DIREZIONE GENERALE SANITA` N. 12411 del 28.06.2002

DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 12411 del 28.06.2002
Procedure per la movimentazione di animali della specie bovina di età inferiore ai ventotto giorni.
IL DIRIGENTE DELL’U.O. VETERINARIA
VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/34;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26 ottobre 1981,n.64 e sue successive modificazioni;
VISTA la L.R. 24 giugno 1988, n.34 – “Istituzione, organizzazione e funzionamento dei Servizi Veterinari
della Regione Lombardia”;
VISTA la Legge Regionale 11 luglio 1997, n.31 – “ Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale
e sua integrazione con le attività dei Servizi Sociali”;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.M. 15 dicembre 1995, n.592 – “Regolamento concernente il piano nazionale per la
eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini”;
VISTO il D.M. 27 agosto 1994, n.651 – “Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione
della brucellosi negli allevamenti bovini”;
VISTO il D.M. 2 maggio 1996, n.358 – “Regolamento concernente il piano nazionale per l’eradicazione
della leucosi bovina enzootica”;
VISTA la Direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992 relativa all’identificazione ed alla registrazione
degli animali;
VISTO il DPR 3 aprile 1996, N.317 – “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva
92/102/CEE relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali”;
VISTO il Regolamento (CE) 820/97 del 21 aprile 1997 che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei Bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne;
VISTO il Regolamento CE 494/98 del 27 febbraio 1998 recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative minime
nell’ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
VISTO il D.L.vo 22 maggio 1999,n.196 – “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina”;
VISTO il Regolamento (CE) 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n.
820/97;
VISTO il DPR 19 ottobre 2000, n.437 – “Regolamento recante modalità per la identificazione e la
registrazione dei bovini”;
VISTO il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2002 - “Modalità e procedure operative per la gestione e
l’aggiornamento della BDN e per la trasmissione informatica dei dati”
RITENUTO che la messa a regime dell’anagrafe bovina è uno dei presupposti fondamentali per realizzare
un sistema di etichettatura in grado di rispondere in modo efficace alla richiesta di sicurezza alimentare che
coinvolge sempre maggiori strati della popolazione;
VALUTATO opportuno promuovere una procedura che consenta, almeno sino alla fine dell’anno in corso,
la movimentazione degli animali giovani, in attesa della messa a regime del sistema;
VISTI gli art.3 e 18 della legge regionale n.16/96 e successive modificazioni ed integrazioni che
individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;
VISTA la Delibera Giunta Regionale n.VII/7622 del 27 dicembre 2001 “Determinazione in ordine
all’assetto organizzativo della Giunta Regionale” (4° provvedimento 2001);
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Sanità n.18800 del 27 luglio 2000 “Delega di firma di atti di
competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle
Strutture “Edilizia Sanitaria”, “Coordinamento Progetti Innovativo e Attività Esterne”, “Comunicazione ed
Educazione Sanitaria” integrato dal ddg n.872 del 15.1.2001 ;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. per consentire la dovuta pubblicità;
DECRETA:
Art.1
Fino al 31 dicembre 2002, in caso di movimentazione tra aziende poste nel territorio della Regione
Lombardia di vitelli di età inferiore ai 28 giorni (vitelli baliotti) destinati unicamente alla produzione di
carne, il documento identificativo provvisorio può sostituire, nel caso non ne sia ancora stato richiesto il
rilascio, il documento definito “Passaporto” previsto dall’art. 4 del DPR 31 gennaio 2002, alle seguenti
condizioni:
1) – siano correttamente identificati;
2) – provengano direttamente dall’allevamento di nascita;
3) – risultino scortati , in sostituzione del passaporto, dall’originale del documento identificativo
provvisorio
4) - risultino scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod. 4);
Art.2
Il detentore degli animali dell’allevamento di partenza deve, entro i sette giorni successivi, consegnando
copia della cedola identificativa e del Mod.4, comunicare la movimentazione al Servizio Veterinario
competente per territorio che provvede alla iscrizione in Anagrafe del capo bovino e alle registrazione della
movimentazione in uscita.
Art.3
Il detentore dell’allevamento di destinazione, mediante consegna dell’originale della cedola identificativa e
del Mod.4, segnala, entra sette giorni, al Servizio Veterinario competente per territorio l’introduzione del
baliotto.
Il Servizio Veterinario provvederà a registrare la movimentazione e a rilasciare il passaporto con
indicazioni dell’azienda di origine e di detenzione.
Art. 4
Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. per consentire la dovuta pubblicità.
Dr. Cesare BONACINA