COMUNE DI GESTURI PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO Via Nazionale 32 - 09020 Gesturi tel 070/9360825 Fax 070/9360837 P. I.V.A. cod. fisc. 00473680924 e.mail [email protected] ORDINANZA DEL SINDACO N 17 DEL 27/08/2012 IL SINDACO VISTO il Testo Unico delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 istitutiva del SSN, e le successive modifiche e integrazioni; VISTO il D.Lvo 3 dicembre 1992 n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e le successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15 riguardante l’organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari in Sardegna; VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n.10 concernente la “tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”; VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 117 che disciplina l’adozione, da parte del Sindaco, delle ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica; VISTO il D.l.vo n. 267 del 18/08/2000 e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art. 50 che definisce le competenze del Sindaco e le funzioni attribuitegli quale autorità locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; VISTO il D.Lvo 22 maggio 1999 n. 196 relativo ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina; VISTO il D.A.I.S. n.17 del 28 marzo 2011 relativo ai piani regionali di risanamento e profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina e bufalina; VISTO il Regolamento (CE) N. 1760 del 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; VISTO il D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58 su “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) N. 1760 e N. 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’art. 3 della L. 1 marzo 2002, n. 39”; VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della ASL n. 6 di Sanluri con la quale si segnala la numerosa presenza nell’altopiano della Giara di bovini irregolari poiché privi dei marchi auricolari previsti dalla vigente normativa sull’identificazione e registrazione degli animali, e dalla quale si prende atto che nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe zootecnica non risulta registrata alcuna azienda di bovini in località “Sa Giara” nei territori dei Comuni di Setzu, Tuili e Gesturi; CONSIDERATO il rischio sanitario per gli allevamenti ricadenti nelle zone attigue, derivante dall’impossibilità di sottoporre i suddetti bovini ai previsti controlli anagrafici, sanitari e ispettivi istituzionalmente previsti dalle norme Comunitarie e Nazionali in materia di sicurezza alimentare e di sanità pubblica veterinaria; CONSIDERATO il rischio sanitario indotto da un verosimile circuito di carni bovine macellate clandestinamente, prive delle garanzie a tutela della salute umana; CONSIDERATO inoltre il precario stato di salute e benessere dei circa 600 Cavallini della Giara, in gran parte ascrivibile alla riduzione delle risorse alimentari per effetto della marcata competizione alimentare con animali della specie bovina; VISTO il DAIS n. 41 del 17/07/2012 riportante per Oggetto: “Misure sanitarie di controllo nei confronti dei bovini incustoditi e irregolari situati nell’altopiano della Giara”; PRESO ATTO dei risultati dei diversi incontri convocati dal Prefetto dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, ai quali hanno partecipato l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, i Sindaci dei Comuni interessati, le Forze di Polizia, il Direttore Generale e il Servizio veterinario della ASL di Sanluri, nel corso dei quali sono state definite misure per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per assicurare unità di indirizzo e coordinamento degli interventi per la risoluzione della problematica legata alla presenza dei bovini incustoditi e irregolari nell’altopiano della Giara; RITENUTO pertanto far proprie le misure decretate dal DAIS 41/2012 nonché le risultanze delle diverse riunioni svoltesi presso la Prefettura di Cagliari, attraverso l’adozione del presente provvedimento volto a fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, a preservare il mantenimento di un livello elevato di tutela della salute animale e umana, e a salvaguardare lo stato di salute e di benessere dei circa 600 Cavallini della Giara; ORDINA • i bovini irregolari presenti nel territorio di competenza comunale nell’altopiano della Giara devono essere catturati attraverso più interventi di cattura, il primo dei quali dovrà avvenire in data 3 settembre 2012; le operazioni di cattura saranno svolte da personale messo a disposizione dal Comune di Gesturi (compagnia barracellare Polizia Municipale ) in stretta collaborazione con i comuni di Tuili e Setzu, con la supervisione, il coordinamento e il controllo da parte delle Forze di Polizia preposte, in particolare del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e da • parte della ASL di Sanluri per gli aspetti attinenti le misure di tutela della salute e del benessere animale; • i bovini catturati andranno confinati in un “apposita area recintata” sita in località “Perda de Ollastu”, agro del comune di Gesturi, ove dovranno essere posti sotto custodia, a cura e a spese dei Comuni di Tuili, Gesturi, e Setzu, sotto il controllo da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per un periodo di almeno due giorni, affinché sia data la possibilità ad eventuali proprietari di reclamarne la proprietà; • qualora uno o più proprietari reclamino e dimostrino la proprietà dei suddetti bovini, saranno applicate le disposizioni sanzionatorie di cui al D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58; • i bovini per i quali non verrà reclamata la proprietà nelle 48 ore successive alla cattura dovranno essere trasferiti, sotto vincolo sanitario, presso l’azienda zootecnica della “Comunità Terapeutica San Michele” località “Pimpisu” Serramanna (“CENTRO D'ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO codice aziendale IT072CA014) la quale si farà carico delle spese relative al trasporto degli animali e alla loro identificazione e registrazione in deroga e detenzione; • Presso l’azienda zootecnica “Comunità Terapeutica San Michele” località “Pimpisu” Serramanna (codice aziendale IT072CA014) i bovini, come definito dal DAIS 41/2012, verranno sottoposti ai controlli sanitari, da parte dei Servizi veterinari della ASL di Sanluri, volti ad escludere la presenza di malattie soggette a provvedimenti sanitari e, a seconda dell’esito degli stessi, avviati agli impianti di macellazione siti nell’ambito della ASL di Sanluri o allo smaltimento. ORDINA ALTRESI’ • Di vietare per il giorno 03 settembre 2012 il transito sia veicolare che pedonale sul territorio dell’altopiano, per consentire la libera esecuzione delle operazioni di cattura; sono esclusi dal divieto i soli allevatori per il tempo strettamente necessario all’accudimento del bestiame presente sull’altopiano. E’ fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare la presente Ordinanza che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata nell’albo pretorio del Comune. IL SINDACO Gianluca Sedda