Imposte sul terreno, dal 2016 si pagheranno anche per i fabbricati

Imposte sul terreno, dal 2016 si pagheranno anche per i fabbricati
Dal 2016, con l’entrata in vigore il nuovo codice fiscale, i proprietari delle abitazioni dovranno pagare le
imposte per il terreno afferente l’immobile posseduto; imposta questa che non era dovuta fino allo scorso
anno. Tale obbligo non costituisce un onere solo per i proprietari che abitano in una casa ma anche per coloro
che vivono in un appartamento o detengono una quota indivisa del terreno di un fabbricato.
Dal 1˚ gennaio 2016, data nella quale sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo codice fiscale, è stata
eliminata dalla legislazione romena l’esenzione delle imposte per i terreni occupati dai fabbricati.
In base alle previsioni dell’art, 257 del vecchio codice fiscale fino al termine dello scorso anno l’imposta sui
terreni non era dovuta per il terreno afferente un fabbricato. Tuttavia nel 2016 con l’applicazione del nuovo
sistema fiscale le cose sono cambiate per cui i proprietari di immobili, inclusi gli appartamenti, dovranno
pagare l’imposta per il terreno afferente l’immobile così come previsto dall’art. 463 dell’attuale codice fiscale.
In conformità alle attuali disposizioni normative l’imposta sul terreno viene stabilita in funzione di diversi
coefficienti, ed in particolare la superficie occupata e la zona ove è ubicato l’immobile.
Inoltre per quanto riguarda l’imposta sul terreno dell’immobile dovuta dai proprietari di un immobile con più
appartamenti l’importo della somma dovuta a titolo di imposta viene stabilito in funzione della quota
detenuta / posseduta da ciascun proprietario, quota che dipende anche dal numero di piani dell’edificio.
Esistono edifici per i quali le quote indivise sono già stabilite tramite gli atti di proprietà e le informazioni
sono in possesso delle Direzioni delle tasse e imposte locali, ma vi sono delle situazioni nelle quali la quota
indivisa non è prevista nei contratti. In tali casi gli enti locali calcolano le imposte sul terreno dell’edificio in
funzione della superficie utile di questa e del numero di proprietari degli immobili.
In base alle norme in vigore nella categoria dei fabbricati non rientrano solo le case e gli appartamenti, ma
anche magazzini, cantine, depositi, capannoni, autorimesse e altri simili.
Un altro aspetto da sottolineare è il fatto che per taluni edifici sarà soggetta a imposta solo la parte del
terreno afferente il fabbricato e non il terreno contiguo a questo (come ad esempio un giardino) il quale, di
regola, appartiene all’ente locale.
Una situazione particolare riguarda gli edifici residenziali per i quali, nel caso di appartamenti di nuova
costruzione, esiste la possibilità che gli spazi in comune siano amministrati dai costruttori anche se la
proprietà appartiene ai condomini.
Nel caso di proprietari di abitazioni private le cose sono più semplici; questi sono tenuti a versare le
imposte per il terreno occupato dalla casa oltre all’imposta sul terreno circostante il fabbricato (orto,
giardino) in qualità di proprietari dell’immobile.
Un aspetto molto importante da sottolineare è che l’imposta è dovuta dai proprietari del terreno mentre gli
altri soggetti imponibili sono tenuti a pagare una tassa. Più precisamente sono tenuti a versare la tassa per il
terreno i concessionari, i locatari e i titolari di un diritto di uso sul terreno.
In genere le direzioni delle tasse chiedono il pagamento delle somme totali, imposte sui fabbricati + tasse
sui terreni, senza che esista la possibilità di pagare una sola di queste due. Le somme sono separatamente
evidenziate e vengono versate in conti diversi. Pertanto non deve essere depositata un’apposita
dichiarazione per la tassa sul terreno.
Alla fine dello scorso mese di marzo il governo ha prorogato di tre mesi il termine ultimo entro il quale i
proprietari degli immobili, terreni e automobili avrebbero dovuto pagare la prima rata dell’imposta
annuale. A seguito di questa proroga le persone fisiche le quali pagheranno integralmente l’imposta per
l’intero anno entro il 30 giugno potranno beneficiare di una riduzione del 10%; riduzione stabilita tramite
una decisione del consiglio dell’ente locale.
La proroga del termine riguarda solo il pagamento delle imposte locali non delle tasse così come risulta dal
contenuto dell’ordinanza di urgenza del Governo n. 8/2016 pubblicata il 28 marzo sulla Gazzetta Ufficiale:
“Per l’anno 2016 il primo termine per il pagamento delle imposte sugli immobili, imposte sul terreno e le
imposte sui mezzi di trasporto … viene prorogato dal 31 marzo al 30 giugno 2016”.
Come evidenziato l’imposta del terreno è dovuta dai proprietari, mentre nell’ipotesi in cui un terreno forma
oggetto di un contratto di concessione, affitto, gestione, o uso, è invece dovuta una tassa sul terreno.
Molti soggetti i quali abitano in un immobile non sono i proprietari del terreno afferente l’immobile ma hanno
solo l’uso per l’intera durata dell’esistenza dell’edificio; in tali casi si può ritenere che tali soggetti sono tenuti
a versare una tassa per il terreno e non un imposta.
Anche se il termine limite fissato per il pagamento delle tasse per il terreno è rimasto quello inziale del 31
marzo il Fisco percepisce di già le penalità per il ritardo dei soggetti imponibili i quali non hanno pagato entro
la sopra indicata data. Rimane solo da capire se la tassa per il terreno sulla casa o sul fabbricato sarà trattata,
da parte dell’ente locale, alla stessa stregua dell’imposta con la possibilità di pagare fino al 30 giugno oppure,
se invece risulteranno interpretazioni diverse da un ente locale all’altro, o da un settore all’altro come il caso
di Bucarest.
Non da ultimo è importante precisare che in molti casi la tassa per il terreno afferente l’immobile non supera
i 10/15 lei, ma nel caso in cui le competenti direzioni percepiranno le relative penalità per il ritardo per tutti
i soggetti imponibili che non hanno pagato entro il 31 marzo, le somme incassate comporteranno una
significativa crescita delle entrate degli enti locali.
Dal 2016 il tasso degli interessi è dello 0,02% per ogni giorno di ritardo, mentre per quanto riguarda le
penalità è dello 0,01% per ogni giorno di ritardo.
Avv. Salvatore Romano, Studio Legale Sitran