel
registro delle imprese una dichiarazione con i dati dell’unico
socio o del nuovo socio
• Analoga dichiarazione deve essere iscritta nel caso si costituisca o
ricostituisca la pluralità dei soci
• La dichiarazione deve essere depositata entro 30 giorni dalla
iscrizione nel libro soci e può provvedervi l’unico socio o colui che
cessa di esserlo
• I contratti della società con l’unico socio o le operazioni in suo
favore sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal
libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento
L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364bis)
• L’assemblea è l’organo deliberativo al quale
possono partecipare tutti i soci aventi diritto di
voto
• È organo necessario ed insopprimibile nelle
società per azioni
• Ha diverse competenze a seconda del tipo di
governance adottato dalla società
• Luogo di convocazione dell’assemblea
Nel comune ove ha sede la società, salvo diversa
disposizione dello statuto (art. 2363)
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L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis)
• Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di
sorveglianza
 competenze
 Approvazione del bilancio
 Nomina e revoca di amministratori
 Nomina di sindaci e, se previsto, del revisore
 Determinazione del compenso di amministratori e sindaci (se non
previsto nell’atto costitutivo)
 Promuove l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci
 Eventuali decisioni attribuite dalla legge o sulle autorizzazioni richieste
dallo statuto per il compimento di atti da parte di amministratori
 Approva l’eventuale regolamento dell’assemblea
 Deve essere convocata almeno una volta all’anno non oltre 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se lo statuto lo
prevede per le società che devono redigere il bilancio
consolidato o per particolari esigenze)
L’assemblea – L’assemblea ordinaria (artt. 2363-2364-bis)
• Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di
sorveglianza
 Competenze
Nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza
Determinazione del loro compenso (se non previsto
nell’atto costitutivo)
Promuove l’azione di responsabilità contro i consiglieri di
sorveglianza
Delibera sulla distribuzione degli utili
Nomina il revisore
Deve essere convocata almeno una volta all’anno non
oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro 180 se
lo statuto lo prevede per le società che devono redigere il
bilancio consolidato o per particolari esigenze)
01/06/2014
40
L’assemblea – L’assemblea straordinaria (art. 2365)
• Competenze
 Modificazioni dello statuto
 Nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori
 Eventuali materie attribuite dalla legge o dallo statuto (ad es.
emissione di obbligazioni – art. 2410)
 Possono essere attribuite dallo statuto all’organo amministrativo o al consiglio di sorveglianza o di gestione le de-cisioni
 Sulla fusione nei casi di (artt. 2505 e 2505-bis)
 Incorporazione di società interamente possedute
 Incorporazione di società possedute al 90%
 Istituzione e soppressione di sedi secondarie
 Indicazione a quali degli amministratori è conferita la rappresen-tanza
 Riduzione del capitale in caso di recesso del socio
 Adeguamento dello statuto a disposizioni normative
 Trasferimento della sede nell’ambito dello Stato
L’assemblea – La convocazione (art. 2366)
• Formalità per la convocazione dell’assemblea
 Competenza degli amministratori o del consiglio di gestione
 L’avviso di convocazione deve contenere
 Giorno, ora e luogo
 Elenco delle materie da trattare (c.d. ordine del giorno)
 Pubblicato almeno 15 giorni prima (30 nelle quotate)
 Sulla Gazzetta Ufficiale
 Su un quotidiano indicato nello statuto
 Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di ris-chio, lo
statuto può consentire la convocazione con mezzi che ga-rantiscano il
ricevimento almeno 8 giorni prima
 In mancanza delle suddette formalità l’assemblea è regolarmente
costituita se è presente l’intero capitale sociale e la maggioranza degli
organi amministrativi e di controllo (c.d. assemblea totalita-ria) (ai
componenti assenti va data immediata notizia delle delibe-razioni
assunte). Ogni partecipante può opporsi alla discussione di argomenti
sui quali non è sufficientemente informato
L’assemblea – Convocazione su richiesta dei soci (art. 2367)
• Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convo-care
senza ritardo l’assemblea se è fatta richiesta dai soci che
rappresentano 1/10 del capitale sociale (o la minore misura
prevista dallo statuto) e nella domanda sono previsti gli argomenti
da trattare
• In difetto, se neppure gli organi di controllo provvedono, il
tribunale sentiti gli organi di amministrazione e controllo, ove il
rifiuto sia ingiustificato, ordina con decreto la convoca-zione
dell’assemblea designando la persona che deve pre-siederla
• La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per
argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta
L’assemblea – Quorum costitutivi e deliberativi (art. 2368-2369)
Assemblea
straordinaria
Assemblea
ordinaria
Prima convocazione
Quorum costitutivo:
presente più della metà
del c.s.
Quorum deliberativo:
più della metà del c.s.
(salvo diversa previsione
dello statuto)
Prima convocazione
Quorum costitutivo:
presente almeno la
metà del c.s.
Quorum deliberativo:
maggioranza dei
presenti (salvo
diversa previsione
dello statuto)
Seconda convocazione
Quorum costitutivo:
qualunque sia la
parte del c.s. intervenuto
Quorum deliberativo:
maggioranza dei
presenti (lo statuto può
richiedere maggioranze
più elevate ma non per
l’approvazione del
bilancio e cariche sociali)
Nelle società che
fanno ricorso al
mercato del capitale
di rischio:
Quorum costitutivo:
presente almeno la
metà del c.s.
Quorum deliberativo:
almeno 2/3 dei
presenti
Seconda convocazione
Quorum costitutivo:
presente più di 1/3
del c.s.
Quorum deliberativo:
almeno 2/3 dei presenti
(1/3 del c.s. per alcune
deliberazioni)
Nelle società che
fanno ricorso al
mercato del capitale di
rischio in terza convocazione
Quorum costitutivo:
presente almeno 1/5 del c.s.
Quorum deliberativo:
maggioranza dei
presenti
L’assemblea – Svolgimento dell’assemblea
c.d. verifica dei poteri
Diritto di intervento in assemblea
(art. 2370)
Rappresentanza nell’assemblea
(art. 2372)
Nomina del presidente e
del segretario (art. 2371)
Conflitto di interessi
(art. 2373)
Rinvio dell’assemblea
(art. 2374)
Verbale delle deliberazioni assembleari
(art. 2375)
L’assemblea – Diritto di intervento in assemblea (art. 2370)
• Possono intervenire in assemblea solamente i soci con
diritto di voto
• Lo statuto può prevedere il preventivo deposito delle
azioni
Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio il termine
non può essere superiore a 2 giorni
• La società provvede all’iscrizione nel libro soci di coloro
che hanno partecipato all’assemblea
• Lo statuto può prevedere la partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
• Lo statuto può prevedere l’espressione del voto per
corrispondenza
in tal caso il socio si considera intervenuto in assemblea
01/06/2014
46
L’assemblea – La rappresentanza in assemblea (art. 2372)
• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo ciascun
socio può farsi rappresentare in assemblea
 La delega deve essere in forma scritta
 Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio la delega può
essere rilasciata solo per singole assemblee
 La delega non può essere rilasciata in bianco e può essere sempre
revocata
 La delega può essere rilasciata a favore di enti
 In questo caso vota la persona designata dall’ente
 La delega non può essere conferita a membri degli organi
amministrativi o di controllo e a dipendenti della società o di società
controllate
• La stessa persona non può rappresentare più di
 20 soci e
 Nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio
 50 soci se la società ha un c.s. fino a 5 mln.
 100 se il c.s. è fino a 25 mln.
 200 se il c.s. è superiore a 25 mln.
01/06/2014
47
L’assemblea – Presidenza dell’assemblea (art. 2371)
• L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nello
statuto o eletta a maggioranza dei presenti
• Il presidente è assistito da un segretario designato con
le stesse modalità
 Nelle assemblee straordinarie il segretario deve essere un
notaio (art. 2375)
• Il presidente:
Verifica la regolarità della costituzione
Accerta l’identità e la legittimazione dei presenti
Regola lo svolgimento dell’assemblea
Accerta i risultati delle votazioni
Detta il verbale dal quale deve risultare i risultati delle votazioni
01/06/2014
48
L’assemblea – Conflitto di interessi (art. 2373)
• Il socio che abbia, anche per conto di terzi, un interesse
in conflitto con quello della società deve astenersi dal
voto
 In caso contrario la deliberazione può essere annullata se:
 Il voto del socio in conflitto è stato determinante (prova di resistenza);
 La sua esecuzione può determinare un danno per la società.
• Gli amministratori non possono votare nelle
deliberazioni che riguardano le loro responsabilità
• I membri del consiglio di gestione non possono votare
nelle deliberazioni che riguardano nomina, revoca e
responsabilità dei consiglieri di sorveglianza
01/06/2014
49
L’assemblea – Rinvio dell’assemblea (art. 2374)
• I soci che riuniscono un terzo degli intervenuti in
assemblea, se dichiarano di non essere
sufficientemente informati sugli oggetti
all’ordine del giorno, possono chiedere che
l’assemblea sia rinviata di non oltre 5 giorni
• Questo diritto può essere esercitato una sola
volta per lo stesso oggetto
01/06/2014
50
L’assemblea – Il verbale delle deliberazioni assembleari (art. 2375)
• Le deliberazioni devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario (o notaio)
• Il verbale deve indicare:
 La data dell’assemblea
 L’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno
(anche per allegato)
 Le modalità ed i risultati delle votazioni
 L’identificazione dei soci favorevoli, contrari ed astenuti (anche per
allegato)
 Devono essere riassunte le dichiarazioni dei soci pertinenti l’ordine
del giorno
 Il verbale può essere redatto anche non contestualmente, ma
comunque in tempi brevi che permettano l’eventuale deposito o
pubblicazione
01/06/2014
51
L’invalidità delle deliberazioni assembleari
Annullabilità delle deliberazioni (art. 2377)
• Le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e
dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti (art. 2377 co. 1)
• Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e
dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci assenti,
dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di
sorveglianza e dal collegio sindacale (co. 2)
 Il socio deve possedere una quota pari al 5% del capitale (se si tratta di
società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, un millesimo)
(co. 3)
 I soci che non raggiungono le percentuali di legge o che non hanno diritto di
voto possono chiedere il risarcimento del danno (co. 4)
• Casi di esclusione della impugnativa (co. 5)
 Mancanza di legittimazione al voto, se non determinante
 Invalidità di singoli voti o loro errato conteggio, se non determinante
 Incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che siano tali da impedire
l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della
deliberazione
L’invalidità delle deliberazioni assembleari
Annullabilità delle deliberazioni (art. 2377)
• L’impugnazione (o la domanda di risarcimento dei
danni) va proposta entro 90 giorni dalla deliberazione
(o dalla data del deposito o dell’iscrizione) (co. 6)
• L’annullamento obbliga amministratori, consiglio di
sorveglianza e consiglio di gestione a prendere i
conseguenziali provvedimenti, ma non pregiudicano i
diritti dei terzi di buona fede (co. 7)
• L’annullamento non può essere dichiarato se la
deliberazione è sostituita da altra adottata in
conformità di legge e dello statuto (co. 8)
 Restano salvi i diritti acquisiti dei terzi di buona fede sulla
base della deliberazione sostituita (co. 9)
01/06/2014
53
L’invalidità delle deliberazioni assembleari
Procedimento di impugnazione (art. 2378)
• L’impugnazione è proposta con atto di citazione dinanzi al
tribunale ove ha sede la società (co. 1)
• Il socio (o i soci) devono dimostrare di essere possessori al tempo
dell’impugnazione del numero delle azioni previsto dall’art. 2377
(co. 2)
 Se durante il giudizio viene meno il numero necessario di azioni, il giudice
non può dichiarare l’annullamento e può provvedere solo sulla domanda di
risarcimento dei danni, se proposta
• Può essere chiesta la sospensione in via cautelare della
deliberazione impugnata, che può essere disposta, in caso di
eccezionale e motivata urgenza, prima del giudizio di merito;
altrimenti provvede il giudice designato per la trattazione, valutati
il pregiudizio del ricorrente e quello della società (co. 3-4)
• Alla prima udienza il giudice esperisce il tentativo di conciliazione
e suggerisce le eventuali modifiche da apportare alla
deliberazione (co. 4)
• Il provvedimento di sospensione cautelare della deliberazione e la
sentenza di annullamento devono essere iscritti nel registro delle
imprese (co. 6)
L’invalidità delle deliberazioni assembleari
Nullità della deliberazione (art. 2379)
• Casi di nullità
Mancata convocazione dell’assemblea
Salvo che l’avviso provenga dall’organo ammini-strativo o di
controllo e sia comunque idoneo a portare a conoscenza
dei soci la convocazione e la data dell’assemblea
Mancata verbalizzazione
Salvo che non vi sia comunque un atto datato dal quale è
possibile desumere l’oggetto e la data della deliberazione e
sia sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio
Impossibilità
deliberazione
o
illiceità
dell’oggetto
della
L’invalidità delle deliberazioni assembleari
Nullità della deliberazione (art. 2379)
• Procedimento
 Legittimazione da parte di chiunque abbia interesse alla
dichiarazione di nullità
 Termine per l’impugnativa: tre anni dalla deliberazione (o da
deposito o dall’iscrizione) (imprescrittibili quelle che
introducono un oggetto illecito o impossibile)
 La nullità può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice
 La nullità non può essere dichiarata se la deliberazione è
sostituita da una deliberazione valida
 La nullità non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede
 Sanatoria della nullità (art. 2379-bis)
 Mancata convocazione: la nullità non può essere invocata da chi
abbia dato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea
 La mancanza del verbale è sanata da verbalizzazione precedente alla
successiva assemblea
01/06/2014
56
Casi particolari di nullità delle deliberazioni assembleari
(art. 2379-ter)
• Le deliberazioni di aumento del capitale, di riduzione del capitale
facoltativa e di emissione del prestito obbligazio-nario deve essere
proposta entro 180 giorni dalla iscrizione nel registro delle
imprese o, nel caso di mancata convo-cazione, entro 90 giorni
dall’approvazione del bilancio dell’esercizio ove la deliberazione è
stata anche parzial-mente attuata
• Nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio la
deliberazione di aumento del capitale, di riduzione del capitale
facoltativa e di emissione del prestito obbligazio-nario non
possono essere impugnate dopo che siano state anche
parzialmente eseguite
• Resta salvo il diritto al risarcimento del danno a favore del socio o
del terzo
I sistemi di amministrazione e controllo (artt. 2380 ss.)
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
(artt. 2381-2409-septies)
Sistema tradizionale
Amministrazione:
amministratore unico
oppure consiglio di
amministrazione
eventualmente anche
un comitato esecutivo
Controllo sulla gestione:
Collegio sindacale
(nelle società che non
fanno ricorso al mercato
dei capitali di rischio
possono esercitare
anche il controllo
contabile)
Controllo contabile:
revisore contabile o
società di revisione
(nelle società che fanno
ricorso al mercato dei
capitali di rischio
obbligatoriamente una
società di revisione)
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Funzioni del consiglio di amministrazione (art. 2381)
• Senza amministratori delegati o comitato esecutivo
 Tutte le funzioni di amministrazione
• Con amministratori delegati o comitato esecutivo
 Determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega
 Può impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé
operazioni rientranti nella delega
 Valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrati-vo e
contabile della società
 Esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società
 Valuta il generale andamento della gestione
 Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in
consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della
società
 Almeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire al consiglio
di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento
della gestione, sulla evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Nomina, revoca, rinunzia e sostituzione degli amministratori
• Gli amministratori sono nominati dall’assemblea (tranne
i primi dallo statuto) e durano in carica tre anni e sono
rieleggibili (art. 2383)
• Possono essere non soci (art. 2380-bis co. 2)
• Sono revocabili dall’assemblea (salvo il diritto al
risarcimento del danno se senza giusta causa)
• La rinunzia dell’amministratore (art. 2385)
 Deve essere comunicata al presidente del consiglio di
amministrazione ed al presidente del collegio sindacale
 ha effetto immediato se resta in carica la maggioranza degli
amministratori
 altrimenti dal momento in cui la maggioranza è ricostituita
 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
effetto dal momento della ricostituzione del consiglio (art.
2385 co. 2)
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Nomina, revoca, rinunzia e sostituzione degli amministratori
• La sostituzione avviene (art. 2386)
 Se resta in carica la maggioranza di nomina as-sembleare
 Con delibera del consiglio di amministrazione, approvata dal consiglio
sindacale
 Restano in carica sino alla prima assemblea
 Se non resta in carica la maggioranza di nomina assembleare
 Deve essere convocata l’assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori
 Se viene meno l’amministratore unico o l’intero consiglio o,
per clausola statutaria (simul stabunt, simul cadent), decade
l’intero consiglio
 Deve essere convocata d’urgenza l’assemblea dal collegio sindacale
che può compiere atti di ordinaria amministrazione
01/06/2014
61
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
• Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2382)
• Il presidente del c.d.a. (art. 2381 co. 1)
• Requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-denza
(art. 2387)
 Possono essere stabiliti dallo statuto sociale
• Poteri di rappresentanza (art. 2384)
 Le limitazioni non possono essere opposte ai terzi se non si
prova che hanno agito a danno della società
• Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2388)
 È necessaria la presenza della maggioranza e delibera a
maggioranza dei presenti
 Possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli
amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni; dai soci
solo se sono lesive dei loro diritti
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
• Compensi degli amministratori (art. 2389)
• Divieto di concorrenza (art. 2390)
• Interessi degli amministratori (art. 2391)
L’amministratore che ha un interesse in una determinata
operazione deve avvertire il collegio sindacale e gli altri
amministratori
Se amministratore delegato deve astenersi dal compierla
La deliberazione del c.d.a. deve adeguatamente motivare le
ragioni e la convenienza dell’operazione
In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile se
procura danno alla società
Sono comunque salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede
L’amministratore è responsabile dei danni causati
01/06/2014
63
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
La responsabilità degli amministratori (artt. 2392-2395)
• Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi
imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche
competenze (art. 2392 co. 1)
In caso di inosservanza sono solidalmente
responsabili verso la società
Salvo che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato
esecutivo
Obbligo di sorveglianza da
amministratori (art. 2392 co. 2)
parte
degli
altri
È esente da responsabilità l’amministratore che faccia
annotare il proprio dissenso nel verbale del consiglio e ne
dia notizia al presidente del collegio sindacale
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
L’azione sociale di responsabilità (art. 2393)
È deliberata dall’assemblea
 Può essere adottata anche se non all’ordine del giorno se in occasione
dell’approvazione del bilancio
 Deve essere proposta entro 5 anni dalla cessazione dalla carica
 Se deliberata da almeno 1/5 del capitale importa la revoca degli
amministratori che devono essere sostituiti
Oppure dal collegio sindacale con delibera a
maggioranza dei 2/3
La società può rinunciare o transigere l’azione di
responsabilità con deliberazione dell’assemblea se
non vi è il voto contrario di almeno 1/5 del capitale
(almeno 1/20 nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio)
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (art. 2393-bis)
• È esercitata da 1/5 del capitale sociale (o la maggiore
percentuale prevista in statuto ma comunque non
superiore ad 1/3) (nelle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio 1/20)
• La società deve essere chiamata in giudizio e l’atto è
notificato al presidente del collegio sindacale
• I soci possono nominare uno o più rappresen-tanti
comuni
• L’azione può essere rinunciata e transatta dai soci e
dalla società; nel primo caso i vantaggi economici
devono andare alla società
01/06/2014
66
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (art. 2394)
• Responsabilità degli amministratori verso i creditori
sociali (art. 2394)
 La responsabilità riguarda l’integrità del patrimonio sociale
 Può essere promossa solo se il patrimonio è insufficiente per il
pagamento dei propri crediti
 La rinunzia della società non impedisce l’azione dei creditori
sociali e la transazione può essere impugnata solo con l’azione
revocatoria (art. 2901)
• Responsabilità degli amministratori in caso di procedure
concorsuali (art. 2394-bis)
 In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e
amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità sono
esercitate dal curatore, dal commissario liquidatore e dal
commissario straordinario
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Responsabilità degli amministratori verso il singolo socio ed i terzi (art.
2395) – la responsabilità dei direttori generali (art. 2396)
• Azione individuale del socio e del terzo (art. 2395)
Le azioni sociali di responsabilità non pregiudi-cano
l’azione risarcitoria proposta dal socio o dal terzo
direttamente danneggiati
L’azione deve essere proposta entro 5 anni dall’atto
• Direttori generali (art. 2396)
La responsabilità degli amministratori si applica
anche ai direttori generali, salve le azioni derivanti
dal rapporto di lavoro
01/06/2014
68
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il collegio sindacale – composizione, nomina, cessazione, sostituzione
• È composto da 3 a 5 membri oltre 2 supplenti (soci o non soci)
 Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra
gli iscritti nel registro dei revisori dei conti (se hanno anche il controllo
contabile, devono essere iscritti tutti)
 Il presidente è nominato dall’assemblea
 Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2399)
 Nomina e cessazione (art. 2400)
 Sono nominati dall’assemblea (ad eccezione dei primi che sono
nominati nello statuto)
 Restano in carica per tre anni e cessano dalla carica solo quando sono
sostituiti
 Possono essere revocati solo per giusta causa e la revoca deve essere
approvata dal tribunale
 Sostituzione (art. 2401)
 In caso di morte, rinunzia o decadenza di uno o più sindaci sono
sostituiti dai supplenti sino alla assemblea successiva nella quale
devono essere nominati i nuovi che restano in carica sino alla scadenza
degli altri
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il collegio sindacale – le funzioni
 Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della società e sul suo corretto funzionamento (art.
2403)
 Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e
che non sono tenute al bilancio consolidato, lo statuto può prevedere
che svolgano anche il controllo contabile (art. 2403)
 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo (art. 2403-bis
co.1)
 Possono chiedere notizie agli amministratori sull’anda-mento
delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 2403-bis
co. 2)
 Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni (art.
2404)
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il collegio sindacale – le funzioni
• I sindaci devono intervenire alle assemblee, alle adunanze del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo (art. 2405)
• Il collegio sindacale deve intervenire in caso di omissione o
ingiustificato ritardo degli amministratori e può convocare
l’assemblea qualora vi siano irregolarità (art. 2406)
• Sono responsabili in solido con gli amministratori per mancata
vigilanza (art. 2407)
• Ogni socio può denunciare fatti censurabili al collegio sindacale il
quale deve riferirne all’assemblea (art. 2408)
 Se la denuncia è fatta da 1/20 del capitale sociale (1/50 nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) deve indagare
senza indugio sui fatti denunziati e riferire i risultati all’assemblea
01/06/2014
71
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il controllo giudiziario – la denunzia al tribunale (art. 2409)
• Presupposti
 Fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei
loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella
gestione che possano recare danno alla società o a una o
più società controllate
• Legittimazione
 Uno o più soci che rappresentano 1/10 del capitale (nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio
1/20) (lo statuto può prevedere percentuali inferiori)
 Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il
controllo sulla gestione
 nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il pubblico ministero
• Competenza
 Ricorso al tribunale del luogo ove ha sede la società
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il controllo giudiziario – la denunzia al tribunale (art. 2409)
• Procedimento
 Il tribunale, sentiti amministratori e sindaci, può ordinare
l’ispezione della società
 Il tribunale sospende il procedimento se l’assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità che
si attivino senza indugio per accertare ed eliminare le irregolarità
riferendone al tribunale
 Se le irregolarità sussistono, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti e convocare l’assemblea
 Nei casi più gravi può revocare amministratori e sindaci e
nominare un amministratore giudiziario
 Al termine dell’incarico l’amministratore giudiziario con-voca
l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci
o per la messa in liquidazione della società o la sua
ammissione ad una procedura concorsuale
01/06/2014
73
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il controllo contabile (art. 2409-bis)
È esercitato da un revisore contabile o da una società
di revisione iscritti nell’albo tenuto dal ministero della
giustizia
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio da una società di revisione
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio e non sono tenute al bilancio
consolidato lo statuto può attribuire la funzione al
collegio sindacale
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il controllo contabile. Il revisore: funzioni (art. 2409-ter)
• Verifica (almeno ogni 3 mesi) la corretta tenuta della
contabilità e della rilevazione nelle scritture contabili dei
fatti di gestione
• Verifica se il bilancio di esercizio (e quello consolidato)
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili, agli
accertamenti eseguiti e conformi alle norme di legge
• Esprime con relazione il proprio giudizio sul bilancio
• Può chiedere agli amministratori documenti e notizie e
può procedere ad ispezioni
• La propria attività e documentata in apposito libro
01/06/2014
75
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il controllo contabile. Il revisore: conferimento e revoca dell’incarico (art.
2409-quater)
• Conferimento e revoca dell’incarico (art. 2409-quater)
 La nomina è dell’assemblea (salvo il primo nominato nello statuto), sentito
il collegio sindacale
 Dura in carica un triennio
 Per le società quotate l’incarico alla società di revisione dura 6 anni e
può essere rinnovato una sola volta
 Può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale, e la
deliberazione deve essere approvata dal tribunale
• Cause di ineleggibilità e decadenza (art. 2409-quinquies)
 Essere sindaci della società, di società controllate e di società controllanti o
sottoposte a comune controllo
 Trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2399 in tema di collegio sindacale
 Lo statuto può prevedere particolari condizioni di ineleggibilità e di
decadenza e di professionalità
 Per le società di revisione i requisiti riguardano i soci e i soggetti incaricati
della revisione
Il sistema di amministrazione e controllo tradizionale
Il controllo contabile. Il revisore: Responsabilità (art. 2409-sexies) –
scambio di informazioni (art. 2409-septies)
• Responsabilità (art. 2409-sexies)
 Sono soggetti alle responsabilità previste per i sindaci (art.
2407) e sono responsabili verso la società, i soci ed i terzi
 Nel caso di società di revisione, questa risponde in solido
con coloro che hanno effettuato il controllo contabile
 L’azione si prescrive entro 5 anni dalla cessazione
dell’incarico
• Scambio di informazioni (art. 2409-septies)
 Revisore e collegio sindacale si devono scambiare con
tempestività
le
informazioni
rilevanti al fine
dell’espletamento dei loro incarichi
01/06/2014
77
Il sistema di amministrazione e controllo dualistico
(artt. 2409-octies-2409-quinquiesdecies)
Sistema dualistico
Amministrazione:
consiglio di gestione
Controllo sulla gestione:
consiglio di
sorveglianza
Controllo contabile:
revisore contabile o
società di revisione
(nelle società che
fanno ricorso al mercato
dei capitali di rischio da
una società di revisione)
Il sistema di amministrazione e controllo dualistico
il consiglio di sorveglianza (art. 2409-duodocies)
 È composto da soci o non soci in numero non inferiore a 3 ed
almeno uno deve essere iscritto nell’albo dei revisori dei conti
 Lo statuto può prevedere il possesso di determinati requisiti di
onorabilità, professionalità ed indipendenza
 Il presidente è nominato dall’assemblea
 Non possono essere eletti coloro che si trovano nelle condizioni di non
eleggibilità previste per gli amministratori (art. 2382), i componenti del
consiglio di gestione e i consulenti e dipendenti della società o di
società controllate o controllanti.
 È nominato dall’assemblea (salvo i primi dallo statuto)
 I membri durano in carica 3 anni e cessano dall’incarico solo al
momento della loro sostituzione
 Possono essere revocati dall’assemblea con una maggioranza
di almeno 1/5 del capitale sociale
 Se vengono a mancare uno o più membri, devono essere
sostituiti “senza indugio” dall’assemblea
Il sistema di amministrazione e controllo dualistico
il consiglio di sorveglianza – le funzioni (art. 2409-terdecies)
 Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione
 Approva il bilancio
 In caso di mancata approvazione o se lo richiede 1/3 dei componenti del
consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza può
essere attribuita all’assemblea
 La deliberazione di approvazione del bilancio da parte del consiglio di
sorveglianza può essere impugnata dai soci
 Esercita le funzioni di controllo sulla gestione (art. 2403)
 Promuove l’azione di responsabilità contro i componenti del
consiglio di gestione
 Presenta la denuncia al tribunale (art. 2409)
 Riferisce almeno una volta all’anno sull’attività di controllo e
sulle eventuali omissioni o fatti censurabili
 Se previsto dallo statuto delibera sui piani strategici,
industriali e finanziari
 Sono responsabili per i danni derivanti dalla mancata
vigilanza
Il sistema di amministrazione e controllo dualistico
il consiglio di gestione (art. 2409-novies)
 Ha la esclusiva gestione della società e può delegare proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi membri
 È composto da almeno 2 di componenti
 Dura in carica 3 anni
 I componenti sono eletti (e possono essere revocati) dal
consiglio di sorveglianza
 Se vengono a mancare uno o più membri sono sostituiti dal
consiglio di sorveglianza
 L’azione di responsabilità può essere proposta, oltre che
dalla società (artt. 2393 e 2393-bis), anche dal consiglio di
sorveglianza e, se la delibera è adottata con la maggioranza
di 2/3, comporta la revoca
Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all’azione e transigere
purché non vi sia l’opposizione di 1/5 del capitale sociale
La rinuncia e la transazione non impedisce l’azione dei soci, dei
creditori e dei terzi
Il sistema di amministrazione e controllo monistico
(artt. 2409-sexiesdecies-2409-noviesdecies)
Sistema monistico
Amministrazione:
consiglio di
amministrazione
Controllo sulla gestione:
comitato per il
controllo sulla gestione
Controllo contabile:
revisore contabile o
società di revisione
(nelle società che
fanno ricorso al mercato
dei capitali di rischio da
una società di revisione)
Il sistema di amministrazione e controllo monistico
Il consiglio di amministrazione (art. 2409-septiesdecies)
• Spetta la gestione esclusiva della società
Possono essere nominati amministratori delegati ed
un comitato esecutivo
• Salvo i primi, nominati dallo statuto, i
componenti, almeno in numero di 2, sono
nominati dall’assemblea che può revocarli
• Almeno un terzo dei componenti deve possedere
i requisiti di indipendenza di cui all’art. 2399 co.1
• Sono soggetti alla stessa disciplina prevista per il
consiglio di amministrazione nel sistema
tradizionale (art. 2409-noviesdecies)
Il sistema di amministrazione e controllo monistico
Il comitato per il controllo sulla gestione (art. 2409-octiesdecies)
• Numero e componenti sono scelti dal consiglio di
amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto
(nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio devono essere almeno 3)
• Devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti dallo statuto e di quelli di indipendenza e non
possono avere deleghe
• Almeno un componente deve essere iscritto all’albo dei
revisori contabili
• Se viene meno un componente, il consiglio di
amministrazione provvede alla sua sostituzione
• Svolge le funzioni del collegio sindacale
01/06/2014
84
Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)
Obbligazioni:
costituiscono una operazione di prestito
e sono rappresentate da titoli al portatore
o nominativi (art. 2412)
Obbligazioni subordinate:
la restituzione del capitale e degli interessi
può essere postergata in tutto o in parte
(art. 2411 co. 1)
Tempi ed entità del pagamento degli interessi
possono variare sulla base di parametri
oggettivi anche relativi all’andamento economico
della società (art. 2411 co. 2)
Obbligazioni a premio: oltre agli interessi
sono previsti ulteriori benefici a sorteggio
Obbligazioni indicizzate: gli interessi sono
rapportati a determinati indici
Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)
• L’emissione delle obbligazioni è deliberata dagli
amministratori, salvo che lo statuto non attribuisca la
competenza all’assemblea (anche ordinaria) (in ogni
caso la delibera deve essere redatta da notaio ed
iscritta nel registro delle imprese) (art. 2410)
• Il limite massimo è costituito dal doppio del capitale
sociale più le riserve disponibili e la riserva legale
risultanti dall’ultimo bilancio approvato (art. 2412)
• Nel limite sono comprese eventuali garanzie per obbligazioni di
altra società anche estera
• La disposizione si applica anche alle obbligazioni emesse
all’estero da società controllate o controllanti, se negoziate in
Italia
Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)
• Il limite all’emissione può essere superato:
 se le obbligazioni sono offerte in sottoscrizione ad investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale
 L’investitore, se trasferisce i titoli a non investitori professionali,
risponde della solvenza della società
 Se sono garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della
società per 2/3 del loro valore
 Dalle società quotate in mercati regolamentati per obbligazioni destinate
alla quotazione
 Per provvedimento governativo in casi particolari
• La società non può ridurre il capitale o distribuire riserve se
viene alterato il rapporto di 1:2
 Se la riduzione è per perdite non può distribuire utili sino a quando il
rapporto non torna di 1:2
• Contenuto delle obbligazioni (art. 2414)
 Le obbligazioni sono titoli di credito e devono contenere le indicazioni di cui
all’art. 2414
01/06/2014
87
Le obbligazioni (artt. 2410-2420-ter)
Organizzazione degli obbligazionisti
 L’assemblea degli obbligazionisti delibera su (art. 2415):
 La nomina del rappresentante comune
 Le modificazioni del prestito
 La proposta di amministrazione straordinaria o di concordato
 La costituzione di un fondo comune e sul rendiconto
 Altri oggetti di interesse degli obbligazionisti
 L’assemblea è convocata dal rappresentante comune o dagli
amministratori e delibera con le maggioranze dell’assemblea
straordinaria
 Le deliberazioni sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377-2379
 Il rappresentante comune dura in carica 3 anni e può essere anche
non socio o società di investimento o fiduciaria (art. 2417)
 Rappresenta gli obbligazionisti e ne tutela i diritti, può assistere alle
assemblee sociali
Le obbligazioni convertibili in azioni (artt. 2420-bis–2420-ter)
 La
deliberazione
determinare
dell’assemblea
straordinaria
deve
 Il rapporto di cambio
 Periodo e modalità della conversione
 La deliberazione non può essere adottata se il capitale non è
interamente versato
 Lo statuto può attribuire la competenza agli amministratori
(art. 2420-ter)
 Contestualmente deve essere deliberato un aumento di capitale per
ammontare pari alle obbligazioni emesse
 Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori devono
emettere le azioni chieste in conversione
 Entro il mese successivo devono iscrivere una attestazione con
l’ammontare dell’aumento di capitale oggetto della conversione
I libri contabili obbligatori (artt. 2421–2422)
• Oltre ai libri ed alle scritture contabili prescritti dall’art. 2214, la
società deve tenere (art. 2421):
 Il libro dei soci
 Il libro delle obbligazioni
 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione o del consiglio di gestione
 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione
 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato
esecutivo
 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del delle assemblee
degli obbligazionisti
 Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447sexies
 I soci hanno diritto di esaminare e di ottenere estratti dei libri di cui ai
numeri 1 e 3
Le modificazioni dello statuto (artt. 2436–2447)
Modificazione dello
statuto sociale
(art. 2436)
Il notaio che ha verbalizzato la
delibera verifica l’adempimento
delle condizioni stabilite
dalla legge
Il notaio verifica il mancato
adempimento delle
condizioni stabilite
dalla legge
Entro 30 giorni deposita l’atto
per l’iscrizione nel registro
delle imprese
Dà comunicazione agli amministratori
tempestivamente e, comunque entro
30 giorni. Nei successivi 30 giorni gli
amministratori convocano l’assemblea
per gli opportuni provvedimenti o
ricorrono al tribunale
L’ufficio del registro delle imprese,
verificata la regolarità formale
della documentazione, iscrive la
deliberazione
Il tribunale, se accoglie il ricorso
degli amministratori, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese. In
difetto la deliberazione perde efficacia
Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)
Spetta, anche solo per una parte della azioni, (art.
2437) a tutti i soci che non hanno concorso alle
deliberazioni riguardanti
Modificazione significativa dell’oggetto sociale
Trasformazione della società
Trasferimento della sede all’estero
Revoca della liquidazione
Eliminazione di una o più cause di recesso
Modifica dei criteri di determinazione del valore delle
azioni in caso di recesso
Modificazioni riguardanti il voto o la partecipazione
Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)
• Nei casi precedenti, sono nulli i patti diretti ad escludere o
rendere più gravoso l’esercizio del recesso
• Se lo statuto non lo esclude il recesso può essere esercitato
anche in caso di
 Proroga del termine
 Introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni
• Se la società è a tempo indeterminato e non è quotata, il socio
può recedere con preavviso di 180 gorni
• Per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause di recesso
01/06/2014
93
Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)
Termini e modalità (art. 2437-bis)
Va esercitato con lettera raccomandata inviata entro 15
giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese
(entro 30 dalla sua conoscenza se si tratta di atto diverso
dalla delibera)
Le azioni non possono essere cedute e devono rimanere
depositate presso la società
Il recesso perde efficacia se entro 90 giorni la delibera è
revocata o è deliberato lo scioglimento della società
Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater) – Criteri di
determinazione del valore delle azioni (art. 2437-ter)
 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli
amministratori, sentiti i sindaci ed il revisore, tenuto conto
 Della consistenza patrimoniale della società
 Delle sue prospettive reddituali
 Dell’eventuale valore di mercato delle azioni
 Se la società è quotata in borsa
 Dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi precedenti
 Ogni socio ha diritto di prendere visione del valore
determinato dagli amministratori nei 15 giorni precedenti
l’assemblea
 In caso di contestazione, da proporre unitamente alla
dichiarazione di recesso, il valore è determinato entro 90
giorni da un esperto nominato dal tribunale il quale deve
procedere con “equo apprezzamento” (art. 1349)
01/06/2014
95
Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)
Procedimento di liquidazione (art. 2437-quater)
Gli amministratori offrono le azioni oggetto di recesso
agli altri soci in proporzione della partecipazione di
ciascuno (il diritto spetta anche ai possessori di
obbligazioni convertibili)
L’offerta di opzione è depositata nel registro delle
imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva
del valore di liquidazione
I soci hanno non meno di 30 giorni per esercitare
l’opzione
Coloro che esercitano l’opzione, se ne fanno contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni non
optate
Se residuano azioni non optate, gli amministratori
possono offrirle a terzi
Il diritto di recesso (art. 2437-2437-quater)
Procedimento di liquidazione (art. 2437-quater)
• In caso di mancato collocamento le azioni sono
acquistate dalla società con le riserve disponibili
anche in deroga all’art. 2357
Se non vi sono riserve disponibili o non sono
sufficienti, deve essere convocata l’assem-blea
straordinaria per la riduzione del capitale sociale o
lo scioglimento della società
Se vi è opposizione alla riduzione del capitale da parte
dei creditori (art. 2445) ed è accolta, la società si
scioglie
• Nelle società quotate il recesso è possibile anche per
le deliberazioni che comportano l’esclusione dalla
quotazione (art. 2347-quinques)
01/06/2014
97
Le modificazioni dello statuto (artt. 2436–2447)
Modificazioni
del capitale
puramente
nominali
Aumento del
capitale gratuito
con passaggio delle
riserve a capitale
(art. 2442)
Riduzione del
capitale per
perdite
(artt. 2446-2447)
Modificazioni
del capitale
effettive
Aumento del
capitale a pagamento
(artt. 2438-2441)
Riduzione del
capitale volontaria
(art. 2445)
Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441)
• Aumento del capitale a pagamento
 Non può essere eseguito sino a che le azioni precedentemente emesse
non siano state interamente liberate (art. 2438)
• Sottoscrizione e versamenti (art. 2439)
 All’atto della sottoscrizione deve essere versato almeno il
25% dei conferimenti in denaro e, se previsto, l’intero
sovrapprezzo (se la società è unipersonale, l’intero
ammontare)
 Se l’aumento non è interamente sottoscritto, il capitale può
essere aumentato dell’importo delle sottoscrizioni solo se
ciò è previsto dalla delibera.
 Per i conferimenti in natura e di crediti si applicano le
disposizioni previste in caso di costituzione (artt. 2342 co. 3
e 4 e 2343) (art. 2440)
Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–2441) –
Diritto di opzione (art. 2441)
 Le azioni di nuova emissione devono essere offerte ai soci in proporzione
della partecipazione di ciascuno (il diritto spetta anche ai possessori di
obbligazioni convertibili)
 L’offerta di opzione è depositata nel registro delle imprese ed i soci hanno
non meno di 30 giorni per esercitare l’opzione
 Coloro che esercitano l’opzione, se ne fanno contestuale richiesta, hanno
diritto di prelazione sulle azioni non optate
 Se la società è quotata i diritti di opzione non esercitati devono essere
offerti sul mercato per conto della società
 Il diritto di opzione non spetta per le azioni da liberare con conferimenti in
natura
 Se l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso
anche con la deliberazione di aumento del capitale con una maggioranza
superiore alla metà del capitale sociale
 Con la maggioranza prevista per l’assemblea straordinaria può essere
escluso il diritto di opzione limitatamente ad ¼ delle azioni se sono offerte
in sottoscrizione a dipendenti della società
Le modificazioni dello statuto – aumento del capitale (artt. 2438–
2441)
 Aumento del capitale gratuito con passaggio di riserve a
capitale (art. 2442)
 Possono essere imputate a capitale le riserve disponibili e gli altri fondi
iscritti in bilancio se disponibili
 Le azioni devono avere le stesse caratteristiche di quelle già emesse e
sono assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle
possedute
 Possono anche sostituirsi le azioni in circolazione con altre di valore
nominale superiore
 La decisione di aumentare il capitale (sia a pagamento che
gratuita) può essere delegata dallo statuto agli amministratori
(art. 2443) fino ad un determinato ammontare e per un
periodo non superiore ai 5 anni
Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447)
Riduzione del capitale facoltativa (art. 2445)
Può essere eseguita
 Mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei conferimenti ancora
dovuti
 Con rimborso del capitale ai soci (restituzione dei conferimenti)
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le
ragioni e le modalità della riduzione
La deliberazione può essere eseguita solo dopo 90 giorni
entro i quali ogni creditore può fare opposizione
Se il tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio
per i creditori o la società abbia fornito idonea garanzia,
dispone che l’operazione abbia luogo nonostante
l’opposizione
Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale (artt. 2445–2447)
• Riduzione del capitale per perdite (artt. 2446)
 In caso di riduzione per perdite di oltre 1/3 del capitale sociale
 Gli amministratori (o il consiglio di gestione)
 E nel caso di inerzia il collegio sindacale (o il consiglio di sorveglianza)
 Devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni
provvedimenti
 All’assemblea devono essere sottoposti una relazione sulla situazione
patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale (o
del comitato di controllo sulla gestione)
 Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno
di un terzo, l’assemblea ordinaria (o il consiglio di sorveglianza) che
approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite
accertate
 In difetto, gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza
devono chiedere la riduzione al tribunale che la dispone con decreto
Le modificazioni dello statuto – riduzione del capitale
(artt. 2445–2447)
• Riduzione del capitale per perdite (artt.
2446)
Se per la perdita di oltre 1/3 il capitale si
riduce al di sotto del minimo legale, gli
amministratori devono senza indugio
convocare l’assemblea per la riduzione del
capitale e il contestuale aumento almeno al
minimo o la trasformazione della società (art.
2447)
01/06/2014
104
I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447-novies)
• La società può costituire uno o più patrimoni
destinati ad uno specifico affare per un valore
complessivamente non superiore ad 1/10 del
patrimonio netto (art. 2447-bis)
• Il patrimonio è costituito con deliberazione del
consiglio di amministrazione (salvo diversa
disposizione dello statuto) La deliberazione deve
essere iscritta nel registro delle imprese ed entro
60 giorni i creditori possono fare opposizione
(art. 2447-quater)
I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis–2447-novies)
• La deliberazione deve indicare (art. 2447-ter)
 L’affare al quale il patrimonio è destinato
 I beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio
 Il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del
patrimonio le modalità e le regole di impiego, il risultato
che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai
terzi
 Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare
 La possibilità di emettere strumenti finanziari di
partecipazione all’affare con l’indicazione dei diritti
attribuiti
 La nomina di una società di revisione per il controllo
contabile sull’affare
 Le regole di rendicontazione
01/06/2014
106
I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis–2447novies)
• I creditori sociali non possono far valere alcun diritto sui beni
oggetto del patrimonio destinato
• Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la
società risponde nei limiti del patrimonio destinato (salva la
responsabilità per fatto illecito) (art. 2447-quinquies)
• In relazione al patrimonio destinato gli amministratori devono
tenere scritture contabili separate (art. 2447-sexies)
• I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato devono
essere distintamente indicati nel bilancio e per ciascun
patrimonio destinato gli amministratori devono redigere apposito
rendiconto allegato al bilancio (art. 2447-septies)
I patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447bis–2447-novies)
• Se sono stati emessi strumenti finanziari partecipativi
deve essere costituita un’assemblea speciale (art.
2447-octies)
• Al termine dell’affare gli amministratori devono
redigere un rendiconto finale che, accompagnato
dalla relazione del collegio sindacale e del revisore
contabile, deve essere iscritto nel registro delle
imprese
• I creditori non soddisfatti possono chiede la
liquidazione del patrimonio; si applicano le norme in
tema di liquidazione della società (art. 2447-novies)
01/06/2014
108
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-decies)
• La società può convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale
del finanziamento siano destinati tutti o parte dei proventi
dell’affare stesso (art. 2447-bis lett. b e art. 2447-decies)
•
Il contratto deve contenere (art. 2447-decies)
 Una descrizione dell’operazione, le modalità ed i tempi di realizzazione, i
costi e i ricavi attesi
 Il piani finanziario dell’operazione, indicando la parte finanziata e quella a
carico della società
 I beni necessari per la realizzazione dell’operazione
 Le garanzie offerte per la corretta esecuzione
 I controlli che il finanziatore può effettuare sull’esecuzione dell’operazione
 La parte dei proventi destinata al rimborso del finanziamento e le modalità
per determinarli
 Le eventuali garanzie prestate sul rimborso
 Il tempo massimo del rimborso, trascorso il quale nulla è più dovuto al
finanziatore
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (artt.
2447-decies)
• Il contratto deve essere iscritto nel registro delle
imprese e la società deve adottare sistemi di incasso
e di contabilizzazione idonei ad individuare i proventi
dell’affare ed a tenerli separati dal patrimonio della
società
• Se realizzate le condizioni di cui sopra, i proventi
dell’operazione costituiscono patrimonio separato
• In caso di fallimento della società, se la realizzazione
dell’operazione diviene impossibile, il finanziatore è
ammesso al passivo del fallimento
01/06/2014
110
La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)
• È una società per azioni modificata dalla
presenza di due categorie di soci come
nell’accomandita semplice
Accomandatari
Rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni
sociali (art. 2452) e la loro responsabilità è regolata dall’art. 2304
(art. 2461)
Sono nominati dall’atto costitutivo e non sono soggetti a
scadenza (art. 2455)
Sono di diritto amministratori (art. 2455)
Possono essere revocati dall’assemblea con le maggioranze
previste in sede straordinaria e, se revocati senza giusta causa
hanno diritto al risarcimento dei danni (art. 2456)
La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)
 Alla sostituzione dell’amministratore venuto meno provvede
l’assemblea con le maggioranze previste in sede straordinaria e
la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in
carica (art. 2457)
 In caso di cessazione di tutti gli amministratori la società si
scioglie se entro 180 giorni non si è provveduto alla loro
sostituzione (per questo periodo il collegio sindacale nomina un
amministratore provvisorio, che non diviene accomandatario,
per gli atti di ordinaria amministrazione) (art. 2458)
 Non hanno diritto di voto sulla nomina e revoca dell’organo di
controllo e sull’azione di responsabilità (art. 2459)
• Accomandanti
 I soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota
di conferimento (art. 2452)
01/06/2014
112
La società in accomandita per azioni (artt. 2452-2461)
• Anche la società in accomandita per azioni può adottare
uno dei tre sistemi di amministrazione e controllo
previsti dalla legge per la società per azioni
• Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni
(art. 2452)
• Nella denominazione sociale deve essere contenuto il
nome di almeno un accomandatario (art. 2453)
• Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere
approvate, oltre che dall’assemblea, anche da tutti gli
accomandatari (art. 2460)
La società a responsabilità limitata
Configurazione, costituzione e conferimenti
• Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio (art. 2462)
• Deve essere costituita per atto pubblico e può essere
costituita anche per atto unilaterale (art. 2463)
• Il capitale minimo è di € 10.000,00 (art. 2463 n. 4)
• La partecipazione è rappresentata da quote che però
non possono essere oggetto di sollecitazione
all’investimento (art. 2468)
La società a responsabilità limitata
Configurazione, costituzione e conferimenti
• Conferimenti
 Possono essere oggetto di conferimento “tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica” (art. 2464)
 Quindi anche opere e servizi
 Il conferimento di opere o servizi può essere garantito da una polizza
di assicurazione o da una fideiussione bancaria
 I conferimenti in denaro possono essere sostituiti da una
polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria
• L’esperto (o la società di revisione) delegato alla
stima dei conferimenti in natura o dei crediti è scelto
dal socio conferente (art. 2465)
01/06/2014
115
La società a responsabilità limitata
Configurazione, costituzione e conferimenti
• Se il socio non esegue il conferimento nel termine
prescritto (art. 2466)
 Gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro 30 giorni e,
in difetto,
 Se non agiscono per l’adempimento possono vendere la sua
quota agli altri soci e, in mancanza,
 Se l’atto costitutivo lo prevede, la quota è venduta all’incanto
e, in difetto
 Il socio moroso è escluso ed i versamenti trattenuti con
corrispondente riduzione del capitale
 Il procedimento si applica anche se la fideiussione bancaria o
assicurativa è divenuta inefficace, salva la sua sostituzione con
un versamento in denaro
La società a responsabilità limitata
Finanziamenti dei soci (art. 2467)
• Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci alla
società concessi in un momento in cui risulta un
eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria
della società nella quale sarebbe ragionevole un
conferimento
È postergato rispetto alla soddisfazione degli altri
creditori e
Se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di
fallimento della società, deve essere restituito
La società a responsabilità limitata
Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474)
• I diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione (art. 2468 co.
2)
Tuttavia l’atto costitutivo può attribuire a singoli soci
particolari diritti amministrativi e sugli utili (art. 2468
co. 3)
• La
partecipazione
è
proporzionale
conferimento (art. 2468 co. 2)
al
Tuttavia l’atto costitutivo può stabilire diverse
proporzioni
La società a responsabilità limitata
Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474)
• Le partecipazioni sono liberamente trasferibili
per atto tra vivi e per successione a causa di
morte (art. 2469)
Tuttavia l’atto costitutivo può
Prevedere l’intrasferibilità della partecipazione
Subordinare il trasferimento al gradimento di organi
sociali, di soci o di terzi senza prevede condizioni o
limiti
Porre condizioni o limiti che nel caso concreto
impediscono il trasferimento a causa di morte
 In questi casi il socio o i suoi eredi (!) possono recedere dalla
società
01/06/2014
119
La società a responsabilità limitata
Le quote di partecipazione (artt. 2468-2474)
• Il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla
società dal momento dell’iscrizione nel libro soci (art. 2470)
 L’iscrizione può essere eseguita, su richiesta del cedente o del cessionario,
verso esibizione del titolo e della prova della sua iscrizione nel registro
delle imprese da effettuare entro 30 giorni dal trasferimento
• Se la partecipazione è trasferita a più persone prevale quella che
in buona fede ha per prima provveduto alla iscrizione nel registro
delle imprese
• Se la partecipazione appartiene ad un solo socio (o muta la
persona del socio unico) gli amministratori devono iscrivere nel
registro delle imprese le generalità dell’unico socio
 Ugualmente se si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci
• L’alienante risponde in solido con l’acquirente per i versamenti
ancora dovuti per tre anni (art. 2472)
La società a responsabilità limitata
Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473-2473-bis)
• Le cause di recesso sono stabilite dall’atto
costitutivo tuttavia danno comunque diritto a
recesso:
Cambiamento dell’oggetto sociale
Trasformazione della società
Fusione e scissione
Trasferimento della sede all’estero
Revoca della liquidazione
Eliminazione di una o più cause di recesso
Operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell’oggetto sociale
Rilevante modificazioni dei diritti dei soci
La società a responsabilità limitata
Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473-2473-bis)
 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dalla
società tenuto conto del “valore di mercato”
 In caso di disaccordo il valore è determinato da un
esperto
nominato dal
tribunale con
equo
apprezzamento (art. 1349)
 Il rimborso deve essere effettuato entro 180 giorni
 In caso di società a tempo indeterminato ciascun socio
può recedere con preavviso di 180 giorni (l’atto
costitutivo può prevedere un termine maggiore ma non
superiore ad un anno)
 L’atto costitutivo può prevedere cause di esclusione per
giusta causa (la procedura di liquidazione della quota è la
medesima prevista per il recesso) (art. 2473-bis)
01/06/2014
122
La società a responsabilità limitata
Le decisioni dei soci (artt. 2479-2479-ter)
•
Competenze dei soci:
1. Approvazione del bilancio e destinazione degli utili
2. Nomina degli amministratori (se prevista nell’atto
costitutivo)
3. Nomina (se prevista) dei sindaci e del revisore
4. Modificazioni dell’atto costitutivo
5. Decisioni che comportano una sostanziale modificazione
dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci
6. Quando uno o più amministratori lo chiedono
7. Quando tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del
capitale lo chiede
01/06/2014
123
La società a responsabilità limitata
Le decisioni dei soci (artt. 2479-2479-ter)
• Competenza dell’assemblea
Esclusiva per le competenze sulle decisioni sub 4 e 5
• In alternativa lo statuto può prevedere che le
decisioni vengano adottate con
Consultazione scritta: c.d. metodo referendario
Consenso espresso per iscritto: c.d. metodo
negoziale
01/06/2014
124
La società a responsabilità limitata
I titoli di debito (art. 2483)
• In caso siano previsti dall’atto costitutivo, questo
deve prevedere limiti, modalità e maggioranze per la
decisione
• la competenza all’emissione spetta ai soci o agli
amministratori che devono determinare condizioni e
modalità di rimborso
• I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da
investitori professionali
 Se vengono trasferiti a soggetti diversi dai soci o da
investitori professionali, il cedente risponde della solvenza
della società emittente
01/06/2014
125
La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)
principi generali
• La trasformazione non comporta mutamento del
soggetto giuridico (art. 2498)
 Pertanto i rapporti giuridici (sostanziali e processuali) restano
in capo all’ente trasformato
• La trasformazione può essere attuata anche in corso di
procedura concorsuale (art. 2499)
• È necessario ottemperare alle disposizioni formali e di
pubblicità previste per il tipo adottato (ad es. atto
pubblico se s.p.a.) (art. 2500)
• Qualsiasi tipo di invalidità resta sanato con l’ultimo
adempimento pubblicitario (art. 2500-bis)
 Per le trasformazioni eterogenee dopo 60 giorni
 Entro questo termine i creditori possono fare opposizione (art.
2500-novies)
01/06/2014
126
La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)
Tipologia di trasformazioni
• Trasformazione omogenea
 Da società lucrativa in altro tipo di società lucrativa (ad es. s.r.l. in s.p.a.)
• Trasformazione evolutiva (art. 2500-ter, quater, quinquies)
 Da società di persone in società di capitali (ad es. s.n.c. in s.r.l.)
• Trasformazione regressiva (art. 2500-sexies)
 Da società di capitali in società di persone (ad es. da s.r.l. in s.n.c.)
• Trasformazione eterogenea regressiva (art. 2500-septies)
 Da società di capitali in:

Consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda,
associazione non riconosciuta e fondazione
• Trasformazione eterogenea evolutiva (art. 2500-octies)
 Da consorzio, società consortile, comunione di azienda, associazione non
riconosciuta e fondazione in:

01/06/2014
Società di capitali
127
•
•
•
•
La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)
Trasformazione omogenea evolutiva
La trasformazione di società di persone in società di
capitali è decisa dalla maggioranza dei soci calcolata per
quote di interessi, chi non ha deciso la trasformazione
ha diritto di recesso (art. 2500-ter, co. 1)
Il capitale deve essere accertato con la relazione di
stima prevista per i conferimenti in natura (art. 2343 o
2465) (art. 2500-ter, co. 2)
Ad ogni socio deve essere attribuito un numero di azioni
o una quota proporzionale alla sua partecipazione al
capitale (anche il socio d’opera) (art. 2500-quater)
I soci a responsabilità illimitata non sono liberati per le
obbligazioni sorte precedentemente alla trasformazione
salvo che i creditori vi consentano (art. 2500- quinquies)
01/06/2014
128
La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)
Trasformazione omogenea regressiva (art. 2500-sexies)
• La deliberazione di trasformazione di società di capitali
in società di persone è deliberata con assemblea
straordinaria
• Tuttavia è necessario il consenso dei soci che, con la
trasformazione, assumono responsabilità illimitata
• Gli amministratori devono predisporre per l’assemblea
una relazione sui motivi e sugli effetti della
trasformazione
• La partecipazione deve essere proporzionale alla quota
o alle azioni possedute
• I soci che assumono responsabilità illimitata rispondono
anche delle obbligazioni precedenti alla trasformazione
01/06/2014
129
La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)
Trasformazione eterogenea regressiva (art. 2500-septies)
• Da società di capitali in:
 Consorzio, società consortile, cooperativa, comunione di
azienda, associazione non riconosciuta e fondazione
•
•
•
Mutamento del modello causale
La deliberazione necessita della maggioranza dei 2/3 e il
consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata
Alla deliberazione di trasformazione in fondazione si
applicano le norme previste dalla legge per l’atto di
fondazione (artt. 15, 16)
01/06/2014
130
La trasformazione (artt. 2498-2500-novies)
Trasformazione eterogenea evolutiva (art. 2500-octies)
• Da consorzio, società consortile, comunione di azienda,
associazione non riconosciuta e fondazione in società di capitali
 Non è ammessa la trasformazione da società cooperativa in società
lucrativa
Mutamento del modello causale
• La deliberazione deve essere adottata con la maggioranza:
•
 Nel consorzio assoluta dei consorziati
 Nella comunione d’azienda da tutti i comproprietari
 Nelle società consortili e associazioni con le maggioranza richieste per lo
scioglimento anticipato
• La trasformazione di associazione non riconosciuta non è
ammessa se ha ricevuto contributi pubblici o liberalità dal
pubblico
• La trasformazione di fondazioni è disposta dall’autorità pubblica
01/06/2014
131
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
• Forme di fusione (art. 2501)
Fusione propriamente detta
Creazione di una nuova società dalla fusione di due o più
società che con la fusione vengono meno
Fusione per incorporazione
Una società acquista il patrimonio di una o più società che
con la fusione vengono meno
• La fusione è consentita anche alla società in
liquidazione purché non abbia iniziato la
distribuzione dell’attivo
01/06/2014
132
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
Il progetto di fusione (art. 2501-ter)
• Il progetto di fusione è redatto dall’organo amministrativo delle
società partecipanti alla fusione e deve indicare:
 Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla f.
 L’atto costitutivo della società risultante dalla f.
 Il rapporto di cambio e l’eventuale conguaglio in denaro (comunque non
superiore al 10% del valore della partecipazione)
 Modalità di assegnazione delle azioni o quote
 Da quando partecipano agli utili
 La data di imputazione a bilancio delle operazioni delle singole società
 Il trattamento riservato a particolari categorie di soci o di azioni
 Eventuali vantaggi riservati agli amministratori
• Il p.d.f. è iscritto almeno 30 giorni prima dell’assemblea nel
registro delle imprese
01/06/2014
133
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
La situazione patrimoniale (art. 2501-quater)
• La situazione patrimoniale è un bilancio speciale,
redatto appositamente dalle società partecipanti alla f.
in vista della f.
 È redatto secondo le norme previste per il bilancio ordinario
 Deve evidenziare la situazione patrimoniale della società
 Deve essere redatto non oltre 120 giorni dal giorno dal
deposito del progetto di fusione nella sede della società
 Può essere sostituito dal bilancio di esercizio se non
precedente oltre 6 mesi dal giorno dal deposito del progetto
di fusione nella sede della società
01/06/2014
134
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
La relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-quinquies)
• L’organo amministrativo di ogni società
partecipante alla fusione deve redigere una
relazione nella quale deve:
Illustrare e giustificare sotto il profilo giuridico ed
economico:
Il progetto di fusione
Il rapporto di cambio
I criteri utilizzati per determinare il rapporto di cambio
Segnalare eventuali difficoltà di valutazione
01/06/2014
135
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
La relazione degli esperti (art. 2501-sexies)
• Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere
una relazione sulla congruità del rapporto di cambio che
deve indicare:
 Metodo seguito per stabilire il r.d.c.
 Le eventuali difficoltà di valutazione
 La adeguatezza del metodo seguito
 Se è presente una società di persone devono redigere la
relazione ex art 2343
• L’esperto deve essere iscritto nell’albo dei revisori dei
conti o, se società di revisione, nel relativo albo
 se la società risultante dalla fusione è una s.p.a. o una s.a.p.a.
deve essere nominato dal tribunale
 Per le società quotate deve essere una società di revisione
 È responsabile dei danni causati alla società, ai soci ed ai terzi
01/06/2014
136
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
Pubblicità e deliberazione di fusione (artt. 2501-septies - 2503)
• Almeno 30 giorni prima dell’assemblea devono essere depositati
presso la sede della società (art. 2501-septies)
 Il progetto di fusione con le relazioni
 I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione
 Le situazioni patrimoniali
• La deliberazione sulla fusione, per le società di persone è
deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per quote di
interesse (con diritto di recesso per assenti e dissidenti) (art.
2502)
• Le delibere devono essere iscritte nel registro delle imprese (art.
2502-bis)
• La fusione non può essere eseguita prima di 60 giorni entro i
quali i creditori possono fare opposizione (salvo che non vi
consentano o la relazione dell’esperto sia redatta per tutte la
società da una società di revisione che attesti che le garanzie non
sono diminuite a causa della fusione) (art. 2503)
01/06/2014
137
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
Atto di fusione ed effetti (artt. 2504-2504-quater)
• L’atto di fusione deve essere redatto per atto pubblico
ed iscritto nel registro delle imprese di tutte le società
entro 30 giorni (art. 2504)
• La fusione comporta una successione a titolo universale
di tutti i rapporti giuridici dalle società fuse a quella
risultante dalla fusione ed ha effetto eseguita l’ultima
iscrizione
• La fusione non libera i soci illimitatamente responsabili
delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis)
• Eventuali invalidità non possono essere fatte valere una
volta effettuate tutte le iscrizioni (art. 2504-quater)
 Può sempre farsi valere il diritto al risarcimento del danno
01/06/2014
138
La fusione di società (artt. 2501-2505-quater)
Il Merger Leveraged By Out (o fusione con indebitamento)
• Il Merger LBO si ha quando una società si indebita per acquisire il
controllo di altra società (target) e poi si fonde con quest’ultima
(art. 2501-bis)
 Effetti:
 Il debito della società controllante si riversa anche sul patrimonio della target
• Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste
per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
dalla fusione
• La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni
dell’operazione ed il piano economico finanziario
• La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza del
progetto di fusione
• Se è prevista la revisione da parte di società di revisione questa
deve allegare un’apposita relazione
• Non si applicano le norme in tema di fusione di società
interamente posseduta o posseduta al 90%
01/06/2014
139
La scissione di società (artt. 2506-2506-quater)
• Forme di scissione (art. 2506)
 Scissione propriamente detta
 Assegnazione del patrimonio di una società ad una o più società di
nuova costituzione o già costituite
 Scissione per scorporazione
 Assegnazione di parte del patrimonio di una società ad una o più
società di nuova costituzione o già costituite
• La scissione è consentita anche alla società in
liquidazione purché non abbia iniziato la
distribuzione dell’attivo
• Alla scissione si applicano in quanto compatibile le
norme in tema di fusione (art. 2506-ter)
01/06/2014
140
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
• Le procedure concorsuali (art. 2221; r.d.l.
16 marzo 1942 n. 267)
Procedura liquidatorie
Fallimento;
Liquidazione coatta amministrativa;
Procedure di risanamento
Concordato preventivo;
Amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8.7.99 n. 270
e L. 18.2.2004 n. 39).
141
Le procedure concorsuali – natura e classificazione
Procedure concorsuali
Procedure giudiziarie
Disposte con provvedimento giudiziario
Si svolgono sotto il controllo e di un organo giudiziario
Funzione estintiva del debito dell’imprenditore
Fallimento
Concordato preventivo
Procedure amministrative
Disposte con provvedimento amministrativo
Si svolgono sotto il controllo e di un organo amministrativo
Funzione estintiva o di risanamento finalizzata a non turbare un
settore economico e sociale particolarmente rilevante
Liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria
Le procedure concorsuali – natura e classificazione
Procedure concorsuali
Procedure coattive
Possono essere avviate su iniziativa di terzi
Fallimento
Liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria
Procedure volontarie
Possono essere iniziate solo su
iniziativa dell’imprenditore
Concordato preventivo
Le procedure concorsuali – natura e classificazione
Procedure concorsuali
Procedure estintivo-satisfattive
Mirano alla soddisfazione dei creditori
attraverso la liquidazione e tendenzialmente
la disgregazione dell’impresa
Fallimento
Concordato preventivo con cessione dei beni
Liquidazione coatta amministrativa
Procedure recuperatorie
Mirano alla soddisfazione dei creditori
attraverso il recupero della funzionalità dell’impresa
Concordato preventivo con
ristrutturazione
Amministrazione straordinaria
Il fallimento – Il presupposto soggettivo
• Qualità di imprenditore commerciale (R.D. 16
marzo 1942 n. 267, art. 1)
Sono compresi
Imprenditore individuale
Imprenditore collettivo
Ente non profit
Sono esclusi
Le imprese (individuali e collettive) di dimensioni minori
(soglia di fallibilità)
Enti pubblici non economici
Il fallimento (R.d. 16 marzo 1942 n. 267) - i presupposti della
dichiarazione di fallimento – il presupposto soggettivo (art. 1 co. 2)
• Le soglie di fallibilità (art. 1 co. 2) (non vi è coincidenza
con la definizione di piccolo imprenditore l’art. 2083
c.c.)
È basata su tre elementi:
Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti non
superiore ad € 300.000,00
 Valgono i dati di bilancio? Se non c’è bilancio?
Ricavi lordi realizzati nei tre esercizi precedenti non
superiori ad € 200.000,00 per esercizio
 In qualunque modo risultino; quindi anche non dalle scritture
contabili (ad es. accertamenti della G.d.F.)
Ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad €
500.000,00
I parametri si applicano sia alle persone fisiche che
alle società
146
Il fallimento – Il presupposto oggettivo
• Lo stato di insolvenza (R.D. 16 marzo 1942 n. 267,
art. 5;)
Incapacità del debitore di fare fronte alle obbligazioni
correnti con mezzi normali (art. 5 co. 2 l.fall.)
Nella liquidazione coatta amministrativa è solo eventuale
(art. 195 l.fall.)
Il fallimento – L’avvio della procedura
• L’iniziativa
Ricorso al tribunale ove l’impresa ha la sede
principale (artt. 6, 9 l.fall.)
È presentato da:
Qualunque creditore
Imprenditore stesso (art. 217 n. 4)
Pubblico ministero
Dinanzi al tribunale ove l’imprenditore ha la
sede principale
Sede effettiva e non solamente nominale
Il fallimento – L’avvio della procedura
• Imprenditore che ha
dell’impresa (art. 10)
cessato
l’esercizio
Può fallire entro l’anno dalla cancellazione dal
registro delle imprese o dalla cessazione di fatto
se l’insolvenza è anteriore o nell’anno successivo
• Imprenditore defunto
Può fallire entro l’anno dalla morte (art. 11)
Se muore dopo la dichiarazione di fallimento la
procedura prosegue nei confronti dell’erede (art.
12)
149
La procedura e la sentenza di fallimento
• Procedimento in camera di consiglio
Natura non contenziosa ma di volontaria giurisdizione – vengono convocati l’imprenditore ed il
creditore istante
Sentenza di fallimento (art. 16)
Nomina gli organi e fissa l’udienza per la verifica dei
crediti (verifica dello stato passivo)
È esecutiva
Decreto in caso di rigetto (art. 22)
Gli organi del fallimento
• Tribunale
Funzione giurisdizionale
• Giudice delegato
Funzione giurisdizionale ed amministrativa
• Curatore
Organo esterno
• Comitato dei creditori
Organo di controllo con funzioni autorizzative
151
Gli organi del fallimento – il tribunale (artt.
23-24)
• Nomina, revoca e sostituisce gli organi della
procedura: giudice delegato e curatore (per il
comitato dei creditori solo revoca);
• Può sentire in camera di consiglio il curatore, il
fallito e il comitato dei creditori;
• Decide le controversie relative alla procedura
che non sono di competenza del g.d. e sui
reclami contro i provvedimenti del g.d.;
152
Gli organi del fallimento – il giudice delegato
(art. 25)
• Riferisce al tribunale sugli argomenti che richiedono una
decisione collegiale
• Emette e provoca i provvedimenti urgenti per la
conservazione del patrimonio
• Convoca curatore e comitato dei creditori
• Liquida il compenso e dispone la revoca dei difensori
nominati dal curatore
• Provvede sui reclami contro i provvedimenti del curatore
e del comitato dei creditori
• Autorizza il curatore a stare in giudizio
• Nomina gli arbitri
• Procede all’accertamento dei crediti e dei diritti reali
153
Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39)
• È nominato dal tribunale (art. 27)
• Nell’esercizio delle sue funzioni è pubblico
ufficiale (art. 30)
• Possono essere nominati curatore (art. 28):
Gli avvocati
I dottori commercialisti e i ragionieri
Gli studi professionali associati e le società tra
professionisti (in tal caso deve essere nominato il
professionista responsabile della procedura)
Coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in società per azioni
154
Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39)
• Funzioni:
Ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare
sotto la vigilanza del g.d. e del c.d.c. (art. 31)
Può stare in giudizio senza autorizzazione solo ove
non è necessaria la costituzione mediante avvocato
Ad es. nella procedura di dichiarazione tardiva di credito
Può delegare ad altri solo specifiche operazioni con
l’autorizzazione del c.d.c. (art. 32)
Può farsi coadiuvare da tecnici o altre persone
retribuite con l’autorizzazione del c.d.c.
155
Gli organi del fallimento – il curatore (artt. 27-39)
• Il curatore può compiere gli atti di straordinaria
amministrazione solo previa autorizzazione del c.d.c., in
particolare occorre l’autorizzazione per (art. 35):
 Riduzione di crediti
 Transazioni e compromessi
 Rinunzie alle liti e ricognizione di diritti di terzi
 Cancellazione di ipoteche e restituzione di pegni
 Svincolo di cauzioni
 Accettazione di eredità e donazioni
 Se il valore degli atti supera gli € 50.000,00, e in ogni caso per le
transazioni, deve essere preventivamente informato il g.d.
(salvo che non rientrino nel programma di liquidazione)
156
Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt.
40-41)
• È nominato dal g.d. entro 30 giorni dalla dichiarazione di
fallimento (art. 40)
 Sono nominati i creditori che si siano dichiarati disponibili
 Oppure coloro che sono stati indicati dai creditori
 È formato da 3 a 5 membri che rappresentino le varie categorie
dei creditori, la tipologia dei crediti e le possibilità di
soddisfacimento
 Possono essere sostituiti dal g.d. in ogni momento con
provvedimento motivato
 Chi si trova in conflitto di interessi si deve astenere dalla
votazione
 Ogni componente può delegare le funzioni, previa
comunicazione al g.d.
157
Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt. 4041)
• Funzioni (art. 41)
• Da organo consultivo ad organo di vigilanza
 Vigila sull’operato del curatore
 Ne autorizza gli atti o esprime pareri
 nei casi previsti dalla legge
 Su richiesta del tribunale o del g.d.
 Le decisioni sono adottate con deliberazione a maggioranza
“succintamente” motivata
 Non necessariamente in riunioni collegiali
 In caso di inerzia (deve esprimersi entro 15 giorni) provvede in
sua vece il g.d.
 È convocato dal presidente (nominato entro 10 giorni su
convocazione del curatore)
158
Gli organi del fallimento – il comitato dei creditori (artt.
40-41)
• Funzioni
I membri del comitato possono in qualunque
momento ispezionare i documenti e le scritture
contabili e possono chiedere notizie e chiarimenti al
curatore e al fallito
Hanno diritto al rimborso delle spese e ad un
compenso se riconosciuto
Assumono la responsabilità prevista per i sindaci di
s.p.a. (commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c.)
159
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per il
fallito (artt. 42-50)
• Spossessamento dei beni del fallito (art. 42)
 Disponibilità ed amministrazione passano al curatore sotto la vigilanza del
giudice delegato e del comitato dei creditori (art. 31)
 I rapporti processuali attivi e passivi passano al curatore (art. 43)
• Inefficacia degli atti compiuti ed i pagamenti eseguiti o ricevuti dal
fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44)
• Beni non compresi nel fallimento (art. 46)
 Beni personalissimi
 Assegni alimentari, stipendi, pensioni
 Frutti derivanti dall’usufrutto sui beni dei figli i beni costituiti in fondo
patrimoniale e i loro frutti
 Le cose impignorabili
• Corrispondenza
 quella relativa all’impresa va consegnata al curatore (art. 48)
• Obbligo di presentarsi agli organi del fallimento e di comunicare i
cambi di residenza o domicilio(art. 49)
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento per i
creditori (artt. 51-63)
• Divieto di azioni esecutive o cautelari individuali (art. 51)
 Fa eccezione l’esecuzione immobiliare promossa da istituti di credito
fondata su mutuo fondiario
• Apertura del concorso (art. 52)
 L’accertamento dei crediti e dei diritti reali va effettuato secondo le norme
di cui agli artt. 92 ss.
 I crediti muniti di pegno o di taluni privilegi su mobili (art. 53)
 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo (privilegio speciale)
(art. 54)
• Effetti sui crediti pecuniari (art. 55)
 Sospensione del corso degli interessi
 Si considerano scaduti alla data di dichiarazione di fallimento
• Compensazione (art. 56)
• Obbligazioni e titoli di debito di società (art. 57)
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli atti
pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-71)
• Atti a titolo gratuito (art. 64)
 Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data
di fallimento
• Pagamenti (art. 65)
 Sono senza effetto se compiuti nei due anni precedenti la data
di fallimento e si riferiscono a debiti scadenti il giorno del
fallimento o successivamente
• Azione revocatoria ordinaria (art. 66)
 Sono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio del
debitore in pregiudizio del creditore (art. 2901 c.c.) se viene
dimostrata:
 Consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio al
creditore;
 Consilium fraudis (se l’atto è anteriore al credito).
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sugli
atti pregiudizievoli per i creditori (artt. 64-70)
Azione revocatoria fallimentare (art. 67)
• Natura dell’azione
La revocazione non comporta inefficacia assoluta
dell’atto (nullità) ma inefficacia nei soli confronti
della massa dei creditori
• Effetti della revocazione
diritto all’ammissione al passivo per eventuali crediti
derivanti dal prezzo pagato o dalla restituzione delle
somme (art. 70)
• Atti tra coniugi e beni acquistati dal coniuge (art.
69)
163
L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)
Atti anomali (comma 1)
•
Presupposti dell’azione:


•
conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo (onere della
prova contraria a carico del terzo);
atto compiuto nell’anno anteriore la dichiarazione di fallimento
(eccettuato il n. 4 il termine è di 6 mesi); c.d. periodo sospetto
Atti soggetti a revocatoria:
1.
2.
3.
4.
Atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni
assunte sorpassano di oltre ¼ ciò che è stato al fallito dato o promesso;
Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con
denaro o con altri mezzi normali di pagamento;
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non
scaduti
Pegni, anticresi e ipoteche giudiziarie o volontarie per debiti scaduti
164
L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)
Atti normali (comma 2)
•
Presupposti:
 conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo
(onere della prova a carico del curatore);
 atto compiuto nei sei mesi precedenti la dichiarazione di
fallimento;
•
Atti soggetti a revocatoria:
1. Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili;
2. Gli atti a titolo oneroso
3. Gli atti costitutivi di un diritto di prelazione per debiti,
anche di terzi, contestualmente creati.
165
L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)
Atti esclusi (comma 3):
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio
dell’attività d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purché non abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l’esposizione debitoria del fallito nei
confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado;
166
L’azione revocatoria fallimentare (art. 67)
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore
purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo
a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione
finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un revisore ai
sensi dell’articolo 2501 bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, (dell’amministrazione controllata), nonché
dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182 bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle
procedure concorsuali di (amministrazione controllata) e di
concordato preventivo.
167
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti (artt. 72–83-bis)
Rapporti pendenti (art. 72)
 L’esecuzione del contratto è sospesa sino a quando il curatore,
previa autorizzazione del c.d.c., non dichiara se vuole
subentrare o sciogliersi dal contratto
 Il contraente può mettere in mora il curatore facendo assegnare dal g.d.
termine max di 60 giorni decorso il quale il contratto è sciolto
 In caso di scioglimento il terzo può far valere il credito conseguente il
mancato adempimento nel passivo del fallimento
 L’azione di risoluzione proposta prima del fallimento ha effetto nei
confronti del curatore ed eventuali crediti vantati dal contraente
devono essere ammessi al passivo
 Sono inefficaci le clausole che prevedono
come causa di
risoluzione il fallimento
 Se era stato stipulato e registrato preliminare di vendita di
immobile, in caso di scioglimento, l’acquirente è ammesso al
passivo e gode del privilegio speciale (art. 2775-bis)
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti (artt. 72–83-bis)
Fallimento del venditore
• Se la cosa è già passata in proprietà del compratore, il
contratto non si scioglie
 Se era stato stipulato e registrato preliminare di vendita di
immobile, in caso di scioglimento, l’acquirente è ammesso al
passivo e gode del privilegio speciale (art. 2775-bis)
• In caso di vendita di immobile in costruzione (L. 2.8.2004
n. 210) il contratto si scioglie se l’acquirente ha escusso
la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto
versato al costruttore
 Dopo il fallimento, se il curatore subentra nel contratto, la
fideiussione non può essere più escussa
169
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83)
• Contratto di leasing (72-quater)
 In caso di fallimento dell’utilizzatore il curatore può scegliere se
proseguire o sciogliere il contratto
 In caso di scioglimento il concedente ha diritto alla restituzione del bene ma
deve la differenza sul maggior valore delle rate pagate, in caso di minor
valore ha diritto di insinuarsi al passivo
 In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue
• Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 74)
 Se il curatore non scioglie il contratto deve pagare il prezzo per intero in
prededuzione
• Associazione in partecipazione (art. 77)
 Si scioglie per il fallimento dell’associante
 L’associato ha diritto di far valere il suo credito da restituzione al passivo
del fallimento dedotte le perdite a suo carico
• Conto corrente, mandato e commissione (art. 78)
 Scioglimento del contratto
170
Gli effetti del fallimento – Gli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti (artt. 72-83)
• Contratto di locazione di immobili (art. 80)
 Fallimento del locatore
 Il curatore subentra nel contratto
 Fallimento del conduttore
 Diritto di recesso del curatore con corresponsione al locatore di un
“giusto compenso” determinato dal g.d. privilegiato e in
prededuzione
• Contratto di appalto (art. 81)
 Si scioglie salvo che il curatore, previa autorizzazione del
c.d.c., non dichiara di subentrare
• Contratto di assicurazione (contro i danni) (art. 82)
 Non si scioglie salvo patto contrario e l’assicuratore ha diritto
al pagamento in prededuzione dei premi anche se scaduti
prima del fallimento
171
Custodia ed amministrazione delle attività fallimentari
(artt. 84-90)
• Apposizione dei sigilli (art. 84)
• Inventario (art. 87–87-bis)
• Presa in consegna dei beni (art. 88) e del denaro,
titoli e scritture contabili (art. 86) da parte del
curatore
• Formazione degli elenchi dei creditori e dei
titolari di diritti reali mobiliari e redazione del
bilancio da parte del curatore (art. 89)
Accertamento del passivo (artt. 92-103)
• Avviso ai creditori (art. 92)
 A cura del curatore a mezzo posta anche elettronica o fax
 Che possono presentare domanda comunicando il giorno della verifica
ed il termine entro il quale devono presentare la domanda
• Domanda di ammissione al passivo (art. 93)
 Deve essere presentata 30 giorni prima dell’udienza con
ricorso contente il titolo da cui deriva la pretesa ed allegati i
documenti giustificativi
• Progetto di stato passivo (art. 95)
 È formato dal curatore che deve depositarlo 15 giorni prima
dell’udienza dandone avviso ai creditori
• Formazione ed esecutività dello stato passivo (art. 96)
 È formato dal giudice con decreto emesso in udienza
 Per le domande accolte stabilisce anche l’eventuale
collocazione in privilegio ed il relativo grado
Accertamento del passivo (artt. 92-103)
Opposizione, impugnazione e revocazione (art. 98)
• Opposizione dei creditori esclusi o ammessi solo in
parte
• Impugnazione dei crediti ammessi
 Può essere proposta anche dal curatore
• Revocazione di crediti ammessi
 Scaduti i termini per opposizione e impugnazione se
l’ammissione è stata determinata da falsità, dolo o errore
essenziale o documenti successivamente trovati
• Trattazione e decisione delle impugnazioni (art. 99)
 Sono presentate con ricorso entro 30 giorni dalla
comunicazione o (per la revocazione) dalla scoperta del fatto
o dell’atto
 Si tratta di giudizio a cognizione piena in contraddittorio delle
parti
174
Accertamento del passivo (artt. 92-103)
• Domande tardive di crediti (art. 101)
 Vanno presentate non oltre 12 mesi dall’esecutività dello stato
passivo
• Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di
cose mobili (art. 103)
 Se il bene non è stato acquisito il titolare può chiedere di
modificare la domanda in ammissione al passivo per il
controvalore del bene
• Previsione di insufficiente realizzo
 Su relazione del curatore, sentito il c.d.c. e il fallito, il tribunale
dispone non farsi luogo all’accertamento dei crediti se non vi
sono previsioni di attivo per pagare alcuno dei creditori
175
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
Esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104)
• Può essere disposto con la sentenza di fallimento purché
non arrechi pregiudizio ai creditori
 Può essere disposto anche successivamente dal g.d. previo
parere favorevole del c.d.c.
 Se il c.d.c. non ravvisa l’opportunità dell’esercizio provvisorio il
g.d. ne ordina la cessazione
 La cessazione può essere disposta in qualunque momento
anche dal tribunale
 Il curatore ogni 6 mesi ed alla fine dell’esercizio provvisorio
deve presentare un rendiconto dell’attività
 Tutti i contratti proseguono salvo che il curatore non voglia
sospenderli o scioglierli
 I crediti sorti durante l’esercizio provvisorio sono pagati in
176
prededuzione
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
Affitto dell’azienda (art. 104-bis)
• Il g.d. può autorizzare il curatore ad affittare l’azienda o
suoi rami a terzi con le modalità dell’art. 107
• La scelta deve tenere conto, oltre che del prezzo, del
piano di prosecuzione dell’attività con riguardo al
mantenimento dell’occupazione
• Il diritto di prelazione a favore dell’affittuario può essere
concesso convenzionalmente
• La procedura non risponde dei debiti contratti
dall’affittuario
177
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
• Programma di liquidazione (art. 104-ter)
• Va presentato dal curatore entro 60 giorni dall’inventario
all’approvazione del c.d.c.
• Il programma approvato è comunicato al g.d. che autorizza
l’esecuzione dei singoli atti
• Deve indicare modalità e termini delle operazioni di liquidazione
ed in particolare




L’opportunità dell’esercizio provvisorio
La sussistenza di proposte di concordato
Le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie
La possibilità di vendere in blocco l’azienda o suoi rami, ovvero beni o
rapporti giuridici
 Le condizioni di vendita dei singoli cespiti
• Prima dell’approvazione del programma il curatore può vendere
singoli beni solo con l’autorizzazione del g.d. previo parere
favorevole del c.d.c. se dal ritardo può derivare pregiudizio
178
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
Vendita di aziende, beni e rapporti in blocco
(art. 105)
• La liquidazione di singoli beni è possibile solo se
la vendita in blocco dell’azienda non appare più
proficua
• La vendita in blocco è effettuata con le modalità
dell’art. 107
• Può
essere
attuata
anche
mediante
conferimento in società
• L’acquirente non risponde dei debiti pregressi
179
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
Modalità delle vendite (art. 107)
• Devono essere effettuate dal curatore tramite
procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti
specializzati sulla base di stime effettuate da esperti
(salvo per i beni di modesto valore) con adeguate
forme di pubblicità che assicurino la massima
partecipazione degli interessati
• Il curatore sospende la vendita se perviene offerta
migliorativa non inferiore al 10% in più rispetto alla
migliore offerta
• Il curatore nel programma di liquidazione può
prevedere che le vendite vengano effettuate secondo le
procedure previste dal codice di rito
180
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
La ripartizione dell’attivo (artt. 110-117)
• Ogni 4 mesi il curatore deve presentare al g.d. un
prospetto delle somme disponibili ed un progetto di
ripartizione
• Il g.d., sentito il c.d.c., dispone che il progetto sia
depositato in cancelleria e che sia data comunicazione a
tutti i creditori
• I creditori possono proporre reclamo entro 15 giorni
• Decorso il termine il g.d. dichiara esecutivo il progetto
di riparto eventualmente ordinando l’accantonando
delle somme oggetto di reclamo
Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
• Ordine di distribuzione delle somme ricavate (art. 111)
 Crediti prededucibili
 Crediti con diritto di prelazione
 Crediti chirografari
 Creditori ammessi tardivamente partecipano solo alle
ripartizioni successive alla loro ammissione (salve le cause di
prelazione) (art. 112)
• I crediti prededucibili devono essere accertati con le
medesime modalità degli altri crediti e se sono liquidi
ed esigibili e non contestati possono essere pagati
immediatamente se l’attivo è sufficiente a pagare tutti i
prededucibili previa autorizzazione del g.d. o del c.d.c.
• Prima del riparto finale il curatore deve presentare il
rendiconto
182
Cessazione della procedura
• Casi di chiusura (art. 118)
 Mancanza di passivo (mancanza di domande di ammissione al passivo)
 Estinzione del passivo (pagamento di tutti i creditori iscritti e dei crediti in
prededuzione prima della ripartizione finale)
 Liquidazione dell’attivo a seguito della ripartizione finale (estinzione
dell’attivo per pagamento dei creditori iscritti e delle spese di procedura)
 Mancanza di attivo (non c’è attivo da distribuire)
• Effetti della chiusura (art. 120)
 Riacquisto del possesso degli eventuali beni residui da parte del fallito
 Cessazione degli organi della procedura
 Riacquisto della legittimazione dei creditori alle azioni individuali
• Riapertura del fallimento (art. 121)
 Entro 5 anni se vengono scoperte attività nel patrimonio del fallito
Il concordato fallimentare
• Domanda di concordato (art. 124)
 È proposta da uno o più creditori o dal fallito solo dopo un
anno e non oltre due dalla chiusura dello stato passivo
 Suddivisione dei creditori in classi
 Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse
 Ristrutturazione del debito e pagamento dei crediti in qualsiasi
forma (cessione di beni, accollo, trasformazione del debito in
capitale)
 I privilegiati possono anche essere pagati parzialmente
• Se l’offerta è conveniente:
 su parere del curatore e del comitato dei creditori, viene
inviata a tutti i creditori i quali devono far pervenire eventuali
dichiarazioni di dissenso (art. 125) (i privilegiati, se pagati
integralmente, non hanno diritto di voto salvo che rinuncino al
privilegio) (art. 127)
Il concordato fallimentare
• Approvazione del concordato (art. 128)
 maggioranza dei crediti
 Se ci sono più classi la maggioranza deve essere presente
nel maggior numero di classi
• Omologazione del concordato (art. 129)
 Le opposizioni si devono proporre nel termine fissato dal
g.d. (tra 15 e 30 giorni) dalla comunicazione dell’esito della
votazione.
 Il tribunale provvede con decreto reclamabile in corte di
appello
• Esecuzione del concordato (art. 136)
 secondo le disposizioni del decreto di omologazione
185
L’esdebitazione (art. 142-144)
• Consiste nella liberazione dei debiti residui alla chiusura
del fallimento
• È consentito a condizione che il fallito
 Abbia cooperato con gli organi della procedura e non l’abbia
ritardata
 Non abbia violato le norme sulla corrispondenza
 Non ne abbia goduto nei 10 anni precedenti
 Non abbia distratto l’attivo o aggravato il dissesto
 Non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o altri
reati contro l’economia pubblica
 Non può essere concessa se non sono sati soddisfatti almeno il
parte i creditori
186
Le c.d. procedure minori e le procedure concorsuali
speciali
• Il concordato preventivo (artt. 160-186)
• La liquidazione coatta amministrativa (artt. 194215)
• L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999
n. 270; d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito
in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive
modificazioni)
Il concordato preventivo – le condizioni per
l’ammissione alla procedura (art. 160)
• Presentazione ai creditori di un piano che preveda:
 Ristrutturazione del debito e pagamento dei crediti in
qualsiasi forma (cessione di beni, accollo, trasformazione del
debito in capitale) (lett. a)
 Concordato con assuntore (possono costituirsi assuntore
anche i creditori o società da questi costituite) (lett. b)
 Suddivisione dei creditori in classi omogenee (lett. c)
 Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi
diverse
 I creditori privilegiati possono essere pagati anche in parte
188
Il concordato preventivo – l’ammissione alla
procedura (artt. 163)
• La domanda di concordato è presentata dall’imprenditore che si trova in stato di crisi, al tribunale con
allegati i documenti elencati nell’art. 161;
• Se il tribunale verifica la completezza e regolarità della
documentazione e la correttezza dei criteri usati per
l’eventuale formazione di diverse classi di creditori,
dichiara aperta la procedura con de-creto (art. 163)
 Stabilisce altresì
 Il giudice delegato
 La convocazione dei creditori
 Il commissario giudiziale
 La cauzione
189
Il concordato preventivo – effetti e deliberazione (artt.
167-178)
• Durante la procedura il debitore conserva l’amministrazio-ne dei
propri beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilan-za del
commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato (art.
167);
• Il commissario giudiziale procede alla verifica dei crediti sulla
base delle scritture contabili e provvede ad informare tutti i
creditori dell’adunanza (art. 171);
• All’adunanza dei creditori ogni creditore può esprimere le
proprie osservazioni o il proprio dissenso sulla proposta del
debitore (art. 175);
• Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della
maggioranza dei crediti ammessi (art. 177);
 Se ci sono più classi di creditori il concordato è approvato se riporta la
maggioranza nel maggior numero di classi;
 I creditori privilegiati possono votare solo se rinunciano al privilegio
190
Il concordato preventivo – omologazione, esecuzione e
risoluzione (artt. 179-186)
• Se non si raggiungono le maggioranze richieste viene dichiarato
il fallimento (se sussistono i presupposti)(art. 179);
• Se sono raggiunte le maggioranze richieste il tribunale fissa
l’udienza per la convocazione del debitore, del commissario e
degli eventuali creditori dissenzienti (art. 180);
• A seguito dell’udienza il tribunale approva il concordato con
decreto motivato (art. 180);
• Con l’omologazione del concordato la procedura è chiusa (art.
181)
 Salvo che la proposta di concordato non preveda la cessione dei beni ai
creditori, in questo caso il tribunale con il decreto di omologazione
nomina (art. 182):
 Uno o più liquidatori
 Un comitato di 3 o 5 creditori
191
Il concordato preventivo – accordi per la
ristrutturazione del debito (art. 182-bis)
• L’imprenditore in stato di crisi può presentare al
tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con creditori che rappresentino almeno
60% dei crediti
• L’accordo deve essere accompagnato da una
relazione di un esperto sull’attuabilità dell’accordo
stesso
• Il tribunale, decise eventuali opposizioni, omologa il
concordato con decreto
192
La liquidazione coatta amministrativa
(artt. 194-215)
• La procedura è avviata con provvedimento dell’autorità
amministrativa di controllo o per dichiarazione dello stato di
insolvenza da parte del tribunale (art. 195);
• Il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza sono
nominati dall’organo amministrativo (art. 198);
• Il provvedimento di liquidazione dell’impresa determina lo
spossessamento dei beni dell’imprenditore ed il passaggio
dell’amministrazione al commissario l. (art. 200);
• Si applicano le norme della l.fall. in ordine ai rapporti giuridici
preesistenti (art. 201)
• Lo stato di insolvenza può essere dichiarato anche
successivamente all’ingresso dell’impresa in procedura su
domanda del commissario l. o del P.M. (art. 202)
193
La liquidazione coatta amministrativa
(artt. 194-215)
• Il commissario l. comunica a tutti i creditori l’ammontare del
credito risultante dalle scritture contabili (art. 207);
• Lo stato passivo è formato dal commissario l. sulla base delle
domande pervenute (art. 209);
• I creditori esclusi in tutto o in parte possono fare opposizione,
così come i creditori ammessi possono fare opposizione
all’ammissione di altri creditori, possono essere presentate
domande tardive (art. 209);
 Tutte queste domande sono decise dal tribunale;
• Il commissario l. procede alla liquidazione dell’attivo (art. 210)
ed alla ripartizione dell’attivo secondo le norme previste dalla l.
fall. (art. 212);
• Dopo il deposito dell’elenco dei creditori, l’autorità di vigilanza
può autorizzare l’impresa a presentare una proposta di
concordato (art. 214).
194
Il fallimento delle società
• Gli amministratori e i liquidatori sono soggetti agli obblighi cui è
soggetto il fallito di cui all’art. 49 (art. 146)
• Contro di loro possono essere proposte le azioni di responsabilità
(art. 146)
• Il fallimento della società produce il fallimento anche dei soci
illimitatamente responsabili (art. 147) (non però l’inverso – art.
149)
 Gli organi sono i medesimi ma le procedure e le masse restano
separate
 Tuttavia il creditore ammesso al fallimento della società si considera
ammesso anche in quello del socio
• In qualunque momento può essere dichiarato il fallimento di
ulteriori soci di cui non si conosceva l’esistenza, ugualmente si
procede nel caso in cui il fallimento sia dichiarato a carico di un
imprenditore individuale qualora si scopra essere socio di società
occulta (art. 147)
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n.
347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive
modificazioni)
• L’amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza (c.d. Prodi-bis)
d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270
Riguarda le imprese con almeno 200 dipendenti
da almeno un anno;
Che abbiano debiti non inferiori a 2/3 sia
dell’attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi
delle vendite
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L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ; d.l. 23 dicembre 2003 n.
347, convertito in l. 18 febbraio 2004 n. 39 e successive
modificazioni)
• L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata
per le grandissime imprese in stato di
insolvenza (c.d. decreto Marzano)
d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18
febbraio 2004 n. 39 e successive modificazioni
Riguarda le imprese con almeno 500 dipendenti
da almeno un anno;
Che abbiano debiti non inferiori ad € 300.000,00
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L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270)
• Presupposti
 Requisiti dimensionali;
 Sussistenza dello stato di insolvenza
 accertato dal tribunale il quale con la sentenza:
 dichiara aperta la fase c.d. di osservazione (o di commissariamento
giudiziale);
 Nomina i commissari giudiziali (1 o 3) su indicazione del Ministero dello
Sviluppo Economico
 Fissa l’udienza per la verifica del passivo
 Stabilisce se la gestione dell’impresa rimane all’imprenditore o deve
essere affidata ai commissari
 Entro 30 giorni i commissari devono depositare una relazione
nella quale devono accertare se esistono le condizioni per
l’ammissione alla procedura
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L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270)
• Condizioni per
straordinaria
l’ammissione
all’amministrazione
 L’impresa deve possedere concrete prospettive di recupero
dell’equilibrio economico attraverso:
 La cessione dei complessi aziendali (“programma di cessione” da
eseguire entro 1 anno)
 La ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa (“programma
di ristrutturazione” da eseguire entro 2 anni)
 Il tribunale, se verifica l’esistenza delle condizioni dichiara
aperta la procedura di amministrazione straordinaria
 Il MSE diviene l’organo di direzione e controllo della
procedura e nomina 1 o 3 commissari straordinari ed un
comitato di vigilanza di 5 membri
 In corso di procedura possono essere ammesse anche le
imprese del gruppo anche se non presentano i requisiti
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L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza (d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270)
• L’imprenditore viene spossessato dei suoi beni i quali
passano in amministrazione ai commissari che pertanto
hanno la gestione dell’impresa;
• I commissari devono redigere entro 60 giorni il
programma secondo uno dei due indirizzi previsti
dall’art. 27;
• La verifica del passivo e la distribuzione dell’attivo
realizzato avvengono con le stesse modalità del
fallimento;
• In corso di procedura può essere presentata una
proposta di concordato;
• Se il programma non viene realizzato nei termini di
legge il tribunale dichiara il fallimento.
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L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in
stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio
2004 n. 39 e successive modificazioni)
• A differenza della Prodi-bis non prevede la fase di
osservazione;
• L’ammissione alla procedura è diretta e dichiarata con
decreto del MSE;
• Il quale nomina 1 o 3 commissari straordinari;
 Che assumono la gestione dell’impresa;
 L’imprenditore è spossessato dei propri beni;
• Il programma (da presentare entro 180 giorni) può
essere costituito esclusivamente dalla ristrutturazione
dell’impresa;
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L’amministrazione straordinaria c.d. accelerata per le grandissime imprese in
stato di insolvenza d.l. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in l. 18 febbraio
2004 n. 39 e successive modificazioni)
• L’accertamento del passivo avviene per opera del
commissario (come nella l.c.a.);
 I creditori possono fare opposizione ma le opposizioni non
sospendono le fasi ulteriori;
• Il commissario può presentare ai creditori un
concordato che preveda la trasformazione del debito in
capitale;
• I creditori possono essere suddivisi in classi omogenee
e trattamenti differenziati;
• Il concordato è approvato se riporta il voto della
maggioranza dei crediti.
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