Imposte sul terreno, dal 2016 si pagheranno anche per i fabbricati Dal 2016, con l’entrata in vigore il nuovo codice fiscale, i proprietari delle abitazioni dovranno pagare le imposte per il terreno afferente l’immobile posseduto; imposta questa che non era dovuta fino allo scorso anno. Tale obbligo non costituisce un onere solo per i proprietari che abitano in una casa ma anche per coloro che vivono in un appartamento o detengono una quota indivisa del terreno di un fabbricato. Dal 1˚ gennaio 2016, data nella quale sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo codice fiscale, è stata eliminata dalla legislazione romena l’esenzione delle imposte per i terreni occupati dai fabbricati. In base alle previsioni dell’art, 257 del vecchio codice fiscale fino al termine dello scorso anno l’imposta sui terreni non era dovuta per il terreno afferente un fabbricato. Tuttavia nel 2016 con l’applicazione del nuovo sistema fiscale le cose sono cambiate per cui i proprietari di immobili, inclusi gli appartamenti, dovranno pagare l’imposta per il terreno afferente l’immobile così come previsto dall’art. 463 dell’attuale codice fiscale. In conformità alle attuali disposizioni normative l’imposta sul terreno viene stabilita in funzione di diversi coefficienti, ed in particolare la superficie occupata e la zona ove è ubicato l’immobile. Inoltre per quanto riguarda l’imposta sul terreno dell’immobile dovuta dai proprietari di un immobile con più appartamenti l’importo della somma dovuta a titolo di imposta viene stabilito in funzione della quota detenuta / posseduta da ciascun proprietario, quota che dipende anche dal numero di piani dell’edificio. Esistono edifici per i quali le quote indivise sono già stabilite tramite gli atti di proprietà e le informazioni sono in possesso delle Direzioni delle tasse e imposte locali, ma vi sono delle situazioni nelle quali la quota indivisa non è prevista nei contratti. In tali casi gli enti locali calcolano le imposte sul terreno dell’edificio in funzione della superficie utile di questa e del numero di proprietari degli immobili. In base alle norme in vigore nella categoria dei fabbricati non rientrano solo le case e gli appartamenti, ma anche magazzini, cantine, depositi, capannoni, autorimesse e altri simili. Un altro aspetto da sottolineare è il fatto che per taluni edifici sarà soggetta a imposta solo la parte del terreno afferente il fabbricato e non il terreno contiguo a questo (come ad esempio un giardino) il quale, di regola, appartiene all’ente locale. Una situazione particolare riguarda gli edifici residenziali per i quali, nel caso di appartamenti di nuova costruzione, esiste la possibilità che gli spazi in comune siano amministrati dai costruttori anche se la proprietà appartiene ai condomini. Nel caso di proprietari di abitazioni private le cose sono più semplici; questi sono tenuti a versare le imposte per il terreno occupato dalla casa oltre all’imposta sul terreno circostante il fabbricato (orto, giardino) in qualità di proprietari dell’immobile. Un aspetto molto importante da sottolineare è che l’imposta è dovuta dai proprietari del terreno mentre gli altri soggetti imponibili sono tenuti a pagare una tassa. Più precisamente sono tenuti a versare la tassa per il terreno i concessionari, i locatari e i titolari di un diritto di uso sul terreno. In genere le direzioni delle tasse chiedono il pagamento delle somme totali, imposte sui fabbricati + tasse sui terreni, senza che esista la possibilità di pagare una sola di queste due. Le somme sono separatamente evidenziate e vengono versate in conti diversi. Pertanto non deve essere depositata un’apposita dichiarazione per la tassa sul terreno. Alla fine dello scorso mese di marzo il governo ha prorogato di tre mesi il termine ultimo entro il quale i proprietari degli immobili, terreni e automobili avrebbero dovuto pagare la prima rata dell’imposta annuale. A seguito di questa proroga le persone fisiche le quali pagheranno integralmente l’imposta per l’intero anno entro il 30 giugno potranno beneficiare di una riduzione del 10%; riduzione stabilita tramite una decisione del consiglio dell’ente locale. La proroga del termine riguarda solo il pagamento delle imposte locali non delle tasse così come risulta dal contenuto dell’ordinanza di urgenza del Governo n. 8/2016 pubblicata il 28 marzo sulla Gazzetta Ufficiale: “Per l’anno 2016 il primo termine per il pagamento delle imposte sugli immobili, imposte sul terreno e le imposte sui mezzi di trasporto … viene prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2016”. Come evidenziato l’imposta del terreno è dovuta dai proprietari, mentre nell’ipotesi in cui un terreno forma oggetto di un contratto di concessione, affitto, gestione, o uso, è invece dovuta una tassa sul terreno. Molti soggetti i quali abitano in un immobile non sono i proprietari del terreno afferente l’immobile ma hanno solo l’uso per l’intera durata dell’esistenza dell’edificio; in tali casi si può ritenere che tali soggetti sono tenuti a versare una tassa per il terreno e non un imposta. Anche se il termine limite fissato per il pagamento delle tasse per il terreno è rimasto quello inziale del 31 marzo il Fisco percepisce di già le penalità per il ritardo dei soggetti imponibili i quali non hanno pagato entro la sopra indicata data. Rimane solo da capire se la tassa per il terreno sulla casa o sul fabbricato sarà trattata, da parte dell’ente locale, alla stessa stregua dell’imposta con la possibilità di pagare fino al 30 giugno oppure, se invece risulteranno interpretazioni diverse da un ente locale all’altro, o da un settore all’altro come il caso di Bucarest. Non da ultimo è importante precisare che in molti casi la tassa per il terreno afferente l’immobile non supera i 10/15 lei, ma nel caso in cui le competenti direzioni percepiranno le relative penalità per il ritardo per tutti i soggetti imponibili che non hanno pagato entro il 31 marzo, le somme incassate comporteranno una significativa crescita delle entrate degli enti locali. Dal 2016 il tasso degli interessi è dello 0,02% per ogni giorno di ritardo, mentre per quanto riguarda le penalità è dello 0,01% per ogni giorno di ritardo. Avv. Salvatore Romano, Studio Legale Sitran